Gazzetta n. 117 del 22 maggio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 23 marzo 2018
Istituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese destinata a garantire operazioni finanziarie per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici.



IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO

e

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art. 15, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, il quale, al comma 3, prevede che i criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con cui e' stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» e, in particolare, il comma 6 dell'art. 2, cosi' come sostituito dall'art. 18, comma 9-bis, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che stabilisce che i finanziamenti di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 «...possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti disposizioni sul Fondo di garanzia, e' demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosita' dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilita' di inadempimento e definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto individua altresi' le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalita' di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato Fondo.»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 20 agosto 2012 e successive modifiche ed integrazioni, che, in attuazione dell'art. 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto «Modifiche ed integrazioni ai criteri e alle modalita' per la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2012, recante «Approvazione delle condizioni di ammissibilita' e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 marzo 2014, n. 56, che ha introdotto, in applicazione dell'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, modifiche alle «condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia» e, in particolare, i «Criteri di valutazione economico-finanziaria delle imprese per l'ammissione delle operazioni» riportati in allegato al medesimo decreto;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 dicembre 2015, n. 288, che, in attuazione dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modificazioni e integrazioni, ha stabilito le modalita' di valutazione dei finanziamenti agevolati ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto-legge n. 69 del 2013 ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 dicembre 2016, con il quale sono approvate le modificazioni e le integrazioni delle «condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» che includono il modello di valutazione delle imprese basato sulla misura della probabilita' di inadempimento del soggetto destinatario del finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 69 del 2013;
Visto l'art. 4 del predetto decreto ministeriale 29 settembre 2015 che prevede che, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, «...sono disciplinati le condizioni e i termini per l'estensione della modalita' di accesso alla garanzia del Fondo basata sull'utilizzo della probabilita' di inadempimento... alle altre operazioni finanziarie ammissibili all'intervento del Fondo...» e stabilita «...l'articolazione delle misure massime della copertura del Fondo in funzione della probabilita' di inadempimento dell'impresa e della forma tecnica e durata dell'operazione finanziaria.»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 marzo 2017, con il quale sono stabilite le condizioni e i termini per l'estensione della modalita' di accesso alla garanzia del Fondo basata sull'utilizzo della probabilita' di inadempimento alle altre operazioni finanziarie ammissibili all'intervento del Fondo;
Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante la «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo» e, in particolare, l'art. 30, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e il Ministro dell'economia e delle finanze, e' istituita una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, alimentata con un importo di 5 milioni di euro nell'anno 2017 a valere sulle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»,
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 ottobre 2015, n. 245, recante «Modalita' operative per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal Gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sulle operazioni ammesse al Fondo» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;
Vista la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 155 del 20 giugno 2008,

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «capitale circolante»: la differenza tra le attivita' correnti e le passivita' correnti di un'impresa;
b) «disposizioni operative»: le disposizioni operative del Fondo, di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni, approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vigenti alla data di presentazione della domanda di garanzia e consultabili nei siti www.mise.gov.it e www.fondidigaranzia.it;
c) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni;
d) «Gestore del Fondo»: il soggetto, selezionato mediante gara pubblica, cui e' affidata la gestione del Fondo;
e) «intermediari»: gli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del TUB;
f) «PMI»: le micro, piccole e medie imprese, cosi' come definite nell'allegato I al regolamento di esenzione, iscritte al registro delle imprese;
g) «regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;
h) «regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
i) «soggetti finanziatori»: le banche, gli intermediari e gli altri soggetti finanziatori, come definiti dalle disposizioni operative;
j) «soggetti richiedenti»: i soggetti che possono richiedere la garanzia del Fondo su singole operazioni finanziarie, cosi' come definiti dalle disposizioni operative;
k) «TUB»: il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni.
 
Art. 2

Finalita' e ambito di applicazione

1. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 30 della legge 14 novembre 2016, n. 220, il presente decreto istituisce una sezione speciale del Fondo destinata a garantire operazioni finanziarie concesse a PMI per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici.
2. La sezione speciale di cui al comma 1, nel seguito denominata «Sezione speciale per il cinema», e' gestita dal Gestore del Fondo con una contabilita' separata rispetto a quella del Fondo.
 
Art. 3

Dotazione finanziaria

1. La Sezione speciale per il cinema ha una dotazione finanziaria, per il 2017, di euro 5.000.000 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'art. 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220.
2. La dotazione finanziaria di cui al comma 1 puo' essere alimentata da ulteriori eventuali versamenti disposti, annualmente, dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo con proprio decreto.
3. Le risorse di cui al presente articolo sono versate dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo sul conto corrente infruttifero n. 22034 intestato a MedioCredito Centrale S.p.A. rubricato «MEDCEN legge 662/96 - Garanzia PMI», aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato.
4. La dotazione della Sezione speciale per il cinema puo' essere altresi' incrementata attraverso apposite convenzioni stipulate tra il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e soggetti investitori, pubblici e privati.
 
Art. 4

Operativita'

1. L'avvio dell'operativita' della Sezione speciale per il cinema e' condizionato al versamento delle risorse di cui all'art. 3, comma 1.
2. Dell'avvio dell'operativita' della Sezione e' dato avviso tramite circolare del Gestore del Fondo, pubblicata sul sito Internet istituzione del Fondo (www.fondidigaranzia.it).
 
Art. 5

Soggetti beneficiari

1. Possono accedere all'intervento della Sezione speciale per il cinema le PMI che svolgono, in via primaria, le seguenti attivita' economiche identificate dai codici della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007:
a) 59.11.0 (attivita' di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi) e
b) 59.12.0 (attivita' di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi).
 
Art. 6

Operazioni finanziarie ammissibili

1. Sono ammissibili all'intervento della Sezione speciale per il cinema le operazioni finanziarie concesse ai soggetti di cui all'art. 5 per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici.
2. Le operazioni finanziarie di cui al comma 1 possono essere finalizzate al finanziamento sia di spese relative a investimenti materiali e immateriali, anche gia' avviati alla data di presentazione della richiesta di garanzia, sia delle esigenze di capitale circolante connesse al progetto di realizzazione del prodotto audiovisivo e cinematografico.
3. Non sono ammissibili all'intervento della Sezione speciale per il cinema le operazioni aventi ad oggetto il consolidamento di passivita' finanziarie a breve termine.
4. Ai fini di cui al comma 1, il soggetto richiedente acquisisce dal soggetto beneficiario e trasmette al Gestore del Fondo, nell'ambito del modulo di richiesta di garanzia, la descrizione del progetto aziendale a fronte del quale l'operazione finanziaria e' richiesta.
 
Art. 7

Modalita' di intervento della Sezione
e misure di copertura

1. La Sezione speciale per il cinema rilascia garanzie, sia con la modalita' della «garanzia diretta» che della «controgaranzia», in favore dei soggetti beneficiari di cui all'art. 5, con le seguenti misure di copertura:
a) nel caso di garanzia diretta, fino all'80% dell'importo dell'operazione finanziaria concessa dal soggetto finanziatore;
b) nel caso di controgaranzia, fino all'80% dell'importo della garanzia rilasciata, sull'operazione finanziaria, dal garante di primo livello, a condizione che la garanzia da quest'ultimo rilasciata in favore del soggetto finanziatore non sia superiore all'80% dell'importo dell'operazione finanziaria.
2. L'importo garantibile dalla Sezione speciale per il cinema, per singola impresa beneficiaria, non puo' superare 2,5 milioni di euro, anche tenuto conto degli importi gia' garantiti dal Fondo.
3. La garanzia della Sezione speciale per il cinema e' concessa a titolo gratuito. A tal fine, la commissione di garanzia da versare al Fondo, laddove prevista dalle disposizioni operative, e' posta a carico della medesima Sezione speciale.
4. L'agevolazione sottesa al rilascio della garanzia della Sezione speciale per il cinema e' concessa ai soggetti beneficiari di cui all'art. 5 ai sensi del regolamento de minimis, ovvero del regolamento di esenzione.
5. Il Ministero dello sviluppo economico, attraverso il Gestore del Fondo, adotta le opportune misure per informare i soggetti beneficiari che l'intervento di facilitazione dell'accesso al credito e' realizzato mediante la Sezione speciale per il cinema del Fondo.
 
Art. 8

Valutazione delle imprese

1. Ai fini dell'accesso alla garanzia della Sezione speciale per il cinema, la valutazione economico-finanziaria dei soggetti beneficiari di cui all'art. 5 e' effettuata dal Gestore del Fondo sulla base dei pertinenti modelli previsti dalle disposizioni operative.
2. Le PMI di cui all'art. 5 caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali e operanti su commessa o a progetto, non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci di esercizio approvati alla data di presentazione della richiesta di garanzia anche dal punto di vista della congruita' dei valori di bilancio in relazione alla dimensione finanziaria del progetto da realizzare, sono valutate, ai fini dell'accesso alla Sezione speciale per il cinema, oltre che sui dati dei due predetti bilanci di esercizio, anche sulla base del «business plan» del progetto di cui all'art. 6, predisposto secondo lo schema allegato alle disposizioni operative, a condizione che:
a) l'operazione finanziaria per la quale e' richiesta la garanzia della Sezione speciale e' finalizzata alla copertura dei costi del progetto;
b) la durata dell'operazione finanziaria non eccede la durata del ciclo economico del progetto;
c) i mezzi propri apportati nell'impresa, come definiti dalle disposizioni operative, non sono inferiori al 10% dell'importo complessivo dei costi del progetto.
3. Il Gestore del Fondo, ricevuta la richiesta di garanzia a valere sulla Sezione speciale per il cinema, richiede alla Direzione generale Cinema del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo la comunicazione di ogni ulteriore elemento utile ai fini della valutazione dell'iniziativa, anche con riferimento all'eventuale ottenimento di altri incentivi e misure previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220. La Direzione generale Cinema trasmette al Gestore del Fondo le informazioni relative all'iniziativa entro sette giorni dalla richiesta.
 
Art. 9

Accantonamenti per il rischio

1. Sulle operazioni finanziarie garantite dalla Sezione speciale per il cinema il Gestore del Fondo opera, a valere sulla medesima Sezione speciale, un accantonamento a titolo di coefficiente di rischio applicando le adeguate misure di accantonamento deliberate, su proposta del Gestore del Fondo, dal Consiglio di gestione, tenuto conto della granularita' e della rischiosita' complessiva degli impieghi della Sezione.
 
Art. 10

Gestione della Sezione

1. Al raggiungimento di un importo per accantonamenti a titolo di coefficiente di rischio a fronte di garanzie concesse e di operazioni in sofferenza e per perdite liquidate pari all'80% della dotazione finanziaria della Sezione speciale per il cinema, il Gestore del Fondo ne da' immediata comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il Gestore del Fondo, qualora non riceva formale comunicazione da parte del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, di nuova assegnazione di risorse, all'esaurimento della dotazione finanziaria, interrompe l'operativita' della Sezione speciale.
3. Nel caso di chiusura della Sezione speciale per esaurimento di risorse finanziarie, l'operativita' della medesima Sezione puo' essere riattivata dal Gestore del Fondo, d'intesa con i Ministeri interessati, qualora, a seguito di svincoli di precedenti impegni a valere sulla Sezione speciale, venga raggiunto un ammontare di risorse nuovamente disponibili almeno pari a euro 500.000. In tali casi, per i quali non trova applicazione quanto previsto dal comma 1, l'operativita' della Sezione speciale e' interrotta dal Gestore del Fondo all'esaurimento della dotazione finanziaria, previa informativa al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, fatta salva la possibilita' di riattivazione della stessa, ai sensi e con le modalita' di cui al presente comma.
 
Art. 11

Liquidazione delle perdite

1. La Sezione speciale per il cinema risponde delle perdite registrate sulle operazioni finanziarie garantite nei limiti della percentuale di copertura rilasciata sull'operazione finanziaria e dell'importo massimo dalla stessa garantito. Entro i predetti limiti, la Sezione speciale copre:
a) nel caso di garanzia diretta, l'ammontare dell'esposizione per capitali e interessi, contrattuali e di mora, del soggetto finanziatore nei confronti del soggetto beneficiario;
b) nel caso di controgaranzia, la somma liquidata dal garante di primo livello al soggetto finanziatore;
c) la somma liquidata direttamente al soggetto finanziatore, per gli interventi di controgaranzia, nel caso di mancato adempimento sia del soggetto beneficiario che del garante di primo livello.
2. Nel caso in cui le disponibilita' finanziarie della Sezione speciale per il cinema risultassero insufficienti alla liquidazione delle perdite registrate sulle operazioni finanziarie garantite, la parte eccedente delle perdite e' coperta dalla complessiva dotazione del Fondo.
 
Art. 12

Controllo e monitoraggio

1. Il Gestore del Fondo effettua, con le modalita' di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 settembre 2015, verifiche e controlli specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione delle risorse Sezione speciale per il cinema per le finalita' previste dal presente decreto, nonche' alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso all'intervento della medesima Sezione.
2. Il Consiglio di gestione, attraverso il Gestore del Fondo, informa i Ministeri interessati circa l'andamento della Sezione speciale, mediante la trasmissione di report trimestrali sull'operativita', che riportano dati e informazioni relativi al numero di garanzie concesse, all'importo dei finanziamenti garantiti, all'importo garantito a valere sulla sezione speciale, alle sofferenze e alle perdite liquidate.
 
Art. 13

Disposizioni finali

1. Fatte salve le specifiche disposizioni che regolano il funzionamento della Sezione speciale per il cinema riportate nel presente decreto, per le modalita' di concessione, di gestione e di attivazione della garanzia della Sezione si applicano le disposizioni operative.
2. Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, sentito il direttore generale Cinema del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, possono essere altresi' forniti chiarimenti e specificazioni sulle disposizioni di cui al presente decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 marzo 2018

Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda

Il Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo
Franceschini

Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2018 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 288
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone