Gazzetta n. 137 del 15 giugno 2018 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONFERENZA UNIFICATA
ACCORDO 22 febbraio 2018
Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e gli enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. (Repertorio Atti n. 18/CU).


LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 22 febbraio 2018;
Visto l'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato citta' ed autonomie locali», il quale dispone che questa Conferenza promuove e sancisce accordi, tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune;
Visti gli Accordi tra il Governo, le regioni e gli enti locali del 4 maggio e del 6 luglio 2017 concernenti l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia di attivita' commerciali e assimilate e di edilizia;
Visto l'art. 50, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale, secondo cui «I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati»;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124 recante: «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 sulla «Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), a norma dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124», secondo cui le amministrazioni statali: «adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell'art. 5 della legge n. 124 del 2015, nonche' della documentazione da allegare. I suddetti moduli prevedono, tra l'altro, la possibilita' del privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione. Per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali, con riferimento all'edilizia e all'avvio di attivita' produttive, i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con accordi ai sensi dell'art. 9 dello stesso decreto legislativo o con intese ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, tenendo conto delle specifiche normative regionali» e il comma 4 secondo cui «E' vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati dalla modulistica e pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni nonche' di documenti in possesso di una pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 recante la «Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124», l'allegata Tabella A, nonche' l'art. 3 «Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia»;
Visto l'art. 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», secondo cui: «Il Governo, le regioni e gli enti locali in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attivita' produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini» e il comma 4, secondo cui: «Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere e), m) e r) della Costituzione, gli accordi sulla modulistica per l'edilizia e per l'avvio di attivita' produttive conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero»;
Visto l'art. 2 del citato Accordo del 4 maggio 2017 in cui e' previsto che, con successivi accordi, si proceda al completamento dell'adozione dei moduli unificati e standardizzati per le attivita' di cui alla tabella A del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222;
Visto il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», il quale, all'art. 66, comma 8, prevede che: «Al fine di garantire l'interoperabilita' e lo scambio di dati tra le amministrazioni, i moduli unificati e standardizzati, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, e l'art. 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recano in allegato le specifiche tecniche per la gestione informatica delle informazioni in essi contenute»;
Considerata l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, approvata dal Consiglio dei ministri il 1° dicembre 2014, previa intesa in Conferenza unificata il 13 novembre 2014, che, al punto 5.1, prevede la definizione di una modulistica SUAP unica e semplificata a livello nazionale per l'avvio delle attivita' produttive;
Considerato l'Accordo, ai sensi dall'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le regioni e le province autonome, gli enti locali concernente l'aggiornamento dell'Agenda per la semplificazione per il triennio 2018-2020 approvato dalla Conferenza unificata il 21 dicembre 2017;
Considerate le attivita' degli appositi gruppi di lavoro del Tavolo istituito nell'ambito della Conferenza unificata dall'Accordo tra Governo, regioni ed enti locali, sancito nella seduta del 13 novembre 2014 (art. 2), concernente l'attuazione dell'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017 e in particolare del gruppo di lavoro tecnico coordinato da Agid;
Preso atto delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 178, della legge 4 agosto 2017, n. 124 recante la «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» all'art. 29, comma 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante il Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, che esclude dall'obbligo di denuncia gli esercizi pubblici;
Considerata la proposta di apportare alcune modifiche al quadro riepilogativo dei moduli concernenti il commercio al dettaglio, volte ad assicurare una maggiore completezza della modulistica;
Sentite le associazioni imprenditoriali che sono state consultate attraverso le loro rappresentanze;
Vista la nota del 19 febbraio 2018, con la quale gli Uffici del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione hanno trasmesso l'accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze, che e' stato diramato, in pari data, alle regioni ed agli enti locali, ai fini del perfezionamento in sede di questa Conferenza;
Considerato che, per l'esame di detto accordo, e' stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 21 febbraio 2018, nel corso della quale i rappresentanti delle regioni e degli enti locali hanno espresso avviso tecnico favorevole al testo dell'accodo e relativi allegati;
Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le regioni, l'ANCI e I'UPI hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'accordo in questione;
Acquisito, quindi, l'assenso del Governo, delle regioni e degli enti locali;

Sancisce
il seguente accordo
tra il Governo, le regioni e le province autonome, l'ANCI e l'UPI nei termini sotto indicati:
Art. 1
Modulistica unificata e standardizzata
e relative specifiche tecniche

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, sono adottati i Moduli unificati e standardizzati in materia di' attivita' commerciali e assimilate di cui all'allegato 1.
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 e dell'art. 24 commi 2-bis, 3 e 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le regioni adeguano entro il 31 marzo 2018, in relazione alle specifiche normative regionali, i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati, di cui al presente accordo, utilizzando le informazioni contrassegnate come variabili. I comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in uso sulla base delle previsioni del presente accordo entro e non oltre il 30 aprile 2018. Restano fermi gli ulteriori livelli di semplificazione di cui all'art. 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
3. Le regioni e i comuni garantiscono la massima diffusione dei moduli.
4. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle istruzioni allegate all'accordo del 4 maggio 2017, ad eccezione dei termini di adeguamento.
5. Ai sensi dell'art. 66, comma 8 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, i moduli recano in allegato le specifiche tecniche per la gestione informatica delle informazioni in essi contenute, di cui all'allegato 2.
6. Gli allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante del presente Accordo.
7. Le regioni possono, ove necessario, adeguare le specifiche tecniche alle peculiarita' della modulistica adottata a livello regionale ai sensi del comma 2.

Avvertenza:
per la consultazione dell'Allegato 2 e' possibile
visionare il sito www.unificata.it
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Modifiche all'attivita' di vendita
e somministrazione di alcolici

In attuazione dell'art. 1, comma 178 della legge 4 agosto 2017, n. 124, nei moduli per gli esercizi di vendita e per la somministrazione di alimenti e bevande, adottati con gli Accordi del 4 maggio e del 6 luglio 2017, al quadro riepilogativo della documentazione allegata e' eliminato, ove presente, il riferimento all'allegato relativo alla comunicazione per la vendita di alcolici.
 
Art. 3
Integrazioni ai moduli «Esercizio di vicinato» e «Media e grande
struttura di vendita» adottati con l'Accordo del 4 maggio 2017
Al fine di consentire l'utilizzo dei moduli «Esercizio di vicinato» e «Media e grande struttura di vendita», adottati con l'Accordo del 4 maggio 2017, anche nei casi in cui la vendita al dettaglio sia esercitata unitamente alla vendita all'ingrosso, le tabelle riepilogative degli allegati da produrre nei casi, rispettivamente, di «SCIA unica» e di «Domanda di autorizzazione + SCIA ovvero SCIA unica», sono integrate con la seguente riga:

Parte di provvedimento in formato grafico

Roma, 22 febbraio 2018

Il Presidente
Il Sottosegretario
Bressa
Il segretario: Piccolo
 
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