Gazzetta n. 110 del 14 maggio 2018 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 2018, n. 48 |
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la valorizzazione a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»; Viste le disposizioni degli articoli 80, 81 e 83 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento negoziale per l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica relativo al personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi incluse le modalita' di costituzione della delegazione di parte pubblica e della delegazione sindacale, tra le quali intercorre il procedimento negoziale; Visto il decreto del Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione in data 3 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2016, relativo alla individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'Accordo sindacale relativo al triennio 2016 - 2018 riguardante il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (biennio economico 2008-2009)»; Visto l'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al triennio economico 2016-2018, sottoscritto in data 8 febbraio 2018 e approvato dal Consiglio dei ministri il 22 febbraio 2018; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, concernente «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma l, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2018, con il quale sono state definite le modalita' di utilizzazione dall'anno 2017 delle risorse del Fondo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 al fine di valorizzare, a livello retributivo, le peculiari condizioni di impiego professionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la valorizzazione a livello retributivo delle peculiari condizioni di impiego, sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 217 del 2005, in data 27 febbraio 2018 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali, rappresentative sul piano nazionale: FNS CISL, DIRSTAT VV.F., SI.N. DIR. VV.F., CONFSAL VV.F., UILPA VV.F., FP CGIL VV.F.; l'Organizzazione sindacale AP VV.F. non ha sottoscritto la predetta ipotesi di accordo sindacale; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2018, con la quale e' stata approvata, ai sensi del citato articolo 83, comma 5, del decreto legislativo n. 217 del 2005, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 83, l'ipotesi di accordo sindacale per il personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la valorizzazione a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente decreto disciplina gli interventi di valorizzazione, a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2018.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249. - Si riporta il testo degli articoli 80, 81 e 83 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005: «Art. 80. (Ambito di applicazione). - 1. La definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene attraverso un apposito procedimento negoziale, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato "vigili del fuoco e soccorso pubblico". 2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa. 3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 82 e non disciplinate per il personale direttivo e dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze. Art. 81. (Delegazioni negoziali) - 1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale stabiliti per il pubblico impiego.» «Art. 83. (Procedura di negoziazione). - 1. La procedura negoziale e' avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 80, comma 2. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 81 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo. 2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base della rappresentativita' accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi dell'articolo 81, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa rappresentino piu' del cinquanta per cento del dato associativo espresso dal totale delle deleghe sindacali rilasciate. 3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo. 4. L'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonche' la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria, nonche' nel bilancio. 5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti. 6. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimita' sul decreto di cui al comma 5, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse entro quindici giorni.». - Il decreto del Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione del 3 agosto 2016, recante «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il triennio 2016-2018, riguardante il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2016, n. 209. - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2008, n. 12. - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2008, n. 168. - Il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco -biennio economico 2008-2009» e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 2011, n. 25. - L'Accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al triennio economico 2016-2018, sottoscritto in data 8 febbraio 2018, recepito con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2018, n. 100. - Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma l, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2018, recante «Riparto del fondo per l'operativita' del soccorso pubblico» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2018, n.53. - Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97: «Art. 15. (Fondo per l'operativita' del soccorso pubblico). - 1. Al fine di valorizzare le peculiari condizioni di impiego professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, conseguenti alla revisione ordinamentale di cui al presente provvedimento e' istituito, a decorrere dall'anno 2017, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del programma di spesa «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», un fondo per il finanziamento degli interventi indicati al comma 4. 2. Il fondo di cui al comma 1 e' alimentato con le risorse previste ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), primo e secondo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come di seguito indicato: a) per euro 39,7 milioni per l'anno 2017 e per euro 81,730 milioni dall'anno 2018, per le finalita' previste dal comma 4, con decorrenza dal 1° ottobre 2017; b) per importi da determinarsi con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le finalita' previste dal comma 4, con decorrenza dal 1° gennaio 2017. 3. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, cessa di essere corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla data del 30 settembre 2017. Al medesimo personale in servizio al 1° ottobre 2017 e' corrisposto una tantum un assegno di euro 350. 4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate, nel rispetto dei principi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 4, della legge 7 agosto 2015, n. 124, le modalita' di utilizzazione, con le decorrenze indicate al comma 2, lettere a) e b), delle risorse disponibili nel fondo di cui al comma 1, fatta salva l'eventuale quota da destinare al finanziamento di ulteriori interventi di riordino delle carriere e dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il predetto decreto puo' prevedere: a) l'incremento del valore delle componenti retributive, diverse dal trattamento stipendiale, erogate al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con esclusione di quello appartenente ai ruoli dei dirigenti, da definirsi mediante le procedure negoziali ai sensi degli articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche allo scopo di valorizzare i compiti di natura operativa del Corpo medesimo, fatti salvi gli effetti dei procedimenti negoziali non ancora definiti; b) la previsione di misure di esenzione fiscale del trattamento economico accessorio per il personale del Corpo percettore di un reddito annuo utile ai fini fiscali non superiore a 28.000 euro e per una spesa complessiva annua non superiore a 1.000.000 di euro. 5. Lo schema di decreto di cui al comma 4 e' trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto puo' essere comunque adottato. 6. Agli oneri derivanti dai commi 2, lettera a), e 3, pari a 56 milioni di euro per l'anno 2017 e 86,030 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 7. Gli oneri indiretti, inclusi negli importi indicati al comma 5, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ammontano a 4,3 milioni di euro. 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione tra i bilanci delle amministrazioni interessate delle somme di cui al comma 1 previa richiesta delle amministrazioni medesime.».
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 80 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 si vedano le note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 15 del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2018, recante «Riparto del fondo per l'operativita' del soccorso pubblico» si vedano le note alle premesse. |
| Art. 2
Incremento dell'indennita' di rischio
1. Le misure vigenti dell'indennita' di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste dall'articolo 4, comma 3, dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al triennio economico 2016-2018, sottoscritto in data 8 febbraio 2018 e approvato dal Consiglio dei ministri il 22 febbraio 2018, che sara' recepito in decreto del Presidente della Repubblica, sono incrementate degli importi mensili lordi di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:
=================================================================== | | Incrementi mensili | | Qualifiche dei ruoli del personale | lordi dal 1° ottobre | | direttivo | 2017 (euro) | +=========================================+=======================+ |Direttore vicedirigente con scatto 26 | | |anni | 79,60| +-----------------------------------------+-----------------------+ |Direttore vicedirigente con scatto 16 | | |anni | 79,60| +-----------------------------------------+-----------------------+ |Direttore vicedirigente | 79,60| +-----------------------------------------+-----------------------+ |Direttore | 79,60| +-----------------------------------------+-----------------------+ |Vice direttore | 79,60| +-----------------------------------------+-----------------------+ |Direttore medico-vicedirigente con scatto| | |26 anni | 79,60| +-----------------------------------------+-----------------------+ |Direttore medico-vicedirigente con scatto| | |16 anni | 79,60| +-----------------------------------------+-----------------------+ |Direttore medico-vicedirigente | 79,60| +-----------------------------------------+-----------------------+ |Direttore medico | 79,60| +-----------------------------------------+-----------------------+ |Vice direttore medico | 79,60| +-----------------------------------------+-----------------------+ |Direttore ginnico-sportivo vicedirigente | | |con scatto 26 anni | 79,60| +-----------------------------------------+-----------------------+ |Direttore ginnico-sportivo vicedirigente | | |con scatto 16 anni | 79,60| +-----------------------------------------+-----------------------+ |Direttore ginnico-sportivo vicedirigente | 79,60| +-----------------------------------------+-----------------------+ |Direttore ginnico-sportivo | 79,60| +-----------------------------------------+-----------------------+ |Vice direttore ginnico-sportivo | 79,60| +-----------------------------------------+-----------------------+ |Direttore vicedirigente AIB con scatto 26| | |anni | 79,60| +-----------------------------------------+-----------------------+ |Direttore vicedirigente AIB con scatto 16| | |anni | 79,60| +-----------------------------------------+-----------------------+ |Direttore vicedirigente AIB | 79,60| +-----------------------------------------+-----------------------+ |Direttore AIB | 79,60| +-----------------------------------------+-----------------------+
2. Per effetto degli incrementi di cui al comma 1, le misure vigenti dell'indennita' di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminate nei valori di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate: ===================================================================== | | | Nuove misure | | | Nuove misure | mensili | | | mensili |dell'indennita' di| | |dell'indennita' di | rischio dal 1° | | Qualifiche dei ruoli del | rischio dal 1° | gennaio 2018 | | personale direttivo |ottobre 2017 (euro)| (euro) | +============================+===================+==================+ |Direttore vicedirigente con | | | |scatto 26 anni | 779,92| 799,35| +----------------------------+-------------------+------------------+ |Direttore vicedirigente con | | | |scatto 16 anni | 779,92| 799,35| +----------------------------+-------------------+------------------+ |Direttore vicedirigente | 779,92| 799,35| +----------------------------+-------------------+------------------+ |Direttore | 721,21| 739,01 | +----------------------------+-------------------+------------------+ |Vice direttore | 674,03| 690,52| +----------------------------+-------------------+------------------+ |Direttore | | | |medico-vicedirigente con | | | |scatto 26 anni | 779,92| 799,35| +----------------------------+-------------------+------------------+ |Direttore | | | |medico-vicedirigente con | | | |scatto 16 anni | 779,92| 799,35| +----------------------------+-------------------+------------------+ |Direttore | | | |medico-vicedirigente | 779,92| 799,35| +----------------------------+-------------------+------------------+ |Direttore medico | 721,21| 739,01| +----------------------------+-------------------+------------------+ |Vice direttore medico | 674,03| 690,52| +----------------------------+-------------------+------------------+ |Direttore ginnico-sportivo | | | |vicedirigente con scatto 26 | | | |anni | 779,92| 799,35| +----------------------------+-------------------+------------------+ |Direttore ginnico-sportivo | | | |vicedirigente con scatto 16 | | | |anni | 779,92| 799,35| +----------------------------+-------------------+------------------+ |Direttore ginnico-sportivo | | | |vicedirigente | 779,92| 799,35| +----------------------------+-------------------+------------------+ |Direttore ginnico-sportivo | 721,21| 739,01| +----------------------------+-------------------+------------------+ |Vice direttore | | | |ginnico-sportivo | 674,03| 690,52| +----------------------------+-------------------+------------------+ |Direttore vicedirigente AIB | | | |con scatto 26 anni | 779,92| 799,35| +----------------------------+-------------------+------------------+ |Direttore vicedirigente AIB | | | |con scatto 16 anni | 779,92| 799,35| +----------------------------+-------------------+------------------+ |Direttore vicedirigente AIB | 779,92| 799,35| +----------------------------+-------------------+------------------+ |Direttore AIB | 721,21| 739,01| +----------------------------+-------------------+------------------+
3. Le misure mensili di cui al comma 2 sono corrisposte per tredici mensilita'.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 3, dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al triennio economico 2016-2018, sottoscritto in data 8 febbraio 2018, recepito con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2018, n. 100: Art. 4. (Indennita' di rischio). - (Omissis). 3. Le misure vigenti dell'indennita' di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminate nei valori di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:
Parte di provvedimento in formato grafico
». |
| Art. 3
Assegno di specificita'
1. A decorrere dal 1° ottobre 2017 al personale di cui all'articolo 1 e' attribuito un assegno di specificita' in ragione del ruolo, del grado di responsabilita' e dell'anzianita' di servizio maturata a decorrere dalla data di immissione nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo le misure previste nella tabella di seguito riportata:
===================================================================== | | Personale con | Personale con | Personale con | | | anzianita' di | anzianita' di | anzianita' di | | | servizio pari o |servizio pari o |servizio pari o | | | maggiore di 14 | maggiore di 22 | maggiore di 28 | |Qualifiche dei | anni Incrementi |anni Incrementi |anni Incrementi | | ruoli del |mensili lordi dal| mensili lordi | mensili lordi | | personale | 1° ottobre 2017 | dal 1° ottobre | dal 1° ottobre | | direttivo | (euro) | 2017 (euro) | 2017 (euro) | +===============+=================+================+================+ | Direttore | | | | | vicedirigente | | | | | con scatto 26 | | | | | anni | 109,85| 167,38| 208,71| +---------------+-----------------+----------------+----------------+ | Direttore | | | | | vicedirigente | | | | | con scatto 16 | | | | | anni | 109,85| 167,38| 208,71| +---------------+-----------------+----------------+----------------+ | Direttore | | | | | vicedirigente | 109,85| 167,38| 208,71| +---------------+-----------------+----------------+----------------+ | Direttore | 96,92| 147,69| 184,15| +---------------+-----------------+----------------+----------------+ |Vice direttore | 96,92| 147,69| 184,15| +---------------+-----------------+----------------+----------------+ | Direttore | | | | | medico | | | | | vicedirigente | | | | | con scatto 26 | | | | | anni | 109,85| 167,38| 208,71| +---------------+-----------------+----------------+----------------+ | Direttore | | | | | medico - | | | | | vicedirigente | | | | | con scatto 16 | | | | | anni | 109,85| 167,38| 208,71| +---------------+-----------------+----------------+----------------+ | Direttore | | | | | medico - | | | | | vicedirigente | 109,85| 167,38| 208,71| +---------------+-----------------+----------------+----------------+ | Direttore | | | | | medico | 96,92| 147,69| 184,15| +---------------+-----------------+----------------+----------------+ |Vice direttore | | | | | medico | 96,92| 147,69| 184,15| +---------------+-----------------+----------------+----------------+ | Direttore | | | | | ginnico - | | | | | sportivo | | | | | vicedirigente | | | | | con scatto 26 | | | | | anni | 109,85| 167,38| 208,71| +---------------+-----------------+----------------+----------------+ | Direttore | | | | | ginnico - | | | | | sportivo | | | | | vicedirigente | | | | | con scatto 16 | | | | | anni | 109,85| 167,38| 208,71| +---------------+-----------------+----------------+----------------+ | Direttore | | | | | ginnico - | | | | | sportivo | | | | | vicedirigente | 109,85| 167,38| 208,71| +---------------+-----------------+----------------+----------------+ | Direttore | | | | | ginnico - | | | | | sportivo | 96,92| 147,69| 184,15| +---------------+-----------------+----------------+----------------+ |Vice direttore | | | | | ginnico - | | | | | sportivo | 96,92| 147,69| 184,15| +---------------+-----------------+----------------+----------------+ | Direttore | | | | | vicedirigente | | | | |AIB con scatto | | | | | 26 anni | 109,85| 167,38| 208,71| +---------------+-----------------+----------------+----------------+ | Direttore | | | | | vicedirigente | | | | |AIB con scatto | | | | | 16 anni | 109,85| 167,38| 208,71| +---------------+-----------------+----------------+----------------+ | Direttore | | | | | vicedirigente | | | | | AIB | 109,85| 167,38| 208,71| +---------------+-----------------+----------------+----------------+ | Direttore AIB | 96,92| 147,69| 184,15| +---------------+-----------------+----------------+----------------+
2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il personale dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) mantiene l'anzianita' di servizio maturata nel Corpo forestale dello Stato anche ai fini dell'attribuzione dell'assegno di cui al comma 1, in relazione alla continuita' delle funzioni svolte nelle posizioni di provenienza e di assegnazione successiva al transito. 3. Le misure mensili di cui al comma 1 sono corrisposte per tredici mensilita'. 4. Le misure di cui al comma 1 non sono cumulabili, si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianita', ove spettante, e non rientrano nella base contributiva di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 ai fini della determinazione dell'indennita' di buonuscita.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»: «Art. 15. (Personale che transita nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. In relazione al transito di cui all'articolo 12 e per assolvere alle specifiche competenze di cui all'articolo 9, sono istituiti i ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come da tabella B allegata al presente decreto, nei quali e' inquadrato, secondo le corrispondenze indicate nella predetta tabella, mantenendo la stessa anzianita' di servizio e lo stesso ordine di ruolo, il personale che transita dal Corpo forestale dello Stato. Conseguentemente, i ruoli ordinari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminati come da tabella C allegata al presente decreto. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, recante «Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato»: «Art. 38. (Base contributiva). - La base contributiva e' costituita dall'80 per cento dello stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al lordo, di cui alle leggi concernenti il trattamento economico del personale iscritto al Fondo, nonche' dei seguenti assegni: indennita' di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'art. 47, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748; assegno perequativo previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734 , per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, e per gli operai dello Stato; indennita' prevista dall'art. 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728 , per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; assegno annuo previsto dall'art. 12 del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580 , convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale insegnante delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria di ruolo, fuori ruolo ed incaricato; assegno annuo previsto dall'art. 12, L. 30 luglio 1973, n. 477 , per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica; assegno perequativo previsto dall'art. 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628 , per gli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonche' per i sottufficiali e per i militari di truppa; assegno personale attribuito, nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione, ai dipendenti con stipendio, od altro assegno che concorra a costituire la base contributiva, superiore a quello spettante nella nuova qualifica. Concorrono altresi' a costituire la base contributiva gli assegni e le indennita' previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale. Per particolari categorie di personale, per le quali non e' agevole l'accertamento dell'ammontare della retribuzione o che svolgano attivita' che comportano, in linea normale, orari di lavoro ridotti, la base per la commisurazione del contributo e' stabilita, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, in una somma fissa mensile ragguagliata alla retribuzione complessiva di similari categorie di dipendenti statali.». |
| Art. 4
Incremento della retribuzione accessoria per l'anno 2017
1. In ragione dell'impegno profuso in contesti emergenziali dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'anno 2017, le risorse di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2018 confluiscono, per l'importo di euro 596.205,07, nel fondo di produttivita' di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250 per essere destinate alla corresponsione di un elemento retributivo accessorio una tantum al personale di cui all'articolo 1 pari ad euro 72,14 per dodici mensilita' lordo dipendente.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2018, recante «Riparto del fondo per l'operativita' del soccorso pubblico»: «Art. 2. (Modalita' di utilizzazione delle risorse disponibili nel fondo per l'operativita' del soccorso pubblico). - (Omissis). 3. Per il solo anno 2017, nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, lettera a), con le procedure negoziali di cui al comma 2, viene altresi' valorizzato l'impegno del personale non dirigente del Corpo in contesti emergenziali anche attraverso misure di incremento della retribuzione accessoria valide per una sola annualita'.». - Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - biennio economico 2008-2009»: «Art. 5. (Fondo di produttivita'). - 1. Il Fondo di produttivita' per il personale direttivo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, come incrementato dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, e' aumentato dalle seguenti risorse annue: a) per l'anno 2008: 7.400,00 euro; b) per l'anno 2009: 28.100,00 euro. 2. Gli importi di cui al comma precedente non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato e non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. 3. Restano ferme le disposizioni relative alla composizione del predetto Fondo ed all'utilizzo dello stesso. 4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono conservate per le medesime esigenze, nell'anno successivo.». |
| Art. 5
Personale dei ruoli speciali antincendio boschivo
1. Per il personale appartenente ai ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento, l'assegno ad personam di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, della legge 7 agosto 2015, n. 124 viene riassorbito, sino a concorrenza, dai miglioramenti economici di cui al presente accordo.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, della legge 7 agosto 2015, n. 124 recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»: «Art. 8. (Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato). - (Omissis). 2) in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi, il transito del personale nella relativa Forza di polizia, nonche' la facolta' di transito, in un contingente limitato, previa determinazione delle relative modalita', nelle altre Forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e gia' svolte dal medesimo personale, con l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, della differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione. (Omissis).». |
| Art. 6
Disposizioni finanziarie
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente accordo, pari ad euro 2.804.471 per l'anno 2018 e a euro 1.766.613 a decorrere dall'anno 2019 si provvede: a) quanto ad euro 1.037.858 per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato; b) quanto ad euro 1.766.613 a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 marzo 2018
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Minniti, Ministro dell'interno
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2018 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne succ. n. 796
Note all'art. 6:
- Per il testo dell'articolo 15, comma 2, del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, si vedano le note alle premesse. |
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