Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2018 (vai al sommario)
UNIVERSITA' EUROPEA DI ROMA
DECRETO RETTORALE 26 aprile 2018
Emanazione dello Statuto.


IL RETTORE

Visto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»;
Vista la legge n. 243 del 29 luglio 1991 «Universita' non statali legalmente riconosciute»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262, relativo alla programmazione del sistema universitario per il 2004-2006, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2004;
Visto l'art. 9, comma 1, del predetto decreto che prevede l'istituzione dell'Universita' degli studi Europea non statale legalmente riconosciuta con sede a Roma;
Visto lo Statuto dell'Universita' Europea di Roma approvato con decreto ministeriale 4 maggio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 90 alla Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2005, n. 110 e in particolare l'art. 12, lettera l;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificata dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35, recante norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario;
Vista la delibera n. 01/18/CDA del 31 gennaio 2018 avente ad oggetto l'approvazione delle modifiche al testo dello Statuto dell'Universita' Europea di Roma attualmente in vigore adottate in adeguamento alla legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la nota protocollo n. 5318 del 24 aprile 2018 del MIUR, concernente il nulla osta alla pubblicazione del testo dello Statuto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana reso a i sensi dell'art. 6 della legge n. 168/1989;

Decreta:

Art. 1

E' emanato lo Statuto dell'Universita' Europea di Roma nel testo riportato nell'allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Lo Statuto e' pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito web dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
A decorrere da tale data sono soppresse tutte le norme e disposizioni del precedente Statuto dell'Universita' degli studi Europea.

Roma, 26 aprile 2018

Il rettore: Padre Amador Pedro Barrajon
 
Allegato

STATUTO UNIVERSITA' EUROPEA

Art. 1.

Natura e finalita'

1. L'Universita' Europea di Roma, in seguito denominata Universita', e' istituita in Roma ed e' promossa dall'Ente ecclesiastico «Congregazione dei Legionari di Cristo», ai sensi del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, come Universita' non statale.
2. L'Universita' e' una comunita' scientifica e accademica che favorisce lo sviluppo della cultura e contribuisce alla ricerca scientifica. Nel rispetto dell'autonomia del sapere, promuove una concezione della scienza al servizio della persona, per la dignita' umana e la convivenza civile fra i popoli, secondo lo spirito del cattolicesimo, le sue istanze di liberta', e i principi della Costituzione italiana.
3. In coerenza con l'Ente ecclesiastico «Congregazione dei Legionari di Cristo», l'Universita' persegue l'obiettivo di preparare persone impegnate e capaci di vivere e risolvere, secondo lo spirito e l'etica del Vangelo, i problemi culturali e sociali.
4. L'Universita', nel perseguire i propri fini istituzionali, si avvale dell'autonomia riconosciutale dall'art. 33 Cost.
5. L'attivita' didattica e l'attivita' di ricerca dell'Universita' sono principalmente orientate a sviluppare i temi oggetto delle stesse anche nel contesto internazionale nonche' attraverso l'individuazione di sinergie con altri enti di istruzione e di ricerca anche stranieri i cui principi istituzionali siano in armonia con quelli propri dell'Universita'. A tale scopo promuove la collaborazione scientifica nazionale e internazionale, favorisce l'integrazione europea degli enti sopraindicati, sensibilizza la mobilita' dei docenti e degli studenti e facilita il riconoscimento dei curricula didattici e dei titoli accademici.
6. L'Universita' adempie i suoi compiti istituzionali attraverso un'attivita' congiunta di didattica e di ricerca, svolgendo e sviluppando insegnamento e attivita' di istruzione e formazione di livello superiore, di specializzazione, secondo la normativa vigente, nonche' attraverso lo svolgimento e lo sviluppo di attivita' connesse, di ricerca, di pubblicazione, di formazione permanente, di orientamento, aggiornamento culturale e professionale, perfezionamento, di preparazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle libere professioni e agli impieghi pubblici e privati, nonche' attivita' a tutte queste strumentali e/o complementari, anche con appositi contratti e convenzioni e attraverso specifiche strutture.
7. L'Universita' e' disciplinata dal presente Statuto approvato con decreto ministeriale 4 maggio 2005 e successive modificazioni e integrazioni. Ad esso debbono conformarsi i regolamenti emanati ai sensi dei successivi articoli.
 
Art. 2.

Rapporti con l'Ente Promotore

1. L'Universita' e' promossa, nel perseguimento dei suoi fini istituzionali, dall'Ente ecclesiastico «Congregazione dei Legionari di Cristo», quale ente fondatore, in seguito denominato Ente Promotore. Esso ne assicura il mantenimento e lo sviluppo, mediante specifica dotazione.
 
Art. 3.

Codice etico e organismo di vigilanza

1. L'Universita' adotta il Codice etico della comunita' universitaria.
2. Il Codice etico, in conformita' ai valori fondamentali della comunita' universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali e l'accettazione di doveri e responsabilita' nei confronti dell'istituzione di appartenenza. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, a regolare i casi di conflitto di interesse e di proprieta' intellettuale.
3. Le sanzioni, per i casi di violazione del codice etico, nel rispetto del principio di gradualita', sono:
a. il richiamo scritto;
b. la sospensione dalla carica accademica o dall'incarico di responsabilita' ricoperto fino ad un anno;
c. la decadenza dalla carica accademica o dall'incarico di responsabilita' ricoperto;
d. l'impossibilita' di ricoprire cariche accademiche o incarichi di responsabilita', per un periodo non superiore ai cinque anni.
4 Sulle violazioni del Codice etico, qualora non ricadano nella competenza del Collegio di disciplina, decide, su proposta del rettore, il Senato accademico.
5. Ove la condotta integri anche un illecito disciplinare prevale la competenza degli organi deputati ai procedimenti disciplinari a norma dell'art. 10 della legge n. 240/2010.
 
Art. 4.

Strutture e principi organizzativi

1. L'Universita' si articola in strutture «didattiche e di ricerca» e strutture di servizio.
2. Il presente Statuto indica la natura e i limiti della loro autonomia.
3. L'Universita' adotta i Regolamenti aventi ad oggetto la propria organizzazione e la disciplina delle proprie attivita'.
4. L'Universita' si impegna a garantire il rispetto del principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne.
 
Art. 5.

Servizi didattici, titoli di studio e attestati

1. L'Universita', nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto degli ordinamenti nazionali, puo' attivare corsi di studio per ciascuno dei livelli previsti dalle leggi vigenti, corsi di dottorato di ricerca - consorziandosi eventualmente anche con altre Universita' e/o enti italiani o stranieri -, master di primo e di secondo livello, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento, corsi di formazione, di tirocinio e di aggiornamento, nonche' servizi didattici integrativi di quelli previsti obbligatoriamente per legge, anche in collaborazione con istituzioni e con enti pubblici e privati.
2. L'Universita' rilascia i titoli di studio previsti dalla vigente legislazione.
3. L'Universita' puo' rilasciare certificazioni e attestati riguardanti la frequenza e la partecipazione a master, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento e di formazione e alle altre attivita' istituzionali da essa organizzate, ai sensi della normativa vigente.
 
Art. 6.

Collaborazioni

1. In attuazione del principio di cui all'art. 1, comma 5, l'Universita' puo' collaborare per la ricerca e la formazione con altre universita' italiane e straniere, in particolare cattoliche, e con enti e istituti di cultura e di ricerca scientifica.
2. L'Universita' insieme ad altre universita' che fanno capo all'Ente Promotore fa parte di un sistema internazionale a rete.
3. L'Universita' puo' contribuire al sostegno di enti e associazioni, i cui fini istituzionali siano in armonia con i propri.
 
Art. 7.

Pastorale universitaria

1. In coerenza con i fini istituzionali ed in armonia con il Magistero della Chiesa, l'Universita' costituisce un Centro di pastorale universitaria coordinato da un Assistente ecclesiastico nominato dell'Ente Promotore.
 
Art. 8.

Diritto allo studio

1. L'Universita', nell'ambito delle proprie competenze, assicura la piena realizzazione del diritto allo studio in tutte le sue forme organizza la propria attivita' e coordina i propri servizi, al fine di favorire il diritto degli studenti al pieno sviluppo della loro formazione anche d'intesa con gli enti e le istituzioni preposte.
2. L'Universita' adotta, secondo le norme vigenti, le misure necessarie a rendere effettivo il diritto degli studenti diversamente abili a partecipare alle attivita' culturali, didattiche, di ricerca ed a fruire dei servizi dell'Ateneo.
3. L'Universita' promuove la realizzazione del diritto allo studio sia attraverso il tutorato e l'orientamento - volti all'informazione degli studenti e al sostegno nell'organizzazione della carriera didattica - sia attraverso scambi culturali anche in ambito internazionale, in collaborazione con analoghe istituzioni di altri Paesi e con organizzazioni internazionali.
4. L'Universita' favorisce la formazione professionale degli studenti anche attraverso iniziative di partenariato, spin off e start up, al fine di favorire il trasferimento dei risultati della ricerca di Ateneo e di offrire al corpo studentesco opportunita' di interazioni con il mondo del lavoro.
5. Agli studenti e' riconosciuta la partecipazione all'organizzazione della didattica tramite le loro rappresentanze.
 
Art. 9.

Attivita' culturali e sportive

1. L'Universita' promuove le attivita' culturali, ricreative e sportive degli studenti e della comunita' accademica attraverso idonea organizzazione, eventualmente anche mediante la stipula di convenzioni con enti e associazioni che, in armonia con propri fini, perseguono come obiettivo la pratica e la diffusione dello sport universitario e l'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale e internazionale ovvero con centri specializzati per attivita' culturali. Alla copertura della relativa spesa si provvede con i fondi stanziati a norma di legge e con ogni altra risorsa appositamente stanziata dall'Universita' o da altri enti, nonche' con eventuali contributi degli studenti.
 
Art. 10.

Risorse finanziarie e beni patrimoniali

1. L'Universita' utilizza per le attivita' istituzionali i propri beni e quelli messi a disposizione dall'Ente Promotore, nonche' da altri enti e da privati.
2. Al finanziamento e allo sviluppo dell'Universita' sono destinati: le tasse, i contributi degli studenti, i trasferimenti dallo Stato, i finanziamenti da enti pubblici e privati nonche' ogni altra acquisizione per sovvenzioni, contribuzioni, donazioni, eredita' e lasciti. Dette risorse saranno utilizzate in coerenza con la natura e le finalita' dell'Universita' stessa.
3. Qualora l'Universita' per qualsiasi motivo non potesse piu' svolgere le sue attivita' statutarie o fosse privata delle sue prerogative o dell'autonomia o del suo carattere cattolico, oppure venisse a cessare, il suo patrimonio attivo, dedotti eventuali debiti dell'Universita' stessa, verra' devoluto all'Ente Promotore.
 
Art. 11.

Organi di governo dell'Universita'

1. Sono organi di governo dell'Universita':
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Rettore;
c) il senato accademico.
2. Salvo diversa indicazione del presente Statuto, le adunanze degli organi collegiali possono svolgersi anche in modalita' telematica.
 
Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione e' composto da:
a) il Rettore dell'Universita';
b) il Direttore generale della Congregazione dei Legionari di Cristo, o un suo delegato;
c) sette membri designati dall'Ente Promotore;
d) un rappresentante degli studenti che partecipa alle adunanze secondo le modalita' determinate dal Regolamento generale di Ateneo.
2. Il Consiglio di amministrazione elegge fra i componenti di cui al comma 1, lettera c), il presidente e il vice-presidente nella prima adunanza, convocata e presieduta dal membro piu' anziano.
3. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni fatta eccezione per i membri eletti dagli studenti, che durano in carica due anni. Il mandato di tutti i membri del Consiglio di amministrazione puo' essere rinnovato una sola volta. In caso di cessazione anticipata di un componente, il subentrante resta in carica per il periodo mancante al completamento del mandato del predecessore.
4. Per la validita' delle adunanze del Consiglio di amministrazione e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che una diversa maggioranza sia prevista dal presente Statuto. In caso di parita' prevale il voto del Direttore generale dei Legionari di Cristo o del suo delegato.
5. Il Consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente, ovvero quando ne facciano richiesta almeno la meta' dei consiglieri che lo compongono con indicazione degli argomenti da trattare. La convocazione, che deve contenere l'ordine del giorno, la sede e l'ora della riunione, e' fatta mediante l'invio di lettera o strumento analogo ad ogni membro del Consiglio, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, mediante l'invio di telegramma o strumento analogo almeno tre giorni prima della seduta.
6. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive del Consiglio di amministrazione, puo' determinare la decadenza dalla carica. La decadenza e' deliberata dal Consiglio stesso.
7. Il Direttore generale puo' essere chiamato a partecipare alle adunanze del Consiglio di amministrazione con voto consultivo.
 
Art. 13.

Competenze del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione e' l'organo di indirizzo, di governo e di controllo dell'Universita' che determina la gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Universita', fatte salve le attribuzioni degli altri organi previsti dal presente Statuto. In particolare esercita le seguenti competenze:
a) determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita';
b) nomina il rappresentante legale dell'Universita';
c) nomina il rettore e il pro-rettore vicario, nelle persone rispettivamente indicate dall'Ente Promotore; ne delibera la revoca ove vi sia espressa richiesta dell'Ente Promotore;
d) nomina, su indicazione dell'Ente Promotore, il Direttore generale; approva altresi' le assunzioni del restante personale amministrativo e tecnico e delibera circa ogni provvedimento organizzativo nei confronti di tutto il personale dell'Universita';
e) delibera in merito all'attivazione, modificazione e soppressione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Universita', sentito il senato accademico, nonche' in merito all'attivazione, modifica e soppressione di corsi di studio, corsi di dottorato di ricerca, sedi, Dipartimenti, scuole, centri di ricerca e di eccellenza, sentito il parere del senato accademico;
f) delibera, su proposta del senato accademico, gli organici dei professori e dei ricercatori universitari nonche' le relative modalita' di copertura e di nomina; approva le proposte di chiamata di professori e ricercatori formulate dai Dipartimenti; definisce ai sensi di legge i livelli essenziali delle prestazioni (LEP); delibera, previo parere del Senato accademico, sulle assegnazioni di fondi alle strutture didattiche e di ricerca e ad altre strutture dell'Universita', nell'ambito di appositi stanziamenti;
g) delibera sugli incarichi, affidamenti, supplenze e contratti di insegnamento;
h) assume le deliberazioni in materia disciplinare, per le sanzioni superiori alla censura, conformemente al parere vincolante del collegio di disciplina, per le sanzioni superiori alla censura;
i) delibera circa i provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale;
j) delibera sull'ammontare delle tasse e contributi e sul loro eventuale esonero nonche' sul conferimento di lauree ad honorem, sul conferimento di premi e di riconoscimenti di merito e sull'attribuzione di borse di studio e di ricerca;
k) delibera sulle convenzioni che comportano oneri economici con altre universita' o centri di ricerca, e con altri soggetti pubblici o privati, previo parere del senato accademico;
l) delibera su tutti i provvedimenti che comportino entrate oppure spese a carico del bilancio;
m) delibera il codice etico della comunita' universitaria ed approva, su proposta del senato accademico, i regolamenti concernenti il personale docente;
n) approva il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale di Ateneo su proposta del rettore;
o) approva a maggioranza assoluta dei componenti, con parere vincolante dell'Ente promotore, sentito il parere del senato accademico, lo Statuto e le sue eventuali modifiche;
p) approva, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere del senato accademico:
(i) il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilita';
(ii) il Regolamento generale d'Ateneo;
(iii) gli altri Regolamenti sul funzionamento dell'Ateneo;
q) nomina i componenti del Collegio dei revisori dei conti e, sentito il senato accademico, il Nucleo di Valutazione di Ateneo; istituisce altresi' il Comitato unico di garanzia (CUG);
r) puo' affidare a singoli componenti del Consiglio o a commissioni temporanee o permanenti, compiti istruttori, consultivi, operativi;
s) delibera:
(i) sulla costituzione in giudizio dell'Universita' in caso di liti attive e passive;
(ii) con parere vincolante dell'Ente Promotore, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione, in particolare la concessione di pegni e ipoteche, la concessione e la richiesta di prestiti, l'acquisto e la vendita di immobili, e situazioni ad esse analoghe;
t) ogni anno, acquisito il parere del senato accademico, valuta la situazione delle strutture ed attrezzature didattiche e scientifiche disponibili, determina e rende noto il numero massimo di studenti da ammettere per ciascun anno accademico;
u) istituisce articolazioni interne in relazione alle esigenze organizzative ed amministrative dell'Universita' e ne approva a maggioranza assoluta dei componenti i relativi regolamenti e funzioni, previo parere del senato accademico;
v) vigila sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita'; vigila e garantisce il rispetto dei principi ispiratori dell'Universita' stessa.
2. Il Consiglio di amministrazione, con il voto favorevole di 2/3 dei componenti, puo' delegare a uno o piu' componenti del Consiglio, in tutto o in parte, le competenze descritte nei punti d), g), i), j), k), l), o), s(i), t), u). Tale delega deve essere concessa, nei limiti del bilancio preventivo approvato, tramite specifica delibera che descriva in modo dettagliato le materie delegate e preveda adeguata comunicazione al Consiglio stesso circa le decisioni sulle materie delegate.
 
Art. 14.

Presidente del Consiglio di amministrazione

1. Il presidente del Consiglio di amministrazione:
a) convoca e presiede le adunanze del Consiglio stesso;
b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio, fatte salve le competenze degli altri organi in materia scientifica e didattica;
c) provvede, su delega espressa del Consiglio, all'adozione degli atti per le materie di cui all'art. 13, lettere d), f), j), n);
d) vigila sul buon andamento dell'Universita' e sul funzionamento dei suoi organi;
e) sentito il rettore, puo' rinviare al senato accademico atti e deliberazioni per un riesame.
2. Il presidente e' coadiuvato da un vice-presidente che ne fa le veci in caso di suo impedimento o assenza, con i poteri di rappresentanza e quelli delegati dal presidente e dal Consiglio per l'esercizio delle funzioni attribuitegli.
 
Art. 15.

Il Rettore

1. Il rettore, nominato dal Consiglio di amministrazione su indicazione dell'Ente Promotore, e' un professore di ruolo ordinario, anche straniero, secondo le tabelle di corrispondenza delle posizioni accademiche di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), legge n. 240/2010, secondo periodo. Dura in carica tre anni ed e' rieleggibile per una sola volta.
2. Il rettore:
a) esercita le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche ed e' responsabile del perseguimento delle finalita' dell'Universita' secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, di efficienza, trasparenza e promozione del merito;
b) rappresenta l'Universita' nel sistema universitario nazionale ed internazionale, nel conferimento dei titoli accademici e nelle cerimonie;
c) sovrintende all'attivita' didattica, scientifica e di formazione dell'Universita' riferendone al Consiglio di amministrazione con relazione annuale;
d) convoca e presiede il senato accademico, assicurando l'esecuzione delle relative deliberazioni;
e) esercita il potere di iniziativa nei procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente e ricercatore, secondo le modalita' previste dall'art. 10 della legge n. 241/2010, nonche' il potere disciplinare nei confronti degli studenti nei limiti e secondo le modalita' previste dal presente statuto e dalla legge; puo' comminare sanzioni non superiori alla censura;
f) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori;
g) cura, per le materie di propria competenza, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e provvede con atti formali nelle materie di competenza;
h) emana i Regolamenti secondo quanto disposto dal presente Statuto;
i) favorisce la piena attuazione del diritto allo studio degli studenti;
j) propone, tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato accademico, il documento di programmazione triennale di Ateneo;
k) propone il bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo;
l) propone, sentito il senato accademico, all'Ente promotore la nomina del Direttore generale;
m) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Universita'.
 
Art. 16.

Prorettori e Delegati

1. Il pro-rettore vicario, nominato dal Consiglio di amministrazione dell'Universita' su designazione dell'Ente Promotore, coadiuva il rettore nella sua attivita' e lo sostituisce in caso di assenza, di impedimento o su delega. Il mandato decade con quello del rettore. In caso di indisponibilita' o di cessazione anticipata del rettore, il Decano esercita le funzioni di ordinaria amministrazione del rettore fino alla nomina del nuovo rettore
2. La delega ai rapporti con la CRUI puo' essere conferita esclusivamente a un professore ordinario, designato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio di Dipartimento.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, il rettore puo' avvalersi di altri pro-rettori e delegati da lui scelti tra i docenti e i ricercatori di ruolo dell'Universita' e nominati con proprio decreto, con parere vincolante Consiglio di amministrazione, nel quale sono precisati i compiti e gli ambiti di competenza. Pro-rettori e delegati rispondono direttamente al rettore del loro operato. Su argomenti relativi agli ambiti di competenza, i pro-rettori e i delegati, su proposta del rettore, possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Universita' e possono essere invitati alle adunanze del senato accademico e del Consiglio di amministrazione. La carica di pro-rettore e delegato puo' essere revocata dal rettore con decreto e in ogni caso decade con la cessazione dall'ufficio del rettore che ha disposto la nomina.
 
Art. 17.

Il Senato Accademico

1. Il senato accademico e' composto da:
a) rettore che lo presiede;
b) pro-rettore vicario;
c) Direttori di Dipartimento;
d) coordinatori dei Corsi di studio che afferiscono all'Universita';
e) due membri eletti dagli studenti, che partecipano alle adunanze secondo le modalita' determinate dal Regolamento generale di Ateneo.
2. Alle adunanze del senato accademico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore generale dell'Universita'.
3. Le rappresentanze degli studenti durano in carica due anni e sono rinnovabili una sola volta.
4. Il senato accademico esercita le competenze relative all'ordinamento, alla programmazione e al coordinamento delle attivita' didattiche e di ricerca che non siano riservate dal presente Statuto ad altri organi dell'Universita'. In particolare il senato accademico esercita le seguenti competenze:
a) formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale dell'Universita' nonche' proposte al rettore per la predisposizione del documento di programmazione triennale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione;
b) formula proposte e pareri obbligatori sull'attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, Dipartimenti, Scuole, centri di ricerca e di eccellenza e ogni altra struttura didattica e di ricerca dell'Universita' nonche' sulla costituzione di articolazioni interne ad esse;
c) esprime al Consiglio di amministrazione parere obbligatorio sui criteri per la ripartizione delle risorse destinate alla didattica ed alla ricerca;
d) esprime al Consiglio di amministrazione parere obbligatorio in merito alle proposte di avvio del procedimento per la chiamata di ricercatori e di professori di ruolo formulate dai Dipartimenti con adeguata motivazione;
e) esprime al Consiglio di amministrazione parere obbligatorio sulle proposte di chiamata di ricercatori e di professori di ruolo formulate dai Dipartimenti;
f) esprime, a maggioranza assoluta dei componenti, parere sullo Statuto e sulle eventuali modifiche;
g) esprime a maggioranza assoluta dei componenti, parere su:
(i) Regolamento generale d'Ateneo e sulle relative modifiche;
(ii) Regolamento di amministrazione, finanza e contabilita' e sulle relative modifiche;
h) approva, a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il parere del Consiglio di amministrazione il Regolamento Didattico di Ateneo e gli altri Regolamenti di Ateneo in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle articolazioni e strutture interne, nonche' il codice etico dell'Universita';
i) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo con i Dipartimenti e con le strutture;
j) ove richiesto dal Consiglio di amministrazione, esprime parere sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'universita', nonche' sul conferimento dell'incarico di Direttore generale;
k) provvede ai sensi del precedente art. 13, lettere f), g) in materia di copertura di posti di ruolo, attribuzione di insegnamenti e/o attivita' formative anche a contratto;
l) esprime parere al Consiglio di amministrazione in materia di determinazione delle tasse e dei contributi a carico degli studenti;
m) esprime pareri e formula proposte circa i premi e le borse di studio e di perfezionamento;
n) esprime pareri e formula proposte circa le convenzioni e gli accordi di collaborazione scientifica e didattica con altre Universita' o centri di ricerca;
o) esprime pareri e formula proposte circa la situazione delle strutture ed attrezzature didattiche e scientifiche disponibili, il numero massimo di studenti da ammettere al primo anno di corso dell'anno accademico successivo e le relative modalita' di ammissione, il trasferimento e il passaggio degli studenti da altri Corsi di studio, ovvero da altre Universita' o Atenei;
p) esercita ogni altra attribuzione ad esso conferita da leggi, regolamenti, dal presente Statuto e dai regolamenti di Ateneo, delibera, altresi', su tutte le questioni ad esso sottoposte dal rettore ed esprime pareri anche su tutte le altre materie che gli vengano sottoposte dal Consiglio di amministrazione, sentiti, ove necessario, i pareri delle altre strutture accademiche;
q) fissa le modalita' di ammissione, di trasferimento e di passaggio degli studenti da altri Corsi di studio, ovvero da altre Universita' o Atenei;
r) decide sui casi di violazione del codice etico sottoposti dal rettore.
5. Il senato accademico e' convocato dal rettore o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione deve essere trasmessa ai componenti del senato almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvi i casi di urgenza per i quali la convocazione puo' essere effettuata due giorni prima dell'adunanza stessa. La comunicazione di convocazione deve riportare l'ordine del giorno.
 
Art. 18.

Il Direttore generale

1. Il Direttore generale e' nominato dal Consiglio di amministrazione, su indicazione dell'Ente Promotore; assiste il rettore nell'esercizio delle sue funzioni, coadiuvandolo nelle attivita' giuridico-amministrative ed in quelle ritenute di particolare rilievo; e' il responsabile degli uffici amministrativi e dei servizi relativi alla didattica, alla formazione ed alla ricerca dell'Ateneo e ne cura l'organizzazione e la gestione.
2. Deve essere scelto tra personalita' di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. L'incarico di Direttore generale e' rinnovabile.
3. La revoca dell'incarico di Direttore generale e' disposta con atto motivato dal Consiglio di amministrazione per gravi irregolarita' o inefficienza dell'azione amministrativa, previa contestazione all'interessato e con diritto dello stesso a far conoscere le proprie ragioni.
4. Ferme restando le attribuzioni proprie degli altri organi accademici, il Direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal rettore e dal Consiglio di amministrazione, e' responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, del personale tecnico-amministrativo dell'Universita' e delle risorse strumentali e finanziarie.
5. Per quanto di sua competenza, coadiuva il rettore nella gestione e nello sviluppo delle attivita' didattiche e scientifiche dell'Ateneo.
6. Il Direttore generale, in quanto responsabile della legittimita', dell'imparzialita', della trasparenza e del buon andamento dell'attivita' amministrativa dell'Ateneo, partecipa su richiesta alle riunioni del senato accademico e del Consiglio di amministrazione con diritto di intervento e senza diritto di voto. Definisce e assicura i flussi informativi che garantiscano al Consiglio di amministrazione la piena conoscenza della gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Universita'.
7. Oltre a quanto espressamente indicato nei commi precedenti, il Direttore generale esercita ogni altro compito attribuitogli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
 
Art. 19.

Il Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti e' composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, tutti nominati dal Consiglio di amministrazione. All'interno dei suoi componenti, il Collegio elegge, a maggioranza semplice, il presidente.
2. I membri del Collegio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per una sola volta.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, effettua verifiche di cassa, esamina il bilancio di previsione nonche' i bilanci ad esso allegati, le eventuali variazioni, il conto consuntivo e i relativi consuntivi allegati, redigendo apposite relazioni contenenti l'attestazione circa la rispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili nonche' valutazioni in ordine alla regolarita' della gestione. Puo', peraltro, compiere tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento alla gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, sottoponendo al Consiglio di amministrazione gli eventuali rilievi in ordine alla gestione stessa.
 
Art. 20.

Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, istituito ai sensi della legge n. 370/1999, provvede, in piena autonomia operativa, alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, raccogliendone, esaminandone ed organizzandone i dati necessari alla valutazione delle strutture, nonche' delle attivita' didattiche e scientifiche dell'Universita'. In particolare prepara e organizza i rapporti finali di valutazione del costo-rendimento dell'Universita' da sottoporre all'Agenzia nazionale valutazione universita' e ricerca (ANVUR), al senato accademico e al Consiglio di amministrazione, onde suggerire in merito a miglioramenti nell'organizzazione delle attivita' dell'Universita'. Il Nucleo provvede alla pubblicizzazione delle proprie considerazioni alla fine di ogni anno accademico e prima di ogni eventuale ripartizione delle risorse.
2. Il Nucleo di Valutazione e' nominato dal Consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.
3. E' composto da un minimo di tre componenti fino a un massimo di sette, compreso il presidente, in prevalenza esterni all'Ateneo e un rappresentante degli studenti eletto secondo quanto stabilito dal Regolamento elettorale di Ateneo. Il ruolo di presidente del Nucleo di Valutazione puo' essere attribuito ad un professore di ruolo dell'Universita'. Il curriculum dei componenti del Nucleo di valutazione e' reso pubblico sul sito dell'Universita'.
4. Ad eccezione del rappresentante degli studenti, il presidente e i componenti del Nucleo di valutazione devono essere individuati tra soggetti di elevata qualificazione scientifica e professionale.
5. Il Nucleo di Valutazione:
a) verifica la qualita' e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti;
b) verifica le attivita' di ricerca svolta dai Dipartimenti e la congruita' del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento e attribuzione in raccordo con l'attivita' dell'ANVUR;
c) svolge le funzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle universita', in piena autonomia e con modalita' organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale.
6. Il Nucleo resta in carica tre anni accademici ad eccezione della rappresentanza studentesca che resta in carica due anni. L'incarico ai singoli membri puo' essere rinnovato per una sola volta.
 
Art. 21.

Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina e' competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico del personale docente e a esprimere in merito un parere conclusivo.
2. Il Consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, nomina i componenti del Collegio di Disciplina, designandone il presidente.
3. Il Collegio dura in carica tre anni accademici e puo' essere rinnovato una sola volta.
4. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del contraddittorio, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e della vigente normativa in materia.
5. Il Collegio di disciplina e' composto da tre professori ordinari, due professori associati e due ricercatori. I componenti devono essere in regime di tempo pieno. Il presidente e' designato tra i tre professori ordinari. Contestualmente alla nomina dei membri effettivi, il Consiglio di amministrazione nomina altresi' un membro supplente per ognuna delle tre componenti.
6. Il Collegio di disciplina e' unico, articolato in tre sezioni. La prima sezione opera nei confronti dei professori ordinari ed e' costituita dal presidente e da due professori ordinari. La seconda sezione opera nei confronti dei professori associati ed e' costituita dal presidente e da due professori associati. La terza sezione opera nei confronti dei ricercatori ed e' costituita dal presidente e da due ricercatori. Qualora il procedimento disciplinare coinvolga docenti appartenenti a categorie diverse, il collegio opera a sezioni congiunte, in ragione delle categorie interessate.
7. Il rettore, venuto a conoscenza di un fatto che puo' dar luogo ad una sanzione disciplinare piu' grave della censura tra quelle previste dall'art. 87 del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, da' avvio del procedimento e trasmette gli atti al Collegio. Per i fatti che possono dar luogo a una sanzione disciplinare non superiore alla censura il rettore procede con proprio provvedimento, previo parere del Collegio di Disciplina.
8. Il Collegio, all'esito dell'istruttoria, formula il parere vincolante per il Consiglio di amministrazione che, e in conformita' al parere, irroga la sanzione o dispone l'archiviazione.
9. Le modalita' di funzionamento del Collegio sono stabilite da apposito regolamento interno.
10. La partecipazione al Collegio di disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.
 
Art. 22.

Comitato unico di garanzia per le pari opportunita'

1. E' istituito il Comitato unico di garanzia (CUG) per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, con la composizione e la competenza previste dalla disciplina generale.
2. La composizione e le modalita' di funzionamento del CUG sono disciplinate da un apposito regolamento di Ateneo nel rispetto delle norme di legge vigenti.
 
Art. 23.

Strutture per la didattica e la ricerca

1. Sono strutture dell'Universita' per la didattica e la ricerca:
a) i Dipartimenti;
b) le Scuole.
2. I Dipartimenti e le Scuole sono strutture primarie per la promozione e l'organizzazione delle attivita' didattiche e di ricerca, omogenee per fini e/o per metodi.
3. Il Consiglio di amministrazione, anche su proposta del senato accademico, puo' istituire altre strutture, permanenti o temporanee, a supporto di iniziative particolari per la fornitura di servizi integrativi o speciali e, in generale per il miglioramento della qualita' della vita universitaria.
 
Art. 24.

Dipartimenti
Natura e funzioni

1. I Dipartimenti sono costituiti tenendo conto dell'omogeneita' e/o dell'affinita' dei propri corsi di studio.
2. Ai Dipartimenti afferiscono i professori e i ricercatori dell'Universita' appartenenti ai settori o aree di ricerca e di didattica di interesse del Dipartimento. I professori e ricercatori afferiscono in prima istanza al Dipartimento che li ha chiamati e vi rimangono di norma per almeno un triennio. Sulle richieste di cambio di afferenza delibera il senato accademico, sentiti i Dipartimenti interessati.
3. Il personale docente e' assegnato ai Corsi di studio in cui si svolgono gli insegnamenti afferenti al settore scientifico-disciplinare di loro competenza.
4. Il funzionamento dei Dipartimenti e' disciplinato dal Regolamento generale d'Ateneo.
5. I Dipartimenti sono sede dei corsi di dottorato di ricerca eventualmente organizzati in Scuole di Dottorato, delle cui attivita' e della cui organizzazione sono direttamente responsabili; sono inoltre responsabili degli altri corsi di formazione post-laurea ed extra-universitari di cui siano proponenti.
6. I Dipartimenti deliberano le coperture degli insegnamenti a seguito dell'esame di tutte le proposte pervenute in tal senso dai Consigli di Corso di Studio e dalle Scuole, dando priorita' agli insegnamenti di base e caratterizzanti dei Corsi i Studio triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico per la copertura con professori di ruolo sentiti gli stessi e nel rispetto del principio di un'equa ripartizione del carico didattico, in termini di ore di insegnamento e della continuita' didattica.
7. Il Dipartimento promuove collaborazioni anche mediante la stipula di contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attivita' di ricerca e di consulenza al fine di creare sinergie e per reperire fondi per la ricerca e la didattica.
 
Art. 25.

Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
a) il Consiglio di Dipartimento;
b) il Direttore di Dipartimento.
2. Il Consiglio di Dipartimento e' composto dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al Dipartimento e dai rappresentanti degli studenti eletti uno per corso di studio e comunque almeno tre per ogni Dipartimento, che partecipano alle adunanze secondo le modalita' determinate dal Regolamento generale di Ateneo, ed e' integrato, secondo le modalita' stabilite dal Regolamento generale dell'Universita', da personale non di ruolo che concorre al raggiungimento dei requisiti necessari di docenza per i corsi di studio afferenti. Al consiglio di dipartimento partecipa il rettore.
3. Il Direttore del Dipartimento e' nominato dal Consiglio di amministrazione tra i professori di ruolo afferenti al Dipartimento e dura in carica tre anni ed e' rinnovabile una sola volta. In caso di impedimento o di assenza puo' essere sostituito nelle sue funzioni da un Professore di ruolo afferente al Dipartimento.
4. Il Direttore di Dipartimento e' membro di diritto del senato accademico.
 
Art. 26.

Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento, in conformita' al piano strategico:
a. determina l'indirizzo generale del Dipartimento;
b. propone al senato accademico l'istituzione di nuovi corsi di studio, la trasformazione o la soppressione di Corsi di studio esistenti;
c. propone, al senato accademico, i posti di ruolo per il personale docente da bandire previsti nel piano strategico;
d. propone al Consiglio di amministrazione la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori. La deliberazione e' assunta a maggioranza assoluta nella composizione ristretta ai professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia; nella composizione dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia e dei ricercatori;
e. organizza la didattica e coordina la ricerca, verifica l'assolvimento degli impegni didattici e di ricerca e assume le deliberazioni conseguenti;
f. propone al senato accademico l'attivazione dei Corsi di Perfezionamento, delle Scuole di Specializzazione e dei Corsi di Dottorato di ricerca;
g. propone al rettore la nomina della commissione per le procedure di assunzione dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato;
h. esprime parere sulle proposte formulate dai Consigli di Corso di studi relative alle procedure per il conferimento delle supplenze, degli incarichi e dei contratti di insegnamento;
i. propone la ripartizione dei fondi per la didattica e la ricerca tenuto conto delle indicazioni delle competenti strutture didattiche e di ricerca;
j. formulano proposte sui programmi di sviluppo dell'Universita';
k. formulano proposte anche su tutte le altre materie che vengano ad esso sottoposte dal Consiglio di amministrazione, sentiti, ove necessario, i pareri delle altre strutture accademiche.
2. Un segretario amministrativo del Dipartimento partecipa alle adunanze con funzioni verbalizzanti, senza diritto di voto.
 
Art. 27.

Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, presiede il Consiglio, cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni, svolge tutte le funzioni non espressamente attribuite al Consiglio di Dipartimento ed esercita i poteri attribuitigli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
 
Art. 28.

Le scuole

1. Le scuole sono strutture per la formazione post lauream, l'alta formazione e la specializzazione in relazione alle esigenze del mercato del lavoro e delle professioni. L'attivazione o la disattivazione delle Scuole sono deliberate dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, sentito il senato accademico.
2. L'organizzazione e il funzionamento delle scuole sono disciplinati dai Regolamenti approvati dal Consiglio di amministrazione contestualmente alla loro attivazione.
 
Art. 29.

I Consigli dei Corsi di Studio

1. Per ogni Corso di Studio e' costituito un Consiglio che ne cura la gestione e che e' composto dai Professori e ricercatori di ruolo titolari degli insegnamenti afferenti al Corso, da una rappresentanza degli studenti eletti secondo le modalita' stabilite dal Regolamento per le elezioni studentesche, che partecipano alle adunanze secondo le modalita' determinate dal Regolamento generale di Ateneo, ed e' integrata dai docenti non di ruolo titolare di un insegnamento afferente al Corso.
2. Il Consiglio e' presieduto da un Coordinatore nominato dal Consiglio di amministrazione. Il mandato dura tre anni ed e' rinnovabile una sola volta.
3. Il Consiglio:
a) organizza l'attivita' didattica dei corsi di studio;
b) organizza le attivita' di orientamento e tutorato in collaborazione con le strutture preposte;
c) collabora con i Dipartimenti interessati all'organizzazione delle attivita' culturali, formative, di orientamento e di tirocinio formativo rivolte agli studenti;
d) formula proposte sull'organizzazione del calendario didattico;
e) delibera sui piani di studio individuali;
f) delibera sui riconoscimenti dei crediti, sui passaggi, sui trasferimenti in ingresso e su ogni altro aspetto riguardante le carriere degli studenti;
g) verifica e sovraintende all'attivita' didattica programmata, segnalando eventuali inadempienze del personale docente al Direttore del Dipartimento di afferenza del docente che lo trasmette al rettore per gli opportuni provvedimenti;
h) propone i regolamenti didattici e i RAD dei corsi di studio, nonche' l'ordine annuale degli studi;
i) adotta un proprio regolamento di funzionamento.
 
Art. 30.

Personale docente

1. Gli insegnamenti sono impartiti dai professori di ruolo di prima e seconda fascia dell'Universita'. Possono, altresi', essere impartiti da ricercatori, anche per affidamento o supplenza, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
2. Qualora non sia possibile provvedere alla copertura degli insegnamenti con le modalita' di cui al primo comma, possono essere attribuiti incarichi di insegnamento secondo quanto previsto dalle norme vigenti e con le modalita' previste in apposito regolamento.
3. Ai professori di ruolo e ai ricercatori si applicano le norme vigenti in materia di stato giuridico e di trattamento economico.
 
Art. 31.

Rispetto dei principi ispiratori dell'Universita'

L'attivita' didattica e di ricerca presso l'Universita' comporta il rispetto dei principi ispiratori dell'Universita' stessa.
 
Art. 32.

Personale non docente

La dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico del Direttore generale e del personale tecnico-amministrativo dell'Universita', nonche' l'ordinamento dei relativi servizi, sono disciplinati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
 
Art. 33.

Sistema bibliotecario e documentale dell'Universita'

La Biblioteca e i centri di documentazione dell'Universita' costituiscono il sistema bibliotecario dell'Universita' per mezzo del quale si organizzano e sviluppano le attivita' d'acquisizione, trattamento, conservazione, produzione, diffusione e fruizione del patrimonio bibliografico, documentale e bibliotecario dell'Ateneo.
Le modalita' organizzative e gestionali del sistema bibliotecario e documentale dell'Universita' sono stabilite da apposito regolamento.
 
Art. 34.

Servizio di cassa

L'Universita' si avvale di un proprio servizio di cassa che puo' essere affidato ad un istituto di credito di notoria solidita' scelto dal Consiglio di amministrazione, in conformita' a quanto previsto dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
 
Art. 35.

Bilancio preventivo e conto consuntivo

Il Consiglio di amministrazione dell'Universita' delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo nei termini previsti dal regolamento per la amministrazione, la finanza e la contabilita'. Ciascun anno di esercizio corrisponde al periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre, salve successive diverse deliberazioni del Consiglio di amministrazione.
 
Art. 36.

Entrata in vigore

1. Con l'entrata in vigore dello Statuto si rinnovano tutte le cariche.
 
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