Gazzetta n. 126 del 1 giugno 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 18 maggio 2018
Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella I delle sostanze: XLR-11, 2C-E, 25H-NBOMe, 2C-H, 25E-NBOMe, 4-FMA, 6-EAPB, 5-EAPB, furanilfentanil.



IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «testo unico»;
Vista la classificazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope in cinque tabelle denominate tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali. Nelle tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacita' di indurre dipendenza, in conformita' ai criteri per la formazione delle tabelle di cui al citato art. 14 del testo unico;
Visto in particolare l'art. 13, comma 2, del testo unico, secondo cui le citate tabelle devono contenere l'elenco di tutte le sostanze indicate nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove acquisizioni scientifiche;
Visto in particolare l'art. 14, comma 1, lettera a) punti 1), 3) e 5), che prevede l'inserimento nella tabella I di sostanze oppioidi, di sostanze di tipo amfetaminico e di derivati feniletilamminici;
Vista la convenzione sulle sostanze psicotrope adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, cui l'Italia ha aderito e reso esecutiva con legge 25 maggio 1981, n. 385;
Preso atto che la Commission on narcotic drugs (CND), nell'ambito della 60° edizione, che si e' svolta a Vienna in data 16 marzo 2017, con decisione n. 60/11 ha approvato l'inserimento della sostanza XLR-11 nella Schedule II di cui alla convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope;
Vista la nota pervenuta in data 16 marzo 2016 da parte dell'Unita' di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la segnalazione di casi di intossicazione acuta associati all'uso di fenetilamine, tra cui le sostanze 2C-E e 25H-NBOMe, e l'identificazione in materiali sequestrati di sostanze di tipo fenetilaminico, tra cui le sostanze 2C-H, 25E-MBOMe 4-FMA, 6-EAPB, 5-EAPB, riferite all'Italia nel periodo giugno 2014 - febbraio 2016;
Considerato che le sostanze 2C-E, 25H-NBOMe, 2C-H, 25E-NBOMe sono derivati feniletilaminici con effetti allucinogeni che possono provocare distorsioni sensoriali, che la sostanza 4-FMA e' un derivato amfetamino simile con spiccate attivita' stimolanti; che le sostanze 6-EAPB e 5-EAPB sono benzofurani che agiscono con un meccanismo amfetamino simile e che nella tabella I di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 sono presenti analoghi benzofuranici come 5-APB e 6-APB;
Vista la nota in data 12 ottobre 2016 trasmessa dall'Unita' di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la segnalazione di 9 casi di decessi registrati in Svezia correlati all'assunzione di furanilfentanil nel periodo novembre 2015 - giugno 2016;
Considerato che la sostanza furanilfentanil e' un oppioide di sintesi;
Visto il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso con nota del 21 febbraio 2017, favorevole all'inserimento nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 delle sostanze: XLR-11, 2C-E, 25H-NBOMe, 2C-H, 25E-NBOMe, 4-FMA, 6-EAPB, 5-EAPB, furanilfentanil;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta del 21 luglio 2017, favorevole all'inserimento nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 delle sostanze: XLR-11, 2C-E, 25H-NBOMe, 2C-H, 25E-NBOMe, 4-FMA, 6-EAPB, 5-EAPB, furanilfentanil;
Ritenuto di dover procedere all'inserimento delle citate sostanze nella tabella I del testo unico, in adesione alle convenzioni internazionali ed a tutela della salute pubblica, tenuto conto di casi di decesso in Europa e di intossicazioni e sequestri in Italia, connessi all'uso ed alla diffusione di dette sostanze sul mercato internazionale;

Decreta:

Art. 1

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:
2C-E denominazione comune, (2,5-Dimetossi-4-etilfenetilammina) denominazione chimica, (2,5-Dimethoxy-4-ethylphenethylamine) altra denominazione;
2C-H denominazione comune, (2,5-dimetossifenetilammina) denominazione chimica, (2,5-dimethoxyphenethylamine) altra denominazione;
4-FMA denominazione comune, (1-(4-fluorofenil)-N-metilpropan-2-ammina) denominazione chimica, (4-Fluoromethamphetamine) altra denominazione;
5-EAPB denominazione comune, (1-(1-benzofuran-5-il)-N-etilpropan-2-amina) denominazione chimica, (5-(2-ethylaminopropyl)benzofuran) altra denominazione;
6-EAPB denominazione comune, (1-(1-benzofuran-6-il)-N-etilpropan-2-amina) denominazione chimica, (6-(2-ethylaminopropyl)benzofuran) altra denominazione;
25E-NBOMe denominazione comune, (2-(2,5-dimetossi-4-etilfenil)-N-(2-metossibenzil)etanammina) denominazione chimica;
25H-NBOMe denominazione comune, (2-(2,5-Dimetossifenil)-N-[(2metossifenil)metil]etanammina) denominazione chimica;
Furanilfentanil denominazione comune, (N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]-furan-2-carbossamide) denominazione chimica;
XLR-11 denominazione comune, ( (1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il)(2,2,3,3-tetrametilciclopropil)meta none) denominazione chimica, ([1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl](2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)me thanone) altra denominazione.
 
Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2018

Il Ministro: Lorenzin
 
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