Gazzetta n. 134 del 12 giugno 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 30 maggio 2018
Avvio di SIOPE+ per le camere di commercio, le unioni di comuni, le comunita' montane, le universita' e altri enti.


IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 196 del 2009, il quale prevede che, dal 2012, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco pubblicato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, e successivi aggiornamenti, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, nonche' le Autorita' indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il comma 6 dell'art. 14 della citata legge n. 196 del 2009 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, con l'esclusione degli enti di previdenza, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, e che le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme;
Visto il comma 8-bis del medesimo art. 14, il quale prevede che, al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, e che i tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento trasmesse con modalita' diverse;
Visto il comma 8-ter del medesimo art. 14, il quale prevede che con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata e l'AGID, sono stabilite le modalita' e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis del medesimo articolo;
Visto il comma 6-bis del medesimo art. 14, il quale prevede che i dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d'Italia sono liberamente accessibili secondo modalita' definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 19, commi 2 e 3, che prevede che la comunicazione di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti, pubblici e privati, e' ammessa quando e' prevista da una norma di legge o di regolamento;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e, in particolare, l'art. 50, concernente la disponibilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni;
Visto il comma 5 dell'art. 7-bis, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, introdotto con il comma 1 dell'art. 27 del decreto-legge 66/2014, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, contestualmente all'ordinazione di pagamento, immettono obbligatoriamente sulla piattaforma elettronica i dati riferiti alla stessa concernenti le fatture e le richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali;
Viste le «Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+» emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30 novembre 2016, e successive modifiche e integrazioni;
Viste le «Regole tecniche per il colloquio telematico di amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+» pubblicate il 10 febbraio 2017 nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dedicato alla rilevazione SIOPE, e le successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 concernente le modalita' di accesso alla banca dati SIOPE;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 aprile 2011 concernente Codificazione, modalita' e tempi per l'attuazione del SIOPE per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 aprile 2011 concernente Codificazione, modalita' e tempi per l'attuazione del SIOPE per gli Enti gestori di parchi;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2014, concernente l'aggiornamento codifica SIOPE delle strutture sanitarie;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 giugno 2016, concernente l'adeguamento della codifica SIOPE degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, al piano di conti di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 118 del 2011;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 settembre 2017 concernente l'adeguamento della codifica SIOPE degli enti di ricerca al piano dei conti finanziario di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 4 ottobre 2013;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 settembre 2017 concernente l'adeguamento della codifica SIOPE delle Universita' al piano dei conti finanziario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, n. 132;
Tenuto conto delle richieste, della Regione Lombardia e della Regione Veneto, concernenti l'avvio anticipato a regime di SIOPE + limitatamente ad alcuni Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, rispetto alle date previste dal presente decreto, per i quali e' stata verificata la disponibilita' dell'Istituto cassiere;
Sentita L'Agenzia per l'Italia digitale che, nella determinazione n. 167 del 2018 ha espresso parere favorevole;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che, nel corso della riunione del 10 maggio 2018, ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1
Estensione avvio a regime SIOPE+

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, i seguenti enti, considerati amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo le «Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+» emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30 novembre 2016, e successive modifiche e integrazioni, per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, seguendo le «Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+» pubblicate il 10 febbraio 2017 nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dedicato alla rilevazione SIOPE, e le successive modifiche e integrazioni:
a) I Consigli regionali e provinciali delle Regioni e Province autonome;
b) le Unioni di comuni;
c) le Comunita' montane, Comunita' isolane e gli altri enti locali indicati dall'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
d) gli enti strumentali in contabilita' finanziaria delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, compresi gli enti gestori di parchi;
e) gli organismi strumentali delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali;
f) gli enti parco nazionale;
g) gli enti gestori di parchi in contabilita' economico-patrimoniale;
h) gli enti di ricerca nazionali;
i) le universita' pubbliche;
j) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
k) gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici,
l) gli istituti zooprofilattici sperimentali;
m) le agenzie sanitarie regionali.
2. Dal 1° novembre 2018 e' disponibile un ambiente di collaudo delle procedure di SIOPE+, secondo le modalita' previste dalle Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+.
3. I tesorieri e i cassieri degli enti di cui al comma 1 non possono accettare disposizioni di pagamento trasmessi con modalita' differenti da quelle previste dal medesimo comma 1.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2019, la regolarizzazione degli incassi e dei pagamenti effettuati nell'esercizio precedente e l'annullamento o rettifica di titoli emessi nel medesimo esercizio, sono effettuati con le modalita' previste dal comma 1, salvo differenti accordi tra ciascun ente e il rispettivo tesoriere o cassiere.
5. Restano confermate le disposizioni previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze concernenti la codificazione SIOPE emanati in attuazione del comma 8 dell'art. 14 della legge n. 196 del 2009;
6. Fermo restando l'art. 7-bis comma 4 del decreto-legge n. 35 del 2013 che prescrive l'obbligo, entro il 15 di ciascun mese, di comunicare i dati dei debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali per i quali nel mese precedente sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori, l'invio delle informazioni riguardanti il pagamento delle fatture o richieste equivalenti di pagamento con le modalita' previste al comma 1, assolve all'obbligo previsto dall'art. 7-bis, comma 5, del medesimo decreto.
7. Gli enti e le societa' che eseguono incassi o pagamenti per conto degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, sono soggetti alla disciplina prevista dai commi da 1 a 3.
8. Gli enti e le societa' di cui al comma 7 regolarizzano le risorse versate dalla Regione con il codice SIOPE previsto per i trasferimenti da Regione.
9. Per gli incassi e i pagamenti eseguiti per loro conto da terzi nel rispetto delle modalita' di cui ai commi 7 e 8, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici non emettono i titoli di entrata e di spesa di regolazione contabile previsti dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2014, concernente l'aggiornamento della codifica SIOPE delle strutture sanitarie.
 
Art. 2
Pagamenti non andati a buon fine

1. In caso di pagamenti non andati a buon fine, gli enti di cui all'art. 1, comma 1, lettere da a) a e) si adeguano all'esempio n. 11 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011;
2. In caso di pagamenti non andati a buon fine, a seguito della comunicazione della banca cassiera e la conseguente formazione di un sospeso di entrata (carta contabile), gli enti parco nazionale e gli enti gestori di parco in contabilita' economico patrimoniale imputano l'entrata ad una voce contabile transitoria regolarizzando il sospeso di entrata con un ordinativo cui e' attribuito il codice SIOPE E3199 «Altre Partite di Giro», riclassifica l'ordinativo di pagamento non andato a buon fine reimputandolo ad una voce contabile transitoria e sostituendo il codice SIOPE attribuito con il codice S7199 «Altre Partite di Giro», infine riemette l'ordinativo relativo al pagamento non andato a buon fine.
3. In caso di pagamenti non andati a buon fine, a seguito della comunicazione della banca cassiera e la conseguente formazione di un sospeso di entrata (carta contabile), le Camere di commercio imputano l'entrata ad una voce contabile transitoria regolarizzando il sospeso di entrata con un ordinativo cui e' attribuito il codice SIOPE E7500 «Altre operazioni finanziarie», riclassificano l'ordinativo di pagamento non andato a buon fine reimputandolo ad una voce contabile transitoria e sostituendo il codice SIOPE attribuito con il codice S7500 «Altre operazioni finanziarie», infine riemettono l'ordinativo relativo al pagamento non andato a buon fine.
4. In caso di pagamenti non andati a buon fine, a seguito della comunicazione della banca cassiera e la conseguente formazione di un sospeso di entrata (carta contabile), gli enti di ricerca e le Universita' pubbliche imputano l'entrata ad una voce contabile transitoria regolarizzando il sospeso di entrata con un ordinativo cui e' attribuito il codice SIOPE E9019901001 «Entrate a seguito di spese non andate a buon fine», riclassificano l'ordinativo di pagamento non andato a buon fine reimputandolo ad una voce contabile transitoria sostituendo il codice SIOPE attribuito con il codice U7019901001 «Spese non andate a buon fine», infine riemettono l'ordinativo relativo al pagamento non andato a buon fine.
5. In caso di pagamenti non andati a buon fine, a seguito della comunicazione della banca cassiera e la conseguente formazione di un sospeso di entrata (carta contabile), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, gli istituti zooprofilattici sperimentali e le agenzie sanitarie regionali imputano l'entrata ad una voce contabile transitoria regolarizzando il sospeso di entrata con un ordinativo cui e' attribuito il codice SIOPE E6500 «Altre operazioni finanziarie», riclassificano l'ordinativo di pagamento non andato a buon fine reimputandolo ad una voce contabile transitoria e sostituendo il codice SIOPE attribuito con il codice S7500 «Altre partite finanziarie», infine riemettono l'ordinativo relativo al pagamento non andato a buon fine.
 
Art. 3
Servizio OPI gratuito

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, gli enti di cui all'art. 1, comma 1, possono aderire al servizio OPI gratuito reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, inviandone richiesta all'indirizzo di posta elettronica servizio.opi.rgs@mef.gov.it non oltre il 31 ottobre del 2018.
2. Il servizio OPI gratuito riguarda:
a) la produzione degli Ordinativi informatici di Incasso e di Pagamento (OPI) secondo lo standard emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale;
b) la trasmissione degli Ordinativi informatici di Incasso e di Pagamento (OPI) all'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia, e la gestione della messaggistica secondo le «Regole tecniche per il colloquio telematico di amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+» pubblicate nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dedicato alla rilevazione SIOPE, e le successive modifiche e integrazioni.
 
Art. 4
Avvio anticipato a regime di SIOPE+ dal 1° Ottobre 2018

1. I seguenti enti applicano la disciplina prevista dal presente decreto a decorrere dal 1° ottobre 2018:
1) Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico;
2) Fondazione I.R.C.C.S. - Istituto Nazionale dei Tumori - Milano;
3) Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta;
4) Fondazione I.R.C.C.S. San Matteo di Pavia;
5) I.O.V.- Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.
2. Per gli enti di cui al comma 1 e' disponibile un ambiente di collaudo delle procedure di SIOPE+, secondo le modalita' previste dalle regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+, a decorrere dal 1° luglio 2018.
3. Dal 1° ottobre 2018 i cassieri degli enti di cui al comma 1 non possono accettare disposizioni di pagamento trasmesse con modalita' differenti da quelle previste dall'art. 1, comma 1.
 
Art. 5
Accesso al SIOPE

1. I dati SIOPE sono accessibili secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dal decreto ministeriale di cui all'art. 14, comma 6-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Le informazioni riguardanti il pagamento delle singole fatture o richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali acquisite in attuazione dell'art. 2 sono accessibili sulla piattaforma elettronica predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 7, comma 1 del decreto-legge n. 35 del 2013.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2018

Il ragioniere generale dello Stato: Franco
 
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