Gazzetta n. 136 del 14 giugno 2018 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 6 giugno 2018
Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della condizione di difficolta' nell'accessibilita' ai comuni di Madesimo e Campodolcino, a causa dell'aggravamento del vasto fenomeno franoso nel comune di San Giacomo Filippo, in provincia di Sondrio. (Ordinanza n. 524).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;
Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2018, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza della condizione di difficolta' nell'accessibilita' ai comuni di Madesimo e Campodolcino, a causa dell'aggravamento del vasto fenomeno franoso nel comune di San Giacomo Filippo, in provincia di Sondrio;
Considerato che il suddetto fenomeno franoso ha, tra l'altro, gravemente esposto al rischio le infrastrutture viarie con la conseguente chiusura della strada statale n. 36 dello Spluga di accesso ai comuni di Madesimo e Campodolcino, in provincia di Sondrio, con grave pregiudizio per la sicurezza e l'incolumita' delle persone per possibile inaccessibilita' dei luoghi;
Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna, consentendo la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;
Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;
Acquisita l'intesa della Regione Lombardia;

Dispone:

Art. 1

Nomina Commissario e piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Direttore generale Territorio e protezione civile della Regione Lombardia e' nominato Commissario delegato.
2. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, puo' avvalersi delle strutture e degli uffici regionali e del Sistema regionale, degli enti locali della regione medesima e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonche' individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Per la realizzazione degli interventi relativi ad infrastrutture stradali, per la viabilita' anche provvisoria, il Commissario delegato puo' avvalersi come soggetto attuatore di Anas S.p.A. In tal caso, il Commissario delegato concorda con la stessa, ai fini della predisposizione del Piano di cui al comma 4, le caratteristiche degli interventi da realizzare nonche' modalita', tempi e stime di costo della relativa attuazione.
4. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
5. Il piano di cui al comma 4 deve contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata, nonche' l'indicazione delle singole stime di costo.
6. Il predetto piano puo' essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 2, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
7. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo rendiconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalita' con la situazione di emergenza in argomento. Tale rendicontazione deve essere supportata da documentazione in originale, da allegare al rendiconto complessivo del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 della presente ordinanza.
8. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilita'.
 
Art. 2

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, cosi' come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2018, nel limite massimo di euro 1.500.000,00.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario delegato.
3. La Regione Lombardia e' autorizzata a trasferire sulla contabilita' speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata, al Piano di cui all'art. 1, comma 4.
4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.
5. Il Commissario delegato e' tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1/2018.
 
Art. 3

Contributi autonoma sistemazione

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei comuni interessati, e' autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', adottati a seguito dell'evento di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di euro 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di euro 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo medesimo e' stabilito in euro 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a sessantacinque anni, ovvero disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 600,00 mensili previsti per il nucleo familiare.
2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita', e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.
 
Art. 4

Deroghe

1. Per la realizzazione dell'attivita' di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, articolo 13;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, articoli 20 e 22;
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 32, comma 9, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale;
leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attivita' previste dalla presente ordinanza.
2. Per l'espletamento delle attivita' previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
 
Art. 5

Relazione del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attivita' espletate ai sensi della presente ordinanza, nonche', allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 giugno 2018

Il Capo del Dipartimento: Borrelli
 
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