Gazzetta n. 137 del 15 giugno 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 5 marzo 2018
Intervento del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR e del Fondo per la crescita sostenibile in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a «Fabbrica intelligente», «Agrifood» e «Scienze della vita».


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 che, all'art. 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed e' destinato, sulla base di obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;
Visto, in particolare, l'art. 15 del citato decreto 8 marzo 2013, che prevede che gli interventi del Fondo per la crescita sostenibile sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano, tra l'altro, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilita' dei programmi e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensita' delle agevolazioni, nonche' i termini e le modalita' per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le modalita' per la concessione ed erogazione degli aiuti;
Visto, altresi', l'art. 18 dello stesso decreto 8 marzo 2013 che, al comma 2, prevede che il Fondo per la crescita sostenibile opera attraverso le contabilita' speciali, gia' intestate al Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica, ora denominato Fondo per la crescita sostenibile, n. 1201 per l'erogazione dei finanziamenti agevolati, n. 1726 per gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e dalle regioni e attraverso l'apposito capitolo di bilancio per la gestione delle altre forme di intervento quali i contributi alle spese;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e, in particolare, l'art. 25 che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato interno ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo;
Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga altresi' il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e visti, in particolare, gli articoli 14 e successivi che prevedono l'adozione, da parte degli Stati membri, dell'Accordo di partenariato quale strumento di programmazione dei suddetti Fondi, stabilendone i relativi contenuti;
Visto, in particolare, l'art. 9 del sopra citato regolamento (UE) n. 1303/2013, che tra gli obiettivi tematici che contribuiscono alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, al paragrafo 1 individua quello finalizzato a rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione (obiettivo tematico 1);
Visto, altresi', l'art. 68 del medesimo regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede, laddove l'esecuzione di un'operazione dia origine a costi indiretti, che questi ultimi si possano calcolare forfettariamente secondo un tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti, applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;
Visto il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006, e, in particolare, l'art. 29 che prevede che i costi indiretti ammissibili sono determinati applicando un tasso forfettario del 25 per cento del totale dei costi diretti ammissibili;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 138 del 13 maggio 2014, e, in particolare, l'art. 20 che prevede che i costi indiretti possano essere calcolati mediante l'applicazione di un tasso forfettario stabilito conformemente all'art. 29, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 1290/2013 per alcuni tipi di operazioni o alcuni progetti facenti parte di operazioni tra le quali quelle sostenute dal FESR comprese nei codici 056, 057 o in quelli da 060 a 065 dei campi di intervento di cui alla tabella 1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 69 dell'8 marzo 2014, e attuate nell'ambito di una delle priorita' di investimento previste dall'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), paragrafo 2, lettera b), paragrafo 3, lettere a) e c), e paragrafo 4, lettera f), del citato regolamento (UE) n. 1301/2013;
Visto l'Accordo di partenariato per l'Italia, adottato con decisione della Commissione europea C(2014) 8021 final, del 29 ottobre 2014;
Visto il Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 final, del 23 giugno 2015, come modificato con decisione della Commissione europea C(2015) 8450 final, del 24 novembre 2015 e successivamente con decisione della Commissione europea C(2017) 8390 final, del 7 dicembre 2017;
Visto, in particolare, l'Asse I - Innovazione, Azione 1.1.3 - Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonche' attraverso il finanziamento dell'industrializzazione dei risultati della ricerca, del sopra richiamato Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FERS;
Considerato che il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in applicazione della normativa comunitaria riguardante la programmazione 2014-2020 dei fondi di sviluppo e di investimento europei, ha definito, in materia di ricerca e innovazione, una Strategia nazionale di specializzazione intelligente, intesa come strategia di innovazione nazionale che individua specifiche aree tematiche prioritarie di intervento che riflettono un elevato potenziale imprenditoriale in termini di posizionamento competitivo, in grado di rispondere alle opportunita' emergenti e ai futuri sviluppi del mercato;
Considerato che la Commissione europea, con lettera Ares (2016)1730825, del 12 aprile 2016, ha comunicato che la Strategia nazionale di specializzazione intelligente soddisfa la condizionalita' ex-ante 1.1. di cui al citato regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 19 e allegato XI;
Considerato che la Strategia nazionale di specializzazione intelligente rappresenta, in base a quanto previsto dall'Accordo di partenariato per l'Italia, il quadro strategico esclusivo per il disegno e l'attuazione degli interventi delle politiche di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione attuate nell'ambito dell'obiettivo tematico 1 di cui all'art. 9 del piu' volte citato regolamento (UE) n. 1303/2013;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 marzo 2016, n. 67, relativo all'istituzione della Cabina di regia di cui all'art. 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che all'art. 1, comma 2, stabilisce che essa costituisce, per la programmazione 2014-2020, la sede di definizione dei piani operativi per ciascuna area tematica nazionale anche con riferimento alla Strategia nazionale di specializzazione intelligente;
Considerato che la suddetta Cabina di regia ha approvato i Piani strategici relativi alle sotto aree tematiche «Agrifood» e «Scienze della vita» relative all'area tematica di specializzazione intelligente nazionale denominata «Salute, alimentazione e qualita' della vita»;
Considerato, inoltre, che il Cluster tecnologico nazionale «Fabbrica intelligente» ha elaborato una «Roadmap per la ricerca e l'innovazione» che si pone l'obiettivo di descrivere visioni e strategie per il futuro del settore manifatturiero italiano e di cui costituisce il documento di posizionamento ufficiale trasversale a tutte le aree tematiche di specializzazione della Strategia nazionale di specializzazione intelligente;
Considerata l'esigenza di sostenere, nell'attuale congiuntura economica, la competitivita' di specifici ambiti territoriali o settoriali attraverso un intervento in grado di favorire l'adozione di innovazioni dei processi produttivi o dei prodotti nell'ambito dei settori applicativi «Fabbrica intelligente», «Agrifood» e «Scienze della vita» individuate dalla predetta Strategia nazionale di specializzazione intelligente;
Ritenuto, nell'ambito degli interventi di cui alla predetta Azione 1.1.3 del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, di definire particolari modalita' e procedure, rispondenti alle specifiche caratteristiche ed esigenze delle imprese e dei territori interessati, per attuare uno o piu' interventi agevolativi in favore di progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito dei predetti settori applicativi «Fabbrica intelligente», «Agrifood» e «Scienze della vita»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 luglio 2016, n. 172, recante l'intervento del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR in favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 2017, n. 192, che provvede a ridefinire le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti;
Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2015, che istituisce lo strumento di garanzia per la copertura del rischio legato alla mancata restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
b) «Fondo per la crescita sostenibile»: il Fondo di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
c) «Regioni meno sviluppate»: le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
d) «Regioni in transizione»: le regioni Abruzzo, Molise e Sardegna;
e) «Regioni piu' sviluppate»: le regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto;
f) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
g) «Regolamento (UE) 1303/2013»: il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
h) «PMI»: le piccole e medie imprese, come definite dall'allegato 1 del Regolamento GBER;
i) «contratto di rete»: il contratto di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modifiche e integrazioni;
l) «decreto 1° giugno 2016»: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 luglio 2016, n. 172, recante l'intervento del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR in favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020»;
m) «decreto 24 maggio 2017»: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 2017, n. 192, che provvede a ridefinire le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti;
n) «Accordo per l'innovazione»: l'accordo sottoscritto, ai sensi del decreto 24 maggio 2017, dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti, diretto a sostenere, attraverso la realizzazione di uno o piu' progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale ammissibili ai sensi del presente decreto, interventi di rilevante impatto tecnologico in grado di incidere sulla capacita' competitiva delle imprese anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e accrescere la presenza delle imprese estere nel territorio nazionale;
o) «ricerca industriale»: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e puo' includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se cio' e' necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
p) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
q) «tecnologie abilitanti fondamentali»: le tecnologie del Programma «Orizzonte 2020» (programma quadro di ricerca e innovazione di cui alla comunicazione della Commissione europea COM2011 808 definitivo del 30 novembre 2011) riportate nell'allegato n. 1 al presente decreto, caratterizzate da un'alta intensita' di conoscenza e associate a un'elevata intensita' di ricerca e sviluppo, a cicli di innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati;
r) «Organismo di ricerca»: un'entita' (ad esempio, universita' o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entita' collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attivita' di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attivita' mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entita' svolga anche attivita' economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attivita' economiche devono formare oggetto di contabilita' separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entita', ad esempio in qualita' di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;
s) «Centro di ricerca»: impresa con personalita' giuridica autonoma che svolge attivita' di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale, non rientrante nella definizione di organismo di ricerca;
t) «Progetti Seal of excellence»: i progetti di ricerca e sviluppo presentati nella fase 2 del Programma Strumento PMI «Orizzonte 2020», a cui e' stato riconosciuto, nell'ambito dell'iniziativa pilota della Commissione europea «Seal of excellence», un sigillo di eccellenza che attesta la valutazione positiva ottenuta dal progetto, ma che non sono stati finanziati per mancanza di un'adeguata copertura finanziaria;
u) «Fabbrica intelligente»: il settore applicativo della Strategia nazionale di specializzazione intelligente che fa riferimento a soluzioni tecnologiche destinate all'ottimizzazione dei processi produttivi e di automazione industriale, alla gestione integrata della logistica in rete, alle tecnologie di produzione di prodotti realizzati con nuovi materiali, alla meccatronica, alla robotica, all'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) avanzate per la virtualizzazione dei processi di trasformazione e a sistemi per la valorizzazione delle persone nelle fabbriche;
v) «Agrifood»: il settore applicativo della Strategia nazionale di specializzazione intelligente che fa riferimento a soluzioni tecnologiche per la produzione, la conservazione, la tracciabilita' e la qualita' dei cibi, relativo ai comparti produttivi riconducibili all'agricoltura e alle attivita' connesse, alle foreste e all'industria del legno, all'industria della trasformazione alimentare e delle bevande, all'industria meccano-alimentare, del packaging e dei materiali per il confezionamento;
z) «Scienze della vita»: il settore applicativo della Strategia nazionale di specializzazione intelligente che comprende tutte le discipline rivolte allo studio della materia e delle specie viventi, dai livelli elementari agli organismi superiori, all'uomo, agli animali, alle piante.
 
Allegato 1

(Art. 1, comma 1 e art. 3, comma 1)
Con l'obiettivo di concentrazione e di efficacia degli interventi, al fine di massimizzare il valore delle risorse finanziarie disponibili e di individuare i settori nei quali la spinta delle nuove tecnologie meglio garantisce l'evoluzione continua di prodotti e processi e la conquista di nuova forza competitiva, si ritiene di restringere il campo di intervento del presente regime di aiuto alle seguenti specifiche tecnologie abilitanti fondamentali (KETs) che presentano adeguate ricadute nei seguenti settori applicativi - riconducibili alle aree tematiche individuate dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente, come illustrato nell'allegato n. 2 - di particolare interesse per le specializzazioni manifatturiere nazionali, dove le KETs risultano decisive per lo sviluppo della competitivita' dell'industria del Paese. TECNOLOGIE ABILITANTI FONDAMENTALI (KETs - Key Enabling Technologies)
1. Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);
2. Nanotecnologie;
3. Materiali avanzati;
4. Biotecnologie;
5. Fabbricazione e trasformazione avanzate;
6. Spazio. SETTORI APPLICATIVI (nelle quali presentano ricadute le suddette
tecnologie abilitanti fondamentali, caratterizzate da maggiore
contenuto tecnologico, piu' rapido impatto sulla competitivita' e
piu' immediate applicazioni industriali).
1. Fabbrica intelligente;
2. Agrifood;
3. Scienze della vita.
 
Allegato 2

(Art. 3, comma 1, art. 13 e art. 17, comma 1)

TRAIETTORIE TECNOLOGICHE
Area tematica nazionale di riferimento: Industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente.
1. Settore applicativo: Fabbrica intelligente.
1.1 Sistemi produttivi per la produzione personalizzata.
1.2 Strategie, modelli e strumenti per la sostenibilita' industriale.
1.3 Sistemi per la valorizzazione delle persone nelle fabbriche.
1.4 Processi produttivi innovativi.
1.5 Sistemi di produzione evolutivi e adattativi.
1.6 Strategie e management per i sistemi produttivi di prossima generazione. Area tematica nazionale di riferimento: Salute, alimentazione e qualita' della vita.
2. Settore applicativo: Agrifood.
2.1 Sviluppo dell'agricoltura di precisione e dell'agricoltura sostenibile.
2.2 Sistemi e tecnologie per il packaging, la conservazione, la tracciabilita' e la sicurezza delle produzioni alimentari.
2.3 Nutraceutica, nutri-genomica, alimenti funzionali.
3. Settore applicativo: Scienze della vita.
3.1 Active & healthy ageing: tecnologie per l'invecchiamento attivo e l'assistenza domiciliare.
3.2 E-health, diagnostica avanzata, medical devices e mini invasivita'.
3.3 Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata.
3.4 Biotecnologie, bioinformatica e sviluppo farmaceutico.
 
Allegato 3

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Ambito operativo

1. Al fine di dare attuazione alla Strategia nazionale di specializzazione intelligente e di sostenere la valorizzazione economica dell'innovazione sull'intero territorio nazionale attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative di alto profilo, il presente decreto disciplina le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a «Fabbrica intelligente», «Agrifood» e «Scienze della vita».
2. Le agevolazioni di cui al presente decreto soddisfano le condizioni del Regolamento GBER e possono essere concesse fino al 31 dicembre 2020, fatte salve eventuali proroghe del relativo regime di aiuto autorizzate dalla Commissione europea o del Regolamento GBER. Il regime di aiuto istituito con il presente decreto e' comunicato attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione, entro venti giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore.
 
Art. 3

Progetti di ricerca e sviluppo per l'attuazione della Strategia
nazionale di specializzazione intelligente

1. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attivita' di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali, come individuate nell'allegato n. 1, nell'ambito delle traiettorie tecnologiche relative ai settori applicativi «Fabbrica intelligente», «Agrifood» e «Scienze della vita» della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, come individuate nell'allegato n. 2.
2. I progetti di ricerca e sviluppo di cui al comma 1 possono essere agevolati, qualora ne ricorrano le condizioni ivi indicate, secondo la procedura negoziale definita nel Capo II, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, ovvero secondo la procedura a sportello definita nel Capo III, ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
 
Art. 4
Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto i seguenti soggetti:
a) le imprese che esercitano le attivita' di cui all'art. 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attivita' industriale;
c) le imprese che esercitano le attivita' ausiliarie di cui al numero 5) dell'art. 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
d) i Centri di ricerca.
2. I soggetti di cui al comma l possono presentare, secondo le indicazioni stabilite agli articoli 12, comma 2, e 16, comma 2, in relazione alle specifiche procedure, progetti anche congiuntamente tra loro. In tale ultimo caso possono beneficiare delle agevolazioni anche gli Organismi di ricerca e, limitatamente ai progetti afferenti il settore applicativo «Agrifood», anche le imprese agricole che esercitano le attivita' di cui all'art. 2135 del codice civile.
3. I progetti congiunti di cui al comma 2 devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attivita', espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere:
a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
b) la definizione degli aspetti relativi alla proprieta', all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo;
c) l'individuazione, nell'ambito dei soggetti di cui al comma 1, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero.
 
Art. 5
Spese e costi ammissibili

1. Fermo restando quanto previsto al comma 2, sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi alle attivita' di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale di cui all'art. 5 del decreto 1° giugno 2016 e successive disposizioni attuative.
2. Per il calcolo delle spese del personale dipendente dei progetti di ricerca e sviluppo e' utilizzata la metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dipendente dei progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito dei Programmi operativi FESR 2014-2020.
 
Art. 6
Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse, nella forma del contributo alla spesa e, ove previsto, anche del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensita' massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni, stabilite dagli articoli 4 e 25 del Regolamento GBER, secondo quanto indicato nei Capi II e III in relazione alle specifiche procedure di attuazione.
2. L'eventuale finanziamento agevolato e' concesso secondo quanto indicato dall'art. 6, commi 5, 6 e 7, del decreto 1° giugno 2016, fermo restando che il rimborso degli interessi di preammortamento e delle rate di ammortamento deve avvenire secondo le modalita' specificate dal Ministero nel provvedimento di concessione delle agevolazioni.
3. Limitatamente agli Organismi di ricerca, in luogo dell'eventuale finanziamento agevolato e' concesso un contributo diretto alla spesa per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili complessivi pari al 3 per cento.
4. Qualora il valore complessivo dell'agevolazione, in termini di equivalente sovvenzione lordo, determinato ai sensi del presente articolo, superi l'intensita' massima stabilita dall'art. 25 del Regolamento GBER, l'importo del contributo diretto alla spesa e' ridotto al fine di garantire il rispetto della predetta intensita'. In particolare, per la quantificazione dell'equivalente sovvenzione lordo del finanziamento agevolato, il tasso di riferimento deve essere definito, a partire dal tasso base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html, secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).
5. La determinazione di concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo e' subordinata alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea qualora:
a) per i progetti con una prevalenza di spese e costi ammissibili riconducibili all'attivita' di ricerca industriale, l'importo dell'aiuto sia superiore a 20 milioni di euro per impresa e per progetto;
b) per i progetti con una prevalenza di spese e costi ammissibili riconducibili all'attivita' di sviluppo sperimentale, l'importo dell'aiuto sia superiore a 15 milioni di euro per impresa e per progetto.
6. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di ricerca e sviluppo di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'art. 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti «de minimis»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensita' massime previste dal Regolamento GBER.
 
Art. 7
Risorse disponibili

1. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono complessivamente rese disponibili, secondo l'articolazione riportata nell'allegato n. 3 in relazione alle procedure di concessione delle agevolazioni previste dai Capi II e III e alle aree territoriali, le seguenti risorse finanziarie:
a) euro 225.087.200,00 (duecentoventicinquemilioniottantasettemiladuecento/00) per il settore operativo «Fabbrica intelligente»;
b) euro 225.087.200,00 (duecentoventicinquemilioniottantasettemiladuecento/00) per il settore operativo «Agrifood»;
c) euro 112.543.600,00 (centododicimilionicinquecentoquarantatremilaseicento/00) per il settore operativo «Scienze della vita».
2. Le risorse di cui al comma 1 gravano:
a) per euro 440.118.000,00 (quattrocentoquarantamilionicentodiciottomila/00) sull'Asse I, Azione 1.1.3 del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, di cui:
1) euro 267.599.000,00 (duecentosessantasettemilionicinquecentonovantanovemila/00) per i progetti realizzati nell'ambito delle Regioni meno sviluppate;
2) euro 77.400.000,00 (settantasettemilioniquattrocentomila/00) per i progetti realizzati nell'ambito delle Regioni in transizione;
3) euro 95.119.000,00 (novantacinquemilionicentodiciannovemila/00) per i progetti realizzati nell'ambito delle Regioni piu' sviluppate;
b) per euro 122.600.000,00 (centoventiduemilioniseicentomila/00) sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, di cui:
1) euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) per i progetti realizzati nelle Regioni meno sviluppate;
2) euro 22.600.000,00 (ventiduemilioniseicentomila/00) per i progetti realizzati nelle Regioni in transizione;
3) euro 80.000.000 (ottantamilioni/00) per i progetti realizzati nelle Regioni piu' sviluppate.
3. Per il finanziamento dello strumento di garanzia, istituito ai sensi del decreto direttoriale 6 agosto 2015 citato in premessa, sono accantonate risorse finanziarie, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, per un ammontare pari a euro 3.340.792,00 (tremilionitrecentoquarantamila settecentonovantadue/00), corrispondente al 2 per cento delle risorse di cui al comma 1 destinate, come indicato nell'allegato n. 3, agli interventi da attuare secondo le procedure di cui al Capo III.
4. La gestione delle risorse finanziarie destinate alla concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto e' effettuata nell'ambito della contabilita' speciale del Fondo per la crescita sostenibile n. 1726, relativa agli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione europea o dalle regioni, cui affluiscono le risorse di cui al comma 2, lettera a). Le risorse di cui al comma 2, lettera b), e al comma 3 sono pertanto trasferite dalla contabilita' speciale n. 1201 alla contabilita' speciale n. 1726.
 
Art. 8
Variazioni, controlli, revoche e monitoraggio

1. Per quanto attiene alle variazioni dei progetti, allo svolgimento dei controlli e ispezioni, alle verifiche intermedie e finali, alle cause di revoca, al monitoraggio e alla valutazione dei progetti agevolati ai sensi del presente decreto si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto 1° giugno 2016 e successive disposizioni attuative. Le agevolazioni sono, inoltre, revocate nel caso in cui, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, ovvero 3 anni per le imprese di piccole e medie dimensioni, si verifichi la cessazione dell'attivita' economica dell'impresa beneficiaria nelle unita' produttive interessate dalla realizzazione del progetto o nel caso in cui tale attivita' sia rilocalizzata al di fuori del territorio di competenza del presente intervento agevolativo.
2. Il Ministero si riserva di valutare il mantenimento o meno delle agevolazioni nel caso in cui, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, ovvero 3 anni per le imprese di piccole e medie dimensioni, il soggetto beneficiario riduca i livelli occupazionali e/o la capacita' produttiva, in misura tale da incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali dei progetti agevolati.
 
Art. 9

Ulteriori disposizioni derivanti dall'utilizzo delle risorse europee

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente decreto sono tenuti al rispetto delle direttive operative stabilite per i soggetti beneficiari degli interventi del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR con il decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 1328 del 6 marzo 2017, pubblicato nel portale del Programma (www.ponic.gov.it).
 
Art. 10
Trasparenza, pubblicita' e informazione

1. Il Ministero garantisce l'adempimento degli obblighi di pubblicita' e informazione di cui all'art. 9 del Regolamento GBER attraverso la pubblicazione delle informazioni ivi indicate sul Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
2. Il presente regime di aiuto sara' oggetto di relazioni annuali trasmesse alla Commissione europea ai sensi dell'art. 11, lettera b), del Regolamento GBER.
 
Art. 11
Progetti ammissibili alla procedura negoziale

1. La agevolazioni di cui al presente Capo sono concesse, attraverso la procedura negoziale prevista per gli Accordi per l'innovazione dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto 24 maggio 2017 e successive disposizioni attuative, per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 3, aventi le seguenti caratteristiche:
a) prevedere spese e costi ammissibili superiori a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e fino a euro 40.000.000,00 (quarantamilioni/00);
b) essere realizzati nell'ambito di unita' locali ubicate nelle Regioni meno sviluppate, nelle Regioni in transizione e nelle Regioni piu' sviluppate;
c) rispettare quanto indicato all'art. 4, comma 2, lettere c), d), e) ed f), del decreto 24 maggio 2017 e successive disposizioni attuative.
 
Art. 12
Soggetti beneficiari e agevolazioni concedibili

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Capo, i soggetti di cui all'art. 4, che, alla data di presentazione della proposta progettuale, sono in possesso dei requisiti elencati all'art. 3, commi 3 e 4, del decreto 24 maggio 2017 e successive disposizioni attuative.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare progetti anche congiuntamente, secondo le modalita' indicate all'art. 4, commi 2 e 3, fino a un massimo di cinque soggetti co-proponenti.
3. Le agevolazioni di cui all'art. 6 sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa e, nel caso sia previsto dall'Accordo per l'innovazione, del finanziamento agevolato, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del decreto 24 maggio 2017.
 
Art. 13
Termini per la presentazione delle proposte progettuali

1. I termini e le modalita' per la presentazione delle proposte progettuali sono definite dal Ministero con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese. Con il medesimo provvedimento sono, altresi', definiti i criteri per la determinazione dei costi ammissibili, le indicazioni di dettaglio per l'individuazione delle traiettorie tecnologiche indicate nell'allegato n. 2, gli oneri informativi a carico delle imprese, nonche' gli eventuali ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo.
 
Art. 14
Erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente Capo sono erogate secondo le modalita' definite dall'art. 10 del decreto 24 maggio 2017 e successive disposizioni attuative e dal provvedimento di cui all'art. 13 del presente decreto.
 
Art. 15
Progetti ammissibili alla procedura a sportello

1. Le agevolazioni di cui al presente Capo sono concesse, attraverso la procedura a sportello prevista dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto 1° giugno 2016 e successive disposizioni attuative, per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 3, aventi le seguenti caratteristiche:
a) prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 800.000,00 (ottocentomila/00) e non superiori a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00);
b) essere realizzati nell'ambito di unita' locali ubicate nelle Regioni meno sviluppate e/o nelle Regioni in transizione;
c) rispettare quanto indicato all'art. 4, comma 2, lettere c), d) ed e), del decreto 1° giugno 2016 e successive disposizioni attuative.
2. I progetti di cui al comma 1 presentati congiuntamente a valere sulle risorse disponibili per le Regioni meno sviluppate e le Regioni in transizione possono essere realizzati, per una quota non superiore al 35 per cento del totale dei costi ammissibili esposti in domanda, in una o piu' unita' locali ubicate nelle aree delle Regioni piu' sviluppate. Tali progetti possono essere ammessi alle agevolazioni solo fino al raggiungimento della soglia prevista dall'art. 70, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento (UE) 1303/2013 e a condizione che la parte del progetto realizzata al di fuori delle Regioni meno sviluppate e delle Regioni in transizione sia strettamente necessaria al raggiungimento degli obiettivi del progetto stesso e presenti effetti indotti sulla diffusione dell'innovazione a vantaggio di tali Regioni, con particolare riferimento alla definizione di processi di trasferimento tecnologico e/o di conoscenze o all'introduzione di nuovi processi, prodotti o servizi.
3. Per i Progetti Seal of excellence, acquisite le risultanze della valutazione tecnica effettuata a livello europeo sul programma «Orizzonte 2020», la valutazione di cui all'art. 9, comma 1, del decreto 1° giugno 2016 e' effettuata esclusivamente in relazione alla solidita' economico-finanziaria del soggetto proponente di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), numero 3), dello stesso decreto 1° giugno 2016.
 
Art. 16
Soggetti beneficiari e agevolazioni concedibili

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Capo, i soggetti di cui all'art. 4 che, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, sono in possesso dei requisiti elencati all'art. 3, commi 4 e 5, del decreto 1° giugno 2016 e successive disposizioni attuative.
2. I soggetti di cui al comma l possono presentare progetti anche congiuntamente, secondo le modalita' indicate all'art. 4, commi 2 e 3, fino a un massimo di tre soggetti co-proponenti.
3. Le agevolazioni di cui all'art. 6 sono concesse nella forma del finanziamento agevolato e del contributo diretto alla spesa, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del decreto 1° giugno 2016.
 
Art. 17

Termini per la presentazione delle domande di agevolazioni e riserva
di risorse per PMI

1. I termini e le modalita' per la presentazione delle domande di agevolazioni sono definite dal Ministero con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese. Con il medesimo provvedimento sono, altresi', definiti i criteri per la determinazione dei costi ammissibili, le indicazioni di dettaglio per l'individuazione delle traiettorie tecnologiche indicate nell'allegato n. 2, gli oneri informativi a carico delle imprese, nonche' gli eventuali ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo.
2. Una quota pari al 60 per cento delle risorse destinate ai progetti di cui al presente Capo, indicate nella tabella riportata nell'allegato n. 3, e' riservata ai progetti proposti da PMI e da reti di imprese.
 
Art. 18
Erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente Capo sono erogate secondo le modalita' definite dall'art. 10 del decreto 1° giugno 2016 e successive disposizioni attuative e dal provvedimento di cui all'art. 17, comma 1, del presente decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 marzo 2018

Il Ministro: Calenda

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2018 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 409
 
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