Gazzetta n. 126 del 1 giugno 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 18 maggio 2018
Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I e nella tabella IV di nuove sostanze psicoattive.



IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;
Vista la classificazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope in cinque tabelle denominate tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali. Nelle tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacita' di indurre dipendenza, in conformita' ai criteri per la formazione delle tabelle di cui al citato art. 14 del testo unico;
Visto in particolare l'art. 13, comma 2, del testo unico secondo cui le citate tabelle devono contenere l'elenco di tutte le sostanze indicate nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove acquisizioni scientifiche;
Vista la Convezione unica sugli stupefacenti adottata a New York in data 30 marzo 1961 come emendata dal protocollo di Ginevra del 25 marzo 1972, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 5 giugno 1974, n. 412;
Vista la Convenzione sulle sostanze psicotrope adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, cui l'Italia ha aderito e reso esecutiva con legge 25 maggio 1981, n. 385;
Preso atto che la Commission on Narcotic Drugs (CND), nell'ambito della 59° sessione, che si e' svolta a Vienna in data 18 marzo 2016, con decisione n. 59/4 ha approvato l'inserimento della sostanza alfa-PVP nella Schedule II di cui alla Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope;
Tenuto conto che la sostanza alfa-PVP nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e' compresa all'interno della categoria degli «analoghi di struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o piu' sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale», senza essere denominata specificamente;
Preso atto che la Commission on Narcotic Drugs (CND), nell'ambito della 60° sessione che si e' svolta a Vienna, in data 16 marzo 2017, con decisione n. 60/2, ha approvato l'inserimento della sostanza U-47700 nella Schedule I di cui alla Convenzione del 1961 sulle sostanze narcotiche;
Vista la nota in data 12 gennaio 2016, trasmessa dall'Unita' di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la quale sono stati segnalati sequestri effettuati in Italia, nel periodo novembre 2013-novembre 2014, relativi alle sostanze isopentedrone, alfa-PHP, MTTA ed alle sostanze 5MeO-MIPT, BK-2C-B;
Tenuto conto che le sostanze isopentedrone, alfa-PHP e MTTA sono catinoni sintetici e che, in particolare, la sostanza alfa-PHP, nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' compresa all'interno della categoria degli «analoghi di struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o piu' sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale», senza essere denominata specificamente;
Considerato che la sostanza 5MeO-MIPT e' una triptamina con azione allucinogena e che la sostanza BK-2C-B e' un derivato fenitilaminico con effetti allucinogeni;
Vista la nota in data 11 luglio 2016 trasmessa dall'Unita' di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, riferita alla comunicazione diramata dall'Osservatorio europeo delle droghe e tossicodipendenze (OEDT) al punto focale italiano nel mese di giugno 2016, concernente i sequestri delle sostanze 4F-NEB, 2-MABB, 25B-NBF, in Svezia, nel periodo ottobre 2015-febbraio 2016, della sostanza 25B-NBOH, in Finlandia, nel mese di ottobre 2015 e della sostanza fonazepam, in Svezia, nel mese di marzo 2016;
Tenuto conto che la sostanza 4F-NEB e' un catinone sintetico, gia' sotto controllo in Italia in quanto compresa nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, nella categoria degli «analoghi di struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o piu' sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale», senza essere denominata specificamente;
Considerato che la sostanza 2-MABB e' un derivato amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale e che le sostanze 25B-NBF e 25B-NBOH sono feniletilamine con attivita' allucinogena;
Vista la nota in data 23 luglio 2016 trasmessa dall'Unita' di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, riferita alla comunicazione diramata dall'Osservatorio europeo delle droghe e tossicodipendenze (OEDT) al punto focale italiano nel mese di luglio 2016, concernente il sequestro della sostanza 6-IT nella Repubblica Ceca nel mese di ottobre 2015, i sequestri delle sostanze G-130 e PRE-084, in Slovenia, nel periodo febbraio-marzo 2016, e l'identificazione della sostanza metilmorfenato, in Slovenia, nel mese di giugno 2016;
Considerato che le sostanze 6-IT, G-130 e PRE-084 sono sostanze che presentano un'analogia per struttura chimica o per effetti con sostanze gia' presenti nella tabella I del testo unico ed, in particolare, la sostanza 6-IT e' un derivato indolico analogo del 5-IT, la sostanza G-130 e' un derivato della fenmetrazina e la sostanza PRE-084 e' un analogo della fenciclidina (PCP);
Vista la nota in data 31 agosto 2016, trasmessa dall'Unita' di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, riferita alla comunicazione diramata dall'Osservatorio europeo delle droghe e tossicodipendenze (OEDT) al punto focale italiano nel mese di agosto 2016, relativa al sequestro della sostanza 2-fluorofentanil in Irlanda nel mese di aprile 2016, al sequestro della sostanza 4Cl-iBF, in Slovenia nel mese di maggio 2016, ed ai sequestri delle sostanze descloro-N-etil-ketamina ed ETH-LAD in Francia, rispettivamente nei mesi di novembre 2015 e luglio 2016;
Considerato che le sostanze 2-fluorofentanil e 4Cl-iBF, descloro-N-etil-ketamina ed ETH-LAD presentano un'analogia per struttura chimica o per effetti con sostanze gia' presenti nella tabella I del testo unico ed, in particolare, le sostanze 2-fluorofentanil e 4Cl-iBF sono analoghi dell'oppioide fentanil, la sostanza descloro-N-etil-ketamina e' un analogo della ketamina e che la sostanza ETH-LAD e' un derivato dell'acido lisergico;
Considerato che la sostanza fonazepam e la sostanza metilmorfenato sono sostanze che presentano un'analogia strutturale con sostanze gia' presenti nella tabella IV del testo unico ed in particolare, la sostanza fonazepam e' una benzodiazepina analogo del flunitrazepam e che la sostanza metilmorfonato e' un analogo del metilfenidato;
Visto il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso con nota del 12 maggio 2017, favorevole all'inserimento nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 delle sostanze: alfa-PVP, U-47700, isopentedrone, alfa-PHP, MTTA, 5MeO-MIPT, BK-2C-B, 4F-NEB, 2-MABB, 25B-NBF, 25B-NBOH, 6-IT, G-130, PRE-084, 2-fluorofentanil, 4Cl-iBF, descloro-N-etil-ketamina, ETH-LAD e all'inserimento nella tabella IV delle sostanze: fonazepam e metilmorfonato;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta del 21 luglio 2017, favorevole all'inserimento nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 delle sostanze: alfa-PVP, U-47700, isopentedrone, alfa-PHP, MTTA, 5MeO-MIPT, BK-2C-B, 4F-NEB, 2-MABB, 25B-NBF, 25B-NBOH, 6-IT, G-130, PRE-084, 2-fluorofentanil, 4Cl-iBF, descloro-N-etil-ketamina, ETH-LAD e all'inserimento nella tabella IV delle sostanze: fonazepam e metilmorfonato;
Ritenuto di dover procedere ai citati aggiornamenti delle tabelle degli stupefacenti, in adesione alle convenzioni internazionali ed a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato internazionale, riconducibile a sequestri effettuati, in Italia ed in Europa;

Decreta:

Art. 1

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:
2-fluorofentanil denominazione comune, (N-(2-fluorofenil)-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]-propanamide) denominazione chimica, (orto-fluorofentanil) altra denominazione;
2-MABB denominazione comune, (1-(1-benzofuran-2-il)-N-metilbutan-2-amina) denominazione chimica, (1-(1-benzofurano-2-il)-N-metilbutan-2-ammina) altra denominazione;
4Cl-iBF denominazione comune, (N-(4-clorofenil)-2-metil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidil]propanamide denominazione chimica, (4-chloroisobutyrfentanyl) altra denominazione;
4F-NEB denominazione comune, (2-(etilamino)-1-(4-fluorofenil)butan-1-one) denominazione chimica, (4-Fluoro-N-Etilbufedrone) altra denominazione;
5MeO-MIPT denominazione comune, (N-isopropil-5-metossi-N-metil-triptamina) denominazione chimica, (5-methoxy-N-methyl-N-isopropyltryptamine) altra denominazione;
6-IT denominazione comune, (2-(1H-indol-6-il)-1-metil-etilamina) denominazione chimica, (6-(2-aminopropyl)indole) altra denominazione;
25B-NBF denominazione comune, (2-(4-bromo-2,5- dimetossifenil)-N-(2-fluorobenzil)etanamina) denominazione chimica;
25B-NBOH denominazione comune, (2-([2-(4-bromo-2,5-dimetossifenil)etilamino]metil)fenolo) denominazione chimica, (2-([2-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)etylamino]metyl)fenol) altra denominazione;
alfa-PHP denominazione comune, (2-(pirrolidin-1-il)-1-(fenil)esan-1-one) denominazione chimica, (α-Pyrrolidinohexiophenone) altra denominazione, (α-pirrolidinoesanofenone) altra denominazione, (α-PHP) altra denominazione;
alfa-PVP denominazione comune, (1-fenil-2-(1-pirrolidinil)-1-pentanone) denominazione chimica, ( (RS)1-fenil-2-(1-pirrolidinil)-1-pentanone) altra denominazione, (alfa-pirrolidinovalerofenone) altra denominazione, (α-PVP) altra denominazione;
BK-2C-B denominazione comune, (2-Ammino-1-(4-bromo-2,5-dimetossifenil)etanone) denominazione chimica, (2-Amino-1-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-one) altra denominazione;
descloro-N-etil-ketamina denominazione comune, (2-(etilamino)-2-fenilcicloesanone) denominazione chimica, (2-(ethylamino)-2-phenylcyclohexan-1-one) altra denominazione;
ETH-LAD denominazione comune, ( (6aR,9R)-N,N-dietil-7-etil-4,6,6a,7,8,9-esaidroindolo-[4,3-fg]chinoli na-9-carbossamide) denominazione chimica, (6-ethyl-6-nor-lysergic acid diethylamide) altra denominazione;
G-130 denominazione comune, (5,5-dimetil-2-fenil-morfolina) denominazione chimica, (5,5-Dimethyl-2-phenylmorpholine) altra denominazione;
isopentedrone denominazione comune, (1-metilamino-1-fenil-pentan-2-one) denominazione chimica;
MTTA denominazione comune, (2-( (metilammino)metil)-3,4-diidronaftalen-1(2H)-one) denominazione chimica, (Mephtetramine) altra denominazione, (meftetramina) altra denominazione;
PRE-084 denominazione comune, (2-(morfolin-4-il)etil 1-fenilcicloesano-1-carbossilato) denominazione chimica;
U-47700 denominazione comune, (2-(3,4-diclorofenil)-N-[(1R,2R)-2-(dimetilamino)cicloesil]-N-metilac etamide) denominazione chimica, (3,4-dicloro-N-[(1R,2R)-2-(dimetilamino)cycloexil]-N-metilbenzamide) altra denominazione, (U-47,700) altra denominazione.
2. Nella tabella IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:
fonazepam denominazione comune, (5-(2-fluorofenil)-1,3-diidro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one) denominazione chimica, (Desmethylflunitrazepam) altra denominazione;
metilmorfonato denominazione comune, (metil 2-(morfolin-3-il)-2-fenilacetato) denominazione chimica, (methyl 2-morpholin-3-yl-2-phenylacetate) altra denominazione, (metilmorfenato) altra denominazione.
 
Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2018

Il Ministro: Lorenzin
 
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