Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2018 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2018, n. 52
Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e, in particolare, gli articoli 14 e 17;
Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale, cosi' come modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'articolo 47, commi 5, 6 e 7;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 luglio 2000, n. 403, recante approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea;
Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, e, in particolare, l'articolo 15, recante delega al Governo per il riordino degli enti, societa' e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il riassetto del settore ippico e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale;
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2018;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 22 febbraio 2018;
Considerato che le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari non hanno espresso il parere nel termine prescritto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo 2018, con il quale l'on. dott. Paolo Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri, e' stato incaricato di reggere, ad interim, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e ad interim Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto individua i principi fondamentali della disciplina relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione animale per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla politica agricola comune, in modo da perseguire, omogeneamente sul territorio nazionale, la corretta gestione del patrimonio genetico delle razze di interesse zootecnico nei settori della riproduzione, selezione, ricostituzione, creazione di nuove razze e conservazione della biodiversita' zootecnica, ferme restando le competenze attribuite dall'ordinamento vigente alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e nel rispetto del principio di separazione tra le attivita' di miglioramento genetico, di competenza nazionale, e quelle di consulenza, di competenza regionale.
2. Il presente decreto, ai fini di cui al comma 1 e nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, disciplina:
a) il riconoscimento degli Enti selezionatori per le specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina, equina ed asinina;
b) l'approvazione dei programmi genetici e dei loro obiettivi;
c) la raccolta dei dati in allevamento del bestiame delle specie di cui alla lettera a);
d) lo svolgimento dei programmi genetici per le specie di cui alla lettera a).

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riportano gli articoli 14 e 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 recante disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto
2016, n. 186:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.»
«Art. 17 (Regolamenti). - Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
La legge 15 gennaio 1991, n. 30 recante disciplina
della riproduzione animale e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 gennaio 1991, n. 24.
- Si riporta il testo dell'articolo 47, commi 5, 6 e 7
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, supplemento
ordinario:
«Art. 47 (Funzioni e compiti conservati allo Stato). -
(Omissis).
5. Al fine di concertare i criteri e gli indirizzi
unitari nel rispetto delle specificita' delle singole
realta' regionali, in conformita' con l'articolo 2 della
legge 3 agosto 1999, n. 280, ed assicurare l'uniforme
applicazione su tutto il territorio nazionale, il Ministero
delle politiche agricole e forestali predispone, d'intesa
con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome, sentite le associazioni
nazionali di allevatori interessate, il programma annuale
dei controlli funzionali.
6. Compete al Ministero per le politiche agricole e
forestali, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 4 giugno 1997, n. 143, il finanziamento delle
attivita' di tenuta dei registri e dei libri genealogici
esercitate dalle associazioni di allevatori operanti a
livello nazionale, nei limiti autorizzati dalla
legislazione vigente.
7. Compete alle regioni, nel rispetto dei principi
fissati dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, il finanziamento
delle attivita' relative ai controlli funzionali esercitate
da associazioni di allevatori operanti a livello
territoriale.».
Il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 19 luglio 2000, n. 403, recante approvazione del
nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio
1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione
animale e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio
2001, n. 5.
Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante
disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia
scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle
imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe
elettriche, nonche' per la definizione immediata di
adempimenti derivanti dalla normativa europea, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2014, n. 192,
supplemento ordinario, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 giugno 2014, n. 144.
- Si riporta il testo dell'articolo 15 della legge 28
luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori
disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca
illegale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto
2016, n. 186:
«Art. 15 (Delega al Governo per il riordino degli enti,
societa' e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, per il riassetto del
settore ippico e per il riordino dell'assistenza tecnica
agli allevatori e la revisione della disciplina della
riproduzione animale). - 1. Al fine di razionalizzare e
contenere la spesa pubblica, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi del capo I e degli articoli 8, 16 e 18
della legge 7 agosto 2015, n. 124, e tenuto conto dei
relativi decreti attuativi, il Governo e' delegato ad
adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
finalizzati al riordino degli enti, societa' ed agenzie
vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, al riassetto delle modalita' di finanziamento
e gestione delle attivita' di sviluppo e promozione del
settore ippico nazionale, nonche' al riordino
dell'assistenza tecnica agli allevatori, anche attraverso
la revisione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, in materia
di disciplina della riproduzione animale, allo scopo di
rendere maggiormente efficienti i servizi offerti
nell'ambito del settore agroalimentare.
2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui
al comma 1, relativamente al riordino degli enti, societa'
ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, il Governo e' tenuto ad osservare i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione delle competenze e riordino degli enti,
societa' ed agenzie vigilati, anche a seguito
dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi
da 381 a 383, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
dell'articolo 1, commi da 659 a 664, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e dell'articolo 1, comma 6-bis, del
decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, prevedendo
modalita' di chiamata pubblica secondo criteri di merito e
trasparenza che garantiscano l'indipendenza, la terzieta',
l'onorabilita', l'assenza di conflitti di interessi,
l'incompatibilita' con cariche politiche e sindacali e la
comprovata qualificazione scientifica e professionale dei
componenti dei loro organi nei settori in cui opera l'ente,
societa' o agenzia;
b) ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse umane,
strumentali e finanziarie a disposizione degli enti,
societa' ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, riducendo ulteriormente il
ricorso a contratti con soggetti esterni alla pubblica
amministrazione e utilizzando prioritariamente le
professionalita' esistenti;
c) utilizzo di una quota non superiore al 50 per
cento dei risparmi di spesa, non considerati ai fini del
rispetto dei saldi di finanza pubblica, derivanti dalla
riduzione del numero degli enti e societa' disposta a
legislazione vigente e dall'attuazione delle disposizioni
di cui al presente comma per politiche a favore del settore
agroalimentare, con particolare riferimento allo sviluppo e
all'internazionalizzazione del made in Italy, nonche' alla
tutela all'estero delle produzioni di qualita' certificata;
d) riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione delle
funzioni attualmente affidate all'Agenzia medesima e, in
particolare, dell'attuale sistema di gestione e di sviluppo
del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui
all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, nonche'
del modello di coordinamento degli organismi pagatori a
livello regionale, secondo i seguenti indirizzi:
sussidiarieta' operativa tra livello centrale e regionale;
modello organizzativo omogeneo; uniformita' dei costi di
gestione del sistema tra i diversi livelli regionali;
uniformita' delle procedure e dei sistemi informativi tra i
diversi livelli. La riorganizzazione deve altresi' favorire
l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del sistema dei
pagamenti nonche' ottimizzare l'accesso alle informazioni
da parte degli utenti e delle pubbliche amministrazioni,
garantendo la realizzazione di una piattaforma informatica
che permetta la piena comunicazione tra articolazioni
regionali e struttura centrale nonche' tra utenti e
pubblica amministrazione, attraverso la piena attivazione
della Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui
all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503;
e) riordino del sistema dei controlli nel settore
agroalimentare, al fine di garantire maggiore unitarieta'
ed efficacia, anche assicurando la necessaria indipendenza
dal soggetto erogatore, con conseguente razionalizzazione o
soppressione della societa' AGECONTROL S.p.a., anche
mediante il trasferimento della proprieta' delle relative
azioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali o ad agenzie da esso vigilate, ovvero la sua
confluenza in enti, societa' o agenzie vigilati dal
medesimo Ministero, previo espletamento di apposite
procedure selettive per il personale, procedendo al
relativo inquadramento sulla base di un'apposita tabella di
corrispondenza e comunque prevedendo che i dipendenti della
predetta societa' mantengano esclusivamente il trattamento
economico fondamentale in godimento percepito alla data di
entrata in vigore della presente legge, con corrispondente
riduzione dei trasferimenti in favore dell'AGEA;
f) revisione della normativa istitutiva dell'Ente
nazionale risi al fine di razionalizzarne l'organizzazione
in funzione della competitivita' del settore;
g) previsione dell'obbligo di pubblicazione annuale
dei dati economici, finanziari e patrimoniali relativi
all'ultimo esercizio nonche' dei dati della rendicontazione
delle attivita' svolte da ciascun ente, societa' o agenzia.
3. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui
al comma 1, relativamente al riassetto delle modalita' di
finanziamento e di gestione delle attivita' di sviluppo e
promozione del settore ippico nazionale, il Governo e'
tenuto a osservare i seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordinare le competenze ministeriali in materia
di ippica, comprese quelle in materia di diritti televisivi
relativi alle corse, anche estere, e la disciplina delle
scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa,
prevedendo per le scommesse a totalizzatore la destinazione
di una percentuale non inferiore al 74 per cento della
raccolta totale al pagamento delle vincite, la stabilita'
degli attuali livelli di gettito da destinare al
finanziamento della filiera ippica, nonche' le modalita' di
riduzione delle aliquote destinate all'erario a fronte di
un eventuale aumento della raccolta delle suddette
scommesse e l'introduzione della tassazione sul margine per
le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli,
stabilendo che una parte dell'aliquota sia destinata alla
filiera ippica, e prevedere un palinsesto complementare al
fine di garantire ulteriori risorse in favore della filiera
ippica;
b) prevedere le modalita' di individuazione,
compatibilmente con la normativa europea, del soggetto
incaricato di costituire un organismo, da sottoporre alla
vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, cui demandare le funzioni di organizzazione
degli eventi ippici, di ripartizione e di rendicontazione
delle risorse di cui alle lettere d) ed e), consentendo
l'iscrizione al medesimo organismo agli allevatori, ai
proprietari di cavalli e alle societa' di gestione degli
ippodromi che soddisfano requisiti minimi prestabiliti, e
prevedere che la disciplina degli organi di governo dello
stesso organismo sia improntata a criteri di equa e
ragionevole rappresentanza delle diverse categorie di soci
e che la struttura organizzativa fondamentale contempli
organismi tecnici nei quali sia assicurata la
partecipazione degli allenatori, dei guidatori, dei
fantini, dei gentlemen e degli altri soggetti della filiera
ippica;
c) prevedere, per i primi cinque anni dalla
costituzione dell'organismo di cui alla lettera b), una
qualificata partecipazione di rappresentanti dei Ministeri
delle politiche agricole alimentari e forestali e
dell'economia e delle finanze negli organi gestionali e,
successivamente, la costituzione di un apposito organo di
vigilanza sulla gestione del medesimo organismo, composto
da rappresentanti degli stessi Ministeri;
d) compatibilmente con la normativa europea,
prevedere che le quote di prelievo sulle scommesse sulle
corse dei cavalli destinate al settore ippico, nonche' le
risorse destinate all'ippica ai sensi dell'articolo 1,
commi 281 e 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
dell'articolo 30-bis, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, siano assegnate all'organismo
di cui alla lettera b);
e) prevedere che gli stanziamenti attualmente
iscritti nel bilancio del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali per lo svolgimento delle
competenze in materia ippica siano rideterminati e
assegnati all'organismo di cui alla lettera b), tenuto
conto delle funzioni a esso trasferite, stabilendo comunque
una riduzione degli oneri a carico della finanza pubblica
pari al 20 per cento nel primo anno successivo alla
costituzione del medesimo organismo, al 40 per cento nel
secondo anno, al 60 per cento nel terzo anno e all'80 per
cento nel quarto anno e che, a decorrere dal quinto anno
successivo alla costituzione dello stesso organismo, al
relativo finanziamento si provveda, oltre che con le
risorse di cui alla lettera d), con le quote di
partecipazione versate annualmente dai soci.
4. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui
al comma 1, relativamente al riordino dell'assistenza
tecnica agli allevatori e della disciplina della
riproduzione animale e tenendo conto della normativa
europea in materia, il Governo e' tenuto ad osservare i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) riorganizzazione del sistema di consulenza al
settore, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi
stabiliti dalla politica agricola comune e dalle norme
nazionali in materia, con l'obiettivo di qualificare e
liberalizzare il servizio, tenendo conto della necessita'
di salvaguardare la biodiversita', la corretta gestione del
patrimonio genetico delle razze di interesse zootecnico, il
benessere animale e la valorizzazione delle produzioni di
qualita';
b) riconoscimento del principio per il quale
l'iscrizione ai libri genealogici e ai registri anagrafici
costituisce elemento fondamentale per l'individuazione
della razza e per la certificazione d'origine;
c) riconoscimento del principio della unicita' e
multifunzionalita' del dato raccolto per la tenuta del
libro genealogico o del registro anagrafico e definizione,
con provvedimento del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, delle modalita' di accesso da parte
di terzi;
d) riconoscimento del principio per il quale la
gestione dei libri genealogici e dei registri anagrafici e'
necessario strumento della conservazione della
biodiversita' animale e della valorizzazione delle razze
autoctone;
e) soppressione dei riferimenti agli enti scientifici
e strumentali soppressi a seguito delle normative di
revisione della spesa pubblica;
f) previsione della possibilita' di integrare il
finanziamento statale finalizzato alle attivita' gestionali
dei libri genealogici mediante fonti di autofinanziamento
delle organizzazioni riconosciute nel rispetto della
normativa europea in materia attraverso l'espletamento di
servizi per i propri soci e utilizzo di marchi collettivi,
con obbligo di impiegare i relativi proventi in attivita' e
investimenti riconducibili all'obiettivo del miglioramento
genetico;
g) accessibilita' dei dati necessari per la
prestazione dei servizi di consulenza aziendale da parte
degli organismi, pubblici o privati, riconosciuti ai sensi
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
5. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, previo
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, da rendere nel termine di quarantacinque giorni
dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto
legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque
procedere. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di
apposita relazione tecnica da cui risultino, tra l'altro, i
risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle
disposizioni in essi contenute, sono trasmessi alle Camere
per l'acquisizione del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di
assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei
pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono
la scadenza del termine per l'esercizio della delega o
successivamente, quest'ultimo e' prorogato di tre mesi.
6. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai
pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le
sue osservazioni e con eventuali modificazioni, per il
parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per i profili finanziari, da rendere entro un
mese dalla data di trasmissione. Decorso il predetto
termine, i decreti possono essere comunque adottati in via
definitiva dal Governo.
7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
primo dei decreti legislativi in materia di riordino degli
enti, societa' ed agenzie vigilati di cui al comma 1, il
Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi di cui al comma 2 e con le modalita' e le
procedure di cui ai commi 5 e 6, uno o piu' decreti
legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
8. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33, al fine di favorire la trasparenza
nella gestione degli enti, societa' ed agenzie vigilati dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
nonche' di facilitare un efficace controllo della stessa, i
predetti soggetti provvedono a pubblicare in modo visibile
e facilmente accessibile agli utenti nel proprio sito
internet o, in mancanza, nel sito internet del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali:
a) il bilancio e gli altri atti approvati dagli
organi amministrativi anche di livello dirigenziale che
comportano una spesa a carico del bilancio medesimo;
b) l'organigramma comprensivo degli incarichi di
consulenza, con indicazione, per questi ultimi, della data
di inizio, di conclusione e dei relativi costi.
9. Per consentire l'omogenea armonizzazione dei sistemi
contabili, gli organismi pagatori regionali costituiti in
attuazione dell'articolo 7 del regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, relativamente alla gestione fuori bilancio
dei fondi della Politica agricola comune (PAC) e dei
correlati aiuti nazionali, statali e regionali, applicano
le disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
91, in accordo e nei tempi previsti per l'AGEA.
10. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
Il regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo
e del Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni
zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione,
agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di
animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi
riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica
il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e
90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in
materia di riproduzione animale e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 29 giugno 2016, n. L
171.
Il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n.
1698/2005 del Consiglio e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 20 dicembre 2013, n. L 347.

Note all'art. 1:
Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 2016/1012 del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, e' definita «Associazione di primo grado» un'Associazione di allevatori di livello nazionale che associa direttamente gli allevatori, senza il rapporto associativo di intermediazione di altre Associazioni, ad eccezione delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio agli Enti selezionatori possono aderire anche cooperative di allevatori.
2. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di «Ente selezionatore», «Ente ibridatore», «libro genealogico», «programma genetico», «razza» e «registro suini ibridi», di cui al regolamento (UE) n. 2016/1012.

Note all'art. 2:
Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 2016/1012 del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3
Enti selezionatori e approvazione
dei programmi genetici

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito «Ministero», e' l'Autorita' competente ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, punto 8), del regolamento (UE) n. 2016/1012.
2. Il Ministero riconosce gli Enti selezionatori e gli Enti ibridatori in possesso dei requisiti stabiliti dall'allegato I del regolamento (UE) n. 2016/1012. Gli Enti selezionatori possono aggregarsi nei comparti produttivi dei bovini da latte, bovini a duplice attitudine, bovini da carne, bufalini, equidi, ovi-caprini, suini.
3. Il Ministero, acquisito il parere del Comitato nazionale zootecnico, di cui al successivo articolo 4, comma 4, approva i programmi genetici, presentati dagli Enti selezionatori e dagli Enti ibridatori, che hanno ad oggetto gli animali iscritti ai libri genealogici o, per la specie suina, ai registri dei suini ibridi, e che perseguono almeno uno degli obiettivi di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 2016/1012.
4. L'iscrizione ai libri genealogici, che fanno parte di programmi genetici approvati dal Ministero, costituisce elemento fondamentale per l'individuazione della razza e per la sua certificazione.
5. Il Ministero approva i registri dei suini ibridi riproduttori e i relativi disciplinari, la cui attuazione e' in capo agli Enti selezionatori della specie suina.
6. Il Ministero controlla l'attuazione dei programmi genetici approvati, al fine di verificarne il corretto svolgimento.

Note all'art. 3:
Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 2016/1012 del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 4
Raccolta dei dati in allevamento e loro gestione

1. Le attivita' inerenti la raccolta dei dati in allevamento, finalizzate alla realizzazione del programma genetico, sono svolte dagli Enti selezionatori o, su delega degli stessi, possono essere svolte da soggetti terzi al fine di favorire la specializzazione delle attivita' e la terzieta' rispetto ai dati e alla loro validazione.
2. I soggetti terzi di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:
a) certificazione ICAR - Comitato internazionale per la registrazione degli animali, con esclusione delle specie equine e suine;
b) sede in Italia con articolazione territoriale che garantisca la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale;
c) dotazione delle necessarie strutture e attrezzature nonche' di personale di adeguata qualificazione;
d) dotazione di un sistema informativo in grado di organizzare e gestire i dati rilevati negli allevamenti con l'obbligo di alimentare la Banca dati unica zootecnica, di cui al comma 4;
e) personalita' giuridica senza fini di lucro;
f) non essere un Ente selezionatore riconosciuto;
g) riconoscimento, da parte del Ministero, quale Autorita' nazionale competente, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2016/1012.
3. La raccolta dei dati in allevamento finalizzata ad alimentare la Banca dati unica zootecnica, al fine di arricchire le informazioni da mettere a disposizione per l'erogazione della consulenza aziendale, puo' essere svolta senza maggiori oneri per la finanza pubblica anche su iniziativa di soggetti diversi da quelli indicati al comma 2, a condizione che gli stessi abbiano sede in Italia, siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e) ed f) del comma 2 e siano validati con parere favorevole dal Comitato di cui al comma 4.
4. Il Ministero, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce con proprio decreto, senza nuovi o maggiori oneri e con le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione a legislazione vigente, il Comitato nazionale zootecnico, di seguito Comitato, che puo' essere articolato per attitudine produttiva, composto da rappresentanti dello stesso Ministero, da un rappresentante del Ministero della salute e da rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di regolazione, standardizzazione e indirizzo dell'attivita' di raccolta dati negli allevamenti. Per la partecipazione al Comitato non spettano ai componenti compensi, gettoni di presenza, indennita', rimborsi spese ne' emolumenti comunque denominati.
5. I dati di cui ai commi 1 e 3 sono registrati, organizzati, conservati e divulgati secondo le regole stabilite dal Comitato, anche con riguardo alla compatibilita' delle modalita' di registrazione e validazione dei dati, nella Banca dati unica zootecnica a livello nazionale, la quale e' realizzata, anche tramite meccanismi di cooperazione applicativa con la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) del Ministero della salute, garantendo l'interoperabilita' con altre banche dati esistenti e l'accessibilita' ai soggetti riconosciuti dalle regioni e province autonome ai fini della consulenza aziendale, e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' ed i tempi con i quali sono resi accessibili i dati di cui al comma 1 ai soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, i quali non partecipano alla raccolta dei dati in allevamento di cui al comma 1. Resta ferma la disciplina di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e di cui agli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Note all'art. 4:
Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 2016/1012 del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, si
veda nelle note alle premesse.
Si riporta il testo dell'articolo 1-ter del citato
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116:
«Art. 1-ter. (Istituzione del sistema di consulenza
aziendale in agricoltura). 1. E' istituito il sistema di
consulenza aziendale in agricoltura in conformita' al
titolo III del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e secondo le
disposizioni quadro definite a livello nazionale dal
presente articolo.
2. Il sistema di consulenza contempla almeno gli ambiti
di cui all'articolo 12, paragrafi 2 e 3, del citato
regolamento (UE) n. 1306/2013 e gli aspetti relativi alla
competitivita' dell'azienda agricola, zootecnica e
forestale, nonche' l'innovazione tecnologica ed
informatica, l'agricoltura di precisione e il trasferimento
di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario,
inclusi il benessere e la biodiversita' animale nonche' i
profili sanitari delle pratiche zootecniche.
3. Lo svolgimento dell'attivita' di consulenza deve
essere chiaramente separato dallo svolgimento
dell'attivita' di controllo dei procedimenti amministrativi
e tecnici per l'erogazione di finanziamenti pubblici
all'agricoltura.
4. I consulenti che operano nel sistema di cui al comma
1 devono possedere qualifiche adeguate o ricevere una
adeguata formazione di base e di aggiornamento, in
relazione agli ambiti di cui al comma 2.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della
salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono definiti i criteri che
garantiscono il rispetto del principio di separatezza di
cui al comma 3, le procedure omogenee per la realizzazione
delle attivita' di formazione e aggiornamento di cui al
comma 4, le modalita' di accesso al sistema di consulenza
aziendale che tengano conto delle caratteristiche
specifiche di tutti i comparti produttivi del settore
agricolo, zootecnico e forestale, nonche' l'istituzione del
registro unico nazionale degli organismi di consulenza e
del sistema di certificazione di qualita' nazionale
sull'efficacia ed efficienza dell'attivita' di consulenza
svolta, presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano selezionano gli organismi di consulenza secondo
quanto disposto dall'articolo 15, paragrafo 3, del
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, e con propri provvedimenti
definiscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 5, le disposizioni
attuative a livello regionale del sistema di consulenza
aziendale.
6-bis. Per la selezione degli organismi di consulenza
aziendale le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono fare ricorso ad accordi quadro, in deroga
all'articolo 59, comma 1, del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni.
7. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo
27 maggio 1999, n. 165, dopo la lettera c) e' aggiunta la
seguente:
"c-bis) accertare ed attestare, a prescindere dalla
suddetta convenzione, nell'ambito delle competenze loro
assegnate dalla legge, fatti o circostanze di ordine
meramente tecnico concernenti situazioni o dati certi
relativi all'esercizio dell'attivita' di impresa".».
La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Si riportano gli articoli 5 e 5-bis del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80:
«Art. 5. (Accesso civico a dati e documenti) 1.
L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle
pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti,
informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di
richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la
loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo
sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la
partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto
di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di
pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto
dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente
rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non e'
sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione
soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico
identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti
e non richiede motivazione. L'istanza puo' essere trasmessa
per via telematica secondo le modalita' previste daldecreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, ed e' presentata alternativamente ad uno dei
seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o
i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione
nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito
istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione
e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati,
informazioni o documenti oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai sensi del presente decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato
elettronico o cartaceo e' gratuito, salvo il rimborso del
costo effettivamente sostenuto e documentato
dall'amministrazione per la riproduzione su supporti
materiali.
5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria,
l'amministrazione cui e' indirizzata la richiesta di
accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi
dell'articolo 5-bis, comma 2, e' tenuta a dare
comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con
raccomandata con avviso di ricevimento, o per via
telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di
comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della
comunicazione, i controinteressati possono presentare una
motivata opposizione, anche per via telematica, alla
richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai
controinteressati, il termine di cui al comma 6 e' sospeso
fino all'eventuale opposizione dei controinteressati.
Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede
sulla richiesta, accertata la ricezione della
comunicazione.
6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi
con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta
giorni dalla presentazione dell'istanza con la
comunicazione al richiedente e agli eventuali
controinteressati. In caso di accoglimento,
l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al
richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel
caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o
documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi
del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le
informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al
richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso,
indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso
di accoglimento della richiesta di accesso civico
nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i
casi di comprovata indifferibilita', l'amministrazione ne
da' comunicazione al controinteressato e provvede a
trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti
non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa
comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto,
il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere
motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti
dall'articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza puo' chiedere agli
uffici della relativa amministrazione informazioni
sull'esito delle istanze.
7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o
di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6,
il richiedente puo' presentare richiesta di riesame al
responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con
provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
Se l'accesso e' stato negato o differito a tutela degli
interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a),
il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro
il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere
dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione
del provvedimento da parte del responsabile e' sospeso,
fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per
un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso
la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di
richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, il
richiedente puo' proporre ricorso al Tribunale
amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del
Codice del processo amministrativo di cui aldecreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni
delle regioni o degli enti locali, il richiedente puo'
altresi' presentare ricorso al difensore civico competente
per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale
organo non sia stato istituito, la competenza e' attribuita
al difensore civico competente per l'ambito territoriale
immediatamente superiore. Il ricorso va altresi' notificato
all'amministrazione interessata. Il difensore civico si
pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del
ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il
diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo
comunica all'amministrazione competente. Se questa non
conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione del difensore civico,
l'accesso e' consentito. Qualora il richiedente l'accesso
si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui
all'articolo 116, comma 1, del Codice del processo
amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte
del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore
civico. Se l'accesso e' stato negato o differito a tutela
degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera
a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro
il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere
dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia
del difensore e' sospeso, fino alla ricezione del parere
del Garante e comunque per un periodo non superiore ai
predetti dieci giorni.
9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso,
il controinteressato puo' presentare richiesta di riesame
ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore
civico ai sensi del comma 8.
10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico
riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto,
il responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di
cui all'articolo 43, comma 5.
11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione
previsti dal Capo II, nonche' le diverse forme di accesso
degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto
1990, n. 241.».
«Art. 5-bis. (Esclusioni e limiti all'accesso civico)
1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, e'
rifiutato se il diniego e' necessario per evitare un
pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi
pubblici inerenti a:
a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilita' finanziaria ed
economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro
perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attivita' ispettive.
2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, e'
altresi' rifiutato se il diniego e' necessario per evitare
un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti
interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformita'
con la disciplina legislativa in materia;
b) la liberta' e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una
persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprieta'
intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, e'
escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di
divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi
compresi i casi in cui l'accesso e' subordinato dalla
disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni,
modalita' o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24,
comma 1, della legge n. 241 del 1990.
4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti
dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2
riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del
documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli
altri dati o alle altre parti.
5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano
unicamente per il periodo nel quale la protezione e'
giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso
civico non puo' essere negato ove, per la tutela degli
interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare
ricorso al potere di differimento.
6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei
limiti all'accesso civico di cui al presente articolo,
l'Autorita' nazionale anticorruzione, d'intesa con il
Garante per la protezione dei dati personali e sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida
recanti indicazioni operative.».
 
Art. 5
Linee guida per lo svolgimento dei programmi genetici

1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/1012, con decreto del Ministero sono stabilite, anche sulla base delle indicazioni del Comitato, le linee guida di natura tecnica per la valutazione ed il corretto svolgimento dei programmi genetici ed e' individuato il soggetto presso il quale e' allocata la Banca dati unica zootecnica.

Note all'art. 5:
Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 2016/1012 del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 6
Requisiti e condizioni per il finanziamento
dei programmi genetici

1. Gli Enti selezionatori, per poter accedere a contributi pubblici previsti dalla normativa vigente, finalizzati allo svolgimento di programmi genetici, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere Associazioni di primo grado senza fine di lucro;
b) essere aggregati nei comparti di cui all'articolo 3, comma 2, ad eccezione del comparto dei bovini a duplice attitudine, per il quale possono coesistere diversi ed autonomi Enti selezionatori, purche' questi presentino un concordato programma genetico articolato per singola razza;
c) non avere rappresentanti legali e membri nei Consigli direttivi che siano contemporaneamente amministratori delle organizzazioni cui venga delegata l'attivita' di raccolta dati in allevamento di cui alla lettera d);
d) nel caso in cui il programma genetico approvato preveda la raccolta dei dati in allevamento, attuare la specializzazione delle attivita' e la terzieta' sui dati delegando la raccolta dei dati in allevamento a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.
2. Ai fini del comma 1 gli statuti degli Enti selezionatori sono sottoposti al parere preventivo del Ministero.
3. Gli Enti selezionatori possono autofinanziare, in tutto o in parte, la propria attivita' attraverso l'espletamento di servizi per i propri soci e l'utilizzo di marchi collettivi, con l'obbligo di impiegare i relativi proventi in attivita' e investimenti riconducibili a programmi di conservazione e miglioramento genetico.
4. Le attivita' degli Enti selezionatori senza scopo di lucro, comprese quelle eventualmente delegate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, si configurano come attivita' di natura non commerciale.
 
Art. 7
Riorganizzazione della disciplina
della riproduzione animale

1. I soggetti maschi delle specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina, equina ed asinina, per la riproduzione in monta naturale devono essere iscritti al libro genealogico di cui all'articolo 3, comma 4, oppure, per la specie suina, agli appositi registri degli ibridi di cui all'articolo 3, comma 5. Per le specie ovina e caprina la predetta condizione e' obbligatoria solo per i soggetti maschi che partecipano ad un programma genetico.
2. I soggetti maschi delle specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina, equina ed asinina, per la riproduzione per inseminazione artificiale devono essere iscritti al libro genealogico oppure anche, per la specie suina, agli appositi registri dei suini ibridi, e aver superato con esito favorevole le valutazioni genetiche, ove previste dal relativo programma genetico, entro i limiti fissati per l'effettuazione delle stesse valutazioni genetiche.
3. In deroga a quanto stabilito dai commi 1 e 2, in presenza di specifiche esigenze zootecniche locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare l'impiego per la riproduzione in monta naturale di cavalli e asini stalloni, con esclusione di cavalli da corsa e per sport equestri, che rispondano, per razza e produzione tipica, alle esigenze e all'indirizzo zootecnico locale e per i quali non sia stato approvato un programma genetico.
4. Nelle zone di produzione dei muli e dei bardotti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare l'impiego di asini stalloni abilitati alla fecondazione di cavalle e di cavalli stalloni abilitati alla fecondazione delle asine.
5. E' ammesso il trapianto embrionale nonche' l'utilizzazione di altro materiale riproduttivo animale, a condizione che gli embrioni provengano da padre iscritto al libro genealogico e in possesso dei requisiti genetici stabiliti dal relativo programma genetico.
6. Sono vietati l'esercizio della fecondazione in forma girovaga per le specie suina ed equina e la monta pubblica naturale per la specie suina.
 
Art. 8
Pratica della inseminazione artificiale

1. Gli interventi per la pratica della inseminazione artificiale degli animali devono essere eseguiti:
a) da veterinari iscritti all'albo professionale;
b) da operatori pratici di inseminazione artificiale animale, che abbiano ottenuto l'idoneita' ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 marzo 1974, n. 74.

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 11
marzo 1974, n. 74, recante modificazioni ed integrazioni
della L. 25 luglio 1952, n. 1009 e del relativo regolamento
sulla fecondazione artificiale degli animali pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1974, n. 80:
«Art. 2. Gli enti locali e gli enti di sviluppo,
nonche' i consorzi, le cooperative, gli istituti e le
organizzazioni che esplicano attivita' in campo zootecnico
con particolare riguardo al settore della fecondazione
animale, qualora intendano organizzare corsi, della durata
di tre mesi, per operatori pratici nel campo della
fecondazione artificiale presso centri di fecondazione,
facolta' universitarie, istituti zooprofilattici o
zootecnici specializzati, debbono essere autorizzati dal
Ministero della sanita' che approva i programmi dei corsi
stessi.
Gli allievi che hanno frequentato uno dei corsi
autorizzati ai sensi del precedente comma conseguiranno
l'idoneita' dopo aver superato una prova teorico-pratica, a
giudizio di una commissione presieduta dal veterinario
provinciale e composta dall'ispettore agrario, da un
rappresentante dell'ordine dei veterinari della provincia
sede di esame, da un rappresentante dell'associazione
allevatori e da un rappresentante dell'ente che organizza
il corso.
Fa parte della commissione suddetta anche un
veterinario direttore o responsabile di un impianto di
fecondazione artificiale.
La commissione prevista dai precedenti commi e'
nominata dalla giunta regionale o, rispettivamente, dalla
giunta delle province autonome di Trento e di Bolzano.».
 
Art. 9
Ammissione alla riproduzione
di soggetti originari di altri Paesi

1. I soggetti maschi delle specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina ed equina originari dei Paesi membri della Unione europea e dello Spazio economico europeo sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, purche' in possesso dei requisiti fissati dalla normativa europea. E' altresi' ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli e di embrioni provenienti da animali originari di Paesi membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo in possesso dei requisiti fissati dal regolamento (UE) n. 2016/1012.
2. I soggetti maschi delle specie di cui al comma 1 originari dei Paesi terzi sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, purche' in possesso dei requisiti fissati dal regolamento (UE) n. 2016/1012.
3. L'impiego di animali riproduttori, di materiale seminale, di ovuli e di embrioni originari da Paesi terzi e' ammesso se tali Paesi assicurano condizioni di reciprocita'.
4. Non e' ammessa l'introduzione da Paesi terzi di materiale seminale, ovuli ed embrioni di animali clonati o di animali con ascendenti clonati.

Note all'art. 9:
Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 2016/1012 del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 10
Deroghe per l'impiego di riproduttori

1. Il Ministero, su parere del Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria e sentite le regioni interessate, puo' autorizzare, anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 7, l'impiego di riproduttori e di materiale di riproduzione animale a fini di ricerca e di sperimentazione.
 
Art. 11
Disposizioni attuative

1. Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate disposizioni attuative del presente decreto, tenuto conto delle disposizioni in materia di sanita' animale e di riconoscimento degli stabilimenti di produzione di materiale germinale di cui al regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita' animale.

Note all'art. 11:
Per i riferimenti alla legge 23 agosto 1988, n. 400, si
veda nelle note alle premesse.
Il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie
animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti
in materia di sanita' animale e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 31 marzo 2016, n. L 84.
 
Art. 12
Applicazione delle sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque adibisce alla riproduzione animale o utilizza per trapianti, embrioni o altro materiale riproduttivo in modo difforme da quanto previsto nell'articolo 7, si applicano, le seguenti sanzioni amministrative:
a) il pagamento della somma di 1.032,91 euro per ciascun capo adibito o della somma di 51,65 euro per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie bovina o bufalina;
b) il pagamento della somma di 206,58 euro per ciascun capo adibito o della somma di 20,66 euro per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie suina; nei casi di utilizzazione del verro in forma girovaga o in monta pubblica di cui all'articolo 7, comma 6, la sanzione suddetta e' aumentata di un terzo per ciascun capo;
c) il pagamento della somma di 103,29 euro per ciascun capo adibito o della somma di 10,33 euro per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie ovina e caprina;
d) il pagamento della somma di 2.065,83 euro per ciascun capo adibito o della somma di 103,29 euro, per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie equina; in caso di utilizzazione dello stallone in forma girovaga, di cui all'articolo 7, comma 6, la sanzione anzidetta e' aumentata di un terzo per ciascun capo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il materiale riproduttivo utilizzato e' confiscato e ne viene ordinata la distruzione a spese del contravventore; il capo o i capi utilizzati sono sequestrati cautelarmente.
3. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2, aumentate di un terzo, si applicano, salvo che il fatto costituisca reato, anche a chiunque impiega, per la riproduzione, animali privi dei requisiti sanitari stabiliti dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403, nonche' a chiunque produce, distribuisce e utilizza materiale seminale o embrioni privi dei requisiti sanitari stabiliti dagli articoli 18 e 30 del citato decreto 19 luglio 2000, n. 403.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile di ciascuno degli Enti selezionatori, di cui all'articolo 3, comma 2, a cio' preposto che gestisce un programma genetico, di cui all'articolo 3, comma 3, in difformita' dalle prescrizioni in esso contenute e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582,28 euro a 15.493,71 euro.
5. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle violazioni dell'articolo 40 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403, in materia di requisiti del bestiame e del materiale seminale e controlli ammessi all'importazione e all'esportazione.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403, si applicano:
a) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 774,86 euro a 4.648,11 euro, nella ipotesi di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 7, 11, 14, 24 e 25, in materia di autorizzazioni, agli articoli 6, e 35, in materia di obblighi connessi alla gestione di stazioni di monta; agli articoli 13, 35 e 37, in materia di centri di produzione dello sperma, agli articoli 16, 35 e 37, in materia di recapiti; agli articoli 28, 35 e 37, in materia di gruppi di raccolta, agli articoli 29, 35 e 37, in materia di centri di produzione di embrioni;
b) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258,23 euro a 1.549,37 euro nella ipotesi di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 21, 33 e 35, in materia di esercizio di attivita' di inseminazione artificiale da parte di medici veterinari ed operatori pratici.
7. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente decreto si applicano le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, con le seguenti modificazioni:
a) e' escluso il pagamento in misura ridotta, salvo che per le infrazioni di cui al comma 4;
b) il Presidente della Giunta regionale competente ad applicare le sanzioni ne da' comunicazione al Ministero.
8. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le norme della legge 15 gennaio 1991, n. 30, come modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, in vigore il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 12:
- Si riportano gli articoli 4, 18, 30 e 40 del citato
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 19 luglio 2000, n. 403:
«Art. 4 (Requisiti dei riproduttori maschi). - 1. Il
riproduttore, per essere adibito alla monta naturale
pubblica, deve soddisfare le seguenti condizioni:
a) essere iscritto nella sezione «riproduttori
maschi» del libro genealogico o del registro anagrafico
della razza di appartenenza o in un registro di suini
riproduttori ibridi. L'iscrizione e' attestata dal
certificato genealogico o anagrafico, rilasciato
dall'associazione allevatori o dall'ente che tiene i
suddetti libri o registri;
b) essere identificato, qualora trattasi di bovini,
bufalini, ovini, caprini e suini con le modalita' previste
dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1996, n. 317, e qualora trattasi di equini,
tramite i dati segnaletici e un tatuaggio o altro mezzo
idoneo stabilito dalle norme del competente libro
genealogico o registro anagrafico. Gli stalloni non
iscritti ai libri genealogici o ai registri ufficialmente
istituiti, devono, prima del loro impiego per la
fecondazione in monta naturale, essere identificati secondo
le norme stabilite dalle regioni che li hanno autorizzati;
c) disporre, ove previsto nel relativo libro
genealogico o registro, di un certificato di accertamento
dell'ascendenza, basato sull'analisi del gruppo sanguigno o
altro metodo adeguato, rilasciato dall'associazione
allevatori o dall'ente che tiene il medesimo libro o
registro;
d) essere in possesso delle certificazioni sanitarie,
rilasciate dalla azienda sanitaria locale, che attestino i
requisiti stabiliti dal Ministero della sanita'.»
«Art.18 (Inseminazione artificiale: requisiti dei
riproduttori maschi). - 1. Il riproduttore maschio, per
essere adibito alla produzione di materiale seminale da
utilizzare in inseminazione artificiale, deve soddisfare le
seguenti condizioni:
a) essere iscritto nella sezione «riproduttori
maschi» del libro genealogico o del registro anagrafico
della razza di appartenenza o in un registro dei suini
riproduttori ibridi. L'iscrizione e' attestata dal
certificato genealogico o anagrafico, rilasciato
dall'associazione degli allevatori o dall'ente che tiene i
suddetti libri o registri;
b) aver superato con esito positivo le valutazioni
genetiche, per l'ammissione alla inseminazione artificiale,
programmate ed organizzate dalle associazioni degli
allevatori o dall'ente competente che tiene il libro o
registro, o essere stato ammesso ad una prova di
valutazione genetica, qualora trattasi di un giovane
riproduttore. In questo ultimo caso, l'utilizzazione del
materiale seminale e' consentita nei limiti quantitativi
necessari per la realizzazione, da parte dell'associazione
degli allevatori o dell'ente competente, delle prove
medesime;
c) essere identificato, qualora trattasi di bovini,
bufalini, ovini, caprini e suini con le modalita' previste
dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1996, n. 317, e qualora trattasi di equini,
tramite i dati segnaletici e un tatuaggio o altro mezzo
idoneo stabilito dalle norme del competente libro
genealogico o registro anagrafico;
d) disporre di un certificato di accertamento
dell'ascendenza basato sull'analisi del gruppo sanguigno o
altro metodo adeguato, rilasciato dall'associazione degli
allevatori o dall'ente competente che tiene il libro
genealogico o il registro;
e) essere in possesso delle certificazioni sanitarie,
rilasciate dalle aziende sanitarie locali, che attestino i
requisiti stabiliti dal Ministero della sanita';
f) essere sottoposto, almeno due volte l'anno, agli
accertamenti sanitari effettuati a cura delle aziende
sanitarie locali, che attestino l'assenza di malattie
infettive e diffusive, a norma delle vigenti disposizioni
di polizia veterinaria e delle ordinanze emanate dal
Ministero della sanita';
g) provenire da un centro genetico o da altro centro
di produzione di pari livello sanitario, oppure essere
risultato negativo, prima dell'ammissione al centro, alle
prove stabilite dal Ministero della sanita' ed effettuate
durante l'isolamento di almeno trenta giorni in appositi
locali adibiti a quarantena.»
«Art. 30 (Requisiti degli embrioni). - 1. Gli embrioni,
esclusi quelli concepiti tramite fecondazione in vitro,
devono:
a) provenire dalla fecondazione di un oocita di
femmina iscritta al libro genealogico, o registro
anagrafico, con materiale seminale di riproduttore
autorizzato alla inseminazione artificiale; tale requisito
non e' richiesto per le razze autoctone ed i tipi etnici a
limitata diffusione, presi in considerazione nel quadro
dell'attivita' di recupero e potenziamento promossa dal
Ministero delle politiche agricole e forestali o dalle
regioni;
b) provenire da animali donatori che soddisfino i
requisiti sanitari stabiliti dal Ministero della sanita'.
2. Gli oociti per la successiva fecondazione in vitro
debbono:
a) provenire da femmina o gruppi di femmine iscritte
nei libri genealogici o registri anagrafici, o da femmina
non iscritta ai suddetti libri o registri, purche' di razza
chiaramente riconoscibile;
b) essere fecondati in vitro con materiale seminale
di riproduttore autorizzato alla inseminazione artificiale;
tale requisito non e' richiesto per le razze autoctone ed i
tipi etnici a limitata diffusione;
c) essere prelevati da donatrici provenienti da
allevamenti situati in zone non dichiarate infette dalle
competenti autorita', e, comunque, da donatrici macellate
per cause diverse da quelle di profilassi.
3. La certificazione dell'origine degli embrioni
raccolti o prodotti provenienti da femmine iscritte nei
libri genealogici o nei registri anagrafici e' disciplinata
dal competente libro o registro.»
«Art 40 (Requisiti del bestiame e del materiale
seminale e controlli). - 1. Gli scambi di bestiame da
riproduzione, nonche' di materiale seminale e di embrioni
avvengono nel rispetto dei requisiti genealogici ed
attitudinali richiesti dalla normativa comunitaria.
2. Le importazioni di bestiame da riproduzione, nonche'
di materiale seminale e di embrioni originari o provenienti
da paesi terzi avvengono nel rispetto dei requisiti
genealogici ed attitudinali richiesti dalla normativa
comunitaria a condizione che gli organismi ufficiali del
paese esportatore, autorizzati a tenere il libro
genealogico o un registro anagrafico di specie o razza,
risultino iscritti nell'apposito elenco redatto dall'Unione
europea. I paesi terzi esportatori devono comunque
assicurare condizioni di reciprocita' agli animali
riproduttori, materiale seminale, ovuli ed embrioni
originari dei paesi dell'Unione europea.
3. In materia di requisiti dei riproduttori e del loro
materiale da riproduzione, paesi e organismi ufficiali che
tengono i libri genealogici autorizzati e documentazione
necessaria per importazione ed esportazione, si applicano
le disposizioni previste del decreto 11 gennaio 1988, n. 97
del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e successive
modifiche e integrazioni.
4. Il controllo zootecnico in frontiera presso i
competenti uffici doganali e' esercitato dal Ministero
delle politiche agricole e forestali che si avvale dei
funzionari appositamente designati dalle regioni.
5. I centri di produzione nazionali, ciascuno per le
razze o specie per le quali opera, devono conservare, anche
per conto terzi, il materiale seminale congelato e di
embrioni congelati di origine o provenienza dall'Unione
europea o da paesi terzi, dal momento dell'arrivo in Italia
e per il solo tempo necessario all'effettuazione degli
accertamenti qualitativi di cui all'articolo 37. Di tali
accertamenti gli stessi centri sono responsabili.».
- Si riportano gli articoli 2, 6, 7, 11, 13, 14, 16,
21, 24, 25, 28, 29, 33, 35 e 37 del citato decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19
luglio 2000, n. 403:
«Art. 2 (Monta naturale pubblica: autorizzazioni). - 1.
Chiunque intenda gestire una stazione di monta naturale
pubblica deve munirsi di apposita autorizzazione rilasciata
dalla regione competente per territorio.
2. Le regioni prevedono le modalita' di presentazione
delle domande di autorizzazione, che devono comunque
contenere:
a) nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale,
partita I.V.A. e residenza del richiedente o denominazione,
sede, partita I.V.A. e generalita' complete del legale
rappresentante, se trattasi di persona giuridica;
b) localita' e ubicazione della stazione;
c) l'indicazione dei riproduttori maschi presenti
(numero, specie e razza).
3. Al momento del rilascio dell'autorizzazione le
regioni attribuiscono alla stazione di monta un codice
univoco a livello nazionale.
4. L'autorizzazione ha validita' quinquennale, non e'
cedibile ed e' rinnovabile. La regione puo' revocare
l'autorizzazione qualora il gestore della stazione si renda
inadempiente agli obblighi previsti dall'articolo 6, oppure
vengano meno una o piu' condizioni prescritte per il
rilascio dell'autorizzazione medesima.
5. Su espressa richiesta, l'autorizzazione a gestire le
stazioni di monta pubblica equina puo' essere estesa anche
al prelevamento del materiale seminale dagli stalloni ed
alla successiva utilizzazione dello stesso materiale sulle
fattrici presenti nella stazione. In tal caso il
richiedente, nella domanda, dovra' indicare anche: nome,
cognome, dati anagrafici, codice univoco nazionale e
indirizzo del veterinario che garantisce la regolarita' del
prelevamento e dell'utilizzazione del materiale seminale.»
«Art. 6 (Obblighi del gestore della stazione di monta
pubblica). - 1. Il gestore della stazione di monta pubblica
e' tenuto:
a) a registrare tutti gli atti fecondativi sugli
appositi moduli di avvenuto accoppiamento, forniti dalla
regione, nei quali siano comunque indicati: la data di
inseminazione, la razza o il tipo genetico e la matricola
del riproduttore maschio, l'identificazione, la razza o il
tipo genetico della fattrice coperta, nonche' le
generalita' del proprietario della fattrice;
b) a disporre di un registro riportante specie, razza
o tipo genetico e matricola dei riproduttori maschi
presenti nella stazione;
c) a rilasciare al proprietario della fattrice copia
del certificato di intervento fecondativo;
d) a conservare i moduli per almeno tre anni;
e) ad uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle
competenti aziende sanitarie locali in materia di
profilassi e di polizia sanitaria;
f) a denunciare, anche tramite il veterinario, la
comparsa nei propri riproduttori di qualsiasi
manifestazione sospetta o di qualsiasi malattia infettiva
e/o diffusiva;
g) a conservare il certificato azienda sanitaria
locale rilasciato in base a quanto previsto all'articolo 4,
lettera d);
h) a rendere pubbliche le tariffe di monta per
ciascun riproduttore impiegato nella stazione ed a
comunicarle, nei termini stabiliti, alla regione
competente;
i) a non mantenere nella stazione maschi interi in
eta' da riproduzione non autorizzati o non aventi i
requisiti prescritti per essere idonei alla riproduzione,
anche se adibiti all'accertamento preliminare del calore
nelle fattrici;
l) comunicare alla regione competente, nei termini
stabiliti dalla stessa, l'elenco dei riproduttori iscritti
ai libri genealogici o ai registri ed impiegati;
m) non ricoverare nelle stesse strutture di
stabulazione, che devono essere nettamente separate le une
dalle altre, animali di specie diverse; tuttavia possono
essere ammessi gli altri animali domestici assolutamente
necessari al normale funzionamento della stazione,
sempreche' essi non presentino alcun rischio di infezione
per gli animali destinati alla fecondazione nella stazione.
Ove la stazione sia ubicata in un allevamento con altri
animali della stessa specie, i riproduttori maschi devono
essere tenuti separati dal resto dell'allevamento;
n) non detenere nei locali della stazione,
attrezzature atte alla refrigerazione, al congelamento e al
trattamento del materiale seminale.»
«Art. 7 (Inseminazione artificiale pubblica:
autorizzazioni). - 1. Chiunque intenda gestire una pubblica
stazione di inseminazione artificiale equina con materiale
seminale refrigerato o congelato prodotto dai centri
autorizzati deve munirsi di apposita autorizzazione
rilasciata dalla regione competente per territorio.
2. Le regioni prevedono le modalita' di presentazione
delle domande di autorizzazione, che devono comunque
contenere:
a) nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale,
partita I.V.A. e residenza del richiedente o denominazione,
sede, partita I.V.A. e generalita' complete del legale
rappresentante se trattasi di persona giuridica;
b) localita' e ubicazione della stazione;
c) nome, cognome, dati anagrafici, codice univoco
nazionale e indirizzo del veterinario che garantisce la
regolare operativita' della stazione di inseminazione
artificiale.
3. Al momento del rilascio dell'autorizzazione le
regioni attribuiscono alla stazione di inseminazione
artificiale un codice univoco a livello nazionale.
4. L'autorizzazione ha validita' quinquennale, non e'
cedibile ed e' rinnovabile. La regione puo' revocare
l'autorizzazione qualora il gestore della stazione si renda
inadempiente agli obblighi previsti dall'articolo 9, oppure
vengano meno una o piu' condizioni prescritte per il
rilascio dell'autorizzazione medesima.
5. Le regioni possono rilasciare al medesimo
richiedente sia l'autorizzazione a gestire una stazione di
monta naturale sia l'autorizzazione a gestire una stazione
di inseminazione artificiale con materiale seminale
refrigerato o congelato, purche' i locali adibiti
all'inseminazione artificiale siano nettamente separati da
quelli della monta naturale.»
«Art. 11 (Centri di produzione: autorizzazioni). - 1. I
centri di produzione dello sperma possono operare
esclusivamente previa concessione di un'autorizzazione,
rilasciata dalla regione competente per territorio. Le
regioni prevedono le modalita' di presentazione delle
domande di autorizzazione, che devono comunque contenere:
a) nome e cognome, dati anagrafici, codice fiscale,
partita I.V.A. e residenza del richiedente o denominazione,
sede, partita I.V.A. e generalita' complete del legale
rappresentante, se trattasi di persona giuridica;
b) nome e cognome, dati anagrafici, codice univoco
nazionale ed indirizzo del veterinario responsabile della
gestione sanitaria del centro;
c) ubicazione e descrizione dei fabbricati ed
impianti, corredate da prospetto dei locali e attrezzature,
con allegata pianta planimetrica e relativi estremi
catastali;
d) elenco dei recapiti collegati;
e) indicazione dei riproduttori presenti (specie e
razza);
f) informazioni specifiche sull'organizzazione
tecnica e commerciale per la produzione e la distribuzione
del materiale seminale.
2. Le regioni attribuiscono a ciascun centro di
produzione un numero di codice univoco a livello nazionale.
3. La regione puo' revocare l'autorizzazione qualora il
centro si renda inadempiente agli obblighi previsti
dall'articolo 13, oppure vengano meno una o piu' condizioni
prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima. Le
regioni comunicano al Ministero delle politiche agricole e
forestali e al Ministero della sanita' l'elenco dei centri
autorizzati e di quelli revocati. Il Ministero delle
politiche agricole e forestali, annualmente, provvede a
divulgare l'elenco dei centri di produzione dello sperma
operanti, distinti per singola specie.
4. Nell'autorizzazione viene fatto esplicito
riferimento alla persona del titolare, al tipo di impianto,
alla ubicazione del medesimo ed alle specie trattate.»
«Art. 13 (Obblighi dei centri di produzione dello
sperma). - 1. I centri di produzione dello sperma hanno
l'obbligo di:
a) vietare il ricovero nella stessa struttura di
stabulazione di animali di specie diverse; tuttavia, sono
ammessi altri animali domestici assolutamente necessari al
funzionamento normale del centro di produzione, sempreche'
essi non presentino alcun rischio di infezione per gli
animali delle cui specie lo sperma deve essere raccolto, e
soddisfino le condizioni stabilite dal veterinario
responsabile della gestione sanitaria del centro. Qualora
il centro sia stato autorizzato a produrre materiale
seminale di specie diverse, le rispettive strutture di
stabulazione e di prelievo del materiale seminale, nonche'
le relative attrezzature di raccolta e di trattamento,
devono essere nettamente separate;
b) allevare esclusivamente riproduttori maschi
autorizzati all'inseminazione artificiale o giovani
riproduttori ammessi ad una prova di valutazione genetica,
anche nel caso di produzione per conto terzi;
c) uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle
competenti autorita' sanitarie, in materia di profilassi e
polizia veterinaria;
d) denunciare la comparsa nei propri animali di
qualsiasi malattia infettiva o diffusiva;
e) seguire le norme sanitarie in materia di prelievo,
preparazione e conservazione del materiale seminale
stabilite dal Ministero della sanita';
f) comunicare alla regione competente l'eventuale
sostituzione del veterinario responsabile della direzione
sanitaria dell'impianto;
g) rendere pubbliche le tariffe del materiale
seminale di ciascun riproduttore e comunicarle
tempestivamente alla regione competente;
h) annotare su apposito registro, per ciascuno dei
riproduttori presenti: specie, razza, data di nascita,
identificazione, malattie riscontrate, vaccinazioni
praticate e controlli effettuati sul materiale seminale;
i) tenere un registro con l'indicazione giornaliera
del materiale seminale prelevato da ciascun riproduttore,
con l'indicazione delle dosi valide prodotte per ciascuna
partita. Per il materiale seminale congelato deve essere
indicato, inoltre, il numero identificativo di ciascuna
partita;
l) tenere un registro cronologico di carico del
materiale seminale prodotto e di scarico del materiale
seminale in uscita, distinguendo il materiale seminale
fresco da quello refrigerato e da quello congelato. Nello
stesso registro deve essere registrato il carico e lo
scarico del materiale seminale proveniente da altri centri
di produzione;
m) distribuire il materiale seminale esclusivamente
in fiale o altri contenitori sigillati e riportanti chiare
e inamovibili indicazioni sul centro di produzione dello
sperma, identificazione della partita (data o giorno
progressivo entro anno e anno di raccolta dello sperma),
specie, razza o tipo genetico, matricola del riproduttore;
n) rilasciare, per ciascuna partita di materiale
seminale prodotto od importato, a richiesta degli
acquirenti, un certificato attestante, oltre ai dati
identificativi della partita medesima, le caratteristiche
qualitative rilevate, secondo quanto previsto dall'articolo
37, comma 1;
o) rilasciare per ogni atto di vendita di materiale
seminale un documento accompagnatorio contenente i dati
della partita (specie, razza, matricola del riproduttore
maschio e identificazione della partita) cui il materiale
seminale appartiene. Il documento non e' necessario qualora
dette informazioni siano gia' contenute nella fattura;
p) sottostare a tutti gli obblighi e soddisfare tutti
i requisiti previsti per i recapiti, nonche' disporre della
relativa autorizzazione, qualora distribuiscano
direttamente materiale seminale;
q) detenere o sottoporre annualmente alle valutazioni
genetiche previste dai libri genealogici o registri
anagrafici un numero di riproduttori maschi delle specie o
razze per le quali si richiede l'autorizzazione, non
inferiore al 5% del totale dei riproduttori maschi in prova
per le medesime valutazioni genetiche nell'anno precedente,
salvo diverse disposizioni previste dal libro genealogico o
registro anagrafico in ordine alla valutazione genetica.
Per i centri di produzione gia' in possesso di
autorizzazione ai sensi dellalegge 25 luglio 1952, n. 1009,
il numero dei riproduttori da sottoporre a valutazione
genetica non puo' comunque essere inferiore al 3% del
totale;
r) seguire le procedure atte al controllo qualitativo
del materiale seminale, cosi' come disciplinato
dall'articolo 37.
2. I centri di produzione di materiale seminale possono
distribuire dosi eterospermiche di materiale seminale suino
fresco o refrigerato ottenute miscelando il materiale
seminale di due verri della stessa razza o tipo genetico,
purche' entrambi in possesso dei requisiti previsti per
l'impiego in inseminazione artificiale pubblica. Dette dosi
vengono distribuite in contenitori che recano, al posto
della matricola del verro, un codice alfanumerico che, in
base alle registrazioni del centro di produzione, permette
di risalire all'identita' dei due verri produttori.»
«Art. 14 (Recapiti: autorizzazioni). - 1. I recapiti
possono operare esclusivamente previa concessione di una
autorizzazione rilasciata dalla regione competente per
territorio. Ad ogni recapito viene attribuito un numero di
codice univoco nazionale.
2. Le regioni possono revocare l'autorizzazione qualora
il gestore si renda inadempiente agli obblighi previsti
dall'articolo 16, oppure, vengano meno una o piu'
condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione
medesima. Le regioni comunicano al Ministero delle
politiche agricole e forestali e al Ministero della sanita'
l'elenco dei recapiti autorizzati e di quelli revocati. Il
Ministero delle politiche agricole e forestali annualmente
provvede a divulgare l'elenco dei recapiti operanti.
3. Le regioni prevedono le modalita' di presentazione
delle domande di autorizzazione, che devono comunque
contenere:
a) nome e cognome, dati anagrafici, codice fiscale,
partita I.V.A. e residenza del richiedente, o
denominazione, sede, partita I.V.A. e generalita' complete
del legale rappresentante se trattasi di persona giuridica;
b) ubicazione e descrizione dei fabbricati e relativi
estremi catastali;
c) elenco dei centri nazionali di produzione dello
sperma, dei centri di produzione degli embrioni e dei
gruppi di raccolta degli embrioni dai quali provengono
rispettivamente il materiale seminale e gli embrioni
distribuiti;
d) indicazioni specifiche sulla organizzazione della
distribuzione.»
«Art. 16 (Obblighi dei recapiti). - 1. I recapiti hanno
l'obbligo di:
a) detenere e distribuire materiale seminale ed
embrioni provenienti esclusivamente dai centri nazionali di
produzione dello sperma o di embrioni con i quali sono
collegati. Il passaggio di materiale seminale o di embrioni
tra recapiti e' consentito solo se entrambi i recapiti
interessati risultano formalmente collegati con il centro
di produzione nazionale di origine del materiale
riproduttivo scambiato;
b) tenere un registro cronologico di carico per il
materiale seminale disponibile da cui risulti la relativa
provenienza e di scarico per quello distribuito, da cui
risultino gli allevamenti acquirenti o i nominativi degli
operatori che l'hanno acquistato o ricevuto in deposito per
l'impiego esclusivo in azienda;
c) comunicare trimestralmente alla regione il numero
di dosi di materiale seminale ed embrioni, distinte per
riproduttore, distribuite ai vari allevamenti e agli
operatori identificati dal relativo codice;
d) rendere pubblico il prezzo a dose di materiale
seminale per ciascun riproduttore e comunicarlo alla
regione;
e) distribuire materiale seminale ed embrionale
esclusivamente a: allevatori o loro delegati, direttamente
o a domicilio, operatori di cui agli articoli 21 e 31,
altri recapiti collegati funzionalmente allo stesso centro
secondo quanto previsto alla lettera a);
f) rilasciare, per ogni atto di vendita di materiale
seminale congelato o di embrioni, un documento
accompagnatorio contenente i dati relativi a specie, razza
e matricola del riproduttore maschio cui il materiale
seminale appartiene. Il documento non e' necessario qualora
dette informazioni siano gia' contenute nella fattura.
Qualora il trasferimento del materiale seminale o degli
embrioni avvenga fra recapiti collegati ai sensi della
lettera a), dovranno essere fornite le indicazioni previste
per i centri all'articolo 13, comma 1, lettera o);
g) divulgare e mettere a disposizione dei veterinari,
dei tecnici e degli allevatori le pubblicazioni ufficiali
aggiornate delle associazioni nazionali allevatori di
specie e razza, relative alle valutazioni genetiche dei
riproduttori italiani, nonche' gli elenchi dei riproduttori
esteri approvati per l'uso in Italia;
h) consentire il libero accesso nei locali del
recapito al personale incaricato della vigilanza, il quale
puo' effettuare le verifiche ed i controlli del materiale
seminale a qualsiasi titolo commercializzato.»
«Art. 21 (Pratica della inseminazione artificiale).
- 1. I veterinari e gli operatori pratici che intendono
esercitare l'attivita' di inseminazione artificiale devono
essere iscritti in appositi elenchi tenuti dalla competente
regione, che attribuira' a ciascun iscritto uno specifico
codice univoco identificativo. Le regioni prevedono le
modalita' per la presentazione delle domande di iscrizione
che devono comunque contenere le seguenti indicazioni:
a) ambito territoriale in cui si intende praticare
l'inseminazione artificiale;
b) impianti a cui si ricorre per la fornitura del
materiale seminale;
c) dichiarazione relativa allo svolgimento
dell'attivita' nel proprio o altrui allevamento (per i soli
operatori pratici);
d) iscrizione all'albo professionale (per i
veterinari).
Gli operatori pratici di inseminazione artificiale
devono allegare alla domanda medesima autocertificazione
relativa al possesso dell'attestato di idoneita' rilasciato
ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 marzo 1974, n. 74,
nonche' alla sottoscrizione di convenzioni con i centri di
produzione, o con i recapiti a questi ultimi collegati.
2. La regione puo' sospendere o revocare l'iscrizione
nei suddetti elenchi, previo parere di una apposita
commissione regionale nella quale siano rappresentate anche
le categorie interessate, qualora il veterinario o
l'operatore pratico di inseminazione artificiale si renda
inadempiente agli obblighi previsti dal presente
regolamento.
3. I veterinari e gli operatori pratici di
inseminazione artificiale hanno l'obbligo di:
a) rifornirsi di materiale seminale esclusivamente
presso i recapiti autorizzati;
b) mantenere in buono stato di conservazione il
materiale seminale;
c) utilizzare esclusivamente materiale seminale di
riproduttori approvati per l'inseminazione artificiale;
d) certificare l'intervento di inseminazione
artificiale, su appositi moduli forniti dalle regioni.
L'obbligo di certificazione dell'intervento di
inseminazione artificiale non sussiste per l'inseminazione
artificiale suina effettuata con seme fresco o refrigerato.
4. Ciascuna dose di materiale seminale deve essere
usata per una sola fattrice. E' vietata la suddivisione
delle singole dosi ed il conseguente utilizzo per piu' di
una fecondazione.»
«Art. 24 (Gruppi di raccolta: autorizzazioni). - 1. I
gruppi di raccolta degli embrioni possono operare
esclusivamente previa concessione di una autorizzazione
rilasciata dalla regione competente per territorio. Le
regioni prevedono le modalita' di presentazione delle
domande di autorizzazione, che devono comunque contenere:
a) nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale,
partita I.V.A. e residenza del richiedente o denominazione,
sede, partita I.V.A. e generalita' complete del legale
rappresentante se trattasi di persona giuridica;
b) nome e cognome, dati anagrafici, codice univoco
nazionale ed indirizzo del veterinario responsabile della
gestione sanitaria della raccolta, del trattamento e della
conservazione degli embrioni;
c) indicazione delle specie trattate;
d) indicazione delle attrezzature utilizzate;
e) ubicazione e descrizione dei locali del
laboratorio stabile con il quale si e' collegati ai sensi
dell'articolo 26, comma 1, lettera d).
3. Le regioni attribuiscono ad ogni gruppo di raccolta
un numero di codice univoco a livello nazionale.
4. La regione puo' revocare l'autorizzazione qualora il
gruppo di raccolta si renda inadempiente agli obblighi
previsti dall'articolo 28, oppure vengano meno una o piu'
condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione
medesima. Le regioni comunicano al Ministero delle
politiche agricole e forestali ed al Ministero della
sanita' l'elenco dei gruppi di raccolta autorizzati e di
quelli revocati.»
«Art. 25 (Centri di produzione: autorizzazioni). - 1. I
centri di produzione di embrioni possono operare
esclusivamente previa concessione di una autorizzazione
rilasciata dalla regione competente per territorio. Le
regioni prevedono le modalita' di presentazione delle
domande di autorizzazione, che devono comunque contenere:
a) nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale,
partita I.V.A. e residenza del richiedente o denominazione,
sede, partita I.V.A. e generalita' complete del legale
rappresentante se trattasi di persona giuridica;
b) nome e cognome, dati anagrafici, codice univoco
nazionale ed indirizzo del veterinario responsabile della
gestione sanitaria del centro;
c) indicazione delle specie trattate;
d) informazioni specifiche sull'organizzazione
tecnica e commerciale;
e) modalita' di certificazione degli embrioni
prodotti;
f) ubicazione e descrizione dei fabbricati, degli
impianti, locali ed attrezzature ed allegata pianta
planimetrica. Le regioni attribuiscono ad ogni centro di
produzione un numero di codice univoco a livello nazionale.
2. Le regioni possono revocare l'autorizzazione qualora
il centro di produzione si renda inadempiente agli obblighi
previsti dall'articolo 29, oppure, vengano meno una o piu'
condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione
medesima. Le regioni comunicano al Ministero delle
politiche agricole e forestali e al Ministero della sanita'
l'elenco dei centri di produzione autorizzati e di quelli
revocati. Il Ministero delle politiche agricole e forestali
annualmente provvede a divulgare l'elenco dei centri
operanti, distinti per singola specie.»
«Art. 28 (Obblighi per i gruppi di raccolta di
embrioni). - 1. I gruppi di raccolta di embrioni hanno
l'obbligo di:
a) uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle
competenti autorita' sanitarie in materia di profilassi e
polizia veterinaria;
b) seguire le norme sanitarie in materia di raccolta,
trattamento e immagazzinaggio degli embrioni stabilite dal
Ministero della sanita';
c) comunicare alla regione competente l'eventuale
sostituzione del veterinario responsabile della direzione
sanitaria del gruppo;
d) tenere un registro di carico e scarico per gli
embrioni raccolti, impiantati e immagazzinati sia presso lo
stesso gruppo di raccolta, sia presso l'allevamento delle
donatrici;
e) conservare gli embrioni esclusivamente in fiale o
altri contenitori sigillati e riportanti chiare ed
inamovibili indicazioni su: numero di codice del gruppo di
raccolta, data di raccolta degli embrioni, specie, razza o
tipo genetico, matricola dei donatori. In caso di piu'
embrioni in un singolo contenitore, gli embrioni medesimi
debbono provenire tutti dallo stesso intervento
fecondativo;
f) rilasciare, per ogni atto di raccolta per conto
terzi o di vendita di embrioni, un documento
accompagnatorio dell'embrione contenente i dati
identificativi della partita: specie, razza, numero di
identificazione, o matricola nel caso degli equini, della
donatrice e del riproduttore maschio;
g) rilasciare, a richiesta degli acquirenti, per
ciascun embrione o gruppo di embrioni di un medesimo
contenitore, un certificato attestante, oltre i dati
identificativi dell'embrione o degli embrioni medesimi, le
caratteristiche qualitative rilevate secondo quanto
previsto dall'articolo 37, comma 2;
h) certificare, su appositi moduli forniti dalle
regioni, l'intervento di trasferimento embrionale,
indicando la data, specie, razza o tipo genetico e
matricola dei donatori, specie, razza o tipo genetico e
matricola, se presente, della ricevente, nonche'
generalita' del proprietario della stessa;
i) non operare in zona dichiarata infetta dalla
competente autorita' sanitaria;
l) provvedere alla sterilizzazione delle attrezzature
che vengono a contatto con gli embrioni o con gli animali
donatori durante la raccolta, nonche', prima dell'uso, dei
contenitori per il magazzinaggio e il trasporto.»
«Art. 29. (Obblighi per i centri di produzione di
embrioni). - 1. I centri di produzione di embrioni hanno
l'obbligo di:
a) uniforarsi alle prescrizioni emanate dalle
competenti autorita' sanitarie in materia di profilassi e
polizia veterinaria;
b) seguire le norme sanitarie in materia di raccolta,
trattamento e immagazzinaggio degli oociti e degli embrioni
stabilite dal Ministero della sanita';
c) comunicare alla regione competente l'eventuale
sostituzione del veterinario responsabile della direzione
sanitaria del centro;
d) annotare, su apposito registro dei prelievi, per
ciascuna donatrice di oociti: specie, razza, codice di
identificazione e, se trattasi di animale vivo, stato
sanitario riscontrato al momento del prelievo;
e) tenere un apposito registro di laboratorio con
l'indicazione giornaliera delle fecondazioni in vitro
effettuate, con l'indicazione degli embrioni prodotti e del
materiale seminale utilizzato;
f) tenere un registro di carico degli embrioni
prodotti e di scarico degli embrioni in uscita;
g) rilasciare, per ogni atto di raccolta per conto
terzi o di vendita di embrioni, un documento
accompagnatorio dell'embrione contenente i dati
identificativi della partita: specie, razza, numero di
identificazione, o matricola nel caso degli equini, della
donatrice e del riproduttore maschio;
h) distribuire gli embrioni esclusivamente in fiale o
altri contenitori sigillati e riportanti chiare ed
inamovibili indicazioni su: codice di identificazione del
centro di produzione di embrioni, data di raccolta degli
embrioni, specie, razza o tipo genetico, matricola del
padre e della madre. In caso di piu' embrioni in un singolo
contenitore, gli embrioni medesimi debbono provenire tutti
dallo stesso intervento fecondativo;
i) rilasciare, a richiesta degli acquirenti, per
ciascun embrione o gruppo di embrioni di un medesimo
contenitore un certificato attestante, oltre i dati
identificativi dell'embrione o degli embrioni medesimi, le
caratteristiche qualitative rilevate secondo quanto
previsto dall'articolo 37, comma 2;
l) sottostare a tutti gli obblighi e soddisfare tutti
i requisiti previsti per i recapiti, nonche' disporre della
relativa autorizzazione, qualora distribuiscano
direttamente embrioni;
m) provvedere alla sterilizzazione delle attrezzature
per l'asportazione ed il trasporto delle ovaie. Dette
attrezzature devono essere usate esclusivamente per tale
scopo.»
«Art. 33 (Certificazione degli interventi fecondativi).
- 1. Gli interventi fecondativi effettuati in stazioni di
monta naturale pubblica o mediante l'inseminazione
artificiale e gli impianti embrionali sono certificati su
appositi modelli rilasciati dalle regioni, predisposti dal
Ministero delle politiche agricole e forestali, uniformi
per tutto il territorio nazionale e contenti i seguenti
dati:
a) specie, razza, nome e codice di identificazione
del riproduttore maschio; indicazioni della partita e del
centro di produzione di provenienza, nel caso di utilizzo
di materiale seminale;
b) identificazione della fattrice, qualora trattasi
di bovini, bufalini, ovini, caprini e suini con le
modalita' previste dall'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e
qualora trattasi di equini, sulla base delle modalita'
previste dalle norme del competente libro genealogico o
registro anagrafico;
c) data dell'intervento fecondativo;
d) nome, cognome, sottoscrizione e indicazione del
codice del responsabile della certificazione.
2. Responsabile della certificazione e della
registrazione dei dati e':
a) il veterinario o l'operatore pratico che ha
eseguito l'intervento, nel caso dell'inseminazione
artificiale;
b) il veterinario nel caso di impianto embrionale;
c) il gestore della stazione, nel caso della monta
naturale pubblica;
d) l'allevatore, solo nel caso della monta naturale
privata e per le fattrici vendute gravide.
3. Tutti gli atti fecondativi effettuati in monta
naturale privata saranno registrati su un apposito registro
aziendale, che deve contenere il codice attribuito
all'azienda, la data di monta e codice identificativo del
riproduttore fecondatore. Ove venga praticata la monta
brada, vanno riportate, al posto della data di monta, le
date di entrata e di uscita del maschio o della fattrice
dal gruppo di monta, nonche' i codici identificativi di
tutti i maschi inclusi nel gruppo di monta medesimo. Per le
fattrici vendute gravide l'allevatore rilascia un
certificato di atto fecondativo. Per gli allevamenti
iscritti o sottoposti ai controlli funzionali la
documentazione corrispondente rilasciata dal libro
genealogico o dal registro anagrafico puo' sostituire il
registro aziendale.
4. Le regioni possono richiedere la certificazione
degli interventi fecondativi di cui ai commi 1, 2 e 3 anche
per la monta privata.
5. Le regioni possono consentire la sostituzione dei
certificati di cui al comma 1 e del registro aziendale di
cui al comma 3 con opportuna documentazione riepilogativa,
nell'ambito di allevamenti sottoposti a controllo ufficiale
della produttivita' e iscritti nei rispettivi libri
genealogici, registri anagrafici o in piani regionali di
assistenza tecnica in zootecnia. Tale documentazione
riepilogativa dovra' consentire il flusso delle
informazioni di cui all'articolo 35.»
«Art. 35 (Flusso delle informazioni). - 1. Il
responsabile della certificazione e della registrazione dei
dati degli interventi fecondativi o di impianto di embrioni
deve trasmettere la parte di modulo all'uopo predisposta
all'associazione provinciale allevatori competente per
territorio entro sessanta giorni dalla data di
compilazione.
2. Ciascuna associazione provinciale allevatori
provvede: all'inserimento su supporto meccanografico dei
dati degli interventi fecondativi o degli impianti di
embrioni, alla loro elaborazione distinta per allevamento,
riproduttore, responsabile della certificazione, alla
trasmissione trimestrale dei dati elaborati: alle regioni
competenti per territorio, all'Associazione italiana
allevatori, all'associazione nazionale allevatori o ad
altro ente che tiene il libro genealogico o registro
anagrafico di specie o razza.
3. I dati aggregati a livello regionale sono inviati
ogni anno, entro centoventi giorni successivi, al Ministero
delle politiche agricole e forestali che provvedera',
direttamente o tramite l'Associazione italiana allevatori,
alle successive elaborazioni e divulgazioni.
4. I centri di produzione dello sperma, i recapiti, i
gruppi di raccolta di embrioni ed i centri di produzione di
embrioni devono trasmettere alle regioni competenti per
territorio, relativamente a ciascun semestre dell'anno ed
entro i trenta giorni successivi, i dati desunti dai
rispettivi registri di carico e scarico di cui all'articolo
34.
5. Ciascuna regione provvede all'aggregazione dei dati
trasmessi dai centri e recapiti di cui al comma 4 ed invia,
entro i novanta giorni successivi, le elaborazioni relative
a ciascun semestre al Ministero delle politiche agricole e
forestali, che curera' tramite l'Associazione italiana
allevatori la successiva elaborazione e divulgazione.»
«Art. 37 (Controlli di qualita'). - 1. I centri di
produzione dello sperma provvedono ad effettuare analisi di
qualita' per ogni partita di materiale seminale prodotto,
introdotto o importato, con riferimento, dopo
scongelamento, almeno ai seguenti parametri: concentrazione
totale, percentuale di motilita' progressiva degli
spermatozoi e numero di spermatozoi progressivamente
mobili. Gli esiti di dette analisi sono mantenuti in
appositi archivi per dieci anni.
2. I centri di produzione e i gruppi di raccolta di
embrioni, limitatamente agli embrioni congelati ed
immagazzinati, provvedono a riportare su apposito registro
i seguenti dati: stadio di sviluppo dell'embrione, classe
qualitativa, informazioni sulla curva di congelamento e sul
metodo di scongelamento.
3. Le regioni e il Ministero delle politiche agricole e
forestali provvedono, tramite l'Istituto sperimentale
italiano «Lazzaro Spallanzani» alla effettuazione di
analisi sulle partite di materiale seminale a qualsiasi
titolo distribuito, al fine della verifica del rispetto dei
requisiti di cui al comma 1. Detto Istituto opera sulla
base di direttive tecniche emanate, con apposito
provvedimento, dal Ministero delle politiche agricole e
forestali, sentito il Ministero della sanita'.
4. I centri di produzione dello sperma trasmettono
settimanalmente all'Istituto sperimentale italiano «Lazzaro
Spallanzani» l'elenco comprensivo del numero di dosi del
materiale seminale congelato prodotto, introdotto o
importato attraverso di essi, suddiviso per riproduttore e
partita.».
La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al
sistema penale, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario.
Per i riferimenti alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 13
Disposizioni transitorie

1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Associazioni nazionali allevatori e gli Enti pubblici che tengono i libri genealogici e i registri anagrafici gia' riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano i loro requisiti tecnici e organizzativi ai parametri richiesti dall'articolo 3, comma 2.
2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti detentori di Registri riproduttori suini ibridi gia' riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano i loro requisiti tecnici e organizzativi ai parametri richiesti dall'articolo 3, comma 2.
3. I Disciplinari, di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, dei Libri genealogici e dei Registri anagrafici, nonche' i Registri suini riproduttori ibridi, gia' approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono considerati Programmi genetici approvati ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/1012.
4. I soggetti che svolgono i controlli delle attitudini produttive degli animali sulla base di disciplinari gia' approvati dal Ministero alla data di entrata in vigore del presente decreto sono soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 4, comma 2.
5. I «Registri anagrafici» gia' approvati sono considerati Libri genealogici riconosciuti con finalita' di conservazione della biodiversita' riferita alla razza o specie.
6. L'articolo 4, comma 2, lettera f), si applica decorsi 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. L'articolo 6, comma 1, lettera a), si applica decorsi 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Prima di tale data potranno accedere ad eventuali finanziamenti pubblici Associazioni temporanee di scopo tra Enti selezionatori del medesimo comparto.
8. L'articolo 6, comma 1, lettera b), si applica decorsi 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. I soggetti maschi della specie bufalina, di cui all'articolo 7, comma 1, per la riproduzione in monta naturale devono essere iscritti al libro genealogico entro il 31 dicembre 2020.

Note all'art. 13:
Per i riferimenti alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, si
veda nelle note alle premesse.
Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 2016/1012 del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 14
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli adempimenti previsti dal presente decreto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 15
Disposizioni finali

1. La legge 15 gennaio 1991, n. 30, e' abrogata.
2. Il rinvio alle norme abrogate, di cui al comma 1, fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 11 maggio 2018

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri e, ad interim,
Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 15:
Per i riferimenti alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, si
veda nelle note alle premesse.
 
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