Gazzetta n. 121 del 26 maggio 2018 (vai al sommario) |
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI |
PROVVEDIMENTO 8 maggio 2018 |
Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 7 del 13 luglio 2007, concernente gli schemi per il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono tenute all'adozione dei principi contabili internazionali di cui al Titolo VIII (bilancio e scritture contabili), Capo I (disposizioni generali sul bilancio), Capo II (bilancio di esercizio), Capo III (bilancio consolidato) e Capo V (revisione legale dei conti¹) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 74). |
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L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e le successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e le successive modificazioni e integrazioni, approvativo del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; Visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante l'esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS); Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, e le successive modificazioni e integrazioni, recante attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonche' all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e le successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare, l'art. 13 che istituisce l'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS; Considerato che le modifiche dei principi da applicare alla contabilizzazione e presentazione in bilancio degli strumenti finanziari introdotte dall'IFRS 9 (Strumenti finanziari), unitamente alle modifiche all'IFRS 4 (Contratti assicurativi), comportano la necessita' di intervenire sugli schemi e sulle istruzioni di compilazione allegati al regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007; Considerato che il regolamento (UE) 2017/1988 della Commissione del 3 novembre 2017 ha esteso l'ambito di applicazione delle modifiche all'IFRS 4 per consentire al settore assicurativo di un conglomerato finanziario, che soddisfi determinati criteri, il rinvio dell'applicazione dell'IFRS 9;
A d o t t a il seguente provvedimento:
Art. 1 Modifiche all'art. 4 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007
1. Il comma 1 dell'art. 4 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 e' modificato come segue: a) le parole: «redigono i prospetti seguendo le Istruzioni per la compilazione di cui all'allegato 1.» sono sostituite dalle parole: «seguono le Istruzioni contenute nell'allegato 1 per la compilazione dei prospetti di cui agli allegati 2, 2-bis, 4, 4-bis, 5, 5-bis, 7 e 7-bis.». 2. Dopo il comma 2 dell'art. 4 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Le imprese di cui all'art. 3, comma 1, del presente Regolamento, che applicano l'IFRS 9 dagli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2018 o in data successiva, utilizzano i prospetti di cui agli allegati 2-bis, 4-bis, 5-bis e 7-bis. Se le imprese adottano l'overlay approach, di cui al paragrafo 35B dell'IFRS 4, evidenziano nel Conto Economico, nel Conto Economico Complessivo e nel Dettaglio delle altre componenti del Conto Economico Complessivo la relativa voce di riclassificazione degli utili o delle perdite.»; «2-ter. Le imprese di cui all'art. 3, comma 1, del presente Regolamento che, soddisfacendo i criteri di cui al paragrafo 20A dell'IFRS 4, applicano l'esenzione temporanea dall'IFRS 9 ("Temporary exemption from IFRS 9"), continuano a utilizzare i prospetti di cui agli allegati 2, 4, 5 e 7.»; «2-quater. Le imprese di cui all'art. 3, comma 1, lettera c-bis) del presente Regolamento che decidano di non applicare, per gli esercizi aventi inizio prima del 1° gennaio 2021, l'IFRS 9 alle entita' operanti nel settore assicurativo del conglomerato finanziario, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 2017/1988 della Commissione del 3 novembre 2017, integrano i prospetti di cui agli allegati 5 e 7 con le voci differenziali desunte rispettivamente dai prospetti 5-bis e 7-bis, chiarendo il principio contabile applicato a ciascuna voce.». --------------- (1) Titolo modificato dall'art. 30 del provvedimento IVASS n. 53 del 6 dicembre 2016. |
| Art. 2 Modifiche all'art. 7 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007
1. Il comma 1 dell'art. 7 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 e' modificato come segue: a) le parole: «allegato 2» sono sostituite dalle parole: «allegati 2 e 2-bis». |
| Art. 3 Modifiche all'art. 13 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007
1. Il comma 1 dell'art. 13 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 e' modificato come segue: a) le parole: «allegato 4» sono sostituite dalle parole: «allegati 4 e 4-bis». |
| Art. 4 Modifiche all'art. 24 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007
1. Il comma 1 dell'art. 24 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 e' modificato come segue: a) le parole: «allegato 5» sono sostituite dalle parole: «allegati 5 e 5-bis». |
| Art. 5 Modifiche all'art. 28 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007
1. Il comma 1 dell'art. 28 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 e' modificato come segue: a) le parole: «allegato 7» sono sostituite dalle parole: «allegati 7 e 7-bis». |
| Art. 6 Modifiche e integrazioni agli allegati del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007
1. Gli allegati del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 sono modificati e integrati come di seguito indicato: a) l'allegato 1 e' sostituito dall'allegato A al provvedimento; b) e' aggiunto l'allegato 2-bis riportato nell'allegato B al provvedimento; c) e' aggiunto l'allegato 4-bis riportato nell'allegato C al provvedimento; d) e' aggiunto l'allegato 5-bis riportato nell'allegato D al provvedimento; e) l'allegato 6 e' sostituito dall'allegato E al provvedimento; f) e' aggiunto l'allegato 7-bis riportato nell'allegato F al provvedimento. |
| Art. 7 Pubblicazione
1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale. |
| Art. 8 Entrata in vigore
1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a partire dalla relazione semestrale, individuale e consolidata, al 30 giugno 2018 nonche' dal bilancio, individuale e consolidato, dell'esercizio 2018.
Roma, 8 maggio 2018
p. il direttorio integrato Il presidente Rossi |
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