Gazzetta n. 118 del 23 maggio 2018 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DELIBERA 22 dicembre 2017 |
Linea ferroviaria Pescara - Bari. Raddoppio della tratta Termoli - Lesina: Lotto 1 «Ripalta Lesina». Approvazione progetto definitivo - (CUP J71H92000000007). (Delibera n. 89/2017). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, che ha abrogato e sostituito il decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e visti in particolare: a) l'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi gia' compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti; b) l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, gia' approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea; c) l'art. 214, comma 2, lettere d) e f), in base al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alle attivita' di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilita' e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazioni di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto; d) l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006; e) l'art. 216, commi 1, 1-bis e 27, che, fatto salvo quanto previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono rispettivamente che: 1) lo stesso decreto legislativo n. 50 del 2016 si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore; 2) per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche gia' inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente; 3) le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo la disciplina gia' prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al previgente decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformita' alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti; Visto il decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni; Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, e in particolare di quanto previsto al citato art. 216, commi 1, 1-bis e 27, del predetto decreto legislativo n. 50 del 2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163 del 2006; Vista la delibera del 21 dicembre 2001, n. 121 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51/2002, Supplemento ordinario), con la quale questo Comitato ha approvato il primo Programma delle infrastrutture strategiche, che riporta, nell'ambito dei sistemi ferroviari del «Corridoio plurimodale adriatico» la voce «Asse ferroviario Bologna-Bari-Lecce-Taranto»; Vista la delibera del 1° agosto 2014, n. 26 (supplemento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2015), con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'XI allegato infrastrutture al DEF 2013, che include, nella «Tabella 0 Programma infrastrutture strategiche», nell'ambito dell'infrastruttura «Asse ferroviario Bologna-Bari-Lecce-Taranto», l'intervento «Raddoppio Pescara-Bari (tratta Termoli-Lesina)»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, che ha soppresso la Struttura tecnica di missione istituita con decreto dello stesso Ministro del 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, attribuendo i compiti di cui all'art. 3 del medesimo decreto alle direzioni generali competenti del Ministero, alle quali e' demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto; Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare: a. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP; b. la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; c. la delibera del 27 dicembre 2002, n. 143, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2003 e la relativa errata-corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 2003, nonche' la delibera del 29 settembre 2004, n. 24, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 2004, con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»; Vista la normativa vigente in tema di controllo dei flussi finanziari e visti in particolare: a) l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016; b) la delibera del 28 gennaio 2015, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 2015, che aggiorna - ai sensi del comma 3 del menzionato art. 36 del decreto-legge n. 90/2014 - le modalita' di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera del 5 maggio 2011, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 2011, e la relativa errata-corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2011; Vista la delibera del 25 luglio 2003, n. 63, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 2003, con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche; Vista la delibera dell'8 agosto 2015, n. 62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2015, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalita' precedentemente licenziato nella seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO), costituito con decreto del 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Visto l'art. 203 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 che, istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (CCASIIP), ha assorbito ed ampliato - all'interno di quest'ultimo Organismo inter-istituzionale dello Stato - tutte le competenze del pre-vigente CCASGO; Vista la delibera del 28 gennaio 2015, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2015, con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare dell'opera «Linea Pescara - Bari: raddoppio della tratta Termoli - Lesina»; Considerato che l'opera e' inclusa nell'Aggiornamento 2016 al Contratto di Programma RFI 2012-2016 - parte investimenti, siglato il 17 giugno 2016, esaminato nella seduta di questo Comitato del 10 agosto 2016 ed approvato dall'art. 10, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225; Viste le note del 16 novembre 2017, n. 43681, 12 dicembre 2017, n. 7536, e 15 dicembre 2017, n. 7659, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno di questo Comitato dell'argomento «Linea ferroviaria adriatica Pescara - Bari, raddoppio della tratta Termoli - Lesina, Lotto 1 "Ripalta - Lesina". Progetto definitivo», e ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria; Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare: sotto l'aspetto tecnico: a) che il progetto preliminare dell'opera, approvato con la citata delibera di questo Comitato n. 2 del 2015, prevede la suddivisione in tre lotti: 1. lotto 1 «Ripalta - Lesina», che si sviluppa per circa 6.844 m dalla progressiva 24+200 alla progressiva 31+044, interessando il solo territorio pugliese; 2. lotto 2 «Termoli - Campomarino», che si sviluppa per 5.940 m dalla progressiva 0+000 alla progressiva 5+940, interessando il solo territorio molisano e i Comuni di Termoli e Campomarino, ha inizio a sud della stazione di Termoli e termina a sud della stazione di Campomarino; 3. lotto 3 «Campomarino - Ripalta», che si sviluppa per 18.260 m dalla progressiva 5+940 alla progressiva 24+200, interessando sia territorio molisano che territorio pugliese; b) che il progetto definitivo del lotto 1 «Ripalta - Lesina», ora all'esame, e' stato sviluppato sulla base del progetto preliminare ed adeguato per tener conto delle prescrizioni della succitata delibera di questo Comitato n. 2 del 2015, tra le quali in particolare le prescrizioni numero 5 e 42; c) che, per il recepimento della prescrizione n. 42, suddetto progetto definitivo prevede, in prossimita' del fiume Fortore, nel Comune di Lesina, tra il km 1+750 e il km 2+200, alcune opere di trasparenza ai due lati del viadotto esistente ubicate in modo da non compromettere le condizioni statiche delle zone di transizione «rilevato - viadotto esistente» e della stessa struttura del viadotto Fortore e, in particolare, prevede a tal fine alcuni tombini nonche' la riprofilatura dell'alveo inciso Fosso Paradiso nel Comune di Lesina al km 3+469 circa, la quale interessa aree non comprese nel corridoio individuato ai fini urbanistici in sede di approvazione del progetto preliminare; d) che la prescrizione n. 5 ha indotto la ricerca di una nuova collocazione di una sottostazione elettrica per l'alimentazione della linea di contatto e, in particolare, nel progetto preliminare la sottostazione elettrica era ubicata nel Comune di Chieuti mentre nel progetto definitivo e' prevista nel Comune di Serracapriola, tra il km 0+700 e il km 0+950 circa, interessando parzialmente aree non comprese nel corridoio individuato ai fini urbanistici in sede di approvazione del progetto preliminare; e) che il progetto definitivo e' integrato con la relazione del progettista attestante, ai sensi dell'art. 166, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, la rispondenza del progetto definitivo al progetto preliminare approvato con la citata delibera di questo Comitato n. 2 del 2015 ed alle prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso; sotto l'aspetto procedurale e amministrativo: a) che, con nota dell'8 agosto 2016, n. 1651, il soggetto aggiudicatore Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A. ha trasmesso il progetto definitivo del lotto 1 «Ripalta - Lesina» al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalita' di cui agli articoli 166 e 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006; b) che il suddetto progetto e' stato inviato a tutte le amministrazioni interessate e rappresentate nel Comitato e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi ed autorizzazione di ogni genere e tipo nonche' ai gestori di opere interferenti, e che la consegna del suddetto progetto e' stata completata in data 13 settembre 2016, come da comunicazione inviata da RFI al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota del 29 settembre 2016, n. 517; c) che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con provvedimento direttoriale del 24 marzo 2017, n. 75, della Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, sulla base del parere del 3 marzo 2017, n. 2326, della Commissione tecnica di Verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, ha determinato, ai fini della verifica di ottemperanza ex articoli 166 e 185, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006: 1. la sostanziale coerenza del progetto definitivo al progetto preliminare approvato con la citata delibera di questo Comitato n. 2 del 2015 e la non significativita', sotto il profilo dell'impatto globale sull'ambientale, delle modifiche progettuali apportate in recepimento delle prescrizioni numero 5 e 42 di cui all'allegato 1 alla predetta delibera; 2. l'ottemperanza ovvero il rimando dell'ottemperanza alla successiva fase di progettazione esecutiva e/o in fase di realizzazione delle prescrizioni di cui all'allegato 1 alla predetta delibera; d) che Ministero per i beni e le attivita' culturali, con nota del 25 maggio 2017, n. 15694, ha espresso parere favorevole alle varianti apportate nell'ambito del progetto definitivo in ottemperanza alle prescrizioni numero 5 e 42 di cui all'allegato 1 alla citata delibera di questo Comitato n. 2 del 2015 e ha determinato l'ottemperanza ovvero il rimando dell'ottemperanza alla successiva fase di progettazione esecutiva e/o in fase di realizzazione delle prescrizioni dettate dallo stesso Ministero di cui all'allegato 1 alla predetta delibera; e) che la Regione Puglia, con deliberazione della giunta regionale del 30 novembre 2016, n. 1906, ha confermato il proprio accordo alla localizzazione dell'intervento, ai sensi dell'art. 165, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, a seguito delle integrazioni apportate al progetto definitivo in ottemperanza alle prescrizioni numero 5 e 42 di cui all'allegato 1 alla citata delibera di questo Comitato n. 2 del 2015; f) che, ai sensi dell'art. 166, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e' stato dato avviso di avvio del procedimento finalizzato alla dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera mediante avviso pubblicato in data 9 settembre 2016 su un quotidiano a tiratura nazionale e uno a tiratura locale; g) che il Ministero istruttore riferisce che, relativamente al lotto 1, come evidenziato nell'elaborato «Relazione generale delle interferenze», il progetto definitivo prevede la risoluzione delle interferenze con gli acquedotti gestiti da Acquedotto Pugliese e dal Consorzio della Capitanata e individua la presenza di ulteriori possibili interferenze con le condotte di questi ultimi con i fossi Capoposta e Pontonicchio, per le quali RFI S.p.A. non dispone della esatta posizione plano-altimetrica delle tubazioni; h) che in merito alle predette eventuali ulteriori interferenze, ne' Acquedotto Pugliese ne' il Consorzio della Capitanata, convocati alla Conferenza di Servizi, hanno formulato osservazioni; i) che in ogni caso, RFI S.p.A. ha rappresentato che, nel corso della redazione del progetto esecutivo, verra' verificata l'eventuale effettiva esistenza delle suddette interferenze e, qualora fosse accertata, si procedera' ad acquisire gli eventuali progetti di risoluzione e che questo comunque non impattera' sulla realizzazione del progetto ne' in termini di tempi ne' in termini di costi, in quanto le risorse economiche per far fronte alla risoluzione di queste eventuali interferenze troveranno capienza nella voce «Imprevisti» del quadro economico; j) che, per quanto attiene alle interferenze con 3 linee elettriche, il gestore Enel non ne ha fornito il preventivo e contestuale progetto di risoluzione; k) che la risoluzione delle suddette interferenze sara' progettata ed eseguita da Enel e i relativi costi sono previsti nella voce del quadro economico di progetto denominata «Somme a disposizione per risoluzione interferenze», dell'importo di 0,5 milioni di euro, stimato da RFI S.p.A. sulla base di interferenze analoghe presenti in altri progetti; l) che RFI S.p.A. ha rappresentato che anche la risoluzione delle predette interferenze non impattera' sulla realizzazione del progetto ne' in termini di tempi ne' in termini di costi; sotto l'aspetto attuativo: a) che il soggetto aggiudicatore e' Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.; b) che il cronoprogramma di progetto prevede la predisposizione dei documenti di gara, l'espletamento della gara, l'esecuzione dei lavori e il collaudo del lotto 1 in circa 1.913 giorni consecutivi; c) che la modalita' di affidamento prevista per la realizzazione delle opere e' l'appalto integrato; d) che il CUP assegnato all'opera e' J71H92000000007; sotto l'aspetto economico: e) che il costo del progetto definitivo del lotto 1 e' pari a 106 milioni di euro, al netto di IVA, articolato in 66,65 milioni di euro per lavorazioni, 3,1 milioni di euro per oneri per la sicurezza e 36,26 milioni di euro per somme a disposizioni; f) che la distribuzione annuale dei costi in milioni in euro e' la seguente:
=================================== | | Lotto 1 Ripalta - | | Anno | Lesina | +=============+===================+ |Fino al 2012 | 4,52 | +-------------+-------------------+ | 2013 | 1,87 | +-------------+-------------------+ | 2014 | 0,30 | +-------------+-------------------+ | 2015 | 0,43 | +-------------+-------------------+ | 2016 | 1,40 | +-------------+-------------------+ | 2017 | 0,20 | +-------------+-------------------+ | 2018 | 1,32 | +-------------+-------------------+ | 2019 | 1,21 | +-------------+-------------------+ | 2020 | 20,00 | +-------------+-------------------+ | 2021 | 25,00 | +-------------+-------------------+ | 2022 | 34,75 | +-------------+-------------------+ | 2023 | 15,00 | +-------------+-------------------+ | Totale | 106,00 | +-------------+-------------------+
g) che l'importo complessivo stimato per l'ottemperare alle prescrizioni accolte dal Ministero proponente e' pari 690.000 euro e puo' trovare capienza nel quadro economico dell'intervento riducendo di tale importo la voce destinata agli imprevisti; h) che per il lotto 1 «Ripalta - Lesina» risulta individuata una copertura finanziaria per a valere sulle risorse di cui alla tabella A04 dell'Aggiornamento 2016 al Contratto di Programma RFI 2012-2016 - Parte investimenti, essendo il suddetto lotto ricompreso nella voce «Raddoppio Pescara-Bari completamento (tratte Termoli-Ripalta-Lesina)» dal costo di 550 milioni di euro, completamente finanziato; Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento di questo Comitato di cui alla delibera del 30 aprile 2012, n. 62; Vista la nota del 22 dicembre 2017, n. 6245-P, predisposta per la seduta del Comitato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, cosi' come integrata dalle osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, acquisite in seduta ed entrambe poste a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato; Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Delibera: 1. Approvazione progetto definitivo
Le disposizioni del presente punto sono adottate ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 216, commi 1, 1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni, e del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, da cui deriva la sostanziale applicabilita' della previgente disciplina a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016, e in particolare degli articoli del decreto legislativo n. 163 del 2006 riportati per le singole disposizioni. 1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, nonche' ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e successive modificazioni, e' approvato, con le prescrizioni e raccomandazioni di cui al successivo punto 1.5, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilita', il progetto definitivo del lotto 1 «Ripalta - Lesina» dell'intervento «Linea ferroviaria Pescara - Bari: raddoppio della tratta Termoli - Lesina», con esclusione delle seguenti parti: 1.1.1. riprofilatura dell'alveo inciso Fosso Paradiso nel Comune di Lesina, al km 3+469 circa; 1.1.2. delocalizzazione Sottostazione Elettrica nel Comune di Serracapriola, tra il km 0+700 ed il km 0+950 circa. 1.2 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, nonche' ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modificazioni, e' approvato, anche ai fini della attestazione della compatibilita' ambientale, della localizzazione urbanistica, della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilita', con le prescrizioni e raccomandazioni di cui al successivo punto 1.5, il progetto definitivo delle seguenti parti dell'intervento di cui al punto 1.1, variate rispetto al progetto preliminare approvato con delibera n. 2 del 2015: 1.2.1. riprofilatura dell'alveo inciso Fosso Paradiso nel Comune di Lesina, al km 3+469 circa; 1.2.2. delocalizzazione Sottostazione Elettrica nel Comune di Serracapriola, tra il km 0+700 ed il km 0+950 circa. 1.3 Le approvazioni di cui ai punti 1.1 e 1.2 sostituiscono ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consentono la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto approvato. E' conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico e edilizio, l'intesa Stato Regione sulla localizzazione dell'opera. 1.4 L'importo di 106 milioni di euro al netto di IVA costituisce il limite di spesa Lotto 1 «Ripalta - Lesina» dell'intervento «Linea ferroviaria Pescara - Bari: raddoppio della tratta Termoli - Lesina», di cui ai punti 1.1 e 1.2. I costi per la risoluzione delle interferenze dovranno essere comunque ricompresi nell'ambito del quadro economico del progetto definitivo. 1.5 Le prescrizioni citate ai precedenti punti 1.1 e 1.2, cui e' subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nella prima parte dell'allegato 1 alla presente delibera, che forma parte integrante della delibera stessa, mentre le raccomandazioni sono riportate nella seconda parte del predetto allegato. L'ottemperanza alle suddette prescrizioni non potra' comunque comportare incrementi del limite di spesa di cui al precedente punto 1.4. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornira' al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative. 1.6 E' altresi' approvato, ai sensi dell'art. 170, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, il programma di risoluzione delle interferenze di cui agli elaborati progettuali allegati alla documentazione istruttoria trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 1.7 Le indicazioni relative al piano particellare degli espropri sono ugualmente allegate alla documentazione istruttoria trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Disposizioni finali
2.1 Il Progetto Definitivo dei lotti 2 e 3 dovra' essere sottoposto a questo Comitato con congruo anticipo, e comunque entro il 31 dicembre 2019; rispetto alla conclusione dei lavori del Lotto 1, al fine di permettere la continuita' degli interventi e la pronta conclusione del raddoppio ferroviario, fornendo ogni possibile chiarimento sulle eventuali differenze, anche di natura economica, fra quest'ultimo progetto e quello preliminare approvato con delibera n. 2 del 2015. 2.2 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2. 2.3 Il soggetto aggiudicatore provvedera', prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto, a fornire assicurazioni ai Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'avvenuto recepimento delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato 1. Il medesimo Ministero provvedera' altresi' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63 dei 2003 sopra richiamata. 2.4 Il soggetto aggiudicatore inviera' al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo il progetto esecutivo ai fini della verifica di ottemperanza delle prescrizioni riportate nel suddetto allegato 1 poste dallo stesso Ministero. 2.5 In relazione alle linee guida del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, i bandi di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione delle opere dovranno contenere una clausola che ponga a carico dell'appaltatore adempimenti ulteriori rispetto alla vigente normativa, intesi a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia, e che preveda forme di monitoraggio durante l'esecuzione dei lavori: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 2, che forma parte integrante della presente delibera. 2.6 Il soggetto aggiudicatore dell'opera assicura il monitoraggio ai sensi del decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 229, e, in osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonche' per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, dovra' assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti con sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, di cui all'art. 1 della legge n. 144 del 1999. A regime, tracciato e modalita' di scambio dei dati saranno definiti con protocollo tecnico tra Ragioneria generale dello Stato e DIPE da redigersi ai sensi dello stesso decreto legislativo, articoli 6 e 7. 2.7 Ai sensi della richiamata delibera n. 15 del 2015, prevista all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, le modalita' di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle previsioni della medesima delibera. 2.8 Ai sensi della delibera n. 24 del 2004, il CUP assegnato all'opera dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa. Roma, 22 dicembre 2017
Il Presidente: Gentiloni Silveri Il segretario: Lotti
Registrata alla Corte dei conti il 3 maggio 2018 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 618 |
| Allegato 1
PARTE PRIMA PRESCRIZIONI Piano di utilizzo 1. Trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a cura dell'impresa aggiudicataria dell'intervento, l'aggiornamento del PUT, comunque novanta giorni prima dell'inizio dei lavori (MATTM - Determina direttoriale n. 68 del 15 marzo 2017 - 01 e Provvedimento direttoriale n. 2326 del 24 marzo 2017 - 05). 2. Fornire, allegata al PUT (che verra' rivisitato in fase di progettazione esecutiva), le autorizzazioni inerenti i progetti di ripristino dei siti di destinazione finale dei materiali di scavo in esubero come sottoprodotti (MATTM - Determina direttoriale n. 68 del 15 marzo 2017 - 02). 3. Approfondire la caratterizzazione ambientale dei siti di destinazione finale dei materiali di scavo in esubero per verificare concretamente la possibilita' del riutilizzo di tali materiali o, in alternativa, se vi siano i presupposti per l'attivazione di altri tipi di procedure previsti dalla parte IV del decreto legislativo n. 152/2006. Infatti, per quanto riguarda tali siti le modalita' di campionamento ed analisi devono tener conto della superficie interessata, delle attivita' antropiche pregresse svolte nel sito, etc. Trattandosi di aree industriali potenzialmente contaminate (cave dismesse), non si ritiene sufficiente prelievo di soli tre campioni di terreno superficiale (0-0,5 m), utilizzati per la caratterizzazione ambientale effettuata dal proponente nell'ambito del PdU (MATTM - Determina direttoriale n. 68 del 15 marzo 2017 - 03). 4. Integrare la lista degli analiti, almeno con i parametri previsti nella tabella 4.1, allegato 4 del decreto ministeriale n. 16 del 2012, per i campioni «top soil» per i quali non si ritiene esaustivo l'adozione di set analitico ridotto (Fitofarmaci, Diossine e Furani, PCB e Amianto), dal momento che la caratterizzazione ambientale dei tratti lineari ha mostrato superamenti delle CSC di colonna A, tabella 1, allegato 5 alla parte quarta, titolo V del decreto legislativo n. 152/2006 per idrocarburi C> 12 e metalli (Cobalto, Zinco e Rame) (MATTM - Determina direttoriale n. 68 del 15 marzo 2017 - 04). 5. Effettuare il piano di campionamento di tutti i siti interessati dalla movimentazione di terre e rocce da scavo ai sensi dell'allegato 5 del decreto ministeriale n. 161/2012; prevedere almeno un campionamento di «top soil» anche per le aree di cantiere non oggetto di deposito intermedio in attesa di utilizzo (MATTM - Determina direttoriale n. 68 del 15 marzo 2017 - 05). 6. Nell'ambito della riemissione del PUT prevista in fase di Progetto Esecutivo si provvedera' ad un aggiornamento di maggior dettaglio (MATTM - Determina direttoriale n. 68 del 15 marzo 2017 - 06). 7. Provvedere ad un aggiornamento delle stime dei rifiuti prodotti, delle tipologie delle stesse, del censimento degli impianti di recupero/trattamento/smaltimento disponibili sul territorio e ad una verifica delle autorizzazioni degli stessi (MATTM - Determina direttoriale n. 68 del 15 marzo 2017 - 07). 8. Chiarire quali modalita' di intervento si intendono adottare per evitare ripercussioni negative sulla qualita' delle acque con riferimento ad eventuali interferenze con corsi d'acqua (MATTM - Determina direttoriale n. 68 del 15 marzo 2017 - 08). 9. Concordare preventivamente con l'ARPA competente le modalita' di utilizzo della stabilizzazione a calce, j prevedendola soltanto dopo avere preventivamente accertato la qualifica di sottoprodotto dei materiali di scavo da sottoporre a tale trattamento (MATTM - Determina direttoriale n. 68 del 15 marzo 2017 - 09). 10. Definire cronoprogramma dei lavori tenendo conto di eventuali modifiche dovute agli approfondimenti relativi alla fase di progettazione esecutiva, anche in relazione alle attivita' istruttorie presso le autorita' competenti locali (MATTM - Determina direttoriale n. 68 del 15 marzo 2017 - 10). Tutela ambientale 11. Ricollocare in situ, o nelle immediate vicinanze, le eventuali alberature che interferiscono con il tracciato (MATTM - Provvedimento direttoriale n. 2326 del 24 marzo 2017 - 01). 12. Adottare modalita' di intervento tali da evitare ripercussioni negative sulla qualita' delle acque con riferimento ad eventuali interferenze con corsi di acqua (MATTM - Provvedimento direttoriale n. 2326 del 24 marzo 2017 - 02). 13. Preferire nella scelta dei percorsi studiati ed individuati in funzione di collocazione dei principali siti di approvvigionamento dei materiali e di conferimento delle terre da scavo quelli che permettono di: minimizzare le interferenze con le aree a destinazione d'uso residenziale, coinvolgere le strade a maggior capacita di traffico, eseguire percorsi piu' rapidi per il collegamento tra cantieri, aree di lavoro e siti di approvvigionamento dei materiali da costruire e di conferimento del materiali di risulta, minimizzare le interferenze con la rete viaria locale (MATTM - Provvedimento direttoriale n. 2326 del 24 marzo 2017 - 03). 14. Fare ricorso, laddove si rendessero necessari interventi di stabilizzazione e/o consolidamento, a tecniche di ingegneria naturalistica adottando le «Linee guida per capitolati speciali per interventi di ingegneria naturalistica e lavori di opere a verde» dei Ministero dell'ambiente, Servizio VIA, settembre 1997; fare inoltre riferimento, ai fini della progettazione esecutiva, al «Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica» della Regione Lombardia ed al «Manuale di ingegneria naturalistica» (volumi 1, 2 e 3) della Regione Lazio o della Regione Emilia-Romagna o ad altri manuali qualificati (MATTM - Provvedimento direttoriale n. 2326 del 24 marzo 2017 - 07). 15. Indagare, con ulteriori sopralluoghi, la presenza di alberature interferenti con tracciato; nel tratto in prossimita' del fiume Fortore (Area naturale protetta) stabilire le modalita' di espianto e di ricollocazione delle stesse in aree precedentemente concordate, in modo particolare per le essenze le cui peculiarita' naturalistiche siano da preservare (MATTM - Provvedimento direttoriale n. 2326 del 24 marzo 2017 - ulteriori prescrizioni, 01). 16. Approfondire, in riferimento alla dismissione della linea storica, i possibili impatti e le misure di mitigazione da mettere in atto in modo tale da poter inserire nel Piano di monitoraggio ambientale opportuni indicatori capaci di rilevare gli effetti degli interventi di dismissione sulla componente «ambiente idrico superficiale» (MATTM - Provvedimento direttoriale n. 2326 del 24 marzo 2017 - ulteriori prescrizioni, 02). 17. Redigere, per quanto possibile, un Programma Lavori di dettaglio al fine di poter anticipare la realizzazione delle opere di inserimento a verde (MATTM - Provvedimento direttoriale n. 2326 del 24 marzo 2017 - ulteriori prescrizioni, 03). 18. Dettagliare gli aspetti tecnico-progettuali relativi ai tombini scatolari previsti in prossimita' dell'area del fiume Fortore, che costituiscono anche sottopassi faunistici (MATTM - Provvedimento direttoriale n. 2326 del 24 marzo 2017 - ulteriori prescrizioni, 04). 19. Prevedere, per quanto riguarda il Monitoraggio della fauna, attesa la presenza del cantiere operativo e cantiere di base in un'area distante circa 300 metri dal punto di monitoraggio scelto, almeno un altro punto di monitoraggio, da localizzare in un'area relittuale naturale con vegetazione ripariate presente lungo il Fiume Fortore (MATTM - Provvedimento direttoriale n. 2326 del 24 marzo 2017 - ulteriori prescrizioni, 05). 20. Effettuare con una nuova campagna di misure, la caratterizzazione del clima acustico ante operam in corrispondenza di eventuali ricettori prossimi ai limiti delle fasce stesse, eventualmente impattati dalle attivita' di cantiere e/o dall'infrastruttura in fase di esercizio (Area di influenza - UNI 9884:1997 e UNI 11143-1:2005). Confrontare i valori al di fuori delle fasce di pertinenza con i limiti delle Zonizzazioni Acustiche dei Comuni _ interessati dall'opera (Decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1998, art. 5, comma 2: infrastruttura di nuova realizzazione con velocita' di progetto non i superiore a 200 km/h) (MATTM - Provvedimento direttoriale n. 2326 del 24 marzo 2017 - ulteriori prescrizioni, 06). 21. Prevedere si ritiene necessaria un'integrazione dei punti di osservazione per la componente «acque superficiali» (MATTM - Provvedimento direttoriale n. 2326 del 24 marzo 2017 - ulteriori prescrizioni, 08). 22. Valutare, con riferimento alle aree di cantiere localizzate in aree perimetrate a pericolosita' idraulica alta (PI3) negli strumenti di pianificazione di bacino vigenti, aree alternative a pericolosita' idraulica bassa; nel caso in cui non sia possibile fornire uno studio di maggiore dettaglio che evidenzi le misure atte a limitare possibili rischi idraulici (Provvedimento direttoriale n. 2326 del 24 marzo 2017 - ulteriori prescrizioni, 09). (MATTM). 23. Valutare la possibilita' di eseguire i rivestimenti spondali con l'impiego di scogliere in pietrame calcare in luogo dei rivestimenti flessibili previsti (MATTM - Provvedimento direttoriale n. 2326 del 24 marzo 2017 - ulteriori prescrizioni, 11). 24. Definire in maniera piu' dettagliata, oltre all'andamento planimetrico delle deviazioni, i profili, le sezioni e soprattutto le opere di ripristino a conclusione dei lavori, specialmente in corrispondenza dei tagli operati sugli alvei esistenti (MATTM - Provvedimento direttoriale n. 2326 del 24 marzo 2017 - ulteriori prescrizioni, 12). Tutela paesaggistica 25. Elaborare una planimetria, su base cartografica in adeguata scala di rappresentazione, dello stato di fatto della vegetazione esistente interferita dalla realizzazione del progetto, con particolare riferimento al tratto in prossimita' del fiume Fortore, sulla quale dovranno essere indicate delle essenze da espiantare e da reimpiantare in prossimita', ovvero da ricollocare nelle aree individuate e concordate con le autorita' competenti (ente parco, ente forestale, ecc.); indicare le modalita' di espianto e di ricollocazione delle essenze da preservare; sottoporre gli elaborati prodotti all'approvazione della Direzione generate Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza competente (MiBACT - Parere n. 15694 del 25 maggio 2017 - 01). 26. Prevedere l'assistenza archeologica per qualsiasi operazione che comporti movimento terra (MiBACT - Parere n. 15694 del 25 maggio 2017-04). 27. Unificare in un'unica area i saggi numeri 1, 2, 3 che insistono in corrispondenza dell'area interferita dal settore meridionale della trincea ferroviaria in progetto denominata «TRO1», compreso tra le progressive chilometriche 0+098 e 0+207 ca. da indagare stratigraficamente fino al raggiungimento dei livelli archeologicamente sterili (MiBACT - Parere n. 15694 del 25 maggio 2017 - 06). 28. Proseguire l'indagine stratigrafica del saggio n. 17 fino al raggiungimento dei livelli archeologicamente sterili (MiBACT - Parere n. 15694 del 25 maggio 2017 - 07). 29. Produrre a cura della ditta archeologica incaricata dei suddetti saggi, la documentazione tecnico-scientifica di rito, oltre ad eseguire il lavaggio, la siglatura e la catalogazione dei reperti, che dovranno essere consegnati alla competente Soprintendenza, ordinatamente archiviati in adeguati contenitori impilabili (MiBACT - Parere n. 15694 del 25 maggio 2017-08). 30. Sottoporre a procedura di prevenzione del rischio archeologico, nonche' di analisi degli impatti derivanti sul patrimonio culturale e sul paesaggio, le opere di compensazione eventualmente richieste dagli Enti territoriali ed accolte con l'approvazione del progetto in esame (MiBACT - Parere n. 15694 del 25 maggio 2017 - 10). Vincolo idrografico 31. Relativamente al Fosso Paradiso, in accordo con quanto previsto dalle Norme di Attuazione allegate al Progetto del PAI, qualora l'intervento incrementi le condizioni di rischio a valle per tempi di ritorno di 200 anni, stimare le condizioni di rischio residuo (ex Autorita' di Bacino - parere n. 89011 del 31 luglio 2017). (MIBACT). Prescrizioni in fase realizzativa Piano di utilizzo 32. Provvedere a carico dell'Appaltatore, in qualita' di produttore e detentore dei rifiuti, alla corretta attribuzione dei codici CER e a garantirne la corretta gestione ai sensi della normativa ambientale vigente (MATTM - Determina direttoriale n. 68 del 15 marzo 2017 - 07). 33. Evidenziare, ai fini della completa tracciabilita' dei materiali di scavo, le eventuali modifiche rispetto a quanto previsto all'interno del PdU, anche se ritenute non sostanziali ne comportanti varianti allo stesso PdU, definendo una procedura affinche' ciascun volume di terre sia identificato nelle fasi di produzione, trasporto, deposito ed utilizzo (MATTM - Determina direttoriale n. 68 del 15 marzo 2017 - 11). 34. Prevedere un controllo degli eventuali cedimenti che si manifestino nei rilevati ferroviari esistenti a seguito della realizzazione degli interventi d'ampliamento previsti in progetto (MATTM - Provvedimento direttoriale n. 2326 del 24 marzo 2017 - ulteriori prescrizioni, 12). Tutela ambientale 35. Fornire, per quanto riguarda l'approvvigionamento del materiale per reinterri e rilevati, escludendo quelli derivanti dalle operazioni di scavo, un maggiore approfondimento per quanto riguarda la loro provenienza e le loro caratteristiche tecniche (MATTM - Provvedimento direttoriale n. 2326 del 24 marzo 2017 - 04). 36. Predisporre un piano di circolazione dei mezzi d'opera in fase di costruzione che contenga i dettagli operativi in termini di: verifica, con gli enti proprietari, della sostenibilita' dei percorsi prescelti sulle infrastrutture, previsione dei necessari interventi di mitigazione oltre che il ripristino complessivo (fondo stradale, opere di corredo, arredo vegetazionale e opere d'arte esistenti) alle condizioni precedenti la cantierizzazione, interventi da effettuare periodicamente e ad opere ultimate, percorsi impegnati; tipo di mezzi, volume di traffico, velocita' di percorrenza, calendario e orari di transito, percorsi alternate in caso di inagibilita' temporanea dei percorsi programmati, percorsi di attraversamento delle aree urbanizzate, ove siano specificate, se del caso, le misure di salvaguardia degli edifici sensibili (MATTM - Provvedimento direttoriale n. 2326 del 24 marzo 2017 - 06). 37. Formalizzare per l'utilizzo delle aree demaniali l'istanza di concessione ai sensi del regolamento regionale 8 giugno 2012, n. 12; tale adempimento e propedeutico al rilascio all'autorizzazione alla esecuzione dei lavori che interessano le proprieta' demaniali (MATTM - Provvedimento direttoriale n. 2326 del 24 marzo 2017 - 08). Tutela paesaggistica 38. Garantire l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi durante l'espianto e il reimpianto delle essenze/alberature individuate cosi' come gli interventi di mitigazione vegetazionali previsti con il progetto definitivo; verificare l'attecchimento e vigore delle stesse essenze e gli interventi di mitigazione vegetazionale entro un anno dall'impianto; sostituire le essenze trovate seccate alla verifica con successivo obbligo di verifica annuale (MiBACT - Parere n. 15694 del 25 maggio 2017 - 02). 39. Consegnare a cura della Societa' Italferr S.p.A., entro sei mesi dal termine della realizzazione del Lotto I del progetto, alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio una relazione, corredata da adeguati elaborati fotografici, con la quale si dara' conto del ripristino delle aree agricole e delle piste di cantiere occupate in via temporanea e del recepimento di tutte le prescrizioni esecutive formulate dal MiBACT (MiBACT - Parere n. 15694 del 25 maggio 2017 - 03). 40. Garantire il controllo, nelle aree oggetto degli interventi di cui alle prescrizioni n. 5 e n. 42 della Delibera CIPE approvativa del progetto preliminare dell'intervento tutti i lavori di scavo (di qualsiasi entita' siano, compresi gli scotichi iniziali dei cantieri), da personale specializzato archeologico (da reperirsi attraverso universita' o ditte archeologiche specializzate estreme al Ministero per i beni e le attivita' culturali, le quali prestazioni saranno a carico della Societa' Italferr S.p.A.) e realizzare le lavorazioni, ove si rendesse necessario lo scavo a mano per la presenza di reperti, da ditte in possesso di attestazioni SOA per la categoria OS 25. Quanto sopra al fine di identificare e salvaguardare reperti di interesse archeologico che dovessero emergere nel corso di scavi e che possono determinare l'avvio a carico della Societa' Italferr S.p.A., di ulteriori indagini archeologiche. Il suddetto personale specializzato archeologico e le ditte specializzate incaricate dovranno operare secondo le direttive della competente Soprintendenza (MiBACT - Parere n. 15694 del 25 maggio 2017 - 09). 41. Far seguire tutti i lavori di scavo (di qualsiasi entita' siano, compresi gli scotichi iniziali dei cantieri) da personale specializzato archeologico (da reperirsi attraverso universita' o ditte archeologiche specializzate esterne al Ministero per i beni e le attivita' culturali, le quali prestazioni saranno a carico della Societa' Italferr S.p.A.) e realizzati, ove si rendesse necessario lo scavo a mano per la presenza di reperti, da ditte in possesso di attestazioni SOA per la categoria OS 25. Quanto sopra al fine di identificare e salvaguardare reperti di interesse archeologico che dovessero emergere nel corso di scavi e che possono determinare l'avvio, a carico della Societa' Italferr S.p.A., di ulteriori indagini archeologiche. Il suddetto personale specializzato archeologico e le ditte specializzate incaricate dovranno operare secondo le direttive della competente Soprintendenza (MiBACT - Parere n. 15694 del 25 maggio 2017 - 11). 42. Sottoporre, prima della messa in opera delle recinzioni alla valutazione della Soprintendenza competente, mediante campionamenti sul posto, le cromie delle medesime recinzioni (MiBACT - Parere n. 15694 del 25 maggio 2017 - 12). Vincolo idraulico 43. Garantire, a cura della ditta titolare dell'autorizzazione, oltre al compimento dei lavori per cui l'autorizzazione e stata rilasciata, l'avvenuto ripristino del canale a sue cure e spese (ex Genio civile di Foggia - parere 64 del 31 ottobre 2017-01). (MIBACT). 44. Condurre i lavori in modo tale da mantenere sempre in perfetta efficienza l'area fluviale, ed in particolare, che l'attuale luce di deflusso resti sempre sgombra da qualsivoglia materiale, puntello e/o altri materiali di carpenteria (ex Genio civile di Foggia - parere 64 del 31 ottobre 2017 - 02). Prescrizioni del Ministero della difesa 45. Dovra' essere effettuata una preventiva opera di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, nel rispetto dell'art. 22 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20, ovvero secondo le prescrizioni che saranno emanate, previa richiesta, dal competente 10° Reparto infrastrutture di Napoli. Una copia del verbale di constatazione, rilasciato dal predetto Reparto, dovra' essere inviato anche al Comando militare Esercito competente per territorio. 46. Dovranno essere rispettate le disposizioni contenute nella circolare dello Stato maggiore della difesa 9 agosto 2000, n. 146/394/4422, «Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica», la quale, ai fini della sicurezza di voli a bassa quota, impone obblighi gia' con riferimento ad opere di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati), di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 metri e di tipo lineare costituite da elettrodotti a partire da 60 kV. 47. Dovra' essere osservato quanto disposto dal decreto 4 maggio 1990 dell'allora Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, per eventuali sottopassi di altezza libera inferiore a 5 metri. 48. Dovra' essere osservato il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, «Codice dei beni culturali e del paesaggio», con specifico riferimento ai beni culturali di peculiare interesse militare. 49. Ove nelle successive fasi di progettazione dell'intervento vengano apportate varianti che possano interferire con i beni del Ministero della difesa, il proponente dovra' sottoporre le varianti progettuali individuate allo stesso Ministero e al Comando militare Esercito competente per territorio, per tutti gli incombenti di legge. 50. Nel caso i lavori non dovessero essere avviati entro cinque anni dal 1° dicembre 2016, data di emissione del parere del Ministero della difesa, il proponente dovra' interessare il predetto Ministero per l'eventuale emissione di una proroga della validita' del parere stesso.
PARTE SECONDA RACCOMANDAZIONI
Al soggetto aggiudicatore ovvero il soggetto realizzatore dell'opera si raccomanda di: Raccomandazioni in fase esecutiva Tutela ambientale 51. Porre la massima attenzione soprattutto nelle fasi di movimentazione e trasporto di materiale lapideo e terroso il quale dovra' essere stoccato e depositato in aree appositamente predisposte possibilmente all'esterno dell'area parco; inoltre, il materiale di risulta rinveniente dalle lavorazioni non venga abbandonato in loco ma venga conferito in discariche autorizzate (MATTM - Provvedimento direttoriale n. 2326 del 24 marzo 2017 - 01 Raccomandazioni). |
| Allegato 2
CLAUSOLA ANTIMAFIA Contenuti della clausola antimafia da inserire nel bando di gara La normativa vigente prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che per i contratti di importo pari o superiore a quello determinato in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi detti limiti di valore e pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti. La necessita' di estensione delle verifiche preventive antimafia a tutte le imprese e fornitori partecipanti alla realizzazione dell'opera, ad esse applicando le piu' rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosita', sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonche' di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di' tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.). Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovra' essere inserita apposita clausola che - oltre all'obbligo conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti - preveda che: 1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potra' prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione l'autorizzazione alla stipula possa essere rilasciata sulla base dell'informazione antimafia che consiste nell'attestazione della insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dalla normativa vigente e nell'attestazione della insussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle societa' o imprese interessate. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi della normativa vigente, si potra' inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati dei fornitore); 2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, non superiore al 10 per cento del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno; 3) il soggetto aggiudicatore valuti le comunicazioni di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni, ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria per gli effetti di cui al Codice degli appalti; 4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a: a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati gia' forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si e' detto; b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti e clausole risolutive espresse, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, «offerta di protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorita' giudiziaria. |
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