Gazzetta n. 130 del 7 giugno 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DECRETO 23 aprile 2018
Disposizioni applicative in materia di credito di imposta, per gli esercenti di attivita' commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri.



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, e successive modificazioni, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;
Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo», e successive modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;
Visto in particolare l'art. 1, comma 319, della legge n. 205 del 2017, che prevede che «A decorrere dall'anno 2018, agli esercenti di attivita' commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice ATECO principale 47.61 o 47.79.1 e' riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attivita' di vendita di libri al dettaglio, nonche' alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al comma 321, anche in relazione all'assenza di librerie nel territorio comunale. Il credito d'imposta di cui al presente comma e' stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti»;
Visto altresi' l'art. 1, comma 320, della legge n. 205 del 2017, ai sensi del quale i beneficiari possono utilizzare il credito d'imposta, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e vi possono accedere nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Visto l'art. 1, comma 321, della legge n. 205 del 2017, che prevede che con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni applicative del predetto credito di imposta, anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e, in particolare, l'art. 17, che prevede la compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, e, in particolare l'art. 36;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, ed in particolare l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;
Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina il registro nazionale degli aiuti di Stato, prevedendo che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici e privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti inviano le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2011, n. 57, riguardante la trasmissione delle informazioni relative alla concessione ed erogazione degli incentivi;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e requisiti

1. Agli esercenti di attivita' commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice ATECO principale 47.61 o 47.79.1 e' riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, un credito d'imposta secondo le modalita' stabilite dal presente decreto.
2. Sono ammessi al beneficio di cui al comma 1 gli esercenti:
a) che abbiano sede legale nello Spazio economico europeo;
b) che siano soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l'attivita' commerciale cui sono correlati i benefici;
c) che siano in possesso di classificazione ATECO principale 47.61 o 47.79.1, come risultante dal registro delle imprese;
d) che abbiano sviluppato nel corso dell'esercizio finanziario precedente ricavi derivanti da cessione di libri, come disciplinata dall'art. 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ovvero, nel caso di libri usati dall'art. 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.
 
Allegato Tabella 1

MASSIMALI DI COSTI AI FINI DELLA PARAMETRAZIONE
DEL CREDITO DI IMPOSTA TEORICO
=================================================
| Parametro (*) | Massimale € |
+===========================+===================+
|a) Imposta municipale unica| |
|- IMU |  3.000|
+---------------------------+-------------------+
|b) Tributo per i servizi | |
|indivisibili - TASI | 500|
+---------------------------+-------------------+
|c) Tassa sui rifiuti - TARI| 1.500|
+---------------------------+-------------------+
|d) imposta sulla | |
|pubblicita' | 1.500|
+---------------------------+-------------------+
|e) tassa per l'occupazione | |
|di suolo pubblico | 1.000|
+---------------------------+-------------------+
|f) spese per locazione, al | |
|netto IVA | 8.000|
+---------------------------+-------------------+
|g) spese per mutuo | 3.000|
+---------------------------+-------------------+
|h) contributi previdenziali| |
|e assistenziali per il | |
|personale dipendente | 8.000|
+---------------------------+-------------------+

(*) Le voci sono riferite agli importi dovuti nell'anno precedente la richiesta di credito di imposta.

Le voci delle lettere da a) a g) sono riferite agli importi dovuti con riguardo ai locali dove si svolge l'attivita' di vendita di libri al dettaglio.
Tabella 2
PERCENTUALE DELLE VOCI DI COSTO UTILIZZATI QUALI PARAMETRI VALIDA PER
QUANTIFICARE IL CREDITO DI IMPOSTA TEORICO

===================================================================== | | Percentuale di ciascuna | | |voce di costo valida per | | Scaglioni di fatturato annuo derivante | quantificare il credito | | dalla vendita di libri, con riferimento | di imposta teorico | | all'anno precedente | spettante (*) | +=========================================+=========================+ |I. fino a euro 300.000 | 100%| +-----------------------------------------+-------------------------+ |II. compreso tra euro 300.000 e euro | | |600.000 | 75%| +-----------------------------------------+-------------------------+ |III. compreso tra euro 600.000 e euro | | |900.000 | 75%| +-----------------------------------------+-------------------------+ |IV. superiore a euro 900.000 | 25%| +-----------------------------------------+-------------------------+

(*) Nel caso di librerie legate da contratti di affiliazione commerciale di cui alla legge n. 129 del 2004 con imprese che esercitano l'attivita' di edizione li libri, periodici e/o altre attivita' editoriali o che facciano capo a gruppi distributivi, ciascuna percentuale e' ridotta del 5%.

Nel caso di librerie che hanno nella compagine societaria e nel capitale, la presenza o la partecipazione di societa' che esercitano l'attivita' di edizione li libri, periodici e/o altre attivita' editoriali, la percentuale e' fissata al 25% indipendentemente dal fatturato.
 
Art. 2

Riconoscimento del credito di imposta

1. Il credito d'imposta e' concesso a ciascun esercente nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, citato in premessa, e comunque fino all'importo massimo annuo di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.
2. Con riferimento a ciascun gruppo editoriale che ricomprenda una o piu' librerie gestite direttamente, il credito di imposta puo' essere riconosciuto complessivamente, per ciascun anno, per un importo massimo pari al 2,5 per cento delle risorse disponibili.
3. Il valore del credito di imposta massimo riconoscibile, fermo restando quanto previsto dall'art. 4, e' calcolato in base alle aliquote e alle ulteriori specificazioni previste nella tabella 2, allegata al presente decreto.
 
Art. 3

Parametri per il calcolo del credito di imposta

1. Il credito d'imposta e' parametrato, con riferimento al singolo punto vendita e secondo le modalita' di cui al comma 4, alle seguenti voci:
a) Imposta municipale unica - IMU;
b) Tributo per i servizi indivisibili - TASI;
c) Tassa sui rifiuti - TARI;
d) imposta sulla pubblicita';
e) tassa per l'occupazione di suolo pubblico;
f) spese per locazione, al netto IVA;
g) spese per mutuo;
h) contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente.
2. Le voci di cui al comma 1 sono da riferirsi agli importi dovuti nell'anno precedente la richiesta di credito di imposta.
3. Per ciascuna delle voci di cui al comma 1 e' stabilito un massimale di costo, ai fini della parametrazione del credito di imposta teorico spettante, come indicato nella tabella 1, allegata al presente decreto.
4. Le voci di cui al comma 1, lettere da a) a g), sono da riferirsi ai locali dove si svolge l'attivita' di vendita di libri al dettaglio.
 
Art. 4

Richiesta e riconoscimento del credito di imposta

1. Al fine del riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente decreto i beneficiari presentano per via telematica, alla Direzione generale biblioteche e istituti culturali del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo (di seguito «DG biblioteche e istituti culturali»), apposita richiesta da redigersi su modelli predisposti dalla medesima DG e corredata dalla eventuale documentazione richiesta dalla medesima Direzione.
2. Le richieste di cui al comma 1 devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno. Entro i trenta giorni successivi, la DG biblioteche e istituti culturali, verificata la disponibilita' delle risorse, comunica ai soggetti interessati il riconoscimento del credito d'imposta spettante secondo le modalita' di cui ai commi 3 e 4.
3. La DG biblioteche e istituti culturali procede, in una prima fase, al riconoscimento del credito di imposta ai soggetti che risultino essere esercenti dell'unica attivita' commerciale nel settore della vendita al dettaglio di libri, in esercizi specializzati, presente nel territorio comunale.
4. Successivamente alla ripartizione di cui al comma 3, la DG biblioteche e istituti culturali provvede al riparto tra i beneficiari delle risorse disponibili. Qualora l'importo complessivo dei crediti di imposta richiesti sia superiore alla dotazione finanziaria residua, la DG biblioteche e istituti culturali provvede al riparto suddividendo le richieste nei quattro scaglioni corrispondenti alle soglie di fatturato di cui alla Tabella 2, allegata al presente decreto, e procedendo, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, dalla soglia piu' bassa a quella piu' alta.
5. Fermo rimanendo l'ordine di priorita' di cui al comma 4, qualora, all'interno di uno scaglione, l'importo complessivo dei crediti di imposta richiesti sia superiore alla dotazione finanziaria disponibile, la DG biblioteche e istituti culturali provvede al riparto dopo avere individuato il credito minimo, ottenuto dalla divisione delle risorse disponibili per il numero totale dei richiedenti inclusi nel medesimo scaglione. Il riparto e' effettuato riconoscendo l'intero credito di imposta ai beneficiari che hanno richiesto cifre inferiori o uguali al credito minimo e, successivamente, ripartendo in proporzione le eventuali risorse rimanenti tra i beneficiari che hanno richiesto cifre superiori al credito minimo
 
Art. 5

Utilizzo del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta di cui al presente decreto non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del TUIR, e e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a condizione che siano state rispettate le procedure previste nel presente decreto. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui la DG biblioteche ha comunicato ai beneficiari l'importo del credito spettante.
2. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dalla DG biblioteche e istituti culturali, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
3. Il credito d'imposta e' indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui il credito di imposta e' utilizzato, evidenziando distintamente l'importo riconosciuto e maturato e quello utilizzato.
 
Art. 6

Cause di revoca del credito di imposta
e recupero del beneficio indebitamente fruito

1. Il riconoscimento del credito d'imposta decade o e' revocato:
a) nei casi previsti dalle norme fiscali e tributarie vigenti;
b) qualora non vengano soddisfatti i requisiti o gli adempimenti previsti dal presente decreto.
2. Nei casi sopra indicati si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente gia' fruito maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
 
Art. 7

Monitoraggio e sanzioni

1. La DG biblioteche e istituti culturali, qualora, a seguito dei controlli effettuati, accerti l'indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d'imposta di cui al presente decreto, per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, ovvero a causa dell'inammissibilita' dei costi sulla base dei quali e' stato determinato l'importo fruito, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
2. Il recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato e' effettuato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui il credito e' stato revocato o rideterminato. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso, previste per le imposte sui redditi.
3. L'Agenzia delle entrate comunica telematicamente alla DG biblioteche e istituti culturali l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito di imposta accertata nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo. A tal fine, la DG biblioteche e istituti culturali comunica tempestivamente all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche e termini definiti d'intesa, i dati dei soggetti ai quali e' stato riconosciuto il credito d'imposta, con i relativi importi, nonche' le eventuali variazioni o revoche intervenute.
4. Ai fini dell'attivita' di monitoraggio e controllo, l'Agenzia delle entrate e la DG biblioteche e istituti culturali concordano, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, le modalita' telematiche per la trasmissione dei dati relativi alle agevolazioni disciplinate dal presente decreto utilizzate in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. La DG biblioteche e istituti culturali puo' in ogni momento richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilita' dei benefici previsti nel presente decreto.
6. Le Amministrazioni competenti, nell'ambito dei rispettivi poteri istituzionali in materia di attivita' di controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi e fiscali da parte dei beneficiari, possono disporre appositi controlli, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni.
7. I soggetti beneficiari delle agevolazioni concesse ai sensi del presente decreto sono tenuti a comunicare tempestivamente alla DG biblioteche e istituti culturali l'eventuale perdita dei requisiti di ammissibilita' ai benefici previsti dal presente decreto.
8. In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni ai sensi del comma 7 del presente articolo o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta per il riconoscimento dei crediti d'imposta di cui al presente decreto, e' disposta la revoca del contributo concesso e la sua intera restituzione, maggiorata di interessi e sanzioni secondo legge.
 
Art. 8

Disposizioni finali

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, la DG biblioteche e istituti culturali predispone e pubblica gli appositi modelli per la presentazione delle richieste per il riconoscimento del credito di imposta di cui al presente decreto.
2. La DG biblioteche e istituti culturali assicura l'attuazione del presente decreto, nonche' gli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo.
Roma, 23 aprile 2018

Il Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo
Franceschini Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Registrato alla corte dei conti il 25 maggio 2018 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg. prev. n. 1615
 
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