Gazzetta n. 129 del 6 giugno 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 23 marzo 2018
Ordinamento della professione di biologo.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto la legge 24 maggio 1967, n. 396, recante «Ordinamento della professione di biologo», come modificata dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante: «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»;
Visto l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 3, del 2018, recante il «Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie», che sostituisce i capi I, II e III del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, come modificato dall'art. 4, comma 1, della legge n. 3 del 2018 il quale prevede, al primo periodo, che nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti, tra gli altri, gli Ordini dei biologi e, al secondo periodo, che qualora il numero dei professionisti residenti nella circoscrizione geografica sia esiguo in relazione al numero degli iscritti a livello nazionale ovvero sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministero della salute, d'intesa con le rispettive Federazioni nazionali e sentiti gli Ordini interessati, puo' disporre che un Ordine abbia per competenza territoriale due o piu' circoscrizioni geografiche confinanti ovvero una o piu' regioni;
Visto l'art. 9, comma 3, della citata legge n. 3 del 2018, il quale prevede, al secondo periodo, che il Ministro della salute, sentito il Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi, adotta gli atti necessari all'articolazione territoriale dell'Ordine dei biologi e nomina i commissari straordinari per l'indizione delle elezioni secondo le modalita' previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 in quanto applicabile e, al terzo periodo, che il Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi in essere alla data di entrata in vigore della legge resta in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente;
Sentito il Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi che, con nota in data 22 marzo 2018, ha espresso l'avviso secondo cui e' opportuno evitare un'articolazione territoriale eccessivamente frammentata, tenuto conto del dato storico legato alla natura esclusivamente nazionale dell'Ordine, e che pertanto puo' disporsi che i vari Ordini abbiano per competenza territoriale una o piu' regioni;
Tenuto conto che, con la medesima nota, il Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi ha proposto i nominativi dei Commissari straordinari degli ordini;
Ritenuto, pertanto, di dover dare attuazione all'art. 9, comma 3, della legge 11 gennaio 2018, n. 3;

Decreta:

Art. 1

Costituzione degli Ordini dei biologi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e successive modificazioni, sono costituiti i seguenti Ordini dei biologi:
Ordine dei biologi della Val d'Aosta, del Piemonte e della Liguria, con sede in Torino, competente su tutto il territorio delle Regioni Val d'Aosta, Piemonte e Liguria;
Ordine dei biologi della Lombardia, con sede in Milano, competente su tutto il territorio della Regione Lombardia;
Ordine dei biologi del Veneto, del Friuli Venezia-Giulia e del Trentino Alto-Adige, con sede in Padova, competente su tutto il territorio delle Regioni Veneto, Friuli Venezia-Giulia e Trentino Alto-Adige;
Ordine dei biologi dell'Emilia-Romagna e delle Marche, con sede in Bologna, competente su tutto il territorio delle Regioni Emilia-Romagna e Marche;
Ordine dei biologi della Toscana e dell'Umbria, con sede in Firenze, competente su tutto il territorio delle Regioni Toscana e Umbria;
Ordine dei biologi del Lazio e dell'Abruzzo, con sede in Roma, competente su tutto il territorio delle Regioni Lazio e Abruzzo;
Ordine dei biologi della Campania e del Molise, con sede in Napoli, competente su tutto il territorio delle Regioni Campania e Molise;
Ordine dei biologi della Puglia e della Basilicata, con sede in Bari, competente su tutto il territorio delle Regioni Puglia e Basilicata;
Ordine dei biologi della Calabria, con sede in Catanzaro, competente su tutto il territorio della Regione Calabria;
Ordine dei biologi della Sicilia, con sede in Palermo, competente su tutto il territorio della Regione Sicilia;
Ordine dei biologi della Sardegna, con sede in Cagliari, competente su tutto il territorio della Regione Sardegna.
 
Art. 2

Commissari straordinari

1. Sono nominati commissari straordinari degli ordini di cui all'art. 1 i seguenti biologi iscritti all'Ordine nazionale dei biologi:
Miceli Alessandro, nato a Caltanissetta il 24 gennaio 1965, iscritto all'Ordine dal 6 luglio 1995 con il numero AA 043901, commissario straordinario per la costituzione dell'Ordine dei biologi della Val d'Aosta, del Piemonte e della Liguria;
Mascherpa Spartaco, nato a Gerenzago (PV) il 25 luglio 1947, iscritto all'Ordine dal 10 aprile 1976 con il numero AA004789, commissario straordinario per la costituzione dell'Ordine dei biologi della Lombardia;
Verde Anna, nata a Spoleto (PG) il 3 gennaio 1950, iscritta all'Ordine dal 14 ottobre 2015 con il numero AA074156, commissario straordinario per la costituzione dell'Ordine dei biologi del Veneto, del Friuli-Venezia-Giulia e del Trentino Alto-Adige;
Zerbini Massimo, nato a Civitella del Tronto (TE) il 18 febbraio 1958, iscritto all'Ordine dal 4 settembre 1987 con il numero AA028997 a commissario straordinario per la costituzione dell'Ordine dei biologi dell'Emilia-Romagna e delle Marche;
Gigantesco Antonella, nata a Livorno il 15 febbraio 1956, iscritta all'Ordine dal 2 luglio 1983 con il numero AA018110 a commissario straordinario per la costituzione dell'Ordine dei biologi della Toscana e dell'Umbria;
Leonetti Gianpaolo, nato a Cosenza il 26 gennaio 1949, iscritto all'Ordine dall'8 luglio 1977 con il numero EA014855 a commissario straordinario per la costituzione dell'Ordine del Lazio e dell'Abruzzo;
Piscopo Vincenzo, nato a Napoli il 5 marzo 1958, iscritto all'Ordine dal 18 gennaio 2006 con il numero EA17617 a commissario straordinario per la costituzione dell'Ordine dei biologi della Campania e del Molise;
Barletta Anna, nata a Montalbano J.co (MT) il 22 agosto 1955, iscritta all'Ordine dall'8 maggio 1987 con il numero AA027278 commissario straordinario per la costituzione dell'Ordine dei biologi della Puglia e della Basilicata;
Lamberti Castronuovo Eduardo, nato a Reggio Calabria il 12 febbraio 1950, iscritto all'Ordine dal 17 gennaio 1976 con il numero AA004547 a commissario straordinario per la costituzione dell'Ordine dei biologi della Calabria;
Locorotondo Nicola Giovanni, nato a Palermo il 17 dicembre 1943, iscritto all'Ordine dal 24 ottobre 1971 con il numero AA002238 a commissario straordinario per la costituzione dell'Ordine dei biologi della Sicilia;
Tinti Enrico, nato a San Gavino Monreale il 19 gennaio 1969, iscritto all'Ordine dal 6 luglio 1995 con il numero AA043912 a commissario straordinario per la costituzione dell'Ordine dei biologi della Sardegna.
2. I commissari straordinari hanno la rappresentanza legale degli Ordini dei biologi ai quali sono preposti fino all'insediamento degli organi di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, e successive modificazioni.
3. I commissari straordinari adottano gli atti necessari a garantire la piena operativita' degli Ordini dei biologi alla scadenza naturale del Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2018.
4. Per le finalita' di cui al comma 3, i commissari straordinari dovranno dotare ciascun Ordine dei biologi di una o piu' sedi, registrare un logo, reperire i beni strumentali, approvare regolamenti interni, immettere in servizio il personale e quant'altro si renda necessario nel rispetto della normativa vigente.
5. I commissari straordinari sono coadiuvati nell'esercizio delle loro funzioni da un comitato formato al massimo da tre membri, scelti dal Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi tra soggetti in possesso di idonee competenze ed esperienze in ambito amministrativo.
6. I compensi da attribuire ai commissari straordinari e ai membri dei comitati di cui al comma 5 sono stabiliti dal Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi e sono a carico dell'Ordine nazionale.
 
Art. 3

Elezioni

1. I commissari straordinari, due mesi prima della scadenza naturale del Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2018, indicono le elezioni per la prima costituzione degli organi degli Ordini dei biologi di cui all'art. 1, secondo le modalita' individuate con il decreto del Ministro della salute di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, e successive modificazioni.
2. Entro il termine di cui al comma 1, i commissari straordinari provvedono al censimento dei biologi da iscrivere nell'Ordine territoriale di competenza, sulla base della normativa vigente e delle indicazioni del Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi, anche ai fini della costituzione del corpo elettorale.
 
Art. 4

Disciplina transitoria

1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei biologi resta in carica fino alla prima costituzione degli organi degli Ordini dei biologi di cui all'art. 1, con le competenze di cui era gia' titolare alla data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2018.
2. Al fine di consentire il regolare esercizio delle funzioni disciplinari, il Consiglio dell'Ordine, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, adotta apposito regolamento per il funzionamento e la composizione del Consiglio di disciplina che conserva le competenze di cui era gia' titolare alla data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2018, nelle more della prima costituzione degli organi degli Ordini dei biologi di cui all'art. 1.
 
Art. 5

Invarianza di oneri

1. L'attuazione delle disposizioni del presente decreto non comporta oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 marzo 2018

Il Ministro: Lorenzin

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2018 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1424
 
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