Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2018 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2018, n. 53 |
Attuazione della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi e disciplina dell'obbligo per i vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate in attuazione della direttiva 2004/82/CE del Consiglio del 29 aprile 2004. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi; Vista la decisione di esecuzione (UE) 2017/759 della Commissione, del 28 aprile 2017, sui protocolli comuni e i formati dei dati che i vettori aerei devono utilizzare per trasferire i dati PNR alle Unita' di informazione sui passeggeri; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle Autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio; Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 144, recante attuazione della direttiva 2004/82/CE concernente l'obbligo per i vettori aerei di comunicare i dati relativi alle persone trasportate; Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017; Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione e successive modificazioni; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale; Vista la legge 30 settembre 1993, n. 388, recante: «Ratifica ed esecuzione: a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonche' la convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990.»; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.); Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265; Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 22 febbraio 2018; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2018; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'interno e della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, disciplina: a) il trasferimento a cura dei vettori aerei dei dati del codice di prenotazione dei passeggeri (PNR) dei voli extra-UE e dei voli intra-UE; b) le modalita' del trattamento dei dati di cui alla lettera a), comprese le operazioni di raccolta, uso, conservazione e scambio con gli Stati membri. 2. Il presente decreto disciplina, altresi', il trattamento dei dati API trasmessi dai vettori aerei e relativi ai passeggeri che fanno ingresso nel territorio dello Stato italiano, effettuato dai competenti Uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera. 3. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano l'applicazione degli accordi o delle intese bilaterali o multilaterali sullo scambio di informazioni tra autorita' competenti entrati in vigore con Stati membri dell'Unione europea entro il 24 maggio 2016, in quanto compatibili con la direttiva di cui al comma 1, ne' l'applicazione degli obblighi derivanti da accordi bilaterali o multilaterali conclusi con Stati non appartenenti all'Unione europea.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione Europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note alle premesse: L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. La direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi e' pubblicata nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119. La decisione di esecuzione (UE) 2017/759 della Commissione, del 28 aprile 2017, sui protocolli comuni e i formati dei dati che i vettori aerei devono utilizzare per trasferire i dati PNR alle Unita' di informazione sui passeggeri e' pubblicata nella G.U.U.E. 29 aprile 2017, n. L 113. Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119. Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle Autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 2018, n. 119. Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 144 (Attuazione della direttiva 2004/82/CE concernente l'obbligo per i vettori aerei di comunicare i dati relativi alle persone trasportate) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 settembre 2007, n. 206. La legge 25 ottobre 2017, n. 163 (delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016 - 2017) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione e successive modificazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec. La legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100, S.O. La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O. La legge 30 settembre 1993, n. 388 (Ratifica ed esecuzione: a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonche' la convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 1993, n. 232, S.O. Il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 (Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N. A.C.)) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177. Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, S.O. Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. Il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237 (Interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 settembre 2004, n. 213. La legge 9 novembre 2004, n. 265 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile. Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 novembre 2004, n. 264. La legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187. Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O.
Note all'art. 1: Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2016/681, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati PNR», le informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero consistenti nei dati di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2016/681, necessari per il trattamento e il controllo delle prenotazioni da parte dei vettori aerei e contenuti nel codice di prenotazione. Nel caso in cui con una singola prenotazione vengano acquistati piu' biglietti, il PNR contiene le informazioni relative a tutti i soggetti cui la prenotazione si riferisce, siano esse registrate nei sistemi di prenotazione o di controllo delle partenze in fase di imbarco o in sistemi equivalenti dotati delle medesime funzionalita'; b) «mascheramento dei dati», l'operazione attraverso la quale vengono resi non visibili alla consultazione le informazioni che consentono l'identificazione diretta dell'interessato; c) «pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano piu' essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che i dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile; d) «metodo push», il metodo in base al quale i vettori aerei trasferiscono i dati PNR al Sistema Informativo di cui al comma 2, lettera m); e) «passeggero», chiunque, a esclusione dei membri dell'equipaggio, sia trasportato o da trasportare in un aeromobile, anche nella fase di transito o trasferimento, e risulti registrato nelle liste dei passeggeri; f) «reati di terrorismo», i reati di cui all'articolo 51, comma 3-quater, del codice di procedura penale; g) «reati gravi», i reati che, ai sensi della legge penale italiana, integrano le fattispecie elencate nell'allegato II della direttiva (UE) 2016/681, puniti con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della liberta' personale non inferiore a tre anni; h) «sistema di prenotazione», il sistema interno del vettore aereo in cui sono raccolti i dati PNR ai fini della gestione delle prenotazioni; i) «vettore aereo», l'impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio in corso di validita' o equivalente che le consente di effettuare trasporti aerei di passeggeri; l) «volo extra-UE», il volo di linea o non di linea effettuato da un vettore aereo proveniente da un Paese terzo e il cui atterraggio e' previsto nel territorio nazionale oppure in partenza dal territorio nazionale e il cui atterraggio e' previsto in un Paese terzo, compresi, in entrambi i casi, i voli con scali nel territorio di Stati membri o di Paesi terzi; m) «volo intra-UE», il volo di linea o non di linea effettuato da un vettore aereo proveniente dal territorio di uno Stato membro e il cui atterraggio e' previsto nel territorio nazionale o viceversa, senza alcuno scalo nel territorio di un Paese terzo. 2. Ai fini del presente decreto si intendono, altresi', per: a) «autorita' competenti», le autorita' responsabili della prevenzione e del perseguimento dei reati di terrorismo e dei reati gravi, individuate da ogni Stato membro e comunicate alla Commissione europea in conformita' alla direttiva (UE) 2016/681; b) «autorita' competenti nazionali», le Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, la Direzione Investigativa Antimafia, gli organismi previsti dagli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonche' la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo di cui all'articolo 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e le Autorita' giudiziarie competenti a perseguire i reati di cui al comma 1, lettere e) e f); c) «CED», il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121; d) «code sharing», il trasporto di passeggeri operato da uno o piu' vettori aerei per conto di altri vettori aerei e regolato da apposita convenzione; e) «Codice in materia di protezione dei dati personali», il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; f) «regolamento generale sulla protezione dei dati», il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; g) «decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2016/680», il decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle Autorita' competenti ai fini della prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio; h) «Dipartimento della Pubblica Sicurezza», il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, di cui all'articolo 4 della legge 1° aprile 1981, n. 121; i) «Direzione Centrale della Polizia Criminale», la Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, di cui all'articolo 5, primo comma, lettera c), della legge n. 121 del 1981; l) «Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere», la Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, di cui all'articolo 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189; m) «ENAC», l'Ente nazionale per l'aviazione civile, istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250; n) «frequent flyer», i viaggiatori abituali; o) «riscontro negativo», l'esito dell'attivita' di analisi dei dati PNR effettuata dall'UIP nazionale in base alla quale un passeggero non e' sospettato di essere implicato in un reato di terrorismo o in reati gravi; p) «riscontro positivo», l'individuazione di un passeggero sospettato di essere implicato in un reato di terrorismo o in reati gravi, all'esito dell'attivita' di analisi dei dati PNR effettuata dall'UIP nazionale; q) «Sistema Informativo», il sistema informativo per l'uso dei dati PNR, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, finalizzato alla raccolta, al trattamento e al trasferimento dei dati PNR; r) «Unita' d'informazione sui passeggeri (UIP)», autorita' competente, in materia di prevenzione e repressione dei reati di terrorismo e dei reati gravi, individuata da ciascuno Stato membro ai sensi della direttiva (UE) 2016/681; s) «Unita' d'informazione sui passeggeri (UIP) nazionale», l'unita' istituita presso il Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nell'ambito della Direzione Centrale della Polizia Criminale competente in materia di prevenzione e repressione dei reati di terrorismo e dei reati gravi. 3. Ai fini del presente decreto si intendono, inoltre, per: a) «controllo alla frontiera», il controllo, effettuato alla frontiera, secondo le modalita' indicate dall'articolo 2 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016; b) Sistema informativo frontaliero Border Control System Italia (BCS): il sistema informativo istituito presso il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere per la raccolta e il trattamento delle informazioni acquisite ai sensi della direttiva 2004/82/CE; c) «dati API», parte dei dati PNR, comprendenti il tipo, il numero, paese di rilascio e la data di scadenza del documento di viaggio utilizzato, la cittadinanza, il nome completo, sesso, la data e il luogo di nascita, il valico di frontiera di ingresso nel territorio italiano, la compagnia aerea, il numero del volo, la data di partenza e di arrivo, l'ora di partenza, l'ora di arrivo e la durata del volo, l'aeroporto di partenza e di arrivo, il numero complessivo dei passeggeri trasportati con tale volo, il primo punto di imbarco; d) «frontiere esterne», le frontiere esterne dello Stato italiano con i Paesi non appartenenti all'Unione europea; e) «Uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera», gli uffici o reparti delle Forze di polizia incaricati dei controlli di polizia di frontiera; f) «valico di frontiera», il valico di frontiera presidiato da uffici o reparti delle Forze di polizia incaricati dei controlli di polizia di frontiera.
Note all'art. 2: Per i riferimenti normativi alla direttiva (UE) 2016/681, si veda nelle note alle premesse. Il testo dell'art. 51 del codice di procedura penale cosi' recita: «Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale). - 1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate: a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale; b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione. 2. Nei casi di avocazione , le funzioni previste dal comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. Nei casi di avocazione previsti dall'art. 371-bis, sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. 3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I. 3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'art. 12, commi 3 e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. 3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi 3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello puo', per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente. 3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. 3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.». Il testo degli articoli 4, 5, 8 e 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, citata nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 4 (Dipartimento della pubblica sicurezza). - Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e' istituito il dipartimento della pubblica sicurezza che provvede, secondo le direttive e gli ordini del Ministro dell'interno: 1) all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica; 2) al coordinamento tecnico-operativo delle forze di polizia; 3) alla direzione e amministrazione della Polizia di Stato; 4) alla direzione e gestione dei supporti tecnici, anche per le esigenze generali del Ministero dell'interno.» «Art. 5 (Organizzazione del dipartimento della pubblica sicurezza). - Il dipartimento della pubblica sicurezza si articola nei seguenti uffici e direzioni centrali: a) ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'art. 6; b) ufficio centrale ispettivo; c) direzione centrale della polizia criminale; d) direzione centrale per gli affari generali; e) direzione centrale della polizia di prevenzione; f) direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale; g) direzione centrale del personale; h) direzione centrale per gli istituti di istruzione; i) direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale; l) direzione centrale per i servizi di ragioneria. l-bis) direzione generale di sanita', cui e' preposto, il dirigente generale medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato. Al dipartimento e' proposto il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno. Al capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e' attribuita una speciale indennita' pensionabile, la cui misura e' stabilita dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Con le medesime modalita' si provvede per il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per il Comandante generale della Guardia di finanza, per il Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e per il Direttore generale per l'economia montana e per le foreste. Al dipartimento sono assegnati due vice direttori generali, di cui uno per l'espletamento delle funzioni vicarie e l'altro per l'attivita' di coordinamento e di pianificazione. Il vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie e' prescelto tra i prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato. L'ufficio centrale ispettivo, su richiesta del Ministro o del direttore generale, ha il compito di verificare l'esecuzione degli ordini e delle direttive del Ministro e del direttore generale; riferire sulla attivita' svolta dagli uffici ed organi periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; verificare l'efficienza dei servizi e la corretta gestione patrimoniale e contabile. La determinazione del numero e delle competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonche' la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Alla direzione degli uffici e delle direzioni centrali sono preposti dirigenti generali. Alla direzione centrale per i servizi di ragioneria puo' essere preposto un dirigente generale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno.» «Art. 8 (Istituzione del Centro elaborazione dati). - E' istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'art. 6, lettera a), e all'art. 7. Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonche' alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'art. 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma seguente. Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l'approvazione del Ministro dell'interno.» «Art. 16 (Forze di polizia). - Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.». Il testo degli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, citata nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 4 (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza). - 1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3 e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS). 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Autorita' delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS per l'esercizio delle loro competenze, al fine di assicurare piena unitarieta' nella programmazione della ricerca informativa del Sistema di informazione per la sicurezza, nonche' nelle analisi e nelle attivita' operative dei servizi di informazione per la sicurezza. 3. Il DIS svolge i seguenti compiti: a) coordina l'intera attivita' di informazione per la sicurezza, verificando altresi' i risultati delle attivita' svolte dall'AISE e dall'AISI, ferma restando la competenza dei predetti servizi relativamente alle attivita' di ricerca informativa e di collaborazione con i servizi di sicurezza degli Stati esteri; b) e' costantemente informato delle operazioni di competenza dei servizi di informazione per la sicurezza e trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri le informative e le analisi prodotte dal Sistema di informazione per la sicurezza; c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti provenienti dai servizi di informazione per la sicurezza, dalle Forze armate e di polizia, dalle amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche privati; ferma l'esclusiva competenza dell'AISE e dell'AISI per l'elaborazione dei rispettivi piani di ricerca operativa, elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla scorta dei contributi analitici settoriali dell'AISE e dell'AISI; d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da sottoporre al CISR, nonche' progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR; d-bis) sulla base delle direttive di cui all'art. 1, comma 3-bis, nonche' delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c) del presente comma, coordina le attivita' di ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali; e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni periodiche, lo scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e le Forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio dei ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio informativo e i risultati delle riunioni periodiche; f) trasmette, su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, informazioni e analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di informazioni per la sicurezza; g) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni altra risorsa comunque strumentale all'attivita' dei servizi di informazione per la sicurezza, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri; h) sentite l'AISE e l'AISI, elabora e sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri lo schema del regolamento di cui all'art. 21, comma 1; i) esercita il controllo sull'AISE e sull'AISI, verificando la conformita' delle attivita' di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonche' alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Per tale finalita', presso il DIS e' istituito un ufficio ispettivo le cui modalita' di organizzazione e di funzionamento sono definite con il regolamento di cui al comma 7. Con le modalita' previste da tale regolamento e' approvato annualmente, previo parere del Comitato parlamentare di cui all'art. 30, il piano annuale delle attivita' dell'ufficio ispettivo. L'ufficio ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il predetto regolamento, puo' svolgere, anche a richiesta del direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inchieste interne su specifici episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei servizi di informazione per la sicurezza; l) assicura l'attuazione delle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri con apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 1, comma 2, ai fini della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresi' sulla loro corretta applicazione; m) cura le attivita' di promozione e diffusione della cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale; n) impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria del personale di cui all'art. 21, secondo le modalita' definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo; n-bis) gestisce unitariamente, ferme restando le competenze operative dell'AISE e dell'AISI, gli approvvigionamenti e i servizi logistici comuni. 4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 118-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'art. 14 della presente legge, qualora le informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e) del comma 3 del presente articolo, siano relative a indagini di polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di cui all'art. 329 del codice di procedura penale, possono essere acquisite solo previo nulla osta della autorita' giudiziaria competente. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere gli atti e le informazioni anche di propria iniziativa. 5. La direzione generale del DIS e' affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed e' rinnovabile per una sola volta. Per quanto previsto dalla presente legge, il direttore del DIS e' il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorita' delegata, ove istituita, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 5, e dall'art. 7, comma 5, ed e' gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento. 6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il direttore generale del DIS, nomina uno o piu' vice direttori generali; il direttore generale affida gli altri incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione degli incarichi il cui conferimento spetta al Presidente del Consiglio dei ministri. 7. L'ordinamento e l'organizzazione del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento sono disciplinati con apposito regolamento. 8. Il regolamento previsto dal comma 7 definisce le modalita' di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio ispettivo di cui al comma 3, lettera i), secondo i seguenti criteri: a) agli ispettori e' garantita piena autonomia e indipendenza di giudizio nell'esercizio delle funzioni di controllo; b) salva specifica autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' delegata, ove istituita, i controlli non devono interferire con le operazioni in corso; c) sono previste per gli ispettori specifiche prove selettive e un'adeguata formazione; d) non e' consentito il passaggio di personale dall'ufficio ispettivo ai servizi di informazione per la sicurezza; e) gli ispettori, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli atti conservati presso i servizi di informazione per la sicurezza e presso il DIS; possono altresi' acquisire, tramite il direttore generale del DIS, altre informazioni da enti pubblici e privati.» «Art. 6 (Agenzia informazioni e sicurezza esterna). - 1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), alla quale e' affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili alla difesa dell'indipendenza, dell'integrita' e della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, dalle minacce provenienti dall'estero. 2. Spettano all'AISE inoltre le attivita' in materia di controproliferazione concernenti i materiali strategici, nonche' le attivita' di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia. 3. E', altresi', compito dell'AISE individuare e contrastare al di fuori del territorio nazionale le attivita' di spionaggio dirette contro l'Italia e le attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali. 4. L'AISE puo' svolgere operazioni sul territorio nazionale soltanto in collaborazione con l'AISI, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attivita' che la stessa AISE svolge all'estero. A tal fine il direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali. 5. L'AISE risponde al Presidente del Consiglio dei ministri. 6. L'AISE informa tempestivamente e con continuita' il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'interno per i profili di rispettiva competenza. 7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, nomina e revoca il direttore dell'AISE, scelto tra dirigenti di prima fascia o equiparati dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed e' rinnovabile per una sola volta. 8. Il direttore dell'AISE riferisce costantemente sull'attivita' svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita' delegata, ove istituita, per il tramite del direttore generale del DIS. Riferisce direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo richiedano, informandone senza ritardo il direttore generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia. 9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, sentito il direttore dell'AISE, uno o piu' vice direttori. Il direttore dell'AISE affida gli altri incarichi nell'ambito dell'Agenzia. 10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISE sono disciplinati con apposito regolamento.» «Art. 7 (Agenzia informazioni e sicurezza interna). - 1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), alla quale e' affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attivita' eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica. 2. Spettano all'AISI le attivita' di informazione per la sicurezza, che si svolgono all'interno del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia. 3. E', altresi', compito dell'AISI individuare e contrastare all'interno del territorio nazionale le attivita' di spionaggio dirette contro l'Italia e le attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali. 4. L'AISI puo' svolgere operazioni all'estero soltanto in collaborazione con l'AISE, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attivita' che la stessa AISI svolge all'interno del territorio nazionale. A tal fine il direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali. 5. L'AISI risponde al Presidente del Consiglio dei ministri. 6. L'AISI informa tempestivamente e con continuita' il Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e il Ministro della difesa per i profili di rispettiva competenza. 7. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, con proprio decreto, il direttore dell'AISI, scelto tra i dirigenti di prima fascia o equiparati dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed e' rinnovabile per una sola volta. 8. Il direttore dell'AISI riferisce costantemente sull'attivita' svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita' delegata, ove istituita, per il tramite del direttore generale del DIS. Riferisce direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo richiedano, informandone senza ritardo il direttore generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia. 9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, sentito il direttore dell'AISI, uno o piu' vice direttori. Il direttore dell'AISI affida gli altri incarichi nell'ambito dell'Agenzia. 10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISI sono disciplinati con apposito regolamento.». Il testo dell'art. 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 103 (Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo). - 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione e' istituita la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. 2. Alla Direzione sono preposti un magistrato, con funzioni di Procuratore nazionale, e due magistrati con funzioni di procuratore aggiunto, nonche', quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalita'. 3. I magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo sono scelti tra coloro che hanno svolto, anche non continuativamente, funzioni di pubblico ministero per almeno dieci anni e che abbiano specifiche attitudini, capacita' organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di criminalita' organizzata e terroristica. L'anzianita' nel ruolo puo' essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali. 4. Alla nomina del procuratore nazionale si provvede con la procedura prevista dall'art. 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. 5. Gli incarichi di procuratore nazionale e di procuratore aggiunto hanno una durata di quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta. 6. Al procuratore nazionale sono attribuite le funzioni previste dall'art. 371-bis del codice di procedura penale.». Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 si veda nelle note alle premesse. Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) 2016/679 si veda nelle note alle premesse. Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, di attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del 27 aprile 2016, si veda nelle note alle premesse. Il testo dell'art. 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto 2002, n. 199, S.O., cosi' recita: «Art. 35 (Istituzione della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere). - 1. E' istituita, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere con compiti di impulso e di coordinamento delle attivita' di polizia di frontiera e di contrasto dell'immigrazione clandestina, nonche' delle attivita' demandate alle autorita' di pubblica sicurezza in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Alla suddetta Direzione centrale e' preposto un prefetto, nell'ambito della dotazione organica esistente. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la determinazione del numero e delle competenze degli uffici in cui si articola la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, nonche' la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione, sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 5 della legge 1º aprile 1981, n. 121. Dall'istituzione della Direzione centrale, che si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 3. La denominazione della Direzione centrale di cui all'art. 4, comma 2, lettera h), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, e' conseguentemente modificata in "Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato". 4. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono effettuate con la procedura di cui all'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.». Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, si veda nelle note alle premesse. Il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (codificazione) e' pubblicato nella G.U.U.E. 23 marzo 2016, n. L 77. La direttiva 2004/82/CE del Consiglio concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate e' pubblicata nella G.U.U.E. 6 agosto 2004, n. L 261. |
| Art. 3 Finalita' dei trattamenti
1. I dati PNR raccolti a norma del presente decreto sono trattati a fini di prevenzione e repressione dei reati di terrorismo e dei reati gravi, secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 2, lettere b), c) e d). 2. I dati API raccolti e resi disponibili agli Uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera a norma del presente decreto sono trattati al fine di migliorare i controlli alle frontiere esterne e prevenire l'immigrazione illegale. In caso di ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne il trattamento dei dati API e' esteso anche ai voli intra-UE. |
| Art. 4 Sistema Informativo
1. Ai fini della raccolta, del trattamento e del trasferimento dei dati PNR e dei dati API e' istituito un apposito Sistema Informativo presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ne garantisce la gestione tecnica e informatica. A tal fine, il predetto Dipartimento e' il titolare del trattamento dei dati PNR e dei dati API, secondo quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2016/680. 2. I responsabili del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2016/680, sono la Direzione Centrale della Polizia Criminale per il trattamento dei dati e per le finalita' previste dall'articolo 3, comma 1, e la Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere per il trattamento dei dati e per le finalita' previste dall'articolo 3, comma 2. 3. Le interrogazioni del Sistema Informativo possono essere effettuate per le finalita' di cui all'articolo 3; a ciascuna delle predette finalita' corrisponde uno specifico profilo di autorizzazione. 4. Il trattamento dei dati PNR e dei dati API e' consentito unicamente al personale cui siano state preventivamente rilasciate le necessarie credenziali di autenticazione. 5. Con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono disciplinate le modalita' tecniche: a) di funzionamento del Sistema Informativo; b) di autenticazione, autorizzazione e registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate nel Sistema Informativo; c) di consultazione da parte dei soggetti autorizzati, ivi comprese le procedure tecniche e operative di mascheramento e cancellazione dei dati ai sensi dell'articolo 10; d) di raffronto informatico dei dati PNR con quelli conservati nel CED e nelle altre banche dati nazionali, europee ed internazionali contenenti informazioni utili ai fini di prevenzione e repressione dei reati di terrorismo e dei reati gravi; e) di raffronto informatico dei dati API con quelli conservati nel CED e nelle altre banche dati nazionali, europee ed internazionali contenenti informazioni utili ai fini di prevenzione dell'immigrazione irregolare; f) di trasferimento delle informazioni, con strumenti informatici, dall'UIP nazionale alle autorita' competenti nazionali; g) di trasferimento dei dati PNR da parte dei vettori aerei. 6. Relativamente agli organismi previsti dagli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, le modalita' di cui al comma 5, lettera f), sono disciplinate con un regolamento adottato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi degli articoli 13, comma 2, e 43 della legge n. 124 del 2007, di concerto con il Ministro dell'interno. 7. Il Sistema Informativo utilizza i formati di dati e i protocolli informatici comuni individuati con la decisione di esecuzione (UE) 2017/759 della Commissione, del 28 aprile 2017, garantisce l'individuazione del soggetto che effettua ciascuna interrogazione e conserva la traccia di ciascun accesso.
Note all'art. 4: Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2016/680 del 27 aprile 2016, si veda nelle note alle premesse. Per il testo degli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, si veda nelle note all'art. 2. Il testo degli articoli 13 e 43 della citata legge n. 124 del 2007 cosi' recita: «Art. 13 (Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilita'). - 1. Il DIS, l'AISE e l'AISI possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con i soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilita' e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l'adempimento delle loro funzioni istituzionali; a tale fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti, nonche' con le universita' e con gli enti di ricerca. 2. Con apposito regolamento, adottato previa consultazione con le amministrazioni e i soggetti interessati, sono emanate le disposizioni necessarie ad assicurare l'accesso del DIS, dell'AISE e dell'AISI agli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilita', prevedendo in ogni caso le modalita' tecniche che consentano la verifica, anche successiva, dell'accesso a dati personali. 3. All'art. 4, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, dopo le parole: "ordinamento costituzionale" sono inserite le seguenti: "o del crimine organizzato di stampo mafioso". 4. Per i dati relativi alle comunicazioni si applica l'art. 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, come modificato dal comma 3 del presente articolo.» «Art. 43 (Procedura per l'adozione dei regolamenti). - 1. Salvo che non sia diversamente stabilito, le disposizioni regolamentari previste dalla presente legge sono emanate entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati anche in deroga all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere del Comitato parlamentare di cui all'art. 30 e sentito il CISR. 2. I suddetti decreti stabiliscono il regime della loro pubblicita', anche in deroga alle norme vigenti.». Per i riferimenti normativi della decisione di esecuzione (UE) 2017/759, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 5 Modalita' di trasferimento dei dati PNR al Sistema Informativo
1. I vettori aerei trasferiscono al Sistema Informativo, attraverso il «metodo push», i dati PNR relativi ai voli extra-UE e intra-UE, in partenza, in arrivo o facenti scalo nel territorio nazionale, raccolti nel normale svolgimento della loro attivita'. Per i voli operati in code-sharing da uno o piu' vettori aerei, il trasferimento dei dati PNR e' effettuato dal vettore aereo che opera il volo. 2. Il trasferimento dei dati PNR e' effettuato elettronicamente, utilizzando i formati di dati e i protocolli informatici di cui all'articolo 4, comma 7. I vettori aerei hanno l'obbligo di scegliere e notificare all'UIP nazionale il formato di dati e il protocollo informatico che intendono utilizzare per l'effettuazione dei trasferimenti. 3. Il vettore, in caso di guasto tecnico, ovvero nel caso in cui debba procedere all'adeguamento dei propri sistemi informatici ai formati di dati e ai protocolli informatici di cui all'articolo 4, comma 7, nelle more di tale adeguamento, effettua il trasferimento dei dati PNR con un mezzo elettronico o altro strumento appropriato, individuato dall'UIP nazionale con apposita prescrizione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che assicuri equivalenti livelli di protezione dei dati personali e offra adeguate garanzie rispetto alle misure di sicurezza tecniche. 4. I vettori aerei che non effettuano voli extra-UE e intra-UE secondo un programma operativo pubblico specifico e che non possiedono l'infrastruttura necessaria a supportare i formati di dati e i protocolli di trasmissione elencati nell'allegato della decisione di esecuzione di cui all'articolo 4, comma 7, trasferiscono i dati PNR e utilizzano differenti protocolli di trasmissione avvalendosi di un mezzo elettronico ovvero di altro strumento che offra adeguate garanzie rispetto alle misure di sicurezza tecniche, individuato dall'UIP nazionale con apposita prescrizione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. 5. I vettori aerei trasferiscono i dati PNR: a) in un periodo compreso tra le ventiquattro e le quarantotto ore antecedenti all'orario previsto per la partenza del volo; e b) immediatamente dopo la chiusura del volo, quando non e' piu' possibile l'imbarco o lo sbarco di passeggeri, anche mediante l'aggiornamento dei dati trasferiti ai sensi della lettera a). 6. Nel caso di pericolo imminente e concreto che possa essere commesso un reato di terrorismo o un altro reato grave, i vettori aerei, su richiesta dell'UIP, trasferiscono senza ritardo i dati PNR anche in un momento antecedente a quelli indicati al comma 5. 7. Nel caso in cui i vettori trasferiscano dati diversi da quelli indicati nell'allegato I della direttiva (UE) 2016/681, l'UIP nazionale provvede senza ritardo alla loro definitiva cancellazione. |
| Art. 6 Unita' d'informazione sui passeggeri (UIP) nazionale
1. L'UIP nazionale e' composta da personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge n. 121 del 1981. L'organizzazione dell'UIP nazionale e la relativa pianta organica sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5, settimo comma, della legge n. 121 del 1981. Il relativo contingente di personale e' determinato, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge n. 121 del 1981, rispettivamente, con decreto del Ministro dell'interno, con riguardo al personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, e con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con riguardo al personale delle altre Forze di polizia. 2. L'UIP nazionale: a) riceve, anche avvalendosi di un operatore economico qualificato, i dati PNR dai vettori aerei; b) effettua, prima dell'arrivo o della partenza del volo, attivita' di analisi dei dati ricevuti al fine di individuare i passeggeri sospettati di essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi per i quali e' necessario procedere a ulteriori verifiche da parte delle autorita' competenti e di Europol; c) sulla base di una richiesta debitamente motivata, provvede a comunicare, caso per caso, alle autorita' competenti nazionali o, nei casi di cui all'articolo 14, alle autorita' competenti di Stati membri ovvero, nelle ipotesi di cui all'articolo 18, a Europol i dati PNR o i risultati del loro trattamento; d) all'esito dell'analisi dei dati PNR, aggiorna i criteri di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), sulla base dei quali sono effettuate le valutazioni finalizzate a individuare i passeggeri sospettati di essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi ai sensi della lettera b) del presente comma; e) scambia sia i dati PNR che i risultati del loro trattamento con le UIP di altri Stati membri in conformita' a quanto stabilito dagli articoli 13, 15 e 17. 3. Nel caso in cui l'UIP nazionale riceva i dati PNR dai vettori aerei avvalendosi di un operatore economico qualificato, tale operatore e' responsabile del relativo trattamento ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Note all'art. 6: Per il testo degli articoli 5 e 16 della legge n. 121 del 1981, citata nelle note alle premesse, si veda nelle note all'art. 2. Il testo dell'art. 6 della legge n. 121 del 1981, citata nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 6 (Coordinamento e direzione unitaria delle forze di polizia). - Il dipartimento della pubblica sicurezza, ai fini dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro dell'interno nell'esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine e di sicurezza pubblica, espleta compiti di: a) classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalita' e loro diramazione agli organi operativi delle suddette forze di polizia; b) ricerca scientifica e tecnologica, documentazione, studio e statistica; c) elaborazione della pianificazione generale dei servizi d'ordine e sicurezza pubblica; d) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative dei servizi logistici e amministrativi di carattere comune alle forze di polizia; e) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative della dislocazione delle forze di polizia e dei relativi servizi tecnici; f) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni finanziarie relative alle singole forze di polizia; g) mantenimento e sviluppo delle relazioni comunitarie e internazionali. Per l'espletamento delle funzioni predette e' assegnato, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, secondo contingenti fissati con decreto del Ministro dell'interno, nonche' personale delle altre forze di polizia e delle altre amministrazioni dello Stato, secondo contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri interessati. Per l'espletamento di particolari compiti scientifici e tecnici possono essere conferiti incarichi anche ad estranei alla pubblica amministrazione. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio di amministrazione e non possono superare l'anno finanziario; possono essere rinnovati per non piu' di due volte. Complessivamente non possono affidarsi allo stesso incaricato studi interessanti una o piu' amministrazioni o servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale che sia la materia oggetto dell'incarico. E' comunque escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio, anche se da assolversi per conto di amministrazioni diverse. Per l'osservanza dei predetti limiti l'incaricando e' tenuto a dichiarare per iscritto, sotto sua personale responsabilita' che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma. Il conferimento dell'incarico e', altresi', subordinato ad apposito nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, ove trattisi di pubblico dipendente. Il compenso e' stabilito, in relazione all'importanza ed alla durata dell'incarico, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.». |
| Art. 7 Uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera
1. Gli Uffici incaricati di effettuare i controlli delle persone alle frontiere esterne attraverso le quali i passeggeri entrano nel territorio dello Stato provvedono al trattamento dei dati API per agevolare l'esecuzione di tali controlli al fine di prevenire l'immigrazione irregolare. |
| Art. 8 Trattamento dei dati PNR
1. Ai fini delle attivita' di analisi di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), l'UIP nazionale puo': a) confrontare i dati PNR con le informazioni contenute nel CED e nelle altre banche dati nazionali, europee ed internazionali contenenti informazioni utili ai fini di prevenzione e repressione dei reati di terrorismo e dei reati gravi; b) trattare i dati PNR sulla base di criteri predeterminati ai sensi del comma 2. 2. I criteri di cui al comma 1, lettera b), sono individuati dall'UIP nazionale e periodicamente aggiornati sentite le autorita' competenti nazionali, nel rispetto dei principi di necessita' e di proporzionalita', in relazione alle finalita' per le quali il trattamento e' consentito, nonche' di specificita' e del divieto di discriminazione basata sull'origine razziale o etnica, sulle opinioni politiche, sulla religione o sulle convinzioni filosofiche, sull'appartenenza sindacale, sullo stato di salute, sulla vita sessuale o sull'orientamento sessuale dell'interessato. 3. L'UIP nazionale effettua le attivita' di analisi con modalita' non discriminatorie. 4. I riscontri positivi risultanti dal trattamento automatizzato dei dati PNR, effettuato a norma dell'articolo 6, comma 2, lettera b), sono sottoposti dall'UIP nazionale a un esame non automatizzato, condotto sul singolo caso, per verificare la necessita' dell'adozione di provvedimenti e misure da parte delle autorita' competenti nazionali, in conformita' alle disposizioni vigenti. 5. I provvedimenti e le misure adottate ai sensi del comma 4 non pregiudicano il diritto di entrare nel territorio dello Stato delle persone che godono del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione europea in conformita' al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.
Note all'art. 8: Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 2007, n. 72. Per i riferimenti al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, si veda nelle note all'art. 3. |
| Art. 9 Trattamento dei dati API
1. I dati API, il cui trattamento e' effettuato nel rispetto dei principi di necessita' e di proporzionalita', in relazione alle finalita' per le quali e' consentito, sono resi disponibili, attraverso il Sistema Informativo, agli Uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera, per le finalita' di cui all'articolo 7, immediatamente dopo la chiusura del volo, quando non e' piu' possibile l'imbarco o lo sbarco di passeggeri. 2. Entro ventiquattro ore dal momento della loro comunicazione agli Uffici di cui al comma 1, ovvero dopo l'ingresso dei passeggeri nel territorio dello Stato, i dati API non necessari per la prevenzione dell'immigrazione irregolare sono resi non visibili ai medesimi Uffici. 3. Per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 2, i dati API, trascorsi sei mesi dal loro ricevimento, sono resi indisponibili agli Uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera. |
| Art. 10 Periodo di conservazione dei dati PNR e pseudonimizzazione
1. I dati PNR trasmessi dai vettori aerei all'UIP nazionale sono conservati nel Sistema Informativo per un periodo di cinque anni dal loro trasferimento. 2. Dopo sei mesi dal loro trasferimento, i dati sono pseudonimizzati mediante mascheramento dei seguenti elementi: a) i nominativi di tutti i passeggeri figuranti nei dati PNR; b) il numero dei passeggeri figuranti nei dati PNR; c) l'indirizzo e le altre informazioni idonee a contattare i passeggeri; d) le informazioni sulle modalita' di pagamento, compreso l'indirizzo di fatturazione, nel caso in cui esso contenga informazioni idonee ad identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR o qualsiasi altra persona; e) le informazioni sui frequent flyer; f) le dichiarazioni di carattere generale contenenti informazioni idonee a consentire l'identificazione del passeggero cui si riferiscono i dati PNR; g) i dati API raccolti. 3. Allo scadere del periodo di sei mesi di cui al comma 2, la comunicazione dei dati PNR integrali e' consentita solo se e' necessaria per corrispondere a una richiesta formulata ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), previa autorizzazione: a) dell'Autorita' giudiziaria, nel caso in cui la richiesta sia formulata nell'ambito di un procedimento penale o per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al Libro I, Titolo I, Capo II e Titolo II, Capo I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; o b) del Vice Capo della Polizia - Direttore Centrale della Polizia Criminale, per le finalita' di prevenzione dei reati di terrorismo e dei reati gravi. 4. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 3 e' comunicata al responsabile della protezione dei dati personali di cui all'articolo 21 per le verifiche di competenza. 5. I dati PNR sono cancellati in via definitiva allo scadere del periodo di cinque anni di cui al comma 1, secondo le modalita' stabilite con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 4, comma 5. L'obbligo di cancellazione non si applica ai dati PNR trasferiti a una delle autorita' competenti nazionali e utilizzati nell'ambito di un caso specifico di prevenzione e repressione dei reati di terrorismo o dei reati gravi. In tali casi i dati PNR sono conservati nel rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale o di quelle riguardanti i trattamenti per finalita' di polizia, ovvero di quelle riguardanti i trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124. 6. I risultati del trattamento di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), sono conservati per il tempo strettamente necessario a comunicare gli esiti di eventuali riscontri positivi alle autorita' competenti nazionali ovvero alle UIP di altri Stati membri ai sensi dell'articolo 13, comma 1. I risultati dei trattamenti automatizzati, anche in caso di riscontro negativo all'esito di esame non automatizzato condotto sul singolo caso, sono conservati per un periodo non superiore a quello previsto dal comma 5, al fine di assicurare l'esattezza dei futuri riscontri. 7. I dati PNR e i dati API riversati, sulla base delle vigenti disposizioni, nel CED sono sottoposti alla specifica disciplina prevista per il medesimo CED.
Note all'art. 10: Il Libro I, Titolo I, Capo II e il Titolo II, Capo I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, citato nelle note alle premesse, sono cosi' rubricati: «LIBRO I LE MISURE DI PREVENZIONE Titolo I Le misure di prevenzione personali Capo II Le misure di prevenzione personali applicate dall'autorita' giudiziaria Titolo II Le misure di prevenzione patrimoniali Capo I Il procedimento applicativo» Per il testo degli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124 si veda nelle note all'art. 2. |
| Art. 11 Conservazione dei dati API
1. Il vettore aereo e' obbligato a cancellare, entro ventiquattro ore dall'arrivo del volo, i dati API trasmessi. |
| Art. 12 Trasferimento dei dati PNR alle autorita' competenti nazionali
1. L'UIP nazionale trasmette i dati PNR o i risultati del loro trattamento relativi ai passeggeri individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), a seguito dell'esame individuale non automatizzato, alle autorita' competenti nazionali perche' li sottopongano a ulteriore trattamento e adottino provvedimenti idonei a prevenire e reprimere reati di terrorismo o reati gravi. Per le medesime finalita', le autorita' competenti nazionali possono chiedere all'UIP nazionale la trasmissione dei dati PNR o dei risultati del loro trattamento. Tale trasmissione avviene con strumenti informatici, secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui all'articolo 4, comma 5. 2. Le decisioni delle autorita' competenti nazionali che determinino conseguenze giuridiche negative per l'interessato non possono essere adottate esclusivamente sulla base del trattamento automatizzato dei dati PNR, ne' possono fondarsi sull'origine razziale o etnica, sulle opinioni politiche, sulla religione o sulle convinzioni filosofiche, sull'appartenenza sindacale, sullo stato di salute, sulla vita sessuale o sull'orientamento sessuale dell'interessato. |
| Art. 13 Trasferimento dei dati PNR alle UIP degli Stati membri
1. Nel caso di riscontro positivo, l'UIP nazionale trasmette i dati PNR pertinenti e necessari o i risultati del loro trattamento alle UIP di altri Stati membri. 2. I dati PNR e i risultati del loro trattamento, se gia' effettuato, sono trasferiti all'UIP di altro Stato membro sulla base di una richiesta, riguardante anche solo una parte dei dati PNR, debitamente motivata in relazione a un caso specifico di prevenzione e repressione dei reati di terrorismo o dei reati gravi. L'UIP nazionale comunica le predette informazioni senza ritardo. 3. Nel caso in cui i dati richiesti siano stati pseudonimizzati a norma dell'articolo 10, comma 2, l'UIP nazionale trasmette all'UIP di altro Stato membro i dati PNR integrali solo se necessario per corrispondere a una richiesta formulata ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), previa autorizzazione delle autorita' di cui all'articolo 10, comma 3. 4. Nel caso di pericolo imminente e concreto che possa essere commesso un reato di terrorismo o un altro reato grave, l'UIP di uno Stato membro puo' chiedere all'UIP nazionale che i dati PNR siano trasmessi, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, anche in un momento antecedente rispetto a quelli indicati dall'articolo 5, comma 5. |
| Art. 14
Trasferimento dei dati PNR alle autorita' competenti degli Stati membri
1. L'UIP nazionale trasmette i dati PNR direttamente alle autorita' competenti di altri Stati membri che ne abbiano fatto richiesta, nel rispetto delle previsioni recate dall'articolo 13, commi 2 e 3, in presenza di situazioni di emergenza che non consentano di inoltrare la medesima richiesta attraverso l'UIP del proprio Stato. |
| Art. 15 Trasferimento dei dati PNR da parte di Stati membri
1. L'UIP nazionale puo' chiedere all'UIP di altro Stato membro la trasmissione dei dati PNR, nonche' dei risultati del loro trattamento. Tale richiesta, riguardante anche solo una parte dei dati PNR, deve essere debitamente motivata in relazione a un caso specifico di prevenzione e repressione dei reati di terrorismo o dei reati gravi. L'UIP nazionale trasmette le informazioni ricevute alle autorita' competenti nazionali, ai sensi dell'articolo 12, comma 1. 2. Nel caso di pericolo imminente e concreto che possa essere commesso un reato di terrorismo o altro reato grave, l'UIP nazionale puo' chiedere all'UIP di altro Stato membro che i dati PNR siano trasmessi, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, anche in un momento antecedente a quelli indicati dall'articolo 5, comma 5. |
| Art. 16
Richiesta dei dati PNR da parte delle autorita' competenti nazionali
1. Le autorita' competenti nazionali inoltrano le richieste di dati PNR alle UIP degli altri Stati membri tramite l'UIP nazionale. 2. In situazioni di emergenza che non consentano di inoltrare la richiesta attraverso l'UIP nazionale, le autorita' competenti nazionali possono richiedere direttamente all'UIP di altro Stato membro la trasmissione dei dati PNR, nel rispetto delle previsioni recate dall'articolo 13, comma 2. Copia della richiesta e' inoltrata tempestivamente all'UIP nazionale. |
| Art. 17 Modalita' di scambio delle informazioni
1. Lo scambio di informazioni ai sensi degli articoli 13, 14, 15 e 16 puo' avvenire tramite qualsiasi canale esistente di cooperazione internazionale di polizia. La lingua utilizzata per la richiesta e lo scambio di informazioni e' quella applicabile al canale utilizzato. 2. In casi di emergenza, il punto di contatto nazionale e' l'UIP nazionale. |
| Art. 18 Trasferimento dei dati PNR a Europol
1. Europol puo' richiedere, entro i limiti delle proprie competenze e per l'adempimento dei propri compiti, i dati PNR o i risultati del loro trattamento all'UIP nazionale quando strettamente necessario per sostenere e rafforzare l'azione degli Stati membri volta alla prevenzione e alla repressione di uno specifico reato di terrorismo o altro reato grave, a condizione che si tratti di un reato di propria competenza ai sensi del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016. 2. La richiesta e' formulata attraverso sistemi informatici, utilizzando l'applicazione SIENA, per il tramite dell'Unita' Nazionale Europol e deve contenere i motivi per i quali Europol ritiene necessaria la trasmissione dei dati PNR o dei risultati del loro trattamento ai fini di prevenzione e repressione dei reati di terrorismo o dei reati gravi di propria competenza. 3. L'UIP nazionale trasmette le informazioni ai sensi del presente articolo attraverso l'applicazione SIENA secondo le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016. La lingua utilizzata per la richiesta e lo scambio di informazioni e' quella applicabile a SIENA.
Note all'art. 18: Il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attivita' di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI, e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 maggio 2016, n. L 135. |
| Art. 19 Trasferimento dei dati PNR a Paesi terzi
1. Fatte salve le condizioni previste da eventuali accordi internazionali, i dati PNR e i risultati del loro trattamento possono essere trasferiti alle autorita' competenti di un Paese terzo in relazione a casi individuali, soltanto in conformita' alle previsioni del presente decreto e alle disposizioni del decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2016/680, concernenti il trasferimento verso Paesi terzi di dati giudiziari o trattati per finalita' di polizia e qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) la richiesta sia formulata nel rispetto delle previsioni recate dall'articolo 13, commi 2 e 3; b) il trasferimento sia necessario per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 1; c) il Paese terzo si impegni a trattare i dati con le garanzie previste dal presente decreto e a ritrasferire i dati a altro Paese terzo soltanto per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, e previa autorizzazione espressa dello Stato italiano. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i dati PNR possono essere trasferiti senza il previo consenso dello Stato membro dal quale sono stati ottenuti nel caso in cui ricorrano contestualmente le seguenti condizioni: a) il trasferimento sia indispensabile per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o a reati gravi in uno Stato membro o in un Paese terzo; b) il consenso preliminare non possa essere ottenuto in tempo utile. 4. Il trasferimento dei dati senza il preventivo consenso e' comunicato all'UIP dello Stato che ha trasmesso il dato. Il trasferimento e' annotato in apposito registro per le verifiche da parte del responsabile della protezione dei dati.
Note all'art. 19: Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2016/680, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 20 Autorita' nazionale di controllo
1. L'Autorita' nazionale di controllo e' il Garante per la protezione dei dati personali, che esercita il controllo sul trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente decreto, con le modalita' previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dal regolamento generale sulla protezione dei dati. 2. La medesima autorita', su richiesta dell'interessato, esprime pareri in merito all'esercizio dei diritti di protezione dei dati personali derivanti dalle disposizioni del presente decreto. |
| Art. 21 Responsabile della protezione dei dati
1. Il responsabile della protezione dei dati e' nominato con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, nell'ambito della Direzione Centrale della Polizia Criminale e adempie alle proprie funzioni in modo indipendente. 2. Il responsabile della protezione dei dati e' incaricato di vigilare sul corretto trattamento dei dati PNR e garantisce l'attuazione di tutte le misure tecniche e di sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2016/680. 3. Il responsabile della protezione dei dati e' il punto di contatto unico per gli interessati, in merito a tutte le questioni connesse al trattamento dei dati PNR che li riguardano. 4. Il responsabile della protezione dei dati ha accesso ai dati trattati dall'UIP nazionale e segnala al Garante per la protezione dei dati personali i casi in cui il trattamento dei dati non sia stato effettuato lecitamente.
Note all'art. 21: Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2016/680 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 22 Protezione dei dati personali
1. In relazione al trattamento dei dati personali effettuato per le finalita' di cui all'articolo 3 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2016/680, nonche', limitatamente ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, quelle del Codice per la protezione dei dati personali di cui alla Parte II, Titolo III. 2. Al trattamento di dati personali da parte dei vettori aerei si applicano le disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati, nonche' quelle del Codice per la protezione dei dati personali, anche per quanto concerne l'obbligo di informare adeguatamente i passeggeri e di adottare adeguate misure tecniche e organizzative a tutela della sicurezza e della riservatezza dei dati personali. 3. E' vietato il trattamento dei dati PNR idoneo a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, la religione o le convinzioni filosofiche, l'appartenenza sindacale, lo stato di salute, la vita o l'orientamento sessuale dell'interessato. 4. L'UIP nazionale cancella immediatamente i dati PNR trattati con modalita' tali da rivelare le informazioni di cui al comma precedente. 5. L'UIP nazionale adotta adeguate misure e procedure tecniche e organizzative per garantire un livello elevato di sicurezza in relazione ai rischi connessi al trattamento dei dati PNR anche nelle ipotesi di cui all'articolo 5, commi 2 e 3. L'UIP nazionale conserva la documentazione relativa ai sistemi e alle procedure di trattamento. La predetta documentazione riporta l'indicazione dei seguenti dati: a) l'organizzazione dell'UIP nazionale e gli indirizzi utili a contattare le sue articolazioni interne; b) i nominativi e gli indirizzi del personale dell'UIP nazionale incaricato del trattamento dei dati PNR; c) il registro dei livelli di autorizzazione all'accesso di cui e' titolare il personale dell'UIP nazionale; d) le richieste formulate dalle autorita' competenti nazionali; e) le richieste formulate dalle UIP e dalle autorita' competenti di altri Stati membri; f) le richieste formulate da Paesi terzi e i trasferimenti di dati effettuati. 6. L'UIP nazionale conserva, altresi', per un periodo di cinque anni, i registri delle attivita' di raccolta, consultazione, comunicazione e cancellazione dei dati, adottando misure di sicurezza tali da evitare il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, degli stessi, nonche' di accesso non autorizzato ovvero di trattamento non consentito o non conforme alle finalita' previste. Detti registri, anche in relazione alle esigenze di tracciamento e monitoraggio delle consultazioni, riportano l'indicazione della finalita', della data e dell'ora dell'operazione e gli elementi relativi all'identita' della persona che ha consultato o comunicato i dati PNR, nonche' dei destinatari di tali dati. I registri sono usati esclusivamente a fini di verifica, di autocontrollo, per garantire l'integrita' e la sicurezza dei dati o di audit. 7. La documentazione di cui al comma 5 e i registri di cui al comma 6 sono messi a disposizione del Garante per la protezione dei dati personali, a seguito di richiesta. 8. In caso di violazione di dati personali, l'UIP nazionale ne da' comunicazione senza ritardo al Garante per la protezione dei dati personali. Quando tale violazione rischia di arrecare un rilevante pregiudizio ai dati personali o alla riservatezza dell'interessato, l'UIP nazionale comunica senza indebito ritardo all'interessato e al Garante per la protezione dei dati personali l'avvenuta violazione.
Note all'art. 22: Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, di attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del 27 aprile 2016, si veda nelle note alle premesse. Per il testo degli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124 si veda nelle note all'art. 2. La Parte II e il Titolo III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, sono cosi' rubricati: «PARTE II Disposizioni relative a specifici settori TITOLO III Difesa e sicurezza dello stato». |
| Art. 23 Diritti dell'interessato
1. In relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in applicazione del presente decreto, sono riconosciuti all'interessato i diritti di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge n. 121 del 1981. Tali diritti sono esercitati con istanza rivolta alla Direzione Centrale della Polizia Criminale, con la quale l'interessato puo' domandare, altresi', che sia data evidenza dell'esercizio dei diritti di cui al presente articolo nel Sistema Informativo. 2. La Direzione Centrale della Polizia Criminale comunica all'interessato i provvedimenti adottati a seguito delle richieste formulate ai sensi del comma 1. 3. Il responsabile della protezione dei dati, l'UIP nazionale e l'UIP dello Stato membro eventualmente interessato sono informati della presentazione dell'istanza di cui al comma 1. 4. L'indicazione di cui al comma 1, secondo periodo, puo' essere rimossa a richiesta dell'interessato o su provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali o dell'Autorita' giudiziaria, adottato ai sensi del Codice per la protezione dei dati personali.
Note all'art. 23: Il testo dell'art. 10 della legge n. 121 del 1981, citata nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 10. Controlli. 1. Il controllo sul Centro elaborazione dati e' esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti. 2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'art. 7, fermo restando quanto stabilito dall'art. 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneita' o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimita' del loro trattamento, l'autorita' precedente ne da' notizia al Garante per la protezione dei dati personali. 3. La persona alla quale si riferiscono i dati puo' chiedere all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima. 4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio puo' omettere di provvedere sulla richiesta se cio' puo' pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalita', dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali. 5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, puo' chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi.». |
| Art. 24 Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il vettore che non trasmette i dati, ovvero li trasmette in modo difforme da quanto previsto dall'articolo 5, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 100.000 euro per ogni viaggio a cui si riferisce la condotta. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica in caso di trasmissione di dati incompleti o errati. La sanzione di cui al primo periodo si applica, altresi', al vettore aereo che non adempia entro il termine fissato alle prescrizioni dell'UIP nazionale, adottate per garantire il trasferimento dei dati PNR al Sistema Informativo. 2. L'autorita' competente a irrogare le sanzioni di cui al comma 1 e' l'ENAC, cui e' trasmesso il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 3. Nei casi in cui le violazioni di cui al comma 1 siano commesse con la condizione della reiterazione di cui all'articolo 8-bis della legge n. 689 del 1981, l'ENAC puo' disporre la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorita' amministrativa italiana, inerente all'attivita' professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. 4. La violazione dell'obbligo di cancellazione dei dati API previsto dall'articolo 11 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. L'autorita' competente a irrogare la sanzione e' il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 166 del Codice per la protezione dei dati personali. 5. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 12, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Note all'art. 24: Il testo degli articoli 8-bis e 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, citata nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 8-bis (Reiterazione delle violazioni). - Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando piu' violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalita' della condotta, presentano una sostanziale omogeneita' o caratteri fondamentali comuni. La reiterazione e' specifica se e' violata la medesima disposizione. Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria. La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta. Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione e' disposta dall'autorita' amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione e' annullato.» «Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente. Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco. L'ufficio territorialmente competente e' quello del luogo in cui e' stata commessa la violazione. Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorita' amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza. Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalita' relative all'esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara' altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.». Il testo dell'art. 166 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 166 (Procedimento di applicazione). - 1. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente capo e all'art. 179, comma 3, e' il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'art. 156, comma 10, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 154, comma 1, lettera h), e 158.». Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 12 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 54 del codice penale, non costituiscono reato le attivita' di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato. 3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu' persone; b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumita' per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilita' di armi o materie esplodenti. 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o piu' delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista e' aumentata. 3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attivita' illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. 3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. 3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla meta' nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o piu' autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti. 3-sexies. All'art. 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "609-octies del codice penale" sono inserite le seguenti: "nonche' dall'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.». 3-septies. 4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio l'arresto in flagranza. 4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, e' applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. 4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalita' dello straniero o nell'ambito delle attivita' punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto e' commesso in concorso da due o piu' persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o piu' persone, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'. 5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, da' alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche se e' stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina. 6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, e' tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonche' a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi piu' gravi e' disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorita' amministrativa italiana inerenti all'attivita' professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'art. 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorche' soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostante di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni e' redatto processo verbale in appositi moduli, che e' trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresi' procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale. 8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'art. 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. 8-ter. La distruzione puo' essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dalla autorita' da lui delegata, previo nullaosta dell'autorita' giudiziaria procedente. 8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresi' fissate le modalita' di esecuzione. 8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalita' di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennita', si applica il comma 5 dell'art. 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. 9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonche' le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica". 9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, puo' fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato. 9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attivita' di cui al comma 9-bis. 9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza. 9-quinquies. Le modalita' di intervento delle navi della Marina militare nonche' quelle di raccordo con le attivita' svolte dalle altre unita' navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. 9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo. 9-septies. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno assicura, nell'ambito delle attivita' di contrasto dell'immigrazione irregolare, la gestione e il monitoraggio, con modalita' informatiche, dei procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare anche attraverso il Sistema Informativo Automatizzato. A tal fine sono predisposte le necessarie interconnessioni con il Centro elaborazione dati interforze di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con il Sistema informativo Schengen di cui al regolamento CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006 nonche' con il Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte ed e' assicurato il tempestivo scambio di informazioni con il Sistema gestione accoglienza del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del medesimo Ministero dell'interno.». |
| Art. 25 Statistiche
1. Il Ministero dell'interno comunica, annualmente, alla Commissione europea elaborazioni statistiche concernenti i dati PNR trasmessi all'UIP nazionale. Tali elaborazioni non contengono dati personali e comprendono: a) il numero totale di passeggeri i cui dati PNR sono stati raccolti e scambiati; b) il numero di passeggeri individuati a fini di ulteriori verifiche ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b). |
| Art. 26 Disposizioni transitorie e finali
1. Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 144, e' abrogato. Le disposizioni del predetto decreto continuano ad applicarsi sino al quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 4, comma 5, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Il decreto del Ministro dell'interno 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2010, n. 302, cessa di avere efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 4, comma 5, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima data il Border Control System Italia (BCS) cessa la propria operativita' e i riferimenti allo stesso, ovunque presenti, si intendono sostituiti dai riferimenti al Sistema Informativo di cui all'articolo 4. 3. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza provvede ad effettuare il monitoraggio della congruita' delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione del Sistema Informativo nonche', a partire dall'esercizio finanziario 2019, di quelle destinate al funzionamento dello stesso.
Note all'art. 26: Per i riferimenti normativi al citato decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 144, abrogato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 27 Clausola di neutralita' finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai conseguenti adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 maggio 2018
MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Minniti, Ministro dell'interno
Orlando, Ministro della giustizia
Pinotti, Ministro della difesa
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Orlando |
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