Gazzetta n. 135 del 13 giugno 2018 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 aprile 2018
Individuazione e trasferimento delle unita' di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorita' di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e determinazione della dotazione organica dell'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

su proposta del

MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successiva modificazione e integrazione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59» e successiva modificazione e integrazione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successiva modificazione e integrazione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successiva modificazione e integrazione;
Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successiva modificazione e integrazione, recante «Norme in materia ambientale» e in particolare la parte terza del medesimo, recante «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche», nell'ambito della quale sono inseriti gli articoli 63 e 64 relativi rispettivamente alle Autorita' di bacino distrettuali e ai distretti idrografici;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» che all'art. 51 detta «Norme in materia di Autorita' di bacino» sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Visto, in particolare, l'art. 63 comma 4 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successiva modificazione e integrazione;
Visti gli articoli 170 e 175 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successiva modificazione e integrazione;
Visto, altresi', l'art. 51 comma 4 della citata legge 28 dicembre 2015, n. 221;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il quale si e' provveduto a stabilire:
1) le modalita' e i criteri di attribuzione e trasferimento del personale delle Autorita' di bacino nazionali, interregionali e regionali, nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successiva modificazione e integrazione alle Autorita' di bacino distrettuali;
2) le modalita' e i criteri di attribuzione e trasferimento delle risorse strumentali delle Autorita' di bacino nazionali, interregionali e regionali, ivi comprese le sedi, alle Autorita' di bacino distrettuali;
3) le modalita' e i criteri di attribuzione e trasferimento delle risorse finanziarie delle Autorita' di bacino nazionali, interregionali e regionali alle Autorita' di bacino distrettuali;
4) la salvaguardia dell'organizzazione delle Autorita' di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989 e i relativi livelli occupazionali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
5) le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Considerato che dalla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016 le Autorita' di bacino di cui alla legge 183/1989 sono soppresse;
Considerata la necessita' di individuare e trasferire le unita' di personale nonche' le risorse strumentali e finanziarie delle soppresse Autorita' di bacino di cui alla legge 183/1989 all'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi orientali sulla base delle modalita' e dei criteri di attribuzione e trasferimento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016;
Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi orientali n. 2 del 23 maggio 2017, recante «Articolo 12 commi 2 e 3 del decreto ministeriale 25 ottobre 2016, n. 294. Ricognizione del personale e delle risorse strumentali e finanziarie delle autorita' di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989 territorialmente corrispondenti e approvazione delle dotazioni provvisorie dell'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi orientali»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare l'art. 9 comma 36;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015 con il quale sono state stabilite le tabelle di equiparazione del personale tra i vari comparti;
Considerato che al personale delle Autorita' di bacino distrettuali si applica, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del succitato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto Funzioni centrali sottoscritto in data 12 febbraio 2018, in cui e' confluito il comparto degli enti pubblici non economici a seguito del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti delle aree di contrattazione collettiva nazionale, sottoscritto in data 13 luglio 2016;
Considerato, infine, che nell'incontro con le regioni si e' convenuto di avviare la procedura finalizzata all'individuazione del personale avente diritto all'esercizio dell'opzione per il trasferimento nelle dotazione organiche dell'Autorita' di bacino dopo l'emanazione del presente decreto, previa determinazione da parte del Ministero dell'ambiente delle modalita' e dei criteri per l'esercizio dell'opzione e fermi restando i diritti del personale che potrebbe optare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017 recante «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. dott. Maria Anna Madia»;
Su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
D'intesa con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
D'intesa con la Regione Veneto;
D'intesa con la Provincia autonoma di Trento;
D'intesa con la Provincia autonoma di Bolzano;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e finalita'

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 63 comma 4 del decreto legislativo n. 152/2006 e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, individua e trasferisce le unita' di personale nonche' le risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle soppresse Autorita' di bacino dell'Alto adriatico e del fiume Adige di cui alla legge 183/1989 all'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi orientali, sulla base delle modalita' e dei criteri di attribuzione e trasferimento di cui ai citati decreti.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Personale a tempo indeterminato trasferito
all'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi orientali

=========================================
|Posizione giuridica| Numero unita' di |
| - economica | personale |
+===================+===================+
| Dirigenti | 4 |
+-------------------+-------------------+
| D3 - D6 | 2 |
+-------------------+-------------------+
| D3 - D5 | 2 |
+-------------------+-------------------+
| D3 - D3 | 1 |
+-------------------+-------------------+
| D1 - D6 | 1 |
+-------------------+-------------------+
| D1 - D5 | 2 |
+-------------------+-------------------+
| D1 - D4 | 3 |
+-------------------+-------------------+
| D1 - D3 | 8 |
+-------------------+-------------------+
| D1 - D2 | 10 |
+-------------------+-------------------+
| D1 - D1 | 6 |
+-------------------+-------------------+
| C1 - C5 | 3 |
+-------------------+-------------------+
| C1 - C4 | 3 |
+-------------------+-------------------+
| C1 - C3 | 6 |
+-------------------+-------------------+
| C1 - C2 | 2 |
+-------------------+-------------------+
| B3 - B7 | 2 |
+-------------------+-------------------+
| B3 - B6 | 1 |
+-------------------+-------------------+
| B3 - B5 | 1 |
+-------------------+-------------------+
| B3 - B3 | 1 |
+-------------------+-------------------+
| A1 - A3 | 1 |
+-------------------+-------------------+
| Totale | 42 |
+-------------------+-------------------+

 
Allegato 3

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Determinazione della dotazione organica -
Individuazione e trasferimento del personale

1. La dotazione organica dell'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi orientali e' determinata come dall'allegato n. 1.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto il personale in servizio a tempo indeterminato inquadrato nei ruoli delle Autorita' di bacino di rilievo nazionale dell'Alto adriatico e del fiume Adige, riportato nell'elenco di cui all'allegato n. 2, e' trasferito nei ruoli dell'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi orientali, che subentra nella titolarita' dei contratti disciplinanti i relativi rapporti di lavoro.
3. Il Ministero dell'Ambiente individua, entro 45 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le modalita' e i criteri per l'esercizio del diritto di opzione, di cui all'art. 12, comma 4 del decreto ministeriale 25 ottobre 2016, per il trasferimento nei ruoli delle Autorita' di bacino distrettuali del personale appartenente ai ruoli regionali o di altre amministrazioni locali, il cui territorio di competenza ricada nei singoli distretti idrografici.
4. In attuazione di quanto previsto al comma 3, nel distretto idrografico delle Alpi orientali la procedura finalizzata all'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 12, comma 4 del decreto ministeriale 25 ottobre 2016, e' avviata dalle regioni, su impulso del Segretario generale dell'Autorita' di bacino distrettuale, nei 45 giorni successivi al termine di cui al comma 3 e deve concludersi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
5. Il personale di cui al comma 2 e il personale che abbia esercitato il diritto di opzione ai sensi dei commi 3 e 4 e' inquadrato con atti del Segretario generale nei ruoli dell'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi orientali nel limite della dotazione organica determinata nei termini di cui al precedente comma 1.
6. Il personale trasferito di cui al comma 5 mantiene l'inquadramento previdenziale e il proprio stato giuridico ed economico di provenienza, limitatamente alle voci fisse e continuative, ed e' inquadrato nei ruoli dell'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi orientali sulla base dei criteri di equiparazione fissati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015. Nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale della nuova Autorita' di bacino distrettuale, e' attribuito, per la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
7. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto l'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi orientali subentra nella titolarita' dei contratti relativi ai rapporti di lavoro, diversi da quelli di cui ai commi precedenti, in corso con le soppresse Autorita' di bacino.
 
Art. 3

Individuazione e trasferimento delle risorse strumentali

1. Le risorse strumentali delle Autorita' di bacino dell'Alto adriatico e del fiume Adige sono trasferite a titolo gratuito all'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi orientali e costituiscono la dotazione strumentale iniziale dell'Autorita'.
2. L'individuazione analitica dei beni da trasferire avviene sulla base dei dati della ricognizione di cui alla deliberazione della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi orientali n. 2 del 23 maggio 2017, aggiornati al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il segretario generale provvede alla presa in carico dei beni strumentali trasferiti, redigendo apposito verbale.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto l'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi orientali subentra nella titolarita' di tutti i rapporti attivi e passivi inerenti le risorse strumentali trasferite.
 
Art. 4

Sedi

1. L'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi orientali ha la propria sede legale a Venezia, Cannaregio 4314, presso l'immobile gia' assegnato dal Demanio ad uso governativo.
2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni ed attivita' e per il conseguimento degli obiettivi posti dalla normativa nazionale, l'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi orientali e' dotata di una struttura centrale con sede individuata al comma 1 e di strutture operative di livello territoriale con sedi individuate a Trento (piazza Vittoria, n. 5) e, sulla base dell'intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia, a Gorizia. Tali sedi operano con riferimento ai bacini idrografici transfrontalieri, nazionali, interregionali e regionali presenti nel territorio del distretto idrografico. Dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'organizzazione delle sedi di cui al presente comma verra' condivisa con le regioni territorialmente interessate sulla base di specifiche intese.
 
Art. 5

Individuazione e trasferimento delle risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie delle Autorita' di bacino dell'Alto adriatico e del fiume Adige sono trasferite all'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi orientali e costituiscono la dotazione finanziaria iniziale dell'Autorita'.
2. Le contabilita' speciali delle Autorita' di bacino dell'Alto adriatico e del fiume Adige restano aperte presso la tesoreria provinciale competente a disposizione del funzionario delegato dell'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi orientali che subentra nella titolarita' delle medesime.
 
Art. 6

Disposizioni transitorie relative al personale

1. Ai sensi dell'art. 9 comma 36 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 l'Autorita' di bacino distrettuale, al fine di procedere a nuove assunzioni, predispone piani annuali di fabbisogni assunzionali da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze.
 
Art. 7
Disposizione transitoria relativa al trasferimento dei dati e delle
informazioni tecniche tra distretti idrografici.

1. In attuazione dell'art. 12 comma 8 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi orientali, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stipula un accordo con le altre Autorita' di bacino distrettuali territorialmente interessate al fine di definire le modalita' di trasferimento e/o acquisizione dei dati e delle informazioni tecniche relative ai bacini e/o ai territori che sono entrati a far parte del distretto idrografico delle Alpi orientali o sono stati inseriti in altri distretti idrografici ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo n. 152/2006.
 
Art. 8

Delimitazione del distretto idrografico
delle Alpi Orientali

1. Per le finalita' di cui al presente decreto ed in particolare di quanto previsto all'art. 7, la delimitazione del distretto idrografico delle Alpi Orientali come definita all'art. 64 del decreto legislativo n. 152/2006 e' riportata nella cartografia di cui all'allegato n. 3.
Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 4 aprile 2018

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia
Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2018, n. 1140
 
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