Gazzetta n. 134 del 12 giugno 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 29 maggio 2018 |
Codificazione, modalita' e tempi per l'attuazione del SIOPE da parte delle Autorita' di sistema portuali. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto l'art. 1, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009 il quale prevede che, ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, dal 2012, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco pubblicato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, e successivi aggiornamenti, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, nonche' le Autorita' indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto l'art. 14, comma 6, della legge n. 196 del 2009, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, con l'esclusione degli enti di previdenza, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, e che le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme; Visto l'art. 14, comma 8, della legge n. 196 del 2009, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dello stesso art. 14; Visto l'art. 14, comma 8-bis, della legge n. 196 del 2009, il quale prevede che, al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, e che i tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento trasmesse con modalita' diverse; Visto l'art. 14, comma 8-ter, della legge n. 196 del 2009 il quale prevede che con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata e l'AGID, sono stabilite le modalita' e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis del medesimo articolo; Viste le «Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+» emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30 novembre 2016, e successive modifiche e integrazioni; Viste le «Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+» pubblicate il 10 febbraio 2017 nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dedicato alla rilevazione SIOPE, e le successive modifiche e integrazioni; Visto l'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 2017, che comprende le Autorita' portuali, sino all'insediamento dei nuovi organi delle Autorita' di sistema portuali; Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale, come modificata e integrata, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124, dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 e dal decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 232, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 169 del 2016; Visto l'art. 6, della legge n. 84 del 1994 che ha istituito le Autorita' di sistema portuali, enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria, che applicano le disposizioni attuative dell'art. 2 della legge n. 196 del 2009, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91; Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, concernente disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge n. 196 del 2009, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ad esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale; Visto l'art. 4, comma 4, del citato decreto legislativo n. 91 del 2011, il quale prevede che le codifiche SIOPE sono definite secondo la struttura del piano dei conti definito dal medesimo art. 4; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, e successive modifiche e integrazioni, recante le modalita' di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91; Visto l'art. 14, comma 10, della legge n. 196 del 2009 il quale prevede che con l'estensione della rilevazione SIOPE vengono meno gli adempimenti di cui alla rilevazione trimestrale di cassa secondo modalita' e tempi previsti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 77-quater, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilita' liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 77-quater, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008; Visto il comma 5 dell'art. 7-bis, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, introdotto con l'art. 27, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, contestualmente all'ordinazione di pagamento, immettono obbligatoriamente sulla piattaforma elettronica i dati riferiti alla stessa concernenti le fatture e le richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali; Visto l'art. 14, comma 6-bis, della legge n. 196 del 2009, il quale prevede che i dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d'Italia sono liberamente accessibili secondo modalita' definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e, in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 19 che prevedono che la comunicazione di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti, pubblici e privati, e' ammessa quando e' prevista da una norma di legge o di regolamento; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e, in particolare, l'art. 50 concernente la disponibilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 concernente le modalita' di accesso alla banca dati SIOPE; Valutata l'opportunita' di estendere la rilevazione SIOPE e le modalita' di ordinazione degli incassi e dei pagamenti previste dall'art. 14 della legge n. 196 del 2009 alle Autorita' di sistema portuali e alle Autorita' portuali, sino all'insediamento dei nuovi organi delle Autorita' di sistema portuali; Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale che, nella determinazione n. 167 del 2018, ha espresso parere favorevole; Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che, nel corso della seduta del 10 maggio 2018 che ha espresso parere favorevole;
Decreta:
Art. 1
Attivita' degli enti
1. Al fine di consentire il monitoraggio dei conti pubblici, e verificarne la rispondenza con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili, dal 1° gennaio 2019 le Autorita' di sistema portuali e, sino all'insediamento dei nuovi organi delle Autorita' di sistema portuali, le Autorita' portuali: a) indicano sui titoli di entrata e di spesa i codici gestionali previsti dall'allegato A; b) ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo le «Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+» emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30 novembre 2016, e successive modifiche e integrazioni, per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, seguendo le «Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+» pubblicate il 10 febbraio 2017 nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dedicato alla rilevazione SIOPE, e le successive modifiche e integrazioni. 2. I codici gestionali di cui al comma 1, sono composti da dieci caratteri alfanumerici. L'allegato A al presente decreto riporta tali codici integrati da una lettera iniziale, indicativa delle sezioni di entrata e di uscita, e dai punti di separazione tra i campi, rappresentativi della struttura per livelli delle informazioni gestionali dell'ente. I codici gestionali trasmessi alla banca dati SIOPE tramite i cassieri non comprendono la lettera iniziale e i separatori tra i livelli. 3. I codici gestionali integrano il sistema di codifica delle unita' elementari di bilancio, previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 91 del 2011. Il codice gestionale da indicare su ogni titolo di entrata o di spesa deve essere individuato solo tra quelli previsti per la voce economica dell'unita' elementare di bilancio cui il titolo e' imputato. 4. Al fine di garantire una corretta applicazione della codifica gestionale gli enti di cui al comma 1: a) provvedono ad una tempestiva regolarizzazione delle riscossioni e dei pagamenti effettuati in assenza dell'ordinativo di incasso e di pagamento, evitando l'imputazione provvisoria ai capitoli inerenti alle entrate e alle spese per partite di giro; b) uniformano la codificazione alle istruzioni del «Glossario dei codici gestionali SIOPE» pubblicato nel sito internet della Ragioneria generale dello Stato dedicato alla rilevazione SIOPE e alle indicazioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in presenza di una riscontrata non corretta applicazione della codifica. Il «Glossario dei codici gestionali» sara' pubblicato sul sito internet www.siope.tesoro.it entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; c) applicano i codici gestionali evitando l'adozione del criterio della prevalenza, come previsto dal principio contabile generale della chiarezza e della comprensibilita', di cui all'allegato n. 1 del decreto legislativo n. 91 del 2011, cui si deroga solo nei casi espressamente previsti dalla legge, ed evitano l'imputazione di entrate e/o spese a codici aventi carattere generico, in presenza di appositi codici dedicati; d) comunicano alla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio il nome e l'indirizzo di posta elettronica del proprio referente SIOPE. 5. Sono tenuti alla trasmissione dei dati alla banca dati SIOPE anche gli enti di cui all'art. 1, comma 1, commissariati o gli enti in gestione liquidatoria, disposta a seguito della soppressione di un ente o organismo. In tal caso, contestualmente alla comunicazione della soppressione di cui all'art. 2, comma 3, si segnala l'avvio del commissariamento o della gestione liquidatoria. 6. L'allegato A al presente decreto e' aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - al fine di recepire le modifiche del piano dei conti finanziario, economico e patrimoniale di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 91 del 2011, redatto secondo lo schema del decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, n. 132 e i suoi successivi aggiornamenti. 7. Per gli enti di cui al comma 1 e' disponibile un ambiente di collaudo delle procedure di SIOPE+, secondo le modalita' previste dalle Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+, a decorrere dal 1° novembre 2018. 8. A decorrere dal 1° gennaio 2019, la regolarizzazione degli incassi e dei pagamenti effettuati nell'esercizio precedente e l'annullamento o la rettifica di titoli emessi fino alla medesima data, sono effettuati con le modalita' previste dall'art. 1, comma 1, lettera b), salvo differenti accordi tra ciascun ente e il rispettivo cassiere. 9. Fermo restando l'art. 7-bis, comma 4, del decreto-legge n. 35 del 2013 che prescrive l'obbligo, entro il 15 di ciascun mese, di comunicare i dati dei debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali per i quali nel mese precedente sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori, l'invio delle informazioni riguardanti il pagamento delle fatture o richieste equivalenti di pagamento con le modalita' previste al comma 1, assolve all'obbligo previsto dall'art. 7-bis, comma 5, del medesimo decreto. 10. In caso di pagamenti non andati a buon fine, a seguito della comunicazione della banca cassiera e la conseguente formazione di un sospeso di entrata (carta contabile), gli enti di cui al comma 1 imputano l'entrata ad una voce contabile transitoria regolarizzando il sospeso di entrata con un ordinativo cui e' attribuito il codice SIOPE E9019901001 «Entrate a seguito di spese non andate a buon fine», riclassificano l'ordinativo di pagamento non andato a buon fine reimputandolo ad una voce contabile transitoria e sostituendo il codice SIOPE attribuito con il codice U7019901001 «Spese non andate a buon fine», infine riemettono l'ordinativo relativo al pagamento non andato a buon fine. |
| Allegato A
CODIFICA SIOPE
delle Autorita' di sistema portuale e, sino all'insediamento dei nuovi organi delle Autorita' di sistema portuale, delle Autorita' portuali
in vigore dal 1° gennaio 2019
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato B
PROSPETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE
(da trasmettere con periodicita' mensile a cura del tesoriere)
delle Autorita' di sistema portuale e, sino all'insediamento dei nuovi organi delle Autorita' di sistema portuale, delle Autorita' portuali
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Attivita' dei cassieri
1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 le banche incaricate del servizio di cassa degli enti di cui all'art. 1 non possono accettare mandati di pagamento e ordinativi di incasso privi del codice gestionale o trasmessi con modalita' differenti da quelle previste dal medesimo art. 1, comma 1, lettera b). 2. I cassieri provvedono a trasmettere quotidianamente alla Banca dati SIOPE gli incassi ed i pagamenti codificati, secondo le Regole di colloquio tesorieri - Banca d'Italia, consultabili nel sito internet della Ragioneria generale dello Stato dedicato alla rilevazione SIOPE, fino al 31 dicembre 2021. 3. Ai fini della trasmissione dei dati al SIOPE, ciascun ente e' identificato da un codice-ente assegnato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nel sito internet della Ragioneria generale dello Stato dedicato alla rilevazione SIOPE. I cassieri chiedono il codice-ente degli enti di nuova istituzione, e segnalano eventuali modifiche anagrafiche successive, alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio. A tal fine il cassiere comunica il codice fiscale dell'ente e la legge o il provvedimento che ha determinato la variazione anagrafica. 4. Gli incassi effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza di ordinativo di incasso, sono codificati dai cassieri con il codice previsto per gli «incassi in attesa di regolarizzazione» o per «gli incassi da regolarizzare derivanti da anticipazioni di cassa». A seguito dell'emissione dei relativi ordinativi di incasso da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi senza modificare la data originale dell'incasso. A tal fine il cassiere evita di sostituire i provvisori originariamente emessi con nuovi provvisori, se non per ovviare ad errori materiali. 5. I pagamenti effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza del titolo di pagamento, sono codificati dai tesorieri/cassieri con il codice previsto per i «pagamenti in attesa di regolarizzazione» o per i «pagamenti da regolarizzare per pignoramenti» o per «i pagamenti da regolarizzare derivanti dal rimborso delle anticipazioni di cassa». A seguito dell'emissione dei relativi titoli di pagamento da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi senza modificare la data originale del pagamento. A tal fine il cassiere evita di sostituire i provvisori originariamente emessi con nuovi provvisori, se non per ovviare ad errori materiali. 6. Fino al 31 dicembre 2021, i cassieri trasmettono alla banca dati SIOPE, entro il giorno 20 di ogni mese, le informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilita' liquide dei singoli enti alla fine del mese precedente, secondo lo schema previsto all'allegato «B» al presente decreto. Entro lo stesso termine, gli enti comunicano le informazioni sulla consistenza delle disponibilita' finanziarie depositate, alla fine del mese precedente, presso altri istituti di credito, al loro cassiere che provvede alla trasmissione di tali dati al SIOPE. 7. Le operazioni da cui non derivano effettivi incassi o pagamenti, in quanto determinate da ordinativi di entrata o di spesa che si compensano totalmente, eseguite dal cassiere nell'anno successivo a quello cui sono imputati i relativi titoli di incasso e di pagamento sono trasmesse al Siope con la data contabile corrispondente all'ultimo giorno dell'esercizio finanziario chiuso (cd. data contabile fittizia). |
| Art. 3
Accesso alla banca dati SIOPE
1. I dati SIOPE sono accessibili secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dal decreto ministeriale di cui all'art. 14, comma 6-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 2. Le informazioni riguardanti il pagamento delle singole fatture o richieste equivalenti di pagamento relative a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali acquisite in attuazione dell'art. 2 sono accessibili sulla piattaforma elettronica predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legge n. 35 del 2013. |
| Art. 4
Eliminazione della rilevazione trimestrale di cassa
1. A decorrere dall'esercizio 2020 gli enti di cui all'art. 1, comma 1, non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa di cui all'art. 14, comma 9, della legge n. 196 del 2009. 2. Restano fermi gli adempimenti di cui al comma 1 per i dati di cassa relativi ai trimestri del 2019. |
| Art. 5
Rendiconto e dati SIOPE
1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, allegano al rendiconto relativo all'esercizio 2019 e ai successivi i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilita' liquide. 2. I prospetti dei dati SIOPE e la relativa situazione delle disponibilita' liquide sono disponibili accedendo alla banca dati gestita dalla Banca d'Italia, attraverso l'applicazione WEB www.siope.it 3. Nel caso in cui i prospetti dei dati SIOPE relativi all'esercizio precedente o la relativa situazione delle disponibilita' liquide non corrispondano alle proprie scritture contabili, l'ente allega al rendiconto una relazione, predisposta dal responsabile finanziario, esplicativa delle cause che hanno determinato tale situazione e delle iniziative adottate per pervenire, nell'anno successivo, ad una corretta attuazione della rilevazione SIOPE. Entro venti giorni dall'approvazione del rendiconto o del bilancio di esercizio la relazione e' inviata alla competente Ragioneria territoriale dello Stato. 4. Non sono considerate cause di mancata corrispondenza ai fini del comma 3: a) le differenze riguardanti la classificazione economica dei dati, con riferimento alle voci contabili per le quali la codifica SIOPE adotta criteri di aggregazione diversi da quelli previsti per il bilancio degli enti di cui all'art. 1, comma 1; b) le differenze tra il totale generale delle riscossioni o dei pagamenti risultanti dalle scritture dell'ente ed i corrispondenti risultati riportati dai prospetti dei dati SIOPE e dalla situazione delle disponibilita' liquide, inferiori all'1 per cento; c) le differenze determinate dalle riscossioni e dai pagamenti codificati con il codice SIOPE 9998 riguardante gli incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa e i pagamenti da regolarizzare derivanti dal rimborso delle anticipazioni di cassa, a condizione che le differenze determinate per le entrate risultino dello stesso importo di quelle determinate per le spese. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 maggio 2018
Il Ministro: Padoan |
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