Gazzetta n. 114 del 18 maggio 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 20 aprile 2018 |
Ripartizione dei contingenti nazionali di cattura del tonno rosso per il triennio 2018-2020. |
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IL DIRETTORE GENERALE della pesca marittima e dell'acquacoltura
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 3 agosto 2000), recante la determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 146 del 14 giugno 2004), recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 1° febbraio 2012), recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2015, di seguito «Decreto» (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 2015), recante la ripartizione delle quote di tonno rosso per il triennio 2015-2017; Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 354/22 del 28 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione n. 2004/585/CE del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 252/1 del 16 settembre 2016, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009; Visto l'art. 4 del regolamento delegato (UE) n. 2015/98 della Commissione del 18 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 16/23 del 23 gennaio 2015, con il quale, relativamente alla specie tonno rosso, sono state fissate le deroghe agli obblighi di cui all'art. 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, al fine di garantire l'esatto adempimento degli obblighi internazionali discendenti dalla predetta raccomandazione ICCAT n. 14-04; Visto il regolamento (UE) n. 2018/120 del Consiglio del 23 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 27/1 del 31 gennaio 2018, con il quale e' stato ripartito, tra le flotte degli Stati membri, il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso assegnato all'Unione europea, per l'annualita' 2018, riconoscendo all'Italia una quota nazionale pari a 3.894,13 tonnellate; Vista la raccomandazione ICCAT n. 17-07, con la quale le Parti contraenti, relativamente al triennio 2018-2020, hanno approvato un ulteriore incremento progressivo del Totale ammissibile di cattura (TAC) della specie tonno rosso, nonche' confermato, almeno per l'annualita' 2018, tutte le misure di gestione e conservazione di cui alla precedente raccomandazione ICCAT n. 14-04; Vista la sentenza n. 5123/2014 del 15 maggio 2014, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Seconda sezione ter - ha accertato l'illegittimita' del decreto ministeriale 11 marzo 2013 (recante la ripartizione del contingente nazionale di cattura del tonno rosso, a valere sull'annualita' 2013), limitatamente alla parte del provvedimento in cui non veniva previsto che la cessione delle quote potesse avvenire esclusivamente nell'ambito del medesimo sistema di pesca; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143 del 17 luglio 2017, recante «Organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Considerato che il contingente di 3.894,13 tonnellate, assegnato all'Italia per l'annualita' 2018, risulta incrementato, rispetto a quello della precedente annualita' 2017 (pari a 3.304,82 tonnellate), per un totale netto di 589,31 tonnellate; Considerato che gli aumenti progressivi del Totale ammissibile di cattura (TAC) sono stabiliti, per il successivo biennio 2019-2020, al paragrafo 5 della citata raccomandazione ICCAT n. 17-07, in maniera tale per cui il contingente nazionale di cattura sara' incrementato in misura proporzionale ai parametri fissati in sede internazionale, secondo il seguente schema: - (+) 414,46 tonnellate, a valere sull'annualita' 2019, rispetto all'annualita' 2018; - (+) 448,16 tonnellate, a valere sull'annualita' 2020, rispetto all'annualita' 2019; Considerato che, in ragione dei richiamati ulteriori aumenti del contingente nazionale di cattura e' possibile confermare, con decorrenza dalla campagna 2018, il mantenimento dei coefficienti di allocazione del medesimo contingente, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto, fatti salvi, in ogni caso, i parametri di redditivita' e sostenibilita' economica, cosi' come individuati dal Comitato scientifico dell'ICCAT, nonche' la clausole di salvaguardia di cui al paragrafo 5 e seguenti della citata raccomandazione ICCAT n. 17-07; Ritenuto, pertanto, in ragione del nuovo piano pluriennale di cui al richiamato paragrafo 5 della citata raccomandazione ICCAT n. 17-07, di dover procedere, in assoluta conformita' al valore medio triennale di cui al richiamato art. 1, comma 1, del decreto, alla ripartizione del contingente nazionale di cattura assegnato all'Italia, per l'annualita' 2018, nonche' dei contingenti determinabili in funzione dei predetti incrementi gia' fissati, in sede ICCAT, per le successive annualita' 2019 e 2020; Ritenuto, altresi', opportuno confermare, in ragione dei richiamati ulteriori aumenti del contingente nazionale di cattura e della richiamata contestuale invarianza di tutte le misure di gestione e conservazione di cui alla precedente raccomandazione ICCAT n. 14-04, con decorrenza dall'annualita' 2018: la suddivisione del contingente destinato al sistema «palangaro (LL)» in quote individuali di cattura, onde assicurare un piu' efficace monitoraggio sull'andamento effettivo delle catture ed adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati al recupero di eventuali eccessi di pesca; l'implementazione, ricorrendone i presupposti di cui alla richiamata normativa internazionale ed europea, di un margine di flessibilita' (come gia' previsti dall'art. 4, comma 2, del decreto), a valere sull'effettiva disponibilita' residua del contingente indiviso (UNCL), applicabile all'atto del raggiungimento delle suddette quote individuali di cattura assegnate al sistema «palangaro (LL)»; la disciplina delle operazioni di trasferimento dei contingenti individuali di cattura, in ossequio al dispositivo della richiamata sentenza Tribunale amministrativo regionale Lazio n. 5123/2014; l'assegnazione, in ossequio al disposto dell'art. 18 del citato regolamento (UE) n. 2016/1627, di uno specifico contingente anche per gli scopi della pesca sportiva e/o ricreativa; le medesime «Disposizioni applicative per la campagna di pesca 2017», come adottate con il decreto direttoriale n. 8746 del 10 aprile 2017; Ritenuto, inoltre, sulla base dei richiamati ulteriori aumenti del contingente nazionale di cattura di poter introdurre, a decorrere dalla campagna 2018, nuovi criteri e parametri per la gestione delle catture accessorie (by-catch) di tonno rosso, che, ferme restando le limitazioni in sede di sbarco di cui alla richiamata normativa sovranazionale, ne consentano una maggiore e piu' flessibile fruibilita', soprattutto da parte degli operatori autorizzati alla cattura bersaglio del pesce spada e/o dell'alalunga;
Decreta:
Art. 1
Ripartizione del contingente nazionale di cattura nel triennio 2018-2020
1. Il contingente complessivo di 3.894,13 tonnellate, assegnato all'Italia, per la campagna di pesca 2018, nonche' i contingenti rispettivamente determinabili (sulla base del piano pluriennale di cui al paragrafo 5 della raccomandazione ICCAT n. 17-07, in premessa citata), in 4.308,59 tonnellate, per l'annualita' 2019, ed in 4.756,75, per l'annualita' 2020, sono ripartiti tra i sistemi di pesca, come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. In presenza di mutamenti che, nel corso del triennio 2018-2020, dovessero interessare il quadro tecnico-normativo di riferimento, con particolare riguardo alla possibile applicazione delle clausole di salvaguardia di cui al paragrafo 5 e seguenti della raccomandazione ICCAT n. 17-07, in premessa citata, questa direzione generale, procede, con proprio provvedimento, alla modifica degli schemi di ripartizione di cui al precedente comma 1, onde assicurare l'esatto adempimento di nuovi obblighi e prescrizioni eventualmente definiti in sede sovranazionale. |
| Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Sistema circuizione (PS)
1. In ossequio alle vigenti disposizioni sovranazionali e nazionali di settore e tenuto conto della configurazione di flotta e delle percentuali di ripartizione storicamente e normativamente determinatesi, le unita' autorizzate, per la campagna di pesca 2018, alla cattura bersaglio del tonno rosso con il sistema «circuizione (PS)», con indicazione delle rispettive quote individuali di cattura, sono riportate nell'allegato 1 al presente decreto. 2. Questa direzione generale si riserva, con proprio ulteriore provvedimento, di stabilire: in ragione di preminenti aspetti di natura tecnica e socio-economica, una soglia di massimo incremento delle predette quote individuali di cattura; in ragione di effettivi e contingenti presupposti di fatto e di diritto, discendenti dal quadro normativo sovranazionale di riferimento, termini e modalita' al fine di autorizzare eventuali ulteriori imbarcazioni, unicamente nell'ambito dei massimali di cattura di cui agli schemi di ripartizione indicati al precedente art. 1, comma 1. |
| Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 3 Sistema palangaro (LL)
1. In ossequio alle vigenti disposizioni sovranazionali e nazionali di settore e tenuto conto della configurazione di flotta e delle percentuali di ripartizione storicamente e normativamente determinatesi, le unita' autorizzate, per la campagna di pesca 2018, alla cattura bersaglio del tonno rosso con il sistema «palangaro (LL)», con indicazione delle rispettive quote individuali di cattura, sono riportate nell'allegato 2 al presente decreto. 2. In funzione dell'effettivo andamento delle catture, ricorrendone i presupposti di cui alla pertinente normativa sovranazionale in premessa citata, continuano ad applicarsi, relativamente alle predette quote individuali di cattura, i margini di flessibilita' di cui all'art. 4, comma 2, del decreto. 3. Questa direzione generale si riserva, con proprio ulteriore provvedimento, di stabilire: in ragione di preminenti aspetti di natura tecnica e socio-economica, una soglia di massimo incremento delle predette quote individuali di cattura; in ragione di effettivi e contingenti presupposti di fatto e di diritto, discendenti dal quadro normativo sovranazionale di riferimento, termini e modalita' al fine di autorizzare eventuali ulteriori imbarcazioni, unicamente nell'ambito dei massimali di cattura di cui agli schemi di ripartizione indicati al precedente art. 1, comma 1. |
| Art. 4 Sistema tonnara fissa (TRAP)
1. In ragione della configurazione del settore storicamente e normativamente determinatesi, sono ammesse a partecipare alla campagna di pesca 2018 gli impianti di «tonnara fissa» di cui alla parte (A) dell'elenco in allegato C al decreto ministeriale 17 aprile 2015 (in premessa citato). 2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-decies della legge 3 agosto 2017, n. 123, con successivo provvedimento di questa direzione generale, saranno stabiliti termini e modalita' ai fini del dell'individuazione di ulteriori impianti di «tonnara fissa-TRAP» da autorizzare, tra quelli di cui alla parte (B) del richiamato allegato C. |
| Art. 5 Elenchi degli operatori autorizzati
1. Il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 e' subordinato al rispetto delle vigenti normative sovranazionali e nazionali in materia di pesca del tonno rosso. 2. Qualora venga accertata l'assenza di catture, per un periodo pari a due annualita' consecutive, viene disposta, nei confronti dell'interessato, la cancellazione immediata e definitiva dai suddetti elenchi. 3. I contingenti individuali di cattura non possono formare oggetto di operazioni di trasferimento, definitivo o temporaneo, tra sistemi di pesca differenti. |
| Art. 6 Catture accessorie (BY-CATCH)
1. Ferma restando la percentuale (5%) ammessa dalle vigenti normative sovranazionali in sede di sbarco delle catture accessorie (by-catch) di tonno rosso, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, il limite annuale (750 chilogrammi) di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 27 luglio 2000, in premessa citato, e' incrementato: fino a 1.500 chilogrammi, per le unita' autorizzate alla sola cattura bersaglio del pesce spada o unicamente dell'alalunga; fino a 1.100 chilogrammi, per le unita' autorizzate alla cattura bersaglio sia del pesce spada, sia dell'alalunga; fino a 900 chilogrammi, in tutti gli altri casi. |
| Art. 7 Pesca sportiva/ricreativa (SPOR)
1. Ad esaurimento del contingente di cattura assegnato alla «pesca sportiva/ricreativa (SPOR)», le imbarcazioni autorizzate potranno proseguire l'esercizio dell'attivita', solo ed esclusivamente, mediante la cosiddetta tecnica «catch-release», fino al 31 dicembre di ogni anno. |
| Art. 8 Porti designati
1. E' fatto divieto di sbarcare o trasbordare tonno rosso in porti diversi da quelli designati, di cui all'elenco gia' disponibile sul sito web dell'ICCAT. |
| Art. 9 Disposizioni transitorie e finali
1. Nelle more della pubblicazione del presente decreto, questa direzione generale, ove ne ricorrano i presupposti, procedera' all'adozione di ulteriori provvedimenti ad hoc, finalizzati all'eventuale implementazione, per ciascuno dei settori interessati, delle procedure amministrative di cui ai precedenti articoli 2.2, 3.3 e 4.2. 2. Le eventuali catture gia' effettuate dalle unita' autorizzate alla pesca bersaglio del tonno rosso con il sistema «palangaro (LL)» sono direttamente imputabili, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, alle rispettive quote individuali di cattura, come indicate nell'allegato 2 al presente decreto. 3. Gli obblighi in materia di rilascio di autorizzazioni di pesca, si intendono automaticamente assolti con indicazione dei pertinenti codici identificativi delle medesime, come debitamente riportati negli elenchi di cui ai richiamati allegati 1 e 2 al presente decreto. 4. Ove necessario, questa direzione generale, provvedera', in conformita' alla pertinente normativa di settore, a: aggiornare i piani annuali di pesca e di capacita', sulla base di quanto stabilito nei precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8, curandone, altresi', la trasmissione ai competenti servizi della Commissione europea; modificare e/o integrare, di concerto con le competenti autorita' marittime, l'elenco di cui al precedente art. 8, in caso di accertate esigenze di sicurezza marittima e/o portuale, ovvero di vigilanza e controllo sul corretto svolgimento delle attivita' di pesca in questione; disporre in merito all'interruzione temporanea e/o definitiva delle possibilita' di pesca, tenuto conto degli effettivi dati di cattura ricevuti dai vari operatori interessati. 5. Le disposizioni applicative per la campagna di pesca 2017, come adottate con il decreto direttoriale n. 8746 del 10 aprile 2017 (in premessa citato), sono integralmente confermate per la corrente campagna di pesca. Il presente decreto e' sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 aprile 2018
Il direttore generale: Rigillo
Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2018 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 1-315 |
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