Gazzetta n. 124 del 30 maggio 2018 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 2018, n. 57
Regolamento recante inserimento del Porto di Monfalcone nell'Autorita' di sistema portuale del Mar Adriatico orientale.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'articolo 17, comma 2;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale;
Visto, in particolare, l'articolo 6, comma 2-bis, lettera a), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, il quale prevede, tra l'altro, che con regolamento, da adottare, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere apportate, su richiesta motivata del presidente della regione interessata, modifiche all'allegato A della citata legge, al fine di consentire l'inserimento di un porto di rilevanza economica regionale o di porto di rilevanza economica nazionale la cui gestione e' stata trasferita alla regione all'interno del sistema dell'Autorita' di sistema portuale territorialmente competente;
Visto il decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111, e successive modificazioni, recante le norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilita' e trasporti, e, in particolare, l'articolo 11, comma 2, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la regione, si provvede all'identificazione delle aree dei porti internazionali e nazionali nelle quali opera il trasferimento alla regione delle funzioni relative alle concessioni sulle aree demaniali marittime;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 9 febbraio 2009, recante l'identificazione delle aree demaniali marittime e del mare territoriale di preminente interesse nazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia e, in particolare, l'articolo 1, comma 2;
Vista la nota 0010230/P del 16 settembre 2016 con la quale il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia ha chiesto di integrare l'Autorita' di sistema portuale del Mare Adriatico orientale, prevedendo al suo interno anche il porto di Monfalcone, al fine di perseguire una efficiente razionalizzazione del sistema portuale della regione e di porre in essere le necessarie azioni sinergiche per lo sviluppo del sistema medesimo con importanti ricadute sul territorio e sul tessuto socio-economico regionale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 novembre 2017;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 21 dicembre 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 gennaio 2018;
Acquisito il parere favorevole della IX Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 21 febbraio 2018;
Considerato che la 8ª Commissione permanente del Senato della Repubblica non ha espresso il parere nel termine prescritto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84

1. All'allegato A, di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, al punto 15) Autorita' di sistema portuale del Mare Adriatico orientale dopo le parole: «Porto di Trieste» sono inserite le seguenti: «e Porto di Monfalcone».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica, tra l'altro, il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
Si riporta l'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art.17 (Regolamenti). - (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
(Omissis).».
La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
La legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della
legislazione in materia portuale) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28, S.O. n. 21.
- Si riporta l'articolo 6, comma 2-bis, lettera a),
della legge 28 gennaio 1994, n .84 (Riordino della
legislazione in materia portuale) come sostituito
dall'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n.
169 (Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione
della disciplina concernente le Autorita' portuali di cui
alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione
dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto
2015, n. 124):
«Art. 6 (Autorita' di sistema portuale). - (Omissis).
2.bis. Con regolamento, da adottare, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, possono essere apportate, su richiesta motivata del
Presidente della Regione interessata, modifiche
all'allegato A alla presente legge, al fine di consentire:
a) l'inserimento di un porto di rilevanza economica
regionale o di un porto di rilevanza economica nazionale la
cui gestione e' stata trasferita alla regione all'interno
del sistema dell'Autorita' di sistema portuale
territorialmente competente;
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 11, comma 2, del decreto
legislativo 1° aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione
dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia
concernenti il trasferimento di funzioni in materia di
viabilita' e trasporti):
«Art.11 (Funzioni statali in materia di trasporti). -
(Omissis).
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, si provvede, con decreto del Presidente
del Consiglio del Ministri, previa intesa con la Regione,
all'identificazione delle aree dei porti internazionali e
nazionali nelle quali opera il trasferimento alla Regione
delle funzioni relative alle concessioni sulle aree
demaniali marittime.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 1, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2009
(Identificazione delle aree demaniali marittime e del mare
territoriale di preminente interesse nazionale della
regione Friuli-Venezia Giulia):
«Art. 1 (Ambito del provvedimento). - (Omissis).
2. Ai fini e per gli effetti dell'art. 11, comma 2, del
decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111, sono esercitate
dalla regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni relative
alla concessione sulle aree demaniali marittime nell'ambito
del porto di Monfalcone, ad esclusione di quelle
identificate negli elenchi A e B allegati, di cui al
precedente comma 1, e di quelle destinate
all'approvvigionamento energetico.».
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:
Per i riferimenti alla legge 28 gennaio 1994, n. 84,
modificata dal presente decreto, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 2

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 marzo 2018

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Delrio, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti

Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2018 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 1406
 
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