IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
e
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione; Visto in particolare l'art. 26, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario usato nella preparazione degli alimenti, subordinandone, ai sensi del successivo paragrafo 8, l'applicazione all'adozione, da parte della Commissione, di atti di esecuzione; Visto altresi' l'art. 26, paragrafo 5, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per taluni alimenti, tra cui i prodotti a base di un unico ingrediente e gli ingredienti che rappresentano piu' del 50% di un alimento; Vista la risoluzione del Parlamento europeo P8_TA-PROV(2016)0225 del 12 maggio 2016 con cui la Commissione europea e' stata invitata a dare applicazione all'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per tutti i tipi di latte destinati al consumo diretto nonche' ai prodotti lattiero-caseari e ai prodotti a base di carne, e a valutare la possibilita' di estendere l'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza ad altri prodotti alimentari mono-ingrediente o con un ingrediente prevalente, elaborando proposte legislative in questi settori; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori», ed, in particolare, l'art. 7, comma 3; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del riso», ed in particolare l'art. 7, comma 2; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro», ed, in particolare l'art. 7, comma 2; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 16 novembre 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro», ed, in particolare, l'art. 7, comma 3; Considerata l'importanza di acquisire, esaminare e condividere con la Commissione europea, nel periodo di applicazione sperimentale dei succitati decreti, i dati relativi agli impatti economici e sociali delle regolamentazioni adottate nelle more dell'applicazione degli atti esecutivi ai sensi dell'art. 26, paragrafi 5 e 8, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori; Tenuto conto dell'approvazione da parte dello Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (ScoPAAF), sezione «General Food Law», del 16 aprile 2018, della proposta di regolamento di esecuzione della Commissione che stabilisce le norme per l'applicazione dell'art. 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme per l'indicazione del Paese d'origine o luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento laddove differente da quello dato per l'alimento; Considerato che la Commissione europea ha ritenuto di valorizzare l'esigenza manifestata degli Stati membri, in sede di elaborazione finale dell'atto di esecuzione dell'art. 26, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011, di stilare linee guida atte a chiarire i contenuti del provvedimento normativo, stante la sua importanza pratica per gli operatori del settore e che tali linee guida verranno adottate sei mesi prima dell'applicazione del citato regolamento; Ritenuto necessario, nelle more dell'adozione degli atti di esecuzione dell'art. 26, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011, mantenere l'efficacia dei provvedimenti nazionali adottati in materia di indicazione dell'origine in etichetta della materia prima degli alimenti, in ossequio ad un principio di continuita' normativa e coerenza della regolamentazione nazionale, in vista dell'armonizzazione realizzata con il citato regolamento; Considerato che la clausola di cedevolezza, prevista in tutti i richiamati decreti interministeriali fa riferimento al momento di entrata in vigore degli atti esecutivi ai sensi dell'art. 26, paragrafi 5 e 8, del regolamento (UE) n. 1169/2011, ai fini della prevista perdita di efficacia dei provvedimenti nazionali con l'intento di evitare vuoti normativi e che, pertanto, le parole «entrata in vigore» si riferiscano ad un momento equivalente alla effettiva applicazione negli ordinamenti degli Stati membri della disciplina armonizzata approvata in sede europea e non, invece, ad una fase transitoria come quella intercorrente tra la pubblicazione degli atti di esecuzione dell'art. 26, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e la data fissata per l'effettiva applicazione.
Decretano:
Art. 1 Disposizione applicativa
1. All'art. 7, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari», sono aggiunte, dopo la parola «medesimi» le seguenti parole: «ovvero, se diversa, dalla loro data di applicazione». 2. All'art. 7, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del riso», sono aggiunte, dopo la parola «medesimi» le seguenti parole: «ovvero, se diversa, dalla loro data di applicazione». 3. All'art. 7, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro», sono aggiunte, dopo la parola «medesimi» le seguenti parole: «ovvero, se diversa, dalla loro data di applicazione». 4. All'art. 7, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 16 novembre 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro», sono aggiunte, dopo la parola «medesimi» le seguenti parole: «ovvero, se diversa, dalla loro data di applicazione». Il presente decreto e' trasmesso al competente organo di controllo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 7 maggio 2018
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ad interim Gentiloni Silveri Il Ministro dello sviluppo economico Calenda
Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2018 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 440 |