Gazzetta n. 132 del 9 giugno 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 3 aprile 2018
Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal personale del Corpo delle capitanerie di porto per le attivita' di ispezione e di certificazione sul lavoro marittimo.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, recante attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE, relativa a talune responsabilita' dello Stato di bandiera ai fini della conformita' alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione;
Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2 del citato decreto legislativo che prevede un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante determinazione delle tariffe spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le attivita' di ispezione e di certificazione di cui agli articoli 4 e 6 del medesimo decreto;

Decreta:

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle attivita' di ispezione e di certificazione di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, effettuate dal personale del Corpo delle capitanerie di porto.
 
Allegato I

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Tariffe

1. Le spese relative all'espletamento delle attivita' previste dall'art. 1 del presente decreto sono a carico dell'armatore o del raccomandatario marittimo, o di altro suo rappresentante, in solido con il proprietario della nave e gli importi delle relative tariffe sono quelle indicati nell'allegato I al presente decreto e sono aggiornati ogni due anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Le spese delle attivita' previste dall'art. 1 del presente decreto relativamente alla attivita' di ispezione e di certificazione delle agenzie italiane di lavoro marittimo sono a carico dei richiedenti.
3. L'aggiornamento biennale di cui ai commi 1 e 2 assorbe gli eventuali scostamenti delle tariffe, desumibili in sede di espletamento delle attivita'.
4. I relativi importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
 
Art. 3
Modalita' di pagamento

1. Il pagamento degli importi dovuti per le attivita' richieste ai sensi dell'art. 1 si effettua, prima dell'erogazione delle prestazioni, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio ovvero tramite versamento su conto corrente postale ad essa intestato.
2. Nella causale del versamento e' specificato:
a) il riferimento agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32;
b) l'amministrazione che effettua la prestazione: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) l'imputazione della somma al capo XV, capitolo 2454, art. 30 dell'entrata del bilancio dello Stato.
3. La ricevuta attestante l'avvenuto pagamento deve essere allegata all'istanza con la quale si richiedono le attivita' di cui all'art. 1.
 
Art. 4
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 aprile 2018

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Delrio
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2018 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. 1, foglio 1407
 
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