Gazzetta n. 117 del 22 maggio 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 6 marzo 2018 |
Misure di incentivazione e iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 14 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, recante «Misure per il contrasto del lavoro sommerso e irregolare»; Visto il comma 1, lettera d), del predetto art. 14, secondo il quale «il trenta per cento dell'importo delle sanzioni amministrative di cui all'art. 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, nonche' delle somme aggiuntive di cui all'art. 14, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, ed i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alla lettera c) sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato (...)»; Considerato che la disposizione prevede che le predette somme siano riassegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione e ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite massimo di 10 milioni di euro annui, affinche' siano utilizzate per finanziare misure volte «ad una piu' efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull'intero territorio nazionale, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonche' alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare»; Considerato che le misure dirette alla piu' efficiente utilizzazione del personale ispettivo sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 novembre 2014, con il quale sono state definite le citate misure, nell'ambito delle quali e' previsto uno specifico incentivo per l'utilizzo del mezzo proprio, da parte del personale ispettivo, per lo svolgimento dell'attivita' di vigilanza; Visto l'art. 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, recante la disciplina del «trattamento di missione» che prevede, fra l'altro, una «specifica indennita' volta a favorire la messa a disposizione del mezzo proprio»; Considerata l'opportunita' di modificare il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 novembre 2014, al fine di una migliore gestione delle risorse indicate nell'art. 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 145 del 2013, anche in relazione ai contenuti del citato art. 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016;
Decreta:
Art. 1 Misure di incentivazione e iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare
1. Le somme previste dall'art. 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sino a concorrenza del limite massimo di 10 milioni di euro sono riassegnate al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro per finanziare le misure di cui all'art. 3 riservate al personale di ruolo dell'Agenzia, nonche' iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare. 2. Le misure di cui al comma 1 possono essere destinate al personale che concorre all'efficace svolgimento dell'attivita' di vigilanza e alla realizzazione degli obiettivi ad essa connessi. 3. Le somme eccedenti i 10 milioni di euro sono versate al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. |
| Art. 2
Ripartizione delle somme tra gli uffici
1. L'Ispettorato nazionale del lavoro provvede a ripartire tra gli uffici le somme di cui all'art. 1 secondo criteri oggettivi individuati con proprie determinazioni. 2. L'Ispettorato destina una quota parte delle somme di cui all'art. 1, comma 1, fino al 10 per cento del totale riassegnato al proprio bilancio, per il finanziamento di beni strumentali funzionali allo svolgimento dell'attivita' di vigilanza, del buon andamento degli uffici o per il finanziamento di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare. |
| Art. 3 Definizione delle misure di incentivazione al personale di ruolo dell'Ispettorato nazionale del lavoro
1. Al fine di favorire una maggiore efficacia della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'ambito delle proprie competenze e della propria autonomia organizzativa e nei limiti delle risorse riassegnate disponibili, stabilisce la disciplina di dettaglio per il riconoscimento delle misure di incentivazione del personale che svolge attivita' ispettiva, ivi compreso il riconoscimento di specifiche indennita' a favore di chi svolge tali attivita' in condizioni e orari disagiati o con l'utilizzo del mezzo proprio, anche in applicazione dell'art. 19, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016. Il presente decreto e' trasmesso, per i controlli di competenza, all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Roma, 6 marzo 2018
Il Ministro: Poletti
Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2018 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 867 |
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