Gazzetta n. 118 del 23 maggio 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
COMUNICATO |
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Casciotta d'Urbino» |
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Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Casciotta d'Urbino» registrata con regolamento (CE) n. 1107/1997 del 12 giugno 1996.. Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio di tutela della DOP «Casciotta d'Urbino» con sede in via Cerbara, 81 - 61030 Colli al Metauro (PU). e che il predetto Consorzio possiede i requisiti previsti all'articolo 13, comma 1 del DM 14 ottobre 2013 n. l2511. Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico. Considerato altresi', che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilita' da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regione Marche competente per territorio, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Casciotta d'Urbino» cosi' come modificato. Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea. |
| Allegato DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA. «CASCIOTTA d'URBINO» Art. 1. Denominazione
La Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.) «Casciotta d'Urbino» e' riservata esclusivamente al formaggio che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. |
| Art. 2. Caratteristiche del prodotto
All'atto della sua immissione al consumo la «Casciotta d'Urbino» D.O.P. si presenta con le seguenti caratteristiche: forma: cilindrica a scalzo basso con facce arrotondate; dimensioni: il diametro e compreso fra 12 e 16 cm con altezza dello scalzo da 5 cm a 9 cm; peso variabile da 800 g a 1200 g in relazione alle dimensioni della forma; aspetto esterno: crosta sottile, di spessore pari a circa 1 mm, di colore paglierino ad avvenuta maturazione; pasta: la struttura si presenta di consistenza tenera e friabile con lieve occhieggiatura; al taglio il colore risulta bianco - paglierino; sapore: dolce, caratteristico delle particolari procedure di produzione; grasso sulla sostanza secca: non inferiore al 45%. Il prodotto e' utilizzato come formaggio da tavola. Le forme possono essere trattate in superficie con sostanze consentite a norma delle vigenti disposizioni. La parte superficiale delle forme (crosta) non e' edibile. |
| Art. 3. Zona di produzione
La zona di provenienza del latte, di produzione e di stagionatura del formaggio DOP Casciotta d'Urbino comprende l'intero territorio della provincia di Pesaro e Urbino ed i comuni di Novafeltria, Talamello, Sant'Agata Feltria, Casteldelci, Maiolo, San Leo, Pennabilli. |
| Art. 4. Prova dell'origine
Ogni fase del processo produttivo e' monitorata documentando gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi degli allevatori, dei produttori, degli stagionatori, dei porzionatori e dei confezionatori, gestiti dalla struttura di controllo, nonche' attraverso la denuncia tempestiva delle quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e del relativo piano di controllo. |
| Art. 5. Metodo di ottenimento
Il formaggio «Casciotta d'Urbino» e' prodotto con latte di pecora intero in misura variabile fra il 70 e l'80% e con latte di vacca intero per il restante 30 - 20%, provenienti da allevamenti ubicati nella zona di cui all'art. 3. Le razze ovine sono la Sarda, la Comisana, la Massese, la Vissana, la Cornella Bianca, la Fabrianese, la delle Langhe, la Lacaune, la Assaf e la Pinzirita con relative meticcie. Le razze bovine per la produzione del latte sono la Frisona Italiana, la Bruna Italiana, la Pezzata Rossa, la Jersey e relative meticcie. Gli animali possono effettuare sia la stabulazione, sia il pascolo. L'alimentazione base delle bovine da latte, costituita da foraggi (verdi o conservati), mangimi e mangimi concentrati, deve provenire, per non meno del 50%, dalla zona di origine, individuati all'art. 3, e viene applicata alle vacche in lattazione, agli animali in asciutta ed alle manze oltre i 7 mesi di eta'. Almeno il 75% della sostanza secca dei foraggi della razione giornaliera deve provenire da alimenti prodotti nel territorio di produzione, individuati all'art. 3. I foraggi ammessi sono: foraggi freschi da prati stabili od avvicendati, essenze foraggere, fieni ottenuti dall'essiccamento in campo delle essenze foraggere, paglie di cereali, insilati, trinciati, fieni silo. I mangimi ammessi sono: cereali e loro derivati, pastoni di mais, semi oleaginosi e loro derivati, tuberi e radici, foraggi secchi, derivati dell'industria dello zucchero tra i quali melasso e/o derivati solo come coadiuvanti tecnologici ed appetibillizzanti pari ad un valore massimo del 2,5% della sostanza secca della razione giornaliera. Sono inoltre ammessi: semi di leguminose e carrube essiccate e relativi derivati, grassi, sali minerali autorizzati dalla vigente legislazione ed additivi quali vitamine, oligoelementi, amminoacidi, aromatizzanti, antiossidanti, autorizzati dalla vigente legislazione, salvo che per antiossidanti ed aromatizzanti sono ammessi solo quelli naturali o natural-identici. E' ammesso l'utilizzo di lievito di birra inattivato come supporto nelle «premiscele». L'alimentazione base del bestiame ovino e' costituita da foraggi (verdi o conservati), mangimi e mangimi concentrati, deve provenire, per non meno del 50%, dalla zona di origine, individuati all'art. 3. Almeno il 75% della sostanza secca dei foraggi della razione giornaliera deve provenire da alimenti prodotti nel territorio di produzione, individuati all'art. 3. Il latte di pecora e di vacca, crudo o pastorizzato, viene coagulato a temperatura di 35°C circa con caglio liquido e/o in polvere, con eventuale aggiunta di fermenti lattici. La cagliata e' posta in stampi idonei, per favorire lo spurgo del siero. La salatura: deve essere eseguita a secco o in salamoia. Il formaggio deve essere maturato per un periodo variabile da 15 a 30 giorni, in ambiente a temperatura compresa fra i 8 e i 14 °C e con umidita' di 80-90%, in relazione alle dimensioni della forma. |
| Art. 6. Legame con I'ambiente
Il formaggio e' storicamente presente nell'area delimitata, com'e' attestato da numerose testimonianze risalenti all'epoca rinascimentale. In particolare si precisa che la denominazione «Casciotta» e' tradizionalmente riferita al prodotto ottenuto con specifiche tecniche mantenutesi nel tempo, in relazione a consolidati usi locali. Il legame geografico discende dalle particolari condizioni climatiche e pedologiche, e dall'allevamento ovino, che viene attuato prevalentemente con lo sfruttamento di pascoli del territorio. Per i fattori umani, si sottolinea la storica presenza e diffusione del formaggio nella zona circoscritta. |
| Art. 7. Controlli
Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare e' svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1151/2012. I controlli sulla conformita' del prodotto al disciplinare sono svolti dall'Autorita' Pubblica di Controllo (APC) dell'ASSAM Agenzia per i Servizi nel settore Agroalimentare delle Marche Via dell'Industria n. 1 I-60027 Osimo Stazione (AN) tel. 0718081 fax 07185979 e-mail: direzione@assam.marche.it |
| Art. 8. Confezionamento ed etichettatura
La «Casciotta d'Urbino» DOP e' immessa al consumo in forme intere o porzionate: Le modalita' di confezionamento del prodotto all'atto dell'immissione al consumo prevedono una etichetta informativa posta su una delle due facce del prodotto. L'etichetta reca a caratteri chiari e leggibili, oltre al logo del prodotto, al simbolo grafico comunitario e relativa menzione (in conformita' alle prescrizioni della Regolamentazione comunitaria) e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, le seguenti indicazioni: «Casciotta d'Urbino»; intraducibile, seguito, per esteso o in sigla (DOP), dalla espressione traducibile «Denominazione di Origine Protetta»; il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice, stagionatrice e confezionatrice. Il prodotto puo' essere venduto confezionato sotto vuoto, intero e/o porzionato. E' tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purche' non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, nonche' di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa vigente e che non siano in contrasto con le finalita' e i contenuti del presente disciplinare. Il logo rappresenta la stilizzazione di una caciotta tagliata centralmente per un quarto, di colore giallo paglierino in due tonalita' (pantone 102 e pantone 100) e bordata da una filettatura blu (pantone REFLEX BLUE). Al disotto della caciotta emerge una fascia a coda di rondine di colore rosso (pantone 032). Il logo e' sovrastato dalla dicitura «CASCIOTTA D'URBINO» disposta a semicerchio (carattere FUTURA BOLD) di colore blu (pantone REFLEX BLUE). Il logo tipo si potra' adattare alle varie declinazioni di utilizzo.
Parte di provvedimento in formato grafico |
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