Gazzetta n. 134 del 12 giugno 2018 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI
COMUNICATO
Statuto dell'Associazione «Maroni Presidente - Lombardia in Testa - Lombardia Speciale - Autonomia per Fontana Presidente» iscritto nel registro dei partiti politici il 30 novembre 2015.



Art. 1.
Denominazione - Scopi - Sede

L'associazione politica denominata «Maroni Presidente - Lombardia in testa - Lombardia Speciale - Autonomia per Fontana Presidente» ha lo scopo di elaborare proposte, programmi e iniziative finalizzate al rafforzamento dell'autonoma politica e amministrativa della Lombardia, dell'autonomia fiscale Lombarda, e della presenza della regione nell'ambito della Macroregione Alpina.
L'associazione si fonda sui principi dell'eguaglianza e delle pari opportunita', assicurando a tutti i livelli la presenza di entrambi i generi.
L'associazione ha sede in Monza in via Passerini, 13.
L'associazione puo' prevedere articolazioni territoriali costituite da un numero minimo di soci pari a dieci.
 
Art. 2.
Simbolo

Il simbolo dell'associazione politica «Maroni Presidente - Lombardia in testa - Lombardia speciale - Autonomia per Fontana Presidente» appartiene al patrimonio dell'associazione ed il Consiglio direttivo e' delegato alla gestione dello stesso e a sue eventuali modifiche. Il simbolo e' costituito da: «un cerchio sottile di colore blu scuro racchiudente la scritta «Lombardia in testa» e in basso una croce di colore rosso sormontata dalla scritta «Autonomia» e al centro del cerchio «Fontana Presidente».
Tale simbolo e' anche contrassegno elettorale per le elezioni ad ogni livello. Il Consiglio direttivo potra' per tutti i tipi di elezione, apportare al simbolo e al contrassegno, le modifiche ritenute piu' opportune, avuto riguardo anche alle norme di legge in materia. Tutti i simboli usati nel tempo dall'associazione, anche se non piu' utilizzati, o modificati, o sostituiti, fanno parte del patrimonio dell'associazione.»
 
Art. 3.
Scioglimento

L'associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento dell'associazione puo' essere deliberato solo dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei quattro quinti degli aventi diritto al voto. L'Assemblea dei soci demanda al Consiglio direttivo gli adempimenti necessari a devolvere le risorse finanziarie a disposizione dell'associazione ad altra organizzazione senza scopo di lucro con finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
 
Art. 4.
Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:
l'Assemblea dei soci;
il Consiglio direttivo:
il Presidente;
il Tesoriere;
il Collegio dei revisori o revisore unico;
il Collegio di garanzia.
L'associazione «Maroni Presidente - Lombardia in testa - Lombardia speciale - Autonomia per Fontana Presidente» promuove la parita' dei sessi negli organismi collegiali e nelle cariche elettive stabilite dallo Statuto, in attuazione dell'art. 51 della costituzione, prevedendo che nelle candidature nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi, assicurando inoltre le risorse finanziarie al fine di promuovere la partecipazione attiva delle donne alla politica.
 
Art. 5.
Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci e' l'organo rappresentativo di tutti gli associati. Stabilisce la linea politica e programmatica dell'associazione. Tutti i componenti devono essere in regola con il pagamento della quota associativa alla data di apertura dei lavori dell'Assemblea. L'Assemblea viene convocata ogni tre anni dal Presidente con le modalita' previste dal «Regolamento dell'Assemblea» approvato dal Consiglio direttivo. In caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente, il vicepresidente convoca l'Assemblea dei soci entro trenta giorni dall'evento per l'elezione del Presidente. In caso di prima convocazione l'Assemblea e' valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto. In seconda convocazione a maggioranza semplice, salvo nei casi previsti dallo Statuto. L'Assemblea dei soci elegge il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo, nonche' il collegio dei revisori o revisore unico ed il collegio di garanzia. I componenti dell'Assemblea possono presentare proposte di modifica dello Statuto e documenti riguardanti la linea politica e programmatica dell'associazione. Le proposte prese in esame dall'Assemblea devono essere sottoscritte dal numero dei soci componenti dell'Assemblea stabilito dal Consiglio direttivo all'atto della convocazione.
 
Art. 6.
Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo svolge la sua azione in conformita' agli indirizzi politico programmatici deliberati dall'Assemblea dei soci.
Sono componenti del Consiglio direttivo:
il Presidente;
da tre a cinque membri eletti dall'Assemblea dei soci, tra i quali il Presidente nomina il vicepresidente.
Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni. Il Consiglio direttivo decade in caso di dimissioni contestuali della meta' piu' uno dei suoi componenti, oppure per effetto dell'impossibilita' di surrogare i dimissionari ed i componenti risultino inferiori a quattro se il Consiglio e' composto di cinque membri e a tre se il Consiglio direttivo e' composto da meno di cinque membri.
Il Consiglio direttivo e' presieduto dal Presidente o, in caso di assenza, dal vicepresidente.
Il Consiglio direttivo si riunisce, di norma, una volta al mese su convocazione del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.
Le sedute sono valide con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
In caso di parita' di voti il voto espresso dal Presidente vale doppio. Partecipa, con il solo diritto di parola, il tesoriere dell'associazione. Il Presidente puo' estendere la partecipazione, solo con diritto di parola, occasionalmente o in forma continuativa, ad altri soci e/o esperti esterni all'associazione per la trattazione di argomenti specifici. Inoltre, a tutela delle minoranze, ove presenti e a tal fine, garantisce la presenza con diritto di parola e diritto di voto in seno al Consiglio direttivo al membro componente, quale rappresentante della minoranza.
 
Art. 7.
Competenze del Consiglio direttivo

E' competenza del Consiglio direttivo:
deliberare su tutte le questioni che non sono demandate per legge o per Statuto ad altri organi;
individuare i criteri cui va ispirata la gestione economica-patrimoniale del movimento;
approvare il rendiconto dell'esercizio dell'anno precedente redatto dal tesoriere;
approvare il bilancio preventivo redatto dal tesoriere;
approvare e modificare i regolamenti per la gestione e l'organizzazione dell'associazione, nonche' quello dell'Assemblea dei soci;
deliberare la quota associativa e la veste grafica della tessera;
nominare il tesoriere e affidargli le relative competenze stabilendone il limite massimo di spesa per singola operazione;
deliberare sui provvedimenti sanzionatori;
deliberare la partecipazione alle elezioni ad ogni livello istituzionale e definire le modalita' di selezione sulle candidature per le elezioni alle quali l'associazione stabilisce di partecipare, secondo le modalita' di cui all'art. 20;
deliberare l'apertura, lo scioglimento, la chiusura, la sospensione ed il commissariamento di eventuali articolazioni territoriali dell'associazione;
nominare i referenti di ogni articolazione e revocare gli stessi qualora venga meno il numero minimo di associati per ogni singola articolazione o per dimissioni o gravi motivi;
deliberare ponendo in atto azioni interne all'associazione volte ad assicurare il rispetto della vita privata e la corretta protezione dei dati personali degli associati;
deliberare sulle modifiche da apportate al simbolo nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.
Al Consiglio direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione.
 
Art. 8.
Il Presidente

Il Presidente rappresenta politicamente e legalmente l'associazione di fronte a terzi e in giudizio. Dura in carica tre anni salvo casi di anticipata decadenza. Convoca e presiede il Consiglio direttivo e ne predispone l'ordine del giorno. Esegue e coordina le direttive dell'Assemblea dei soci e la convoca, presiedendola, almeno ogni tre anni. Nomina e revoca il vicepresidente del Consiglio direttivo. Riscuote i finanziamenti e i rimborsi previsti dalla legge. Egli puo' delegare altri soci dell'associazione stessa a compiti specifici, anche di rappresentanza legale nell'ambito dei poteri conferiti . Il Presidente non puo' svolgere piu' di due mandati completi. Si considerano mandati completi tutti quelli in cui il Presidente ha ricoperto tale ruolo per un periodo superiore a trenta mesi.
 
Art. 9.
Il Tesoriere

Compie gli atti amministrativi demandatigli dal Consiglio direttivo.
Le principali attribuzioni sono:
la gestione finanziaria dell'associazione compresa l'apertura e la chiusura dei conti correnti senza possibilita' di scoperto;
la sottoscrizione di contratti od atti unilaterali in genere;
l'assunzione, la gestione, il licenziamento del personale;
la stipula di contratti di lavoro o di collaborazione anche temporanea;
la gestione della contabilita' dell'associazione;
la tenuta dei libri contabili;
la stesura dei bilanci e tutte le formalita' conseguenti, in conformita' alle leggi vigenti in materia;
la predisposizione del bilancio di previsione ed il rendiconto da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo;
ogni altro adempimento stabilito a suo carico dalla legge.
Ha l'obbligo di partecipare a tutte le riunioni del Consiglio direttivo con il solo diritto di parola. Il tesoriere dura in carica tre anni ed e' rieleggibile.
 
Art. 10.
Iscrizione all'associazione

Si possono iscrivere all'associazione, conseguendo la qualifica di socio, tutte le persone che hanno compiuto i diciotto anni di eta'.
 
Art. 11.
I soci

I soci hanno il dovere di operare per il raggiungimento degli scopi dell'associazione. Godono del diritto di parola, di voto e di elettorato attivo e passivo, secondo quanto stabilito dallo Statuto e dal «regolamento». I soci che sono eletti in liste contrassegnate dal simbolo di cui all'art. 2 del presente statuto, non possono iscriversi o aderire a partiti, movimenti, associazioni politiche, segrete, massoniche, liste civiche, ad esclusione di quelle riconosciute dal Consiglio direttivo.
Il verificarsi di tale incompatibilita' comporta la cancellazione automatica dall'elenco degli iscritti dell'associazione con delibera emessa dal Consiglio direttivo.
 
Art. 12.
Tesseramento

Ogni socio e' tenuto a rinnovare la propria tessera, anche in assenza di uno specifico preavviso, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo ed e' valida per l'anno in corso. Decorso tale termine i soci non in regola con il versamento della quota, non possono partecipare alla vita attiva dell'associazione decadendo dalla qualifica e dalla carica eventualmente ricoperta.
Il Consiglio direttivo delibera entro il 30 ottobre, la veste grafica e la quota associativa della tessera.
 
Art. 13.
Economia

L'Associazione non persegue fini di lucro.
Tutto quanto e' nella libera disponibilita' e possesso dell'associazione costituisce il suo patrimonio che e' unico ed indivisibile.
Le modalita' di utilizzo del patrimonio vengono stabilite dal Consiglio direttivo.
Le risorse alle articolazioni territoriali sono destinate secondo delibera del Consiglio direttivo in base alla disponibilita' patrimoniale dell'associazione e proporzionalmente al numero di soci di ciascuna articolazione territoriale.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, salvo quando la destinazione o la distribuzione sono imposte dalla legge.
L'esercizio finanziario decorre dall'1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
 
Art. 14.
Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione e' costituito:
dal Simbolo di cui all'art. 2;
dai beni mobili ed immobili;
da partecipazioni;
marchi e brevetti;
lasciti o donazioni comunque pervenuti.
 
Art. 15.
Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite:
da entrate derivanti da manifestazioni e partecipazioni ad esse;
da sottoscrizioni, finanziamenti, lasciti e donazioni a favore dell'associazione;
da contributi dello Stato e da rimborsi elettorali a norma di legge;
da qualsiasi altra entrata consentita dalla legge;
da contribuzioni dei cittadini, dalle associazioni, da movimenti e societa' in base alla normativa vigente.
Le risorse vengono utilizzate o ripartite secondo le modalita' stabilite dal Consiglio direttivo.
 
Art. 16.
S p e s e

Le spese dell'Associazione sono le seguenti:
spese generali per il funzionamento dell'associazione;
spese per la stampa, per le attivita' di informazione, di propaganda, editoria, emittenza radiotelevisiva e qualunque altro strumento di comunicazione;
spese per le campagne elettorali;
spese per le iniziative culturali o sociali;
spese per la formazione politica degli associati;
spese per l'organizzazione o la partecipazione a manifestazioni o convegni;
spese per promuovere la parita' dei generi nella partecipazione alla politica.
 
Art. 17.
Collegio dei revisori

L'Assemblea nomina un collegio dei revisori, composto da tre membri iscritti all'albo dei revisori legali, oppure un revisore unico, iscritto all'albo dei revisori legali.
Il Presidente del collegio dei revisori viene eletto dall'Assemblea dei soci.
Qualora venisse a mancare un revisore facente parte del collegio si provvede per cooptazione purche' la maggioranza sia costituita dai revisori nominati dall'Assemblea. Il revisore cosi' nominato resta in carica sino alla data di scadenza dell'intero collegio. Qualora mancasse la maggioranza dovra' essere convocata apposita Assemblea dei soci per la nomina del nuovo collegio dei revisori. Al collegio dei revisori spetta il compito di: controllare la gestione contabile dell'associazione e di effettuare, in qualunque momento, gli accertamenti di cassa; redigere collegialmente la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare annualmente al consiglio direttivo.
La carica di revisore e' inconciliabile con quella di consigliere, ha la durata di tre esercizi ed e' rinnovabile anche piu' volte.
I revisori partecipano alla riunione del consiglio direttivo che approva il bilancio e possono su loro richiesta assistere alle altre riunioni del consiglio direttivo, senza diritto di voto.
 
Art. 18.
Collegio di garanzia

Il Collegio di garanzia e' composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci ed elegge nel suo seno il proprio Presidente. La durata in carica e' triennale e i membri sono rieleggibili. Qualora venisse a mancare un membro facente parte del Collegio si provvede per cooptazione purche' la maggioranza sia costituita da membri nominati dall'Assemblea. Il membro cosi' nominato resta in carica sino alla data di scadenza dell'intero Collegio. Qualora mancasse la maggioranza dei membri dovra' essere convocata apposita Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Collegio di garanzia. La carica di componente del collegio di garanzia e' inconciliabile con quella di consigliere.
Spetta al collegio di garanzia:
tutelare i diritti di informazione e partecipazione attribuiti a norma dello statuto agli associati;
vigilare e controllare che siano osservate le norme statutarie e regolamentari;
giudicare sulle infrazioni disciplinari commesse dagli associati nonche' sulle controversie insorgenti tra i vari organi dell'associazione.
Il collegio decide a maggioranza dei suoi membri ed il provvedimento assunto e' definitivo. Inoltre, a tutela delle minoranze, ove presenti e a tal fine, garantisce la presenza con diritto di parola e diritto di voto in seno al collegio di garanzia al membro componente, quale rappresentante della minoranza.
Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
 
Art. 19.
Sanzioni

Le sanzioni applicabili dal consiglio direttivo sono:
il richiamo scritto;
la sospensione per un massimo di mesi sei, con contestuale decadenza dalle cariche interne all'associazione e il divieto di parlare per nome e per conto dell'Associazione stessa;
l'espulsione.
Ogni sanzione deve essere comunicata al socio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro sette giorni dalla data del provvedimento.
Ciascun socio sottoposto a misure disciplinari puo' presentare ricorso al Presidente.
Il Presidente, convoca entro trenta giorni il collegio di garanzia, al quale spetta il giudizio nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
 
Art. 20.
Selezione delle candidature

La candidatura degli associati per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali ed infine per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma potra' essere accettata solo se alla data del deposito delle relative liste elettorali gli interessati saranno soci nell'associazione da almeno un anno, salvo diversa deliberazione del Consiglio direttivo.
Il Consiglio direttivo delibera i candidati dopo votazioni a scrutinio segreto con la maggioranza assoluta dei votanti.
 
Art. 21.
Rendiconto e trasparenza

Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile finanziaria, il Consiglio direttivo nominera' una societa' di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla commissione nazionale per le societa' e la borsa ai sensi di legge vigenti in materia.
La societa' di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
A garanzia e trasparenza il rendiconto anche in forma abbreviata e la relazione della societa' di revisione, verranno resi pubblici nei modi e nelle forme stabilite dal Consiglio direttivo.
 
Art. 22.
Modifiche statutarie

Le modifiche statutarie o la completa riformulazione, devono essere approvate a maggioranza semplice dei soci, salvo ove altrimenti disposto dallo Statuto.
 
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