Gazzetta n. 122 del 28 maggio 2018 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 2018
Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'ammodernamento degli impianti calcistici.



IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016, con il quale l'on. dott. Luca Lotti e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2016, con il quale all'on. dott. Luca Lotti e' stato conferito l'incarico in materia di sport;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017, recante la delega delle funzioni al Ministro senza portafoglio on. dott. Luca Lotti;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;
Visto in particolare l'art. 1, comma 352, lettera a), della predetta legge 27 dicembre 2017, n. 205, che modifica l'art. 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante «Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse», aggiungendo dopo il comma 3 un nuovo comma 3-bis;
Visto l'art. 22, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, come introdotto dalla summenzionata legge 27 dicembre 2017, n. 205, che al fine di incentivare l'ammodernamento degli impianti calcistici, in regime di proprieta' o di concessione amministrativa, in favore delle societa' appartenenti alla Lega di serie B, alla Lega Pro e alla Lega nazionale dilettanti che hanno beneficiato della mutualita' e' riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 12 per cento dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, sino a un massimo di 25.000 euro, realizzati mediante l'impiego delle somme di cui al comma 1 del medesimo articolo;
Visto ancora il medesimo art. 22, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, come introdotto della summenzionata legge 27 dicembre 2017, n. 205, che rimette a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, il compito di individuare le modalita' di attuazione dell'incentivo anche al fine del rispetto del limite di spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018;
Visto il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, con particolare riferimento all'art. 109;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e, in particolare, l'art. 17, che prevede la compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e in particolare l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina il Registro nazionale degli aiuti di Stato, prevedendo che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici e privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti inviano le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, riguardante la trasmissione delle informazioni relative alla concessione ed erogazione degli incentivi;
Ritenuta la necessita' di emanare le disposizioni procedurali necessarie alla concessione del contributo stabilito dall'art. 1, comma 352, lettera a), della legge 27 dicembre, n. 205, che garantiscano il rispetto del limite di spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto individua le disposizioni applicative necessarie all'attuazione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, finalizzato a incentivare l'ammodernamento degli impianti calcistici, di cui all'art. 1, comma 352, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei limiti di spesa fissati in 4 milioni di euro annui.
 
Art. 2

Soggetti beneficiari

1. Il contributo di cui all'art. 1 e' riconosciuto a tutte le societa' e le associazioni sportive appartenenti alla Lega nazionale professionisti B, alla Lega calcio professionistico e alla Lega nazionale dilettanti, ivi comprese tra queste ultime quelle che partecipano ai campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria e Terza Categoria, che hanno beneficiato della mutualita' di cui all'art. 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9.
 
Art. 3

Ambito oggettivo

1. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al presente decreto:
a) l'intervento di ammodernamento dell'impianto calcistico deve consistere in una ristrutturazione edilizia come definita dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
b) la ristrutturazione deve avere a oggetto gli impianti calcistici di proprieta' del soggetto interessato ovvero quelli di cui fa uso in regime di concessione amministrativa;
c) l'intervento di ristrutturazione agevolato e' realizzato entro il terzo periodo d'imposta successivo all'attribuzione delle risorse di cui all'art. 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9.
2. Per impianto calcistico si intende il terreno di gioco e tutte le volumetrie e le strutture a esso strettamente connesse e funzionali.
 
Art. 4

Spese eleggibili al credito d'imposta

1. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al presente decreto, sono considerate eleggibili, ove effettivamente sostenute ai sensi dei commi 2 e 3, le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.
3. L'effettivita' del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
 
Art. 5

Parametri ai fini della determinazione
dell'agevolazione concedibile

1. Ferma restando la procedura di cui all'art. 6, ai fini della concessione del credito d'imposta e della definizione dell'ammontare del contributo, quest'ultimo e' determinato applicando i seguenti parametri:
a) in misura pari al 12 per cento dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati con le risorse ricevute da ciascuna societa' di calcio interessata a titolo di mutualita' della Lega di Serie A di cui all'art. 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9;
b) nel limite massimo di 25.000 euro all'anno per ciascun soggetto beneficiario;
c) entro i limiti consentiti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
 
Art. 6

Procedura di concessione
del credito d'imposta

1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente decreto, i soggetti interessati, beneficiari della mutualita', presentano, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di realizzazione degli interventi, apposita domanda all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicando l'ammontare delle somme ricevute ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, e gli interventi di ristrutturazione realizzati ai sensi dell'art. 1, comma 352, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. La domanda di cui al comma 1, definita con provvedimento dell'Ufficio dello Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, contiene:
a) gli elementi identificativi della societa' calcistica;
b) il costo complessivo degli interventi di ammodernamento realizzati;
c) l'attestazione di effettivita' delle spese sostenute, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del presente decreto;
d) l'ammontare del contributo sotto forma di credito d'imposta richiesto;
e) la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente la sussistenza del requisito di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), del presente decreto.
3. Entro i successivi novanta giorni dal termine ultimo previsto per l'invio delle istanze di cui al comma 1, l'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa verifica dei requisiti previsti nonche' della documentazione richiesta dal presente decreto, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate pari a 4 milioni di euro annui e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti, determina la percentuale massima del credito d'imposta spettante e comunica alle societa' calcistiche il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo effettivamente spettante.
4. Ai fini degli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, cui provvede l'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in quanto autorita' concedente, si applica il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, e in particolare gli articoli 8 e 9.
 
Art. 7

Utilizzazione del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dall'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, pena lo scarto dell'operazione di versamento. L'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, preventivamente alla comunicazione alle societa' beneficiarie, trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa, le societa' ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonche' le eventuali variazioni e revoche.
2. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate dalle societa' ai sensi del presente articolo, stanziati sul pertinente capitolo di bilancio iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono annualmente trasferiti sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia entrate - Fondi di bilancio».
 
Art. 8
Cause di revoca e procedure di recupero del credito d'imposta
illegittimamente fruito

1. Il credito d'imposta e' revocato:
a) nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti;
b) qualora la documentazione di cui all'art. 6, comma 2, contenga elementi non veritieri.
2. Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale e amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito, ai sensi del presente articolo.
3. L'Agenzia delle entrate trasmette all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con modalita' telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco delle societa' che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.
4. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, la stessa ne da' comunicazione in via telematica all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che previe verifiche per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 marzo 2018

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per lo sport
Lotti Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2018 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - succ. n. 996
 
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