Gazzetta n. 110 del 14 maggio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 2 maggio 2018
Modalita' di gestione dei flussi informativi alla banca dati istituita presso il Gestore Servizi Energetici GSE S.p.a. relativa agli incentivi nei settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 recante «Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2013, n. 90»;
Visto in particolare l'art. 15-bis del citato decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 che al comma 1 istituisce presso il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) una banca dati nazionale in cui confluiscono «i flussi di dati relativi ai soggetti beneficiari» degli incentivi erogati dallo stesso GSE e quelli acquisiti da altre amministrazioni pubbliche autorizzate ad erogare incentivi o sostegni finanziari per attivita' connesse ai settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili;
Visto il medesimo art. 15-bis che, al comma 2, prevede un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, utilizzando le competenze istituzionali dell'ENEA, per individuare le modalita' di gestione dei flussi informativi della predetta banca dati oltre alle opportune forme di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni interessate e il GSE, per assicurare un celere e compiuto afflusso per via telematica dei dati in proprio possesso alla banca dati stessa, in modo da riscontrare eventuali anomalie, e per individuare idonee forme di pubblicita' di tali informazioni;
Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE»;
Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115, che prevede la trasformazione della banca dati incentivi alle imprese in «registro nazionale degli aiuti di Stato» in cui vanno registrati, tra l'altro, gli Aiuti di Stato notificati o esentati;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 recante «Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE che all'art. 4 definisce le funzioni dell'"Agenzia nazionale per l'efficienza energetica", previste dall'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 2006/32/CE e identifica la struttura ad esse deputata nell'Unita' Tecnica Efficienza Energetica dell'Enea (ENEA-UTEE)»;
Visto l'art. 5, del citato decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, che prevede che entro il 30 maggio di ciascun anno a decorrere dall'anno 2009, ENEA-UTEE provvede alla redazione della Relazione annuale per l'efficienza energetica e alla predisposizione del Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica, i quali contengono, fra l'altro, l'analisi statistica e il monitoraggio di tutti gli strumenti di incentivazione degli interventi di efficienza energetica, a livello nazionale e locale, per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali, per la mappatura dei livelli di efficienza energetica presenti nel territorio nazionale, per le valutazioni economiche sulla redditivita' dei diversi investimenti e servizi energetici e per l'individuazione delle eventuali misure aggiuntive necessarie;
Visto il decreto interministeriale 23 giugno 2016 recante «Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 150 del 29 giugno 2016;
Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2016, recante «Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2016, n. 51, ed, in particolare, l'art. 9 che definisce gli adempimenti a carico dell'unita' tecnica efficienza energetica dell'ENEA, l'art. 12 in tema di cumulabilita' e l'art. 14, comma 4, in base al quale l'ENEA e l'Agenzia delle entrate mettono a disposizione del GSE, su richiesta, informazioni puntuali su specifici nominativi di soggetti ammessi ovvero responsabili di interventi e che il GSE, su richiesta di ENEA o dell'Agenzia delle entrate, comunica i nominativi dei beneficiari e i dati relativi all'intervento incentivato;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2012, recante «Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013, ed in particolare l'art. 10 in materia di cumulabilita' dei certificati bianchi con altri incentivi;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, recante «Definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 218 del 19 settembre 2011;
Visto l'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, recante «Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2007, n. 47, che prevede la compatibilita' dell'incentivo di cui al medesimo decreto con la richiesta dei titoli di efficienza energetica;
Visto inoltre l'art. 11 dello stesso decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 che, per consentire una valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi ivi previsti, affida all'ENEA il monitoraggio e la comunicazione dei risultati attraverso la redazione di una relazione annuale concernente l'andamento degli interventi beneficiari delle detrazioni fiscali;
Sentita l'ENEA che ha reso le valutazioni con nota dell'11 maggio 2017;
Visto il parere del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare espresso con nota del 6 marzo 2018;
Visto il parere favorevole della Conferenza unificata reso nella seduta del 19 aprile 2018;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e ambito applicativo

1. Il presente decreto definisce le modalita' di gestione dei flussi informativi che confluiscono nella banca dati nazionale, istituita presso il GSE dall'art. 15-bis del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013, n. 90, le opportune forme di collaborazione e raccordo tra il medesimo GSE, l'ENEA, e le amministrazioni pubbliche autorizzate a erogare incentivi o sostegni finanziari nei settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili (di seguito amministrazioni pubbliche), nonche' idonee forme di pubblicita' delle informazioni conferite alla banca dati.
2. Per incentivo o sostegno finanziario si intende qualsiasi strumento, regime, meccanismo di sostegno o beneficio, di competenza di amministrazioni pubbliche all'uopo autorizzate, volto a stimolare e sostenere finanziariamente la realizzazione di interventi connessi ai settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili. In sede di prima applicazione, fermi restando i successivi aggiornamenti, il GSE considera almeno i seguenti incentivi:
a) incentivi in conto energia, erogati e in corso di erogazione, gestiti dal GSE per la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili e per piccoli interventi di efficienza energetica nonche' i certificati bianchi per la promozione dei progetti di efficienza energetica;
b) detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici in base ai dati raccolti, monitorati e conservati dall'ENEA;
c) incentivi in conto capitale erogati da altre amministrazioni pubbliche.
3. Restano fermi in capo al GSE e alle amministrazioni pubbliche gli obblighi inerenti la trasmissione al «Registro nazionale degli aiuti di Stato» di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 delle informazioni di cui al comma 2 del medesimo art. 52. Il GSE inserisce nel registro i dati relativi agli aiuti concessi a partire dalla data di operativita' del medesimo registro.
 
Art. 2

Criteri di organizzazione
della Banca dati nazionale presso il GSE

1. Il GSE, in collaborazione con l'ENEA, organizza la banca dati nazionale adottando soluzioni che consentano una visione univoca degli impianti ovvero delle iniziative incentivate, attraverso l'inserimento di dati omogenei e comuni ai vari settori di attivita' e alle varie forme di incentivazione, in modo da monitorare il sostegno finanziario complessivo a ciascun impianto o iniziativa, consentire la determinazione del sostegno complessivo a ciascun beneficiario e agevolare la prevenzione di eventuali fenomeni fraudolenti. A tal fine, il GSE utilizza, ove possibile, gli archivi ed i sistemi operativi in suo possesso, valorizzando la centralizzazione e il consolidamento dei dati provenienti dai differenti sistemi di gestione di dati e di meccanismi di incentivazione gestiti dallo stesso GSE o da altre banche dati gestite da soggetti terzi quali i gestori di rete, e adottando soluzioni tecniche per garantire, attraverso la integrazione e la modifica delle informazioni, il costante aggiornamento della banca dati.
2. I dati minimi da riversare nella banca dati sono la tipologia e la fonte normativa della misura di incentivazione, l'autorita' concedente, il codice identificativo dell'impianto ovvero dell'intervento oggetto di incentivazione, ove presente, la sua ubicazione, la sua potenza elettrica ovvero termica ovvero altri parametri atti a qualificare l'intervento se rilevanti per la determinazione dell'incentivo, la fonte di alimentazione utilizzata, il valore economico dell'incentivo erogato nonche' i dati identificativi del soggetto beneficiario.
3. La banca dati e' inoltre organizzata in modo da agevolare il coordinamento e lo scambio di informazioni con i dati contenuti nel «registro nazionale degli aiuti di Stato» di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
4. La banca dati e' organizzata in modo da consentire il monitoraggio dei costi degli incentivi nei settori dell'efficienza energetica, permettendo all'ENEA di ottimizzare le attivita' gia' previste dall'art. 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e della produzione di energia da fonti rinnovabili, anche al fine di disporre dei dati necessari per consentire di elaborare, ognuno per le parti di competenza, statistiche e analisi a differenti gradi di dettaglio, di supporto alle scelte piu' opportune sull'incentivazione nei vari settori di intervento. La banca dati e' altresi' strutturata in modo da consentire il confronto e l'incrocio tra i diversi incentivi o strumenti di sostegno, al fine di prevenire fenomeni fraudolenti, ivi incluso il divieto di cumulo di incentivi.
5. Previo confronto con le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, l'Associazione nazionale dei comuni e l'ENEA, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GSE pubblica le caratteristiche della banca dati, specificando la tipologia di interventi incentivati considerata e, per ciascun tipo, i dati oggetto di inserimento nella medesima banca dati e le relative modalita' di inserimento. A tale scopo, il GSE assicura la razionalizzazione dei flussi, in particolare acquisendo direttamente dal registro di cui all'art. 1, comma 3, i dati relativi agli aiuti di Stato ivi inseriti da altre amministrazioni.
6. Il GSE monitora i meccanismi di incentivazione adottati dalle amministrazioni pubbliche allo scopo di mantenere aggiornata la struttura e i contenuti della banca dati.
 
Art. 3

Modalita' di gestione dei flussi informativi

1. Sulla base di quanto previsto all'art. 2, il GSE rende disponibile un applicativo web in grado di garantire alle amministrazioni pubbliche l'accesso a dati e funzionalita' del sistema. L'accesso al sistema della banca dati e' riservato agli utenti previamente abilitati dal GSE in quanto competenti ad erogare incentivi o sostegni finanziari per attivita' connesse ai settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili. Il GSE garantisce all'ENEA l'accesso alla banca dati nazionale per le finalita' istituzionali della stessa ENEA. Il GSE utilizza i dati forniti dall'ENEA unicamente per le finalita' di cui all'art. 15-bis del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013, n. 90.
2. Gli utenti abilitati ovvero i soggetti da questi delegati accedono alla banca dati per l'inserimento delle informazioni relative a ogni singola iniziativa ammessa ad incentivo nonche' per la previa consultazione finalizzata alla verifica di eventuali fenomeni fraudolenti nella richiesta di riconoscimento dei diversi meccanismi incentivanti.
3. Fatti salvi gli articoli 1, comma 3, e 2, comma 5, le amministrazioni pubbliche o loro delegati inseriscono nella banca dati le prescritte informazioni ovvero i fatti modificativi delle medesime informazioni, secondo le rispettive procedure operative, con cadenza bimestrale, eccetto che per le informazioni relative alle detrazioni fiscali per le quali detto termine e' annuale.
 
Art. 4

Pubblicita' delle informazioni
e regole tecniche

1. Le informazioni sulle misure di incentivazione raccolte nella banca dati sono rese pubbliche e senza restrizioni, fatta salva la tutela del segreto industriale.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GSE pubblica le modalita' tecniche di dettaglio per l'abilitazione all'accesso, il conferimento delle informazioni e la consultazione della banca dati da parte delle amministrazioni pubbliche.
3. Con cadenza annuale, il GSE e l'ENEA, ognuno per le parti di competenza, pubblicano un rapporto con dati aggregati sui costi, anche storici, degli incentivi, articolato per meccanismo di sostegno, misura incentivata e autorita' concedente. L'ENEA, nell'ambito della predisposizione dei rapporti di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e dell'art. 17 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, tiene conto delle informazioni contenute nella banca dati e delle risultanze del rapporto di cui al primo periodo.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2018

Il Ministro: Calenda
 
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