Gazzetta n. 108 del 11 maggio 2018 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 4 maggio 2018
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 518).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;
Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali e' stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio 2017, n. 436, del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio 2017, n. 454, del 27 maggio 2017, n. 455, n. 460 del 15 giugno 2017, n. 475 del 18 agosto 2017, n. 479 del 1° settembre 2017, n. 484 del 29 settembre 2017, n. 489 del 20 novembre 2017, n. 495 del 4 gennaio 2018, n. 502 del 26 gennaio 2018, nonche' n. 510 del 27 febbraio 2018, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 aprile 2017, n. 444, recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro, senza soluzioni di continuita', delle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria nelle attivita' avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016, con il quale e' stato nominato il Commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi simici del 2016 e 2017 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;
Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123, che all'art. 16-sexies, comma 2, ha prorogato fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, che ai sensi dell'art. 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123, ha prorogato di ulteriori centottanta giorni la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;
Visto il parere favorevole reso dall'Autorita' nazionale anticorruzione con nota protocollo n. 24398 del 16 marzo 2018 in ordine all'ammissibilita' delle deroghe al decreto legislativo n. 50/2016;
Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

Ulteriori disposizioni relative
alle aree destinate ad ospitare SAE

1. Al fine di ridurre il rischio derivante dall'incremento del carico idraulico conseguente alla realizzazione di strutture abitative di emergenza nel Comune di Norcia, nella zona di Via XX settembre ed in localita' Madonna delle Grazie, la regione Umbria e' autorizzata ad effettuare la sistemazione idraulica del sistema di regimazione delle acque bianche, per un importo massimo di euro 500.000,00.
2. Per garantire la regolamentazione del traffico e della sosta nel centro abitato, il Comune di Norcia e' autorizzato a realizzare un nuovo parcheggio in zona Porta Romana, in sostituzione dei precedenti occupati dalla delocalizzazione su suolo pubblico delle attivita' produttive per un importo complessivo di euro 821.453,64.
3. La regione Umbria provvede alla preventiva approvazione del progetto relativo alle opere di cui al comma 2.
 
Art. 2
Ulteriori disposizioni concernenti il Soggetto Attuatore per il
monitoraggio delle attivita' per la realizzazione delle strutture
abitative di emergenza e delle strutture temporanee ad usi pubblici
e per la realizzazione degli interventi connessi di competenza
statali

1. Per le finalita' di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 394/2016, l'arch. Giorgio Del Puente, funzionario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' individuato quale Soggetto Attuatore, nel quadro del piu' generale coordinamento e del modello operativo di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 388/2016, in sostituzione del dott. Marco Guardabassi.
2. Il soggetto di cui al comma 1 e' impiegato presso il Dipartimento della Protezione civile, secondo modalita' che saranno successivamente concordate con l'amministrazione di appartenenza.
3. Per l'espletamento delle attivita' di cui al comma 1, al Soggetto Attuatore puo' essere erogato il compenso per lavoro straordinario effettivamente reso sino ad un massimo di quaranta ore mensili, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente, per un ammontare massimo di euro 4.947,00.
 
Art. 3
Ulteriori disposizioni per garantire piena operativita' delle
strutture di protezione civile della Regione Abruzzo

1. Per le finalita' di cui all'art. 7, comma 4, della legge Regione Abruzzo n. 27 del 23 agosto 2016, e al fine di garantire la piena operativita' della Sala operativa, del Centro funzionale e del Servizio prevenzione dei rischi, fino alla cessazione dello stato di emergenza, il termine di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 489/2017, e' prorogato fino al 27 agosto 2018.
2. La regione Abruzzo provvede ai sensi del comma 1, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 8, nel limite di spesa di euro 214.000,00.
3. Per garantire lo svolgimento senza soluzione di continuita' delle attivita' di allertamento e gestione delle situazioni di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento agli interventi in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici e atmosferici di cui in premessa, la regione Abruzzo e' autorizzata a prorogare fino al 27 agosto 2018, entro il numero massimo di ventisette unita', i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 1, comma 2, secondo alinea, dell'ordinanza n. 427 del 20 dicembre 2016.
4. Per le finalita' di cui al comma 3, si provvede, nel limite di spesa di euro 356.274,00, con oneri a carico del bilancio regionale, anche in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165/2001 ed ai vincoli di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'art. 9, comma 1-quinquies e 1-sexies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160.
 
Art. 4

Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire
la continuita' dell'attivita' didattica

1. Nell'ambito delle iniziative finalizzate ad assicurare la continuita' didattica ed al fine di contenere gli oneri sostenuti in attuazione dell'art. 1 dell'ordinanza n. 406/2016, l'Universita' degli studi di Camerino, e' autorizzata ad utilizzare gli eventuali posti disponibili nei campi container, installati per ospitare gli studenti iscritti all'anno accademico 2016/2017, anche per ospitare studenti iscritti agli anni accademici successivi, previa corresponsione di un contributo spese mensile da determinarsi a cura del rettore, sentito l'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Ancona (ERSU).
 
Art. 5
Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire la continuita' delle
attivita' produttive, sociali, culturali e ricreative

1. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' produttive, sociali, culturali e ricreative nel comune di Camerino, e' autorizzata la spesa per l'allestimento ed il mantenimento, fino al 30 giugno 2018, di un centro funzionale composto da una tendostruttura e sedici strutture modulari temporanee, per un importo complessivo di euro 375.367,00.
2. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' sociali, culturali e ricreative nel Comune di Norcia, e' autorizzata la spesa per la realizzazione di una struttura temporanea in prossimita' delle SAE situate nella zona industriale del medesimo Comune, per un importo complessivo di euro 300.000,00.
3. Alle iniziative di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si provvede con i poteri di cui agli articoli 3, comma 5, e 5 dell'ordinanza n. 394/2016.
 
Art. 6
Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire il mantenimento del
tessuto sociale ed il celere espletamento degli interventi
emergenziali nel comune di Norcia

1. Al fine di garantire il mantenimento del tessuto sociale e soddisfare le esigenze di natura ricettiva comunque connesse agli eventi sismici in rassegna e' autorizzato l'utilizzo nel comune di Norcia dei container collettivi resisi disponibili a seguito dell'integrale soddisfacimento del fabbisogno alloggiativo, con oneri interamente a carico degli utilizzatori.
 
Art. 7

Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire
l'assistenza abitativa

Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 510/2018, il Comune di Tolentino e' autorizzato, qualora ne ricorrano i presupposti, a ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50/2016 mediante aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso in deroga all'art. 95 del medesimo decreto legislativo.
 
Art. 8

Disposizioni finanziarie

1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede, nel limite massimo di euro 2.215.767,64 a valere sulle risorse assegnate con la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018 citata in premessa.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 maggio 2018

Il Capo del Dipartimento
Borrelli
 
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