Gazzetta n. 127 del 4 giugno 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 24 maggio 2018
Modifica dei parametri applicabili alle imprese in contabilita' semplificata.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente l'accertamento dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari in base a parametri elaborati tenendo conto delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio della specifica attivita' svolta ed identificando a tal fine, in riferimento a settori omogenei di attivita', campioni di contribuenti che hanno presentato dichiarazioni dalle quali si rilevano coerenti indici di natura economica e contabile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, concernente l'elaborazione dei parametri per la determinazione di ricavi, compensi e volume di affari sulla base delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio dell'attivita' svolta;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 1997, concernente la modifica dei suddetti parametri;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, il quale dispone che, nei confronti dei contribuenti esercenti attivita' d'impresa o arti e professioni per le quali gli studi di settore non sono approvati o risultano inapplicabili, le disposizioni in materia di parametri si applicano per gli accertamenti relativi ai periodi d'imposta successivi all'anno 1997;
Visto l'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, concernente gli indici sintetici di affidabilita' fiscale, che al comma 4 prevede che «i contribuenti cui si applicano gli indici dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato» e che tale disposizione «si applica, nelle more dell'approvazione degli indici per tutte le attivita' economiche interessate, anche ai parametri previsti dall'art. 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e agli studi di settore previsti dall'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427»;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e, in particolare, l'art. 66 concernente le imprese minori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi e, in particolare, l'art. 18 concernente la contabilita' semplificata per le imprese minori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione dell'imposta sul valore aggiunto»;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale e' stato approvato il regolamento recante «Modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto»;
Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»;
Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2018, con i quali sono stati approvati i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri, che devono essere presentati nell'anno 2018, per il periodo d'imposta 2017;
Ritenuto, per finalita' di semplificazione, di apportare modifiche alla documentazione tecnica e metodologica concernente i parametri per le imprese minori in regime di contabilita' semplificata, per consentire a tali soggetti l'applicazione degli stessi sulla base dei dati compilati secondo il criterio di cassa, secondo quanto previsto dall'art. 66 del TUIR, e delle rimanenze di magazzino;

Decreta:

Art. 1

Interventi correttivi ai parametri per la gestione
delle imprese minori in contabilita' semplificata

1. I parametri, previsti dall'art. 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono applicati, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017, sulla base delle modifiche indicate al comma 2.
2. La documentazione tecnica e metodologica dei parametri, contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 1996, successivamente modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 1997, e' ulteriormente modificata prevedendo, per le imprese minori in regime di contabilita' semplificata, l'applicazione dei parametri sulla base dei dati contabili individuati ai sensi dell'art. 66 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle rimanenze di magazzino.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 maggio 2018

Il Ministro: Padoan
 
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