Gazzetta n. 110 del 14 maggio 2018 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 2018, n. 48
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la valorizzazione a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;
Viste le disposizioni degli articoli 80, 81 e 83 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento negoziale per l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica relativo al personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi incluse le modalita' di costituzione della delegazione di parte pubblica e della delegazione sindacale, tra le quali intercorre il procedimento negoziale;
Visto il decreto del Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione in data 3 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2016, relativo alla individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'Accordo sindacale relativo al triennio 2016 - 2018 riguardante il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (biennio economico 2008-2009)»;
Visto l'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al triennio economico 2016-2018, sottoscritto in data 8 febbraio 2018 e approvato dal Consiglio dei ministri il 22 febbraio 2018;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, concernente «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma l, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2018, con il quale sono state definite le modalita' di utilizzazione dall'anno 2017 delle risorse del Fondo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 al fine di valorizzare, a livello retributivo, le peculiari condizioni di impiego professionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la valorizzazione a livello retributivo delle peculiari condizioni di impiego, sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 217 del 2005, in data 27 febbraio 2018 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali, rappresentative sul piano nazionale: FNS CISL, DIRSTAT VV.F., SI.N. DIR. VV.F., CONFSAL VV.F., UILPA VV.F., FP CGIL VV.F.; l'Organizzazione sindacale AP VV.F. non ha sottoscritto la predetta ipotesi di accordo sindacale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2018, con la quale e' stata approvata, ai sensi del citato articolo 83, comma 5, del decreto legislativo n. 217 del 2005, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 83, l'ipotesi di accordo sindacale per il personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la valorizzazione a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente decreto disciplina gli interventi di valorizzazione, a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2018.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30
settembre 2004, n. 252» e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249.
- Si riporta il testo degli articoli 80, 81 e 83 del
citato decreto legislativo n. 217 del 2005:
«Art. 80. (Ambito di applicazione). - 1. La definizione
degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici
del rapporto di impiego del personale direttivo e dirigente
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene attraverso
un apposito procedimento negoziale, nell'ambito del
comparto autonomo di negoziazione denominato "vigili del
fuoco e soccorso pubblico".
2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si
conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente
della Repubblica, la cui disciplina ha durata triennale
tanto per la parte economica che normativa.
3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul
pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva e
si verte in materie diverse da quelle indicate
nell'articolo 82 e non disciplinate per il personale
direttivo e dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco da particolari disposizioni di legge, per lo stesso
personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali
rappresentative, con decreto del Presidente della
Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle
finanze.
Art. 81. (Delegazioni negoziali) - 1. Il procedimento
negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica
composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la
presiede, e dai Ministri dell'interno e dell'economia e
delle finanze, o dai sottosegretari di Stato
rispettivamente delegati, e una delegazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale del personale direttivo e dirigente del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, individuate con decreto del
Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri
generali in materia di rappresentativita' sindacale
stabiliti per il pubblico impiego.»
«Art. 83. (Procedura di negoziazione). - 1. La
procedura negoziale e' avviata dal Ministro per la funzione
pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei
termini di cui all'articolo 80, comma 2. Le trattative si
svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 81 e si
concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo.
2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere
alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica,
sulla base della rappresentativita' accertata per
l'ammissione alle trattative ai sensi dell'articolo 81, che
le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa
rappresentino piu' del cinquanta per cento del dato
associativo espresso dal totale delle deleghe sindacali
rilasciate.
3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono
trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.
4. L'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti
contenenti l'individuazione del personale interessato, i
costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento
economico, nonche' la quantificazione complessiva della
spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di
validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso
comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico
di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
a quanto stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria, nonche' nel bilancio.
5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni
dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le
compatibilita' finanziarie ed esaminate le eventuali
osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di
accordo e il relativo schema di decreto del Presidente
della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di
Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro
novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo
riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi
regolamenti.
6. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di
esercizio del controllo preventivo di legittimita' sul
decreto di cui al comma 5, richieda chiarimenti o elementi
integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere
trasmesse entro quindici giorni.».
- Il decreto del Ministro per semplificazione e la
pubblica amministrazione del 3 agosto 2016, recante
«Individuazione della delegazione sindacale che partecipa
al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo
per il triennio 2016-2018, riguardante il personale
direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre
2016, n. 209.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29
novembre 2007, recante «Recepimento dell'accordo sindacale
per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo
2006-2009 e al biennio economico 2006-2007» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2008, n. 12.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio
2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale
integrativo per il personale direttivo e dirigente del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco» e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 luglio
2008, n. 168.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19
novembre 2010, n. 250, recante «Recepimento dell'accordo
sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco -biennio economico
2008-2009» e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 2011, n. 25.
- L'Accordo sindacale per il personale direttivo e
dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
relativo al triennio economico 2016-2018, sottoscritto in
data 8 febbraio 2018, recepito con decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42, e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 2 maggio
2018, n. 100.
- Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante
«Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente
l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle
funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi
dell'articolo 8, comma l, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 14 febbraio 2018, recante «Riparto del fondo per
l'operativita' del soccorso pubblico» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2018, n.53.
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97:
«Art. 15. (Fondo per l'operativita' del soccorso
pubblico). - 1. Al fine di valorizzare le peculiari
condizioni di impiego professionale del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, conseguenti alla revisione
ordinamentale di cui al presente provvedimento e'
istituito, a decorrere dall'anno 2017, nello stato di
previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del
programma di spesa «Prevenzione dal rischio e soccorso
pubblico», un fondo per il finanziamento degli interventi
indicati al comma 4.
2. Il fondo di cui al comma 1 e' alimentato con le
risorse previste ai sensi dell'articolo 1, comma 365,
lettera c), primo e secondo periodo, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, come di seguito indicato:
a) per euro 39,7 milioni per l'anno 2017 e per euro
81,730 milioni dall'anno 2018, per le finalita' previste
dal comma 4, con decorrenza dal 1° ottobre 2017;
b) per importi da determinarsi con apposito decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, per le finalita' previste
dal comma 4, con decorrenza dal 1° gennaio 2017.
3. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1,
comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come
prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 365,
lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, cessa di
essere corrisposto al personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco alla data del 30 settembre 2017. Al
medesimo personale in servizio al 1° ottobre 2017 e'
corrisposto una tantum un assegno di euro 350.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono individuate, nel rispetto dei principi dell'articolo
8, comma 1, lettera a), numero 4, della legge 7 agosto
2015, n. 124, le modalita' di utilizzazione, con le
decorrenze indicate al comma 2, lettere a) e b), delle
risorse disponibili nel fondo di cui al comma 1, fatta
salva l'eventuale quota da destinare al finanziamento di
ulteriori interventi di riordino delle carriere e dei ruoli
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il predetto
decreto puo' prevedere:
a) l'incremento del valore delle componenti
retributive, diverse dal trattamento stipendiale, erogate
al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con
esclusione di quello appartenente ai ruoli dei dirigenti,
da definirsi mediante le procedure negoziali ai sensi degli
articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217, anche allo scopo di valorizzare i compiti di natura
operativa del Corpo medesimo, fatti salvi gli effetti dei
procedimenti negoziali non ancora definiti;
b) la previsione di misure di esenzione fiscale del
trattamento economico accessorio per il personale del Corpo
percettore di un reddito annuo utile ai fini fiscali non
superiore a 28.000 euro e per una spesa complessiva annua
non superiore a 1.000.000 di euro.
5. Lo schema di decreto di cui al comma 4 e' trasmesso
alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle
commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari, che sono resi entro il termine di
trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali
il decreto puo' essere comunque adottato.
6. Agli oneri derivanti dai commi 2, lettera a), e 3,
pari a 56 milioni di euro per l'anno 2017 e 86,030 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2018, provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre
2016, n. 232.
7. Gli oneri indiretti, inclusi negli importi indicati
al comma 5, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ammontano a 4,3
milioni di euro.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede
alla ripartizione tra i bilanci delle amministrazioni
interessate delle somme di cui al comma 1 previa richiesta
delle amministrazioni medesime.».

Note all'art. 1:

- Per il testo dell'articolo 80 del citato decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 si vedano le note alle
premesse.
- Per il testo dell'articolo 15 del citato decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 97, si vedano le note alle
premesse.
- Per i riferimenti al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2018, recante
«Riparto del fondo per l'operativita' del soccorso
pubblico» si vedano le note alle premesse.
 
Art. 2

Incremento dell'indennita' di rischio

1. Le misure vigenti dell'indennita' di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste dall'articolo 4, comma 3, dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al triennio economico 2016-2018, sottoscritto in data 8 febbraio 2018 e approvato dal Consiglio dei ministri il 22 febbraio 2018, che sara' recepito in decreto del Presidente della Repubblica, sono incrementate degli importi mensili lordi di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:

===================================================================
| | Incrementi mensili |
| Qualifiche dei ruoli del personale | lordi dal 1° ottobre |
| direttivo | 2017 (euro) |
+=========================================+=======================+
|Direttore vicedirigente con scatto 26 | |
|anni | 79,60|
+-----------------------------------------+-----------------------+
|Direttore vicedirigente con scatto 16 | |
|anni | 79,60|
+-----------------------------------------+-----------------------+
|Direttore vicedirigente | 79,60|
+-----------------------------------------+-----------------------+
|Direttore | 79,60|
+-----------------------------------------+-----------------------+
|Vice direttore | 79,60|
+-----------------------------------------+-----------------------+
|Direttore medico-vicedirigente con scatto| |
|26 anni | 79,60|
+-----------------------------------------+-----------------------+
|Direttore medico-vicedirigente con scatto| |
|16 anni | 79,60|
+-----------------------------------------+-----------------------+
|Direttore medico-vicedirigente | 79,60|
+-----------------------------------------+-----------------------+
|Direttore medico | 79,60|
+-----------------------------------------+-----------------------+
|Vice direttore medico | 79,60|
+-----------------------------------------+-----------------------+
|Direttore ginnico-sportivo vicedirigente | |
|con scatto 26 anni | 79,60|
+-----------------------------------------+-----------------------+
|Direttore ginnico-sportivo vicedirigente | |
|con scatto 16 anni | 79,60|
+-----------------------------------------+-----------------------+
|Direttore ginnico-sportivo vicedirigente | 79,60|
+-----------------------------------------+-----------------------+
|Direttore ginnico-sportivo | 79,60|
+-----------------------------------------+-----------------------+
|Vice direttore ginnico-sportivo | 79,60|
+-----------------------------------------+-----------------------+
|Direttore vicedirigente AIB con scatto 26| |
|anni | 79,60|
+-----------------------------------------+-----------------------+
|Direttore vicedirigente AIB con scatto 16| |
|anni | 79,60|
+-----------------------------------------+-----------------------+
|Direttore vicedirigente AIB | 79,60|
+-----------------------------------------+-----------------------+
|Direttore AIB | 79,60|
+-----------------------------------------+-----------------------+

2. Per effetto degli incrementi di cui al comma 1, le misure vigenti dell'indennita' di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminate nei valori di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:
===================================================================== | | | Nuove misure | | | Nuove misure | mensili | | | mensili |dell'indennita' di| | |dell'indennita' di | rischio dal 1° | | Qualifiche dei ruoli del | rischio dal 1° | gennaio 2018 | | personale direttivo |ottobre 2017 (euro)| (euro) | +============================+===================+==================+ |Direttore vicedirigente con | | | |scatto 26 anni | 779,92| 799,35| +----------------------------+-------------------+------------------+ |Direttore vicedirigente con | | | |scatto 16 anni | 779,92| 799,35| +----------------------------+-------------------+------------------+ |Direttore vicedirigente | 779,92| 799,35| +----------------------------+-------------------+------------------+ |Direttore | 721,21| 739,01 | +----------------------------+-------------------+------------------+ |Vice direttore | 674,03| 690,52| +----------------------------+-------------------+------------------+ |Direttore | | | |medico-vicedirigente con | | | |scatto 26 anni | 779,92| 799,35| +----------------------------+-------------------+------------------+ |Direttore | | | |medico-vicedirigente con | | | |scatto 16 anni | 779,92| 799,35| +----------------------------+-------------------+------------------+ |Direttore | | | |medico-vicedirigente | 779,92| 799,35| +----------------------------+-------------------+------------------+ |Direttore medico | 721,21| 739,01| +----------------------------+-------------------+------------------+ |Vice direttore medico | 674,03| 690,52| +----------------------------+-------------------+------------------+ |Direttore ginnico-sportivo | | | |vicedirigente con scatto 26 | | | |anni | 779,92| 799,35| +----------------------------+-------------------+------------------+ |Direttore ginnico-sportivo | | | |vicedirigente con scatto 16 | | | |anni | 779,92| 799,35| +----------------------------+-------------------+------------------+ |Direttore ginnico-sportivo | | | |vicedirigente | 779,92| 799,35| +----------------------------+-------------------+------------------+ |Direttore ginnico-sportivo | 721,21| 739,01| +----------------------------+-------------------+------------------+ |Vice direttore | | | |ginnico-sportivo | 674,03| 690,52| +----------------------------+-------------------+------------------+ |Direttore vicedirigente AIB | | | |con scatto 26 anni | 779,92| 799,35| +----------------------------+-------------------+------------------+ |Direttore vicedirigente AIB | | | |con scatto 16 anni | 779,92| 799,35| +----------------------------+-------------------+------------------+ |Direttore vicedirigente AIB | 779,92| 799,35| +----------------------------+-------------------+------------------+ |Direttore AIB | 721,21| 739,01| +----------------------------+-------------------+------------------+

3. Le misure mensili di cui al comma 2 sono corrisposte per tredici mensilita'.

Note all'art. 2:

- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 3,
dell'accordo sindacale per il personale direttivo e
dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
relativo al triennio economico 2016-2018, sottoscritto in
data 8 febbraio 2018, recepito con decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 2 maggio
2018, n. 100:
Art. 4. (Indennita' di rischio). - (Omissis).
3. Le misure vigenti dell'indennita' di rischio del
personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco sono rideterminate nei valori di cui alla seguente
tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:

Parte di provvedimento in formato grafico

».
 
Art. 3

Assegno di specificita'

1. A decorrere dal 1° ottobre 2017 al personale di cui all'articolo 1 e' attribuito un assegno di specificita' in ragione del ruolo, del grado di responsabilita' e dell'anzianita' di servizio maturata a decorrere dalla data di immissione nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo le misure previste nella tabella di seguito riportata:

===================================================================== | | Personale con | Personale con | Personale con | | | anzianita' di | anzianita' di | anzianita' di | | | servizio pari o |servizio pari o |servizio pari o | | | maggiore di 14 | maggiore di 22 | maggiore di 28 | |Qualifiche dei | anni Incrementi |anni Incrementi |anni Incrementi | | ruoli del |mensili lordi dal| mensili lordi | mensili lordi | | personale | 1° ottobre 2017 | dal 1° ottobre | dal 1° ottobre | | direttivo | (euro) | 2017 (euro) | 2017 (euro) | +===============+=================+================+================+ | Direttore | | | | | vicedirigente | | | | | con scatto 26 | | | | | anni | 109,85| 167,38| 208,71| +---------------+-----------------+----------------+----------------+ | Direttore | | | | | vicedirigente | | | | | con scatto 16 | | | | | anni | 109,85| 167,38| 208,71| +---------------+-----------------+----------------+----------------+ | Direttore | | | | | vicedirigente | 109,85| 167,38| 208,71| +---------------+-----------------+----------------+----------------+ | Direttore | 96,92|  147,69| 184,15| +---------------+-----------------+----------------+----------------+ |Vice direttore | 96,92| 147,69| 184,15| +---------------+-----------------+----------------+----------------+ | Direttore | | | | | medico | | | | | vicedirigente | | | | | con scatto 26 | | | | | anni | 109,85| 167,38| 208,71| +---------------+-----------------+----------------+----------------+ | Direttore | | | | | medico - | | | | | vicedirigente | | | | | con scatto 16 | | | | | anni | 109,85| 167,38| 208,71| +---------------+-----------------+----------------+----------------+ | Direttore | | | | | medico - | | | | | vicedirigente | 109,85| 167,38| 208,71| +---------------+-----------------+----------------+----------------+ | Direttore | | | | | medico | 96,92| 147,69| 184,15| +---------------+-----------------+----------------+----------------+ |Vice direttore | | | | | medico | 96,92| 147,69| 184,15| +---------------+-----------------+----------------+----------------+ | Direttore | | | | | ginnico - | | | | | sportivo | | | | | vicedirigente | | | | | con scatto 26 | | | | | anni | 109,85| 167,38| 208,71| +---------------+-----------------+----------------+----------------+ | Direttore | | | | | ginnico - | | | | | sportivo | | | | | vicedirigente | | | | | con scatto 16 | | | | | anni | 109,85| 167,38| 208,71| +---------------+-----------------+----------------+----------------+ | Direttore | | | | | ginnico - | | | | | sportivo | | | | | vicedirigente | 109,85| 167,38| 208,71| +---------------+-----------------+----------------+----------------+ | Direttore | | | | | ginnico - | | | | | sportivo | 96,92| 147,69| 184,15| +---------------+-----------------+----------------+----------------+ |Vice direttore | | | | | ginnico - | | | | | sportivo | 96,92| 147,69| 184,15| +---------------+-----------------+----------------+----------------+ | Direttore | | | | | vicedirigente | | | | |AIB con scatto | | | | | 26 anni | 109,85| 167,38| 208,71| +---------------+-----------------+----------------+----------------+ | Direttore | | | | | vicedirigente | | | | |AIB con scatto | | | | | 16 anni | 109,85| 167,38| 208,71| +---------------+-----------------+----------------+----------------+ | Direttore | | | | | vicedirigente | | | | | AIB | 109,85| 167,38| 208,71| +---------------+-----------------+----------------+----------------+ | Direttore AIB | 96,92| 147,69| 184,15| +---------------+-----------------+----------------+----------------+

2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il personale dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) mantiene l'anzianita' di servizio maturata nel Corpo forestale dello Stato anche ai fini dell'attribuzione dell'assegno di cui al comma 1, in relazione alla continuita' delle funzioni svolte nelle posizioni di provenienza e di assegnazione successiva al transito.
3. Le misure mensili di cui al comma 1 sono corrisposte per tredici mensilita'.
4. Le misure di cui al comma 1 non sono cumulabili, si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianita', ove spettante, e non rientrano nella base contributiva di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 ai fini della determinazione dell'indennita' di buonuscita.

Note all'art. 3:

- Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 1 del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante
«Disposizioni in materia di razionalizzazione delle
funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale
dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»:
«Art. 15. (Personale che transita nel Corpo nazionale
dei vigili del fuoco). - 1. In relazione al transito di cui
all'articolo 12 e per assolvere alle specifiche competenze
di cui all'articolo 9, sono istituiti i ruoli speciali
antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, come da tabella B allegata
al presente decreto, nei quali e' inquadrato, secondo le
corrispondenze indicate nella predetta tabella, mantenendo
la stessa anzianita' di servizio e lo stesso ordine di
ruolo, il personale che transita dal Corpo forestale dello
Stato. Conseguentemente, i ruoli ordinari del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminati come da
tabella C allegata al presente decreto.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032,
recante «Approvazione del testo unico delle norme sulle
prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e
militari dello Stato»:
«Art. 38. (Base contributiva). - La base contributiva
e' costituita dall'80 per cento dello stipendio, paga o
retribuzione annui, considerati al lordo, di cui alle leggi
concernenti il trattamento economico del personale iscritto
al Fondo, nonche' dei seguenti assegni:
indennita' di funzione per i dirigenti superiori e
per i primi dirigenti prevista dall'art. 47, D.P.R. 30
giugno 1972, n. 748;
assegno perequativo previsto dalla legge 15 novembre
1973, n. 734 , per gli impiegati civili, di ruolo e non di
ruolo, e per gli operai dello Stato;
indennita' prevista dall'art. 1 della legge 16
novembre 1973, n. 728 , per il personale di ruolo e non di
ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per
i servizi telefonici;
assegno annuo previsto dall'art. 12 del D.L. 1°
ottobre 1973, n. 580 , convertito nella legge 30 novembre
1973, n. 766, per il personale insegnante delle universita'
e degli istituti di istruzione universitaria di ruolo,
fuori ruolo ed incaricato;
assegno annuo previsto dall'art. 12, L. 30 luglio
1973, n. 477 , per il personale ispettivo, direttivo,
docente e non docente della scuola materna, elementare,
secondaria ed artistica;
assegno perequativo previsto dall'art. 1 della legge
27 ottobre 1973, n. 628 , per gli ufficiali di grado
inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonche' per
i sottufficiali e per i militari di truppa;
assegno personale attribuito, nel caso di passaggio
di carriera presso la stessa o diversa amministrazione, ai
dipendenti con stipendio, od altro assegno che concorra a
costituire la base contributiva, superiore a quello
spettante nella nuova qualifica.
Concorrono altresi' a costituire la base contributiva
gli assegni e le indennita' previsti dalla legge come utili
ai fini del trattamento previdenziale.
Per particolari categorie di personale, per le quali
non e' agevole l'accertamento dell'ammontare della
retribuzione o che svolgano attivita' che comportano, in
linea normale, orari di lavoro ridotti, la base per la
commisurazione del contributo e' stabilita, con decreto del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto
con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri
interessati, in una somma fissa mensile ragguagliata alla
retribuzione complessiva di similari categorie di
dipendenti statali.».
 
Art. 4

Incremento della retribuzione accessoria
per l'anno 2017

1. In ragione dell'impegno profuso in contesti emergenziali dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'anno 2017, le risorse di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2018 confluiscono, per l'importo di euro 596.205,07, nel fondo di produttivita' di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250 per essere destinate alla corresponsione di un elemento retributivo accessorio una tantum al personale di cui all'articolo 1 pari ad euro 72,14 per dodici mensilita' lordo dipendente.

Note all'art. 4:

- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 3, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14
febbraio 2018, recante «Riparto del fondo per
l'operativita' del soccorso pubblico»:
«Art. 2. (Modalita' di utilizzazione delle risorse
disponibili nel fondo per l'operativita' del soccorso
pubblico). - (Omissis).
3. Per il solo anno 2017, nell'ambito delle risorse di
cui al comma 1, lettera a), con le procedure negoziali di
cui al comma 2, viene altresi' valorizzato l'impegno del
personale non dirigente del Corpo in contesti emergenziali
anche attraverso misure di incremento della retribuzione
accessoria valide per una sola annualita'.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250,
recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il
personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco - biennio economico 2008-2009»:
«Art. 5. (Fondo di produttivita'). - 1. Il Fondo di
produttivita' per il personale direttivo di cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
29 novembre 2007, come incrementato dall'articolo 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, e'
aumentato dalle seguenti risorse annue:
a) per l'anno 2008: 7.400,00 euro;
b) per l'anno 2009: 28.100,00 euro.
2. Gli importi di cui al comma precedente non
comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello
Stato e non hanno effetto di trascinamento nell'anno
successivo.
3. Restano ferme le disposizioni relative alla
composizione del predetto Fondo ed all'utilizzo dello
stesso.
4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
di competenza sono conservate per le medesime esigenze,
nell'anno successivo.».
 
Art. 5

Personale dei ruoli speciali antincendio boschivo

1. Per il personale appartenente ai ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento, l'assegno ad personam di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, della legge 7 agosto 2015, n. 124 viene riassorbito, sino a concorrenza, dai miglioramenti economici di cui al presente accordo.

Note all'art. 5:

- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 1, lettera
a), numero 2), ultimo periodo, della legge 7 agosto 2015,
n. 124 recante «Deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»:
«Art. 8. (Riorganizzazione dell'amministrazione dello
Stato). - (Omissis).
2) in caso di assorbimento del Corpo forestale dello
Stato, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi,
il transito del personale nella relativa Forza di polizia,
nonche' la facolta' di transito, in un contingente
limitato, previa determinazione delle relative modalita',
nelle altre Forze di polizia, in conseguente corrispondenza
delle funzioni alle stesse attribuite e gia' svolte dal
medesimo personale, con l'assunzione della relativa
condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito
delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle
corrispondenti risorse finanziarie. Resta ferma la
corresponsione, sotto forma di assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a
qualsiasi titolo conseguiti, della differenza,
limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il
trattamento economico percepito e quello corrisposto in
relazione alla posizione giuridica ed economica di
assegnazione.
(Omissis).».
 
Art. 6

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente accordo, pari ad euro 2.804.471 per l'anno 2018 e a euro 1.766.613 a decorrere dall'anno 2019 si provvede:
a) quanto ad euro 1.037.858 per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;
b) quanto ad euro 1.766.613 a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 26 marzo 2018

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione

Minniti, Ministro dell'interno

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2018 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne succ. n. 796

Note all'art. 6:

- Per il testo dell'articolo 15, comma 2, del citato
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, si vedano le
note alle premesse.
 
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