Gazzetta n. 110 del 14 maggio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 aprile 2018
Specifiche tecniche e modalita' operative del Sistema tessera sanitaria per consentire la compilazione agevolata delle spese sanitarie e veterinarie sul sito dell'Agenzia delle entrate, nonche' la consultazione da parte del cittadino dei dati delle proprie spese sanitarie, in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 175/2014.



IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Sistema Tessera Sanitaria);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008, attuativo del comma 5-bis del citato art. 50;
Visto l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2014, in base al quale, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonche' le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con riferimento ai dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1° gennaio 2016, inviano al Sistema tessera sanitaria, secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, attuativo dell'art. 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i dati relativi alle prestazioni sanitarie, ad esclusione di quelle gia' previste nel comma 2, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate;
Visto il provvedimento n. 103408 del 31 luglio 2015 del direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente le modalita' tecniche di utilizzo dei dati di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 3 del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2015, attuativo dell'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
Visto il provvedimento n. 123325 del 29 luglio 2016 del direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma 949, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge stabilita' 2016);
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2016, attuativo dell'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma 949, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge stabilita' 2016);
Visto l'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati termini e modalita' per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle gia' individuate indicate nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016, attuativo del citato art. 3, comma 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
Visto il provvedimento n. 142369 del 15 settembre 2016 del direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo dell'art. 3, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2016, attuativo dell'art. 3, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016;
Visto il provvedimento n. 76048 del 9 aprile 2018 del Direttore dell'Agenzia delle entrate con cui viene introdotta, a partire dall'anno d'imposta 2017, la possibilita' per il contribuente di rettificare i dati delle spese sanitarie e veterinarie, nell'ambito di un servizio per la compilazione agevolata del quadro relativo agli oneri deducibili e detraibili della dichiarazione dei redditi;
Considerata la necessita' di dover modificare il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015, al fine di prevedere le specifiche tecniche e le modalita' operative di compilazione agevolata da parte del contribuente di cui al citato provvedimento n. 76048 del 9 aprile 2018 del direttore dell'Agenzia delle entrate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto l'art. 1, comma 949, lettera b) della Legge stabilita' 2016, il quale ha modificato il citato art. 3 del decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175, aggiungendo il comma 3-bis, il quale prevede che tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera sanitaria ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
Visti l'art. 7 del decreto 2 agosto 2016 nonche' l'art. 7 del decreto 16 settembre 2016, i quali prevedono, tra l'altro, che il Sistema Tessera Sanitaria conserva, in archivi distinti e separati, per le finalita' di cui al citato art. 3, comma 3-bis del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, i dati trasmessi telematicamente al Sistema tessera sanitaria, comprensivi dei dati comunicati nell'ambito della compilazione agevolata da parte del contribuente di cui al citato provvedimento n. 76048 del 9 aprile 2018 del direttore dell'Agenzia delle entrate;
Visto il parere favorevole del garante per la protezione dei dati personali n. 300 del 5 luglio 2017 sulle specifiche tecniche per la consultazione dei dati di cui al predetto art. 3, comma 3-bis del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
Considerato che la consultazione da parte del cittadino di cui al predetto art. 3, comma 3-bis del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 debba riguardare anche i dati oggetto della compilazione agevolata di cui al citato provvedimento n. 76048 del 9 aprile 2018 del direttore dell'Agenzia delle entrate;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il Codice per la protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
Acquisito il parere del garante per la protezione dei dati personali, reso in data 26 aprile 2018, ai sensi dell'art. 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 31 luglio 2015», il provvedimento n. 103408 del 31 luglio 2015 attuativo dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
b) «provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 29 luglio 2016», il provvedimento n. 123325 del 29 luglio 2016 attuativo dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma 949, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge stabilita' 2016);
c) «provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2018», il provvedimento n. 76048 del 9 aprile 2018 con cui l'Agenzia delle entrate introduce, a partire dall'anno d'imposta 2017, la possibilita' per il contribuente di rettificare i dati delle spese sanitarie e veterinarie, nell'ambito di un servizio per la compilazione agevolata del quadro relativo agli oneri deducibili e detraibili della dichiarazione dei redditi;
d) «decreto 31 luglio 2015»: decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2015, attutivo dell'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
e) «decreto 2 agosto 2016»: decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2016 attuativo dell'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
f) «decreto del 1° settembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze», decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016, attuativo dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 175 del 2014;
g) «decreto 16 settembre 2016»: decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2016, attuativo dell'art. 3, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016;
h) «tipologie di spesa»: le tipologie di prestazioni di cui al paragrafo 2.1.1 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015;
i) «documento fiscale», le ricevute di pagamento, fatture e scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dagli assistiti per il pagamento del ticket ovvero per l'acquisto delle prestazioni sanitarie, ovvero relative ai rimborsi erogati per le spese sanitarie sostenute dagli assistiti, ai fini della predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata;
j) «scontrino parlante», lo scontrino fiscale emesso dalle farmacie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni;
k) «rimborsi», i rimborsi per prestazioni non erogate o parzialmente erogate;
l) «contribuente dichiarante», il contribuente che accede all'applicazione web della dichiarazione precompilata ed effettua operazioni nella fase di modifica dei dati della propria dichiarazione dei redditi;
m) «compilazione agevolata», sistema con il quale il contribuente, dopo aver visualizzato i dati di dettaglio degli oneri comunicati dai soggetti terzi, utilizzati o non utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione, puo' correggerli, modificandoli, integrandoli o cancellandoli, ai sensi del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2018;
n) «CAD», il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
o) «Codice», il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
p) «Nuovo regolamento privacy», il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
q) «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008;
 
ALLEGATO B

Disciplinare Tecnico riguardante il trattamento dei dati
da rendere disponibili all'Agenzia delle entrate
da parte del Sistema TS

Parte di provvedimento in formato grafico

 
ALLEGATO C
Disciplinare Tecnico riguardante la funzione di Consultazione di cui
all'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014,
n. 175 e all'art. 5-quinquies del decreto 31 luglio 2015

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Spese sanitarie e veterinarie: consultazione e modifica dei dati da
parte del contribuente. Modifiche al decreto 31 luglio 2015

1. In conformita' con quanto previsto al punto 2.3.2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2018, al decreto 31 luglio 2015 sono aggiunti i seguenti articoli:
«Art. 5-bis (Consultazione e rettifica dei dati di dettaglio relativi alle spese sanitarie e veterinarie da parte del contribuente). - 1. Dall'anno d'imposta 2017, in conformita' con quanto previsto al punto 2.3.2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2018, il Sistema TS rende disponibili all'Agenzia delle entrate le funzionalita' riferite ai dati delle spese sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, nonche' dell'art. 6 del decreto 2 agosto 2016 e dell'art. 6 del decreto 16 settembre 2016, necessarie per la compilazione agevolata dei medesimi dati da parte del contribuente sul sito dell'Agenzia delle entrate, anche con riferimento alle spese sostenute per i familiari a carico e ai relativi rimborsi.
2. Dall'anno d'imposta 2017, in conformita' con quanto previsto al punto 5.3.2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2018, il Sistema TS rende disponibili all'Agenzia delle entrate le funzionalita' riferite ai dati delle spese veterinarie di cui dell'art. 6 del decreto 16 settembre 2016, necessarie per la compilazione agevolata dei medesimi dati da parte del contribuente sul sito dell'Agenzia delle entrate, anche con riferimento alle spese sostenute e ai relativi rimborsi.
3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, il Sistema TS, solo a fronte dell'attivazione della funzionalita' di compilazione agevolata, rende disponibili all'Agenzia dell'entrate le seguenti funzionalita' in cooperazione applicativa, secondo le modalita' di cui al paragrafo 4.3 dell'Allegato B:
a) consultazione dei dati di dettaglio, comprensivi dei dati di cui al comma 4;
b) inserimento di un nuovo documento fiscale di spesa o rimborso da utilizzare nella dichiarazione dei redditi. Il contribuente dichiarante, con riferimento al nuovo documento fiscale o rimborso da inserire, deve indicare la data di pagamento/rimborso, il soggetto che ha emesso il documento fiscale e l'importo della spesa o del rimborso, indicando, facoltativamente, anche la partita IVA del soggetto che ha emesso il documento fiscale e il numero del documento fiscale. Se la spesa sanitaria e' riferita a un familiare a carico, il contribuente deve inserire la relativa percentuale di sostenimento della spesa;
c) modifica di un documento fiscale di spesa o rimborso da utilizzare nella dichiarazione dei redditi. Il contribuente dichiarante puo' modificare l'importo del documento di spesa o del rimborso e l'indicazione di utilizzo della spesa ai fini della precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate. Se la spesa sanitaria e' riferita a un familiare a carico, il contribuente puo' modificare la percentuale di sostenimento della spesa;
d) indicazione di non utilizzo nella dichiarazione dei redditi di un documento fiscale di spesa o rimborso;
e) calcolo della somma complessiva delle spese sanitarie afferenti al contribuente dichiarante e/o ai suoi familiari a carico, sulla base delle relative percentuali di carico nonche' delle variazioni di cui alle lettere b), c) e d). L'esito dell'elaborazione viene memorizzato in una base dati apposita e reso disponibile all'Agenzia delle entrate.
4. Per le finalita' di cui al comma 3, con riferimento ai singoli contribuenti che si avvalgono del servizio di compilazione agevolata, a partire dalla data di cui al punto 2.3.2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2018, l'Agenzia delle entrate rende disponibili al Sistema TS le informazioni concernenti:
a) il codice fiscale del contribuente dichiarante e i codici fiscali e le relative percentuali di carico fiscale dei familiari a carico inseriti nella dichiarazione precompilata. Qualora il contribuente, in fase di compilazione della dichiarazione, aggiunga ulteriori familiari a carico con la relativa percentuale di carico, l'Agenzia delle entrate rende disponibili tali dati al Sistema TS che attiva la sola funzionalita' di inserimento di una nuova spesa sanitaria o rimborso, di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo;
b) le tipologie di spese relative ai soggetti di cui alla lettera a) che l'Agenzia delle entrate non ha utilizzato per la elaborazione della dichiarazione precompilata.
5. Il Sistema TS memorizza le informazioni di cui ai commi 2 e 3 in archivi distinti, secondo le modalita' di cui all'art. 4 del presente decreto.
Art. 5-ter (Trattamento del Sistema TS delle spese sanitarie oggetto della compilazione agevolata). - 1. Il Sistema TS memorizza le informazioni di cui all'art. 5-bis in archivi distinti, secondo le modalita' di cui all'art. 4 del presente decreto nonche' dell'art. 7 del decreto 2 agosto 2016.
Art. 5-quater (Disponibilita' all'Agenzia delle entrate dei dati delle spese sanitarie e veterinarie oggetto della compilazione agevolata). - 1. Ad integrazione della fornitura di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, il Sistema TS, tramite sistemi informatici, rende disponibili all'accesso esclusivo dell'Agenzia delle entrate i totali delle spese sanitarie e veterinarie riferite al contribuente dichiarante e il totale delle spese sanitarie riferite ai suoi familiari a carico, di cui all'art. 5-bis, comma 3, lettera e), secondo le modalita' di cui all'Allegato B.
2. Per le sole finalita' di controllo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in conformita' con quanto previsto al punto 2.3.3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2018, il Sistema TS rende disponibili ai dipendenti dell'Agenzia delle entrate le informazioni di dettaglio rettificate di cui all'art. 5-bis del presente decreto, secondo le modalita' di cui all'Allegato B.
Art. 5-quinquies (Consultazione da parte del cittadino delle spese sanitarie). - 1. Il Sistema TS rende disponibili per la consultazione di cui all'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 i dati delle spese sanitarie di cui:
a) all'art. 7 del decreto 2 agosto 2016;
b) all'art. 7 del decreto 16 settembre 2016;
c) all'art. 5-ter del presente decreto.
2. Per i dati di cui al comma 1 lettere a) e b), dal 1° gennaio dell'anno di riferimento della spesa al 31 gennaio dell'anno successivo, il cittadino potra' inviare una segnalazione al soggetto inviante ai fini della eventuale correzione dei medesimi dati, utilizzando le funzionalita' messe a disposizione dal Sistema TS.
3. A fronte delle segnalazioni di cui al comma 2, il Sistema TS inoltra la medesima segnalazione di errore al soggetto che ha trasmesso i dati oggetto di segnalazione, al fine di consentire la correzione dei dati e il relativo invio, nei termini previsti dall'Allegato A del presente decreto.
4. Le funzionalita' del Sistema TS di cui al presente articolo sono riportate nell'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto.»
 
Art. 3
Modalita' tecniche per la messa a disposizione dei dati all'Agenzia
delle entrate

1. Il disciplinare tecnico Allegato B, del decreto 31 luglio 2015, e' sostituito dall'Allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 4

Modifiche al decreto 2 agosto 2016 e al decreto 16 settembre 2016

1. Al decreto 2 agosto 2016, come modificato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2016, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 3, comma 3, le parole «al capitolo 4.9 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015» sono sostituite dalle parole «al capitolo 4.6 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015»;
b) all'art. 5, comma 1, le parole «le medesime di cui all'art. 5 del decreto 31 luglio 2015» sono sostituite dalle parole «le medesime di cui all'art. 4 del decreto 31 luglio 2015»;
c) all'art. 6, comma 1, le parole «le medesime di cui all'art. 6 del decreto 31 luglio 2015» sono sostituite dalle parole «le medesime di cui all'art. 5 del decreto 31 luglio 2015».
2. Al decreto 16 settembre 2016, come modificato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2016, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 3, comma 1, le parole «al capitolo 4.9 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015» sono sostituite dalle parole «al capitolo 4.6 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015»;
b) all'art. 3, comma 1, le parole «La trasmissione dei dati di cui al presente decreto» sono sostituite dalle parole «La trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie di cui al presente decreto»;
c) all'art. 3, e' inserito il seguente comma 2 «La trasmissione dei dati relativi alle spese veterinarie di cui al presente decreto sono prorogati al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese, come modificato dal comma 3-bis dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con legge n. 19 del 27 febbraio 2017»;
d) all'art. 5, comma 1, le parole «le medesime di cui all'art. 5 del decreto 31 luglio 2015» sono sostituite dalle parole «le medesime di cui all'art. 4 del decreto 31 luglio 2015»;
e) all'art. 6, comma 1, le parole «le medesime di cui all'art. 6 del decreto 31 luglio 2015» sono sostituite dalle parole «le medesime di cui all'art. 5 del decreto 31 luglio 2015».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2018

Il Ragioniere generale dello Stato: Franco
 
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