Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DECRETO 15 marzo 2018
Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva, di cui all'articolo 15, della legge 14 novembre 2016, n. 220.


IL MINISTRO DEI BENI
E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;
Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo», e successive modificazioni;
Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo»;
Visto in particolare l'art. 15 della legge n. 220 del 2016, che prevede un credito d'imposta riservato alle imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva;
Visto l'art. 21, comma 5 della legge n. 220 del 2016, che prevede che con uno o piu' decreti del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste nella sezione II del Capo III della medesima legge e nell'ambito delle percentuali ivi stabilite, i limiti di importo per opera o beneficiario, le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero alle varie tipologie di impresa o alle varie tipologie di sala cinematografica, la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali, nonche' le ulteriori disposizioni applicative degli incentivi fiscali, fra cui i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, prevedendo modalita' atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonche' le modalita' dei controlli e i casi di revoca e decadenza;
Visto l'art. 12, comma 3, della legge n. 220 del 2016, che prevede che le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel Capo III della medesima legge, adottate, con decreti del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del medesimo Ministro, sono stabilite nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea e che le medesime disposizioni:
a) perseguono gli obiettivi dello sviluppo, della crescita e dell'internazionalizzazione delle imprese;
b) incentivano la nascita e la crescita di nuovi autori e di nuove imprese;
c) incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale;
d) favoriscono modelli avanzati di gestione e politiche commerciali evolute;
e) promuovono il merito, il mercato e la concorrenza;
Visto l'art. 12, comma 4, della legge n. 220 del 2016, che stabilisce che le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi prevedono:
a) il riconoscimento degli incentivi e dei contributi e' subordinato al rispetto di ulteriori condizioni, con riferimento ai soggetti richiedenti e ai rapporti negoziali inerenti l'ideazione, la scrittura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la diffusione, la promozione e la valorizzazione economica delle opere ammesse ovvero da ammettere a incentivi e a contributi, nonche' alle specifiche esigenze delle persone con disabilita', con particolare riferimento all'uso di sottotitoli e audiodescrizione;
b) in considerazione anche delle risorse disponibili, l'esclusione, ovvero una diversa intensita' d'aiuto, di uno o piu' degli incentivi e contributi previsti dal Capo III della medesima legge nei confronti delle imprese non indipendenti ovvero nei confronti di imprese non europee;
Visto l'art. 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016, che prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti recanti le disposizioni applicative degli incentivi e dei contributi previsti dalla medesima legge, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla medesima legge, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale e all'efficacia delle agevolazioni tributarie ivi previste, comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari;
Visto l'art. 37 della legge n. 220 del 2016, che prevede che le modalita' di controllo e i casi di revoca e decadenza dei contributi sono stabiliti nei relativi decreti attuativi e che, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione prodotta in sede di istanza per il riconoscimento dei contributi, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, e' disposta l'esclusione dai medesimi contributi, per cinque anni, del beneficiario nonche' di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del medesimo comma;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, recante il «Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e radiofonici» e successive modificazioni, d'ora in avanti: «TUSMAR»;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e, in particolare, l'art. 17, che prevede la compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, ed in particolare l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;
Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina il Registro nazionale degli aiuti di Stato, prevedendo che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici e privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti inviano le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2011, n. 57, riguardante la trasmissione delle informazioni relative alla concessione ed erogazione degli incentivi;
Vista la comunicazione della Commissione europea del 15 novembre 2013 (2013/C 332/01) sugli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive;
Visto il Regolamento n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, e in particolare gli articoli 4 e 54, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Sentito il Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni contenute nella legge n. 220 del 2016.
2. In particolare, ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «Ministro» e «Ministero»: rispettivamente il Ministro e il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;
b) «DG Cinema»: la Direzione generale Cinema del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;
c) «Consiglio superiore»: il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, previsto all'art. 11 della legge n. 220 del 2016;
d) «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico o videoludico, purche' opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione. L'opera audiovisiva si distingue in:
1. «film» ovvero «opera cinematografica», se l'opera e' destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti nel decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 220 del 2016;
2. «opera televisiva», se l'opera e' destinata prioritariamente alla diffusione attraverso un'emittente televisiva di ambito nazionale, come definita al comma 3, lettera h) del presente articolo;
3. «opera web», se l'opera e' destinata alla diffusione mediante fornitori di servizi media audiovisivi su altri mezzi ovvero attraverso fornitori di servizi di hosting, come definiti al comma 3, lettere i) e j), del presente articolo;
e) «opera audiovisiva di nazionalita' italiana»: l'opera audiovisiva che abbia i requisiti previsti per il riconoscimento della nazionalita' italiana, di cui all'art. 5 della legge n. 220 del 2016, come specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto nel medesimo art. 5;
f) «opera audiovisiva in coproduzione internazionale»: l'opera cinematografica e audiovisiva realizzata da una o piu' imprese italiane e una o piu' imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale esiste ed e' vigente un Accordo di coproduzione cinematografica e audiovisiva, riconosciuta di nazionalita' italiana sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 220 del 2016;
g) «opera audiovisiva in compartecipazione internazionale»: l'opera cinematografica realizzata da una o piu' imprese italiane e una o piu' imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale non esistono Accordi di coproduzione cinematografica e audiovisiva;
h) «opera audiovisiva di produzione internazionale»: l'opera audiovisiva non cinematografica realizzata da una o piu' imprese italiane e una o piu' imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale non esistono Accordi di coproduzione cinematografica e audiovisiva, riconosciuta di nazionalita' italiana sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge n. 220 del 2016;
i) «documentario»: l'opera audiovisiva, la cui enfasi creativa e' posta prioritariamente su avvenimenti, luoghi o attivita' reali, anche mediante immagini di repertorio, e in cui gli eventuali elementi inventivi o fantastici sono strumentali alla rappresentazione e documentazione di situazioni e fatti, realizzata nelle forme e nei modi definiti con i decreti di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 220 del 2016;
j) «opera prima»: il film realizzato da un regista esordiente che non abbia mai diretto, ne' singolarmente ne' unitamente ad altro regista, alcun lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane o estere;
k) «opera seconda»: il film realizzato da un regista che abbia diretto, singolarmente o unitamente ad altro regista, al massimo un solo lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane o estere;
l) «opera di giovani autori»: il film realizzato da regista che, alla data di presentazione della prima delle richieste previste nel presente decreto, non abbia ancora compiuto il trentacinquesimo anno di eta' e per il quale il medesimo requisito anagrafico ricorra anche per almeno una delle seguenti figure: sceneggiatore, autore della fotografia, autore delle musiche originali, autore della scenografia; se le sopracitate figure comprendono piu' soggetti, ciascuno di essi deve soddisfare il requisito anagrafico;
m) «opera di animazione»: l'opera audiovisiva costituita da immagini realizzate graficamente ovvero animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto;
n) «cortometraggio»: l'opera audiovisiva avente durata inferiore o uguale a 52 minuti.
3. Ai fini del presente decreto, le imprese sono cosi' definite:
a) «impresa cinematografica o audiovisiva»: l'impresa che svolga le attivita' di realizzazione, produzione, distribuzione di opere cinematografiche o audiovisive, nonche' operante nel settore della produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della post-produzione cinematografica o audiovisiva, dell'editoria audiovisiva, dell'esercizio cinematografico;
b) «impresa cinematografica o audiovisiva italiana»: l'impresa cinematografica o audiovisiva che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia; ad essa e' equiparata, a condizioni di reciprocita', l'impresa con sede e nazionalita' di un altro Paese dello Spazio Economico Europeo, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attivita' e che sia soggetta a tassazione in Italia;
c) «impresa cinematografica o audiovisiva non europea»: l'impresa cinematografica o audiovisiva che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegata a, o controllata da, un'impresa con sede legale in un Paese non facente parte dello Spazio Economico Europeo ovvero che sia parte di un gruppo riconducibile a imprese con sede legale in paesi non europei;
d) «gruppo di imprese»: due o piu' imprese giuridicamente autonome sottoposte, ai sensi del codice civile, a direzione e coordinamento da parte di una medesima impresa;
e) «produttore»: l'impresa cinematografica o audiovisiva italiana che ha come oggetto l'attivita' di produzione e realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive ed e' titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'opera ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
f) «produttore audiovisivo originario»: il produttore che organizza la produzione dell'opera audiovisiva e che assume e gestisce i rapporti fondamentali per l'espletamento del processo produttivo, quali, tra gli altri, quelli aventi ad oggetto l'acquisizione, la realizzazione ed esecuzione del soggetto, della sceneggiatura, della regia o direzione artistica, della direzione della fotografia, della creazione delle musiche, dei costumi e delle scenografie, delle attivita' di ripresa sonora ed audiovisiva, dell'interpretazione dell'opera, del montaggio;
g) «produttore indipendente»: il produttore che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera p), del TUSMAR e delle ulteriori specificazioni dell'AGCOM, svolge attivita' di produzioni audiovisive e non e' controllato da, ovvero collegato a, fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e, alternativamente:
1) per un periodo di tre anni non destina piu' del 90 per cento della propria produzione ad un solo fornitore di servizi media audiovisivi;
ovvero
2) e' titolare di diritti secondari;
h) «emittente televisiva»: un fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, su frequenze terrestri o via satellite, anche ad accesso condizionato, e avente ambito nazionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere l) e u), del TUSMAR;
i) «fornitore di servizi di media audiovisivi su altri mezzi»: un fornitore di servizi di media audiovisivi, lineari o non lineari, su mezzi di comunicazione elettronica diversi da quelli di cui alla lettera h), ai sensi del TUSMAR;
j) «fornitore di servizi di hosting»: il prestatore dei servizi della societa' dell'informazione consistenti nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, come definiti dall'art. 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
4. Ai fini del presente decreto, le fasi di lavorazione e le modalita' di realizzazione delle opere audiovisive sono cosi' definite:
a) «produzione»: l'insieme delle fasi di sviluppo, pre-produzione, realizzazione esecutiva ovvero effettuazione delle riprese o realizzazione tecnica dell'opera, post-produzione, il cui esito e' la realizzazione della copia campione ovvero del master dell'opera audiovisiva; qualora sia realizzata dallo stesso produttore, e' inclusa l'attivita' di approntamento dei materiali audiovisivi necessari alla comunicazione, promozione, commercializzazione dell'opera audiovisiva in Italia e all'estero;
b) «sviluppo»: la fase iniziale della produzione, inerente le attivita' di progettazione creativa, economica e finanziaria dell'opera; comprende tipicamente gli investimenti relativi alla stesura ovvero all'acquisizione dei diritti del soggetto e della sceneggiatura, alla eventuale acquisizione dei diritti di adattamento e sfruttamento da altra opera tutelata dal diritto d'autore;
c) «pre-produzione»: la fase di organizzazione delle riprese e della contrattualizzazione del cast tecnico e artistico, ivi incluse le attivita' di ricerca, sopralluogo, documentazione, nonche' le spese relative alla definizione del budget, del piano finanziario e alla ricerca delle altre fonti di finanziamento;
d) «realizzazione»: la fase di effettuazione delle riprese ovvero della effettiva esecuzione dell'opera;
e) «post-produzione»: la fase successiva alla realizzazione, che comprende le attivita' di montaggio e missaggio audio-video, l'aggiunta degli effetti speciali e il trasferimento sul supporto di destinazione;
f) «distribuzione»: l'insieme delle attivita', di tipo commerciale, promozionale, legale, esecutivo e finanziario, connesse alla negoziazione dei diritti relativi allo sfruttamento economico delle opere audiovisive sui vari canali in uno o piu' ambiti geografici di riferimento e la conseguente messa a disposizione della fruizione da parte del pubblico, attraverso le diverse piattaforme di utilizzo. Si distingue in «distribuzione in Italia», se l'ambito geografico di riferimento e' il territorio italiano e in «distribuzione all'estero» se l'ambito geografico di riferimento e' diverso da quello italiano. All'interno della distribuzione in Italia, si definisce «distribuzione cinematografica» l'attivita' connessa allo sfruttamento e alla fruizione dei film nelle sale cinematografiche italiane;
g) «produzione associata»: la produzione di un'opera audiovisiva realizzata in associazione produttiva tra due o piu' produttori;
h) «produzione in appalto»: la produzione di un'opera audiovisiva in cui un'impresa di produzione, detta «appaltante», delega in tutto o in parte, mediante la stipula di un contratto di appalto o simile, la produzione dell'opera ad un'altra impresa di produzione, detta «produttore esecutivo».
5. Ai fini del credito d'imposta di cui al Capo IV del presente decreto, si intende per:
a) «opera televisiva prevalentemente finanziata dall'emittente televisiva»: l'opera televisiva il cui progetto sia sviluppato e realizzato, congiuntamente a un'emittente televisiva, da un produttore indipendente in partecipazione non inferiore al 5 per cento del costo complessivo dell'opera televisiva, come indicato nel budget di produzione e verificato a consuntivo, e in cui il produttore indipendente abbia un ruolo attivo e significativo nella fase di ideazione e sviluppo dell'opera medesima, ai sensi della delibera n. 30/11/CSP del 3 febbraio 2011 dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni;
b) «opera televisiva in coproduzione»: l'opera televisiva prodotta dall'emittente televisiva congiuntamente a un produttore indipendente, il quale contribuisca in misura non inferiore al 10 per cento del costo complessivo dell'opera televisiva, come indicato nel budget di produzione e verificato a consuntivo;
c) «opera televisiva in preacquisto»: l'opera televisiva prodotta da un produttore indipendente, i cui diritti di utilizzazione sono acquistati da un'emittente televisiva, anteriormente al completamento dell'opera;
d) «opera televisiva o web in licenza di prodotto»: l'opera televisiva o web prodotta da un produttore indipendente che ne concede in licenza, dopo il completamento dell'opera, i diritti di utilizzazione e sfruttamento a un'emittente televisiva ovvero a un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi o a un fornitore di servizi di hosting;
e) «diritti primari»: i diritti relativi allo sfruttamento di un'opera audiovisiva in Italia sulle reti di comunicazione elettronica, come individuati contrattualmente dalle parti;
f) «diritti secondari»: i diritti diversi da quelli primari come indicati alla lettera e), nonche' i diritti relativi allo sfruttamento della produzione audiovisiva all'estero;
g) «diritti di elaborazione a carattere creativo»: tutti i diritti esclusivi di modifica, elaborazione, adattamento, traduzione, trasformazione, rifacimento, riduzione e variazione, in tutto o in parte, dell'opera completata e depositata presso la DG Cinema, nonche' del soggetto, della sceneggiatura e piu' in generale delle opere originali da cui l'opera completa e' tratta, per la realizzazione e lo sfruttamento di opere derivate, nonche' ogni altro diritto di elaborazione a carattere creativo, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
 
Allegato

TABELLA A: Eleggibilita' culturale opere cinematografiche,
televisive e web

Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA B: Costi di produzione
(come specificati nella modulistica predisposta dalla DG Cinema)

Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA C: elenco diritti patrimoniali dell'opera
(in capo al produttore)

Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2
Oggetto e requisiti

1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni applicative in materia di crediti d'imposta riconosciuti alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento del costo complessivo di produzione di opere audiovisive.
2. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 12, comma 3, del presente decreto, sono ammessi ai benefici previsti nel presente decreto i produttori indipendenti:
a) che abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo;
b) che, al momento dell'utilizzo del beneficio, siano soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l'opera audiovisiva cui sono correlati i benefici;
c) che abbiano capitale sociale minimo interamente versato ed un patrimonio netto non inferiori a quarantamila euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di societa' di capitale sia nel caso di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di societa' di persone; tali limiti sono ridotti all'importo di diecimila euro in relazione alla produzione di cortometraggio, ovvero di opere destinate al pubblico prioritariamente per mezzo di un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi;
d) che siano diversi da associazioni culturali e fondazioni senza scopo di lucro;
e) che siano in possesso di classificazione ATECO J 59.1.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto in relazione agli investimenti effettuati per la produzione di opere audiovisive che, ai sensi dell'art. 5 e 6 della legge n. 220 del 2016, abbiano la nazionalita' italiana e che abbiano i requisiti di eleggibilita' culturale di cui alla Tabella A, allegata al presente decreto.
4. Le opere audiovisive eleggibili al credito d'imposta sono:
a) le opere cinematografiche o film;
b) le opere audiovisive destinate al pubblico prioritariamente per mezzo di un'emittente televisiva nazionale;
c) le opere audiovisive destinate al pubblico per mezzo di un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi.
5. Non sono eleggibili le opere escluse come individuate nel decreto emanato ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge n. 220 del 2016.
 
Art. 3
Costo complessivo
e costo eleggibile delle opere

1. Le componenti del costo complessivo e del costo eleggibile dell'opera audiovisiva sono indicate, a titolo esemplificativo, nella Tabella B allegata al presente decreto e sono specificate nella modulistica predisposta dalla DG Cinema.
2. In particolare, con riferimento al costo eleggibile:
a) gli oneri finanziari, gli oneri assicurativi e gli oneri di garanzia sono computabili per un ammontare massimo complessivo non superiore al 7,5 per cento del costo complessivo di produzione e a condizione che siano direttamente imputabili esclusivamente alla specifica opera audiovisiva per la quale si richiede il beneficio;
b) i costi relativi alle voci «Soggetto e sceneggiatura», «Direzione», «Attori principali», cosi' detti «costi sopra la linea», al lordo delle ritenute fiscali e al netto dei relativi contributi previdenziali e dei riflessi oneri sociali, sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento del costo complessivo di produzione;
c) il compenso per la produzione («producer fee») e le spese generali dell'impresa non sono computabili nel costo eleggibile; ciascuna delle due voci e' imputabile nel costo complessivo di produzione nella misura massima del 7,5 per cento del medesimo costo.
3. Nelle produzioni associate il credito d'imposta spetta a ciascun produttore associato in relazione alle spese di produzione direttamente sostenute. Non assumono rilevanza i meri rimborsi di costi tra i produttori associati.
4. Per le produzioni in appalto, il credito d'imposta spetta sia al soggetto che svolge le funzioni di produttore esecutivo sia al produttore appaltante, in relazione alle spese di produzione da ciascuno direttamente sostenute. Non assumono rilevanza i meri rimborsi di costi tra i diversi soggetti.
5. In caso di opere in coproduzione internazionale ovvero in compartecipazione o produzione internazionale, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 220 del 2016, il costo eleggibile e' parametrato alla quota di partecipazione dell'impresa italiana. Nel caso in cui l'impresa italiana, in qualita' di produttore esecutivo, sostenga sul territorio italiano spese eccedenti la propria quota, tali spese sono incluse nel costo eleggibile.
 
Art. 4
Calcolo delle spese sostenute sul territorio italiano
ai fini del vincolo di territorialita'

1. Per spese di produzione sostenute sul territorio italiano, ai fini del rispetto del vincolo di territorialita', si intendono quelle elencate nella Tabella B allegata al presente decreto, con le seguenti specifiche:
a) ad eccezione di quelle previste alla successiva lettera c) le spese sono considerate effettuate sul territorio italiano nella misura del 100 per cento del loro valore nel caso in cui vengano effettuate sul territorio italiano piu' del 50 per cento delle giornate di ripresa ovvero, con riferimento alle opere di animazione, di lavorazione totali; in caso di coproduzioni internazionali, il limite del 50 per cento e' parametrato alla quota di partecipazione italiana nella coproduzione;
b) se le giornate di ripresa ovvero, con riferimento alle opere di animazione, di lavorazione sul territorio italiano sono pari o inferiori al 50 per cento, le spese si considerano effettuate sul territorio italiano nella percentuale corrispondente al rapporto tra il numero delle giornate di riprese ovvero, con riferimento alle opere di animazione, di lavorazione sul territorio italiano e il numero totale delle giornate di riprese o di lavorazione; in caso di coproduzioni internazionali, il numero di giornate di ripresa ovvero di lavorazione sono parametrate alla quota di partecipazione italiana nella coproduzione;
c) le spese relative allo sviluppo e alla pre-produzione, di cui all'art. 1, comma 4, lettere b) e c), le spese relative a teatri di posa e costruzioni sceniche, noleggio mezzi tecnici, trasporti, acquisto supporti digitali ovvero pellicole e le spese di post-produzione, di cui all'art. 1, comma 4, lettera e), vengono computate in base all'effettivo sostenimento del costo sul territorio italiano;
d) le spese sostenute a favore di soggetti fiscalmente residenti in Italia si considerano in ogni caso effettuate sul territorio italiano.
 
Art. 5
Limiti d'intensita' d'aiuto

1. I crediti d'imposta e le altre misure pubbliche di sostegno pubblico non possono superare, complessivamente, la misura del 50 per cento del costo dell'opera audiovisiva. Tale limite e' innalzato al 60 per cento per le produzioni di cui all'art. 54, comma 7, lettera a) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
2. Il limite di cui al comma 1 e' altresi' elevato al 100 per cento del costo complessivo per:
a) le opere in coproduzione cui partecipino paesi dell'elenco del comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC) dell'OCSE di cui all'art. 54, comma 7, lettera b) del medesimo Regolamento (UE) n. 651/2014;
3. Il limite di cui al comma 1 e' altresi' elevato al 100 per cento del costo complessivo per le opere difficili di seguito indicate:
a) opere di cui all'art. 1, comma 2, lettere i), j), k), l), n) del presente decreto e opere di animazione che siano state dichiarate, dagli esperti di cui all'art. 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato;
b) film che abbiano ottenuto i contributi selettivi di cui all'art. 26 della legge n. 220 del 2016 e che siano stati dichiarati, dagli esperti di cui all'art. 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato;
c) opere con un costo complessivo di produzione inferiore a euro 2.500.000;
d) film che siano distribuiti, in contemporanea, in un numero di sale cinematografiche inferiore al 20 per cento del totale delle sale cinematografiche attive e che siano stati dichiarati, dagli esperti di cui all'art. 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato.
4. Il credito d'imposta allo sviluppo di cui al Capo II del presente decreto, nel caso l'opera venga realizzata, e' preso in considerazione nel calcolo dell'intensita' d'aiuto.
 
Art. 6
Utilizzo dei crediti di imposta

1. I crediti d'imposta di cui al presente decreto sono utilizzabili a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la DG Cinema abbia comunicato il riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana, fatta eccezione per il credito d'imposta previsto al Capo II, il riconoscimento dell'eleggibilita' culturale e il riconoscimento del credito d'imposta teorico spettante ovvero il riconoscimento del credito spettante per il credito d'imposta di cui all'art. 10 del presente decreto;
b) le spese di produzione siano sostenute ai sensi dell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante «Testo Unico delle Imposte sui Redditi» (di seguito «TUIR»);
c) sia avvenuto l'effettivo pagamento delle spese di cui alla lettera b).
2. I crediti d'imposta di cui al presente decreto non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del TUIR, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data in cui, ai sensi dei commi 1 e 4 del presente articolo, si considera maturato il diritto alla sua fruizione e, comunque, a condizione che siano state rispettate le procedure previste nel presente decreto. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
3. L'ammontare dei crediti d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dalla DG Cinema, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
4. Gli importi dei crediti d'imposta sono riconosciuti dalla DG Cinema previa verifica della regolarita' contributiva e sono imputati, ai fini del raggiungimento dei massimali previsti in relazione alla singola impresa, sulla base del piano di utilizzo, come previsto agli articoli 11, 13 e 18 del presente decreto. Per consentire all'Agenzia delle entrate di effettuare i controlli di cui al comma 3 del presente articolo, la DG Cinema comunica all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa, entro il giorno 5 di ciascun mese, i dati dei soggetti ai quali, nel mese precedente, e' stato riconosciuto il credito d'imposta, con i relativi importi, nonche' le eventuali variazioni, revoche e cessioni intervenute o accettate in detto mese.
5. I crediti d'imposta sono indicati, anche con riferimento all'eventuale cessionario del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui i crediti di imposta sono utilizzati, evidenziando distintamente l'importo riconosciuto e maturato e quello utilizzato.
 
Art. 7
Ulteriori adempimenti da parte dei beneficiari

1. A pena di decadenza del beneficio, ai fini dell'art. 12, comma 6 della legge n. 220 del 2016, il produttore comunica in modalita' telematica, sulla base dei modelli predisposti dalla DG Cinema, i dati, i contenuti, e le informazioni in suo possesso, ivi inclusi quelli relativi allo sfruttamento economico dell'opera, inerenti l'impatto economico, industriale e occupazionale dell'opera oggetto del beneficio.
2. A pena di decadenza del beneficio, le imprese cinematografiche o audiovisive italiane devono prevedere, per l'opera audiovisiva oggetto del beneficio, in presenza di concrete condizioni di rischio, le seguenti forme di copertura assicurativa: danni alla pellicola o al supporto digitale, difetti di trattamento di pellicola, meccanici e relativi al supporto digitale («faulty stock»), interruzione lavorazione («cast insurance»), fermo tecnico («extra expense»), infortuni troupe e attori, responsabilita' civile generale e dipendenti.
3. A pena di inammissibilita' ovvero di decadenza del beneficio, le opere cinematografiche, televisive e web devono essere realizzate in modo da consentire la fruizione da parte delle persone con disabilita', anche mediante l'utilizzo di sottotitoli e strumenti di audiodescrizione.
4. A pena di decadenza del beneficio, il produttore ha l'obbligo di inserire, nei titoli di coda il logo del Ministero, su cartello separato, con una durata e con dimensioni adeguate a quelle del logo del produttore medesimo.
5. Ai soli fini dell'ammissibilita' a incentivi e contributi gestiti da Regioni e da altri enti locali, da enti ed organismi sovranazionali ovvero da altri soggetti pubblici anche internazionali, e' possibile richiedere l'idoneita' provvisoria al credito d'imposta, con validita' di sei mesi, presentando alla DG Cinema apposita domanda, prima della richiesta preventiva prevista ai successivi articoli 13 e 18. L'ottenimento dell'idoneita' e' riservata alle opere di cui ai Capi III e IV di nazionalita' italiana e non sostituisce e non anticipa gli effetti di nessun provvedimento della DG Cinema previsto nei medesimi Capi III e IV, fatto salvo il riconoscimento dell'eleggibilita' culturale. Le modalita' di presentazione delle istanze per l'ottenimento dell'idoneita' provvisoria sono stabilite con apposito decreto del Direttore generale Cinema.
6. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente decreto, l'impresa di produzione, a ultimazione dell'opera, deposita presso la Cineteca nazionale una copia, anche digitale, dell'opera con le caratteristiche previste nel decreto di cui all'art. 7, comma 5, della legge n. 220 del 2016. Il mancato deposito comporta la decadenza dai benefici concessi.
 
Art. 8
Cedibilita' del credito d'imposta

1. I crediti d'imposta di cui al presente decreto, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, sono cedibili dal beneficiario a intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate.
2. La cedibilita' del credito non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito d'imposta.
3. Ai fini della cedibilita' di cui al presente articolo, il beneficiario richiede alla DG Cinema l'attestazione in merito al riconoscimento e all'effettivita' del diritto al credito maturato alla data della richiesta medesima. A tal fine, il beneficiario comunica il valore del credito maturato sulla base del costo eleggibile di produzione sostenuto alla data di cui al precedente comma, con l'attestazione di effettivita' di tale costo, rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore contabile o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall' art. 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 , ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. La comunicazione dalla DG Cinema di cui agli articoli 14, comma 6, e 19, comma 4, costituisce comunque attestazione di effettivita' del credito di cui al presente comma.
4. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al comma 4, la DG Cinema verifica l'effettivita' del credito maturato e, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge n. 220 del 2016 e dal presente decreto, rilascia l'attestazione di cui al comma 3. E' fatta salva la facolta' di cui all'art. 23, comma 5 del presente decreto.
5. Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito ceduto da parte del cessionario, secondo le modalita' di cui all'art. 6 del presente decreto, il cedente e' tenuto a comunicare alla DG Cinema i dati anagrafici e il codice fiscale del cessionario stesso, nonche' l'importo del credito ceduto. La DG Cinema comunica al cedente e al cessionario l'accettazione della cessione del credito. Gli importi dei crediti d'imposta sono fruibili, da parte dei cessionari, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla data di accettazione della cessione del credito da parte della DG Cinema.
6. Resta fermo, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 220 del 2016, il potere di accertamento, il recupero delle maggiori imposte dovute e l'accertamento delle sanzioni relative alla spettanza del credito d'imposta ceduto nei confronti del cedente.
 
Art. 9
Decadenza e revoca del credito d'imposta

1. Il riconoscimento del credito d'imposta decade:
a) qualora all'opera audiovisiva non venga riconosciuto, in via definitiva, il requisito della nazionalita' italiana;
b) qualora all'opera audiovisiva non vengano riconosciuti ovvero decadano i requisiti di eleggibilita' culturale;
c) qualora non vengano soddisfatti gli altri requisiti o adempimenti previsti nel presente decreto;
d) nei casi previsti dagli articoli 7, 11, comma 1, 12, comma 4, 14, comma 1, 15, comma 3, 18, commi 6 e 7, 19, commi 1 e 2, e 21 del presente decreto, nonche' dalle norme fiscali e tributarie vigenti.
2. Nei casi sopra indicati si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente gia' fruito maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
3. Nel caso di film di cui al Capo III del presente decreto, il credito d'imposta e' altresi' revocato qualora il produttore non sostenga sul territorio italiano spese di produzione, ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, per un ammontare complessivo almeno pari, per ciascun film, al 100 per cento del credito d'imposta stesso. Ferma restando la condizione di cui al precedente periodo, le spese sostenute all'estero sono considerate ammissibili, ai fini del calcolo del credito di imposta, solo se le stesse non siano utilizzate per accedere a benefici simili di altri Stati membri dell'Unione europea dove sono effettivamente localizzate.
4. Nel caso di opere audiovisive di cui al Capo IV e V del presente decreto, il credito d'imposta e' altresi' revocato qualora il produttore non sostenga sul territorio italiano spese di produzione, ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, per un ammontare complessivo almeno pari, per ciascuna opera, al 100 per cento del credito d'imposta stesso. Ferma restando la condizione di cui al precedente periodo, le spese sostenute all'estero sono considerate ammissibili, ai fini del calcolo del credito di imposta, solo se le stesse non siano utilizzate per accedere a benefici simili di altri Stati membri dell'Unione europea dove sono effettivamente localizzate.
5. Con riferimento ai requisiti di territorialita' di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, possono essere concesse deroghe per ragioni strettamente funzionali alle esigenze narrative dell'opera, previo parere degli esperti di cui all'art. 26 della legge n. 220 del 2016, con provvedimento del Direttore generale Cinema.
6. Il credito d'imposta e' altresi' revocato al produttore al quale e' subentrato altro produttore. In tal caso, si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente gia' fruito. Il produttore subentrante puo' presentare, a proprio nome, le richieste di cui agli articoli 13 e 18 del presente decreto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data del subentro per le spese sostenute a partire dal subentro stesso.
 
Art. 10
Credito d'imposta per lo sviluppo di film
e opere televisive e web

1. Ai produttori indipendenti spetta un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute per lo sviluppo di film e opere televisive e web, diversi dai cortometraggi, che abbiano superato il test di eleggibilita' culturale previsto alla Tabella A, allegata al presente decreto, fino a un massimo annuo di credito di euro trecentomila per ciascuna impresa ovvero per ciascun gruppo di imprese.
2. Il credito d'imposta spetta per le opere la cui sceneggiatura sia stata commissionata, realizzata e depositata presso gli organi preposti alla tutela del diritto d'autore a partire dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. Il credito d'imposta e' revocato qualora l'opera prodotta abbia durata inferiore o uguale a cinquantadue minuti.
 
Art. 11
Procedimento per il riconoscimento
del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 spetta a condizione che, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal termine dell'effettivo sostenimento delle spese di sviluppo, e comunque prima della data di presentazione della richiesta preventiva di cui agli articoli 13 e 18, relativa alla successiva fase della produzione dell'opera, il produttore presenti alla DG Cinema la richiesta definitiva, da redigersi su modelli predisposti dalla medesima DG Cinema, contenente i seguenti elementi:
a) la richiesta di riconoscimento di eleggibilita' culturale;
b) il soggetto, la sceneggiatura e i materiali artistici, secondo le ulteriori specifiche contenute nella modulistica e, a pena di decadenza, con formati e parametri qualitativi professionalmente riconoscibili sia nella articolazione dei dialoghi sia nella descrizione di personaggi e azioni;
c) l'indicazione delle spese sostenute per lo sviluppo, con attestazione di effettivita' delle spese sostenute rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore contabile o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall' art. 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
d) il contratto sottoscritto con gli autori del soggetto e della sceneggiatura, con allegata quietanza di pagamento del compenso, nonche' apposita dichiarazione, redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'assenza di accordi di qualsivoglia natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l'assetto economico e finanziario del medesimo contratto;
e) l'ammontare del credito d'imposta spettante al produttore;
f) il piano finanziario definitivo, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del costo complessivo di sviluppo del film;
g) la suddivisione del piano di utilizzo del credito d'imposta nell'esercizio finanziario in corso al momento del riconoscimento del credito spettante da parte della DG Cinema e nei tre esercizi successivi, elevati a quattro esercizi in caso di opera di animazione;
h) la dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di osservanza dei contratti collettivi nazionali di categoria.
2. In caso di produzioni associate e in appalto, le richieste debbono essere presentate congiuntamente da tutti i produttori. Sono inammissibili le richieste pervenute in forma disgiunta.
3. Entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta definitiva di cui al comma 1, del presente articolo, la DG Cinema comunica ai soggetti interessati, il riconoscimento o il mancato riconoscimento della eleggibilita' culturale e il riconoscimento o il mancato riconoscimento del credito d'imposta spettante.
4. Il produttore comunica, entro trenta giorni dalla data dell'ultimo utilizzo, secondo il piano di cui al comma 1, lettera g), l'avvenuto completamento del piano di utilizzo del credito medesimo.
 
Art. 12
Credito d'imposta per la produzione
di opere cinematografiche

1. Ai produttori indipendenti spetta un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento del costo eleggibile di produzione, come definito all'art. 3, commi 1 e 2, del presente decreto, di opere cinematografiche riconosciute di nazionalita' italiana, fino all'ammontare massimo annuo di euro 8.000.000 per impresa ovvero per ciascun gruppo di imprese. Non concorrono al raggiungimento di detto limite annuale i crediti d'imposta riconosciuti alla medesima impresa o al medesimo gruppo di imprese, in relazione alla produzione di opere audiovisive di cui al Capo IV del presente decreto.
2. Nel caso in cui il produttore indipendente detenga una quota di diritti di proprieta' sull'opera superiore al 50 per cento, si applica l'aliquota del 30 per cento su tutte le spese sostenute direttamente dal produttore indipendente medesimo, anche eccedenti la quota di partecipazione alla produzione associata.
3. Per le domande preventive presentate negli anni 2017, 2018 e 2019:
a) ai produttori non indipendenti e alle imprese cinematografiche e audiovisive non europee, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto, spetta un credito d'imposta in misura pari al 15 per cento del costo eleggibile di produzione, come definito all'art. 3, commi 1 e 2, del presente decreto, di opere cinematografiche riconosciute di nazionalita' italiana, fino all'ammontare massimo annuo di euro 3.000.000 per ciascuna impresa cinematografica ovvero per ciascun gruppo di imprese. Il credito d'imposta di cui al presente comma e' autorizzato nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle risorse annue stanziate a favore dei crediti d'imposta per la produzione cinematografica, con il decreto ministeriale di cui all'art. 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016;
b) in caso di opera realizzata in base a contratti di appalto o simili fra produttore non indipendente ovvero fra impresa cinematografica e audiovisiva non europea (appaltante) e produttore indipendente meramente esecutivo (appaltatore), si applica l'aliquota del 15 per cento;
c) in caso di opera in produzione associata tra produttore indipendente e produttore non indipendente ovvero impresa cinematografica e audiovisiva non europea, qualora il produttore indipendente detenga una quota di diritti di proprieta' sull'opera inferiore o uguale al 50 per cento, il credito e' calcolato sulle spese sostenute in proporzione alla quota di partecipazione alla produzione associata di ciascun produttore e in base alle aliquote per essi rispettivamente previste.
4. A pena di decadenza, il beneficio spetta a condizione che il 100 per cento del credito d'imposta sia speso sul territorio italiano, secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto.
 
Art. 13
Richiesta preventiva

1. Il credito d'imposta di cui all'art. 12 spetta a condizione che il produttore presenti, non oltre novanta giorni prima della data di inizio delle riprese ovvero, con riferimento alle opere di animazione, di lavorazione, alla DG Cinema la richiesta preventiva, redatta su modelli predisposti dalla medesima DG Cinema e contenente i seguenti elementi:
a) l'avvenuta richiesta di riconoscimento della nazionalita' italiana provvisoria ai sensi dell'art. 5 della legge n. 220 del 2016 e gli elementi necessari per la verifica dell'eleggibilita' culturale sulla base dei parametri contenuti nella Tabella A allegata al presente decreto;
b) il contratto sottoscritto con gli autori del soggetto e della sceneggiatura, con allegata quietanza di pagamento del compenso, nonche' apposita dichiarazione, redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'assenza di accordi di qualsivoglia natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l'assetto economico e finanziario del medesimo contratto;
c) ove ne ricorrano i requisiti, le informazioni e i dati necessari all'inquadramento dell'opera nelle tipologie previste all'art. 5, commi 2 e 3;
d) il costo complessivo, il costo eleggibile preventivato dell'opera e il conseguente credito d'imposta teoricamente spettante; nel caso in cui l'opera abbia beneficiato del credito d'imposta per lo sviluppo previsto al Capo II del presente decreto, i costi di sviluppo su cui e' stato calcolato predetto credito, non sono computabili nel costo eleggibile;
e) il piano di lavorazione dell'opera con indicazione delle giornate di ripresa previste ovvero, con riferimento alle opere di animazione, di lavorazione;
f) il piano finanziario preventivo, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie a copertura del costo complessivo di produzione dell'opera, ivi incluso l'apporto societario diretto da parte dell'impresa di produzione cinematografica;
g) la suddivisione del piano di utilizzo del credito d'imposta teorico spettante di cui al comma 5 nell'esercizio finanziario in corso al momento del riconoscimento del credito spettante da parte della DG Cinema e nei tre esercizi successivi; in caso di film di animazione l'utilizzo deve essere indicato nell'esercizio finanziario in corso al momento del riconoscimento del credito teorico spettante da parte della DG Cinema e nei quattro esercizi successivi;
h) la dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di osservanza dei contratti collettivi nazionali di categoria.
2. Il produttore comunica telematicamente alla DG Cinema, con riferimento a ciascun film, gli effettivi utilizzi del credito d'imposta e l'aggiornamento del piano di utilizzo di cui al comma 1, lettera g, del presente articolo.
3. Con riferimento al piano di utilizzo risultante al 30 settembre di ciascun anno, il produttore decade dal beneficio per la parte dell'importo del credito d'imposta risultante da utilizzare nell'anno medesimo e non effettivamente utilizzato entro il 31 dicembre, ad eccezione di una tolleranza del 5 per cento del credito d'imposta inserito nel piano di utilizzo per l'anno di riferimento, che puo' essere utilizzato entro i termini previsti al comma 1, lettera g. Sono fatti salvi i mancati utilizzi derivanti da causa di forza maggiore tempestivamente comunicati, debitamente documentati e circostanziati e autorizzati dalla DG Cinema.
4. In caso di produzioni associate e in appalto le richieste debbono essere presentate congiuntamente da tutti i produttori. Sono inammissibili le richieste pervenute in forma disgiunta.
5. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al comma 1, e in ogni caso non prima dell'avvenuto riconoscimento della nazionalita' italiana provvisoria, la DG Cinema comunica al produttore il riconoscimento o il mancato riconoscimento della eleggibilita' culturale del film e il riconoscimento o il mancato riconoscimento del credito d'imposta teorico spettante, secondo gli importi e gli esercizi finanziari indicati nella richiesta.
6. Il credito d'imposta deve essere comunque utilizzato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la DG Cinema ha effettuato la comunicazione in merito al riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 5. In caso di film di animazione, l'utilizzo deve avvenire entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la DG Cinema ha effettuato la comunicazione in merito al riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 5.
 
Art. 14
Richiesta definitiva

1. A pena di decadenza, la richiesta definitiva deve essere presentata:
a) successivamente all'ottenimento della nazionalita' definitiva di cui agli articoli 5 e 6 della legge n. 220 del 2016;
b) successivamente, ma non oltre il termine di centottanta giorni, all'ottenimento del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161;
c) entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione della richiesta preventiva prevista all'art. 13 del presente decreto.
2. I termini di cui al comma 1, lettera c), sono ridotti a dodici mesi per i film di cortometraggio ed estesi a trentasei mesi per i film di animazione.
3. Con esclusivo riferimento ai termini indicati al comma 1, lettera c), e comma 2, del presente articolo, possono essere ammesse deroghe per cause di forza maggiore tempestivamente comunicate, debitamente documentate e circostanziate.
4. La richiesta deve contenere, per ciascuna opera cinematografica:
a) l'indicazione del costo complessivo e del costo eleggibile di produzione con attestazione di effettivita' delle spese sostenute, rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore contabile o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'art. 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 , ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
b) il numero totale di giornate di ripresa ovvero, con riferimento alle opere di animazione, di lavorazione e il numero di giornate di ripresa ovvero lavorazione sul territorio italiano;
c) l'ammontare del credito d'imposta spettante al produttore;
d) l'ammontare delle spese sostenute all'estero, con l'indicazione di eventuali agevolazioni fruite;
e) il piano finanziario definitivo, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del costo complessivo di produzione dell'opera, ivi incluso l'apporto societario diretto del produttore, ove presente, con attestazione della veridicita' della effettivita' e corrispondenza del suddetto piano finanziario ai movimenti contabili debitamente registrati nelle scritture contabili dell'impresa di produzione cinematografica, rilasciata da parte del legale rappresentante e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dell'impresa medesima e del presidente del collegio sindacale;
f) l'utilizzo effettivo del credito d'imposta, suddiviso per esercizio finanziario, e l'eventuale importo ancora da utilizzare entro i termini di cui all'art. 13, commi 3 e 6;
g) la dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di osservanza dei contratti collettivi nazionali di categoria.
5. Il produttore comunica, entro trenta giorni dalla data dell'ultimo utilizzo di cui al comma 4, lettera g), l'avvenuto completamento del piano di utilizzo del credito medesimo.
6. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta definitiva, di cui al comma 1, la DG Cinema comunica ai soggetti interessati, l'importo del credito spettante definitivo, secondo gli importi e gli esercizi finanziari indicati ai sensi del comma 4, lettera g).
7. Il credito d'imposta e' calcolato in via definitiva sulla base dei costi eleggibili di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo.
8. Nel caso in cui l'ammontare dei costi eleggibili indicati nella richiesta definitiva ecceda di oltre il 10 per cento l'ammontare dei costi eleggibili indicati nella richiesta preventiva, il credito d'imposta, previa verifica della disponibilita' delle risorse finanziarie, verra' attribuito in relazione all'ammontare dei costi eleggibili indicati nella richiesta preventiva maggiorati del 10 per cento, da fruire in ogni caso nei termini previsti al precedente art. 13, comma 1, lettera g).
9. Le disposizioni previste nell'ultimo periodo del comma 8 possono essere derogate per comprovate sopravvenute modifiche sostanziali nella struttura produttiva dell'opera, a seguito di apposita richiesta da presentare alla DG Cinema contestualmente alla richiesta definitiva, ovvero per cause derivanti da forza maggiore connesse ad eventi imprevedibili di carattere generale non connessi e non collegati alla specifica produzione audiovisiva, e fatta comunque salva la previa verifica della disponibilita' delle risorse finanziarie. Il credito di cui al presente comma deve essere fruito nei termini previsti al precedente art. 13, comma 1, lettera g).
 
Art. 15
Credito d'imposta per la produzione
di opere televisive e web

1. Ai produttori originari indipendenti spetta un credito d'imposta per le spese sostenute per la produzione di opere televisive o web fino all'ammontare massimo annuo di euro 10.000.000 per impresa ovvero per ciascun gruppo di imprese, calcolato in base alle aliquote previste ai commi successivi. Non concorrono al raggiungimento di detto limite annuale i crediti d'imposta fruiti dalla medesima impresa o dal medesimo gruppo di imprese in relazione alla produzione di opere cinematografiche, di cui al Capo III del presente decreto.
2. In caso di opera prevalentemente finanziata e di opera in coproduzione, come definite all'art. 1, comma 5, rispettivamente lettera a) e lettera b), il credito d'imposta maturato in relazione alla specifica opera televisiva non concorre al raggiungimento della quota minima in capo al produttore indipendente che identifica l'opera come prevalentemente finanziata, ovvero in coproduzione.
3. L'aliquota e' del 15 per cento del costo eleggibile di produzione per:
a) le opere televisive prevalentemente finanziate, purche' la richiesta preventiva venga presentata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2017;
b) le opere televisive in coproduzione in cui il produttore originario indipendente mantenga la titolarita' dei diritti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera a), del presente decreto, in misura pari o superiore al 10 per cento.
4. L'aliquota e' del 20 per cento del costo eleggibile di produzione per:
a) le opere televisive in preacquisto e in licenza di prodotto per le quali le clausole contrattuali sulle limitazioni temporali dei diritti a favore del produttore indipendente non siano coerenti con i parametri stabiliti nei bandi emanati a favore delle produzioni audiovisive nell'ambito del Programma Europa Creativa - Sottoprogramma Media;
b) le opere televisive in coproduzione in cui il produttore originario indipendente mantiene la titolarita' dei diritti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera a), del presente decreto, in misura pari o superiore al 15 per cento.
5. L'aliquota e' del 25 per cento del costo eleggibile di produzione per:
a) le opere televisive in coproduzione ovvero in preacquisto ovvero in licenza di prodotto per le quali le clausole contrattuali sulle limitazioni temporali dei diritti a favore del produttore originario indipendente siano coerenti con i parametri stabiliti nei bandi emanati a favore delle produzioni audiovisive destinate ad emittenti televisive nell'ambito del Programma Europa Creativa - Sottoprogramma Media;
b) le opere televisive in preacquisto ovvero in licenza di prodotto per le quali i diritti di elaborazione creativa non siano ceduti all'emittente televisiva. Rispetto ai diritti di elaborazione creativa, e' ammissibile la previsione di un diritto d'opzione a favore dell'emittente televisiva a condizione che sia altresi' previsto un diritto di prelazione a favore del produttore originario indipendente per la realizzazione delle opere derivate;
c) le opere televisive in coproduzione in cui il produttore indipendente mantiene la titolarita' dei diritti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera b) del presente decreto, in misura pari o superiore al 20 per cento.
6. L'aliquota e' del 30 per cento del costo eleggibile di produzione per:
a) le opere televisive di coproduzione internazionale, ovvero di produzione internazionale alle quali si applica quanto previsto all'art. 3, comma 5, del presente decreto e fatto salvo quanto previsto nel comma 7 del presente articolo;
b) le opere televisive in coproduzione, in preacquisto e in licenza di prodotto alla cui copertura del costo di produzione concorrano, per almeno il 20 per cento, risorse derivanti dallo sfruttamento economico su mercati al di fuori dell'Italia; sono ammessi aggiornamenti sulla partecipazione finanziaria da parte di imprese estere ai fini del presente comma entro la data di consegna della copia campione dell'opera nei termini indicati all'art. 18, comma 6; resta fermo quanto previsto nel comma 7 del presente articolo;
c) le opere televisive in coproduzione con un'emittente televisiva in cui il produttore originario indipendente mantenga la titolarita' dei diritti, in misura non inferiore al 30 per cento;
d) le opere televisive in preacquisto ovvero in licenza di prodotto che, fatti salvi in ogni caso requisiti di cui all'art. 16, comma 2, presentino almeno due dei seguenti elementi:
1. i diritti di elaborazione creativa che sono nella disponibilita' del produttore indipendente non siano ceduti all'emittente televisiva, al fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi. Rispetto ai diritti di elaborazione creativa, e' ammissibile la previsione di un diritto d'opzione a favore dell'emittente televisiva a condizione che sia altresi' previsto un diritto di prelazione a favore del produttore originario indipendente per la realizzazione delle opere derivate;
2. il produttore originario indipendente mantenga la titolarita' di almeno un diritto primario al 100 per cento e di un diritto primario al 50 per cento;
3. le clausole contrattuali sulle limitazioni temporali dei diritti a favore del produttore originario indipendente siano coerenti con i parametri stabiliti nei bandi emanati a favore delle produzioni audiovisive destinate ad emittenti televisive, nell'ambito del Programma Europa Creativa - Sottoprogramma Media;
e) le opere web in preacquisto ovvero in licenza di prodotto, fatti salvi in ogni caso requisiti di cui all'art. 16, comma 2, e le opere web in coproduzione con un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi in cui il produttore originario indipendente mantenga la titolarita' dei diritti, in misura non inferiore al 30 per cento.
7. Ai soli fini della determinazione delle aliquote previste al presente articolo, sono equiparate alle emittenti televisive nazionali italiane, come definite all'art. 1, comma 3, lettera h), le emittenti soggette a giurisdizione di un altro stato estero.
8. Ai soli fini del comma 6, lettera a), e fermo restando le altre casistiche di cui al presente articolo, sono irrilevanti le risorse provenienti dallo sfruttamento sui mercati esteri derivanti da fornitori di servizi media audiovisivi soggetti a giurisdizione di altri stati, nel caso in cui suddetti fornitori siano parte di un gruppo di imprese che offra servizi media audiovisivi destinati anche agli utenti localizzati sul territorio italiano.
 
Art. 16
Opere eleggibili e requisiti

1. Il credito d'imposta per le opere televisive e le opere web, di cui al presente capo, e' riconosciuto in relazione agli investimenti nella produzione delle opere televisive o web prodotte da produttori originari indipendenti in possesso dei requisiti relativi alla titolarita' dei diritti previsti all'art. 17 del presente decreto.
2. Le opere audiovisive televisive o web eleggibili al credito d'imposta di cui al presente Capo sono le seguenti, ivi inclusi, nel rispetto della definizione di cui all'art. 1, comma 2, lettera n), i cortometraggi:
a) opere di fiction, singole o seriali, intese come opere audiovisive di narrazione e finzione scenica, di durata complessiva non inferiore a 52 minuti e con un costo complessivo non inferiore a euro 2.000 al minuto;
b) opere di animazione, singole o seriali, di durata complessiva non inferiore a 24 minuti e con un costo complessivo non inferiore a euro 400 al minuto;
c) documentari, singoli o seriali, di durata complessiva non inferiore a 40 minuti e con un costo complessivo non inferiore a euro 400 al minuto;
d) opere destinate al pubblico prioritariamente per mezzo di un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi di durata uguale o superiore a 10 minuti, il cui il costo minimo complessivo di produzione non sia inferiore a euro 800 al minuto.
3. Con provvedimento del Direttore generale Cinema, previo parere degli esperti di cui all'art. 26 della legge n. 220 del 2016, possono essere ammesse deroghe alle soglie minime previste nel comma 2 del presente articolo, per motivate esigenze artistiche, produttive, finanziarie e commerciali.
 
Art. 17
Titolarita' dei diritti

1. Ai fini dell'ottenimento del credito di imposta, i produttori originari indipendenti devono detenere i diritti relativi alle opere audiovisive televisive o web per le quali sono richiesti i benefici. La titolarita' dei diritti e' soddisfatta nel caso in cui:
a) le clausole contrattuali in materia di diritti primari e secondari, come definiti nell'art. 1, comma 5, rispettivamente lettera e) e lettera f), comprese le eventuali limitazioni temporali, devono essere coerenti con le disposizioni dettate dalla delibera n. 30/11/CSP del 3 febbraio 2011 dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni, ivi compreso quanto previsto dall'art. 5, comma 2 dell'allegato A della medesima delibera, relativamente al rispetto dei principi di equita' e non discriminazione nei rapporti tra le parti e di autonomia della negoziazione dei singoli diritti, al fine di consentire la valorizzazione di ciascuno di essi;
b) sussistano tutti gli altri requisiti elencati nei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.
2. In caso di opera prevalentemente finanziata, come definita nell'art. 1, comma 5, lettera a), e di opera televisiva in coproduzione, come definita nell'art. 1, comma 5, lettera b):
a) le quote dei diritti attribuiti ai produttori indipendenti devono rispettare criteri di proporzionalita' con riferimento all'effettivo investimento finanziario del produttore originario indipendente rispetto al costo complessivo dell'opera audiovisiva; il credito d'imposta riconosciuto in relazione all'opera specifica, qualora e nella misura in cui sia stato effettivamente investito nella medesima opera, e' parte dell'investimento finanziario del produttore originario indipendente nell'opera audiovisiva;
b) i diritti di elaborazione creativa, come definiti nell'art. 1, comma 5, lettera g), devono appartenere al produttore originario indipendente in una percentuale non inferiore al rapporto fra apporto finanziario del produttore originario indipendente e investimento complessivo nell'opera audiovisiva. La quota minima di diritti di elaborazione creativa individuata nel periodo precedente non puo' essere ceduta all'emittente televisiva ovvero ad altro soggetto per un periodo di 6 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto con l'emittente televisiva. E' ammissibile la previsione di un diritto d'opzione a favore dell'emittente televisiva, secondo modalita' e termini stabiliti dalle parti e sulla base di una specifica remunerazione, a condizione che sia altresi' previsto un diritto di prelazione a favore del produttore originario indipendente per la realizzazione di una o piu' opere derivate dall'opera televisiva, aventi i requisiti per l'ammissione ai benefici del presente decreto.
3. In caso di opera televisiva in preacquisto, come definita nell'art. 1, comma 5, lettera c), i diritti di elaborazione creativa possono essere ceduti all'emittente televisiva in una percentuale non superiore al rapporto fra il prezzo riconosciuto dall'emittente televisiva e il costo complessivo dell'opera audiovisiva. La quota di diritti di elaborazione creativa, al netto della quota eventualmente riconosciuta all'emittente ai sensi del periodo precedente, non puo' essere ceduta all'emittente televisiva ovvero ad altro soggetto per un periodo di 6 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto con l'emittente televisiva. E' ammissibile la previsione di un diritto d'opzione a favore dell'emittente televisiva, secondo modalita' e termini stabiliti dalle parti e sulla base di una specifica remunerazione, a condizione che sia altresi' previsto un diritto di prelazione a favore del produttore indipendente per la realizzazione di una o piu' opere derivate dall'opera audiovisiva.
4. Per accedere ai benefici previsti nel presente Capo, ai sensi della delibera n. 30/11/CSP del 3 febbraio 2011 dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni, non sono in ogni caso ammissibili gli accordi fra emittente televisiva e produttore originario indipendente, diretti a qualificare come diritti primari la totalita' dei diritti di sfruttamento dell'opera televisiva su tutte le reti di comunicazione elettronica sul territorio nazionale.
5. Per accedere ai benefici previsti nel presente Capo, il contratto con i fornitori di servizi media audiovisivi, ivi incluse le emittenti televisive, a pena di inammissibilita', deve contenere clausole contrattuali da cui si evinca in modo chiaro e inequivocabile il rispetto dei requisiti previsti nell'allegato A della delibera dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 30/11/CSP del 3 febbraio 2011 con particolare riferimento al rispetto della previsione secondo cui la negoziazione dei singoli diritti deve avvenire in maniera autonoma, al fine di consentire la valorizzazione di ciascuno di essi.
 
Art. 18
Richiesta preventiva

1. Il credito d'imposta di cui all'art. 15 spetta a condizione che il produttore originario indipendente presenti alla DG Cinema, non oltre novanta giorni prima della data di inizio delle riprese ovvero, con riferimento alle opere di animazione, di lavorazione, la richiesta preventiva, da redigersi su modelli predisposti dalla medesima DG Cinema, contenente tra l'altro:
a) l'avvenuta richiesta di riconoscimento della nazionalita' italiana provvisoria, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 220 del 2016;
b) gli elementi necessari per la verifica dell'eleggibilita' culturale sulla base dei parametri contenuti nella Tabella A allegata al presente decreto;
c) il piano di lavorazione dell'opera, con indicazione delle giornate di ripresa ovvero, con riferimento alle opere di animazione, di lavorazione previste;
d) il costo complessivo, il costo eleggibile preventivato dell'opera e il conseguente credito d'imposta teoricamente spettante; nel caso in cui l'opera abbia beneficiato del credito d'imposta per lo sviluppo previsto al Capo II del presente decreto, i costi di sviluppo su cui e' stato calcolato predetto credito, non sono computabili nel costo eleggibile;
e) l'attestazione del possesso della qualifica di «produttore indipendente» ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera g) del presente decreto e di «produttore audiovisivo originario» ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera f), del presente decreto;
f) la suddivisione del piano di utilizzo del credito d'imposta teorico spettante nell'esercizio finanziario in corso al momento del riconoscimento del credito teorico spettante da parte della DG Cinema, previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), del presente decreto, e nei tre esercizi successivi; in caso di opera di animazione l'utilizzo deve essere indicato nell'esercizio finanziario in corso al momento del riconoscimento del credito spettante da parte della DG Cinema, previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), del presente decreto e nei quattro esercizi successivi;
g) la dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di osservanza dei contratti collettivi nazionali di categoria.
2. Il produttore comunica tempestivamente, per via telematica, alla DG Cinema, con riferimento a ciascuna opera, gli effettivi utilizzi del credito d'imposta e l'aggiornamento del piano di utilizzo di cui al comma 1, lettera f).
3. Con riferimento al piano di utilizzo risultante al 30 settembre di ciascun anno, il produttore decade dal beneficio per la parte dell'importo del credito d'imposta, risultante da utilizzare nell'anno medesimo e non effettivamente utilizzato entro il 31 dicembre, ad eccezione di una tolleranza del 5 per cento del credito d'imposta inserito nel piano di utilizzo per l'anno di riferimento, che puo' essere utilizzato entro i termini previsti al comma 1, lettera f). Sono fatti salvi i mancati utilizzi derivanti da causa di forza maggiore tempestivamente comunicati, debitamente documentati e circostanziati e autorizzati dalla DG Cinema.
4. In caso di produzioni associate e in appalto le richieste debbono essere presentate congiuntamente da tutti i produttori. Sono inammissibili le richieste pervenute in forma disgiunta.
5. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta preventiva, e in ogni caso non prima dell'avvenuto riconoscimento della nazionalita' italiana provvisoria, la DG Cinema comunica al produttore originario indipendente il riconoscimento o il mancato riconoscimento dell'eleggibilita' culturale dell'opera audiovisiva e il riconoscimento o mancato riconoscimento del credito d'imposta teorico spettante.
6. Fermo restando quanto previsto al comma 7 del presente articolo, a pena di decadenza, entro diciotto mesi dalla data di presentazione della richiesta preventiva, e comunque entro sessanta giorni dalla data della prima diffusione dell'ultimo episodio dell'opera, mediante emittente televisiva, ovvero fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi, il produttore originario indipendente consegna, contestualmente, alla DG Cinema:
a) copia campione dell'opera audiovisiva;
b) copia del contratto ovvero dei contratti, aventi data certa, e degli accordi di qualunque natura fra produttore originario indipendente ed emittente televisiva, ovvero fra produttore originario indipendente e fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi;
c) copia dei contratti di acquisizione dei diritti, correttamente sottoscritti con gli autori delle opere audiovisive.
7. In caso di opera in licenza di prodotto, i documenti di cui al comma 6, lettera b), devono essere consegnati, a pena di decadenza, entro diciotto mesi dalla data del deposito della copia campione dell'opera audiovisiva.
8. In caso di opere di animazione, i termini previsti nei commi 6 e7 sono estesi di ulteriori dodici mesi.
9. Possono essere autorizzate consegne in deroga ai termini indicati ai commi 6 e 7, per cause di forza maggiore tempestivamente comunicate, debitamente documentate e circostanziate.
10. La documentazione di cui ai commi 6 e 7 deve indicare in maniera chiara ed univoca:
a) la titolarita' dei diritti rispettivamente in capo al produttore originario indipendente e in capo all'emittente televisiva o al fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi, in relazione a ciascuna delle piattaforme di sfruttamento e diffusione disponibili, come esemplificato nella Tabella C allegata al presente decreto;
b) la durata della titolarita' dei diritti e il valore economico attribuito a ciascuno di essi.
 
Art. 19
Richiesta definitiva

1. Il produttore originario indipendente presenta alla DG Cinema, a pena di decadenza entro il termine di centottanta giorni dalla data di consegna alla medesima DG Cinema della copia campione dell'opera, la richiesta definitiva, da redigersi su modelli predisposti dalla medesima DG Cinema.
2. A pena di decadenza, la richiesta definitiva e' presentata successivamente all'ottenimento della nazionalita' definitiva, di cui agli articoli 5 e 6 della legge n. 220 del 2016.
3. Nella richiesta definitiva deve essere, comunque, specificato, per ciascuna opera:
a) il costo complessivo dell'opera e il costo eleggibile, con attestazione di effettivita' delle spese sostenute, rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore contabile o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall' art. 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 , ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
b) il contratto sottoscritto con gli autori del soggetto e della sceneggiatura, con allegata quietanza di pagamento del compenso, nonche' apposita dichiarazione, redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'assenza di accordi di qualsivoglia natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l'assetto economico e finanziario del medesimo contratto;
c) il numero totale di giornate di ripresa ovvero, con riferimento alle opere di animazione, di lavorazione e il numero di giornate di ripresa ovvero di lavorazione sul territorio italiano;
d) l'ammontare del credito d'imposta maturato dal produttore e quello gia' utilizzato, nonche' il mese dal quale e' inizialmente sorto il diritto all'utilizzo del credito d'imposta ai sensi dell'art. 6;
e) l'ammontare delle spese sostenute all'estero, con l'indicazione di eventuali agevolazioni fruite;
f) l'utilizzo effettivo del credito d'imposta, suddiviso per esercizio finanziario, e l'eventuale importo ancora da utilizzare secondo il piano di cui all'art. 18, comma 1, lettera f);
g) la dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di osservanza dei contratti collettivi nazionali di categoria.
4. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta definitiva, la DG Cinema comunica al produttore originario indipendente l'importo del credito riconosciuto e maturato sulla base delle spese effettivamente sostenute. Il credito d'imposta e' calcolato sulla base dei costi eleggibili indicati e certificati ai sensi del comma 1, lettera a), del presente articolo. Nel caso in cui l'ammontare dei costi eleggibili indicati nella richiesta definitiva ecceda di oltre il 10 per cento l'ammontare dei costi eleggibili indicati nella richiesta preventiva, il credito d'imposta verra' attribuito in relazione all'ammontare dei costi eleggibili indicati nella richiesta preventiva maggiorati del 10 per cento, da fruire in ogni caso nei termini previsti al precedente art. 18, comma 1, lettera f).
5. Le disposizioni previste nell'ultimo periodo del precedente comma possono essere derogate per comprovate sopravvenute modifiche sostanziali nella struttura produttiva dell'opera a seguito di apposita richiesta da presentare alla DG Cinema contestualmente alla richiesta definitiva, ovvero per cause derivanti da forza maggiore connesse ad eventi imprevedibili di carattere generale non connessi e non collegati alla specifica produzione audiovisiva. Il credito di cui al presente comma deve essere fruito nei termini previsti al precedente art. 18, comma 1, lettera f).
 
Art. 20
Reinvestimento del credito d'imposta

1. Il produttore originario indipendente beneficiario del credito d'imposta in relazione alle opere audiovisive destinate al pubblico prioritariamente per mezzo di un'emittente televisiva e' tenuto a reinvestire l'importo del beneficio entro ventiquattro mesi dalla data di riconoscimento definitivo del medesimo credito d'imposta, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del presente Capo.
2. L'obbligo di reinvestimento puo' essere adempiuto, alternativamente o congiuntamente attraverso:
a) l'aumento della propria quota di partecipazione nell'opera cui si riferisce il beneficio, ulteriore rispetto alle aliquote del 5 per cento ovvero del 10 per cento rispettivamente per le opere prevalentemente finanziate dall'emittente televisiva e per le opere audiovisive in coproduzione;
b) lo sviluppo ovvero la produzione, ovvero la distribuzione in Italia e all'estero di nuove opere audiovisive di nazionalita' italiana.
3. Con provvedimento del Direttore generale Cinema, sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, sono precisate le modalita' tecniche di assolvimento dell'obbligo di reinvestimento e definite le relative procedure di verifica.
4. Il mancato rispetto dell'obbligo di reinvestimento comporta l'inibizione del diritto di richiedere il credito di imposta per altre opere audiovisive o cinematografiche per ventiquattro mesi decorrenti dal termine di scadenza dell'obbligo di reinvestimento.
 
Art. 21
Revoca e decadenza

1. Fatto salvo quanto gia' previsto in altri articoli del presente decreto, il beneficio del credito d'imposta di cui al presente Capo, spettante ai produttori originari indipendenti, decade ed e' revocato altresi' nel caso in cui:
a) non sussista il requisito di «produttore indipendente» ovvero di «produttore audiovisivo originario»;
b) non vengano rispettati i criteri di titolarita' dei diritti previsti all'art. 17 del presente decreto.
2. In tal caso, si provvede anche al recupero della somma eventualmente e indebitamente gia' fruita, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, ovvero della somma fruita in misura eccedente all'importo riconosciuto con la comunicazione della DG Cinema.
 
Art. 22
Controllo della spesa

1. Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell'art. 13 della legge n. 220 del 2016, e' stabilito il limite massimo annuo di risorse destinato a ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste dalla medesima legge, fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 13, commi 4 e 6, e dall'art. 21, comma 6, della medesima legge.
2. Le richieste di credito d'imposta di cui agli articoli 11, comma 1, 13, comma 1, e 18, comma 1, possono essere presentante, per ciascun anno, nelle tre sessioni di seguito specificate:
a) prima sessione: dal 1° febbraio al 15 maggio;
b) seconda sessione: dal 16 giugno al 15 settembre;
c) terza sessione: dal 15 ottobre al 30 dicembre.
3. Il termine di cui all'art. 11, comma 1, e' sospeso nei periodi intercorrenti fra le sessioni di cui al comma 2.
4. I termini di cui al comma precedente, se scadono in un giorno festivo o prefestivo, sono prorogati al primo giorno seguente non festivo.
5. La DG Cinema istruisce in ordine cronologico le richieste previste dal presente decreto e, verificata la completezza della domanda, la rispondenza ai requisiti previsti nella legge n. 220 del 2016 e nei decreti attuativi, nonche' la effettiva disponibilita' di risorse, provvede a riconoscere i crediti d'imposta richiesti, nella misura prevista, e a prenotare le relative somme.
6. Entro tre giorni dall'apertura rispettivamente della seconda e della terza sessione, la DG Cinema pubblica, sul proprio sito istituzionale, un avviso contenente l'indicazione delle risorse ancora disponibili per l'anno in corso, al netto delle somme relative ai crediti di imposta riconosciuti nelle sessioni precedenti.
7. Il credito di imposta relativo alle richieste il cui importo determini il superamento dei limiti di spesa di cui al comma 1 e' riconosciuto nei limiti delle risorse effettivamente disponibili; non sono riconosciuti i crediti di imposta relativi alle successive richieste presentate nella medesima sessione. Al raggiungimento di detti limiti di spesa, la DG Cinema disattiva tempestivamente il sistema di presentazione delle richieste, dandone avviso sul proprio sito istituzionale. Fino al termine dell'esercizio finanziario in corso sono inammissibili nuove richieste di credito di imposta.
 
Art. 23
Monitoraggio e sanzioni

1. La DG Cinema, qualora, a seguito dei controlli effettuati, accerti l'indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d'imposta di cui al presente decreto, per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, ovvero a causa dell'inammissibilita' dei costi sulla base dei quali e' stato determinato l'importo fruito, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
2. Il recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato e' effettuato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui il credito e' stato revocato o rideterminato. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso, previste per le imposte sui redditi.
3. L'Agenzia delle entrate, in ogni caso, comunica telematicamente alla DG Cinema l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito di imposta accertata nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo.
4. Ai fini dell'attivita' di monitoraggio e controllo, l'Agenzia delle entrate e la DG Cinema concordano, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, le modalita' telematiche per la trasmissione dei dati relativi alle agevolazioni disciplinate dal presente decreto utilizzate in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. La DG Cinema puo' in ogni momento richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilita' dei benefici previsti nel presente decreto.
6. Le Amministrazioni competenti, nell'ambito dei rispettivi poteri istituzionali in materia di attivita' di controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi e fiscali da parte dei beneficiari, possono disporre appositi controlli, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni.
7. I soggetti beneficiari delle agevolazioni concesse ai sensi del presente decreto sono tenuti a comunicare tempestivamente alla DG Cinema l'eventuale perdita, successivamente all'accoglimento dell'istanza di agevolazione ovvero nelle more della comunicazione da parte della DG Cinema del credito spettante definitivo, dei requisiti di ammissibilita' ai benefici previsti dal presente decreto.
8. In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni ai sensi del comma 7 del presente articolo o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta per il riconoscimento dei crediti d'imposta di cui al presente decreto, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, maggiorata di interessi e sanzioni secondo legge, e' disposta, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 220 del 2016, l'esclusione dalle agevolazioni previste dalla medesima legge, per cinque anni, del beneficiario nonche' di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del presente comma.
9. Per i soggetti che presentano istanza di accesso ai crediti d'imposta previsti nel presente decreto per un importo annuo pari o superiore a euro 150.000, la DG Cinema provvede a richiedere alla competente Prefettura la documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Trascorsi trenta giorni dalla predetta richiesta, sempre che siano state soddisfatte tutte le altre condizioni e tutti i requisiti previsti nel presente decreto, il credito d'imposta teorico viene concesso sotto clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.
 
Art. 24
Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sono abrogati:
a) il decreto ministeriale 7 maggio 2009, recante «Disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese di produzione cinematografica in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche, di cui alla legge n. 244 del 2007», e successive modificazioni;
b) il decreto ministeriale 5 febbraio 2015, recante «Disposizioni applicative per l'estensione ai produttori indipendenti di opere audiovisive dell'attribuzione del credito d'imposta per le attivita' cinematografiche», e successive modificazioni.
 
Art. 25
Disposizioni transitorie e finali

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, la DG Cinema predispone e pubblica gli appositi modelli per la presentazione delle richieste per il riconoscimento dei crediti di imposta di cui al presente decreto.
2. Per l'anno 2017, le richieste di credito d'imposta di cui al presente decreto possono essere presentate in due sessioni stabilite, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto, con apposito decreto del Direttore generale Cinema.
3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei modelli di cui al comma 1 del presente articolo, i soggetti interessati possono integrare le comunicazioni o richieste preventive eventualmente presentate alla DG Cinema ai sensi, rispettivamente, del decreto ministeriale 7 maggio 2009, e successive modificazioni, e del decreto ministeriale 5 febbraio 2015, e successive modificazioni, tra il 1° gennaio 2017 e la data di pubblicazione del presente decreto, al fine di accedere ai crediti di imposta di cui al presente decreto e secondo le modalita' da questo stabilite.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, i decreti del Direttore generale Cinema previsti dal presente decreto sono adottati entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del medesimo decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 15 marzo 2018

Il Ministro dei beni
e delle attivita' culturali
e del turismo
Franceschini
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2018 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 937
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone