Gazzetta n. 121 del 26 maggio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 15 maggio 2018
Disposizioni per il calcolo della quantita' di energia elettrica fornita ai veicoli stradali e dell'intensita' delle emissioni di gas a effetto serra, ai fini delle comunicazioni effettuate dai fornitori, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66.



IL DIRETTORE GENERALE
per il clima e l'energia
del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare

di concerto con

IL DIRETTORE GENERALE
per la sicurezza dell'approvvigionamento
e per le infrastrutture energetiche
del Ministero dello sviluppo economico

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, recante «Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, recante «Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonche' l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE»;
Visto in particolare l'art. 1, comma 6 del citato decreto legislativo n. 55 del 2011 che integra il decreto legislativo n. 66 del 2005 mediante l'introduzione dell'art. 7-bis (Obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra) ai sensi del quale i fornitori di combustibili nel settore trasporti devono assicurare che le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unita' di energia, per i quali hanno assolto l'accisa nell'anno 2020, siano inferiori almeno del 6 per cento rispetto ad un valore di riferimento stabilito a livello comunitario;
Visto il decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
Visto in particolare l'art. 4 del citato decreto legislativo n. 51 del 2017 che modifica e integra l'art. 7-bis del decreto legislativo n. 66 del 2005 estendendo anche ai fornitori di energia elettrica l'obbligo di ridurre le emissioni di gas serra e, al comma 6, prevede che con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico siano definite disposizioni ai fini del calcolo dell'elettricita' fornita in termini quantitativi e dell'intensita' delle emissioni di gas a effetto serra;

Decreta:

Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina i criteri di calcolo della quantita' di energia elettrica fornita ai veicoli stradali nonche' i criteri di calcolo dell'intensita' delle emissioni di gas a effetto serra conseguenti alla produzione e all'utilizzo di detta elettricita', ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, comma 6.
 
Allegato I

Modalita' di comunicazione dell'energia elettrica
fornita ai veicoli stradali

1. I fornitori comunicano al GSE la quantita' di energia elettrica fornita ai veicoli stradali di cui all'art. 3 nelle seguenti componenti:
a) Quantita' di energia elettrica, espressa in kWh, fornita tramite i punti di ricarica pubblici;
b) Quantita' di energia elettrica, espressa in kWh, fornita tramite punti di ricarica privati, diversi da quelli di cui alla lettera c), con contratti e allacci dedicati;
c) Quantita' di energia elettrica, espressa in kWh, destinata al trasporto pubblico locale;
d) Quantita' di energia elettrica, espressa in kWh, fornita tramite modalita' diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), ma comunque rilevabile, ad esempio attraverso i punti di ricarica dotati di sistemi di rilevazione ed archiviazione dei consumi.
2. Ulteriori quantita' di energia elettrica fornite ai trasporti, non direttamente rilevabili con le modalita' di cui al punto 1, possono essere comunicate dai fornitori impiegando procedure di calcolo indiretto predisposte e pubblicate dal GSE. A tal fine, successivamente alla pubblicazione delle predette procedure, i fornitori comunicano al GSE i dati necessari.
 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66.
2. Ai fini del presente decreto si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) Fornitore: il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sui prodotti e per gli impieghi oggetto del presente decreto;
b) Quantita' di energia elettrica fornita: quantita' annuale di elettricita' erogata dal singolo fornitore all'insieme dei veicoli stradali circolanti sul territorio nazionale;
c) Punto di ricarica: un'interfaccia in grado di caricare un veicolo elettrico o sostituire la batteria di un veicolo elettrico;
d) Punto di ricarica pubblico: punto di ricarica posto in aree pubbliche o in aree private aperte al pubblico;
e) Contratti e allacci dedicati: contratti e allacci di fornitura di energia elettrica espressamente destinata alla ricarica di veicoli stradali, a consumo o forfettaria, stipulati dal fornitore con utenza privata;
f) Trasporto pubblico locale (TPL): l'insieme dei filobus e degli autobus utilizzati dall'operatore del trasporto pubblico locale alimentati con energia elettrica.
 
Art. 3
Quantita' di energia elettrica rilevata

1. Ai fini di cui all'art. 7-bis, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, i fornitori comunicano al GSE le rispettive quantita' di energia elettrica fornita ai veicoli stradali calcolata secondo le modalita' e i criteri di cui all'Allegato 1 del presente decreto.
 
Art. 4
Calcolo delle intensita' delle emissioni gas serra

1. Ai fini di cui all'art. 7-bis, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, la relativa metodologia di calcolo delle emissioni di gas serra e' pubblicata entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento sul sito web del GSE che provvede altresi', entro la medesima data, a calcolare un valore di riferimento dell'intensita' emissiva relativa alla produzione e all'utilizzo dell'energia elettrica fornita ai veicoli stradali.
2. Il valore e la metodologia di cui al comma 1 sono stimati tenendo conto del mix energetico nazionale, dei rendimenti nei processi di produzione dell'energia, delle perdite di rete, degli scambi con l'estero, delle emissioni afferenti la fase di upstream, delle stime prodotte a livello comunitario da istituzioni pubbliche e possono essere aggiornati su base annuale.
 
Art. 5
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 6
Disposizioni finali
e entrata in vigore

1. L'Allegato I puo' essere aggiornato con successivo decreto del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.
2. Il GSE, nel rapporto di cui comma 12 dell'art. 7-bis del decreto legislativo n. 66 del 2005, rileva la conformita' delle informazioni trasmesse dai fornitori alle disposizioni di cui al presente decreto.
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2018

Il direttore generale
per il clima e l'energia
Grimaldi

Il direttore generale per la sicurezza dell'approvvigionamento
e per le infrastrutture energetiche
Dialuce
 
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