Gazzetta n. 122 del 28 maggio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 1 marzo 2018
Trasferimento di talune funzioni all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).



IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto l'art. 28, comma 2-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dall'art. 5, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132, alla stregua del quale «con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le funzioni degli organismi collegiali gia' operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui all'art. 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, trasferite all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che ne assicura l'adempimento nell'ambito dei compiti e delle attivita' di cui all'art. 2, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142»;
Visto l'art. 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visti gli articoli 28 e 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto l'art. 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90;
Visto l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2012;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014, n. 142, ed in particolare l'art. 2, comma 6, che statuisce che «il Ministro si avvale, per i compiti istituzionali e le attivita' tecnico-scientifiche e di controllo ambientale di interesse nazionale, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'art. 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Decreta:

Art. 1

Trasferimento di funzioni

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 2-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono trasferite all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) le funzioni degli organismi collegiali gia' operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui all'art. 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, elencate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le predette funzioni sono esercitate in conformita' all'art. 2, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014, n. 142.
Il presente decreto entra in vigore decorsi 120 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° marzo 2018

Il Ministro: Galletti

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2018 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 1-495
 
Allegato A

(Funzioni trasferite ad ISPRA)
1. Funzioni di avvalimento, consultive e di supporto di cui al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, gia' esercitate dalla Commissione interministeriale di valutazione a favore dell'Autorita' nazionale competente ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto e, in particolare:
I. elaborazione di pareri sulle notifiche e sulle informazioni di cui agli articoli 8, 11, 16 e 20, ai sensi dell'art. 6, comma 1, ed in particolare:
a. verifica della conformita' alle disposizioni del decreto del contenuto di dette notifiche e informazioni;
b. disamina di qualsiasi osservazione sulle notifiche eventualmente presentata dalle autorita' competenti degli altri Stati membri e dal pubblico;
c. valutazione dei rischi dell'emissione per la salute umana, animale e per l'ambiente;
d. disamina delle informazioni del notificante di cui agli articoli 8, 11, 16 e 20 e promozione, ove ritenuto necessario, della richiesta di parere al Consiglio superiore di sanita' e al Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri;
e. consultazione, se ritenuta necessaria, delle parti sociali, del pubblico e di ogni altro soggetto interessato, ivi compresi eventuali comitati scientifici ed etici, sia nazionali che dell'Unione europea;
f. redazione di proprie conclusioni, ai sensi dell'art. 9, comma 2, e, nei casi previsti, della relazione di valutazione di cui agli articoli 17 e 20;
II. esame delle relazioni di valutazione e delle informazioni relative all'emissione deliberata e all'immissione sul mercato di OGM provenienti dalle autorita' competenti degli altri Stati membri e dalla Commissione europea e trasmesse all'autorita' nazionale competente ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento e del Consiglio del 12 marzo 2001, in applicazione di quanto disposto dall'art. 6, comma 2 richiedendo se del caso ulteriori informazioni ed esprimendo il proprio parere sulla base della valutazione dei rischi dell'emissione;
III. elaborazione dei pareri di cui all'art. 5, comma 2, lettere b) e d);
IV. supporto all'Autorita' nazionale competente di cui all'art. 2 ai sensi dell'art. 5, comma 3;
V. supporto all'Autorita' nazionale competente di cui all'art. 2 ai sensi dell'art. 5, comma 4;
VI. elaborazione e trasmissione all'Autorita' nazionale competente di cui all'art. 2 della proposta di relazione di valutazione di cui all'art. 17, comma 2, 20 comma 4 e 23 comma 4;
VII. valutazione dei rischi per l'ambiente presentati dalle sostanze e dai preparati medicinali di cui all'art. 7, comma 1;
VIII. elaborazione del parere nell'ambito delle procedure differenziate o semplificate di cui all'art. 10;
IX. supporto all'Autorita' nazionale competente di cui all'art. 2 ai sensi dell'art. 19, comma 1;
X. supporto all'Autorita' nazionale competente di cui all'art. 2 per le attivita' di cui all'art. 22, comma 2;
XI. supporto all'Autorita' nazionale competente di cui all'art. 2 per le attivita' di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.
2. Funzioni di supporto alle competenti strutture del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gia' esercitate dalla Segreteria tecnica per la protezione della natura ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, in materia di:
I. istituzione e aggiornamento delle aree protette terrestri;
II. adozione del programma per le aree protette terrestri di rilievo internazionale e nazionale;
III. approvazione dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette;
IV. gestione, funzionamento e progettazione degli interventi da realizzare, anche con finanziamenti comunitari, nelle aree protette terrestri.
3. Funzioni di supporto alle competenti strutture del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gia' esercitate dalla Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 in materia di:
I. istruttoria preliminare per l'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine;
II. gestione, funzionamento nonche' progettazione degli interventi da realizzare, anche con finanziamenti comunitari, nelle aree protette marine;
III. prevenzione e mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini e costieri e alle politiche nazionali ed internazionali, per standard normativi, tecnologie e per attuare pratiche ambientali e sostenibili in campo marittimo nel bacino del mediterraneo.
4. Funzioni di supporto alle competenti strutture del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gia' esercitate dalla Segreteria tecnica per la qualita' della vita di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, al fine di:
I. migliorare, incrementare ed adeguare agli standard europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali gli interventi in materia di tutela delle acque interne, di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, nonche' di aumentare l'efficienza di detti interventi anche sotto il profilo della capacita' di utilizzare le risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea.
 
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