Gazzetta n. 123 del 29 maggio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 21 marzo 2018, n. 56
Regolamento per l'attuazione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato «Made Green in Italy», di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 21, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che ha istituito lo schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato «Made Green in Italy», stabilendo che con regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, devono essere definite le modalita' di funzionamento di tale schema;
Visto il regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento e del Consiglio del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attivita' (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione;
Vista la raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2017;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 19 settembre 2017;
Vista la comunicazione al Dipartimento per le politiche europee, con nota del 5 dicembre 2017;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Ambito di applicazione e finalita'

1. In attuazione dell'articolo 21, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, il presente regolamento stabilisce le modalita' di funzionamento dello schema nazionale volontario denominato «Made Green in Italy», per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti Made in Italy, anche con il rilascio del logo «Made Green in Italy» ai prodotti di cui all'articolo 2, lettera v).

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17. (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 21, comma 1, della
legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia
ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2016, n. 13:
«Art. 21 (Schema nazionale volontario per la
valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale). -
1. Al fine di promuovere la competitivita' del sistema
produttivo italiano nel contesto della crescente domanda di
prodotti ad elevata qualificazione ambientale sui mercati
nazionali ed internazionali, e' istituito, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, lo schema nazionale
volontario per la valutazione e la comunicazione
dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato «Made
Green in Italy». Tale schema adotta la metodologia per la
determinazione dell'impronta ambientale dei prodotti (PEF),
come definita nella raccomandazione 2013/179/ UE della
Commissione, del 9 aprile 2013. Entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare sono stabilite le modalita' di
funzionamento dello schema.
(Omissis).».
- Il Regolamento (CE) 23/04/2008, n. 451/2008, del
Parlamento Europeo e del Consiglio (che definisce una nuova
classificazione statistica dei prodotti associata alle
attivita' (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93
del Consiglio), e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 giugno 2008,
n. L 145.
- Il Regolamento (CE) 09/10/2013, n. 952/2013, del
Parlamento Europeo e del Consiglio (che istituisce il
codice doganale dell'Unione), e' pubblicato nella G.U.U.E.
10 ottobre 2013, n. L 269.
- La Raccomandazione 9 aprile 2013, n. 2013/179/UE,
della Commissione (relativa all'uso di metodologie comuni
per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel
corso del ciclo di vita dei prodotti e delle
organizzazioni), e' pubblicata nella G.U.U.E. 4 maggio
2013, n. L 124.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 21, comma 1, della citata
legge n. 221, del 2015, e' riportato nelle note alle
premesse.
 
Allegato I

(articolo 3, comma 1)
Procedura e modulistica per l'elaborazione e l'aggiornamento delle
RCP
Premessa
Gli articoli 3 e 4 riguardano l'iter di sviluppo delle RCP, in cui sono elaborati i benchmark e le classi di prestazione, corrispondenti a ciascun prodotto rappresentativo. Elemento caratterizzante delle RCP, rispetto ai contenuti delle PEFCR europee, e' la presenza di requisiti addizionali obbligatori e facoltativi.
Lo sviluppo della proposta di RCP deve essere conforme alla raccomandazione 2013/179/UE nonche' alle Linee guida PEF. Tale sviluppo si fonda in particolare su uno studio di impronta ambientale per ciascun prodotto rappresentativo individuato per la specifica categoria di prodotto.
Categorie di prodotto
Le RCP sono elaborate per le categorie di prodotto di cui all'art. 2. Le categorie di prodotto definite per lo schema «Made Green in Italy» sono recepite dalle indicazioni emergenti nel percorso di sviluppo del metodo PEF, quali le Linee guida PEF, e possono includere categorie aggiuntive relative a specifiche peculiarita' della produzione nazionale italiana.
In ogni caso, le categorie di prodotto devono essere identificate in base alla loro funzionalita' e il loro ambito di applicazione viene definito attraverso la classificazione statistica dei prodotti associati alle attivita' (Classificazione dei Prodotti per Attivita' - CPA), ai sensi del regolamento (CE) n. 451/2008, identificando i prodotti inclusi e quelli esclusi. La categoria di prodotto deve essere basata almeno su una divisione di codici a due cifre della CPA. Se la categoria di prodotto e' complessa, sono necessari codici a piu' di due cifre.
Prodotto rappresentativo
Il prodotto rappresentativo rispetto al quale e' elaborata una RCP deve essere in grado di riflettere le caratteristiche dei diversi prodotti che le imprese produttrici del relativo settore offrono sul mercato. Una singola RCP puo' anche individuare piu' di un prodotto rappresentativo, come previsto dalla raccomandazione 2013/179/UE, nonche' nelle linee guida PEF, nel caso, ad esempio, di prodotti con applicazioni differenziate o prodotti con tecnologie differenti. I criteri in base ai quali e' garantita la rappresentativita' del prodotto saranno riportati all'interno della RCP.
Nella definizione dei prodotti rappresentativi del settore agroalimentare si dovra' tener anche in conto l'esistenza di altri schemi di etichettatura europea di qualita' quali: agricoltura biologica, denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta e dei vincoli che ne derivano per i prodotti aderenti.
Requisiti addizionali obbligatori e facoltativi
La RCP deve contenere i requisiti addizionali obbligatori e puo' contenere i requisiti addizionali facoltativi.
a) Requisiti addizionali obbligatori:
tracciabilita' del prodotto,
indicazione delle tre categorie di impatto ritenute maggiormente significative per la categoria di prodotto in oggetto;
valore del benchmark, per ciascun prodotto rappresentativo,
le due soglie che delimitano tre classi di prestazione stabilite come differenziale rispetto al benchmark dello stesso prodotto rappresentativo.
b) Requisiti addizionali facoltativi:
informazioni qualitative relative all'impatto del prodotto in termini di qualita' del paesaggio e sostenibilita' sociale;
informazioni relative alla qualita' ambientale dei prodotti;
per i prodotti oggetto di criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito del Piano per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, laddove ritenuti applicabili e rilevanti per lo specifico prodotto, la RCP potra' comprendere i criteri ambientali riportati nella sezione «specifiche tecniche» dei documenti di CAM, da dimostrare con i mezzi di verifica ivi previsti.
Nel caso esistano le PEFCR, l'ambito geografico del mercato da considerare per la definizione del prodotto rappresentativo e del relativo benchmark e' quello europeo. Nel caso di non disponibilita' di PEFCR, i soggetti proponenti dovranno specificare all'atto della domanda l'ambito geografico proposto per la definizione del prodotto rappresentativo, fornendo la motivazione.
Nel caso siano gia' stati calcolati e resi pubblici benchmark a livello europeo, il proponente traspone questi valori nelle RCP dello schema «Made Green in Italy», operando l'aggregazione (somma) dei tre indicatori di impatto piu' rilevanti pesati adottando il metodo proposto dalla linee guida PEF. Nel caso non siano disponibili benchmark a livello europeo, il proponente di una nuova RCP dovra' svilupparli e proporli con riferimento al prodotto rappresentativo considerato nell'ambito dello studio di impronta ambientale propedeutico all'elaborazione della proposta di RCP.
Il benchmark deve essere corredato da relative classi di prestazione stabilite come misura dello scostamento dallo stesso valore di riferimento, in numero di tre classi [A, B (benchmark), C], anche nel caso in cui le classi non siano state definite a livello europeo oppure ne siano state definite un numero diverso. I valori-limite (soglie) e l'ampiezza delle classi di prestazione saranno determinati in modo specifico per ciascuna categoria di prodotto e definite nell'ambito del relativo documento di RCP, a seconda del valore del benchmark e della variabilita', comprensiva dell'incertezza, per i tre indicatori rilevanti risultanti dallo studio sul prodotto rappresentativo. Iter procedurale e documentazione da produrre
La richiesta finalizzata ad elaborare una proposta di una RCP relativa a una specifica categoria di prodotto e' avanzata dai soggetti proponenti di cui all'art. 2, lettera l), tramite un soggetto capofila, formalmente delegato, attraverso la compilazione del modulo B, corredato da:
1) copia fotostatica del documento di identita' del sottoscrittore;
2) elenco soggetti proponenti;
3) scheda adesione soggetti proponenti con delega al soggetto capofila e relativi allegati (quale documentazione attestante la rappresentativita' dei soggetti proponenti per la specifica categoria di prodotto per cui l'istanza e' presentata).
In caso di approvazione della richiesta di elaborazione di una RCP su una specifica categoria di prodotto, i soggetti proponenti redigono una proposta di RCP, utilizzando lo schema di contenuto elaborato in ambito europeo per le PEFCR, integrato con i requisiti addizionali obbligatori e facoltativi, seguendo il modulo C e la inviano via PEC al gestore dello schema.
I passi necessari per sviluppare la RCP sono indicati nella figura seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

Nello sviluppare le RCP occorre seguire le indicazioni riportate nella raccomandazione 2013/179/EU e le linee guida PEF, integrate con i requisiti addizionali obbligatori e facoltativi di cui all'art. 2 del presente regolamento. In particolare il benchmark per ciascun prodotto rappresentativo ricompreso nell'ambito di applicazione della RCP deve essere calcolato come valore singolo somma dei valori pesati dei tre indicatori di impatto identificati come maggiormente rilevanti per il prodotto in oggetto. Questi indicatori devono essere gli stessi per tutti i prodotti rappresentativi identificati dalla RCP. I fattori di normalizzazione e pesatura che si devono applicare sono i piu' recenti pubblicati dalla Commissione europea da utilizzare nell'ambito della PEF. Essi sono disponibili anche nelle «linee guida all'implementazione della PEF durante la fase pilota», rese disponibili dal Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare sul proprio sito istituzionale.
Ogni revisione della proposta di RCP deve essere documentata ed esplicitata con apposita numerazione.
Entro novanta giorni dal termine del periodo di validita' della RCP di quattro anni o nel caso in cui la RCP venga sottoposta ad un processo di aggiornamento, il gestore dello schema avvia una consultazione pubblica di sessanta giorni.

Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato B2 - Proposta di RCP
La proposta di RCP deve essere compilata seguendo lo schema sotto riportato, mantenendo anche la numerazione dei capitoli e paragrafi. Nello schema sottostante, tra parentesi quadra [...] sono fornite indicazioni specifiche da seguire per compilare il contenuto del relativo paragrafo. Inoltre, le «linee guida all'implementazione della PEF durante la fase pilota» riportano ulteriori istruzioni e informazioni dettagliate sul contenuto da riportare in ciascun paragrafo. In caso di indicazioni dissimili fra quanto indicato nelle linee guida PEF e in questo documento, quest'ultimo prevale.
[Titolo del Documento]
Schema nazionale volontario «Made Green in Italy»
Regole di Categoria di Prodotto (RCP)
[inserire il nome della categoria di prodotto]
[Indice e contenuto del documento RCP] 1. Informazioni generali sulla RCP
1.1. Soggetti proponenti
1.2. Consultazione e portatori di interesse
1.3. Data di pubblicazione e di scadenza
1.4. Regione geografica
[Specificare se la RCP prevede un benchmark relativo ai prodotti realizzati solo in Italia, un benchmark relativo al prodotto medio commercializzato in Europa o altro ambito geografico]
1.5. Lingua
[E' possibile adottare come lingua sia l'inglese sia l'italiano (raccomandato). Per le categorie di prodotto coperte da PEFCR europee, le parti in comune possono rimanere in inglese.] 2. Input metodologico e conformita' 3. Revisione della PEFCR e informazione di base della RCP
3.1. PEFCR review panel
[si applica solo in caso di esistenza di PEFCR europea]
3.2. Requisiti di revisione del documento PEFCR
[si applica solo in caso di esistenza di PEFCR europea]
3.3. Ragioni per sviluppare la RCP
[riportare, qualora esistente, il contenuto del relativo paragrafo della PEFCR; descrizione del contesto di applicazione della RCP, armonizzazione con eventuali altre regole di categoria di prodotto esistenti per altri schemi]
3.4. Conformita' con le Linee guida della fase pilota PEF e successive modificazioni. 4. Ambito di applicazione della RCP
4.1. Unita' funzionale
4.2. Prodotti rappresentativi
[Oltre a quanto richiesto per il relativo paragrafo delle PEFCR, specificare se per questa categoria di prodotto esistono schemi di qualita' che identificano specifici segmenti di mercato e per i quali e' necessario definire uno specifico prodotto rappresentativo. Per il settore agroalimentare si dovra' tener anche in conto l'esistenza di altri schemi di etichettatura europea di qualita' quali: agricoltura biologica, denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta e dei vincoli che ne derivano per i prodotti aderenti]
4.3. Classificazione del prodotto (NACE/CPA)
4.4. Confini del sistema - stadi del ciclo di vita e processi
4.5. Selezione dei tre indicatori di impatto piu' rilevanti
[Fornire in allegato alla RCP adeguata motivazione di tale selezione. Di principio, tale selezione deve essere basata sulla normalizzazione e pesatura degli indicatori di tutte le categorie di impatto previste dalla raccomandazione 2013/179/EU o dalle Linee guida PEF]
4.6. Informazioni ambientali aggiuntive
[Oltre a quanto richiesto per le PEFCR, riportare in questo paragrafo, qualora ritenuti rilevanti per la categoria di prodotto, gli eventuali criteri obbligatori (specifiche tecniche) dei Criteri Ambientali Minimi previsti per tale categoria merceologica, con l'identificazione dei relativi mezzi di prova]
4.7. Assunzioni e limitazioni
4.8. Requisiti per la denominazione «Made in Italy»
[Riportare i requisiti che il prodotto deve rispettare per poter essere denominato «Made in Italy» sulla base delle norme vigenti.]
4.9. Tracciabilita'
[Riportare indicazioni su come rendicontare o descrivere, nell'ambito della Dichiarazione di Impronta Ambientale di Prodotto, le attivita' condotte nelle diverse fasi del ciclo di vita del prodotto e dei luoghi in cui esse vengono realizzate]
4.10. Qualita' del paesaggio e sostenibilita' sociale
[Si applica solo ai prodotti agroalimentari. Riportare quali aspetti di tutela di qualita' del paesaggio e di sostenibilita' sociali devono essere rispettati, con eventuale indicazione dei relativi mezzi di prova] 5. Inventario del ciclo di vita (Life Cycle Inventory)
5.1. Analisi preliminare (Screening step)
5.2. Requisiti di qualita' dei dati
5.3. Requisiti relativi alla raccolta di dati specifici relativi ai processi sotto diretto controllo (di «foreground» )
5.4. Requisiti relativi ai dati generici relativi ai processi su cui l'organizzazione non esercita alcun controllo (di «background») e dati mancanti
5.5. Dati mancanti
5.6. Fase di uso
5.7. Logistica
5.8. Fase di fine vita
5.9. Requisiti per l'allocazione di prodotti multifunzionali e processi multiprodotto. 6. Benchmark e classi di prestazioni ambientali
[Riportare quanto previsto per le PEFCR per il benchmark. Calcolare inoltre il benchmark in termini di singolo valore (somma dei valori pesati dei tre indicatori di impatto piu' rilevanti). Le classi di prestazione da indicare sono tre, per cui occorre riportare i valori delle due soglie, sopra e sotto il benchmark, necessari per definire le classi di prestazione A, B e C. In particolare i prodotti con impatto calcolato come valore singolo superiore alla soglia piu' elevata sono da classificare in classe C; prodotti con impatto inferiore alla soglia inferiore sono da classificare in classe A; i restanti in classe B. I valori delle soglie sono da identificare tenendo conto la variabilita' dei prodotti intorno al risultato del benchmark, considerando anche l'incertezza.] 7. Interpretazione 8. Reporting e comunicazione 9. Verifica 10. Riferimenti bibliografici 11. Informazioni di supporto per le RCP e PEFCR 12. Elenco degli allegati
Allegato I - Prodotto rappresentativo
Allegato II - Studi di supporto
[Si applica solo se esistono le PEFCR]
Allegato III - Benchmark e classi di prestazioni ambientali
Allegato IV - Scenari relativi ai processi a monte della produzione (Upstream) (facoltativo)
Allegato V - Scenari relativi ai processi a valle della produzione (Downstream) (facoltativo)
Allegato VI - Fattori di normalizzazione
Allegato VII - Fattori di pesatura
Allegato VIII - Dati di foreground
Allegato IX - Dati di background
Allegato X - Formula di allocazione per i materiali riciclati e recuperati (Circular Footprint)
Allegato XI - Informazioni di base sulle scelte metodologiche attuate durante lo sviluppo della RCP
 
Allegato II

(articolo 5, comma 3)

Procedura e modulistica per la richiesta di adesione allo schema
1. Richiesta di adesione allo schema per il primo rilascio del logo
(ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento)
Il soggetto richiedente invia domanda di adesione allo schema mediante PEC, utilizzando il modulo C, corredandolo dei documenti qui di seguito riportati:
1) copia fotostatica del documento di identita' del sottoscrittore;
2) allegati tecnici:
a) studio di valutazione dell'impronta ambientale;
b) DIAP;
c) documento attestante la conformita' normativa del prodotto;
d) documento attestante la conformita' alla RCP di riferimento;
e) documento attestante la «conformita' ai CAM» (in caso di prodotti che dichiarino una conformita' ai criteri ambientali riportati nella sezione «specifiche tecniche» dei documenti di CAM);
f) programma e obiettivi di miglioramento;
3) certificato di verifica indipendente e convalida;
4) contenuti della pagina web aziendale raggiungibile a partire dal collegamento presente nel logo «Made Green in Italy».
La richiesta di adesione allo schema deve essere presentata separatamente per ogni singolo prodotto.
La documentazione tecnica di cui al numero 2) si compone di: a - Studio di Valutazione dell'Impronta Ambientale
Lo studio di valutazione dell'impronta ambientale deve essere conforme
a) ai requisiti stabiliti nella raccomandazione 2013/179/UE, nonche' alle linee guida PEF;
b) alle corrispondenti RCP;
c) al presente regolamento.
Lo studio di valutazione dell'impronta ambientale contiene, nello specifico, il calcolo dei valori degli indicatori ambientali relativi alle tre principali categorie di impatto individuate dalle relative RCP e del valore singolo ottenuto per aggregazione dei tre principali indicatori di impatto attraverso normalizzazione e pesatura. Tali valori sono confrontati con il valore del benchmark definito all'interno delle stesse RCP e le due soglie, identificando la classe di prestazione A (migliore del benchmark), B (benchmark), C (peggiore del benchmark) in cui il prodotto ricade.
Per la sola applicazione relativa all'adesione allo schema «Made Green in Italy», il benchmark viene definito relativamente al valore singolo ottenuto per aggregazione (somma) dei valori pesati dei tre indicatori di impatto piu' rilevanti. b - Dichiarazione di Impronta Ambientale di Prodotto
La DIAP e' un documento che sintetizza lo studio di valutazione dell'impatto ambientale. I contenuti della DIAP devono essere conformi con quanto stabilito nelle RCP relative alla corrispondente categoria di prodotto.
I contenuti minimi della DIAP sono i seguenti:
a) identificazione e descrizione dell'organizzazione o gruppi di organizzazioni richiedenti l'adesione allo schema;
b) identificazione del prodotto (es. nome commerciale, modello, numero identificativo, ecc.);
c) descrizione dell'unita' funzionale e delle caratteristiche del prodotto rilevanti per la specificazione dell'unita' (es. dimensioni, peso, proprieta' fisiche e chimiche);
d) descrizione dell'applicazione finale o delle applicazioni finali, nel caso di prodotto intermedio;
e) identificazione delle RCP di riferimento;
f) data di pubblicazione e periodo di validita' della DIAP;
g) informazioni sulla tracciabilita' del prodotto, con particolare riferimento a tutte le attivita' condotte nelle diverse fasi del ciclo di vita del prodotto e dei luoghi in cui esse vengono realizzate;
h) risultati del calcolo dell'impronta ambientale per tutte le categorie di impatto, e classe di prestazione del prodotto rispetto al benchmark, corredato da informazioni esplicative della prestazione, il relativo andamento nel tempo (nelle DIAP successive alla prima);
i) informazioni ambientali aggiuntive, all'interno delle quali rientrano le indicazioni e i requisiti addizionali;
j) informazioni in merito ad eventuali fasi del ciclo di vita non considerate, se la dichiarazione non e' basata su uno studio di impronta ambientale che copre tutte le fasi del ciclo di vita (ad esempio informazioni sugli scenari di consumo o di fine vita di prodotti intermedi);
k) affermazione che dichiarazioni ambientali relative a schemi differenti non sono confrontabili;
l) indirizzo del sito web aziendale del richiedente dove sono disponibili tutte le informazioni e i dati richiesti;
m) documentazione di verifica indipendente;
n) altre informazioni ambientali ritenute importanti dal soggetto richiedente. Nel caso la RCP lo preveda tra i requisiti addizionali facoltativi, tali informazioni ambientali potranno comprendere una dichiarazione di conformita' ai criteri ambientali riportati nella sezione «specifiche tecniche» dei documenti di CAM. c - Documento attestante la conformita' normativa del prodotto
Il documento attestante la conformita' a tutte le pertinenti disposizioni di legge relative all'impatto sull'ambiente del proprio prodotto, in tutte le fasi del ciclo di vita, su cui l'organizzazione ha o puo' indirettamente avere influenza (incluso il fine-vita, secondo l'approccio della responsabilita' estesa del produttore) e' prodotto dal soggetto richiedente in forma di autocertificazione; d - Documento attestante la conformita' alla RCP di riferimento
Dovra' essere prodotto un documento in cui si dichiari che sono stati rispettati tutti i requisiti fissati dalle RCP di riferimento (autodichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»). e - Documento attestante la «conformita' ai CAM»
Per i prodotti che dichiarino una conformita' anche ai criteri ambientali riportati nella sezione «specifiche tecniche» dei documenti di CAM di cui al punto n) della DIAP la documentazione dovra' comprendere anche i mezzi di verifica previsti dal relativo decreto ministeriale di approvazione dei CAM per la loro dimostrazione di conformita'. f - Programma e obiettivi di miglioramento
Tale documentazione, che non e' necessaria nel caso il prodotto rientri nella classe di prestazione A, ha come oggetto il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali risultanti dallo studio di impronta ambientale, dove sono definiti obiettivi e programmi con un orizzonte triennale di miglioramento dell'impatto nel ciclo di vita del prodotto, che specifichino almeno:
- le categorie di impatto che si intendono migliorare,
- i traguardi ambientali che si intendono raggiungere nel triennio di riferimento (espressi secondo gli indicatori delle categorie di impatto previsti dalla raccomandazione 2013/179/UE nonche' le linee guida PEF),
- le fasi del ciclo di vita sulle quali si intende intervenire,
- una descrizione delle azioni e delle iniziative che si intendono attuare,
- la relativa tempistica di realizzazione (nell'arco del ciclo triennale di attivita' di riferimento),
- le responsabilita' definite,
- le risorse stanziate.
Gli obiettivi di miglioramento devono essere sostanziali e tendenti a raggiungere la classe di prestazione A; ovvero devono essere finalizzati a ridurre l'impatto delle fasi o attivita' del ciclo di vita dei prodotti che maggiormente contribuiscono alla relativa impronta ambientale, sulle quali il soggetto richiedente puo' esercitare controllo diretto o influenza indiretta.
Nel valutare il perseguimento del miglioramento continuo si terra' conto della classe di prestazione ambientale di partenza e degli eventuali effetti «cross media» relativi alla possibilita' che il miglioramento di un parametro ambientale possa indurre il peggioramento di altri parametri. Il mancato raggiungimento degli obiettivi di miglioramento, non causato da cause indipendenti dalla volonta' del soggetto richiedente, e' motivo di non rinnovo dell'adesione allo schema. 2. Richiesta per il rinnovo della licenza d'uso del logo (ai sensi
dell'art. 7, comma 3, del regolamento)
L'azienda che intende rinnovare la licenza d'uso del logo e' tenuta a presentare una nuova richiesta di adesione allo schema, utilizzando il modulo C e scegliendo la seconda opzione.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato III

(articolo 6, comma 2)

Procedura per la verifica indipendente e la convalida

La verifica indipendente e' essenziale per assicurare l'affidabilita' dello schema «Made Green in Italy» e per migliorare la qualita' degli Studi di Valutazione di Impronta Ambientale che lo sottendono. Gli obiettivi della verifica sono assicurare che:
a) i metodi usati per condurre lo Studio di Valutazione di Impronta Ambientale e i relativi risultati sono consistenti con la raccomandazione 2013/179/UE, con le Linee guida PEF e con la corrispondente RCP;
b) che i metodi utilizzati per condurre lo Studio di Valutazione di Impronta Ambientale sono scientificamente e tecnicamente validi;
c) i dati sono appropriati, ragionevoli e rispondenti ai requisiti di qualita';
d) l'interpretazione dei risultati riflette le limitazioni identificate;
e) lo studio e' trasparente, accurato e consistente;
f) la DIAP riflette correttamente i risultati dello Studio di Valutazione di Impronta Ambientale;
g) la DIAP e' rispondente ai requisiti della RCP e del presente regolamento;
h) l'individuazione della classe di prestazione e' corretta;
i) sia garantita l'assicurazione ed il controllo della qualita' delle informazioni quantitative riportate nella DIAP;
j) sia garantita la correttezza delle informazioni qualitative riportate nella DIAP.
La verifica deve essere un bilanciamento ottimale tra la completezza della verifica e l'esigenza di contenerne i costi. Essa comprende sia un'analisi documentale sia una verifica ispettiva presso il soggetto richiedente.
Nel corso dell'analisi documentale il verificatore procede ad un dettagliato esame di conformita' ai documenti di riferimento della documentazione predisposta dal soggetto richiedente. Il soggetto richiedente viene informato delle eventuali carenze riscontrate e provvede alla necessaria correzione o integrazione.
Nel corso della verifica ispettiva, il soggetto richiedente deve dare evidenza o assicurare che:
a) le non conformita' rilevate nell'analisi documentale siano state rimosse;
b) tutte le registrazioni relative ai dati di inventario siano messe a disposizione del verificatore;
c) il modello software utilizzato per lo studio di impronta ambientale sia messo a disposizione del verificatore;
d) siano messe in atto le misure necessarie affinche' il Verificatore possa eseguire le verifiche in tutta sicurezza, in modo da garantire il rispetto di tutte le prescrizioni della legislazione vigente.
In particolare per lo Studio di Valutazione di Impronta Ambientale, il verificatore deve verificare la tracciabilita' e validita' delle informazioni e dei dati, sia i primari del soggetto richiedente o dei suoi fornitori, sia gli altri dati secondari usati nello studio. Per questo compito e' necessario un controllo con fatture, bollette e altra documentazione commerciale e, per i dati piu' rilevanti, controllare sul sito durante la verifica ispettiva. Il Verificatore deve inoltre esaminare, accedendo anche al modello software utilizzato per lo studio, che:
a) nello studio le unita' di processo sono definite come specificato nella RCP di riferimento;
b) la fonte dei dati di ingresso ed uscita (riferimenti bibliografici, banche dati, ecc.) usati per le unita' di processo sono almeno della qualita' richiesta dalla RCP applicabile;
c) le informazioni rilevanti sono documentate per ciascuna unita' di processo, e sono consistenti e comprensibili tali da rendere possibile una valutazione indipendente della rilevanza dei dati in accordo con la RCP applicabile.
Se nello studio sono stati usati dati secondari gia' verificati secondo le regole PEF, questi non devono essere ulteriormente verificati per gli aspetti di consistenza metodologica, completezza e incertezza. Comunque l'appropriatezza dell'uso di questi dati nello specifico prodotto necessita di essere verificata, comprendendo la rappresentativita' temporale, geografica e tecnologica.
Nel verificare i risultati di inventario il verificatore deve usare semplici controlli sulle unita' di processo o moduli di informazione utilizzati, controllando che siano effettivamente rispondenti alle fonti di dati originali. Il verificatore deve effettuare questi controlli in particolare sui processi unitari piu' rilevanti, definiti sulla base del loro effettivo contributo sulle categorie di impatto selezionate quali rilevanti nella RCP.
Il verificatore verifica inoltre che i risultati di impact assessment sono stati correttamente calcolati sulla base dei risultati di inventario e dei metodi raccomandati di caratterizzazione, normalizzazione e pesatura.
Il soggetto richiedente viene informato delle eventuali carenze riscontrate e provvede alla necessaria correzione o integrazione.
Il verificatore convalida la documentazione di cui all'allegato II, punto 1 - numero 2) e rilascia l'attestato di conformita' ai requisiti del presente regolamento, cosi' come previsto all'art. 6.
In relazione ai requisiti di competenza dei verificatori, la verifica indipendente potra' essere effettuata da enti indipendenti accreditati presso l'unico organismo nazionale italiano autorizzato.
Nel corso delle verifiche successive alla prima, il verificatore, oltre al mantenimento dei requisiti richiesti, valuta in particolare:
a) l'aggiornamento dello Studio di Valutazione di Impronta Ambientale e della DIAP;
b) la conformita' ai contenuti della RCP di riferimento;
c) ove applicabile, l'attuazione delle eventuali azioni e la realizzazione degli interventi previsti volti a perseguire gli obiettivi di miglioramento continuo delle prestazioni ambientali.
 
Allegato IV

(articolo 7)
Procedura relativa all'utilizzo del logo e la comunicazione dei
risultati nell'ambito dello schema «Made Green in Italy»
1. Logo MGI
Il logo MGI qui sotto riportato e' di forma circolare ed e' caratterizzato da tre elementi grafici: il logo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; la parte tipografica costituita dalla dicitura «Made Green in Italy» posta sotto il simbolo; una cornice circolare discontinua in tre punti, formata da tre linee curve spezzate di colore verde bandiera, rosso e verde chiaro.

Parte di provvedimento in formato grafico

Il logo e' corredato da un Codice a Barre Bidimensionale o CBB (QR Code o equivalenti o Codice a Barre) specifico per ogni singolo prodotto per il quale e' stata approvata la richiesta di adesione allo schema.
Il CBB deve essere generato dall'azienda aderente allo schema e deve consentire il collegamento, attraverso l'utilizzo di dispositivi mobili quali smartphone o tablet, al sito web contenente la DIAP.
Il contenuto della pagina web deve essere preventivamente approvato dal gestore dello schema. 2. Regole per l'apposizione del logo sul prodotto
Una volta ricevuta dal gestore dello schema l'autorizzazione ad applicare il logo MGI, quest'ultimo e il CBB devono essere posizionati obbligatoriamente sul prodotto oggetto di analisi.
L'azienda potra' riprodurre il logo MGI e il CBB integralmente; potra' inoltre ingrandire o ridurre entrambi, ma in modo uniforme, purche' essi siano leggibili e non ne risultino alterati i colori, la struttura e i contenuti e che siano di dimensioni proporzionate rispetto al supporto alla comunicazione.
Il logo non puo' essere adottato come componente del marchio di fabbrica.
Le etichette del prodotto dovranno essere condivise con gli uffici competenti del gestore dello schema e risulteranno approvate su risposta dell'amministrazione o dopo quindici giorni dall'invio dello stesso. 3. Regole per l'apposizione del logo su materiale aziendale e
pubblicitario
Qualora il logo MGI o riferimenti allo schema vengano utilizzati all'interno di pubblicazioni non di carattere scientifico (ad esempio brochure, lettere d'informazione, depliant, etc.) o sui materiali aziendali (ad esempio carta da lettere, buste, stampati commerciali, monografie aziendali, pubblicita', stand, strutture aziendali mobili o permanenti), e' necessario che questi siano accompagnati da un riferimento chiaro e visibile relativo all'oggetto di studio.
Sia il logo, che i caratteri della dicitura dovranno essere leggibili.
Tali indicazioni dovranno essere adottate anche per la realizzazione di materiale audio-visivo ed essere apposte su qualsiasi altro materiale pubblicitario indirizzato al pubblico.
Le autodichiarazioni rese dalle aziende sono di propria esclusiva responsabilita'.
Il manuale di utilizzo del logo e' reso pubblico sul sito istituzionale.
Il materiale di comunicazione predisposto dovra' essere condiviso con gli uffici competenti del gestore dello schema e risultera' approvato su risposta dell'amministrazione o dopo quindici giorni dall'invio dello stesso.
 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) «schema Made Green in Italy»: programma nazionale volontario per la valutazione e comunicazione dell'impronta ambientale;
b) «gestore dello schema»: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
c) «prodotto»: «bene» o «servizio», inclusi i prodotti intermedi o semilavorati;
d) «categoria di prodotto»: gruppo di prodotti in grado di soddisfare funzioni analoghe;
e) «linee guida PEF (Product Environmental Footprint)»: linee guida, metodi, prescrizioni tecniche ed altri documenti di interesse comune sviluppati nell'ambito della applicazione pilota europea del metodo PEF e approvate nell'ambito del progetto PEF della Commissione europea, rese disponibili dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sul proprio sito istituzionale;
f) «metodo PEF»: metodo di determinazione dell'impronta ambientale di prodotto come definito dalla raccomandazione 2013/179/UE della Commissione europea e dalle Linee guida PEF;
g) «impronta ambientale di prodotto»: il risultato di uno studio volto a misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita del prodotto;
h) «ciclo di vita»: fasi consecutive e interconnesse di un ciclo produttivo, dall'acquisizione o generazione di materie prime, o dalle risorse naturali, allo smaltimento finale;
i) «regole di categoria di prodotto - RCP»: indicazioni metodologiche rilasciate dal gestore dello schema che definiscono regole e requisiti obbligatori e facoltativi necessari alla conduzione di studi relativi all'impronta ambientale per una specifica categoria di prodotto;
l) «soggetti proponenti le RCP»: soggetti (privati o pubblici) costituiti da almeno tre aziende - di cui almeno una piccola e media impresa secondo la definizione fornita dal decreto del Ministro delle attivita' produttive del 18 aprile 2005 - che rappresentano la quota maggioritaria del settore della specifica categoria di prodotto per la quale si intende proporre l'elaborazione di RCP all'interno dello schema; per quota maggioritaria si intende oltre il 50% della produzione nazionale (fatturato) riferita all'anno solare precedente alla proposta di RCP;
m) «dichiarazione di impronta ambientale di prodotto - DIAP»: dichiarazione ambientale che fornisce informazioni sia quantitative che qualitative sulle prestazioni ambientali del prodotto;
n) «comunicazione dell'impronta ambientale di prodotto»: divulgazione di informazioni sulle prestazioni ambientali, nel corso del ciclo di vita di un prodotto, a imprese, investitori, organismi pubblici e consumatori;
o) «impatto ambientale»: qualsiasi modifica all'ambiente, positiva o negativa, derivante in tutto o in parte da prodotti di un'azienda;
p) «PEFCR - regole di categoria relative all'impronta ambientale dei prodotti»: regole, basate sul ciclo di vita, specifiche per tipologia di prodotto elaborate nell'ambito del progetto pilota Environmental Footprint (EF) della Commissione europea, che complementano il metodo PEF identificando ulteriori requisiti per una data categoria di prodotto;
q) «requisiti addizionali obbligatori»: informazioni addizionali qualitative e quantitative, che devono essere indicate dai soggetti proponenti in ogni RCP;
r) «requisiti addizionali facoltativi»: informazioni addizionali qualitative e quantitative che possono essere indicate dai soggetti proponenti in ogni RCP;
s) «benchmark»: valore di riferimento utilizzato per la categoria di prodotto definito nella RCP della specifica categoria di prodotto;
t) «criteri ambientali minimi - CAM»: criteri di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008 e 10 aprile 2013;
u) «verificatore»: soggetto (persona fisica o giuridica) atto alla verifica indipendente perche' in possesso di requisiti di competenza ed esperienza definiti dalla raccomandazione 2013/179/UE e dalle linee guida PEF;
v) «prodotti Made in Italy»: prodotti originari dell'Italia nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dalle relative disposizioni di applicazione;
z) «prodotti Made Green in Italy»: i prodotti Made in Italy che presentano prestazioni ambientali pari o superiori ai benchmark di riferimento, la valutazione delle quali e' effettuata secondo il metodo PEF;
aa) «soggetto richiedente»: produttore di prodotti classificabili come Made in Italy ai sensi della lettera v) dell'articolo 2, che richiedono l'adesione allo schema per almeno un loro prodotto.

Note all'art. 2:
- La Raccomandazione 2013/179/UE e' riportata nelle
note alle premesse.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare dell'11 aprile 2008 (Approvazione
del Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei
consumi nel settore della pubblica amministrazione), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 2008, n.
107.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare del 10 aprile 2013 (Piano
d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel
settore della pubblica amministrazione - revisione 2013),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2013,
n. 102.
- Si riporta il testo dell'articolo 60, del citato
Regolamento (UE) n. 952, del 2013:
«Art. 60 (Acquisizione dell'origine). - 1. Le merci
interamente ottenute in un unico paese o territorio sono
considerate originarie di tale paese o territorio.
2. Le merci alla cui produzione contribuiscono due o
piu' paesi o territori sono considerate originarie del
paese o territorio in cui hanno subito l'ultima
trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente
giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a
tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un
prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante
del processo di fabbricazione.».
 
Art. 3
Proposta, approvazione e pubblicazione della RCP

1. I soggetti proponenti la RCP inviano al gestore dello schema la richiesta per elaborare una proposta di RCP relativa a una specifica categoria di prodotto, utilizzando il modulo A di cui all'allegato I.
2. La richiesta di cui al comma 1, e' effettuata con una delle modalita' di cui all'articolo 65, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. Il gestore dello schema, entro trenta giorni dall'acquisizione della richiesta, con provvedimento motivato accoglie la richiesta o chiede l'integrazione degli atti.
4. Entro centottanta giorni dall'accoglimento della richiesta, i soggetti proponenti trasmettono al gestore dello schema la proposta di RCP utilizzando il modulo B di cui all'allegato I.
5. Qualora per una specifica categoria di prodotto sia stata definita una PEFCR in sede europea, questa deve essere recepita nella RCP ed integrata con i requisiti addizionali obbligatori e facoltativi.
6. Il gestore dello schema sottopone la proposta di RCP a consultazione pubblica della durata di trenta giorni.
7. Le RCP che recepiscono le PEFCR europee sono sottoposte a consultazione pubblica solo per le parti delle RCP aggiuntive rispetto a quanto recepito dalla corrispondente PEFCR.
8. Entro trenta giorni dal termine della consultazione pubblica, i soggetti proponenti la RCP trasmettono la proposta revisionata al gestore dello schema, corredata da motivazioni scritte relativamente ai commenti non recepiti.
9. Il gestore dello schema rende pubblici, sul proprio sito web, gli esiti della consultazione pubblica.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 65, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.:
«Art. 65 (Istanze e dichiarazioni presentate alle
pubbliche amministrazioni per via telematica). - 1. Le
istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica
alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi
pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la
firma elettronica qualificata, il cui certificato e'
rilasciato da un certificatore qualificato;
b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante e'
identificato attraverso il sistema pubblico di identita'
digitale (SPID), nonche' attraverso uno degli altri
strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei
limiti ivi previsti;
c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente
alla copia del documento d'identita';
c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal
dichiarante mediante la propria casella di posta
elettronica certificata purche' le relative credenziali di
accesso siano state rilasciate previa identificazione del
titolare, anche per via telematica secondo modalita'
definite con regole tecniche adottate ai sensi
dell'articolo 71, e cio' sia attestato dal gestore del
sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la
trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve
le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici
sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.
1-bis.
1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del
titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o
dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al
comma 1 comporta responsabilita' dirigenziale e
responsabilita' disciplinare dello stesso.
2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono
equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte
con firma autografa apposta in presenza del dipendente
addetto al procedimento.
3.
4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e'
sostituito dal seguente:
«2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via
telematica sono valide se effettuate secondo quanto
previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82».
 
Art. 4
Validita' e aggiornamento della RCP

1. Le RCP hanno una validita' di quattro anni. Novanta giorni prima della scadenza del termine di validita', il gestore dello schema avvia una consultazione pubblica della durata di trenta giorni per il loro aggiornamento.
2. Il gestore dello schema procede all'aggiornamento della RCP e alla relativa pubblicazione con validita' di ulteriori quattro anni.
3. Le RCP in scadenza restano comunque valide per il periodo necessario al loro aggiornamento.
4. Qualora, successivamente all'approvazione di un documento di RCP per una categoria di prodotto, la Commissione europea elabora e redige un documento di PEFCR relativo alla medesima categoria di prodotto, il gestore dello schema attiva una procedura di aggiornamento della RCP entro il termine di sei mesi, finalizzata a recepire le indicazioni elaborate a livello comunitario, come indicato nell'allegato I.
5. Il gestore dello schema puo' avviare un processo di aggiornamento prima della scadenza delle RCP, qualora si verifichino evidenti modifiche sui processi, sulla normativa o sulle tecnologie applicate alla produzione dei prodotti oggetto del documento di RCP.
 
Art. 5
Richiesta di adesione allo schema

1. Possono chiedere l'adesione allo schema i produttori di prodotti classificabili come Made in Italy ai sensi della lettera v), dell'articolo 2.
2. L'adesione allo schema e' limitata a quei prodotti per i quali esiste una RCP in corso di validita'.
3. Il soggetto richiedente invia la relativa richiesta al gestore dello schema, secondo le modalita' di cui all'allegato II.
 
Art. 6
Verifica indipendente e convalida

1. Il soggetto richiedente sottopone la documentazione indicata in allegato II, punto 1 - numero 2) ad una procedura di verifica effettuata da un verificatore indipendente accreditato ai sensi della normativa vigente.
2. Le modalita' di verifica e di convalida che il verificatore applica sono definite nella specifica procedura riportata in allegato III del presente regolamento.
3. L'esito positivo della verifica indipendente viene determinato attraverso la convalida della documentazione indicata in allegato II, punto 1 - numero 2) e l'emissione dell'attestato di verifica da parte del verificatore.
4. Dopo la prima verifica indipendente e convalida il rinnovo della verifica deve essere effettuato a cadenza triennale.
 
Art. 7
Concessione del logo

1. Entro trenta giorni dall'acquisizione della richiesta di adesione di cui all'articolo 5, il gestore dello schema, in caso di verifica positiva ai sensi dell'articolo 6, concede la licenza d'uso del logo relativamente ai prodotti «Made Green in Italy» per la durata di tre anni, corredata delle istruzioni per il suo uso.
2. La licenza d'uso resta valida per l'intero periodo anche in caso di successiva modifica delle RCP. Per ottenere il rinnovo della licenza di uso del logo e' necessario presentare una nuova richiesta di adesione allo schema ai sensi dell'articolo 5, almeno trenta giorni prima della scadenza della sua validita', utilizzando il modulo C contenuto nell'allegato II.
3. Tutti i provvedimenti o comunicazioni inerenti l'uso del logo vengono comunicati al titolare, da parte del gestore dello schema tramite posta elettronica certificata.
4. In caso di non corretta osservanza delle disposizioni del presente regolamento, il gestore dello schema puo' sospendere o revocare il diritto d'uso del logo.
5. Il gestore dello schema pubblica sul proprio sito web l'elenco dei prodotti aderenti allo schema, riportando anche il periodo di validita' della licenza d'uso del logo.
6. La procedura relativa all'utilizzo del logo e la comunicazione dei risultati nell'ambito dello schema «Made Green in Italy» e' specificata nell'allegato IV.
 
Art. 8
Forme di incentivazione

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare utilizza nei CAM relativi alle nuove categorie di prodotti, nonche' nei CAM gia' approvati e pubblicati, l'adesione allo schema «Made Green in Italy» come strumento di verifica del rispetto delle specifiche tecniche, da parte delle stazioni appaltanti, laddove pertinenti e riguardanti il ciclo di vita del prodotto, tenuto conto delle previsioni di cui agli articoli 34 e 87 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo degli articoli 34 e 87, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei
contratti pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19
aprile 2016, n. 91, S.O.:
«Art. 34 (Criteri di sostenibilita' energetica e
ambientale). - 1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al
conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano
d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel
settore della pubblica amministrazione attraverso
l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara,
almeno delle specifiche tecniche e delle clausole
contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi
adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e conformemente, in
riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori
della ristorazione collettiva e fornitura di derrate
alimentari, anche a quanto specificamente previsto
all'articolo 144.
2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di
cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono
tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei
documenti di gara per l'applicazione del criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ai sensi
dell'articolo 95, comma 6. Nel caso di contratti relativi
alle categorie di appalto riferite agli interventi di
ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e
ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma
1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in
funzione della tipologia di intervento e della
localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di
adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli
affidamenti di qualunque importo, relativamente alle
categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori
oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito
del citato Piano d'azione.».
«Art. 87 (Certificazione delle qualita'). - 1. Qualora
richiedano la presentazione di certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che l'operatore
economico soddisfa determinate norme di garanzia della
qualita', compresa l'accessibilita' per le persone con
disabilita', le stazioni appaltanti si riferiscono ai
sistemi di garanzia della qualita' basati sulle serie di
norme europee in materia, certificati da organismi
accreditati. Le stazioni appaltanti riconoscono i
certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti
in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove
relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia
della qualita', qualora gli operatori economici interessati
non avessero la possibilita' di ottenere tali certificati
entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli
stessi operatori economici, a condizione che gli operatori
economici dimostrino che le misure di garanzia della
qualita' proposte soddisfano le norme di garanzia della
qualita' richieste.
2. Le stazioni appaltanti, quando richiedono la
presentazione di certificati rilasciati da organismi
indipendenti per attestare il rispetto da parte
dell'operatore economico di determinati sistemi o di norme
di gestione ambientale, fanno riferimento al sistema
dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi
di gestione ambientale nella misura in cui sono conformi
all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora
ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme
europee o internazionali in materia, certificate da
organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi del
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati
equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri
Stati membri. Qualora gli operatori economici abbiano
dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non
avere la possibilita' di ottenerli entro i termini
richiesti per motivi loro non imputabili, la stazione
appaltante accetta anche altre prove documentali delle
misure di gestione ambientale, purche' gli operatori
economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a
quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di
gestione ambientale applicabile.
3. Le stazioni appaltanti, qualora richiedano agli
operatori economici la presentazione di certificati
rilasciati da organismi indipendenti per attestare la
conformita' ai criteri di cui al comma 2 dell'articolo 34,
fanno riferimento a organismi di valutazione della
conformita' accreditati ai sensi del regolamento (CE) n.
765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in
conformita' alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie
17000.
4. Le informazioni relative ai documenti presentati
come prova del rispetto delle norme ambientali e di
qualita' sono messe a disposizione degli altri Stati
membri, su richiesta dalla Cabina di regia.».
 
Art. 9
Norme finali

1. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento.
2. All'attuazione delle disposizioni del presente regolamento si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 marzo 2018

Il Ministro: Galletti Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2018 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 1-1405
 
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