Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2018 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 2018
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2015, recante «Interventi per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di Bagnoli-Coroglio».


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto l'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 1° gennaio 1999, n. 1, che disciplina i rapporti tra le amministrazioni statali, regionali e locali e la societa' Sviluppo Italia;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;
Visto l'art. 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'»;
Visto l'art. 24-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modifiche e integrazioni, che assegna al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di promuovere e coordinare i programmi e gli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive»;
Visto, in particolare, l'art. 33 del citato decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, concernente la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale e di quelle comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2015, recante «Interventi per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di Bagnoli-Coroglio», emanato ai sensi dell'art. 33, comma 12, del citato decreto-legge n. 133 del 2014;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, recante «Disposizioni urgenti in materia di bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio»;
Visto l'art. 33 del citato decreto-legge n. 133 del 2014, nel testo risultante dalle modifiche disposte dall'art. 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dall'art. 11-bis, comma 3, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, e, da ultimo, dall'art. 13-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;
Visto l'art. 11-bis, comma 2, del citato decreto-legge n. 210 del 2015;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria Elena Boschi, e' stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1
Modifiche e integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 15 ottobre 2015

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2015, recante «Interventi per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di Bagnoli-Coroglio», sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
alla lettera c) del comma 1 dell'art. 3, dopo la parola «attua», e' inserito l'inciso «anche per fasi o stralci»;
la lettera e) del comma 1 dell'art. 3 e' sostituita dalla seguente:
«lettera e) puo' emettere su mercati regolamentati gli strumenti finanziari di cui all'art. 33, comma 12, del decreto-legge n. 133 del 2014 per l'acquisizione della provvista finanziaria necessaria al versamento dell'importo alla curatela fallimentare previsto dal citato comma 12, nonche' al fine di soddisfare ulteriori fabbisogni per la realizzazione degli interventi necessari all'attuazione del programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana»;
dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 3 e' inserita la seguente:
«lettera e-bis) incassa le somme rinvenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli immobili a essa trasferiti, secondo le modalita' indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla comunicazione della determinazione del relativo valore da parte dell'Agenzia del demanio, ai sensi dell'art. 33, comma 12, del decreto-legge n. 133 del 2014»;
all'art. 4, dopo il comma 4, e' inserito il seguente comma:
«5. Nelle more dell'approvazione del programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana di cui all'art. 33, comma 3, del decreto-legge n. 133 del 2014 possono essere altresi' realizzati, secondo gli indirizzi della Cabina di regia, interventi conformi agli strumenti urbanistici vigenti e previsti nella proposta di programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana presentata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), aventi a oggetto la messa in sicurezza e la bonifica ambientale dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, non previsti nell'Accordo di programma di cui al comma 1, da finanziarsi anche con le risorse di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9»;
i commi 1, 2 e 3 dell'art. 6 sono sostituiti dai seguenti:
«1. La proprieta' delle aree e degli immobili di cui e' titolare Bagnolifutura S.p.A. di Trasformazione Urbana (C.F. / P.IVA 07899100635) - sede legale in Napoli, via Diocleziano, 341/343, cap 81024 - catastalmente identificati nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, ai sensi del comma 12 dell'art. 33 del decreto-legge n. 133 del 2014 e' trasferita, con oneri a suo carico, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A» (C.F./P.IVA 05678721001) - sede legale in Roma, via Calabria 46, cap 00187;
«2. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e' autorizzata a provvedere alla trascrizione del presente decreto ai sensi ed ai fini di cui all'art. 2644 del codice civile»;
«3. La trascrizione del presente decreto puo' essere effettuata dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. anche per singole aree e immobili ricompresi nell'allegato di cui al comma 1 del presente articolo, anche tenuto conto delle esigenze e dei tempi di realizzazione degli interventi ricompresi nel programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana di cui all'art. 33, comma 3, del decreto-legge n. 133 del 2014 e degli interventi di cui all'art. 4, comma 5, del presente decreto»;
all'art. 6, dopo il comma 3, e' inserito il seguente comma:
«4. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e' autorizzata a eseguire le procedure di frazionamento catastale delle aree e degli immobili ricompresi nell'allegato di cui al comma 1 del presente articolo e ogni consequenziale atto e formalita' anche in rettifica dei dati catastali contenuti nell'allegato di cui al comma 1»;
l'art. 7 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Rapporti con la procedura fallimentare della societa' Bagnolifutura S.p.A. di Trasformazione Urbana). - 1. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. riconosce alla procedura fallimentare della societa' Bagnolifutura S.p.A. di Trasformazione Urbana un importo corrispondente al valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti ai sensi dell'art. 33, comma 12, del decreto-legge n. 133 del 2014, rilevato dall'Agenzia del demanio alla data del trasferimento della proprieta'.
2. L'importo di cui al precedente comma e' versato dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. alla curatela fallimentare secondo le modalita' previste dall'art. 33, comma 12, quinto periodo, del decreto-legge n. 133/2014 e s.m.i., facendo comunque salvi gli effetti di eventuali opposizioni proposte ai sensi di tale disposizione.
3. Restano comunque fermi gli eventuali obblighi a carico dei creditori fallimentari o dei loro aventi causa a titolo di responsabilita' per i costi della bonifica.»;
il testo dell'art. 8, recante «disposizioni finali», e' sostituito dal seguente:
«1. La trascrizione del presente decreto, l'emissione degli strumenti finanziari e gli atti di disposizione delle aree e degli immobili posti in essere in attuazione del presente decreto sono esenti da imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere e imposta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 33, comma 12, ottavo periodo, del decreto-legge n. 133 del 2014 e s.m.i.».
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Disposizioni finali

1. L'allegato del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2015 e' integrato e modificato in virtu' e per gli effetti del presente decreto al fine di consentire al soggetto attuatore di procedere agli adempimenti necessari per la trascrizione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2015 e conseguente voltura catastale delle aree e degli immobili acquisiti.

Roma, 7 marzo 2018

La Sottosegretaria di Stato
alla Presidenza
del Consiglio dei ministri
Boschi

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2018 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne succ. n. 820
 
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