Gazzetta n. 111 del 15 maggio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 7 marzo 2018, n. 49
Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita' di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».


IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
Visto l'articolo 1, commi 5 e 12, della legge 28 gennaio 2016, n. 11;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «Codice dei contratti pubblici», e successive modificazioni;
Visto l'articolo 111, comma 1 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta dell'Autorita' nazionale anticorruzione, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida che individuano le modalita' e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attivita' di cui all'articolo 101, comma 3, dello stesso decreto legislativo in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilita' e che con il medesimo decreto, sono disciplinate, altresi', le modalita' di svolgimento della verifica di conformita' in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonche' i casi in cui il direttore dell'esecuzione puo' essere incaricato della verifica di conformita';
Visto l'articolo 111, comma 2, secondo periodo del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal citato decreto legislativo n. 56 del 2017, che prevede che con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono altresi' approvate linee guida che individuano compiutamente le modalita' di effettuazione delle attivita' di controllo di cui al primo periodo del suddetto comma 2, secondo criteri di trasparenza e semplificazione;
Visto l'articolo 101, comma 6-bis, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal citato decreto legislativo n. 56 del 2017, che prevede che per i servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con il decreto di cui all'articolo 111, comma 1, primo periodo, la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, puo' nominare un assistente del direttore dell'esecuzione, con le funzioni indicate dal medesimo decreto;
Visto l'articolo 107, comma 6, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal citato decreto legislativo n. 56 del 2017, che prevede che nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, del medesimo articolo, l'esecutore puo' chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui al citato articolo 111, comma 1 del predetto decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal menzionato decreto legislativo n. 56 del 2017;
Visto l'articolo 216, comma 17 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, che prevede che fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 111, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo IX, capi I e II, nonche' gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
Visto l'articolo 217 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, che, al comma 1, lettera u), stabilisce che gli atti attuativi dello stesso decreto legislativo operano la ricognizione delle disposizione del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, che sono abrogate dalla loro entrata in vigore;
Vista la iniziale proposta dell'Autorita' nazionale anticorruzione, acquisita al protocollo numero 24904 del 24 giugno 2016;
Acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso con note prot. n. 6734 del 18 luglio 2016 e prot. n. 6907 del 22 luglio 2016;
Vista la nota dell'Autorita' nazionale anticorruzione prot. n. 0119526 dell'8 agosto 2016, relativa alle citate note del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2282/2016, espresso dalla Commissione speciale nell'adunanza del 19 ottobre 2016;
Viste le proposte dell'Autorita' nazionale anticorruzione, trasmesse con note della medesima Autorita' prot. n. 0185848 del 15 dicembre 2016 e prot. n. 0107787 del 15 settembre 2017;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 6 dicembre 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 00360/2018 espresso dalla Commissione speciale nell'adunanza del 23 gennaio 2018;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la nota dell'Autorita' nazionale anticorruzione prot. n. 18130 del 27 febbraio 2018;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota prot. n. 7084 del 27 febbraio 2018, ai sensi del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

Adotta

il seguente regolamento:


Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) «Autorita'», l'Autorita' nazionale anticorruzione;
b) «codice», il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e successive modificazioni;
c) «disposizioni di servizio», gli atti mediante i quali il responsabile unico del procedimento impartisce al direttore dei lavori, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori e al direttore dell'esecuzione le indicazioni di cui al presente decreto;
d) «ordini di servizio», gli atti mediante i quali il responsabile unico del procedimento, il direttore dei lavori e il direttore dell'esecuzione impartiscono all'esecutore tutte le disposizioni e istruzioni operative in ordine all'esecuzione delle prestazioni;
e) «RUP», il responsabile unico del procedimento;
f) «programma di esecuzione dei lavori», il documento che l'esecutore, in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con l'offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, deve presentare prima dell'inizio dei lavori, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonche' l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001 n. 106, S.O. n. 112.
- Il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231
(Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
ottobre 2002, n. 249.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005 n. 112, S.O. n. 93.
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O. n.108.
- Si riporta l'articolo 1, commi 5 e 12, della legge 28
gennaio 2016, n. 11 (Deleghe al Governo per l'attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture):
«Art. 1. - (Omissis).
5. Sulla base del decreto di riordino sono, altresi',
emanate linee guida di carattere generale proposte
dall'ANAC e approvate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, che sono trasmesse prima
dell'adozione alle competenti Commissioni parlamentari per
il parere.
(Omissis).
12. Nel caso in cui il Governo adotti un unico decreto
legislativo per le materie di cui all'alinea del comma 1:
a) il termine di cui al comma 1, lettera sss), e'
fissato al 18 aprile 2016;
b) si applica all'unico decreto legislativo la
procedura di cui al comma 3;
c) l'unico decreto legislativo determina
l'abrogazione del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, anche prevedendo opportune
disposizioni di coordinamento, transitorie e finali;
d) le linee guida di cui al comma 5 sono adottate
sulla base dell'unico decreto legislativo;
e) le disposizioni integrative e correttive di cui al
comma 8 sono adottate entro un anno dalla data di entrata
in vigore dell'unico decreto legislativo;
f) le disposizioni in materia di sistema di garanzia
globale richiamate al comma 11 sono abrogate dalla data di
entrata in vigore dell'unico decreto legislativo. La
sospensione dell'applicazione della garanzia globale
prevista dal medesimo comma 11 e' disposta dalla data di
entrata in vigore della presente legge e fino alla data di
entrata in vigore dell'unico decreto legislativo.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice
dei contratti pubblici) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O. n. 10.
- Si riporta l'articolo 111, commi 1 e 2, del citato
decreto legislativo n. 50 del 2016:
«Art. 111 (Controllo tecnico, contabile e
amministrativo). -1. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente codice, su
proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti
commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici e la Conferenza Unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono approvate le linee guida che individuano le
modalita' e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso
i quali il direttore dei lavori effettua l'attivita' di cui
all'articolo 101, comma 3, in maniera da garantirne
trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico,
con particolare riferimento alle metodologie e
strumentazioni elettroniche anche per i controlli di
contabilita'. Con il decreto di cui al primo periodo, sono
disciplinate, altresi', le modalita' di svolgimento della
verifica di conformita' in corso di esecuzione e finale, la
relativa tempistica, nonche' i casi in cui il direttore
dell'esecuzione puo' essere incaricato della verifica di
conformita'. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non
possano espletare l'attivita' di direzione dei lavori, essa
e' affidata, nell'ordine, ad altre amministrazioni
pubbliche, previo apposito accordo ai sensi dell'articolo
15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o
convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267; al progettista incaricato; ad altri
soggetti scelti con le procedure previste dal presente
codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione.
(Omissis).
2. Il direttore dell'esecuzione del contratto di
servizi o di forniture e', di norma, il responsabile unico
del procedimento e provvede, anche con l'ausilio di uno o
piu' direttori operativi individuati dalla stazione
appaltante in relazione alla complessita' dell'appalto, al
coordinamento, alla direzione e al controllo
tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato
dalla stazione appaltante assicurando la regolare
esecuzione da parte dell'esecutore, in conformita' ai
documenti contrattuali. Con il medesimo decreto, di cui al
comma 1, sono altresi' approvate linee guida che
individuano compiutamente le modalita' di effettuazione
dell'attivita' di controllo di cui al periodo precedente,
secondo criteri di trasparenza e semplificazione. Fino alla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, si
applica l'articolo 216, comma 17.».
- Il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56
(Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2017, n. 103, S.O. n. 22.
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta l'articolo 101, comma 3 e 6-bis, del
citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 101 (Soggetti delle stazioni appaltanti). -
(Omissis).
3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione
lavori, ove costituito, e' preposto al controllo tecnico,
contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento
affinche' i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in
conformita' al progetto e al contratto. Il direttore dei
lavori ha la responsabilita' del coordinamento e della
supervisione dell'attivita' di tutto l'ufficio di direzione
dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con
l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del
contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica
responsabilita' dell'accettazione dei materiali, sulla base
anche del controllo quantitativo e qualitativo degli
accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e
in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le
costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico
tutte le attivita' ed i compiti allo stesso espressamente
demandati dal codice nonche':
a) verificare periodicamente il possesso e la
regolarita' da parte dell'esecutore e del subappaltatore
della documentazione prevista dalle leggi vigenti in
materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
b) curare la costante verifica di validita' del
programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali
di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti
a lavori ultimati;
c) provvedere alla segnalazione al responsabile del
procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore,
dell'articolo 105;
d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti
richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le
funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Nel
caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali
funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di
almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti
previsti dalla normativa, a cui affidarle.
(Omissis).
6-bis. Per i servizi e le forniture di particolare
importanza, da individuarsi con il decreto di cui
all'articolo 111, comma 1, primo periodo, la stazione
appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione,
puo' nominare un assistente del direttore dell'esecuzione,
con le funzioni indicate dal medesimo decreto.».
- Si riporta l'articolo 107, commi 1, 2, 4 e 6, del
citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 107 (Sospensione). - 1. In tutti i casi in cui
ricorrano circostanze speciali che impediscono in via
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola
d'arte, e che non siano prevedibili al momento della
stipulazione del contratto, il direttore dei lavori puo'
disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto,
compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o
di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione,
con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato
l'interruzione dei lavori, nonche' dello stato di
avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione
rimane interrotta e delle cautele adottate affinche' alla
ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate
senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro
e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della
sospensione. Il verbale e' inoltrato al responsabile del
procedimento entro cinque giorni dalla data della sua
redazione.
2. La sospensione puo', altresi', essere disposta dal
RUP per ragioni di necessita' o di pubblico interesse, tra
cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze
sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto
motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la
sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di
tempo superiore ad un quarto della durata complessiva
prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque
quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore puo'
chiedere la risoluzione del contratto senza indennita'; se
la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto
alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
Nessun indennizzo e' dovuto all'esecutore negli altri casi.
(Omissis).
4. Ove successivamente alla consegna dei lavori
insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare
svolgimento dei lavori, l'esecutore e' tenuto a proseguire
le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla
sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone
atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore
in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena
di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei
lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente
legittime, per le quali e' sufficiente l'iscrizione nel
verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non
intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di
sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di
contabilita'. Quando la sospensione supera il quarto del
tempo contrattuale complessivo il responsabile del
procedimento da' avviso all'ANAC. In caso di mancata o
tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione
amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso
tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.
(Omissis).
6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori
disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da
quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore puo' chiedere
il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base
di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e
secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo
111, comma 1.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 1382 del Codice civile:
«Art. 1382 (Effetti della clausola penale). - La
clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento
o di ritardo nell'adempimento [c.c. 1218, 1383], uno dei
contraenti e' tenuto a una determinata prestazione, ha
l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione
promessa, se non e' stata convenuta la risarcibilita' del
danno ulteriore [c.c. 1223, 1224].
La penale e' dovuta indipendentemente dalla prova del
danno.».
- Si riporta l'articolo 216, comma 17, del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 216 (Disposizioni transitorie e di
coordinamento). - (Omissis).
17. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'articolo 111, comma 1, continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX, capi I e II,
nonche' gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate,
del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
n. 207.
(Omissis).».
La Parte II, titolo IX, capi I e II, del decreto del
Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207
(Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE),
recano, rispettivamente, "CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A
LAVORI NEI SETTORI ORDINARI", "CONTABILITA' DEI LAVORI",
"Scopo e forma della contabilita'", "Contabilita' dei
lavori in economia".»
- Si riporta l'articolo 217, comma 1, lettera u), del
citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 217 (Abrogazioni). - 1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 216, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente codice, sono o restano
abrogati, in particolare:
(Omissis).
u) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207, con effetto: 1) dalla data di entrata in
vigore degli atti attuativi del presente codice, i quali
operano la ricognizione delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 da esse
sostituite; 2) dalla data di entrata in vigore del presente
codice: la Parte I; la Parte II, Titolo I, capo II; la
Parte II, Titolo II, capo II; la Parte II, Titoli IV e V,
VI, VII, VIII; la Parte II, Titolo IX Capo III; parte II,
Titolo XI, Capo III, ad esclusione dell'articolo 251; la
Parte III ad esclusione degli articoli 254, 255 e 256; le
Parti IV, V e VII, nonche' gli allegati e le parti di
allegati ivi richiamati;
(Omissis).».

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 2

Rapporti con altre figure

1. Il direttore dei lavori riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le indicazioni occorrenti a garantire la regolarita' dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicita' con la quale il direttore dei lavori e' tenuto a presentare un rapporto sulle principali attivita' di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni. Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.
2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento.
3. Laddove l'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori sia stato affidato a un soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato, il predetto coordinatore assume la responsabilita' per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 3

Gli strumenti per l'esercizio
dell'attivita' di direzione e controllo

1. Il direttore dei lavori impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono essere comunicati al RUP, nonche' annotati, con sintetiche motivazioni, che riportano le ragioni tecniche e le finalita' perseguite alla base dell'ordine, nel giornale dei lavori con le modalita' di cui all'articolo 15. L'esecutore e' tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facolta' di iscrivere le proprie riserve.
2. Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f).
3. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori, nel tempo strettamente necessario a consentire alle stazioni appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari per una completa digitalizzazione ai sensi dell'articolo 15, gli ordini di servizio devono comunque avere forma scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza.
4. Il direttore dei lavori redige il processo verbale di accertamento di fatti o di esperimento di prove e le relazioni per il RUP.
 
Art. 4

Attestazione dello stato dei luoghi

1. Prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente, il direttore dei lavori fornisce al RUP l'attestazione dello stato dei luoghi in merito:
a) all'accessibilita' delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
b) all'assenza di impedimenti alla realizzabilita' del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.
2. In caso di successiva modifica dello stato dei luoghi, prima della sottoscrizione del contratto, il RUP puo' richiedere al direttore dei lavori di fornire un aggiornamento dell'attestazione di cui al comma 1.
3. Tale attestazione e' rilasciata dal RUP nel caso in cui il procedimento di affidamento dell'incarico di direttore dei lavori non si sia concluso per cause impreviste e imprevedibili.
 
Art. 5

La consegna dei lavori

1. Il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori, per le amministrazioni statali, non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non e' richiesta per legge; per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto.
2. Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonche' delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato gia' eseguito a cura della stazione appaltante.
3. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facolta' di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.
4. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore puo' chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita' di calcolo sono stabilite al comma 14.
5. La stazione appaltante indica nel capitolato di appalto gli eventuali casi in cui e' facolta' della stessa non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore.
6. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non puo' durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.
7. Nelle ipotesi previste dai commi 4, 5 e 6 il RUP ha l'obbligo di informare l'Autorita'.
8. Il direttore dei lavori e' responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'esecutore e deve contenere:
a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
b) l'indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilita' dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonche' l'ubicazione e la capacita' delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;
c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori e' libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale e' tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
9. Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale d'appalto lo preveda in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilita' delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilita' delle aree e degli immobili, l'esecutore e' tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilita' di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilita' si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge e' quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori. Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresi', le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.
10. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.
11. Fermi restando i profili di responsabilita' amministrativo-contabile nei confronti della stazione appaltante del direttore dei lavori per il caso di ritardo nella consegna per causa imputabile al medesimo, tale ritardo e' valutabile dalla stazione appaltante ai fini della performance, ove si tratti di personale interno alla stessa; in caso di affidamento dell'incarico a soggetto esterno, all'atto del conferimento sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso per la ritardata consegna.
12. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, nei limiti di quanto stabilito dal capitolato d'appalto e, comunque, in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:
a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
b) 0,50 per cento per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro;
c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.
13. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l'esecutore ha altresi' diritto al rimborso delle spese, nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla stazione appaltante; con il pagamento la proprieta' del progetto e' acquisita in capo alla stazione appaltante.
14. Nei casi previsti dai commi 12 e 13, ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Oltre alle somme espressamente previste dai commi 12 e 13, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'esecutore. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma dei commi 12 e 13, debitamente quantificata, e' inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del primo periodo e' formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilita'.
15. Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennita' da corrispondersi. Qualora l'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori al nuovo esecutore, la stazione appaltante ha facolta' di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Note all'art. 5:
- Per il testo dell'articolo 1382 del Codice civile, si
vedano le note alle premesse.
- Si riporta l'articolo 107 del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 107 (Sospensione). - 1. In tutti i casi in cui
ricorrano circostanze speciali che impediscono in via
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola
d'arte, e che non siano prevedibili al momento della
stipulazione del contratto, il direttore dei lavori puo'
disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto,
compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o
di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione,
con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato
l'interruzione dei lavori, nonche' dello stato di
avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione
rimane interrotta e delle cautele adottate affinche' alla
ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate
senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro
e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della
sospensione. Il verbale e' inoltrato al responsabile del
procedimento entro cinque giorni dalla data della sua
redazione.
2. La sospensione puo', altresi', essere disposta dal
RUP per ragioni di necessita' o di pubblico interesse, tra
cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze
sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto
motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la
sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di
tempo superiore ad un quarto della durata complessiva
prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque
quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore puo'
chiedere la risoluzione del contratto senza indennita'; se
la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto
alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
Nessun indennizzo e' dovuto all'esecutore negli altri casi.
3. La sospensione e' disposta per il tempo strettamente
necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP
dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo
termine contrattuale.
4. Ove successivamente alla consegna dei lavori
insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare
svolgimento dei lavori, l'esecutore e' tenuto a proseguire
le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla
sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone
atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore
in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena
di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei
lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente
legittime, per le quali e' sufficiente l'iscrizione nel
verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non
intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di
sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di
contabilita'. Quando la sospensione supera il quarto del
tempo contrattuale complessivo il responsabile del
procedimento da' avviso all'ANAC. In caso di mancata o
tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione
amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso
tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.
5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non
sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato puo'
richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla
scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua
concessione non pregiudica i diritti spettanti
all'esecutore per l'eventuale imputabilita' della maggiore
durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di
proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il
direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo
ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine
stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data
del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna
parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione
dei lavori, appena avvenuta, e' comunicata dall'esecutore
per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede
subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto
ne' ad alcuna indennita' qualora i lavori, per qualsiasi
causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano
ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il
maggior tempo impiegato.
6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori
disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da
quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore puo' chiedere
il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base
di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e
secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo
111, comma 1.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano,
in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e
forniture.».
 
Art. 6

Accettazione dei materiali

1. Il direttore dei lavori, oltre a quelli che puo' disporre autonomamente, esegue, altresi', tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilita' ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto.
2. Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto e' trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante puo' provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione del direttore dei lavori. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. Non rileva l'impiego da parte dell'esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione piu' accurata.
3. I materiali e i manufatti portati in contabilita' rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e sono rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto e' trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformita' alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.
4. Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneita' dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.
5. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.
6. Il direttore dei lavori verifica altresi' il rispetto delle norme in tema di sostenibilita' ambientale, tra cui le modalita' poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.
 
Art. 7

Verifica del rispetto degli obblighi
dell'esecutore e del subappaltatore

1. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:
a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonche' dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice;
b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarita' dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice.
2. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, il direttore dei lavori coadiuva il RUP nello svolgimento delle attivita' di verifica dei requisiti di capacita' tecnica, ai sensi dell'articolo 89, comma 9, del codice.
3. Il direttore dei lavori esegue le seguenti attivita' di controllo:
a) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei lavori gia' eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;
b) fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonche' per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del codice;
c) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;
d) determina in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 8, commi 5 e 6;
e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprieta' nel corso dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose, con le modalita' descritte all'articolo 11;
f) redige processo verbale alla presenza dell'esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare:
1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
2) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
3) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
4) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
5) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
4. Il direttore dei lavori pone in atto tutti i controlli individuati dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilita' ambientale dei consumi della pubblica amministrazione con riferimento alle specifiche attivita' di verifica da attuarsi durante la fase esecutiva dell'opera.

Note all'art. 7:
- Si riporta l'articolo 105 del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 105 (Subappalto). - 1. I soggetti affidatari dei
contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le
opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel
contratto. Il contratto non puo' essere ceduto a pena di
nullita', fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106,
comma 1, lettera d). E' ammesso il subappalto secondo le
disposizioni del presente articolo.
2. Il subappalto e' il contratto con il quale
l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.
Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto
avente ad oggetto attivita' ovunque espletate che
richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con
posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo
superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni
affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora
l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia
superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da
affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5,
l'eventuale subappalto non puo' superare la quota del 30
per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori,
servizi o forniture. L'affidatario comunica alla stazione
appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti
i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per
l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente,
l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio
o fornitura affidati. Sono, altresi', comunicate alla
stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni
avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresi' fatto
obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa
qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e
l'importo dello stesso sia incrementato nonche' siano
variati i requisiti di cui al comma 7.
3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le
loro specificita', non si configurano come attivita'
affidate in subappalto:
a) l'affidamento di attivita' specifiche a lavoratori
autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione
alla stazione appaltante;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti
informatici;
c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a
20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni
classificati totalmente montani di cui all'elenco dei
comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del
Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata
nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993,
nonche' nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A
annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti
affidatari in forza di contratti continuativi di
cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca
anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla
aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono
depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente
alla sottoscrizione del contratto di appalto.
4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al
presente codice possono affidare in subappalto le opere o i
lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto,
previa autorizzazione della stazione appaltante purche':
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato
alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa
categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i
lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture
o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai
subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo
80.
5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e
fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma,
l'eventuale subappalto non puo' superare il trenta per
cento dell'importo delle opere e non puo' essere, senza
ragioni obiettive, suddiviso.
6. E' obbligatoria l'indicazione della terna di
subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di
lavori, servizi e forniture siano di importo pari o
superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o,
indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino
le attivita' maggiormente esposte a rischio di
infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53
dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel
caso di appalti aventi ad oggetto piu' tipologie di
prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con
riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea
prevista nel bando di gara. Nel bando o nell'avviso di gara
la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le
soglie di cui all'articolo 35: le modalita' e le
tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione
di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto
stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione
dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle
circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali
come previsti dal comma 13 dell'articolo 80.
7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto
presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima
della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle
relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto
di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario
trasmette altresi' la certificazione attestante il possesso
da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
prescritti dal presente codice in relazione alla
prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante l'assenza in capo ai
subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo
80. Il contratto di subappalto, corredato della
documentazione tecnica, amministrativa e grafica
direttamente derivata dagli atti del contratto affidato,
indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia
in termini prestazionali che economici.
8. Il contraente principale e' responsabile in via
esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
L'aggiudicatario e' responsabile in solido con il
subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui
al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore e' liberato
dalla responsabilita' solidale di cui al primo periodo.
9. L'affidatario e' tenuto ad osservare integralmente
il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per
il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni. E', altresi', responsabile in solido
dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario
e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla
stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente,
assicurativi e antinfortunistici, nonche' copia del piano
di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni
rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione
appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di
regolarita' contributiva in corso di validita' relativo
all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e
forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore
o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti
e cottimi, nonche' in caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarita' contributiva,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi
5 e 6.
11. Nel caso di formale contestazione delle richieste
di cui al comma precedente, il responsabile del
procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla
direzione provinciale del lavoro per i necessari
accertamenti.
12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i
subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica
abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di
cui all'articolo 80.
13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al
subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed
al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista e' una
microimprese o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte
dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del
contratto lo consente.
14. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni
affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore
al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi
e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della
manodopera, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun
ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei
lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede
alla verifica dell'effettiva applicazione della presente
disposizione. L'affidatario e' solidalmente responsabile
con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.
15. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del
cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
le imprese subappaltatrici.
16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro
sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarita'
contributiva e' comprensivo della verifica della congruita'
della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico
contratto affidato. Tale congruita', per i lavori edili e'
verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a
livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del
contratto collettivo nazionale comparativamente piu'
rappresentative per l'ambito del settore edile ed il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i
lavori non edili e' verificata in comparazione con lo
specifico contratto collettivo applicato.
17. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo
del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle
autorita' competenti preposte alle verifiche ispettive di
controllo dei cantieri. L'affidatario e' tenuto a curare il
coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti
dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti
con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di
raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo
incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere e'
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del
cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo
2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del
cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da
ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di
raggruppamento temporaneo, societa' o consorzio. La
stazione appaltante provvede al rilascio
dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni
dalla relativa richiesta; tale termine puo' essere
prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati
motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto,
l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o
cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo
delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000
euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da
parte della stazione appaltante sono ridotti della meta'.
19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in
subappalto non puo' formare oggetto di ulteriore
subappalto.
20. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle
societa' anche consortili, quando le imprese riunite o
consorziate non intendono eseguire direttamente le
prestazioni scorporabili; si applicano altresi' agli
affidamenti con procedura negoziata. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo
e' consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo
periodo, la costituzione dell'associazione in
partecipazione quando l'associante non intende eseguire
direttamente le prestazioni assunte in appalto.
21. E' fatta salva la facolta' per le regioni a statuto
speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano,
sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di
attuazione e nel rispetto della normativa comunitaria
vigente e dei principi dell'ordinamento comunitario, di
disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei
subappaltatori.
22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati
necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui
all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4,
lettera b), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore
dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito
attraverso il subappalto. I subappaltatori possono
richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi
alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.».
- Si riporta l'articolo 89, comma 9, del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 89 (Avvalimento). - (Omissis).
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione
appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche
sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e
delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte
dell'impresa ausiliaria, nonche' l'effettivo impiego delle
risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine
il responsabile unico del procedimento accerta in corso
d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte
direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa
ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in
adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di
avvalimento, pena la risoluzione del contratto di appalto.
Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del
contratto di avvalimento le comunicazioni di cui
all'articolo 52 e quelle inerenti all'esecuzione dei
lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorita'
tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresi'
l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la
prescritta pubblicita'.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 108, comma 4, del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 108 (Risoluzione). - (Omissis).
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3,
l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il
direttore dei lavori o il responsabile unico
dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un
termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo' essere
inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve
eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e
redatto processo verbale in contraddittorio con
l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la
stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il
pagamento delle penali.
(Omissis).».
 
Art. 8

Modifiche, variazioni e varianti contrattuali

1. Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 106 del codice. Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 106, comma 1, lettera c), del codice, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilita' alla stazione appaltante, della sua non prevedibilita' al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.
2. Il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonche' le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del codice. Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprieta' delle stazioni appaltanti.
3. In caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore stesso.
4. Nel caso di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, l'esecutore non puo' far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva e' accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore e' tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto e' formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia' intervenute, nonche' dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.
5. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
a) desumendoli dai prezzari di cui all'articolo 23, comma 16 del codice, ove esistenti;
b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.
6. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma 5 risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilita' dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi' determinati e approvati, la stazione appaltante puo' ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita'; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
7. Il direttore dei lavori puo' disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.
8. Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonche' singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto ne' le categorie di lavori.

Note all'art. 8:
- Si riporta l'articolo 106 del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di
efficacia). - 1. Le modifiche, nonche' le varianti, dei
contratti di appalto in corso di validita' devono essere
autorizzate dal RUP con le modalita' previste
dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP
dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei
settori speciali possono essere modificati senza una nuova
procedura di affidamento nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore
monetario, sono state previste nei documenti di gara
iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che
possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali
clausole fissano la portata e la natura di eventuali
modifiche nonche' le condizioni alle quali esse possono
essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei
prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non
apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la
natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i
contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in
aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla
base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per
l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo
originario e comunque in misura pari alla meta'. Per i
contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai
soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n.
208;
b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da
parte del contraente originale che si sono resi necessari e
non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento
del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto
salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei
settori ordinari:
1) risulti impraticabile per motivi economici o
tecnici quali il rispetto dei requisiti di
intercambiabilita' o interoperabilita' tra apparecchiature,
servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito
dell'appalto iniziale;
2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o
l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente
duplicazione dei costi;
c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti
condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei
settori ordinari dal comma 7:
1) la necessita' di modifica e' determinata da
circostanze impreviste e imprevedibili per
l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente
aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del
contratto assumono la denominazione di varianti in corso
d'opera. Tra le predette circostanze puo' rientrare anche
la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o
regolamentari o provvedimenti di autorita' od enti preposti
alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del
contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la
stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato
l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
1) una clausola di revisione inequivocabile in
conformita' alle disposizioni di cui alla lettera a);
2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa
di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie,
comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o
insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i
criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente,
purche' cio' non implichi altre modifiche sostanziali al
contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione
del presente codice;
3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice
o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del
contraente principale nei confronti dei suoi
subappaltatori;
e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del
comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei
documenti di gara soglie di importi per consentire le
modifiche.
2. I contratti possono parimenti essere modificati,
oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessita' di una
nuova procedura a norma del presente codice, se il valore
della modifica e' al di sotto di entrambi i seguenti
valori:
a) le soglie fissate all'articolo 35;
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto
per i contratti di servizi e forniture sia nei settori
ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore
iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei
settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non
puo' alterare la natura complessiva del contratto o
dell'accordo quadro. In caso di piu' modifiche successive,
il valore e' accertato sulla base del valore complessivo
netto delle successive modifiche. Qualora la necessita' di
modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel
progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la
realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa e'
consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente
comma, ferma restando la responsabilita' dei progettisti
esterni.
3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1,
lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato e' il valore
di riferimento quando il contratto prevede una clausola di
indicizzazione.
4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro
durante il periodo della sua efficacia e' considerata
sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera
considerevolmente gli elementi essenziali del contratto
originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi
1 e 2, una modifica e' considerata sostanziale se una o
piu' delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero
state contenute nella procedura d'appalto iniziale,
avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da
quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di
un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure
avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di
aggiudicazione;
b) la modifica cambia l'equilibrio economico del
contratto o dell'accordo quadro a favore
dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto
iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l'ambito di
applicazione del contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da
quelli previsti al comma 1, lettera d).
5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle
situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano
un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui
all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed e' pubblicato
conformemente all'articolo 72 per i settori ordinari e
all'articolo 130 per i settori speciali. Per i contratti di
importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la
pubblicita' avviene in ambito nazionale.
6. Una nuova procedura d'appalto in conformita' al
presente codice e' richiesta per modifiche delle
disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro
durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle
previste ai commi 1 e 2.
7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i
settori ordinari il contratto puo' essere modificato se
l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento
del valore del contratto iniziale. In caso di piu'
modifiche successive, tale limitazione si applica al valore
di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono
intese ad aggirare il presente codice.
8. La stazione appaltante comunica all'ANAC le
modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e
al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento.
In caso di mancata o tardiva comunicazione l' Autorita'
irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante
di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di
ritardo. L'Autorita' pubblica sulla sezione del sito
Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni
contrattuali comunicate, indicando l'opera,
l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario,
il progettista, il valore della modifica.
9. I titolari di incarichi di progettazione sono
responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti
in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione
di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la
progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori,
l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri
conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso
d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
10. Ai fini del presente articolo si considerano errore
o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello
stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
normativa tecnica vincolante per la progettazione, il
mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici
prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione
delle regole di diligenza nella predisposizione degli
elaborati progettuali.
11. La durata del contratto puo' essere modificata
esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se e'
prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di
proroga. La proroga e' limitata al tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il
contraente e' tenuto all'esecuzione delle prestazioni
previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e
condizioni o piu' favorevoli per la stazione appaltante.
12. La stazione appaltante, qualora in corso di
esecuzione si renda necessario una aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dell'importo del contratto, puo' imporre all'appaltatore
l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto
originario. In tal caso l'appaltatore non puo' far valere
il diritto alla risoluzione del contratto.
13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21
febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilita' alle
stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere
stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni
debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di
tracciabilita', le cessioni di crediti da corrispettivo di
appalto, concessione, concorso di progettazione, sono
efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono
amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino
con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica
della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto
stipulato o in atto separato contestuale, possono
preventivamente accettare la cessione da parte
dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono
venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui e'
stata notificata la cessione puo' opporre al cessionario
tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al
contratto relativo a lavori, servizi, forniture,
progettazione, con questo stipulato.
14. Per gli appalti e le concessioni di importo
inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso
d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, nonche' quelle di importo inferiore o pari al 10
per cento dell'importo originario del contratto relative a
contratti di importo pari o superiore alla soglia
comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di
cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro
trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione
appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti
di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o
superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso
d'opera di importo eccedente il dieci per cento
dell'importo originario del contratto, incluse le varianti
in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie,
sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto
esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita
relazione del responsabile unico del procedimento, entro
trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione
appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimita'
della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i
poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento
agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle
varianti in corso d'opera previsti, si applicano le
sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213,
comma 13.».
- Si riporta l'articolo 205 del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 205 (Accordo bonario per i lavori). - 1. Per i
lavori pubblici di cui alla parte II, e con esclusione dei
contratti di cui alla parte IV, titolo III, affidati da
amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori,
ovvero dai concessionari, qualora in seguito all'iscrizione
di riserve sui documenti contabili, l'importo economico
dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento
dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un
accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai
commi da 2 a 6.
2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte
le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del
procedimento stesso e puo' essere reiterato quando le
riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle
gia' esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al
comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo
complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le
domande che fanno valere pretese gia' oggetto di riserva,
non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a
quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono
essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono
stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26. Prima
dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di
verifica di conformita' o del certificato di regolare
esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il
responsabile unico del procedimento attiva l'accordo
bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
3. Il direttore dei lavori da' immediata comunicazione
al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui
al comma 1, trasmettendo nel piu' breve tempo possibile una
propria relazione riservata.
4. Il responsabile unico del procedimento valuta
l'ammissibilita' e la non manifesta infondatezza delle
riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di
valore di cui al comma 1.
5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15
giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la
relazione riservata del direttore dei lavori e, ove
costituito, dell'organo di collaudo, puo' richiedere alla
Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque
esperti aventi competenza specifica in relazione
all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del
procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve
scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto
incaricato della formulazione della proposta motivata di
accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il
responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha
formulato le riserve, entro quindici giorni dalla
trasmissione della lista l'esperto e' nominato dalla Camera
arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come
riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui
all'articolo 209, comma 16. La proposta e' formulata
dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il
RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta e'
formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione
di cui al comma 3.
6. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP,
verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto
che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori
audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta
di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali
altri pareri, e formulano, accertata e verificata la
disponibilita' di idonee risorse economiche, una proposta
di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente
competente della stazione appaltante e al soggetto che ha
formulato le riserve. Se la proposta e' accettata dalle
parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento,
l'accordo bonario e' concluso e viene redatto verbale
sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di
transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo
bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla
accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione
appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte
del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile
decorso del termine di cui al secondo periodo possono
essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
6-bis. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di
accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per
l'accettazione, puo' instaurare un contenzioso giudiziario
entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.».
- Si riporta l'articolo 208 del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 208 (Transazione). - 1. Le controversie relative
a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei
contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono
essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice
civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non
risulti possibile esperire altri rimedi alternativi
all'azione giurisdizionale.
2. Ove il valore dell'importo oggetto di concessione o
rinuncia sia superiore a 100.000 euro, ovvero 200.000 euro
in caso di lavori pubblici, e' acquisito il parere
dell'Avvocatura dello Stato, qualora si tratti di
amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno alla
struttura, o del funzionario piu' elevato in grado
competente per il contenzioso, ove non esistente il legale
interno, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali.
3. La proposta di transazione puo' essere formulata sia
dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente,
sentito il responsabile unico del procedimento.
4. La transazione ha forma scritta a pena di
nullita'.».
- Si riporta l'articolo 23, comma 16, del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 23 (Livelli della progettazione per gli appalti,
per le concessioni di lavori nonche' per i servizi). -
(Omissis).
16. Per i contratti relativi a lavori, servizi e
forniture, il costo del lavoro e' determinato annualmente,
in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali sulla base dei valori economici definiti
dalla contrattazione collettiva nazionale tra le
organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentativi, delle norme
in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi
settori merceologici e delle differenti aree territoriali.
In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo
del lavoro e' determinato in relazione al contratto
collettivo del settore merceologico piu' vicino a quello
preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori
il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle
lavorazioni e' determinato sulla base dei prezzari
regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di
avere validita' il 31 dicembre di ogni anno e possono
essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno
dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui
approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di
inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono
aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle
competenti articolazioni territoriali del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni
interessate. Fino all'adozione delle tabelle di cui al
presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4. Nei
contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al
fine di determinare l'importo posto a base di gara,
individua nei documenti posti a base di gara i costi della
manodopera sulla base di quanto previsto nel presente
comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo
dell'importo assoggettato al ribasso.».
 
Art. 9

Contestazioni e riserve

1. Il direttore dei lavori, per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, si attiene alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d'appalto.
 
Art. 10

Sospensione dei lavori

1. In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 107 del codice, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e da' le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia' eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.
2. Il contratto deve contenere una clausola penale nella quale il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del codice sia quantificato sulla base dei seguenti criteri:
a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
b) la lesione dell'utile e' riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
3. La sospensione parziale dei lavori determina, altresi', il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.
4. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinche' quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore puo' diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perche' provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, e' condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
5. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali e' sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.
6. Il direttore dei lavori e' responsabile nei confronti della stazione appaltante di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall'articolo 107 del codice.

Note all'art. 10:
- Per il testo dell'articolo 107 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si vedano le note
all'articolo 5.
- Si riporta l'articolo 2, comma 1, lettera e) del
citato decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231:
«Art. 2 (Definizioni). - Ai fini del presente decreto
si intende per:
(Omissis).
e) «interessi legali di mora»: interessi semplici di
mora su base giornaliera ad un tasso che e' pari al tasso
di riferimento maggiorato di otto punti percentuali;
(Omissis).».
 
Art. 11

Gestione dei sinistri

1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprieta', il direttore dei lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione e' trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore:
a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
2. L'esecutore non puo' pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale puo' avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:
a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
Nessun indennizzo e' dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso e' tenuto a rispondere.
 
Art. 12

Funzioni e compiti al termine dei lavori

1. Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. Qualora sia previsto nel bando e nei documenti contrattuali, il certificato di ultimazione puo' prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita', accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita' dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita' di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
2. In sede di collaudo il direttore dei lavori:
a) fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;
b) assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
c) esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.
3. Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la sostenibilita' ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.
 
Art. 13

Attivita' di controllo amministrativo contabile

1. Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestivita' dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonche' a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilita' e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilita', le predette attivita' di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonche' la disciplina dei termini e delle modalita' di pagamento dell'esecutore contenuta nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, il direttore dei lavori provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinche' possa sempre:
a) rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.

Note all'art. 13:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 9 ottobre
2002, n. 231, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 14

I documenti contabili

1. I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegati, che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono:
a) il giornale dei lavori in cui sono annotati per ciascun giorno almeno:
1) l'ordine, il modo e l'attivita' con cui progrediscono le lavorazioni;
2) la qualifica e il numero degli operai impiegati;
3) l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori;
4) l'elenco delle provviste fornite dall'esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonche' quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;
5) l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarita' che possono essere utili;
6) le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori;
7) le relazioni indirizzate al RUP;
8) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
9) le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;
10) le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi;
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura, il direttore dei lavori e' tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che e' stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale puo' controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. I libretti delle misure possono altresi' contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione;
c) il registro di contabilita' che contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonche' le domande che l'esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori. L'iscrizione delle partite e' effettuata in ordine cronologico. In apposita sezione del registro di contabilita' e' indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantita' di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare complessivo dell'avanzamento dei lavori. Il registro di contabilita' e' il documento che riassume ed accentra l'intera contabilizzazione dell'opera, in quanto a ciascuna quantita' di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantita' eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'esecutore. Il direttore dei lavori propone al RUP, in casi speciali, che il registro sia diviso per articoli o per serie di lavorazioni, purche' le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico. Il registro e' sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento;
d) lo stato di avanzamento lavori (SAL) che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilita', e' rilasciato nei termini e modalita' indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti gia' corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette il certificato di pagamento; il RUP, previa verifica della regolarita' contributiva dell'esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP e' annotato nel registro di contabilita';
e) il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro e' stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non puo' iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita' durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve gia' iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del codice. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande gia' formulate nel registro di contabilita', il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.
2. Puo' essere anche previsto un sommario del registro di contabilita' che, nel caso di lavori a misura, riporta ciascuna partita e la classifica secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia; nel caso di lavori a corpo, il sommario specifica ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto, con l'indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantita' di ogni lavorazione eseguita e i relativi importi, al fine di consentire una verifica della rispondenza con l'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilita'.
3. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonche' le provviste somministrate dall'esecutore possono essere annotate dall'assistente incaricato anche su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'esecutore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonche' tipo ed ore quotidiane di impiego dei mezzi d'opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite, documentate dalle rispettive fatture quietanzate. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza.
4. Il direttore dei lavori, in caso di delega ai direttori operativi o agli ispettori di cantiere, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dei predetti soggetti delegati.
5. Al conto finale di cui al comma 1, lettera e), il direttore dei lavori allega la seguente documentazione:
a) il verbale o i verbali di consegna dei lavori;
b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
c) le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
e) gli ordini di servizio impartiti;
f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonche' una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori con l'indicazione dei ritardi e delle relative cause;
h) gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
l) le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP, ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del codice;
m) gli atti contabili, ossia i libretti delle misure e il registro di contabilita';
n) tutto cio' che puo' interessare la storia cronologica dell'esecuzione, aggiungendo tutte le notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.
6. Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.
7. Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui i lavori facciano capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilita' comprende tutti i lavori ed e' effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.
8. I lavori annuali estesi a piu' esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilita' e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti.

Note all'art. 14:
- Per il testo degli articoli 205 e 208 del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si vedano le
note all'articolo 8.
- Per il testo dell'articolo 107, comma 5, del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si vedano le
note all'articolo 5.
 
Art. 15

Strumenti elettronici di contabilita'
e contabilita' semplificata

1. La contabilita' dei lavori e' effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nel presente regolamento e nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticita', la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. Qualora la direzione dei lavori sia affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l'idoneita' e la conformita' alle prescrizioni contenute nel presente regolamento. Nel caso di mancato utilizzo di programmi di contabilita' computerizzata, che deve essere congruamente motivato dalla stazione appaltante e comunicato all'Autorita', e comunque per il periodo strettamente necessario per l'adeguamento della stazione appaltante, le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal RUP e dall'esecutore.
2. Nel caso di utilizzo di programmi di contabilita' computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure puo' essere effettuata anche attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l'esecutore. Nei casi in cui e' consentita l'utilizzazione di programmi per la contabilita' computerizzata, preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle misure puo' essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.
3. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro e' consentita la tenuta di una contabilita' semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione puo' essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

Note all'art. 15:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 16

Rapporti tra direttore dell'esecuzione e RUP

1. L'incarico di direttore dell'esecuzione e', di norma, ricoperto dal RUP, tranne i casi indicati nelle linee guida adottate dall'Autorita' ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del codice.
2. Il direttore dell'esecuzione riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarita' dell'esecuzione del servizio o della fornitura e stabilisce, in relazione all'importanza del servizio o della fornitura, la periodicita' con la quale il direttore dell'esecuzione e' tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle principali attivita' di esecuzione del contratto.
3. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il direttore dell'esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.
4. Ai sensi dell'articolo 101, comma 6-bis, e dell'articolo 111, comma 2, del codice, la stazione appaltante per i servizi e le forniture connotati da particolari caratteristiche tecniche, cosi' come individuati nelle linee guida adottate dall'Autorita' ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del codice, su indicazione del direttore dell'esecuzione, sentito il RUP, puo' nominare uno o piu' assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti di cui all'articolo 101, comma 4, del codice, per quanto compatibili, nonche' coadiuvare il direttore dell'esecuzione nell'ambito delle funzioni di cui agli articoli da 18 a 26.

Note all'art. 16:
- Si riporta l'articolo 31, comma 5, del citato decreto
legislativo n. 50 del 2016:
«Art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del
procedimento negli appalti e nelle concessioni). -
(Omissis).
5. L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro
novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice,
definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti
specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalita' di
nomina, nonche' sugli ulteriori requisiti di
professionalita' rispetto a quanto disposto dal presente
codice, in relazione alla complessita' dei lavori. Con le
medesime linee guida sono determinati, altresi', l'importo
massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per
i quali il RUP puo' coincidere con il progettista, con il
direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione.
Fino all'adozione di detto atto si applica l'articolo 216,
comma 8.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 101, comma 4 e 6-bis, del
citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 101 (Soggetti delle stazioni appaltanti). -
(Omissis).
4. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi
collaborano con il direttore dei lavori nel verificare
chele lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare
siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle
clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attivita'
direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori
operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori,
fra gli altri, i seguenti compiti:
a) verificare che l'esecutore svolga tutte le
pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle
strutture;
b) programmare e coordinare le attivita'
dell'ispettore dei lavori;
c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale
e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente
al direttore dei lavori le eventuali difformita' rispetto
alle previsioni contrattuali proponendo i necessari
interventi correttivi;
d) assistere il direttore dei lavori
nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare
difetti progettuali o esecutivi;
e) individuare ed analizzare le cause che influiscono
negativamente sulla qualita' dei lavori e proponendo al
direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle
operazioni di collaudo;
g) esaminare e approvare il programma delle prove di
collaudo e messa in servizio degli impianti;
h) direzione di lavorazioni specialistiche.
(Omissis).
6-bis. Per i servizi e le forniture di particolare
importanza, da individuarsi con il decreto di cui
all'articolo 111, comma 1, primo periodo, la stazione
appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione,
puo' nominare un assistente del direttore dell'esecuzione,
con le funzioni indicate dal medesimo decreto.».
- Per il testo dell'articolo 111, comma 2, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, si vedano le note alle
premesse.
 
Art. 17

Gli strumenti per l'esercizio
dell'attivita' di direzione e controllo

1. Il direttore dell'esecuzione impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare, nella loro forma scritta, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalita' perseguite alla base dell'ordine e devono essere comunicati al RUP. L'esecutore e' tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facolta' di iscrivere le proprie riserve secondo quanto previsto all'articolo 21.
2. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile delle prestazioni ai sensi dell'articolo 26, comma 2, che devono essere congruamente motivati dalle stazioni appaltanti e comunicati all'Autorita', e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario a consentire alle stazioni appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari per una completa digitalizzazione, gli ordini di servizio devono avere forma scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni.
3. Il direttore dell'esecuzione redige i processi verbali di accertamento di fatti, che devono essere inviati al RUP e le relazioni per il RUP medesimo.
 
Art. 18

L'attivita' di controllo

1. Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformita' alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.
2. In relazione alle specifiche tipologie di forniture o servizi oggetto di contratto, le attivita' di controllo del direttore dell'esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:
a) la qualita' del servizio o della fornitura, intesa come aderenza o conformita' a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta;
b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
c) il rispetto dei tempi e delle modalita' di consegna;
d) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attivita' svolte;
e) la soddisfazione del cliente o dell'utente finale;
f) il rispetto da parte dell'esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del codice.
Tale controllo e' condotto nel corso dell'intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri di misurabilita' della qualita', sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell'arte. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale.
3. Il direttore dell'esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.

Note all'art. 18:
- Si riporta l'articolo 30, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 50 del 2016:
«Art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione
di appalti e concessioni). - (Omissis).
3. Nell'esecuzione di appalti pubblici e di
concessioni, gli operatori economici rispettano gli
obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro
stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai
contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali
elencate nell'allegato X.
(Omissis).».
 
Art. 19

Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto e' divenuto efficace, da' avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale firmato anche dall'esecutore, nel quale sono indicati:
a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attivita';
b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti e' tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attivita'.
2. Quando, nei casi consentiti dall'articolo 32 del codice, e' disposta l'esecuzione anticipata, il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per il rimborso delle relative spese.
3. Quando nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del codice, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.

Note all'art. 19:
- Si riporta l'articolo 32 del decreto legislativo n.
50 del 2016:
«Art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento). - 1. Le
procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo
nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni
appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme
vigenti.
2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformita'
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte. Nella procedura di cui
all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione
appaltante puo' procedere ad affidamento diretto tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in
modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo,
il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonche' il possesso dei requisiti tecnico-professionali,
ove richiesti.
3. La selezione dei partecipanti e delle offerte
avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri
previsti dal presente codice.
4. Ciascun concorrente non puo' presentare piu' di
un'offerta. L'offerta e' vincolante per il periodo indicato
nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione,
per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la
sua presentazione. La stazione appaltante puo' chiedere
agli offerenti il differimento di detto termine.
5. La stazione appaltante, previa verifica della
proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma
1, provvede all'aggiudicazione.
6. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione
dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario e' irrevocabile
fino al termine stabilito nel comma 8.
7. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica
del possesso dei prescritti requisiti.
8. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo
l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti
dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di
appalto o di concessione ha luogo entro i successivi
sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o
nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento
espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la
stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato,
l'aggiudicatario puo', mediante atto notificato alla
stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere
dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun
indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali
documentate. Nel caso di lavori, se e' intervenuta la
consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi
e forniture, se si e' dato avvio all'esecuzione del
contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al
rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori
ordinati dal direttore lavori, ivi comprese quelle per
opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si
e' dato avvio all'esecuzione del contratto in via
d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle
spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del
direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al
presente comma e' ammessa esclusivamente nelle ipotesi di
eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a
situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero
per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il
patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero nei casi
in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione
dedotta nella gara determinerebbe un grave danno
all'interesse pubblico che e' destinata a soddisfare, ivi
compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
9. Il contratto non puo' comunque essere stipulato
prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
10. il termine dilatorio di cui al comma 9 non si
applica nei seguenti casi:
a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso
con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel
rispetto del presente codice, e' stata presentata o e'
stata ammessa una sola offerta e non sono state
tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della
lettera di invito o queste impugnazioni risultano gia'
respinte con decisione definitiva;
b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro
di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici
basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui
all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso
il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3,
lettera bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi
dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b).
11. Se e' proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con
contestuale domanda cautelare, il contratto non puo' essere
stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza
cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti
giorni, a condizione che entro tale termine intervenga
almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la
pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado
in caso di decisione del merito all'udienza cautelare
ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se
successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del
contratto cessa quando, in sede di esame della domanda
cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi
dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo
amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di
discussione del merito senza concedere misure cautelari o
rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda
cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale
implicita rinuncia all'immediato esame della domanda
cautelare.
12. Il contratto e' sottoposto alla condizione
sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione
e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle
stazioni appaltanti.
13. L'esecuzione, del contratto puo' avere inizio solo
dopo che lo stesso e' divenuto efficace, salvo che, in casi
di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione
anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8.
14. Il contratto e' stipulato, a pena di nullita', con
atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita'
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione
appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante
scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero
per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro
mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche
tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi
negli altri Stati membri.
14-bis. I capitolati e il computo estimativo metrico,
richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante
del contratto.».
 
Art. 20

Verifica del rispetto degli obblighi
dell'esecutore e del subappaltatore

1. Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dell'esecuzione svolge le seguenti funzioni:
a) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonche' dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice;
b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarita' delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice.
2. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, il direttore dell'esecuzione coadiuva il RUP nello svolgimento delle attivita' di verifica dei requisiti di capacita' tecnica ai sensi dell'articolo 89, comma 9, del codice.

Note all'art. 20:
- Per il testo degli articoli 105 e 89, comma 9, del
citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si vedano
le note all'articolo 7.
 
Art. 21

Contestazioni e riserve

1. Il direttore dell'esecuzione, per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, si attiene alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d'appalto.
 
Art. 22

Modifiche, variazioni e varianti contrattuali

1. Il direttore dell'esecuzione fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 106, comma 1, del codice.
2. Il direttore dell'esecuzione propone al RUP le modifiche nonche' le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del codice. Il direttore dell'esecuzione risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche contrattuali, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi alle persone o alle cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprieta' della stazione appaltante.
3. In caso di modifiche contrattuali non disposte dal direttore dell'esecuzione, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dell'esecutore stesso.
4. Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, l'esecutore non puo' far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed e' tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennita' ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto e' formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia' intervenute, nonche' dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del codice.
5. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:
a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore, e approvati dal RUP.
Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.
Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi' determinati e approvati, la stazione appaltante puo' ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
6. Il direttore dell'esecuzione puo' disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP.

Note all'art. 22:
- Per il testo dell'articolo 106 del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si vedano le note
all'articolo 8.
- Per il testo degli articoli 205 e 208 del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si vedano le
note all'articolo 8.
- Si riporta l'articolo 206 del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 206 (Accordo bonario per i servizi e le
forniture). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 205 si
applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di
fornitura di beni di natura continuativa o periodica, e di
servizi, quando insorgano controversie in fase esecutiva
degli stessi, circa l'esatta esecuzione delle prestazioni
dovute».»
 
Art. 23

Sospensione dell'esecuzione

1. Il direttore dell'esecuzione, quando ordina la sospensione dell'esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all'articolo 107, comma 1, del codice, indica, nel verbale da compilare e inoltrare al RUP ai sensi dello stesso articolo 107, comma 1, del codice, oltre a quanto previsto da tale articolo, anche l'imputabilita' delle ragioni della sospensione e le prestazioni gia' effettuate.
2. Il contratto deve contenere una clausola penale nella quale sia quantificato il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del codice. Si applicano i criteri di quantificazione di cui all'articolo 10, comma 2, in quanto compatibili.
3. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinche' quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.

Note all'art. 23:
- Per il testo dell'articolo 107, commi 1, 2 e 4, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si vedano le
note alle premesse.
 
Art. 24

Gestione dei sinistri

1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprieta', il direttore dell'esecuzione compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione e' trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore:
a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
2. L'esecutore non puo' pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. In tal caso l'esecutore ne fa denuncia al direttore dell'esecuzione nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale puo' avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dell'esecuzione redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:
a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dell'esecuzione;
e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
3. Nessun indennizzo e' dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso e' tenuto a rispondere.
 
Art. 25

Funzioni e compiti al termine
dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.
 
Art. 26

Il controllo amministrativo-contabile

1. Durante l'esecuzione del contratto il direttore dell'esecuzione provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura, attraverso la tenuta della contabilita' del contratto, compilando con precisione e tempestivita' i documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Ferma restando la disciplina dei termini e delle modalita' di pagamento dell'esecutore contenuta nei documenti di gara e nel contratto di appalto, che devono essere conformi alle previsioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al fine di procedere con i pagamenti all'esecutore, il direttore dell'esecuzione accerta la prestazione effettuata, in termini di quantita' e qualita', rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Tale accertamento e' comunicato al RUP. Resta ferma la facolta' dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
2. La gestione della contabilita' e' effettuata, secondo le modalita' dell'ordinamento delle singole stazioni appaltanti, mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nel presente regolamento e nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticita', la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti.

Note all'art. 26:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 9 ottobre
2002, n. 231, si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 27

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 217, comma 1, lettera u), del codice, sono abrogati gli articoli da 178 a 210 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Note all'art. 27:
- Per il testo dell'articolo 217, comma 1, lettera u)
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si vedano le
note alle premesse.
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE»), modificato dal presente decreto, e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 2010, n. 288, S.O.
 
Art. 28

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni del presente regolamento si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 marzo 2018

Il Ministro: Delrio
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2018 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1154
 
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