Gazzetta n. 136 del 14 giugno 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 8 maggio 2018
Individuazione delle modalita' di utilizzazione delle risorse del Fondo di previdenza per gli impiegati esattoriali. (Decreto n. 55).


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 110 del regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, come modificato dal regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 971, recante testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, il quale istituisce il Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione tributi e delle altre entrate dello Stato e degli Enti pubblici, gia' Fondo di previdenza a favore degli impiegati dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, quale Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti;
Vista la legge 2 aprile 1958, n. 377, come modificata dalla legge 29 luglio 1971, n. 587 recante Norme sul riordinamento del Fondo speciale di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, la quale dispone, agli articoli 8 e 9, che sono obbligatoriamente iscritti al predetto Fondo i dipendenti delle societa' che esercitano attivita' di riscossione delle imposte dirette;
Visto l'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, per il personale addetto alle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, il trattamento pensionistico integrativo di quello obbligatorio si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza;
Visto l'art. 3, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il quale dispone che, a seguito della soppressione del sistema di riscossione in concessione e della creazione di apposita societa' per azioni, prima Riscossione S.p.A., poi Equitalia S.p.A., restano ferme le disposizioni relative al Fondo di previdenza di cui alla legge n. 377 del 1958, e successive modificazioni;
Visto l'art. 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, il quale dispone che, a seguito della soppressione delle societa' del Gruppo Equitalia, a decorrere dal 1° luglio 2017, il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, fino a scadenza, in servizio alla data di entrata in vigore del predetto decreto, senza soluzione di continuita', e' trasferito all'ente pubblico economico denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento;
Considerato che l'art. 1, comma 9-bis, del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016 e modificato dall'art. 1, comma 11, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 39, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il quale sono individuate le modalita' di utilizzazione, a decorrere dal 1° luglio 2017, delle risorse del Fondo di previdenza di cui alla legge n. 377 del 1958, al fine di armonizzare la disciplina previdenziale del personale proveniente dalle societa' del Gruppo Equitalia con quella dell'assicurazione generale obbligatoria sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella legge 8 agosto 1995, n. 335;
Ritenuto di utilizzare le risorse del Fondo di previdenza di cui alla legge n. 377 del 1958 al fine di modificare le modalita' di calcolo delle prestazioni pensionistiche del predetto Fondo mediante l'introduzione del sistema contributivo;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e finalita'

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, e successive modificazioni e integrazioni, individua in via esclusiva le modalita' di utilizzazione delle risorse del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, secondo la disciplina previdenziale dell'assicurazione generale obbligatoria, in attuazione dei principi e dei criteri direttivi della legge 8 agosto 1995, n. 335.
 
Art. 2

Calcolo della pensione

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini della determinazione dell'importo dei trattamenti pensionistici previsti dal Fondo di previdenza di cui alla legge n. 377 del 1958, tutti i contributi versati per ciascun anno dal datore di lavoro e dal lavoratore al predetto Fondo costituiscono il montante individuale contributivo annuale dell'iscritto da trasformare in pensione aggiuntiva al trattamento previsto dall'assicurazione generale obbligatoria. I contributi sono validi anche per la liquidazione della pensione aggiuntiva al trattamento pensionistico anticipato.
2. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale da convertire in pensione, il montante contributivo si rivaluta, su base composta, al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.
3. Il tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 2 e' determinato ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'importo della pensione annua e' determinato soltanto secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi rivalutato con i criteri di cui al comma 3, per il coefficiente di trasformazione relativo all'eta' anagrafica dell'assicurato al momento del pensionamento di cui alla Tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni, come rideterminato ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995.

 
Art. 3

Norme transitorie

1. Per i soggetti gia' iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto al Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, la contribuzione gia' versata al predetto Fondo, rivalutata ai sensi dell'art. 2, comma 2, concorre alla formazione del montante contributivo individuale.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Roma, 8 maggio 2018

Il Ministro: Poletti

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2018 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1568
 
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