Gazzetta n. 138 del 16 giugno 2018 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2018, n. 68
Attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione);
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017 ed, in particolare, l'articolo 5;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante codice delle assicurazioni private;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018;
Acquisiti i pareri delle Commissioni speciali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera m-bis), e' inserita la seguente: «m-ter) consulenza: l'attivita' consistente nel fornire raccomandazioni personalizzate ad un cliente, su richiesta dello stesso o su iniziativa del distributore, in relazione ad uno o piu' contratti di assicurazione;»;
b) dopo la lettera cc-quater), sono inserite le seguenti:
«cc-quinquies) intermediario assicurativo: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa e diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attivita' di distribuzione assicurativa;
cc-sexies) intermediario riassicurativo: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un dipendente di essa, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attivita' di distribuzione riassicurativa;
cc-septies) intermediario assicurativo a titolo accessorio: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da uno dei soggetti di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 109, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attivita' di distribuzione assicurativa a titolo accessorio, nel rispetto delle seguenti condizioni:
1) l'attivita' professionale principale di tale persona fisica o giuridica e' diversa dalla distribuzione assicurativa;
2) la persona fisica o giuridica distribuisce soltanto determinati prodotti assicurativi, complementari rispetto ad un bene o servizio;
3) i prodotti assicurativi in questione non coprono il ramo vita o la responsabilita' civile, a meno che tale copertura non integri il bene o il servizio che l'intermediario fornisce nell'ambito della sua attivita' professionale principale;»;
c) dopo la lettera n), e' inserita la seguente: «n. 1) distributore di prodotti assicurativi: qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio o impresa di assicurazione;»;
d) dopo la lettera l-bis), e' inserita la seguente: «l-bis.1) compenso: qualsiasi commissione, onorario, spesa, o altro pagamento, inclusi altri benefici economici di qualsiasi tipo o qualunque altro vantaggio o incentivo finanziario o non finanziario, offerti o forniti in relazione ad attivita' di distribuzione assicurativa;»;
e) alla lettera ggg), dopo le parole: «o dell'impresa di riassicurazione;» sono aggiunte le seguenti: « con riferimento all'intermediazione, se l'intermediario e' una persona fisica, per Stato membro di origine, si intende lo Stato di residenza dell'intermediario; se e' una persona giuridica, si intende lo Stato membro in cui e' situata la sede legale, o se assente, la sede principale, da intendersi come il luogo a partire dal quale e' gestita l'attivita' principale;»;
f) alla lettera ggg-bis), dopo le parole: «o presta servizi;» sono aggiunte le seguenti: « con riferimento all'intermediazione si intende lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d'origine, in cui l'intermediario ha una presenza permanente o una stabile organizzazione o in cui presta servizi»;
g) dopo la lettera iii), e' inserita la seguente: «iii.1) vendita a distanza: qualunque modalita' di vendita che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi;»;
h) dopo la lettera ss), e' inserita la seguente: «ss-bis) prodotto di investimento assicurativo: un prodotto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione non include:
1) i prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato I della direttiva 2009/138/CE (Rami dell'assicurazione non vita);
2) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacita' dovuta a lesione, malattia o disabilita';
3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi;
4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE;
5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non puo' scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico;»;
i) alla lettera vv), dopo le parole: «l'attivita' assicurativa o riassicurativa;» sono aggiunte le seguenti: «con riferimento all'intermediazione, per succursale si intende una agenzia o una succursale situata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, inclusa l'organizzazione di un semplice ufficio gestito da personale dipendente dell'intermediario ovvero da una persona indipendente, ma incaricata ad agire in modo permanente per conto dell'intermediario stesso;»;
l) dopo la lettera vv-ter) e' inserita la seguente: «vv-quater) supporto durevole: qualsiasi strumento che:
1) permetta al contraente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che siano accessibili per la futura consultazione durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse; e
2) consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate;».
2. Dopo l'articolo 10-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente capo:
«Capo III-bis - Sistemi interni di segnalazione delle violazioni e procedura di segnalazione
Art. 10-quater (Sistemi interni di segnalazione delle violazioni). - 1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione, gli intermediari assicurativi e riassicurativi, inclusi gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti l'attivita' svolta, di cui al presente codice.
2. Le procedure previste al comma 1 sono idonee a garantire:
a) la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorita' amministrativa o giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione;
b) la protezione adeguata dei dipendenti dei soggetti di cui al comma 1 e, ove possibile, di altre persone che riferiscono di violazioni commesse all'interno degli stessi almeno contro ritorsioni, discriminazioni e altri tipi di trattamento iniquo;
c) un canale specifico, indipendente ed autonomo per la segnalazione.
3. Fuori dei casi di responsabilita' a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, la presentazione di una segnalazione nell'ambito della procedura di cui al comma 1 non costituisce violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.
4. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non trova applicazione avuto riguardo all'eta' del segnalante, che puo' essere rivelata solo con il suo consenso quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione, gli intermediari assicurativi e riassicurativi, inclusi gli intermediari assicurativi a titolo accessorio osservano le disposizioni di attuazione del presente articolo emanate dall'IVASS.
Art. 10-quinquies (Procedura di segnalazione di violazioni). - 1. L'IVASS:
a) riceve segnalazioni da parte dei dipendenti dei soggetti di cui all'articolo 10-quater, comma 1, riguardanti violazioni delle norme del presente codice, nonche' di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili;
b) stabilisce condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni;
c) si avvale delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
2. Gli atti relativi alle segnalazioni di cui al comma 1 sono sottratti all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.».
3. Dopo l'articolo 30-novies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente:
«Art. 30-decies (Requisiti di Governo e controllo del prodotto applicabili alle imprese di assicurazione e agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti). - 1. Fermi restando gli obblighi di cui al Titolo IX e agli articoli 185, 185-bis e 185-ter, le imprese di assicurazione e gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti, elaborano e attuano un processo di approvazione per ciascun prodotto assicurativo e per ogni modifica significativa di un prodotto assicurativo esistente, prima che sia commercializzato o distribuito ai clienti, in conformita' alle disposizioni del presente articolo e alle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.
2. Il processo di approvazione di cui al comma 1 e' proporzionato e adeguato alla natura dei prodotti assicurativi ed e' sottoposto a regolare revisione.
3. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono all'IVASS, su richiesta, la documentazione relativa al processo di approvazione del prodotto.
4. Il processo di approvazione di cui al comma 1 individua per ciascun prodotto un mercato di riferimento e le categorie di clienti ai quali il prodotto non puo' essere distribuito, garantisce che tutti i rischi specificamente attinenti a tale mercato di riferimento siano stati analizzati e che la strategia di distribuzione prevista sia coerente con il mercato di riferimento stesso, e adotta ogni ragionevole misura per assicurare che il prodotto assicurativo sia distribuito al mercato di riferimento individuato.
5. I soggetti di cui al comma 1 comprendono e riesaminano regolarmente i prodotti assicurativi che commercializzano o distribuiscono, tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere significativamente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento individuato. Il riesame e' finalizzato a valutare se il prodotto continui ad essere coerente con le esigenze del mercato di riferimento e se la prevista strategia distributiva continui a essere adeguata.
6. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono ai distributori di prodotti assicurativi tutte le informazioni rilevanti sul prodotto assicurativo e sul processo di approvazione del prodotto, compreso il relativo mercato di riferimento individuato.
7. L'IVASS, sentita la Consob, adotta le disposizioni attuative del presente articolo in modo da garantire uniformita' alla disciplina applicabile alla vendita dei prodotti d'investimento assicurativo a prescindere dal canale distributivo e la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi, ai sensi ed in coerenza con quanto disposto all'articolo 5, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 25 ottobre 2017, n. 163.»;
4. All'articolo 38 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Le imprese di assicurazione osservano le disposizioni dell'articolo 114, comma 2-bis, del Testo unico bancario o delle relative norme di attuazione emanate dalla Banca d'Italia e dall'IVASS.».
5. La rubrica del Titolo IX e' sostituita dalla seguente: «Attivita' di distribuzione assicurativa e riassicurativa».
6. L'articolo 106 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente: «Art. 106 (Attivita' di distribuzione assicurativa e riassicurativa). - 1. L'attivita' di distribuzione assicurativa e riassicurativa consiste nel proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti o nella conclusione di tali contratti, ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati. Rientra nell'attivita' di distribuzione assicurativa la fornitura, tramite un sito internet o altri mezzi, di informazioni, relativamente a uno o piu' contratti di assicurazione, anche confrontati o ordinati, sulla base di criteri eventualmente scelti dal cliente, in termini di premi ed eventuali sconti applicati o di ulteriori caratteristiche del contratto, se il cliente e' in grado di concludere direttamente o indirettamente lo stesso. ».
7. L'articolo 107 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dai seguenti: «Art. 107 (Ambito di applicazione). - 1. Fermo restando quanto previsto dai Titoli II, III e IV per le imprese di assicurazione e V e VI per le imprese di riassicurazione, le disposizioni del presente Titolo disciplinano le condizioni di accesso ed esercizio dell'attivita' di distribuzione assicurativa e riassicurativa nel territorio della Repubblica, ivi inclusa l'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa a titolo oneroso svolta da persone fisiche o giuridiche con residenza o sede legale nel territorio della Repubblica e in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio di altri Stati membri, nonche' l'attivita' di distribuzione assicurativa e riassicurativa connessa con rischi e impegni situati al di fuori dell'Unione europea, quando e' svolta da intermediari registrati in Italia.
2. Le disposizioni del presente titolo disciplinano altresi' l'attivita' di distribuzione assicurativa, anche a titolo accessorio, e riassicurativa da parte di persone fisiche o giuridiche con residenza o sede legale nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea, svolta nel territorio della Repubblica.
3. Non configurano attivita' di distribuzione assicurativa o riassicurativa, ai fini di cui al comma 1, le seguenti attivita':
a) la fornitura di informazioni a titolo accessorio ad un cliente nel contesto di un'altra attivita' professionale, sempre che il fornitore non intraprenda ulteriori iniziative di assistenza nella conclusione o nell'esecuzione di un contratto di assicurazione o riassicurazione e l'obiettivo di tale attivita' non sia quello di assistere il cliente nella conclusione o nell'esecuzione di un contratto di assicurazione o riassicurazione;
b) la gestione di sinistri per un'impresa di assicurazione o riassicurazione su base professionale o le attivita' di liquidazione sinistri e di consulenza in materia di sinistri;
c) la mera fornitura di dati e informazioni su potenziali assicurati a intermediari assicurativi o riassicurativi, o a imprese di assicurazione o di riassicurazione, se il fornitore non intraprende ulteriori iniziative di assistenza nella conclusione di un contratto di assicurazione o riassicurazione;
d) la mera fornitura a potenziali assicurati di informazioni su prodotti assicurativi o riassicurativi, su un intermediario assicurativo o riassicurativo, su un'impresa di assicurazione o riassicurazione, se il fornitore non intraprende ulteriori iniziative di assistenza nella conclusione del contratto.
4. E' esclusa dalla disciplina del presente Titolo l'attivita' di distribuzione assicurativa esercitata da intermediari assicurativi a titolo accessorio, laddove siano soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:
a) l'assicurazione e' accessoria ad un prodotto o servizio e ne copre:
1) i rischi di perdita, deterioramento, danneggiamento del prodotto fornito o il mancato uso del servizio prestato dal fornitore; o
2) la perdita o il danneggiamento del bagaglio e altri rischi connessi con un viaggio prenotato presso tale fornitore;
b) l'importo del premio versato per il contratto assicurativo, calcolato proporzionalmente su base annua, non e' superiore a 600 euro;
c) in deroga alla lettera b) , qualora l'assicurazione sia complementare rispetto a un servizio di cui alla lettera a) e la durata di tale servizio sia pari o inferiore a tre mesi, l'importo del premio versato per persona non e' superiore a 200 euro.
5. Nell'esercizio dell'attivita' di distribuzione attraverso un intermediario assicurativo a titolo accessorio esentato, di cui al comma 4, l'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo che se ne avvale garantisce che:
a) prima della conclusione del contratto, il contraente riceva informazioni riguardanti rispettivamente gli elementi di cui all'articolo 120, comma 2, lettere a) e c), se agisce su incarico dell'impresa, o di cui all'articolo 120, comma 1, lettere a) e c), se agisce su incarico di altro intermediario;
b) siano predisposti rapporti contrattuali adeguati e proporzionati al fine di assicurare la conformita' con quanto previsto dagli articoli 119-bis e 120-quinquies e tenere conto delle richieste ed esigenze del contraente prima di proporre il contratto;
c) prima della conclusione del contratto, sia fornita al contraente la documentazione informativa relativa al prodotto assicurativo di cui all'articolo 185.
6. Fatto salvo quanto previsto dal testo unico dell'intermediazione finanziaria, le persone giuridiche di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), sono sottoposte, limitatamente all'attivita' di distribuzione assicurativa, alla vigilanza dell'IVASS, che la esercita mediante i poteri previsti dall'articolo 5, comma 1, anche per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni sulle regole di comportamento di cui al Capo III, informando e collaborando con le altre autorita' interessate.
7. L'IVASS monitora il mercato, ivi incluso il mercato dei prodotti assicurativi commercializzati, distribuiti o venduti, a titolo accessorio, nel o dal territorio della Repubblica.
Art. 107-bis (Soggetti abilitati all'esercizio della distribuzione assicurativa o riassicurativa). - 1. L'attivita' di distribuzione assicurativa o riassicurativa puo' essere esercitata dai seguenti soggetti:
a) imprese di assicurazione o riassicurazione, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere t) e cc), e relativi dipendenti, laddove esercitino direttamente tale attivita';
b) intermediari, iscritti nelle sezioni da a) ad e) del registro di cui al comma 2 dell'articolo 109;
c) intermediari assicurativi a titolo accessorio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-septies), iscritti alla sezione f) del registro di cui al comma 2 dell'articolo 109;
d) intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, con residenza o sede legale in altro Stato membro e abilitati all'esercizio dell'attivita' di intermediazione in regime di libera prestazione dei servizi o di stabilimento nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 116-quater e 116-quinquies.».
8. La rubrica del Capo II del Titolo IX e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni generali in materia di distribuzione».
9. All'articolo 108 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Attivita' di distribuzione»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'attivita' di distribuzione assicurativa o riassicurativa e' riservata alle imprese di cui all'articolo 107-bis, comma 1, lettera a), ai relativi dipendenti, nonche' agli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, iscritti nel registro di cui all'articolo 109. Il registro indica gli Sati membri in cui l'intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo opera in regime di libero stabilimento o di libera prestazione dei servizi.»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Fatta salva l'ipotesi in cui l'attivita' di distribuzione assicurativa e riassicurativa sia esercitata, ai sensi del comma 1, direttamente da imprese e relativi dipendenti, tale attivita' non puo' essere esercitata da chi non e' iscritto nel registro, applicandosi in caso di violazione gli articoli 305, comma 2, e 308, comma 2.»;
d) al comma 3, dopo le parole: «intermediari assicurativi» sono inserite le seguenti: «, anche a titolo accessorio,» e, dopo le parole «articolo 116», le parole «, comma 2» sono soppresse;
e) al comma 4, dopo le parole: «intermediario di assicurazione» sono inserite le seguenti: «, anche a titolo accessorio,».
10. Dopo l'articolo 108 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente:
«Art. 108-bis (Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi). 1. - E' istituito un Organismo per la registrazione degli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, e per lo svolgimento degli adempimenti relativi agli elenchi di cui agli articoli 109, comma 1-bis, e alle sezioni I e II del Titolo IX, Capo II. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, e' disciplinata l'organizzazione dell'Organismo. L'Organismo promuove altresi' la diffusione dei principi di correttezza e diligenza professionale presso gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2. In particolare il regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di semplificazione e proporzionalita':
a) l'istituzione dell'Organismo avente personalita' giuridica di diritto privato, dotato di autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria, ordinato in forma di associazione, cui sono trasferite funzioni e competenze in materia di tenuta del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi;
b) il procedimento di nomina dei componenti dell'Organismo nel rispetto dei principi di imparzialita' e terzieta';
c) il passaggio all'Organismo di funzioni e competenze attribuite in via transitoria all'IVASS;
d) le modalita' attraverso le quali l'Organismo riscuote e gestisce i contributi dovuti dagli intermediari iscritti nel registro di cui all'articolo 109 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai sensi dell'articolo 336 del medesimo Codice;
e) la vigilanza dell'IVASS sull'Organismo di cui alla lettera a).
2. L'Organismo e' sottoposto al controllo dell'IVASS che, con regolamento, disciplina le modalita' di esercizio del controllo, inclusi i flussi informativi e i poteri ispettivi,1 secondo modalita' improntate a criteri di proporzionalita' ed economicita' dell'azione di controllo, con la finalita' di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate e l'efficacia dell'attivita' svolta in relazione alle funzioni affidate.
3. L'Organismo e' finanziato mediante una quota del contributo di vigilanza sugli intermediari di assicurazione e riassicurazione di cui all'articolo 336 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 versato all'IVASS e successivamente trasferito allo stesso Organismo, secondo la misura e le modalita' individuate dal regolamento di cui al comma 1.
4. L'IVASS, con regolamento, stabilisce le modalita' con cui l'Organismo esercita la propria attivita' e le forme di collaborazione con l'IVASS per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo, inclusi le procedure e i poteri nei confronti degli intermediari iscritti al registro, tenendo anche presente l'esigenza di evitare duplicazioni di costi e adempimenti per soggetti iscritti in altri albi o registri.».
11. All'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi»;
b) al comma 1, dopo le parole: «intermediari assicurativi» sono inserite le seguenti: «, anche a titolo accessorio,»;
c) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. L'impresa che opera in qualita' di distributore, individua la persona fisica, nell'ambito della dirigenza, responsabile della distribuzione assicurativa o riassicurativa e ne comunica il nominativo all'IVASS. Tale soggetto possiede adeguati requisiti di professionalita' ed onorabilita' individuati dall'IVASS con regolamento.
1-ter. Il registro e' agevolmente accessibile e consente la registrazione integrale e diretta, secondo quanto disposto dall'IVASS con regolamento di cui al comma 1.»;
d) al comma 2, lettera d), le parole: «articolo 107» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 106 e 114-septies» e, dopo la lettera e), e' inserita la seguente: «f) gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera cc-septies).»;
e) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Per i siti internet mediante i quali e' possibile l'esercizio dell'attivita' di distribuzione assicurativa, ai sensi dell'articolo 106, e' necessaria l'iscrizione al registro del titolare del dominio.»;
f) al comma 3 le parole: «all'IVASS a pena di radiazione dal registro» sono sostituite dalle seguenti: «all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi» e al comma 4 la parola: «IVASS» e' sostituita dalle seguenti: «Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi»;
g) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: «4-bis. Nella domanda di iscrizione al registro l'intermediario che si avvale di soggetti iscritti alla sezione del registro di cui al comma 2, lettera e), per l'esercizio dell'attivita' di distribuzione, ai sensi del comma 4, attesta di avere accertato in capo agli stessi il possesso dei requisiti previsti dal presente Capo e dalle relative disposizioni di attuazione ai fini della registrazione, ivi incluso quanto previsto dalla lettera c) del comma 4-sexies, e di una formazione conforme a quanto stabilito dall'articolo 111 e dalle relative disposizioni di attuazione.
4-ter. Nella domanda di iscrizione al registro l'impresa che si avvale di soggetti iscritti alla sezione di cui al comma 2, lettera c) per l'esercizio della distribuzione, secondo quanto previsto ai sensi del comma 4, attesta di avere accertato in capo agli stessi il possesso dei requisiti previsti dal presente Capo e dalle relative disposizioni di attuazione ai fini della registrazione, ivi incluso quanto previsto dalla lettera c) del comma 4-sexies, e di una formazione conforme a quanto stabilito dall'articolo 111 e dalle relative disposizioni di attuazione.
4-quater. L'IVASS fornisce tempestivamente all'AEAP, secondo le istruzioni da questa impartite, le informazioni rilevanti ai fini dell'alimentazione del registro unico europeo degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui al paragrafo 4, dell'articolo 3 della direttiva 2016/97 e puo' richiedere la modifica dei dati in esso riportati.
4-quinquies. Le domande presentate, ai fini dell'iscrizione nel registro di cui al comma 2, sono esaminate nel termine fissato dal regolamento IVASS di cui al comma 1 e comunque non oltre 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. L'avvenuta iscrizione e' comunicata ai soggetti interessati nelle forme indicate dalle disposizioni di attuazione emanate dall'IVASS.
4-sexies. Ai fini della registrazione degli intermediari, di cui al comma 2, sono trasmessi all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi secondo le modalita' individuate nelle relative disposizioni di attuazione di cui al comma 1:
a) i nominativi degli azionisti o dei soci, persone fisiche o giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al 10 per cento nell'intermediario e l'importo di tale partecipazione;
b) i nominativi delle persone che hanno stretti legami con l'intermediario;
c) indicazioni da cui si evinca che tali partecipazioni o stretti legami non impediscono l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS.
4-septies. Ogni modifica alle informazioni di cui al comma 4-sexies e' tempestivamente comunicata.
4-octies. L'iscrizione al registro di cui all'articolo 109, comma 2, non puo' essere consentita se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato terzo, cui sono soggette una o piu' persone fisiche o giuridiche con le quali l'intermediario ha stretti legami, ovvero difficolta' inerenti l'applicazione di tali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, siano di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.»;
h) al comma 5, la parola: «IVASS» e' sostituita dalle seguenti: «Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi».
12. Dopo l'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente: «Art. 109-bis (Regime applicabile agli intermediari assicurativi a titolo accessorio). - 1. L'intermediario assicurativo a titolo accessorio, di cui alla sezione del registro prevista all'articolo 109, comma 2, lettera f), agisce su incarico di una o piu' imprese di assicurazione. Laddove sia una persona fisica e' tenuto ad osservare i requisiti di cui all'articolo 110, commi 1 e 3. Nell'ipotesi in cui sia una persona giuridica rispetta i requisiti di cui all'articolo 112, commi 1, 2 e 3.
2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera f), l'intermediario di cui al comma 1, persona fisica, deve inoltre possedere, tenuto conto della natura dei prodotti distribuiti, adeguate cognizioni e capacita' professionali individuate ed accertate secondo le modalita' definite con regolamento adottato dall'IVASS, con il quale sono altresi' disciplinate le relative modalita' di registrazione.
3. L'intermediario assicurativo a titolo accessorio di cui al comma 1 si dota di presidi di separazione patrimoniale conformi all'articolo 117. L'adempimento delle obbligazioni pecuniarie effettuato mediante l'intermediario assicurativo a titolo accessorio e' conforme a quanto previsto dall'articolo 118, comma 1.
4. Si applicano altresi' le disposizioni di cui agli articoli 109, commi 3, 4, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies, 4-octies, 5 e 6, nonche' degli articoli 111, comma 5 e 113, comma 2, agli addetti all'attivita' di intermediazione nei locali dell'intermediario assicurativo a titolo accessorio di cui al comma 1. Tali intermediari sono inoltre ammessi ad operare in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi in altri Stati membri, conformemente a quanto previsto dall'articolo 116 e seguenti.».
5. Gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che agiscono su incarico di altro intermediario di cui alle sezioni del registro previste all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) o d), sono soggetti alle norme applicabili agli addetti all'attivita' di intermediazione iscritti alla sezione del registro di cui al comma 2, lettera e) del citato articolo 109.
6. L'IVASS con regolamento disciplina le modalita' applicative del presente articolo.».
13. All'articolo 110 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), le parole: «, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione» sono soppresse;
b) il comma 2 e' sostituito dai seguenti: «2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b), la persona fisica deve inoltre possedere adeguate cognizioni e capacita' professionali sulle materie individuate dall'IVASS con regolamento, che sono accertate, tramite una prova di idoneita', consistente in un esame su tali aree tematiche.L'IVASS, con regolamento, detta anche disposizioni di dettaglio in merito ai requisiti per l'iscrizione al registro, determinando altresi' le modalita' di svolgimento della prova valutativa.»;
c) il comma 3 e' sostituito dai seguenti: «3. Salvo quanto previsto all'articolo 109, comma 3, ed all'articolo 112, comma 3, la persona fisica, ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b), deve altresi' stipulare una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per l'attivita' svolta in forza dell'iscrizione al registro con massimale di almeno un milione duecentocinquantamila euro per ciascun sinistro e di un milione e ottocentocinquantamila euro all'anno globalmente per tutti i sinistri, valida in tutto il territorio dell'Unione europea, per danni arrecati da negligenze ed errori professionali propri ovvero da negligenze, errori professionali ed infedelta' dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.
3-bis. Gli importi di cui al comma 3 sono aggiornati mediante disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili per tener conto delle variazioni nell'indice dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.».
14. All'articolo 111 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Requisiti particolari per l'iscrizione dei produttori diretti, dei collaboratori degli intermediari e dei dipendenti delle imprese»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 110, comma 1, e' richiesto anche per i dipendenti dell'impresa, direttamente coinvolti nell'attivita' di distribuzione, per i produttori diretti ed e' accertato dall'impresa per conto della quale tali soggetti operano.»;
c) al comma 2, dopo le parole: «Le imprese» sono inserite le seguenti: «che operano come distributori e le imprese», e dopo le parole: «formazione adeguata» sono inserite le seguenti: «ai soggetti di cui al comma 1»;
d) al comma 4, dopo le parole: «o dell'intermediario assicurativo» sono aggiunte le seguenti: «per conto dei quali tali soggetti operano»;
e) il comma 5 e' sostituito dai seguenti: «5. Le disposizioni previste nei commi 3 e 4 si applicano altresi' ai soggetti direttamente coinvolti nell'attivita' di distribuzione, inclusa quella svolta nei locali dove l'intermediario di cui alle sezioni del registro previste all'articolo 109, comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) opera o attraverso forme di vendita a distanza.
5-bis. L'IVASS disciplina con regolamento le modalita' applicative del presente articolo.».
15. All'articolo 112 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 2 e 3, le parole: «attivita' di intermediazione» sono sostituite dalle seguenti: «attivita' di distribuzione»;
b) al comma 4, la parola: «mediazione» e' sostituita dalla seguente: «distribuzione»; dopo le parole: «persone fisiche diverse» sono inserite le seguenti: «iscritte alla medesima sezione»;
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. E' altresi' necessario il possesso dei requisiti di cui all'articolo 111, commi 3 e 4, in capo alle persone fisiche addette all'attivita' di intermediazione della societa' di cui alla sezione e) del registro di cui all'articolo 109, comma 2. E' in ogni caso preclusa l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), per la societa' che operi, direttamente o indirettamente, attraverso altra societa'.»;
d) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), la societa' fornisce indicazione dei dati identificativi della persona fisica responsabile, nell'ambito della dirigenza, della distribuzione assicurativa.».
16. All'articolo 113 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «L'IVASS dispone la» sono sostituite dalle seguenti: «L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi provvede alla»;
b) al comma 1, alla lettera f), le parole: «lettere a) e b)» sono sosituite dalle seguenti: «lettere a), b) ed f)»;
c) al comma 2, la parola: «IVASS» e' sostituita dalle seguenti: «Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi»;
d) al comma 3 la parola: «disciplinare» e' sostituita dalla seguente: «sanzionatorio».
17. Dopo l'articolo 114 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente:
«Art. 114-bis (Requisiti organizzativi dell'impresa di assicurazione o riassicurazione, finalizzati al rispetto dei requisiti professionali e organizzativi di cui agli articoli 109, 109-bis, 110, 111, 112). - 1. Al fine di garantire il rispetto dei requisiti professionali e organizzativi di cui agli articoli 109, 109-bis, 110, 111, 112 in capo ai soggetti identificati in tali disposizioni, le imprese si dotano di politiche e procedure interne soggette ad approvazione, attuazione, nonche' a riesame almeno annuale, individuando altresi' una funzione che ne assicuri l'adeguata attuazione.
2. Le imprese definiscono, mantengono ed aggiornano procedure per l'adeguata conservazione della documentazione riguardante il rispetto degli articoli 109-bis, 110, 111, 112 e rendono disponibili all'IVASS, su richiesta, il nominativo del responsabile della funzione di cui al comma 1.
3. L'IVASS con regolamento puo' individuare disposizioni di dettaglio in merito ai presidi interni all'impresa richiesti per l'osservanza dei commi 1 e 2.».
18. L'articolo 116 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dalle seguenti sezioni:
«Sezione I - Intermediari con sede legale o residenza nel territorio della Repubblica
Art. 116 (Attivita' in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi). - 1. L'iscrizione consente agli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, indicati nelle sezioni del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b), d) ed f), con residenza o con sede legale nel territorio della Repubblica di operare negli altri Stati membri, in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 116-bis e 116-ter.
2. Gli intermediari di cui al comma 1 laddove, per l'esercizio dell'attivita' di intermediazione in regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento in altro Stato membro, intendano avvalersi di soggetti iscritti alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), indicano nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 116-bis e 116-ter i dati identificativi relativi a tale intermediario, al fine di richiedere per detti soggetti l'estensione dell'operativita' nello Stato membro nel quale intende operare l'intermediario che di tale collaborazione si avvale.
3. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi rende nota, mediante annotazione integrativa dell'iscrizione al registro, l'indicazione degli altri Stati membri nei quali gli intermediari operano in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 108, comma 1.
Art. 116-bis (Attivita' in regime di libera prestazione di servizi in un altro Stato membro). - 1. L'intermediario di cui all'articolo 116, comma 1, che intende effettuare per la prima volta attivita' in regime di libera prestazione di servizi in altro Stato membro, trasmette all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi le seguenti informazioni:
a) il nome o ragione sociale dell'intermediario, l'indirizzo o la sede legale e i dati relativi all'iscrizione nel registro di cui all'articolo 109;
b) lo Stato membro o gli Stati membri in cui intende operare;
c) la categoria di intermediario alla quale appartiene e, eventualmente, il nome delle imprese di assicurazione o di riassicurazione che rappresenta, nonche' i dati identificativi dei soggetti iscritti alla sezione e) del Registro della cui collaborazione intende avvalersi per l'esercizio dell'attivita' di intermediazione in altro Stato membro;
d) ove applicabile, i rami assicurativi in cui intende operare.
2. Entro trenta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui al comma 1, l'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi ne fornisce comunicazione all'autorita' competente dello Stato membro ospitante. L'intermediario puo' iniziare ad esercitare l'attivita' nello Stato membro ospitante dal momento in cui l'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi lo informa dell'avvenuta ricezione da parte dell'autorita' competente dello Stato membro ospitante delle informazioni trasmesse ai sensi del comma 1. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi da' notizia di tale operativita' nel registro.
3. L'intermediario e' tenuto a rispettare le disposizioni di interesse generale applicabili nello Stato membro ospitante, accessibili attraverso il sito internet dell'Autorita' competente e tramite il sito internet dell'AEAP, mediante appositi collegamenti ipertestuali, oggetto della comunicazione di cui al comma 2.
4. L'intermediario comunica all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi le modifiche intervenute rispetto alle informazioni trasmesse ai sensi del comma 1, almeno trenta giorni prima della relativa attuazione. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, nel termine di trenta giorni successivi alla data di ricezione delle variazioni delle informazioni di cui al comma 1, informa altresi' l'autorita' competente dello Stato membro ospitante.
Art. 116-ter (Attivita' in regime di stabilimento in un altro Stato membro). 1. - L'intermediario di cui all'articolo 116 che intende effettuare per la prima volta attivita' in regime di stabilimento in un altro Stato membro, attraverso una succursale o una presenza permanente, ne fornisce comunicazione all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, trasmettendo le seguenti informazioni:
a) il nome o ragione sociale dell'intermediario, l'indirizzo o la sede legale e i dati relativi all'iscrizione nel registro di cui all'articolo 109 dell'intermediario;
b) lo Stato membro o gli Stati membri in cui intende operare;
c) la categoria di intermediario alla quale appartiene ed eventualmente, il nome delle imprese di assicurazione o di riassicurazione che rappresenta, nonche' i dati identificativi dei soggetti iscritti alla sezione e) del Registro della cui collaborazione intende avvalersi per l'esercizio dell'attivita' di intermediazione in altro Stato membro;
d) ove applicabile, i rami assicurativi in cui intende operare;
e) l'indirizzo nello Stato membro ospitante della sede dello stabilimento presso la quale e' possibile ottenere documenti;
f) il nominativo del soggetto responsabile della gestione della succursale o presenza permanente.
2. Fatto salvo il caso in cui l'IVASS abbia motivo di dubitare dell'adeguatezza della struttura organizzativa o della situazione finanziaria dell'intermediario in relazione all'attivita' di distribuzione prospettata, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, l'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi trasmette le informazioni di cui al comma 1 all'autorita' competente dello Stato membro ospitante.
3. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi comunica all'intermediario l'avvenuta ricezione delle informazioni da parte dell'autorita' competente dello Stato membro ospitante, nonche' l'accessibilita' alle disposizioni di interesse generale applicabili nello Stato membro ospitante, che l'intermediario e' tenuto a rispettare per l'esercizio dell'attivita' in tale Stato membro attraverso il sito internet dell'Autorita' competente e, mediante appositi collegamenti ipertestuali, tramite il sito internet dell'AEAP.
4. L'intermediario puo' altresi' iniziare ad esercitare l'attivita' nello Stato ospitante, in assenza della comunicazione di cui al comma 3 nel termine di trenta giorni successivi alla ricezione delle informazioni di cui al comma 1.
5. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, entro trenta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui al comma 1, comunica all'intermediario con provvedimento motivato, il rifiuto di procedere alla comunicazione all'autorita' competente dello Stato membro ospitante.
6. L'intermediario comunica all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi le modifiche intervenute rispetto alle informazioni trasmesse ai sensi del comma 1, almeno 30 giorni prima della relativa attuazione. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, nel termine di 30 giorni successivi alla data di ricezione delle variazioni alle informazioni di cui al comma 1, informa altresi' l'autorita' competente dello Stato membro ospitante.
Sezione II - Intermediari con residenza o sede legale in un altro Stato membro
Art. 116-quater (Attivita' in regime di libera prestazione dei servizi nel territorio della Repubblica). - 1. L'accesso all'attivita' di intermediazione in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte di intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, che hanno residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato membro, e' subordinato alla trasmissione all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, da parte dell'Autorita' di tale Stato, delle informazioni di cui all'articolo 116-bis.
2. L'intermediario di cui al comma 1 puo' iniziare ad esercitare l'attivita' sul territorio della Repubblica dal momento in cui riceve da parte dell'Autorita' dello Stato di origine la comunicazione dell'avvenuta notifica all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi delle informazioni trasmesse ai sensi del comma 1.
Art. 116-quinquies (Attivita' in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica). - 1. L'accesso all'attivita' di intermediazione in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica da parte di intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi, che hanno residenza o sede legale in un altro Stato membro, e' subordinato alla trasmissione all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, da parte dell'Autorita' di tale Stato, delle informazioni di cui all'articolo 116-ter.
2. Entro trenta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui al comma 1, l'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi comunica all'autorita' competente dello Stato membro d'origine le disposizioni di interesse generale che l'intermediario e' tenuto a rispettare per l'esercizio dell'attivita' sul territorio della Repubblica, applicabili ed accessibili attraverso il sito internet dell'Autorita' competente e, mediante appositi collegamenti ipertestuali, tramite il sito internet dell'AEAP.
3. L'intermediario puo' iniziare a svolgere l'attivita' di intermediazione in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica dal momento in cui riceve da parte dell'Autorita' dello Stato membro d'origine la comunicazione dell'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi o in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
4. L'IVASS verifica che l'attivita' di intermediazione esercitata in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica sia conforme alle disposizioni di cui agli articoli 30-decies, ai Capi III, III-bis, III-ter del Titolo IX, ed agli articoli 185, 185-bis e 185-ter, nonche' alle relative misure di attuazione. A tal fine, l'IVASS puo' esaminare le modalita' di insediamento e richiedere le modifiche necessarie per consentire all'autorita' dello Stato membro d'origine di far rispettare gli obblighi previsti da tali disposizioni.
5. L'IVASS disciplina, con regolamento, la pubblicita' delle comunicazioni ricevute dalle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri relative all'attivita' svolta in libera prestazione di servizi o in regime di stabilimento dagli intermediari di tali Stati nel territorio della Repubblica mediante annotazione nell'elenco annesso al registro di cui all'articolo 109, comma 2.
Sezione III - Ripartizione di competenze: accordi tra Autorita' ai fini dell'esercizio della vigilanza
Art. 116-sexies (Accordi per la ripartizione di competenze tra Stato membro d'origine e Stato membro ospitante). - 1. Nell'ipotesi in cui l'attivita' principale di un intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo sia esercitata in uno Stato membro diverso da quello di origine, le autorita' competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante possono concludere un accordo in forza del quale l'esercizio delle funzioni di vigilanza sia rimesso all'autorita' dello stato membro ospitante con riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 30-decies, 185, 185-bis, 185-ter, 187-ter e 205-ter, al Titolo IX, con esclusione delle disposizioni relative agli obblighi di registrazione, e al Titolo XVIII.
2. Laddove ricorra l'ipotesi di accordo di cui al comma 1, l'IVASS, se agisce in qualita' di autorita' dello stato membro d'origine, informa tempestivamente l'intermediario interessato e l'AEAP.
Sezione IV - Violazioni in caso di esercizio dell'attivita' in regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento
Art. 116-septies (Violazione degli obblighi nell'esercizio della libera prestazione dei servizi). - 1. L'IVASS qualora, in qualita' di autorita' competente dello Stato membro ospitante, abbia motivo di ritenere che l'intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo operante nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi violi le disposizioni per l'esercizio di tale attivita', ne informa l'Autorita' dello Stato membro d'origine.
2. Nell'ipotesi in cui, nonostante le misure adottate dall'autorita' dello Stato membro di origine o in caso di inadeguatezza o assenza di tali misure, l'intermediario continui ad operare nel territorio della Repubblica in modo dannoso rispetto agli interessi generali degli assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative e per il corretto funzionamento del mercato assicurativo e riassicurativo italiano, l'IVASS puo', dopo aver informato l'Autorita' dello stato membro di origine, adottare misure idonee a prevenire il compimento di ulteriori irregolarita', ivi inclusa la possibilita' di vietare all'intermediario interessato la prosecuzione dell'esercizio dell'attivita' sul territorio della Repubblica.
3. L'IVASS puo' rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
4. Nel caso in cui si renda necessaria un'azione immediata finalizzata a tutelare i diritti degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative l'IVASS puo' adottare ogni misura non discriminatoria idonea a prevenire o porre fine alle irregolarita' commesse sul territorio della Repubblica, ivi inclusa l'adozione di un provvedimento che vieti l'esercizio dell'attivita' di intermediazione assicurativa o riassicurativa in regime di libera prestazione dei servizi nel territorio della Repubblica.
5. Le misure adottate dall'IVASS in conformita' alle disposizioni del presente articolo, sono assunte con provvedimento motivato e oggetto di comunicazione all'intermediario interessato, nonche' senza indugio all'autorita' competente dello Stato membro d'origine, all'AEAP e alla Commissione europea.
Art. 116-octies (Violazione degli obblighi nell'esercizio della liberta' di stabilimento). - 1. L'IVASS qualora, in qualita' di autorita' competente dello Stato membro ospitante, accerta che un intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo, che eserciti l'attivita' in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica, violi le disposizioni di cui agli articoli 30-decies, ai Capi III, III-bis, III-ter del Titolo IX ed agli articoli 185, 185-bis e 185-ter e relative disposizioni di attuazione, puo' adottare misure idonee.
2. Laddove l'IVASS abbia motivo di ritenere che un intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo di altro Stato membro, operante nel territorio della Repubblica, attraverso una stabile organizzazione, violi le disposizioni in materia di distribuzione assicurativa o riassicurativa di cui al presente codice rispetto alle quali ai sensi del comma 1 l'IVASS, in qualita' di Autorita' dello Stato membro ospitante, non esercita la vigilanza, ne informa l'autorita' competente dello Stato membro d'origine, ai fini dell'adozione di eventuali misure che pongano rimedio alle irregolarita' commesse.
3. Qualora, nonostante le misure adottate ai sensi del comma 2 o in ipotesi di mancata adozione delle misure necessarie o di inadeguatezza delle stesse, l'intermediario continui ad agire nel territorio della Repubblica in modo contrario all'interesse generale degli assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative o al corretto funzionamento del mercato assicurativo o riassicurativo italiano, l'IVASS puo', dopo averne informato l'autorita' competente dello Stato membro di origine, adottare adeguate misure preventive di nuove irregolarita', ivi inclusa l'adozione di un provvedimento motivato che vieti la continuazione dell'esercizio dell'attivita' sul territorio della Repubblica, in regime di stabilimento da parte di intermediario di altro Stato membro.
4. L'IVASS puo' rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
5. Nel caso in cui si renda strettamente necessaria un'azione immediata finalizzata a tutelare i diritti degli assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative e se i provvedimenti equivalenti adottati dallo Stato membro d'origine risultano inadeguati o in caso di mancata adozione di tali provvedimenti, fermo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, l'IVASS puo' adottare misure idonee non discriminatorie volte a prevenire o porre fine alle irregolarita' commesse sul territorio italiano, ivi inclusa l'adozione nei confronti dell'intermediario, anche a titolo accessorio, di un provvedimento di divieto dell'esercizio dell'attivita' di intermediazione in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica.
6. Le misure adottate dall'IVASS in conformita' al presente articolo, sono assunte con provvedimento motivato e comunicate all'intermediario interessato, nonche' senza indugio all'autorita' competente dello Stato membro d'origine, all'AEAP e alla Commissione europea.
Art. 116-novies (Violazione degli obblighi nell'esercizio di libera prestazione di servizi o stabilimento da parte di intermediari italiani). - 1. L'IVASS puo' adottare, nei confronti di intermediari con residenza o sede legale in Italia, anche su segnalazione dell'autorita' competente dello stato membro ospitante, misure idonee a porre fine alle irregolarita' commesse nell'esercizio dell'attivita' di libera prestazione di servizi o di stabilimento in altri Stati membri. Dell'adozione di tali misure l'IVASS informa l'autorita' competente dello Stato membro ospitante.
Art. 116-decies (Poteri legati alle disposizioni nazionali di interesse generale). - 1. L'IVASS, in qualita' di autorita' competente dello Stato membro ospitante, puo' adottare misure non discriminatorie idonee a sanzionare le irregolarita' commesse nel territorio della Repubblica, in caso di mancata osservanza delle disposizioni di interesse generale di cui all'articolo 116-undecies, ivi inclusa l'adozione di misure che vietino all'intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo di esercitare l'attivita', in regime di stabilimento o libera prestazione dei servizi, nel territorio della Repubblica.
2. L'IVASS, in qualita' di autorita' competente dello Stato membro ospitante, puo' adottare misure dirette a vietare l'esercizio da parte di un distributore di prodotti assicurativi con sede in altro Stato membro dell'attivita' sul territorio della Repubblica, in regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento, qualora l'attivita' sia svolta completamente o prevalentemente nel territorio della Repubblica, al fine di sottrarsi all'applicazione delle disposizioni ivi vigenti per i distributori italiani e, laddove al contempo, tale attivita' pregiudichi l'efficace funzionamento dei mercati assicurativi o riassicurativi italiani con riguardo alla tutela degli assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, l'IVASS, dopo aver informato l'autorita' competente dello Stato membro d'origine, puo' adottare nei confronti del distributore di prodotti assicurativi misure idonee dirette alla tutela dei diritti degli assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
4. L'IVASS puo' rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
Art. 116-undecies (Pubblicazione delle norme di interesse generale). - 1. L'IVASS rende note le disposizioni che disciplinano lo svolgimento delle attivita' di distribuzione che, nell'interesse generale, devono essere osservate sul territorio italiano, ivi inclusa l'eventuale informativa riguardante l'imposizione di disposizioni piu' stringenti nei confronti dei distributori nell'esercizio dell'attivita' di distribuzione assicurativa e riassicurativa sul territorio della Repubblica.».
19. All'articolo 117 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: «3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1 gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), che possano documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacita' finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750. Il limite minimo e' aggiornato mediante disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili per tener conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.».
20. All'articolo 118 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 4 e' abrogato.
21. Dopo l'articolo 119 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:
«Art. 119-bis (Regole di comportamento e conflitti di interesse). - 1. I distributori di prodotti assicurativi operano con equita', onesta', professionalita', correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti.
2. Le informazioni relative alla distribuzione assicurativa, comprese le comunicazioni pubblicitarie relative ai prodotti distribuiti, indirizzate dai distributori di prodotti assicurativi a contraenti o potenziali contraenti sono corrette, chiare e non fuorvianti, imparziali e complete. Le comunicazioni pubblicitarie sono sempre chiaramente identificabili come tali. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 182, commi 4, 5, 6 e 7.
3. L'IVASS puo' richiedere, in via non sistematica, la trasmissione del materiale pubblicitario, nelle sue diverse forme, utilizzato dai distributori.
4. I distributori di prodotti assicurativi non ricevono un compenso e non offrono un compenso ai loro dipendenti e non ne valutano le prestazioni in modo contrario al loro dovere di agire nel migliore interesse dei contraenti previsto dal comma 1.
5. Il distributore non adotta disposizioni in materia di compenso, obiettivi di vendita o di altro tipo che potrebbero incentivare se stesso o i propri dipendenti a raccomandare ai contraenti un particolare prodotto assicurativo, nel caso in cui tale distributore possa offrire un prodotto assicurativo differente che risponda meglio alle esigenze del contraente.
6. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, i distributori di prodotti assicurativi:
a) mantengono e applicano presidi organizzativi e amministrativi efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse di cui alla lettera b) incidano negativamente sugli interessi dei contraenti. I presidi organizzativi sono proporzionati alle attivita' svolte, ai prodotti assicurativi venduti e al tipo di distributore;
b) adottano misure idonee ad identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra loro, inclusi i dirigenti e i dipendenti, o qualsiasi persona direttamente o indirettamente controllata, e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualsiasi attivita' di distribuzione assicurativa.
7. Quando i presidi adottati ai sensi del comma 6, lettera a), non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del contraente, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione informa chiaramente il contraente stesso, prima della conclusione di un contratto di assicurazione, della natura o della fonte di tale conflitto di interesse, in occasione dell'informativa fornita ai sensi dell'articolo 120-ter.
8. I distributori possono incassare i premi esclusivamente con mezzi di pagamento che assicurano la tracciabilita' dell'operazione secondo soglie e per tipologie di contratti individuati dall'IVASS con regolamento.
9. L'IVASS disciplina con regolamento le modalita' applicative del presente articolo.
Art. 119-ter (Consulenza e norme per le vendite senza consulenza). - 1. Prima della conclusione di un contratto di assicurazione, il distributore di prodotti assicurativi:
a) acquisisce dal contraente ogni informazione utile a identificare le richieste ed esigenze del contraente medesimo, al fine di valutare l'adeguatezza del contratto offerto; e
b) fornisce allo stesso informazioni oggettive sul prodotto assicurativo in una forma comprensibile al fine di consentirgli di prendere una decisione informata.
2. Qualsiasi contratto proposto deve essere coerente con le richieste e le esigenze assicurative del contraente.
3. Se viene offerta una consulenza prima della conclusione del contratto, il distributore di prodotti assicurativi fornisce al contraente una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare contratto e' ritenuto piu' indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo.
4. Quando un intermediario assicurativo fornisce consulenze fondate su un'analisi imparziale e personale, lo stesso deve fondare tali consulenze sull'analisi di un numero sufficiente di contratti di assicurazione disponibili sul mercato, che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata, secondo criteri professionali, in merito al contratto assicurativo adeguato a soddisfare le esigenze del contraente.
5. L'IVASS disciplina con regolamento le modalita' applicative del presente articolo, tenendo conto delle differenti esigenze di protezione e tipologie degli assicurati, della diversa tipologia dei rischi, delle caratteristiche e complessita' del contratto offerto e delle cognizioni e della capacita' professionale degli addetti all'attivita' di distribuzione. L'IVASS disciplina altresi' con regolamento le modalita' di tenuta della documentazione concernente l'attivita' svolta.
22. L'articolo 120 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dai seguenti:
«Art. 120 (Informazione precontrattuale). - 1. Gli intermediari assicurativi iscritti al registro di cui all'articolo 109, comma 2, prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le seguenti informazioni:
a) nome, cognome o denominazione sociale, indirizzo della sede dell'attivita' e lo status di intermediario assicurativo;
b) se fornisce sui prodotti assicurativi offerti la consulenza di cui all'articolo 119-ter, comma 3;
c) le procedure di cui all'articolo 7 e relative disposizioni di attuazione che consentono ai contraenti e agli altri interessati di presentare reclamo nei confronti degli intermediari assicurativi nonche' le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 187-ter e relative disposizioni di attuazione;
d) la sezione del registro in cui e' iscritto e i mezzi esperibili per verificare che sia effettivamente registrato;
e) se l'intermediario agisce su incarico del cliente o se agisce in nome e per conto di una o piu' imprese di assicurazione.
2. Le imprese di assicurazione prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le seguenti informazioni:
a) denominazione sociale, indirizzo della sede legale e lo status di impresa di assicurazione;
b) se fornisce sui prodotti assicurativi offerti la consulenza di cui all'articolo 119-ter, comma 2;
c) le procedure di cui all'articolo 7 e relative disposizioni di attuazione che consentono ai contraenti e agli altri interessati di presentare reclamo nei confronti delle imprese di assicurazione nonche' le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 187-ter e relative disposizioni di attuazione.
3. Il distributore consegna al contraente, prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, la documentazione di cui all'articolo 185.
4. Agli intermediari a titolo accessorio si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c) e d).
5. Sono esclusi dagli obblighi informativi di cui al presente articolo e agli articoli 119-ter, 120-bis e 120-ter i distributori di prodotti assicurativi che operano nei grandi rischi e gli intermediari riassicurativi.
6. L'IVASS, con regolamento, individua le modalita' applicative del presente articolo.
Art. 120-bis. (Trasparenza sulle remunerazioni). - 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 131 in materia di trasparenza sui compensi in relazione alla distribuzione di contratti di r.c. auto, l'intermediario assicurativo e l'intermediario assicurativo a titolo accessorio comunicano al contraente, prima della conclusione del contratto, la natura del compenso ricevuto in relazione al contratto distribuito, precisando se il compenso percepito consiste in:
a) un onorario corrisposto direttamente dal cliente;
b) una commissione inclusa nel premio assicurativo;
c) altri tipi di compensi, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtu' dell'intermediazione effettuata;
d) una combinazione dei compensi di cui alle lettere a), b) e c).
2. Nel caso di cui al precedente comma 1, lettera a), l'intermediario assicurativo e l'intermediario assicurativo a titolo accessorio comunicano al contraente anche l'importo del compenso. Qualora cio' non sia possibile, forniscono al contraente informazioni relative al metodo per calcolare il compenso stesso.
3. Se il contraente effettua dei pagamenti diversi dai premi in corso e dai pagamenti programmati previsti dal contratto di assicurazione dopo averlo stipulato, l'intermediario assicurativo e l'intermediario assicurativo a titolo accessorio comunicano al contraente le informazioni previste dai commi 1 e 2 per ciascuno di tali pagamenti.
4. Prima della conclusione di un contratto di assicurazione, l'impresa di assicurazione informa il contraente in merito alla natura del compenso percepito dai propri dipendenti direttamente coinvolti nella distribuzione del contratto di assicurazione.
5. Se il contraente effettua dei pagamenti diversi dai premi in corso e dai pagamenti programmati previsti dal contratto di assicurazione dopo averlo stipulato, l'impresa di assicurazione comunica al contraente anche le informazioni di cui al comma 4 per ciascuno di tali pagamenti.
6. L'IVASS, con regolamento, stabilisce le modalita' di comunicazione delle suddette informazioni, ai sensi dell'articolo 120-quater.
Art. 120-ter (Trasparenza sui conflitti di interesse). - 1. Prima della conclusione del contratto di assicurazione l'intermediario assicurativo comunica al contraente almeno le seguenti informazioni:
a) se detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto di una determinata impresa di assicurazione;
b) se una determinata impresa di assicurazione, o l'impresa controllante di una determinata impresa di assicurazione, detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto dell'intermediario assicurativo;
c) se fornisce consulenze fondate su una analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4;
d) fermo quanto previsto dal decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, se distribuisce determinati prodotti sulla base di un obbligo contrattuale che lo vincoli in modo esclusivo con una o piu' imprese di assicurazione; in tal caso l'intermediario comunica al contraente la denominazione di tali imprese;
e) se distribuisce determinati prodotti in assenza di obblighi contrattuali con imprese di assicurazione di cui alla lettera d) e non fornisce una consulenza basata su una analisi imparziale e personale; in tal caso comunica la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d'affari;
f) ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dal comma 5 dell'articolo 119-bis.
Art. 120-quater (Modalita' dell'informazione). - 1. Tutte le informazioni di cui agli articoli 119-ter, 120, 120-bis, 120-ter, 121-sexies, 185, 185-bis e 185-ter sono comunicate ai contraenti:
a) su supporto cartaceo;
b) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile;
c) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti;
d) a titolo gratuito.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a), le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite al contraente con uno dei seguenti mezzi:
a) un supporto durevole non cartaceo, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 4;
b) un sito Internet, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 5.
3. Se le informazioni di cui al comma 1 sono fornite per mezzo di un supporto durevole non cartaceo o tramite un sito Internet, al cliente viene gratuitamente fornita, su richiesta, una copia in formato cartaceo.
4. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite tramite un supporto durevole non cartaceo laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l'utilizzo di un supporto durevole e' appropriato rispetto alle modalita' di distribuzione del prodotto assicurativo; e
b) il contraente, potendo scegliere tra le informazioni in formato cartaceo e su supporto durevole, ha scelto quest'ultimo.
5. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite tramite sito Internet se sono indirizzate direttamente al contraente o se sussistono i seguenti requisiti:
a) la fornitura delle informazioni e' appropriata rispetto alle modalita' di distribuzione del prodotto assicurativo;
b) il contraente ha acconsentito alla fornitura delle informazioni tramite sito Internet;
c) il contraente e' stato informato mediante comunicazione telematica dell'indirizzo del sito Internet e del punto del sito Internet in cui possono essere reperite le informazioni;
d) e' garantito che le informazioni rimangano accessibili sul sito Internet per tutta la durata del contratto.
6. Ai fini dei commi 4 e 5, la fornitura di informazioni tramite un supporto durevole non cartaceo o per mezzo di un sito Internet e' ritenuta appropriata rispetto alle modalita' di distribuzione del prodotto assicurativo se il contraente ha regolarmente accesso ad Internet, ossia nel caso in cui fornisca un indirizzo di posta elettronica ai fini della distribuzione del prodotto.
7. L'IVASS, con regolamento, disciplina la struttura del documento, da consegnare ai contraenti, che deve essere presentato e strutturato in modo tale da essere chiaro e di facile lettura e con caratteri di dimensione leggibile.
Art. 120-quinquies (Vendita abbinata). - 1. Il distributore che propone un prodotto assicurativo insieme a un prodotto o servizio accessorio diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, informa il contraente dell'eventuale possibilita' di acquistare separatamente le due componenti. Nel caso in cui il contraente abbia optato per l'acquisto separato, il distributore fornisce una descrizione adeguata delle diverse componenti dell'accordo o del pacchetto e i giustificativi separati dei costi e degli oneri di ciascuna componente.
2. Nelle circostanze di cui al comma 1 e quando il rischio o la copertura assicurativa derivanti dall'accordo o dal pacchetto proposto a un contraente sono diversi dalle componenti considerate separatamente, il distributore di prodotti assicurativi fornisce una descrizione adeguata delle diverse componenti dell'accordo o del pacchetto e del modo in cui la loro interazione modifica i rischi o la copertura assicurativa.
3. Se un prodotto assicurativo e' accessorio rispetto a un bene o servizio diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, il distributore di prodotti assicurativi offre al contraente la possibilita' di acquistare il bene o servizio separatamente. Il presente comma non si applica se un prodotto assicurativo e' accessorio rispetto a un servizio o attivita' di investimento quali definiti all'articolo 1, comma 5, del testo unico dell'intermediazione finanziaria, a un contratto di credito quale definito all'articolo 120- quinquies, comma 1, lettera c), del testo unico bancario o a un conto di pagamento quale definito all'articolo 126-decies del testo unico bancario.
4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, il distributore di prodotti assicurativi specifica al contraente i motivi per cui il prodotto assicurativo che e' parte del pacchetto complessivo o dello stesso accordo e' ritenuto piu' indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo.
5. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, in relazione all'obiettivo di protezione degli assicurati, l'IVASS, con riferimento all'attivita' di distribuzione assicurativa, puo' applicare le misure cautelari ed interdittive previste dal presente codice, ivi incluso il potere di vietare la vendita di una assicurazione insieme a un servizio o prodotto accessorio diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, quando tale pratica sia dannosa per i consumatori. Con riferimento ai prodotti di investimento assicurativi, i suddetti poteri sono esercitati da IVASS e CONSOB coerentemente con le rispettive competenze.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla distribuzione di prodotti assicurativi che offrono copertura per diversi tipi di rischio.».
7. Sono fatte salve le previsioni del Codice del Consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ove applicabili.
23. L'articolo 121 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:
«Art. 121 (Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza). - 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 185, 185-bis e 185-ter, in caso di vendita a distanza, il distributore rende note al contraente almeno le seguenti informazioni preliminari:
a) l'identita' del distributore e il fine della chiamata;
b) l'identita' della persona in contatto con il contraente ed il suo rapporto con il distributore assicurativo;
c) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio o prodotto offerto;
d) il prezzo totale, comprese le imposte, che il contraente dovra' corrispondere;
e) l'informativa relativa al compenso ricevuto in relazione al contratto distribuito, secondo quanto previsto dall'articolo 120-bis;
f) le ulteriori informazioni di cui agli articoli 67-quater e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
2. In ogni caso l'informazione e' fornita al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione. La stessa puo' essere fornita verbalmente solo a su espressa richiesta del contraente o qualora sia necessaria una copertura immediata del rischio. In caso di collocamento di un contratto a distanza mediante telefonia vocale, se il contraente lo richiede espressamente, gli obblighi di trasmissione della documentazione sono adempiuti, subito dopo la conclusione del contratto a distanza e comunque non oltre i cinque giorni successivi; in mancanza della predetta richiesta gli obblighi di trasmissione della documentazione sono adempiuti prima della conclusione del contratto di assicurazione. Anche se il contraente ha scelto di ottenere precedentemente le informazioni tramite un supporto durevole non cartaceo in conformita' a quanto previsto dall'articolo 120-quater, comma 4, l'informazione e' fornita al contraente dal distributore di prodotti assicurativi a norma dell'articolo 120-quater, commi 1 e 2, subito dopo la conclusione del contratto di assicurazione.
3. L'IVASS, con regolamento, disciplina la promozione e il collocamento di contratti di assicurazione a distanza, anche per via telefonica, e determina le informazioni sul distributore e sulle caratteristiche del contratto, che sono comunicate al contraente in modo chiaro e comprensibile nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2, in conformita' alle disposizioni dell'unione europea direttamente applicabili e nel rispetto del Codice del Consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.».
24. Dopo l'articolo 121 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti capi:
«Capo III-bis (Requisiti di Governo e controllo del prodotto applicabili ai distributori di prodotti assicurativi non realizzati in proprio)
Art. 121-bis (Acquisizione dal produttore delle necessarie informazioni sui prodotti assicurativi). - 1. Fermi restando gli obblighi di cui al Titolo IX e agli articoli 185, 185-bis e 185-ter, i distributori di prodotti assicurativi non realizzati in proprio adottano opportune disposizioni per ottenere dai soggetti di cui all'articolo 30-decies, comma 1, le informazioni di cui all'articolo 30-decies, comma 5, e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto assicurativo.
2. Le previsioni del presente articolo si applicano in conformita' con le disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili e con quanto stabilito dall'IVASS con regolamento.
Art. 121-ter (Disposizioni particolari in materia di Governo e controllo del prodotto). - 1. Le disposizioni in materia di Governo e controllo del prodotto di cui agli articoli 30-decies e 121-bis non si applicano ai prodotti assicurativi che consistono nell'assicurazione dei grandi rischi.
2. Fatta salva l'applicazione alle imprese di assicurazione e agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti delle disposizioni di cui all'articolo 30-decies e relative disposizioni di attuazione, in caso di distribuzione di prodotti assicurativi attraverso i soggetti di cui all'articolo 107, comma 4, l'impresa di assicurazione o l'intermediario che se ne avvale:
a) stabilisce le modalita' di accertamento dell'appartenenza dell'assicurato al mercato di riferimento individuato;
b) adotta procedure idonee a garantire l'acquisizione delle informazioni relative alle ipotesi in cui il prodotto non risponda piu' agli interessi, agli obiettivi e alle caratteristiche del mercato di riferimento, nonche' alle altre circostanze relative al prodotto che aggravino il rischio di pregiudizio per il cliente.
Capo III-ter (Requisiti supplementari per la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi)
Art. 121-quater (Vigilanza sulla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi). - 1. Fatta salva la competenza della CONSOB di cui al testo unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative disposizioni di attuazione, l'IVASS esercita i poteri di vigilanza in relazione alla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo svolta da parte delle imprese di assicurazione o per il tramite degli intermediari iscritti nelle sezioni del Registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), e relativi collaboratori di cui alla lettera e), e intermediari di cui alla lettera c) del medesimo registro, secondo le disposizioni di cui al presente Capo.
2. I regolamenti di attuazione del presente Capo sono adottati da IVASS, sentita la CONSOB, in modo da garantire uniformita' alla disciplina applicabile alla vendita dei prodotti di investimento assicurativo a prescindere dal canale distributivo e la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi. 3. L'IVASS e la CONSOB si accordano sulle modalita' di esercizio dei poteri di vigilanza secondo le rispettive competenze, in modo da ridurre gli oneri a carico dei soggetti vigilati.
Art. 121-quinquies (Conflitti di interesse). - 1. Le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi rispettano le disposizioni di cui all'articolo 119-bis in materia di regole di comportamento e conflitti di interesse.
2. In deroga all'articolo 120-quater, comma 1, le informazioni di cui all'articolo 119-bis, comma 7, sono:
a) fornite su un supporto durevole;
b) sufficientemente dettagliate, in considerazione delle caratteristiche dei contraenti, per consentire a questi ultimi di prendere una decisione informata sulle attivita' di distribuzione assicurativa nel cui contesto sorge il conflitto di interesse.
Art. 121-sexies (Informativa al contraente e incentivi). - 1. Fatti salvi gli articoli 120, commi 1 e 2, e 120-bis, commi 1 e 2, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione forniscono ai contraenti, prima della conclusione di un contratto, informazioni appropriate in relazione alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e in relazione a tutti i costi e agli oneri connessi. Tali informazioni comprendono almeno i seguenti elementi:
a) in caso di prestazione di consulenza, la comunicazione se l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornira' al contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi consigliati al contraente medesimo, come indicato all'articolo 121-septies;
b) per quanto riguarda le informazioni sui prodotti di investimento assicurativi e sulle strategie di investimento proposte, opportune indicazioni e avvertenze sui rischi associati ai prodotti di investimento assicurativi o a determinate strategie di investimento proposte;
c) per quanto riguarda le informazioni su tutti i costi e gli oneri da comunicare al contraente, le informazioni relative alla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi, ove effettuata, il costo del prodotto di investimento assicurativo consigliato o offerto al contraente e le modalita' di pagamento da parte di quest'ultimo, inclusi i pagamenti eseguiti a favore di o tramite soggetti terzi.
2. Le informazioni su tutti i costi e gli oneri, compresi quelli connessi alla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo non causati dal verificarsi di un rischio di mercato sottostante, sono comunicate in forma aggregata per permettere al contraente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento dell'investimento. Su richiesta del contraente, i costi e gli oneri sono comunicati in forma analitica. Se necessario, tali informazioni sono fornite al contraente con periodicita' regolare, e comunque almeno annuale, per tutto il periodo dell'investimento.
3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono fornite in una forma comprensibile in modo che i contraenti possano ragionevolmente comprendere la natura del prodotto di investimento assicurativo che viene loro proposto nonche' i rischi ad esso connessi e, di conseguenza, possano assumere decisioni consapevoli in materia di investimenti. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono fornite con modalita' uniformi, individuate dall'IVASS, sentita la CONSOB, con il regolamento di cui all'articolo 121-quater, in modo che le medesime informazioni risultino chiare e comprensibili.
4. Fatto salvo l'articolo 120-bis, commi 1 e 3, gli intermediari assicurativi o le imprese di assicurazione adempiono agli obblighi di cui agli articoli 119-bis, comma 1, e 121-quinquies, quando pagano o percepiscono un onorario o una commissione o forniscono o ricevono benefici non monetari in relazione alla distribuzione di un prodotto di investimento assicurativo o di un servizio accessorio da un qualsiasi soggetto diverso dal contraente o da una persona che agisce per conto del contraente medesimo, solo se operano in conformita' alle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili e alle disposizioni stabilite dall'IVASS con il regolamento di cui all'articolo 121-quater.
5. I regolamenti IVASS di cui all'articolo 121-quater, in materia di incentivi tra intermediari assicurativi ed intermediari finanziari sono adottati conformemente alla disciplina prevista in materia alla direttiva 2014/65/UE ed in conformita' alle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.
Art. 121-septies (Valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza del prodotto assicurativo e comunicazione ai clienti). - 1. L'IVASS stabilisce con il regolamento di cui all'articolo 121-quater i casi in cui l'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo sono obbligati a fornire consulenza per la distribuzione del prodotto di investimento assicurativo.
2. Fatto salvo l'articolo 119-ter, commi 1 e 2, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione che forniscono consulenza su un prodotto di investimento assicurativo, acquisiscono anche le informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze del contraente in relazione al tipo di investimento, alla sua situazione finanziaria, tra cui la sua capacita' di sostenere perdite, e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, al fine di consentire all'intermediario assicurativo o all'impresa di assicurazione di raccomandare al contraente i prodotti di investimento assicurativi che siano a lui adeguati, con particolare riferimento alla sua tolleranza, al rischio e alla sua capacita' di sostenere perdite. La consulenza resa nell'ambito della distribuzione assicurativa del prodotto di investimento assicurativo, quando e' obbligatoria o quando e' svolta su iniziativa del distributore, non deve gravare economicamente sui clienti.
3. Se l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornisce consulenza in materia di investimenti e raccomanda un pacchetto di servizi o prodotti abbinati a norma dell'articolo 120-quinquies, l'intero pacchetto raccomandato deve rispondere ai requisiti di adeguatezza previsti dal comma 2 del presente articolo.
4. Fatto salvo l'articolo 119-ter, commi 1, 2 e 3, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione che svolge attivita' di distribuzione in relazione a vendite che non prevedono una consulenza, chiede al contraente di fornire informazioni in merito alle sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio proposto o richiesto, al fine di consentire all'intermediario assicurativo o all'impresa di assicurazione di determinare se il servizio o il prodotto assicurativo in questione sia appropriato al contraente stesso.
5. Se l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione distribuisce un pacchetto di servizi o prodotti abbinati a norma dell'articolo 120-quinquies, accerta che l'intero pacchetto sia appropriato nel suo insieme ai sensi del comma 4.
6. L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione informa il contraente se ritiene, sulla base delle informazioni ottenute a norma del comma 4, che il prodotto non sia appropriato al contraente stesso. L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione informano altresi' il cliente, ai sensi dalla valutazione di cui all'articolo 30-decies, della fascia di clientela alla quale il prodotto non puo' essere distribuito.
7. Se il contraente non fornisce le informazioni di cui ai commi 2 e 4 o fornisce informazioni insufficienti circa le sue conoscenze ed esperienze, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione lo informa che tale circostanza pregiudica la capacita' dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di assicurazione di valutare se il prodotto sia appropriato alle esigenze del contraente stesso.
8. L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione mantiene evidenza dei documenti in cui sono precisati i diritti e gli obblighi delle parti nonche' delle altre condizioni alle quali l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornira' servizi al contraente. I diritti e gli obblighi delle parti del contratto possono essere incorporati attraverso riferimento ad altri documenti o testi normativi.
9. L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornisce ai contraenti, su un supporto durevole, adeguate relazioni sui servizi prestati, che includono comunicazioni periodiche, tenendo conto della tipologia e della complessita' dei prodotti di investimento assicurativi e della natura del servizio prestato e comprendono, se del caso, i costi delle operazioni e dei servizi prestati per conto dei contraenti.
10. Quando fornisce consulenza in merito al prodotto di investimento assicurativo, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornisce al contraente, su un supporto durevole, prima della conclusione del contratto, una dichiarazione di adeguatezza in cui sia indicata la fornitura della consulenza e in che modo essa risponda alle preferenze, agli obiettivi e ad altre caratteristiche del contraente. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 120-quater, commi da 1 a 4.
11. Se il contratto e' concluso utilizzando un mezzo di comunicazione a distanza che impedisce la consegna preventiva della dichiarazione di adeguatezza, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione puo' fornire la dichiarazione di adeguatezza su un supporto durevole subito dopo la sottoscrizione del contratto, a condizione che:
a) il contraente abbia accettato di ricevere la dichiarazione di adeguatezza subito dopo la conclusione del contratto;
b) l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione abbia dato al contraente la possibilita' di ritardare la conclusione del contratto al fine di ricevere la dichiarazione di adeguatezza prima della conclusione del contratto.
12. Se l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione ha informato il contraente che effettuera' periodicamente la valutazione di adeguatezza, la relazione periodica contiene una dichiarazione aggiornata che spieghi in che modo il prodotto di investimento assicurativo corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del contraente stesso.
13. Le disposizioni del presente articolo si applicano in conformita' alle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea. L'IVASS disciplina con il regolamento di cui all'articolo 121-quater le modalita' applicative del presente articolo, inclusa la possibilita' di fornire le relative informazioni in formato standardizzato.
Art. 121-octies (Protocollo d'intesa). - 1. l'IVASS e la CONSOB definiscono attraverso un protocollo d'intesa forme di coordinamento operativo, anche al fine di assicurare l'applicazione di una disciplina che favorisca maggiori garanzie a tutela del consumatore».
25. All'articolo 132-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 11 e' abrogato.
26. All'articolo 133, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «Il mancato rispetto della disposizione ai cui al presente comma comporta l'applicazione, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 50.000 euro» sono soppresse.
27. All'articolo 145-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 4 e' abrogato.
28. All'articolo 182 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «nota» e' sostituita dalla seguente: «documentazione».
29. All'articolo 183 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Nell'offerta e nell'esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'esecuzione», e le parole: «e gli intermediari», sono soppresse;
b) al comma 1, la lettera b), e' abrogata.
30. All'articolo 184 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Avuto riguardo all'obiettivo di protezione degli assicurati, l'IVASS sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la commercializzazione del prodotto in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente titolo o delle relative norme di attuazione, nonche' delle disposizioni in materia di requisiti di Governo e controllo del prodotto di cui agli articoli 30-decies, 121-bis e 121-ter.»;
b) al comma 2, le parole: «dell'intermediario», sono sostituite dalle seguenti: «del distributore».
31. L'articolo 185 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dai seguenti:
«Art. 185 (Documentazione informativa). - 1. Le imprese di assicurazione e gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti redigono i seguenti documenti:
a) il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni di cui all'articolo 185-bis, redatto in conformita' a quanto stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 dell'11 agosto 2017 (DIP);
b) il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita di cui all'articolo 185-ter, diversi da quelli indicati alla lettera c) (DIP - Vita);
c) il documento informativo per i prodotti di investimento redatto in conformita' a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e relative norme di attuazione (KID).
2. Le imprese di assicurazione e gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi redigono altresi' il documento informativo precontrattuale aggiuntivo.
3. Fatto salvo quanto previsto dal testo unico dell'intermediazione finanziaria e dalle relative disposizioni di attuazione in materia di informativa precontrattuale, il documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui al comma 2 contiene le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie o promozionali, integrative e complementari rispetto a quelle contenute nei documenti di cui al comma 1 che, tenendo conto della complessita' e delle caratteristiche del prodotto, del tipo del cliente e delle caratteristiche dell'impresa di assicurazione, sono necessarie affinche' il cliente possa pervenire ad una decisione informata su diritti e obblighi contrattuali e, ove opportuno, sulla situazione patrimoniale dell'impresa. Il documento informativo precontrattuale aggiuntivo contiene il riferimento alla relazione sulla solvibilita' e sulla condizione finanziaria dell'impresa di cui all'articolo 47-septies. Il documento informativo precontrattuale aggiuntivo indica la procedura da seguire in caso di reclamo, l'organismo o l'autorita' eventualmente competente e la legge applicabile.
4. L'IVASS, con regolamento, disciplina il contenuto, lo schema e le istruzioni di compilazione del documento informativo precontrattuale aggiuntivo.
5. L'IVASS determina con regolamento le informazioni che devono essere comunicate al contraente di un'assicurazione sulla vita per tutto il periodo di durata del contratto.
Art. 185-bis (Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni). - 1. Il documento informativo standardizzato per i prodotti assicurativi danni di cui all'articolo 185, comma 1, lettera a), ha le seguenti caratteristiche:
a) e' un documento sintetico e autonomo;
b) e' presentato e strutturato in modo tale da essere chiaro e di facile lettura e ha caratteri di dimensione leggibile;
c) non e' meno comprensibile nel caso in cui, prodotto originariamente a colori, sia stampato o fotocopiato in bianco e nero;
d) e' redatto in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti;
e) e' preciso e non fuorviante;
f) contiene il titolo «documento informativo relativo al prodotto assicurativo» nella parte in alto della prima pagina;
g) contiene la dichiarazione in base alla quale le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sono fornite in altri documenti.
2. Il documento informativo standardizzato di cui al comma 1 contiene:
a) le informazioni sul tipo di assicurazione;
b) una sintesi della copertura assicurativa, compresi i principali rischi assicurati, la somma assicurata e, ove del caso, l'ambito geografico e una sintesi dei rischi esclusi;
c) le modalita' e la durata di pagamento dei premi;
d) le principali esclusioni per le quali non e' possibile presentare una richiesta di risarcimento;
e) gli obblighi all'inizio del contratto;
f) gli obblighi nel corso della durata del contratto;
g) gli obblighi in caso di presentazione di una richiesta di risarcimento;
h) le condizioni del contratto, inclusa la data di inizio e di fine del periodo di copertura;
i) le modalita' di risoluzione del contratto.
Art. 185-ter (Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita). - 1. Il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita di cui all'articolo 185, comma 1, lettera b), ha le seguenti caratteristiche:
a) e' un documento sintetico e autonomo;
b) e' presentato e strutturato in modo da contenere informazioni accurate, corrette, chiare, non fuorvianti e coerenti con la documentazione del prodotto assicurativo cui si riferisce;
c) non e' meno comprensibile nel caso in cui, prodotto originariamente a colori, sia stampato o fotocopiato in bianco e nero;
d) e' redatto in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti;
e) contiene il titolo «documento informativo relativo al prodotto assicurativo» nella parte in alto della prima pagina;
f) contiene la dichiarazione in base alla quale le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sono fornite in altri documenti.
2. Il documento informativo standardizzato di cui al comma 1 contiene:
a) le informazioni sul tipo di assicurazione;
b) una sintesi della copertura assicurativa, compresi i rischi assicurati, la somma assicurata e gli eventuali rischi esclusi;
c) le modalita' e la durata di pagamento dei premi;
d) i casi di esclusione della garanzia, ove presenti, per i quali non e' possibile presentare una richiesta di risarcimento;
e) gli obblighi all'inizio del contratto;
f) gli obblighi nel corso della durata del contratto;
g) la documentazione da presentare nel caso di sinistro;
h) le condizioni del contratto, inclusa la data di inizio e di fine del periodo di copertura;
i) le modalita' di risoluzione del contratto.
3. Il documento informativo di cui al comma 1 e' redatto secondo il formato standardizzato come definito dall'IVASS con regolamento.
4. L'IVASS, con regolamento puo' stabilire le modalita' specifiche di redazione del documento di cui al comma 1 nel caso di contratti di assicurazione con garanzie multirischio che, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, garantiscano che il cliente possa pervenire ad una decisione informata.».
32. L'articolo 186 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:
«Art. 186 (Interpello sul documento informativo precontrattuale aggiuntivo). - 1. Fatto salvo quanto previsto dal Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e dalle relative disposizioni di attuazione in materia di informativa precontrattuale, l'impresa puo' trasmettere preventivamente all'IVASS il documento informativo precontrattuale aggiuntivo, unitamente alle condizioni di contratto, allo scopo di richiedere un accertamento sulla corretta applicazione degli obblighi di informazione previsti dalle disposizioni del presente capo, fermo restando che la valutazione dell'IVASS non puo' essere utilizzata, a fini promozionali, nei rapporti con gli assicurati.
2. L'IVASS provvede a rendere nota all'impresa la sua valutazione entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, esauriente e completa, relativa al contratto. Decorso tale termine senza che l'IVASS si sia pronunciato con un giudizio negativo o con un giudizio con rilievi ai sensi del comma 3, il documento informativo precontrattuale aggiuntivo si intende conforme agli obblighi di informazione. L'IVASS puo' disporre la revoca, previa notifica all'impresa interessata, qualora vengano meno i presupposti dell'accertamento ovvero se l'impresa abusa del provvedimento richiesto. L'IVASS indica all'impresa le eventuali integrazioni al documento informativo precontrattuale aggiuntivo.
3. Nel periodo occorrente all'istruttoria e sino al provvedimento dell'IVASS l'impresa non procede alla commercializzazione del prodotto.
4. L'IVASS stabilisce, con regolamento, le disposizioni per la comunicazione del documento informativo precontrattuale aggiuntivo, le modalita' da osservare, prima della pubblicazione del documento stesso, per diffondere notizie o per svolgere indagini di mercato o per raccogliere intenzioni di sottoscrizione del contratto e per lo svolgimento della commercializzazione.».
33. L'articolo 187 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:
«Art. 187 (Integrazione del documento informativo precontrattuale aggiuntivo). - 1. Fatto salvo quanto previsto dal Testo Unico della Finanza e dalle relative disposizioni di attuazione in materia di informativa precontrattuale, l'IVASS, ferme restando le disposizioni del presente capo, puo' chiedere all'impresa di apportare modifiche al documento informativo precontrattuale aggiuntivo utilizzato, quando occorre fornire informazioni ulteriori e necessarie per la protezione degli assicurati.».
34. Dopo l'articolo 187-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente capo:
«Capo II bis - Controversie
Art. 187-ter (Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti di cui all'articolo 6, commi 1, lettere a) e d) nonche' gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da tutti i contratti di assicurazione, senza alcuna esclusione.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, su proposta dell'IVASS, sono determinati, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo 2-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma 1, i criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialita' dello stesso e la rappresentativita' dei soggetti interessati, nonche' la natura delle controversie, relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione, trattate dai sistemi di cui al presente articolo. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidita', l'economicita' e l'effettivita' della tutela.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 non pregiudicano il ricorso ad ogni altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento.».
4. Alla copertura delle relative spese di funzionamento, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse di cui agli articoli 335 e 336 del presente Codice.
35. All'articolo 191, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «delle imprese e degli intermediari nell'offerta dei prodotti assicurativi» sono sostituite dalle seguenti: «delle imprese di assicurazione e dei distributori nell'ideazione e nell'offerta di prodotti assicurativi».
36. Dopo l'articolo 202 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la rubrica della Sezione I del Capo IV e' sostituita dalla seguente: «Cooperazione con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri per la vigilanza sulle imprese di assicurazione e riassicurazione e sugli intermediari di assicurazione, anche a titolo accessorio, o di riassicurazione.».
37. Dopo l'articolo 205-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente:
«Art. 205-ter (Cooperazione per la vigilanza sulle imprese di assicurazione e riassicurazione e sugli intermediari di assicurazione, anche a titolo accessorio, o di riassicurazione). - 1. L'IVASS collabora con i soggetti di cui all'articolo 10 e secondo le modalita' e alle condizioni previste da tale disposizione, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni, anche con riguardo all'esercizio dell'attivita' di distribuzione assicurativa o riassicurativa.
2. Ai fini della iscrizione al registro di cui all'articolo 109 e di quello unico europeo tenuto dall'AEAP, l'IVASS e le altre autorita' competenti si scambiano, su base regolare, ogni informazione riguardante la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 109, 109-bis, 110, 111 e 112 in capo ai distributori di prodotti assicurativi e riassicurativi.
3. L'IVASS e le altre autorita' competenti si scambiano altresi' informazioni riguardo ai distributori di prodotti assicurativi e riassicurativi a cui e' stata irrogata una misura sanzionatoria di cui al Titolo XVIII o un'altra misura di cui ai Titoli IX, XIII, XIV, rilevanti ai fini dell'eventuale adozione di un provvedimento diretto alla cancellazione dal registro di cui all'articolo 109, ai sensi dell'articolo 113, o dal registro europeo.».
38. All'articolo 208, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «eventualmente incontrate dalle imprese», sono inserite le seguenti: «e dagli intermediari, anche a titolo accessorio,».
39. Dopo l'articolo 304 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la rubrica del Capo I del Titolo XVIII e' sostituita dalla seguente: «Abusivismo e impedimento all'esercizio delle funzioni di vigilanza».
40. All'articolo 305 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 4 e' abrogato.
41. All'articolo 306 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 2 e' abrogato.
42. All'articolo 308 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, prima delle parole: «compagnia di assicurazione», e prima delle parole: «compagnia di riassicurazione», sono inserite le seguenti: «impresa o»;
b) al comma 2, dopo le parole: «produttore diretto di assicurazione,», sono inserite le seguenti: «intermediario di assicurazione a titolo accessorio,»;
c) il comma 4 e' sostituito dai seguenti: «4. Chiunque contravviene al disposto del comma 1 e' punito, se persona fisica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinque milioni e, se persona giuridica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila al dieci per cento del fatturato. La misura della sanzione puo' essere aumentata secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2.
4-bis. Chiunque contravviene al disposto del comma 2 e' punito, se persona fisica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro settecentomila e, se persona giuridica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinque milioni oppure, se superiore, al cinque per cento del fatturato. La misura della sanzione puo' essere aumentata secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2.».
43. Dopo l'articolo 308 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente:
«Art. 308-bis (Inottemperanza alle richieste dell'IVASS o ritardo dell'esercizio delle funzioni di vigilanza). - 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 306 e dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque non ottempera nei termini alle richieste dell'IVASS ovvero ritarda l'esercizio delle sue funzioni e' punito, se persona fisica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinque milioni e, se persona giuridica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila al dieci per cento del fatturato. La misura della sanzione puo' essere aumentata secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2.».
44. Dopo l'articolo 308-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la rubrica del Capo II del Titolo XVIII e' sostituita dalla seguente: «Sanzioni amministrative pecuniarie ed altre misure per violazioni non riguardanti la distribuzione assicurativa».
45. L'articolo 309 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' abrogato.
46. L'articolo 310 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:
«Art. 310 (Sanzioni amministrative pecuniarie). - 1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila al dieci percento del fatturato per le seguenti violazioni:
a) inosservanza degli articoli 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 28, 29, 30, 30-bis, 30-ter, 30-quater, 30-quinquies, 30-sexies, 30-septies, 30-octies, 30-novies, 32, 33, 35-bis, 35-ter, 35-quater, 36-bis, 36-ter, 36-quater, 36-quinquies, 36-sexies, 36-septies, 36-octies, 36-novies, 36-decies, 36-undecies, 36-duodecies, 36-terdecies, 37-bis, 37-ter, 38, 41, 42, 42-bis, 43, 44-ter, 44-quater, 44-quinquies, 44-sexies, 44-septies, 44-octies, 44-novies, 44-decies, 47-quater, comma 1, 47-septies, 47-octies, 47-novies, 47-decies, 48, 48-bis, 49, 51-quater, 53, 55, 56, 57, 57-bis, 58, 59-bis, 59-ter, 59-quater, 59-quinquies, 60-bis, 62, 63, 64, 65, 65-bis, 66-sexies.1, 66-septies, 67, 73, 75, comma 1, 76, comma 2, 77, commi 1, 3 e 4, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 188, 189, comma 1, 190, commi 1, 1-bis, 1-ter e 5-bis, 190-bis, comma 1, 191, 196, comma 2, 197, 210, 210-ter, comma 8, 213, 214-bis, 215-bis, 216, commi 1 e 2, 216-ter, 216-sexies, 216-octies, 216-novies, 220-novies, comma 1, 348 e 349, comma 1, o delle relative norme di attuazione;
b) inosservanza degli articoli 10-quater, 132-ter, 133, 182, commi 1 e 3, o delle relative norme di attuazione;
c) inosservanza degli articoli 125, comma 5-bis, 127, comma 3, limitatamente all'obbligo di rilascio del certificato di assicurazione, 134 ad eccezione del comma 2, 146, 148, 149, 150, 152, comma 5, e 183, o delle relative norme di attuazione.
2. Se il vantaggio ottenuto dall'autore delle violazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), come conseguenza delle violazioni stesse e' superiore al massimo edittale indicato nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile.».
47. Dopo l'articolo 310 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:
«Art. 310-bis (Rifiuto ed elusione dell'obbligo a contrarre). - 1. L'inosservanza dell'articolo 132, commi 1, 1-bis e 1-ter, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro quindicimila.
2. La violazione di cui al comma 1 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro un milione ad euro cinque milioni qualora attuata con riferimento a determinate zone territoriali o a singole categorie di assicurati.
Art. 310-ter (Scatole nere e altri dispositivi elettronici). - 1. Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o del provider di telematica assicurativa, alle condizioni stabilite dal regolamento previsto all'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di tremila euro per ogni giorno di ritardo.
Art. 310-quater (Obblighi di comunicazione alle banche dati). - 1. L'omissione, l'incompletezza, l'erroneita' o la tardivita' delle comunicazioni di cui all'articolo 134, comma 2, o all'articolo 135, comma 2, o all'articolo 154, commi 4 e 5, o alle relative norme di attuazione, accertata semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 311-septies, comma 1, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, e' punita con un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a centomila euro.
Art. 310-quinquies (Inosservanza dei provvedimenti cautelari e interdittivi). - 1. La violazione dei provvedimenti interdittivi e cautelari adottati ai sensi degli articoli 182 e 184 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila euro al dieci per cento del fatturato. La misura della sanzione puo' essere aumentata secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2.».
48. L'articolo 311 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:
«Art. 311 (Assetti proprietari). - 1. L'omissione l'incompletezza o l'erroneita' delle comunicazioni prescritte dagli articoli 69, 70, comma 1, 71, 74, comma 1 e 79, compresa anche l'intenzione di assumere la partecipazione di controllo, o dalle relative norme di attuazione e' punita, se commessa da una persona fisica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro e, se commessa da una persona giuridica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila euro al dieci per cento del fatturato. La misura della sanzione puo' essere aumentata secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2.».
49. Dopo l'articolo 311 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:
«Art. 311-bis (Principio della rilevanza della violazione). - 1. Le sanzioni previste dall'articolo 310, comma 1, 310-bis, comma 1, e dall'articolo 310-quater si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dall'IVASS con regolamento tenendo conto dell'incidenza delle condotte sulla tutela degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative, sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendale nonche' sull'esercizio delle funzioni di vigilanza.
Art. 311-ter (Ordine di porre termine alle violazioni). - 1. Per le violazioni previste dall'articolo 310, comma 1, lettera a), quando esse siano connotate da scarsa offensivita' o pericolosita', l'IVASS puo', in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, applicare nei confronti dell'impresa una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento.
2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito, l'IVASS applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 310, comma 1, secondo i criteri di cui all'articolo 311-quinquies; l'importo delle sanzioni cosi' determinato e' aumentato sino a un terzo rispetto a quello previsto per la violazione originaria, fermi restando i massimali stabiliti dall'articolo 310.
Art. 311-quater (Accertamento unitario per violazioni della stessa indole). - 1. Per l'inosservanza degli articoli 125, comma 5-bis, 127, comma 3, limitatamente al certificato di assicurazione, 134, ad eccezione del comma 2, 146, 148, 149, 150, 152, comma 5, e 183, o delle relative norme di attuazione, I'IVASS provvede all'accertamento unitario delle violazioni della stessa indole, come definite all'articolo 8-bis, della legge n. 689 del 1981, effettuato con riferimento ad un determinato arco temporale, e alla contestazione degli addebiti con un unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 311-septies. Nel caso di verifiche a distanza l'arco temporale di riferimento e il termine entro il quale si considera concluso l'accertamento delle violazioni rilevate non possono eccedere i dodici mesi. Con regolamento dell'IVASS e' stabilito il termine entro il quale si considera concluso l'accertamento delle violazioni rilevate in sede di verifiche ispettive.
2. L'IVASS, qualora l'impresa in sede difensiva fornisca adeguata dimostrazione del fatto che le violazioni contestate ai sensi del comma 1 sono dipese dalla medesima disfunzione della propria organizzazione, comunica alla stessa il termine perentorio, non superiore a centottanta giorni, entro il quale effettuare gli interventi necessari per eliminare la disfunzione. L'IVASS, ricevuta la comunicazione relativa all'adozione delle misure correttive, verifica che siano state adottate le misure stesse e ne comunica gli esiti all'impresa.
3. Nel caso in cui le misure correttive adottate ai sensi del comma 2 siano risultate idonee ad eliminare la disfunzione, la misura della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 310, comma 1, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 311-quinquies, e' ridotta da un terzo a due terzi, fatto salvo il minimo edittale. Eventuali rilievi formulati dall'IVASS sulle misure correttive adottate non precludono l'applicazione della riduzione, ma sono valutati in sede di determinazione della sanzione.
4. L'impresa puo' presentare osservazioni in ordine agli eventuali rilievi dell'IVASS sulle misure correttive adottate nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
5. La riduzione di cui al comma 3 non e' applicata:
a) nel caso in cui l'impresa non abbia adottato gli interventi correttivi;
b) nel caso in cui gli interventi adottati siano risultati inidonei ad eliminare la disfunzione;
c) nel caso in cui l'impresa ne abbia gia' usufruito per violazioni della stessa indole sulla base di provvedimento esecutivo emesso nei tre anni precedenti.
Art. 311-quinquies (Criteri per la determinazione delle sanzioni). - 1. Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie previste per le violazioni non riguardanti la distribuzione assicurativa l'IVASS considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:
a) la gravita' e la durata della violazione;
b) il grado di responsabilita';
c) la capacita' finanziaria del responsabile della violazione;
d) l'entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
e) i pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
f) il livello di cooperazione del responsabile della violazione con l'IVASS;
g) le precedenti violazioni in materia assicurativa commesse dal medesimo soggetto;
h) le misure adottate successivamente alla violazione al fine di evitare in futuro il suo ripetersi;
i) nell'ipotesi di accertamento unitario di una pluralita' di violazioni della stessa indole ai sensi dell'articolo 311-quater, anche il numero e la tipologia delle infrazioni e l'importo della prestazione assicurativa liquidata.
Art. 311-sexies (Sanzioni amministrative agli esponenti aziendali o al personale). - 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 325, comma 1 circa la responsabilita' delle imprese nei confronti delle quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle norme richiamate nell'articolo 310, comma 1, lettera a) si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo, nonche' dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione dell'impresa anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato quando l'inosservanza e' conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o piu' delle seguenti condizioni:
a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali;
b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza dell'impresa a provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 188, comma 3-bis, lettere a), b) e c) e 214-bis, comma 1;
c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi dell'articolo 76 o dell'articolo 79, comma 3, o dell'articolo 191, comma 1, lettera g).
2. Nel caso in cui la condotta dei soggetti di cui al comma 1 abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine previsto nell'articolo 311-ter da parte dell'impresa, si applica nei confronti dei soggetti stessi la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro.
3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 311-quinquies, l'IVASS puo' applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso imprese di assicurazione e di riassicurazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.
4. La misura della sanzione amministrativa pecuniaria puo' essere aumentata secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2.
Art. 311-septies (Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative alle imprese e agli esponenti aziendali o al personale). - 1. L'IVASS, fermo restando quanto previsto dagli articoli 310-quater, 311-bis e 311-quater, nel termine di centoventi giorni dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di centottanta giorni per i soggetti residenti all'estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei possibili responsabili della violazione.
2. Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della contestazione di cui al comma 1, il destinatario puo' presentare all'IVASS deduzioni difensive e istanza di audizione, cui puo' partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.
3. L'IVASS, tenuto conto degli elementi istruttori acquisiti agli atti, applica le sanzioni o dispone l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.
4. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
5. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. I ricorsi sono notificati all'IVASS che provvede alla difesa in giudizio con propri legali. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.».
50. L'articolo 312 e i Capi III e IV del Titolo XVIII, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono abrogati.
51. All'articolo 321 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Ai componenti degli» sono sostituite dalle seguenti: «Alle persone che compongono gli», le parole: «o di riassicurazione che» sono sostituite dalle seguenti: «o di riassicurazione le quali», le parole: «euro cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «cinque milioni di euro»;
b) al comma 2, le parole: «ai componenti dei» sono sostituite dalle seguenti: «alle persone che compongono i», dopo le parole: «corrispondenti organi delle societa'» sono inserite le seguenti: «, ivi incluse le societa' di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista,», le parole: «i quali omettono» sono sostituite dalle seguenti: «le quali omettono»;
c) il comma 3 e' abrogato.
52. All'articolo 322, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «di cui all'articolo 163 del testo unico dell'intermediazione finanziaria» sono sostituite dalle seguenti «di competenza».
53. La rubrica del Capo VI del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005 e' sostituita dalla seguente: «Sanzioni amministrative pecuniarie ed altre misure per violazioni riguardanti la distribuzione assicurativa».
54. L'articolo 324 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:
«Art. 324 (Sanzioni relative alla violazione degli obblighi di distribuzione dei prodotti assicurativi inclusi i prodotti di investimento assicurativo distribuiti da intermediari). - 1. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi, ivi inclusi quelli a titolo accessorio che nell'ambito della distribuzione di prodotti assicurativi e di investimento assicurativi violano gli articoli 10-quater, 30-decies, 107, comma 5, 109, commi 2, ultimo periodo, 3, 4, 4-bis, 4-sexies, 4-septies e 6, 109-bis, 110, commi 2 e 3, 111, commi 4 e 5, 112, commi 2, 3 e 5, 113 , comma 2, 117, 118, 119, comma 2, ultimo periodo, 119-bis, 119-ter, 120, 120-bis, commi 1, 2, 3 e 6, 120-ter, 120-quater, 120-quinquies, 121, 121-bis, 121-ter, 131, 170, 185, 185-bis, 185-ter, 191 o le relative norme di attuazione, sono puniti secondo i criteri di cui all'articolo 324-sexies con una delle seguenti sanzioni:
a) richiamo;
b) censura;
c) sanzione amministrativa pecuniaria:
1) per le societa', da cinquemila euro a cinque milioni di euro oppure, se superiore, pari al cinque per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di amministrazione;
2) per le persone fisiche, da mille euro a settecentomila euro;
d) radiazione o, in caso di societa' di intermediazione, cancellazione.
2. Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato, e' disposto per fatti di lieve manchevolezza. La censura e' disposta per fatti di particolare gravita'. La radiazione o la cancellazione della societa' di intermediazione e' disposta per fatti di eccezionale gravita'. La radiazione determina l'immediata risoluzione dei rapporti di intermediazione e, nel caso di esercizio dell'attivita' in forma societaria, comporta altresi' la cancellazione della societa' nei casi di particolare gravita' o di sistematica reiterazione dell'illecito.
3. La violazione dei provvedimenti interdittivi e cautelari adottati ai sensi dell'articolo 184 e' punita con una delle sanzioni di cui al comma 1.
4. Gli intermediari che, in proprio oppure attraverso collaboratori o altri ausiliari, operano per conto o a beneficio di imprese di assicurazione e riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica o in Stati terzi, di imprese locali di cui al Titolo IV, Capo I e di particolari mutue assicuratrici di cui all'articolo 52, le quali esercitano l'attivita' assicurativa o riassicurativa oltre i limiti dell'autorizzazione, sono puniti con una delle sanzioni di cui al comma 1.
5. Quando le violazioni degli articoli, 119-bis, 119-ter, 120, 120-bis, 120-ter, 120-quater, 120-quinquies, 121, riguardano un prodotto di investimento assicurativo, l'IVASS applica le sanzioni di cui al comma 1 nei soli confronti degli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), e relativi collaboratori di cui alla lettera e), e degli intermediari di cui alla lettera c). In tal caso, la misura massima della sanzione pecuniaria puo' essere determinata, in alternativa rispetto a quanto previsto al comma 1, lettera c), fino al doppio dell'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati. L'IVASS, oltre alle sanzioni di cui al comma 1, puo' adottare una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione. Le medesime sanzioni di cui al presente comma si applicano nel caso di violazione degli articoli 121-quinquies, 121-sexies e 121-septies.
6. Quando la violazione degli articoli 30-decies e 121-bis riguarda un prodotto di investimento assicurativo, l'IVASS applica le sanzioni di cui al comma 1 nei confronti di tutti gli intermediari di cui al medesimo comma. La misura massima della sanzione pecuniaria puo' essere determinata, in alternativa rispetto a quanto previsto al comma 1, lettera c), fino al doppio dell'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati. L'IVASS, oltre alle sanzioni di cui al comma 1, puo' adottare una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione.
7. Alle violazioni delle disposizioni richiamate all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014 diverse da quelle del presente articolo commesse dai soggetti di cui al comma 5 si applica l'articolo 193-quinquies del testo unico dell'intermediazione finanziaria. La nozione di fatturato e' definita ai sensi dell'articolo 325-bis del presente codice.».
55. Dopo l'articolo 324 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:
«Art. 324-bis (Sanzioni relative alla violazione degli obblighi di distribuzione dei prodotti assicurativi e di investimento assicurativo distribuiti da imprese). - 1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione che nell'ambito della distribuzione di prodotti assicurativi o di investimento assicurativi, violano gli articoli 10-quater, 30-decies, 107, comma 5, 109, commi 4, ultimo periodo, e 4-ter, 111, commi 1 e 2, 114-bis, 119, comma 2, ultimo periodo, 119-bis, 119-ter, 120, commi 2 e 3, 120-bis, commi 4 e 5, 120-quater, 120-quinquies, 121, 121-bis, 121-ter, 131, 170, 185, 185-bis, 185-ter, 186, 187, 191 o le relative norme di attuazione, sono puniti secondo i criteri di cui all'articolo 324-sexies con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro oppure, se superiore, pari al cinque per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di amministrazione.
2. La violazione dei provvedimenti interdittivi e cautelari adottati ai sensi dell'articolo 184 e' punita con la sanzione di cui al comma 1.
3. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione che si avvalgono di intermediari non iscritti alle Sezioni del registro di cui all'articolo 109, comma 2, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro oppure, se superiore, pari al cinque per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di amministrazione.
4. Quando le violazioni degli articoli 30-decies, 119-bis, 119-ter, 120, 120-bis, 120-quater, 120-quinquies, 121, 121-bis, riguardano un prodotto di investimento assicurativo, la misura massima della sanzione pecuniaria puo' essere determinata, in alternativa rispetto a quanto previsto al comma 1, fino al doppio dell'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati. L'IVASS, oltre alle sanzioni di cui al comma 1, puo' adottare una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica o la persona fisica all'interno dell'organizzazione responsabile e la natura della violazione. Le medesime sanzioni di cui al presente comma si applicano nel caso di violazione degli articoli 121-quinquies, 121-sexies e 121-septies.
5. Alle violazioni delle disposizioni richiamate all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014 diverse da quelle del presente articolo si applica l'articolo 193-quinquies del testo unico dell'intermediazione finanziaria. La nozione di fatturato e' definita ai sensi dell'articolo 325-bis del presente codice.
Art. 324-ter (Principio della rilevanza della violazione). - 1. Le sanzioni previste dagli articoli 324 e 324-bis si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dall'IVASS con regolamento tenendo conto dell'incidenza delle condotte sulla tutela degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative e sull'esercizio delle funzioni di vigilanza.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle violazioni degli articoli 324, comma 3, e 324-bis, comma 2.
Art. 324-quater (Ordine di porre termine alle violazioni). - 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 324-ter, per le violazioni previste dagli articoli 324 e 324-bis, l'IVASS in relazione alla tipologia e modalita' della violazione puo', in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative ivi previste, applicare nei confronti dell'impresa o dell'intermediario una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento.
2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito, l'IVASS applica alle imprese le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 324-bis, comma 1 secondo i criteri di cui all'articolo 324-sexies e l'importo delle sanzioni cosi' determinato e' aumentato sino a un terzo rispetto a quello previsto per la violazione originaria, fermi restando i massimali stabiliti dall'articolo 324-bis, comma 1. Nei confronti degli intermediari l'IVASS applica le sanzioni amministrative previste dall'articolo 324, comma 1, secondo i criteri di cui all'articolo 324-sexies e, nel caso di sanzione pecuniaria, l'aumento sino a un terzo rispetto a quello previsto per la violazione originaria.
Art. 324-quinquies (Accertamento unitario delle violazioni della stessa indole). - 1. Per l'inosservanza degli articoli, 119-bis, comma 1, 119-ter, 120, 120-bis, 120-quater, 121, 131, 170, 185, 185-bis e 185-ter, o delle relative norme di attuazione, da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione, I'IVASS provvede all'accertamento unitario delle violazioni della stessa indole, effettuato con riferimento ad un determinato arco temporale, e alla contestazione degli addebiti con un unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 311-septies. Nel caso di verifiche a distanza l'arco temporale di riferimento e il termine entro il quale si considera concluso l'accertamento delle violazioni rilevate non possono eccedere i dodici mesi. Con regolamento dell'IVASS e' stabilito il termine entro il quale si considera concluso l'accertamento delle violazioni rilevate in sede di verifiche ispettive.
2. L'IVASS, qualora l'impresa in sede difensiva fornisca adeguata dimostrazione del fatto che le violazioni contestate ai sensi del comma 1 sono dipese dalla medesima disfunzione della propria organizzazione, comunica alla stessa il termine perentorio, non superiore a centottanta giorni, entro il quale effettuare gli interventi necessari per eliminare la disfunzione. L'IVASS, ricevuta la comunicazione relativa all'adozione delle misure correttive, verifica che siano state adottate le misure stesse e ne comunica gli esiti all'impresa.
3. Nel caso in cui le misure correttive adottate ai sensi del comma 2 siano risultate idonee ad eliminare la disfunzione, la misura della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 324-bis, comma 1 applicabile secondo i criteri di cui all'articolo 324-sexies, e' ridotta da un terzo a due terzi, fatto salvo il minimo edittale. Eventuali rilievi formulati dall'IVASS sulle misure correttive adottate non precludono l'applicazione della riduzione, ma sono valutati in sede di determinazione della sanzione.
4. L'impresa puo' presentare osservazioni in ordine agli eventuali rilievi dell'IVASS sulle misure correttive adottate nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
5. La riduzione di cui al comma 3 non e' applicata:
a) nel caso in cui l'impresa non abbia adottato gli interventi correttivi;
b) nel caso in cui gli interventi adottati siano risultati inidonei ad eliminare la disfunzione;
c) nel caso in cui l'impresa ne abbia gia' usufruito per violazioni della stessa indole sulla base di provvedimento esecutivo emesso nei tre anni precedenti.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, si applicano anche nei confronti degli intermediari in caso di violazione degli articoli, 109, 117, 119-bis, comma 1, 119-ter, 120, 120-bis, 120-ter, 120-quater, 121, 131, 170, 185, 185-bis e 185-ter, per l'ipotesi in cui l'IVASS, tenuto conto dei criteri indicati all'articolo 324-sexies, intenda applicare la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 324, comma 1, lettera c).
Art. 324-sexies (Criteri per la determinazione delle sanzioni). - 1. Nella determinazione del tipo e dell'ammontare delle sanzioni amministrative o della durata delle sanzioni accessorie previste per le violazioni in materia di distribuzione assicurativa, l'IVASS considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:
a) la gravita' e la durata della violazione;
b) il grado di responsabilita';
c) la capacita' finanziaria del responsabile della violazione;
d) l'entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
e) i pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
f) il livello di cooperazione del responsabile della violazione con l'IVASS;
g) le precedenti violazioni in materia assicurativa commesse dal medesimo soggetto;
h) le misure adottate successivamente alla violazione al fine di evitare in futuro il suo ripetersi;
i) nell'ipotesi di accertamento unitario di una pluralita' di violazioni della stessa indole ai sensi dell'articolo 324-quinquies, anche il numero e la tipologia delle infrazioni e l'importo della prestazione assicurativa eventualmente liquidata.
Art. 324-septies (Sanzioni amministrative agli esponenti aziendali o al personale delle imprese e delle societa' di intermediazione assicurativa o riassicurativa). - 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 325, comma 1 circa la responsabilita' delle imprese nei confronti delle quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle norme richiamate nell'articolo 324-bis, comma 1, si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille a euro settecentomila nei confronti dei soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo, nonche' dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione dell'impresa anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, quando l'inosservanza e' conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sul bene giuridico tutelato.
2. Nel caso in cui la condotta dei soggetti di cui al comma 1 abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine previsto nell'articolo 324-quater da parte dell'impresa, si applica nei confronti dei soggetti stessi la sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro a settecentomila euro.
3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 324-sexies, l'IVASS puo' applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso imprese di assicurazione e di riassicurazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.
4. La misura della sanzione amministrativa pecuniaria puo' essere aumentata secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2.
5. Quando le ipotesi di cui ai commi 1 e 2 riguardano l'inosservanza delle norme richiamate all'articolo 324, comma 1, da parte di societa' di intermediazione assicurativa o riassicurativa, si applica la sanzione amministrativa dell'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni di gestione dei componenti dell'organo di amministrazione considerati responsabili, per il periodo di cui al comma 3.».
Art. 324-octies (Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti degli intermediari e degli esponenti aziendali o del personale della societa' di intermediazione assicurativa o riassicurativa). - 1. L'IVASS, fermo restando quanto previsto dagli articoli 324-ter e 324-quinquies, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 324, nel termine di centoventi giorni dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di centottanta giorni per i soggetti residenti all'estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei soggetti iscritti nel registro degli intermediari, i collaboratori e gli altri soggetti ausiliari dell'intermediario di assicurazione o di riassicurazione, possibili responsabili della violazione e trasmette i relativi atti al Collegio di garanzia.
2. I destinatari di cui al comma 1 possono presentare, nel termine di sessanta giorni dalla notifica della contestazione, deduzioni difensive e chiedere l'audizione dinnanzi al Collegio di garanzia, cui possono partecipare con l'assistenza di un avvocato.
3. Il Collegio di garanzia e' istituito presso l'IVASS ed e' composto da un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere della Corte di cassazione o equiparato, anche a riposo, con funzioni di presidente ovvero da un docente universitario di ruolo, e da due componenti esperti in materia assicurativa, di cui uno designato sentite le associazioni maggiormente rappresentative. Il mandato ha durata quadriennale ed e' rinnovabile una sola volta. Il Collegio di garanzia puo' essere costituito in piu' sezioni, con corrispondente incremento del numero dei suoi componenti, qualora l'IVASS lo ritenga necessario per garantire condizioni di efficienza e tempestivita' nella definizione dei procedimenti sanzionatori. L'IVASS nomina il Collegio di garanzia, stabilisce le norme sulla procedura dinnanzi al Collegio nel rispetto dei principi del giusto procedimento e determina il regime delle incompatibilita' ed il compenso dei componenti, che e' posto a carico dell'Istituto.
4. A seguito dell'esercizio delle facolta' difensive di cui al comma 2 ovvero decorso inutilmente il relativo termine, il Collegio di garanzia acquisisce le risultanze istruttorie, esamina gli scritti difensivi e dispone l'audizione, alla quale le parti possono partecipare anche con l'assistenza di avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provata la violazione, il Collegio di garanzia puo' proporre l'archiviazione della contestazione o chiedere all'IVASS di disporre l'integrazione delle risultanze istruttorie. Se, invece, ritiene provata la violazione, trasmette per competenza all'IVASS la proposta motivata di determinazione della sanzione.
5. L'IVASS, ricevuta la proposta formulata dal Collegio di garanzia, decide la sanzione con provvedimento motivato, che viene successivamente comunicato alle parti del procedimento.
6. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
7. Le controversie relative ai ricorsi avverso i provvedimenti che applicano la sanzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. L'IVASS provvede alla difesa in giudizio con propri legali. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
8. La procedura di cui al presente articolo si applica anche nel caso di violazioni commesse da esponenti aziendali o dal personale delle societa' di intermediazione assicurativa o riassicurativa.
Art. 324-novies (Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti delle imprese e degli esponenti aziendali e del personale). - 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 324-ter e 324-quinquies, ai fini dell'irrogazione alle imprese delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 324-bis e all'articolo 324-septies, commi 1, 2, 3 e 4, si applica la disciplina di cui all'articolo 311-septies.».
56. La rubrica del Capo VII del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative».
57. All'articolo 325 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ad eccezione delle sanzioni di cui al Capo V e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 311, le sanzioni amministrative sono applicate nei confronti delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, delle imprese locali e delle particolari mutue assicuratrici di cui al Titolo IV, dell'ultima societa' controllante italiana come determinata dall'articolo 210, comma 2, per la violazione degli obblighi di cui al Titolo XV, delle societa' di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista, degli intermediari e degli altri soggetti destinatari degli obblighi di cui al presente codice o delle relative norme di attuazione, responsabili della violazione.»;
b) il comma 2 e' abrogato;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le sanzioni per le violazioni commesse dai soggetti ai quali siano state affidate funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione sono applicate nei confronti delle imprese stesse.».
58. Dopo l'articolo 325 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:
«Art. 325-bis (Nozione di fatturato). - 1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Codice, per fatturato si intende il fatturato totale annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile, approvato dall'organo competente, cosi' come definito dalle disposizioni attuative dettate dall'IVASS.
Art. 325-ter (Pubblicazione delle sanzioni). - 1. I provvedimenti di applicazione delle sanzioni, le sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi e i decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono pubblicati per estratto nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS. L'IVASS, tenuto conto della violazione e degli interessi coinvolti, puo' stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.
2. L'IVASS puo' disporre la pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria:
a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata;
b) possa comportare rischi per la stabilita' dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di una indagine penale in corso;
c) possa causare un danno sproporzionato ai soggetti coinvolti, purche' tale danno sia determinabile.
3. Se le situazioni descritte al comma 2 hanno carattere temporaneo, la pubblicazione puo' essere rimandata ed effettuata quando dette esigenze sono venute meno.
4. L'IVASS, fatto salvo quanto previsto al comma 1, puo' escludere la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio nel caso in cui le opzioni stabilite dai commi 2 e 3 siano ritenute insufficienti ad assicurare:
a) che la stabilita' dei mercati finanziari sia messa a rischio;
b) la proporzionalita' della pubblicazione delle decisioni rispetto all'irrogazione delle sanzioni previste.
Art. 325-quater (Comunicazione all'AEAP delle sanzioni applicate per le violazioni relative alla distribuzione assicurativa). - 1. L'IVASS comunica all'AEAP le sanzioni applicate per le violazioni relative alla distribuzione assicurativa, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, incluse le informazioni sulle impugnazioni dei provvedimenti e sull'esito delle stesse.
2. L'IVASS trasmette all'AEAP con cadenza annuale informazioni aggregate relative a tutte le sanzioni amministrative e alle altre misure applicate in conformita' del presente Capo.».
59. Gli articoli 326 e 327 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono abrogati.
60. All'articolo 328 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' abrogato;
b) il comma 2 e' abrogato;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'IVASS, con regolamento, determina le modalita' e i termini di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie. Alla riscossione coattiva delle sanzioni amministrative pecuniarie si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalita' previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»;
d) il comma 4 e' sostituito dai seguenti: «4. Sono versati alla CONSAP Spa - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in applicazione dei seguenti articoli:
a) 310, comma 1, lettera b), ad eccezione di quelli derivanti dalle sanzioni irrogate per violazioni degli articoli 10-quater e 182;
b) 310, comma 1, lettera c), ad eccezione di quelli derivanti dalle sanzioni irrogate per violazione dell'articolo 183;
c) 310-bis;
d) 310-ter;
e) 310-quater.
4-bis. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Titolo non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 6, 10, 11, 14, commi 1, 2 e 5 per la parte relativa alla facolta' di pagamento della sanzione in misura ridotta, 16 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
61. La rubrica del Capo VIII del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia disciplinare per i periti assicurativi».
62. All'articolo 329 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sanzioni disciplinari applicabili ai periti assicurativi»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I periti assicurativi che nell'esercizio della loro attivita' violino le norme del presente codice o le relative norme di attuazione, sono puniti, in base alla gravita' dell'infrazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni:
a) richiamo;
b) censura;
c) radiazione.»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato, e' disposto per fatti di lieve manchevolezza. La censura e' disposta per fatti di particolare gravita'. La radiazione e' disposta per fatti di eccezionale gravita' e determina l'immediata risoluzione dei rapporti di intermediazione e, nel caso di esercizio dell'attivita' in forma societaria, comporta altresi' la cancellazione della societa' nei casi di particolare gravita' o di sistematica reiterazione dell'illecito.».
63. L'articolo 330 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:
«Art. 330 (Competenza ad adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei periti assicurativi). - 1. Le sanzioni disciplinari di cui all'articolo 329 sono applicate dalla CONSAP ai sensi dell'articolo 331, nei confronti delle persone fisiche iscritte nel ruolo dei periti di assicurazione responsabili della violazione.».
64. L'articolo 331 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:
«Art. 331 (Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei periti). - 1. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 329, la CONSAP, nel termine di centoventi giorni dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di centottanta per i soggetti residenti all'estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei periti di assicurazione, eventuali responsabili della violazione.
2. I destinatari di cui al comma 1 possono presentare, nel termine di sessanta giorni, scritti difensivi avverso la contestazione degli addebiti e chiedere l'audizione dinnanzi al Collegio di garanzia di cui all'articolo 324-octies, cui puo' partecipare con l'assistenza di un avvocato.
3. A seguito dell'esercizio delle facolta' difensive di cui al comma 2 ovvero decorso inutilmente il relativo termine, il Collegio di garanzia acquisisce le risultanze istruttorie, esamina gli scritti difensivi e dispone l'audizione, alla quale le parti possono partecipare anche con l'assistenza di avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provata la violazione, il Collegio di garanzia puo' proporre l'archiviazione della contestazione o chiedere alla CONSAP di disporre l'integrazione delle risultanze istruttorie. Se, invece, ritiene provata la violazione, trasmette per competenza alla CONSAP la proposta motivata di determinazione della sanzione.
4. La CONSAP, ricevuta la proposta formulata dal Collegio di garanzia, decide la sanzione con provvedimento motivato, che viene successivamente comunicato alle parti del procedimento.
5. Le controversie relative ai ricorsi avverso i provvedimenti che applicano la sanzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La CONSAP provvede alla difesa in giudizio con propri legali. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
6. I provvedimenti che infliggono la sanzione disciplinare della radiazione, le sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi e i decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono pubblicati da CONSAP nel suo sito internet.».
65. Dopo l'articolo 331 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente: «Art. 331-bis (Disposizioni di attuazione). - 1. L'IVASS emana disposizioni di attuazione del presente Titolo.».
66. All'articolo 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1 le parole: «Gli iscritti al registro degli intermediari di assicurazione sono tenuti» sono sostituite dalle seguenti: «Ciascun iscritto al registro di cui all'articolo 109 e' tenuto»; al medesimo comma dopo le parole: «di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d)» sono inserite le seguenti: «, euro 100 per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera f); euro cinquecento per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera f)».
67. All'articolo 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2, individua altresi' il contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneita' di cui all'articolo 110, comma 2, nella misura necessaria a garantire lo svolgimento di tale attivita'.».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per un tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione, conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti".
- La direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 20 gennaio 2016 e' pubblicata nella
G.U.C.E. del 22 febbraio 2016, n. L 26.
- Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini) convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156.
- La legge 7 agosto 2012, n. 135 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,
recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2013, n. 3.
- La legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione
di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2016-2017) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6
novembre 2017, n. 259.
- Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
recante il codice delle assicurazioni private e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239.

Note all'art. 1:
Si riporta il testo dell'articolo 1 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente
decreto legislativo:
"Art. 1. Definizioni
1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private
si intendono per:
a) assicurazione contro i danni: le assicurazioni
indicate all'articolo 2, comma 3;
b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le
operazioni indicate all'articolo 2, comma 1;
c) attivita' assicurativa: l'assunzione e la gestione
dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione;
d) attivita' riassicurativa: l'assunzione e la gestione
dei rischi ceduti da un'impresa di assicurazione, anche di
uno Stato terzo o retrocessi da un'impresa di
riassicurazione;
e) attivita' in regime di liberta' di prestazione di
servizi o rischio assunto in regime di liberta' di
prestazione di servizi: l'attivita' che un'impresa esercita
da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato
membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il
domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede in un
altro Stato membro o il rischio che un'impresa assume da
uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro
diverso da quello in cui e' ubicato il rischio;
f) attivita' in regime di stabilimento o rischio
assunto in regime di stabilimento: l'attivita' che
un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel
territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con
contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone
giuridiche, la sede nello stesso Stato o il rischio che
un'impresa assume da uno stabilimento situato nel
territorio dello Stato membro in cui e' ubicato il rischio;
g) autorita' di vigilanza: l'autorita' nazionale
incaricata della vigilanza sulle imprese e sugli
intermediari e gli altri operatori del settore
assicurativo;
g-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "AEAP" o "EIOPA": Autorita' europea delle
assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali,
istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
2) "ABE" o "EBA": Autorita' bancaria europea, istituita
con regolamento (UE) n. 1093/2010;
3) "AESFEM" o "ESMA": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle
Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54
del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n.
1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico,
istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le
autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
g-ter) autorita' di vigilanza sul gruppo: l'autorita'
di vigilanza di gruppo determinata ai sensi dell'articolo
207-sexies;
h) carta verde: certificato internazionale di
assicurazione emesso da un ufficio nazionale secondo la
raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal
sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei
trasporti interni della Commissione economica per l'Europa
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
i) codice della strada: ildecreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni;
l) codice in materia di protezione dei dati personali:
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
l-bis) collegio delle autorita' di vigilanza: una
struttura permanente ma flessibile per la cooperazione, il
coordinamento e l'agevolazione del processo decisionale
nell'ambito della vigilanza del gruppo;
l-bis.1) compenso: qualsiasi commissione, onorario,
spesa, o altro pagamento, inclusi altri benefici economici
di qualsiasi tipo o qualunque altro vantaggio o incentivo
finanziario o non finanziario, offerti o forniti in
relazione ad attivita' di distribuzione assicurativa;
l-ter) concentrazione dei rischi: tutte le esposizioni
al rischio che comportano perdite potenziali
sufficientemente ampie da mettere a repentaglio la
solvibilita' o la posizione finanziaria dell'impresa di
assicurazione o di riassicurazione;
m) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi
pubblici S.p.A.;
m-bis) controparte centrale autorizzata: una
controparte centrale che ha ottenuto un'autorizzazione
conformemente all'articolo14 del regolamento (UE) n.
648/2012 o che e' stata riconosciuta in base all'articolo
25 dello stesso Regolamento;
m-ter) consulenza: l'attivita' consistente nel fornire
raccomandazioni personalizzate ad un cliente, su richiesta
dello stesso o su iniziativa del distributore, in relazione
ad uno o piu' contratti di assicurazione;
n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da
un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti,
beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire
direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante
da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui
all'articolo 2, commi 1 e 3, nell'ambito di attivita' di
assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in
riserva per la copertura a favore dei medesimi aventi
diritto allorquando alcuni elementi del debito non sono
ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di
assicurazione i premi detenuti da un'impresa di
assicurazione, prima dell'avvio delle procedure di
liquidazione dell'impresa stessa, in seguito alla mancata
stipulazione o alla risoluzione dei medesimi contratti ed
operazioni, in virtu' della legge applicabile a tali
contratti e operazioni;
n.1) distributore di prodotti assicurativi: qualsiasi
intermediario assicurativo, intermediario assicurativo a
titolo accessorio o impresa di assicurazione;
n-bis) distribuzione di probabilita' prevista: funzione
matematica che assegna ad un elenco esaustivo di eventi
futuri mutualmente esclusivi una probabilita' di
realizzazione;
n-ter) «ECAI» o «agenzia esterna di valutazione del
merito di credito»: un'agenzia di rating creditizio
registrata o certificata in conformita' del regolamento
(CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo o del Consiglio o
una banca centrale che emette rating creditizi esenti
dall'applicazione di tale regolamento;
n-quater) effetti di diversificazione: la riduzione
dell'esposizione al rischio dell'impresa di assicurazione o
di riassicurazione o del gruppo dovuta alla
diversificazione della loro attivita', derivante dal fatto
che il risultato sfavorevole di un rischio puo' essere
compensato dal risultato piu' favorevole di un altro,
quando tali rischi non siano pienamente correlati;
n-quinquies) esternalizzazione: l'accordo concluso tra
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e un
fornitore di servizi, anche se non autorizzato
all'esercizio dell'attivita' assicurativa o riassicurativa,
in base al quale il fornitore di servizi esegue una
procedura, un servizio o un'attivita', direttamente o
tramite sub esternalizzazione, che sarebbero altrimenti
realizzati dall'impresa di assicurazione o di
riassicurazione stessa;
o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno Stato
membro che ha almeno il compito di rimborsare, entro i
limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o
alle persone causati da un veicolo non identificato o per
il quale non vi e' stato adempimento dell'obbligo di
assicurazione;
p) fondo di garanzia delle vittime della caccia: il
fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo
303;
q) fondo di garanzia delle vittime della strada: il
fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo
285;
q-bis) funzione: in un sistema di governo societario,
la capacita' interna all'impresa di assicurazione o di
riassicurazione di svolgere compiti concreti; un sistema di
governo societario comprende la funzione di gestione del
rischio, la funzione di verifica della conformita', la
revisione interna e la funzione attuariale;
r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli
rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 3, qui di
seguito indicati:
1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli
aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e
fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12
(r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto
previsto al numero 3);
2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato
eserciti professionalmente un'attivita' industriale,
commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa
attivita';
3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli
ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri
danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c.
veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda
i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi
dell'articolo 123, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite
pecuniarie), purche' l'assicurato superi i limiti di almeno
due dei tre criteri seguenti:
1) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale
risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro;
2) l'importo del volume d'affari risulti superiore ai
dodicimilionieottocentomila euro;
3) il numero dei dipendenti occupati in media durante
l'esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta
unita'.
Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un
gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le
condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio
consolidato del gruppo;
r-bis) gruppo: un gruppo:
1) composto da una societa' partecipante o
controllante, dalle sue societa' controllate o da altre
entita' in cui la societa' partecipante o controllante o le
sue societa' controllate detengono una partecipazione,
nonche' da societa' legate da direzione unitaria ai sensi
dell'articolo 96; ovvero
2) basato sull'instaurazione, contrattuale o di altro
tipo, di rapporti finanziari solidi e sostenibili tra tali
imprese che puo' includere anche mutue assicuratrici o
altre societa' di tipo mutualistico, a condizione che:
2.1) una delle imprese eserciti effettivamente, tramite
un coordinamento centralizzato, un'influenza dominante
sulle decisioni, incluse le decisioni finanziarie, di tutte
le imprese che fanno parte del gruppo; e
2.2) la costituzione e lo scioglimento di tali
relazioni ai fini del titolo XV siano soggetti
all'approvazione preventiva dell'autorita' di vigilanza del
gruppo; laddove l'impresa che esegue il coordinamento
centralizzato e' considerata l'impresa controllante o
partecipante e le altre imprese sono considerate le imprese
controllate o partecipate;
s) impresa: la societa' di assicurazione o di
riassicurazione autorizzata;
t) impresa di assicurazione: la societa' autorizzata
secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie
sull'assicurazione diretta;
u) impresa di assicurazione autorizzata in Italia
ovvero impresa di assicurazione italiana: la societa'
avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia
di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato
terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o
delle operazioni di cui all'articolo 2;
u-bis) impresa di assicurazione captive: un'impresa di
assicurazione controllata da un'impresa finanziaria,
diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione
o da un gruppo di imprese di assicurazione o di
riassicurazione a cui si applica la direttiva 2009/138/CE
oppure controllata da un'impresa non finanziaria, il cui
scopo e' fornire copertura assicurativa esclusivamente per
i rischi dell'impresa o delle imprese che la controllano o
di una o piu' imprese del gruppo di cui fa parte l'impresa
di assicurazione captive;
v) impresa di assicurazione comunitaria: la societa'
avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato
membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno
Stato aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata
secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie
sull'assicurazione diretta;
z) impresa di assicurazione extracomunitaria: la
societa' di assicurazione avente sede legale e
amministrazione centrale in uno Stato non appartenente
all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico
europeo, autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni o
delle operazioni di cui all'articolo 2;
aa) impresa di partecipazione assicurativa: una
societa' controllante il cui unico o principale oggetto
consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo,
nonche' nella gestione e valorizzazione di tali
partecipazioni, se le imprese controllate sono
esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione,
imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione o di
riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno una di
esse sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di
riassicurazione avente sede legale nel territorio della
Repubblica e che non sia una impresa di partecipazione
finanziaria mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lettera bb-bis);
bb) impresa di partecipazione assicurativa mista ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis): una
societa' controllante diversa da un'impresa di
assicurazione, da un'impresa di assicurazione
extracomunitaria, da un'impresa di riassicurazione, da
un'impresa di riassicurazione extracomunitaria, da
un'impresa di partecipazione assicurativa o da una impresa
di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo
1, comma 1, lettera bb-bis), sempreche' almeno una delle
sue imprese controllate sia un'impresa di assicurazione o
un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel
territorio della Repubblica;
bb-bis) impresa di partecipazione finanziaria mista:
un'impresa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v),
deldecreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;
cc) impresa di riassicurazione: la societa' autorizzata
all'esercizio della sola riassicurazione, diversa da una
impresa di assicurazione o da una impresa di assicurazione
extracomunitaria, la cui attivita' principale consiste
nell'accettare rischi ceduti da una impresa di
assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede
legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di
riassicurazione;
cc-bis) impresa di riassicurazione captive: un'impresa
di riassicurazione controllata da un'impresa finanziaria
diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione
o da un gruppo di imprese di assicurazione o
riassicurazione a cui si applica ladirettiva 2009/138/CE
oppure controllata da un'impresa non finanziaria il cui
scopo e' di fornire copertura riassicurativa esclusivamente
per i rischi dell'impresa o delle imprese che la
controllano o di una o piu' imprese del gruppo di cui fa
parte l'impresa di riassicurazione captive;
cc-ter) impresa di riassicurazione extracomunitaria: la
societa' avente sede legale e amministrazione centrale in
uno Stato non appartenente all'Unione europea o non
aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per
l'esercizio dell'attivita' riassicurativa;
cc-quater) impresa finanziaria: un'impresa costituita
da uno dei seguenti soggetti:
1) un ente creditizio, un ente finanziario o una
societa' strumentale di cui all'articolo 4, n. 18), del
regolamento (UE) 575/2013;
2) un'impresa di assicurazione, un'impresa di
riassicurazione o un'impresa di partecipazione assicurativa
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere t), aa) e cc);
3) un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4,
n. 2), del regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013;
4) un'impresa di partecipazione finanziaria mista ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis);
cc-quinquies) intermediario assicurativo: qualsiasi
persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di
assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della
stessa e diversa da un intermediario assicurativo a titolo
accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attivita'
di distribuzione assicurativa;
cc-sexies) intermediario riassicurativo: qualsiasi
persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione o da un dipendente di
essa, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attivita' di
distribuzione riassicurativa;
cc-septies) intermediario assicurativo a titolo
accessorio: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa
da uno dei soggetti di cui alla lettera d), comma 2,
dell'articolo 109, che avvii o svolga a titolo oneroso
l'attivita' di distribuzione assicurativa a titolo
accessorio, nel rispetto delle seguenti condizioni:
1) l'attivita' professionale principale di tale persona
fisica o giuridica e' diversa dalla distribuzione
assicurativa;
2) la persona fisica o giuridica distribuisce soltanto
determinati prodotti assicurativi, complementari rispetto
ad un bene o servizio;
3) i prodotti assicurativi in questione non coprono il
ramo vita o la responsabilita' civile, a meno che tale
copertura non integri il bene o il servizio che
l'intermediario fornisce nell'ambito della sua attivita'
professionale principale;
dd) ISVAP o IVASS: l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo a cui e'
succeduto l'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012 n. 135;
ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, e successive modificazioni;
ff) localizzazione: la presenza di attivita' mobiliari
ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato
Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello
Stato nel quale gli stessi sono esigibili;
gg);
hh);
ii) mercato regolamentato: un mercato finanziario
autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo
I, del testo unico dell'intermediazione finanziaria,
nonche' i mercati di Stati appartenenti all'OCSE che sono
istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni
adottate o approvate dalle competenti autorita' nazionali e
che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati
regolamentati di cui al testo unico dell'intermediazione
finanziaria;
ii-bis) misura del rischio: la funzione matematica che
assegna un importo monetario ad una data distribuzione di
probabilita' prevista e cresce monotonicamente con il
livello di esposizione al rischio sottostante a tale
distribuzione;
ll) natante: qualsiasi unita' che e' destinata alla
navigazione marittima, fluviale o lacustre e che e'
azionata da propulsione meccanica;
ll-bis) operazione infragruppo: un'operazione in cui
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione si affida,
direttamente o indirettamente, ad un'altra impresa
nell'ambito dello stesso gruppo o ad una persona fisica o
giuridica strettamente legata alle imprese nell'ambito di
tale gruppo per ottemperare ad un obbligo, contrattuale o
meno, e a fini o meno di pagamento;
mm) organismo di indennizzo italiano: l'organismo
istituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 296;
mm-bis) partecipazione: la detenzione, diretta o
tramite un rapporto di controllo, del 20 per cento o piu'
dei diritti di voto o del capitale di una societa', anche
per il tramite di societa' controllate, fiduciarie o per
interposta persona o comunque di una percentuale che
consente l'esercizio di una influenza notevole sulla
gestione di tale societa';
mm-ter) partecipazione qualificata: la detenzione,
diretta o indiretta, di almeno il 10 per cento dei diritti
di voto o del capitale di un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione o comunque la partecipazione che consente
l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale
impresa;
nn) partecipazioni: le azioni, le quote e gli altri
strumenti finanziari che attribuiscono diritti
amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo
2351, ultimo comma, del codice civile;
oo);
pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti i
contratti stipulati da imprese di assicurazione italiane,
ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie
situate in Stati terzi;
qq) portafoglio del lavoro indiretto italiano: i
contratti, ovunque stipulati, da imprese italiane o da
stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale in
altro Stato, se l'impresa cedente e' essa stessa impresa
italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede
legale in altro Stato. Si considerano facenti parte del
portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso
in cui l'impresa cedente sia un'impresa avente la sede
legale in altro Stato;
rr) principi contabili internazionali: i principi
contabili internazionali e le relative interpretazioni
adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del
regolamento (CE) n. 1606/2002, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002;
ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi da
imprese di assicurazione nell'esercizio delle attivita'
rientranti nei rami vita o nei rami danni come definiti
all'articolo 2;
ss-bis) prodotto di investimento assicurativo: un
prodotto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero 2),
del regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione non
include:
1) i prodotti assicurativi non vita elencati
all'allegato I della direttiva 2009/138/CE (Rami
dell'assicurazione non vita);
2) i contratti assicurativi vita, qualora le
prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in
caso di decesso o per incapacita' dovuta a lesione,
malattia o disabilita';
3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto
nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo
di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e
che consentono all'investitore di godere di determinati
vantaggi;
4) i regimi pensionistici aziendali o professionali
ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di
applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva
2009/138/CE;
5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il
diritto nazionale richiede un contributo finanziario del
datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di
lavoro non puo' scegliere il fornitore o il prodotto
pensionistico;
tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo
un insieme omogeneo di rischi od operazioni che descrive
l'attivita' che l'impresa puo' esercitare al rilascio
dell'autorizzazione;
uu) retrocessione: cessione dei rischi assunti in
riassicurazione;
vv) sede secondaria o succursale: una sede che
costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che
effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita'
assicurativa o riassicurativa; con riferimento
all'intermediazione, per succursale si intende una agenzia
o una succursale situata in uno Stato membro diverso dallo
Stato membro di origine, inclusa l'organizzazione di un
semplice ufficio gestito da personale dipendente
dell'intermediario ovvero da una persona indipendente, ma
incaricata ad agire in modo permanente per conto
dell'intermediario stesso;
vv-bis) riassicurazione finite: una riassicurazione in
base alla quale la potenziale perdita massima esplicita,
espressa in termini di rischio economico massimo
trasferito, risultante da un significativo trasferimento
sia del rischio di sottoscrizione che del rischio di
timing, eccede, per un importo limitato ma significativo,
il premio per l'intera durata del contratto, unitamente ad
almeno una delle seguenti caratteristiche:
1) considerazione esplicita e materiale del valore del
denaro in rapporto al tempo;
2) disposizioni contrattuali intese a limitare il
risultato economico del contratto tra le parti nel tempo,
al fine di raggiungere il trasferimento del rischio
previsto;
vv-bis.1) rischio di credito: il rischio di perdita o
di variazione sfavorevole della situazione finanziaria
derivante da oscillazioni del merito di credito di
emittenti di titoli, controparti e debitori nei confronti
dei quali l'impresa di assicurazione o di riassicurazione
e' esposta in forma di rischio di inadempimento della
controparte, di rischio di spread o di concentrazione del
rischio di mercato;
vv-bis.2) rischio di liquidita': il rischio che
l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non sia in
grado di liquidare investimenti ed altre attivita' per
regolare i propri impegni finanziari al momento della
relativa scadenza;
vv-bis.3) rischio di mercato: il rischio di perdita o
di variazione sfavorevole della situazione finanziaria
derivante, direttamente o indirettamente, da oscillazioni
del livello e della volatilita' dei prezzi di mercato delle
attivita', delle passivita' e degli strumenti finanziari;
vv-bis.4) rischio di sottoscrizione: il rischio di
perdita o di variazione sfavorevole del valore delle
passivita' assicurative dovuto ad ipotesi inadeguate in
materia di fissazione di prezzi e di costituzione delle
riserve tecniche;
vv-bis.5) rischio operativo: il rischio di perdite
derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di
procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi
esogeni;
vv-bis.6) sistemi di garanzia: sistemi per lo
svolgimento, in Italia o all'estero, delle funzioni di
salvaguardia della stabilita' finanziaria delle imprese, in
particolare per la gestione e la risoluzione di situazioni
di crisi;
vv-bis.7) societa' controllante: una societa' che
esercita il controllo ai sensi dell'articolo 72, anche per
il tramite di societa' controllate, fiduciarie o per
interposta persona;
vv-bis.8) societa' controllata: una societa' sulla
quale e' esercitato il controllo ai sensi dell'articolo 72,
anche per il tramite di societa' controllate, fiduciarie o
per interposta persona;
vv-bis.9) societa' partecipante: la societa' che
detiene una partecipazione;
vv-bis.10) societa' partecipata: la societa' in cui e'
detenuta una partecipazione;
vv-ter) societa' veicolo: qualsiasi impresa, con o
senza personalita' giuridica, diversa da un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione, che assume i rischi
ceduti da imprese di assicurazione o riassicurazione e che
finanzia integralmente la sua esposizione a tali rischi
mediante l'emissione di titoli o altri strumenti finanziari
per i quali i diritti di rimborso dei detentori sono
subordinati agli obblighi di riassicurazione della societa'
veicolo;
vv-quater) supporto durevole: qualsiasi strumento che:
1) permetta al contraente di memorizzare informazioni a
lui personalmente dirette, in modo che siano accessibili
per la futura consultazione durante un periodo di tempo
adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse;
e
2) consenta la riproduzione inalterata delle
informazioni memorizzate;
zz) stabilimento: la sede legale od una sede secondaria
di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
aaa) Stato aderente allo Spazio economico europeo; uno
Stato aderente all'accordo di estensione della normativa
dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di
circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli
Stati appartenenti all'Associazione europea di libero
scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con
legge 28 luglio 1993, n. 300;
bbb) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea
o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come
tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;
ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di cui
alla lettera bbb) nel quale il contraente ha il domicilio,
ovvero, se il contraente e' una persona giuridica, lo Stato
di cui alla lettera bbb) sede della stessa cui si riferisce
il contratto;
ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato
di cui alla lettera bbb) dell'obbligazione o in cui e'
ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il rischio e'
assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato di
cui alla lettera bbb);
eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui alla
lettera bbb) in cui e' situato lo stabilimento dal quale
l'impresa opera;
fff) Stato membro di ubicazione del rischio:
1) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si trovano
i beni, quando l'assicurazione riguardi beni immobili,
ovvero beni immobili e beni mobili in essi contenuti,
sempre che entrambi siano coperti dallo stesso contratto di
assicurazione;
2) lo Stato di cui alla lettera bbb) di
immatricolazione, quando l'assicurazione riguardi veicoli
di ogni tipo soggetti ad immatricolazione sia che si tratti
di un veicolo con targa definitiva o targa temporanea;
3) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui
l'assicurato ha sottoscritto il contratto, quando abbia
durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a
rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;
4) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui
l'assicurato ha il domicilio, ovvero, se l'assicurato e'
una persona giuridica, lo Stato della sede della stessa
alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non
esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3;
4-bis) lo Stato di cui alla lettera bbb) di
destinazione nel caso in cui un veicolo viene spedito da
uno Stato membro in un altro, a decorrere dall'accettazione
della consegna da parte dell'acquirente e per un periodo di
trenta giorni, anche se il veicolo non e' stato formalmente
immatricolato nello Stato membro di destinazione;
4-ter) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si e'
verificato il sinistro qualora il veicolo sia privo di
targa o rechi una targa che non corrisponde piu' allo
stesso veicolo;
ggg) Stato membro d'origine: lo Stato membro
dell'Unione europea o lo Stato aderente allo Spazio
economico europeo in cui e' situata la sede legale
dell'impresa di assicurazione che assume l'obbligazione o
il rischio o dell'impresa di riassicurazione; con
riferimento all'intermediazione, se l'intermediario e' una
persona fisica, per Stato membro di origine, si intende lo
Stato di residenza dell'intermediario; se e' una persona
giuridica, si intende lo Stato membro in cui e' situata la
sede legale, o se assente, la sede principale, da
intendersi come il luogo a partire dal quale e' gestita
l'attivita' principale;
ggg-bis) Stato membro ospitante: lo Stato membro
diverso dallo Stato membro di origine in cui un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione ha una sede secondaria o
presta servizi; con riferimento all'intermediazione si
intende lo Stato membro, diverso dallo Stato membro
d'origine, in cui l'intermediario ha una presenza
permanente o una stabile organizzazione o in cui presta
servizi;
hhh) Stato terzo: uno Stato che non e' membro
dell'Unione europea o non e' aderente allo Spazio economico
europeo;
iii) stretti legami: il rapporto fra due o piu' persone
fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste:
1) un legame di controllo ai sensi dell'articolo 72;
2) una partecipazione, detenuta direttamente o per il
tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per
interposta persona, almeno pari al dieci per cento del
capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione
che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato,
da' comunque la possibilita' di esercitare un'influenza
notevole ancorche' non dominante;
3) un legame in base al quale le stesse persone sono
sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque
sono sottoposte a direzione unitaria in virtu' di un
contratto o di una clausola statutaria, oppure quando gli
organi di amministrazione sono composti in maggioranza
dalle medesime persone, oppure quando esistono legami
importanti e durevoli di riassicurazione;
4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo,
finanziario, giuridico e familiare che possa influire in
misura rilevante sulla gestione dell'impresa. L'IVASS, con
regolamento, puo' ulteriormente qualificare la definizione
di stretti legami, al fine di evitare situazioni di
ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di
vigilanza;
iii.1) vendita a distanza: qualunque modalita' di
vendita che, senza la presenza fisica e simultanea del
distributore e del contraente, possa essere impiegata per
il collocamento a distanza di contratti assicurativi e
riassicurativi;
iii-bis) tecniche di mitigazione del rischio: le
tecniche che consentono all'impresa di assicurazione o di
riassicurazione di trasferire una parte o la totalita' dei
rischi ad un terzo;
lll) testo unico bancario: il decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria: il
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni;
nnn) testo unico in materia di assicurazioni sugli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali: ildecreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive
modificazioni;
ooo) Ufficio centrale italiano: l'ente costituito dalle
imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo
responsabilita' civile autoveicoli che e' stato abilitato
all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di
assicurazione nel territorio della Repubblica ed allo
svolgimento degli altri compiti previsti dall'ordinamento
comunitario e italiano;
ppp) Ufficio nazionale di assicurazione:
l'organizzazione professionale che e' costituita,
conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25
gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del
comitato dei trasporti interni della Commissione economica
per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che
raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in
uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il ramo
responsabilita' civile autoveicoli;
qqq) unita' da diporto: il natante definito
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;
rrr) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a
circolare sul suolo e che puo' essere azionato da una forza
meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata,
nonche' i rimorchi, anche se non agganciati ad una
motrice.".
Si riporta il testo dell'articolo 38 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente
decreto legislativo:
"Art. 38. Copertura delle riserve tecniche
1. Le riserve tecniche sono coperte con attivi di
proprieta' dell'impresa.
1-bis. L'impresa investe gli attivi a copertura delle
riserve tecniche in modo adeguato alla natura dei rischi e
delle obbligazioni assunte e alla durata delle passivita' e
nel migliore interesse dei contraenti, degli assicurati,
dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni
assicurative, tenendo conto degli obiettivi strategici resi
noti dall'impresa.
1-ter. In caso di conflitto di interessi, l'impresa o
il soggetto che gestisce il portafoglio di attivita'
dell'impresa garantisce che l'investimento sia realizzato
nel migliore interesse dei contraenti, degli assicurati,
dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni
assicurative.
2. Gli attivi di cui al comma 1-bis possono includere
anche i finanziamenti concessi nei confronti di soggetti
diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come
definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato
allaraccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea.
In tal caso l'IVASS stabilisce condizioni e limiti
operativi tenendo conto dei seguenti criteri:
a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da
una banca o da un intermediario finanziario iscritto
nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
b) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla
lettera a) trattenga un interesse economico
nell'operazione, pari ad almeno il 5 per cento del
finanziamento concesso, trasferibile anche a un'altra banca
o intermediario finanziario, fino alla scadenza
dell'operazione;
c) il sistema dei controlli interni e gestione dei
rischi dell'impresa sia adeguato e consenta di comprendere
a pieno i rischi, in particolare di credito, connessi a
tale categoria di attivi;
d) l'impresa sia dotata di un adeguato livello di
patrimonializzazione; l'esercizio autonomo dell'attivita'
di individuazione dei prenditori da parte
dell'assicuratore, in deroga ai criteri di cui alle lettere
a) e b), e' sottoposto ad autorizzazione dell'IVASS.
2-bis. Le imprese di assicurazione osservano le
disposizioni dell'articolo 114, comma 2-bis, del Testo
unico bancario o delle relative norme di attuazione emanate
dalla Banca d'Italia e dall'IVASS.
3.
4.
5. In caso di attivi a copertura che rappresentano un
investimento in una societa' controllata, che per conto
dell'impresa di assicurazione ne gestisce in tutto o in
parte gli investimenti, l'IVASS, nel verificare la corretta
applicazione delle norme e dei principi di cui al presente
articolo, tiene conto degli attivi detenuti dalla societa'
controllata.
6.".
Si riporta il testo dell'articolo 108 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente
decreto legislativo:
"Art. 108. Attivita' di distribuzione
1. L'attivita' di distribuzione assicurativa o
riassicurativa e' riservata alle imprese di cui
all'articolo 107-bis, comma 1, lettera a), ai relativi
dipendenti, nonche' agli intermediari assicurativi, anche a
titolo accessorio, e riassicurativi, iscritti nel registro
di cui all'articolo 109. Il registro indica gli Sati membri
in cui l'intermediario assicurativo, anche a titolo
accessorio, o riassicurativo opera in regime di libero
stabilimento o di libera prestazione dei servizi.
2. Fatta salva l'ipotesi in cui l'attivita' di
distribuzione assicurativa e riassicurativa sia esercitata,
ai sensi del comma 1, direttamente da imprese e relativi
dipendenti, tale attivita' non puo' essere esercitata da
chi non e' iscritto nel registro, applicandosi in caso di
violazione gli articoli 305, comma 2, e 308, comma 2.
3. E' inoltre consentita l'attivita' agli intermediari
assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi
che hanno residenza o sede legale nel territorio di un
altro Stato membro e che operano secondo quanto previsto
dall'articolo 116.
4. L'esercizio dell'attivita' di intermediario di
assicurazione, anche a titolo accessorio, e riassicurazione
e' vietato agli enti pubblici, agli enti o societa' da essi
controllati ed ai pubblici dipendenti con rapporto
lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando
superi la meta' dell'orario lavorativo a tempo pieno.".
Si riporta il testo dell'articolo 109 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente
decreto legislativo:
"Art. 109. Registro degli intermediari assicurativi,
anche a titolo accessorio, e riassicurativi
1. L'IVASS disciplina, con regolamento, la formazione e
l'aggiornamento del registro unico elettronico nel quale
sono iscritti gli intermediari assicurativi, anche a titolo
accessorio, e riassicurativi che hanno residenza o sede
legale nel territorio della Repubblica.
1-bis. L'impresa che opera in qualita' di distributore,
individua la persona fisica, nell'ambito della dirigenza,
responsabile della distribuzione assicurativa o
riassicurativa e ne comunica il nominativo all'IVASS. Tale
soggetto possiede adeguati requisiti di professionalita' ed
onorabilita' individuati dall'IVASS con regolamento.
1-ter. Il registro e' agevolmente accessibile e
consente la registrazione integrale e diretta, secondo
quanto disposto dall'IVASS con regolamento di cui al comma
1.
2. Nel registro sono iscritti in sezioni distinte:
a) gli agenti di assicurazione, in qualita' di
intermediari che agiscono in nome o per conto di una o piu'
imprese di assicurazione o di riassicurazione;
b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione,
altresi' denominati broker, in qualita' di intermediari che
agiscono su incarico del cliente e senza poteri di
rappresentanza di imprese di assicurazione o di
riassicurazione;
c) i produttori diretti che, anche in via sussidiaria
rispetto all'attivita' svolta a titolo principale,
esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami vita e
nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena
responsabilita' di un'impresa di assicurazione e che
operano senza obblighi di orario o di risultato
esclusivamente per l'impresa medesima;
d) le banche autorizzate ai sensi dell'articolo 14 del
testo unico bancario, gli intermediari finanziari inseriti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 e 114-septies
del testo unico bancario, le societa' di intermediazione
mobiliare autorizzate ai sensi dell'articolo 19 del testo
unico dell'intermediazione finanziaria, la societa' Poste
Italiane - Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai
sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
e) i soggetti addetti all'intermediazione, quali i
dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri
incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui
alle lettere a), b) e d) per l'attivita' di intermediazione
svolta al di fuori dei locali dove l'intermediario opera;
f) gli intermediari assicurativi a titolo accessorio,
come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera
cc-septies).
Non e' consentita la contemporanea iscrizione dello
stesso intermediario in piu' sezioni del registro.
2-bis. Per i siti internet mediante i quali e'
possibile l'esercizio dell'attivita' di distribuzione
assicurativa, ai sensi dell'articolo 106, e' necessaria
l'iscrizione al registro del titolare del dominio.
3. Nel registro sono altresi' indicati gli intermediari
persone fisiche, di cui al comma 2, lettere a) e b),
abilitati ma temporaneamente non operanti, per i quali
l'adempimento dell'obbligo di copertura assicurativa di cui
all'articolo 110, comma 3, e' sospeso sino all'avvio
dell'attivita', che forma oggetto di tempestiva
comunicazione all'Organismo per la registrazione degli
intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e
riassicurativi.
4. L'intermediario di cui al comma 2, lettere a), b) e
d), che si avvale di dipendenti, collaboratori, produttori
o altri incaricati addetti all'intermediazione provvede,
per conto dei medesimi, all'iscrizione nella sezione del
registro di cui alla lettera e) del medesimo comma.
L'intermediario di cui al comma 2, lettera a), che si
avvale di dipendenti, collaboratori, produttori o altri
incaricati addetti all'intermediazione e' tenuto a dare
all'impresa preponente contestuale notizia della richiesta
di iscrizione dei soggetti che operano per suo conto fermo
restando quanto previsto nel contratto di agenzia.
L'impresa di assicurazione, che si avvale di produttori
diretti, provvede ad effettuare la comunicazione
all'Organismo per la registrazione degli intermediari
assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi
al fine dell'iscrizione nella sezione del registro di cui
al comma 2, lettera c).
4-bis. Nella domanda di iscrizione al registro
l'intermediario che si avvale di soggetti iscritti alla
sezione del registro di cui al comma 2, lettera e), per
l'esercizio dell'attivita' di distribuzione, ai sensi del
comma 4, attesta di avere accertato in capo agli stessi il
possesso dei requisiti previsti dal presente Capo e dalle
relative disposizioni di attuazione ai fini della
registrazione, ivi incluso quanto previsto dalla lettera c)
del comma 4-sexies, e di una formazione conforme a quanto
stabilito dall'articolo 111 e dalle relative disposizioni
di attuazione.
4-ter. Nella domanda di iscrizione al registro
l'impresa che si avvale di soggetti iscritti alla sezione
di cui al comma 2, lettera c) per l'esercizio della
distribuzione, secondo quanto previsto ai sensi del comma
4, attesta di avere accertato in capo agli stessi il
possesso dei requisiti previsti dal presente Capo e dalle
relative disposizioni di attuazione ai fini della
registrazione, ivi incluso quanto previsto dalla lettera c)
del comma 4-sexies, e di una formazione conforme a quanto
stabilito dall'articolo 111 e dalle relative disposizioni
di attuazione.
4-quater. L'IVASS fornisce tempestivamente all'AEAP,
secondo le istruzioni da questa impartite, le informazioni
rilevanti ai fini dell'alimentazione del registro unico
europeo degli intermediari assicurativi, anche a titolo
accessorio, e riassicurativi di cui al paragrafo 4,
dell'articolo 3 della direttiva 2016/97 e puo' richiedere
la modifica dei dati in esso riportati.
4-quinquies. Le domande presentate, ai fini
dell'iscrizione nel registro di cui al comma 2, sono
esaminate nel termine fissato dal regolamento IVASS di cui
al comma 1 e comunque non oltre 90 giorni dalla data di
presentazione dell'istanza. L'avvenuta iscrizione e'
comunicata ai soggetti interessati nelle forme indicate
dalle disposizioni di attuazione emanate dall'IVASS.
4-sexies. Ai fini della registrazione degli
intermediari, di cui al comma 2, sono trasmessi
all'Organismo per la registrazione degli intermediari
assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi
secondo le modalita' individuate nelle relative
disposizioni di attuazione di cui al comma 1:
a) i nominativi degli azionisti o dei soci, persone
fisiche o giuridiche, che detengono una partecipazione
superiore al 10 per cento nell'intermediario e l'importo di
tale partecipazione;
b) i nominativi delle persone che hanno stretti legami
con l'intermediario;
c) indicazioni da cui si evinca che tali partecipazioni
o stretti legami non impediscono l'esercizio dei poteri di
vigilanza da parte dell'IVASS.
4-septies. Ogni modifica alle informazioni di cui al
comma 4-sexies e' tempestivamente comunicata.
4-octies. L'iscrizione al registro di cui all'articolo
109, comma 2, non puo' essere consentita se le disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato
terzo, cui sono soggette una o piu' persone fisiche o
giuridiche con le quali l'intermediario ha stretti legami,
ovvero difficolta' inerenti l'applicazione di tali
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative,
siano di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di
vigilanza.
5. L' Organismo per la registrazione degli intermediari
assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi
rilascia, a richiesta dell'impresa o dell'intermediario
interessato, un'attestazione di avvenuta iscrizione nel
registro, fermi restando gli adempimenti necessari alle
procedure di verifica e di revisione delle iscrizioni
effettuate.
6. L'IVASS, con regolamento, stabilisce gli obblighi di
comunicazione a carico delle imprese e degli intermediari,
nonche' le forme di pubblicita' piu' idonee ad assicurare
l'accesso pubblico al registro.".
Si riporta il testo dell'articolo 110 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente
decreto legislativo:
"Art. 110. Requisiti per l'iscrizione delle persone
fisiche
1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione del registro
di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b), la
persona fisica deve essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) godere dei diritti civili;
b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza
irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo
444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto
contro la pubblica amministrazione, contro
l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica,
contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio,
contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena
della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel
massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il
quale la legge commini la pena della reclusione non
inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque
anni, oppure condanna irrevocabile comportante
l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione da
pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni,
salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
c) non essere stata dichiarata fallita ne' essere stato
presidente, amministratore con delega di poteri, direttore
generale, sindaco di societa' od enti che siano stati
assoggettati a procedure di fallimento, concordato
preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per
i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi
provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata
fino ai cinque anni successivi all'adozione dei
provvedimenti stessi;
d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o
sospensione previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni;
e) non essere iscritto nel ruolo dei periti
assicurativi.
2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro
di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b), la
persona fisica deve inoltre possedere adeguate cognizioni e
capacita' professionali sulle materie individuate
dall'IVASS con regolamento, che sono accertate, tramite una
prova di idoneita', consistente in un esame su tali aree
tematiche. L'IVASS, con regolamento, detta anche
disposizioni di dettaglio in merito ai requisiti per
l'iscrizione al registro, determinando altresi' le
modalita' di svolgimento della prova valutativa.
3. Salvo quanto previsto all'articolo 109, comma 3, ed
all'articolo 112, comma 3, la persona fisica, ai fini
dell'iscrizione nella sezione del registro di cui
all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b), deve altresi'
stipulare una polizza di assicurazione della
responsabilita' civile per l'attivita' svolta in forza
dell'iscrizione al registro con massimale di almeno un
milione duecentocinquantamila euro per ciascun sinistro e
di un milione e ottocentocinquantamila euro all'anno
globalmente per tutti i sinistri, valida in tutto il
territorio dell'Unione europea, per danni arrecati da
negligenze ed errori professionali propri ovvero da
negligenze, errori professionali ed infedelta' dei
dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui
operato deve rispondere a norma di legge.
3-bis. Gli importi di cui al comma 3 sono aggiornati
mediante disposizioni dell'Unione europea direttamente
applicabili per tener conto delle variazioni nell'indice
dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.".
Si riporta il testo dell'articolo 111 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente
decreto legislativo:
"Art. 111. Requisiti particolari per l'iscrizione dei
produttori diretti, dei collaboratori degli intermediari e
dei dipendenti delle imprese
1. Il possesso dei requisiti di onorabilita' di cui
all'articolo 110, comma 1, e' richiesto anche per i
dipendenti dell'impresa, direttamente coinvolti
nell'attivita' di distribuzione, per i produttori diretti
ed e' accertato dall'impresa per conto della quale tali
soggetti operano.
2. Le imprese che operano come distributori e le
imprese per conto delle quali agiscono i produttori diretti
provvedono ad impartire una formazione adeguata ai soggetti
di cui al comma 1 in rapporto ai prodotti intermediati ed
all'attivita' complessivamente svolta.
3. Il possesso dei requisiti di onorabilita' di cui
all'articolo 110, comma 1, e' richiesto anche per i
soggetti iscritti nella sezione del registro di cui
all'articolo 109, comma 2, lettera e), ed e' accertato
dall'intermediario per conto del quale essi operano.
4. I soggetti iscritti nella sezione del registro di
cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), devono possedere
cognizioni e capacita' professionali adeguate all'attivita'
ed ai prodotti sui quali operano, accertate mediante
attestato con esito positivo relativo alla frequenza a
corsi di formazione professionale a cura delle imprese o
dell'intermediario assicurativo per conto dei quali tali
soggetti operano.
5. Le disposizioni previste nei commi 3 e 4 si
applicano altresi' ai soggetti direttamente coinvolti
nell'attivita' di distribuzione, inclusa quella svolta nei
locali dove l'intermediario di cui alle sezioni del
registro previste all'articolo 109, comma 2, lettere a),
b), d), e) ed f) opera o attraverso forme di vendita a
distanza.
5-bis. L'IVASS disciplina con regolamento le modalita'
applicative del presente articolo.".
Si riporta il testo dell'articolo 112 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente
decreto legislativo:
"Art. 112. Requisiti per l'iscrizione delle societa'
1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione del registro
di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) ed e), la
societa' deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere la sede legale in Italia;
b) non essere assoggettata a procedure di fallimento,
concordato preventivo, amministrazione straordinaria o
liquidazione coatta amministrativa;
e) non essere sottoposta ai divieti e decadenze
previste dall'articolo 10, comma 4, della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni.
2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro
di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) ed e), la
societa' deve inoltre avere affidato la responsabilita'
dell'attivita' di distribuzione ad almeno una persona
fisica iscritta nella sezione del registro al quale la
medesima chiede l'iscrizione. Nelle societa' iscritte nella
sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2,
lettera b), il rappresentante legale e, ove nominati,
l'amministratore delegato e il direttore generale devono
essere iscritti nella medesima sezione del registro.
3. Ai fini dell'iscrizione, la societa' deve altresi'
avere stipulato la polizza di assicurazione della
responsabilita' civile professionale di cui all'articolo
110, comma 3, per l'attivita' di distribuzione svolta dalla
societa', dalle persone fisiche di cui al comma 2, nonche'
per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed
infedelta' dei dipendenti, dei collaboratori o delle
persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.
4. Qualora eserciti la distribuzione riassicurativa, la
societa' deve inoltre disporre di un capitale sociale non
inferiore all'importo stabilito con regolamento adottato
dall'IVASS. E' fatto obbligo alla societa' che esercita
contemporaneamente la distribuzione assicurativa e
riassicurativa di preporre alle due attivita' persone
fisiche diverse iscritte alla medesima sezione e di dotarsi
di una organizzazione adeguata.
5. E' altresi' necessario il possesso dei requisiti di
cui all'articolo 111, commi 3 e 4, in capo alle persone
fisiche addette all'attivita' di intermediazione della
societa' di cui alla sezione e) del registro di cui
all'articolo 109, comma 2. E' in ogni caso preclusa
l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo
109, comma 2, lettera e), per la societa' che operi,
direttamente o indirettamente, attraverso altra societa'.
5-bis. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del
registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), la
societa' fornisce indicazione dei dati identificativi della
persona fisica responsabile, nell'ambito della dirigenza,
della distribuzione assicurativa.".
Si riporta il testo dell'articolo 113 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente
decreto legislativo:
"Art. 113. Cancellazione
1. L'Organismo per la registrazione degli intermediari
assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi
provvede alla cancellazione dell'intermediario dalla
relativa sezione del registro in caso di:
a) radiazione;
b) rinunzia all'iscrizione;
c) mancato esercizio dell'attivita', senza giustificato
motivo, per oltre tre anni;
d) perdita di almeno uno dei requisiti di cui
agliarticoli 110, comma 1,111, commi 1 e 3, e112;
e) mancato versamento del contributo di vigilanza di
cui all'articolo 336, nonostante apposita diffida disposta
dall'IVASS;
f) limitatamente agli intermediari iscritti alle
sezioni del registro di cui all'articolo 109, comma 2,
lettere a), b) ed f), perdita di efficacia delle garanzie
assicurative di cui agli articoli 110, comma 3, e112, comma
3;
g) limitatamente agli intermediari iscritti nella
sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2,
lettera b), mancato versamento del contributo al Fondo di
garanzia previsto dall'articolo 115.
2. L'istanza di cancellazione, nel caso di cui al comma
1, lettere b) e c), relativa ai produttori diretti
dell'impresa o ai soggetti iscritti alla sezione del
registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), e'
presentata dall'impresa o, rispettivamente,
dall'intermediario iscritto alla sezione del registro di
cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d). Nel
caso di interruzione del rapporto con il produttore diretto
ovvero con il soggetto iscritto alla sezione del registro
di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), l'impresa o,
rispettivamente, l'intermediario sono tenuti a darne
comunicazione all'Organismo per la registrazione degli
intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e
riassicurativi. L'intermediario iscritto alla sezione del
registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a),
comunica all'impresa preponente ogni variazione concernente
i soggetti iscritti ai sensi dell'articolo 109, comma 2,
lettera e).
3. Non si procede alla cancellazione dal registro,
anche se richiesta dall'intermediario o dall'impresa, fino
a quando sia in corso un procedimento sanzionatorio ovvero
siano in corso accertamenti istruttori propedeutici
all'avvio del medesimo.".
Si riporta il testo dell'articolo 117 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente
decreto legislativo:
"Art. 117. Separazione patrimoniale
1. I premi pagati all'intermediario e le somme
destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle
imprese di assicurazione, se regolati per il tramite
dell'intermediario, sono versati in un conto separato, del
quale puo' essere titolare anche l'intermediario
espressamente in tale qualita', e che costituiscono un
patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario
medesimo.
2. Sul conto separato non sono ammesse azioni,
sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi
dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. Sono
ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti
della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato
o alla singola impresa di assicurazione.
3. Sul conto separato non operano le compensazioni
legale e giudiziale e non puo' essere pattuita la
compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal
depositario nei confronti dell'intermediario.
3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1
gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere
a), b) e d), che possano documentare in modo permanente con
fideiussione bancaria una capacita' finanziaria pari al 4
per cento dei premi incassati, con un minimo di euro
18.750. Il limite minimo e' aggiornato mediante
disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili
per tener conto delle variazioni dell'indice europeo dei
prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.".
Si riporta il testo dell'articolo 118 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, come
modificato dal presente decreto legislativo:
"Art. 118. Adempimento delle obbligazioni pecuniarie
attraverso intermediari assicurativi
1. Il pagamento del premio eseguito in buona fede
all'intermediario o ai suoi collaboratori si considera
effettuato direttamente all'impresa di assicurazione. Salvo
prova contraria a carico dell'impresa o dell'intermediario,
le somme dovute agli assicurati ed agli altri aventi
diritto a prestazioni assicurative si considerano
effettivamente percepite dall'avente diritto solo col
rilascio di quietanza scritta.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei
confronti dell'intermediario iscritto nella sezione del
registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b),
esclusivamente se tali attivita' sono espressamente
previste dall'accordo sottoscritto con l'impresa. A tal
fine l'intermediario e' tenuto a darne specifica
comunicazione al cliente nell'ambito dell'informazione
precontrattuale di cui all'articolo 120.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei
confronti dell'intermediario iscritto alla sezione del
registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b),
anche nel caso di polizza assunta in coassicurazione ed ha
effetto nei confronti di ogni impresa coassicuratrice se le
attivita' previste dal comma 1 sono incluse nell'accordo
sottoscritto con l'impresa delegataria.
4. (abrogato).".
Si riporta il testo dell'articolo 132-ter del codice
delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente
decreto legislativo:
"Art. 132-ter. Sconti obbligatori
1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni,
da verificare in precedenza o contestualmente alla
stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese
di assicurazione praticano uno sconto determinato
dall'impresa nei limiti stabiliti dal comma 2:
a) nel caso in cui, su proposta dell'impresa di
assicurazione, i soggetti che presentano proposte per
l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il
veicolo a ispezione da eseguire a spese dell'impresa di
assicurazione;
b) nel caso in cui vengono installati, su proposta
dell'impresa di assicurazione, o sono gia' presenti e
portabili meccanismi elettronici che registrano l'attivita'
del veicolo, denominati "scatola nera" o equivalenti,
ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli
requisiti funzionali minimi necessari a garantire
l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini
tariffari e della determinazione della responsabilita' in
occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione;
c) nel caso in cui vengono installati, su proposta
dell'impresa di assicurazione, o sono gia' presenti,
meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore
qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico
superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione
di veicoli a motore.
2. L'IVASS, con proprio regolamento, definisce criteri
e modalita' nell'ambito dei processi di costruzione della
tariffa e di ricalcolo del premio, per la determinazione da
parte delle imprese di assicurazione dello sconto di cui al
comma 1. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei
criteri stabiliti dall'IVASS, definiscono uno sconto
significativo da applicare alla clientela a fronte della
riduzione del rischio connesso al ricorrere di una o piu'
delle condizioni di cui al comma 1 ed evidenziano in sede
di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da
parte del contraente, lo sconto praticato per ciascuna
delle condizioni di cui al comma 1, in valore assoluto e in
percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti
applicato.
3. L'IVASS identifica, sulla scorta di dati in proprio
possesso e di indagini statistiche, la lista delle province
a maggiore tasso di sinistrosita' e con premio medio piu'
elevato. Tale lista e' aggiornata con cadenza almeno
biennale.
4. Con il regolamento di cui al comma 2, l'IVASS,
tenuto conto dei premi piu' elevati applicati nelle
province individuate ai sensi del comma 3 e di quelli
praticati nelle altre province a piu' bassa sinistrosita'
ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e
collocati nella medesima classe di merito, definisce
altresi' i criteri e le modalita' finalizzati alla
determinazione da parte delle imprese di assicurazione di
uno sconto, aggiuntivo e significativo rispetto a quello
praticato ai sensi del comma 2, da applicare ai soggetti
residenti nelle province di cui al comma 3, che non abbiano
provocato sinistri con responsabilita' esclusiva o
principale o paritaria negli ultimi quattro anni sulla base
dell'evidenza dell'attestato di rischio, e che abbiano
installato o installino, a seguito della stipula del
contratto, il dispositivo di cui al comma 1, lettera b).
5. In particolare, il regolamento di cui al comma 2:
a) definisce i parametri oggettivi, tra cui la
frequenza dei sinistri e il relativo costo medio, per il
calcolo dello sconto aggiuntivo di cui al comma 4;
b) prevede, nell'ambito delle modalita' di cui al comma
4, che non possano sussistere differenziali di premio che
non siano giustificati da specifiche evidenze sui
differenziali di rischio.
6. Le attivita' di cui ai commi precedenti sono svolte
nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
7. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei
criteri stabiliti dall'IVASS, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, applicano lo
sconto nei confronti dei soggetti che si trovino nelle
condizioni previste dal comma 4, di importo significativo e
aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del comma
2, ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in
caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto
praticato, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al
prezzo della polizza altrimenti applicato. Lo sconto di cui
al presente comma si applica ai nuovi contratti o in
occasione del rinnovo di quelli in essere.
8. Resta fermo, nei casi di cui ai commi 2 e 4,
l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto
di assicurazione. Al fine del conseguimento della massima
trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel
proprio sito internet l'entita' degli sconti effettuati in
attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 7,
secondo forme di pubblicita' che ne rendano efficace e
chiara l'applicazione.
9. L'IVASS, attraverso periodiche verifiche a campione,
anche in via ispettiva ovvero a seguito di circostanziata
segnalazione da parte di terzi, accerta che le imprese
assicurative tengano effettivamente conto, ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2,
4 e 7, nel processo di costruzione della tariffa e di
ricalcolo del premio, dei criteri definiti dal regolamento
di cui al comma 2 e del rispetto dei criteri e delle
modalita' finalizzati alla determinazione dello sconto di
cui al comma 4.
10. L'IVASS verifica, inoltre, che lo sconto aggiuntivo
di cui al comma 4 garantisca la progressiva riduzione delle
differenze dei premi applicati sul territorio nazionale nei
confronti di assicurati con le medesime caratteristiche
soggettive e collocati nella medesima classe di merito.
11. (abrogato).
12. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), i
costi di installazione, disinstallazione, funzionamento,
sostituzione e portabilita' sono a carico dell'impresa. La
titolarita' delle dotazioni di cui alle citate lettere b) e
c) spetta all'assicurato. La riduzione di premio praticata
dall'impresa di assicurazione di cui al comma 1 si applica,
altresi', in caso di contratto stipulato con un nuovo
assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di
stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra le
stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i
parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.".
Si riporta il testo dell'articolo 133 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente
decreto legislativo:
"Art. 133. Formule tariffarie
1. Per i ciclomotori, i motocicli, le autovetture e per
altre categorie di veicoli a motore che possono essere
individuate dall'IVASS, con regolamento, i contratti di
assicurazione debbono essere stipulati in base a condizioni
di polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la
variazione in aumento od in diminuzione del premio
applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in
relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un
certo periodo di tempo, oppure in base a clausole di
franchigia che prevedano un contributo dell'assicurato al
risarcimento del danno o in base a formule miste fra le due
tipologie. L'individuazione delle categorie di veicoli e'
effettuata tenendo conto delle esigenze di prevenzione. La
predetta variazione del premio, in aumento o in
diminuzione, da indicare, in valore assoluto e in
percentuale rispetto alla tariffa in vigore applicata
dall'impresa, all'atto dell'offerta di preventivo della
stipulazione o di rinnovo, si applica automaticamente,
fatte salve le migliori condizioni, nella misura
preventivamente quantificata in rapporto alla classe di
appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitamente
indicata nel contratto.
1-bis. E' fatto divieto alle imprese di assicurazione
di differenziare la progressione e l'attribuzione delle
classi di merito interne in funzione della durata del
rapporto contrattuale tra l'assicurato e la medesima
impresa, ovvero in base a parametri che ostacolino la
mobilita' tra diverse imprese di assicurazione. In
particolare, le imprese di assicurazione devono garantire
al soggetto che stipula il nuovo contratto, nell'ambito
della classe di merito, le condizioni di premio assegnate
agli assicurati aventi identiche caratteristiche di
rischio.
2. Le imprese di assicurazione hanno diritto di accesso
telematico all'anagrafe nazionale delle persone abilitate
alla guida prevista dal codice della strada presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a scopo di
verifica e aggiornamento delle informazioni relative
all'abilitazione alla guida secondo condizioni economiche e
tecniche strettamente correlate ai costi del servizio
erogato. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, sono adottate le disposizioni di attuazione.".
Si riporta il testo dell'articolo 145-bis del codice
delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, come modificato dalla presente
decreto legislativo:
"Art. 145-bis.Valore probatorio delle cosiddette
«scatole nere» e di altri dispositivi elettronici
1. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente
risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta
le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi
dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti
salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici
gia' in uso alla data di entrata in vigore delle citate
disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena
prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si
riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state
prodotte dimostri il mancato funzionamento o la
manomissione del predetto dispositivo. Le medesime
risultanze sono rese fruibili alle parti.
2. L'interoperabilita' e la portabilita' dei meccanismi
elettronici che registrano l'attivita' del veicolo di cui
all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), anche nei casi
di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto
di assicurazione con un'impresa assicuratrice diversa da
quella che ha provveduto a installare i meccanismi
elettronici, sono garantite da operatori, di seguito
denominati «provider di telematica assicurativa», i cui
dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte
delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi.
I dati sull'attivita' del veicolo sono gestiti in sicurezza
dagli operatori del settore sulla base dello standard
tecnologico comune indicato nell'articolo 32, comma 1-ter,
deldecreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dallalegge 24 marzo 2012, n. 27, e
successive modificazioni, e sono successivamente inviati
alle rispettive imprese di assicurazione.
3. Le modalita' per assicurare l'interoperabilita' dei
meccanismi elettronici nonche' delle apparecchiature di
telecomunicazione a essi connesse e dei relativi sistemi di
gestione dei dati, in caso di sottoscrizione da parte
dell'assicurato di un contratto di assicurazione con
un'impresa diversa da quella che ha provveduto a installare
tale meccanismo, o di portabilita' tra diversi provider di
telematica assicurativa, sono determinate dal regolamento
previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, deldecreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dallalegge 24 marzo 2012, n. 27, e successive
modificazioni. Gli operatori rispondono del funzionamento
ai fini dell'interoperabilita'.
4. (abrogato).
5. I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione
nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui aldecreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione e'
titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28
del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del
2003. Salvo consenso espresso dell'assicurato in relazione
alla disponibilita' di ulteriori servizi connessi con la
mobilita' del veicolo, e' fatto divieto all'impresa di
assicurazione, nonche' ai soggetti a essa collegati, di
utilizzare i dispositivi di cui al presente articolo al
fine di raccogliere dati ulteriori rispetto a quelli
destinati alla finalita' di determinazione delle
responsabilita' in occasione dei sinistri e ai fini
tariffari, o di rilevare la posizione e le condizioni del
veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata
rispetto alla medesima finalita'.
6. E' fatto divieto all'assicurato di disinstallare,
manomettere o comunque rendere non funzionante il
dispositivo installato. In caso di violazione del divieto
di cui al periodo precedente da parte dell'assicurato, la
riduzione del premio di cui all'articolo 132-ter non e'
applicata per la durata residua del contratto. L'assicurato
che abbia goduto della riduzione di premio e' tenuto alla
restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione
accordata, fatte salve le eventuali sanzioni penali.".
Si riporta il testo dell'articolo 182 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente
decreto legislativo:
"Art. 182. Pubblicita' dei prodotti assicurativi
1. La pubblicita' utilizzata per i prodotti delle
imprese di assicurazione e' effettuata avendo riguardo alla
correttezza dell'informazione ed alla conformita' rispetto
al contenuto della documentazione informativa e delle
condizioni di contratto cui i prodotti stessi si
riferiscono.
2. (abrogato).
3. L'IVASS puo' richiedere, in via non sistematica, la
trasmissione del materiale pubblicitario, nelle sue diverse
forme, che e' utilizzato dalle imprese.
4. L'IVASS sospende in via cautelare, per un periodo
non superiore a novanta giorni, la diffusione della
pubblicita' in caso di fondato sospetto di violazione delle
disposizioni in materia di trasparenza e correttezza.
5. L'IVASS vieta la diffusione della pubblicita' in
caso di accertata violazione delle disposizioni in materia
di trasparenza e correttezza.
6. L'IVASS vieta la commercializzazione dei prodotti in
caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai
commi 4 e 5 secondo quanto previsto all'articolo 184, comma
2.
7. L'IVASS, con regolamento, stabilisce i criteri di
riconoscibilita' della pubblicita' e di chiarezza e
correttezza dell'informazione.".
Si riporta il testo dell'articolo 183 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente
decreto legislativo:
"Art. 183. Regole di comportamento
1. Nell'esecuzione dei contratti le imprese devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza
nei confronti dei contraenti e degli assicurati;
b) (abrogata).
c) organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare
conflitti di interesse ove cio' sia ragionevolmente
possibile e, in situazioni di conflitto, agire in modo da
consentire agli assicurati la necessaria trasparenza sui
possibili effetti sfavorevoli e comunque gestire i
conflitti di interesse in modo da escludere che rechino
loro pregiudizio;
d) realizzare una gestione finanziaria indipendente,
sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i
diritti dei contraenti e degli assicurati.
2. L'IVASS adotta, con regolamento, specifiche
disposizioni relative alla determinazione delle regole di
comportamento da osservare nei rapporti con i contraenti,
in modo che l'attivita' si svolga con correttezza e con
adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli.
3. L'IVASS tiene conto, nel regolamento, delle
differenti esigenze di protezione dei contraenti e degli
assicurati, nonche' della natura dei rischi e delle
obbligazioni assunte dall'impresa, individua le categorie
di soggetti che non necessitano in tutto o in parte della
protezione riservata alla clientela non qualificata e
determina modalita', limiti e condizioni di applicazione
delle medesime disposizioni nell'offerta e nell'esecuzione
dei contratti di assicurazione dei rami danni, tenendo in
considerazione le particolari caratteristiche delle varie
tipologie di rischio.".
Si riporta il testo dell'articolo 184 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente
decreto legislativo:
"Art. 184. Misure cautelari ed interdittive
1. Avuto riguardo all'obiettivo di protezione degli
assicurati, l'IVASS sospende in via cautelare, per un
periodo non superiore a novanta giorni, la
commercializzazione del prodotto in caso di fondato
sospetto di violazione delle disposizioni del presente
titolo o delle relative norme di attuazione, nonche' delle
disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo
del prodotto di cui agli articoli 30-decies, 121-bis e
121-ter.
2. L'IVASS vieta la commercializzazione in caso di
accertata violazione delle disposizioni indicate al comma 1
e dispone, a cura e spese dell'impresa o del distributore
interessato, la diffusione al pubblico, mediante le forme
piu' utili alla generale conoscibilita', dei provvedimenti
adottati.".
Si riporta il testo dell'articolo 191 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, come
modificato dal presente decreto legislativo:
"Art. 191. Potere regolamentare
1. Fatta salva la potesta' regolamentare del Governo e
del Ministero dello sviluppo economico, secondo le
disposizioni previste dal presente Codice, l'IVASS, per
l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione
tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione e sulla trasparenza e
sulla correttezza dei comportamenti delle imprese e degli
intermediari di assicurazione e di riassicurazione, con
particolare riferimento alla tutela degli assicurati, puo'
adottare regolamenti o altre disposizioni di carattere
generale per l'attuazione delle norme contenute nel
presente codice e delle disposizioni direttamente
applicabili dell'Unione europea, nonche' regolamenti per
l'attuazione delle raccomandazioni, linee guida e altre
disposizioni emanate dalle Autorita' di vigilanza europee,
aventi ad oggetto le seguenti materie:
a) le condizioni di accesso all'attivita' di
assicurazione;
b) le condizioni di esercizio dell'attivita' di
assicurazione e riassicurazione, incluso:
1) il sistema di governo societario, incluse le
funzioni fondamentali, delle imprese di assicurazione e
riassicurazione;
2) l'adeguatezza patrimoniale, ivi compresa la
formazione delle riserve tecniche, la copertura e la
valutazione delle attivita', la composizione dei fondi
propri ed il calcolo dei requisiti patrimoniali di
solvibilita' delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione, con particolare riferimento alla
disciplina della formula standard e del modello interno
completo o parziale, nonche' l'eventuale possibilita' di
richiedere l'attivita' di verifica da parte della societa'
di revisione in conformita' alla normativa dell'Unione
europea;
3) l'informativa e il processo di controllo
prudenziale, ivi incluso il contenuto della relazione sulla
solvibilita' e sulla condizione finanziaria nonche'
l'eventuale sottoposizione dell'informativa a verifica da
parte della societa' di revisione;
c) le condizioni di accesso e di esercizio
all'attivita' di assicurazione delle imprese con sede in
uno Stato terzo;
d) le condizioni di accesso e di esercizio
all'attivita' di assicurazione delle imprese locali;
e) le condizioni di accesso e di esercizio
all'attivita' di riassicurazione, incluse le condizioni per
l'accesso e l'esercizio delle societa' veicolo di cui
all'articolo 57-bis;
f) la classificazione dei rischi all'interno dei rami
di cui all'articolo 2;
g) le procedure relative all'assunzione di
partecipazioni e gli assetti proprietari, ivi inclusa la
disciplina degli stretti legami;
h) gli schemi di bilancio, il piano dei conti, le
modalita' di calcolo, le forme e le modalita' di raccordo
fra il sistema contabile ed il piano dei conti, e gli altri
modelli di vigilanza derivati dal bilancio di esercizio e
consolidato delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione;
i) l'individuazione dei soggetti non sottoposti agli
obblighi di redazione del bilancio consolidato che sono
tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il
bilancio consolidato;
l) la costituzione e l'amministrazione dei patrimoni
dedicati ad uno specifico affare, nelle forme previste dal
codice civile, delle gestioni separate e dei fondi interni
delle imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita,
ivi compresi i limiti e i divieti relativi all'attivita' di
investimento e i principi e gli schemi da adottare per la
valutazione dei beni in cui e' investito il patrimonio;
m) gli obblighi relativi all'assicurazione obbligatoria
per i veicoli a motore e i natanti, ivi incluse le
procedure liquidative;
n) i contratti di assicurazione, con particolare
riferimento all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a
motore e i natanti e le particolari operazioni di
assicurazione;
o) la correttezza della pubblicita', le regole di
presentazione e di comportamento delle imprese di
assicurazione e dei distributori nell'ideazione e
nell'offerta di prodotti assicurativi, tenuto conto delle
differenti esigenze di protezione degli assicurati;
p) la procedura per la presentazione dei reclami per
l'accertamento della violazione degli obblighi
comportamentali a carico delle imprese e degli
intermediari;
q) gli obblighi informativi prima della conclusione e
durante l'esecuzione del contratto, ivi compresi quelli
relativi alla promozione e al collocamento, mediante
tecniche di comunicazione a distanza, dei prodotti
assicurativi;
r) le procedure relative alle operazioni straordinarie;
s) la vigilanza sul gruppo assicurativo ivi compresa la
verifica delle operazioni infragruppo ed il calcolo della
solvibilita' di gruppo;
t) le procedure per le misure di salvaguardia, di
risanamento e di liquidazione delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione e delle societa'
soggette alla vigilanza sul gruppo;
u) i sistemi di indennizzo per i danni derivanti dalla
circolazione dei veicoli e dei natanti nonche'
dell'attivita' venatoria;
v) i procedimenti relativi all'accertamento e alla
irrogazione delle sanzioni amministrative.
2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano al
principio di proporzionalita' per il raggiungimento del
fine con il minor sacrificio per i soggetti destinatari.
3. I regolamenti devono risultare coerenti con le
finalita' della vigilanza di cui agli articoli 3 e 5 e
devono tenere conto delle esigenze di competitivita' e di
sviluppo dell'innovazione nello svolgimento delle attivita'
dei soggetti vigilati.
4. I regolamenti sono adottati nel rispetto di
procedure di consultazione aperte e trasparenti che
consentano la conoscibilita' della normativa in
preparazione e dei commenti ricevuti anche mediante
pubblicazione sul sito Internet dell'Istituto. All'avvio
della consultazione l'IVASS rende noto lo schema del
provvedimento ed i risultati dell'analisi relativa
all'impatto della regolamentazione, che effettua nel
rispetto dei principi enunciati all'articolo 12 della legge
29 luglio 2003, n. 229, e delle disposizioni regolamentari
dell'IVASS.
5. L'IVASS puo' richiedere, in ogni fase del
procedimento, il parere del Consiglio di Stato e si esprime
pubblicamente sulle osservazioni ricevute, a seguito della
procedura di consultazione, e sul parere eventualmente
richiesto al Consiglio di Stato.
6. I regolamenti adottati dall'IVASS sono fra loro
coordinati e formano un'unica raccolta delle istruzioni di
vigilanza.".
Si riporta il testo dell'articolo 208 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente
decreto legislativo:
"Art. 208. Comunicazioni alla Commissione europea e
all'AEAP e alle autorita' di vigilanza di altri Stati
membri relativamente ad imprese di Stati membri e di Stati
terzi
1. L'IVASS comunica alla Commissione europea, all'AEAP
e alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri:
a) ogni autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
assicurativa o riassicurativa rilasciata ad un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione di nuova costituzione
che sia controllata, direttamente o indirettamente, da
imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi la
sede legale in uno Stato terzo;
b) ogni autorizzazione all'acquisizione, da parte di
imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi la
sede legale in uno Stato terzo, di partecipazioni di
controllo in imprese di assicurazione o di riassicurazione
aventi la sede legale nel territorio della Repubblica.
1-bis. Se l'autorizzazione e' stata rilasciata ad
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che si
trovi nella situazione di cui alla lettera a), la struttura
dei rapporti di controllo e' specificamente indicata nella
comunicazione che l'IVASS invia alla Commissione europea,
all'AEAP e alle autorita' di vigilanza degli altri Stati
membri.
2. L'IVASS informa la Commissione europea e l'AEAP
delle difficolta' di carattere generale eventualmente
incontrate dalle imprese e dagli intermediari, anche a
titolo accessorio, aventi la sede legale nel territorio
della Repubblica nell'accesso e nell'esercizio
dell'attivita' in regime di stabilimento in uno Stato
terzo.".
Si riporta il testo dell'articolo 305 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente
decreto legislativo:
"Art. 305. Attivita' abusivamente esercitata
1. Chiunque svolge attivita' assicurativa o
riassicurativa in difetto di autorizzazione e' punito con
la reclusione da due a quattro anni e con la multa da euro
ventimila ad euro duecentomila.
2. Chiunque esercita l'attivita' di intermediazione
assicurativa o riassicurativa in difetto di iscrizione al
registro di cui all'articolo 10 9e' punito con la
reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro
diecimila a euro centomila.
3. Se vi e' fondato sospetto che una societa' svolga
attivita' assicurativa o riassicurativa in violazione del
comma 1 o di intermediazione assicurativa o riassicurativa
in violazione del comma 2, l'IVASS richiede al tribunale
l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409
del codice civileovvero allo stesso fine denunzia i fatti
al pubblico ministero.
4. (abrogato).
5. L'esercizio dell'attivita' di perito di
assicurazione in difetto di iscrizione al ruolo previsto
dall'articolo 156e' punito a normadell'articolo 348 del
codice penale.".
Si riporta il testo dell'articolo 306 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente
decreto legislativo:
"Art. 306. Impedimenti all'esercizio delle funzioni di
vigilanza
1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del
codice civile, chiunque ostacola le funzioni di vigilanza
con il rifiuto dell'accesso ai locali o con il diniego
all'ordine di esibizione della documentazione concernente
l'attivita' assicurativa o riassicurativa o di
intermediazione assicurativa o riassicurativa, che viene
opposto ai funzionari dell'IVASS incaricati di accertare i
fatti che possono configurare una violazione dell'articolo
305, e' punito con la reclusione fino a due anni e la multa
da euro diecimila ad euro centomila.
2. (abrogato).".
Si riporta il testo dell'articolo 308 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente
decreto legislativo:
"Art. 308. Abuso di denominazione assicurativa
1. L'uso, nella denominazione sociale o in qualsiasi
comunicazione al pubblico, delle parole assicurazione,
riassicurazione, impresa o compagnia di assicurazione,
impresa o compagnia di riassicurazione, mutua assicuratrice
ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua estera,
idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo
svolgimento dell'attivita' assicurativa o riassicurativa e'
vietato ai soggetti diversi, rispettivamente, da quelli
autorizzati all'esercizio dell'attivita' di assicurazione o
di riassicurazione.
2. L'uso nella ragione o nella denominazione sociale o
in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole
intermediario di assicurazione, intermediario di
riassicurazione, produttore di assicurazione, intermediario
di assicurazione a titolo accessorio, agente di
assicurazione, broker, mediatore di assicurazione,
mediatore di riassicurazione, produttore diretto di
assicurazione, perito di assicurazione ovvero di altre
parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre
in inganno sulla legittimazione allo svolgimento di
attivita' di intermediazione assicurativa, riassicurativa o
di attivita' peritale e' vietato a soggetti diversi da
quelli iscritti nel registro degli intermediari di
assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 109
o nel ruolo dei periti di assicurazione di cui all'articolo
156.
3. L'IVASS determina, con regolamento, le ipotesi in
cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base
ad elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei
commi 1 e 2 possono essere utilizzate da soggetti diversi
dalle imprese o dagli intermediari.
4. Chiunque contravviene al disposto del comma 1 e'
punito, se persona fisica, con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro cinquemila a euro cinque milioni e, se
persona giuridica, con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro trentamila al dieci per cento del
fatturato. La misura della sanzione puo' essere aumentata
secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2.
4-bis. Chiunque contravviene al disposto del comma 2 e'
punito, se persona fisica, con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro mille ad euro settecentomila e, se
persona giuridica, con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinque milioni
oppure, se superiore, al cinque per cento del fatturato. La
misura della sanzione puo' essere aumentata secondo quanto
previsto all'articolo 310, comma 2.".
Si riporta il testo dell'articolo 321 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente
decreto legislativo:
"Art. 321. Doveri degli organi di controllo
1. Alle persone che compongono gli organi di controllo
di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione le
quali omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190,
commi 1 e 3, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro cinquemila a cinque milioni di euro.
2. La medesima sanzione si applica alle persone che
compongono i corrispondenti organi delle societa', ivi
incluse le societa' di partecipazione assicurativa e di
partecipazione finanziaria mista, che controllano
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono
da queste controllate le quali omettono le comunicazioni
previste dall'articolo 190, commi 1 e 3.
3. (abrogato).
4.".
Si riporta il testo dell'articolo 322 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente
decreto legislativo:
"Art. 322. Doveri del revisore legale e della societa'
di revisione legale
1. Il revisore legale e i legali rappresentanti della
societa' di revisione legale di un'impresa di assicurazione
o di riassicurazione che omettono le comunicazioni previste
dall'articolo 190, commi 1, 2 e 4, sono segnalati
dall'IVASS alla CONSOB ai fini dell'adozione dei
provvedimenti di competenza.
2. La medesima segnalazione e' disposta nei confronti
del revisore legale e dei legali rappresentanti della
societa' di revisione legale che sono incaricate dalle
societa' che controllano un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione o che sono da queste controllate i quali
omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi
1, 2, 4 e 5.
3. La CONSOB informa l'IVASS dei provvedimenti
adottati.".
Si riporta il testo dell'articolo 325 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente
decreto legislativo:
"Art. 325. Destinatari delle sanzioni amministrative
pecuniarie
1. Ad eccezione delle sanzioni di cui al Capo V e fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 311, le sanzioni
amministrative sono applicate nei confronti delle imprese
di assicurazione o di riassicurazione, delle imprese locali
e delle particolari mutue assicuratrici di cui al Titolo
IV, dell'ultima societa' controllante italiana come
determinata dall'articolo 210, comma 2, per la violazione
degli obblighi di cui al Titolo XV, delle societa' di
partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria
mista, degli intermediari e degli altri soggetti
destinatari degli obblighi di cui al presente codice o
delle relative norme di attuazione, responsabili della
violazione.
2. (abrogato).
3. Le sanzioni per le violazioni commesse dai soggetti
ai quali siano state affidate funzioni parzialmente
comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione
e di riassicurazione sono applicate nei confronti delle
imprese stesse.".
Si riporta il testo dell'articolo 328 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente
decreto legislativo:
"Art. 328. Norme sul pagamento delle sanzioni
amministrative pecuniarie
1. (abrogato).
2. (abrogato).
3. L'IVASS, con regolamento, determina le modalita' e i
termini di pagamento delle sanzioni amministrative
pecuniarie. Alla riscossione coattiva delle sanzioni
amministrative pecuniarie si provvede mediante ruolo
secondo i termini e le modalita' previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Sono versati alla CONSAP Spa - Gestione autonoma del
Fondo di garanzia per le vittime della strada i proventi
derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate
in applicazione dei seguenti articoli:
a) 310, comma 1, lettera b), ad eccezione di quelli
derivanti dalle sanzioni irrogate per violazioni degli
articoli 10-quater e 182;
b) 310, comma 1, lettera c), ad eccezione di quelli
derivanti dalle sanzioni irrogate per violazione
dell'articolo 183;
c) 310-bis;
d) 310-ter;
e) 310-quater.
4-bis. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal presente Titolo non si applicano le disposizioni
contenute negli articoli 6, 10, 11, 14, commi 1, 2 e 5 per
la parte relativa alla facolta' di pagamento della sanzione
in misura ridotta, 16 e 22 della legge 24 novembre 1981, n.
689.".
Si riporta il testo dell'articolo 329 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente
decreto legislativo:
"Art. 329. Sanzioni disciplinari applicabili ai periti
assicurativi
1. I periti assicurativi che nell'esercizio della loro
attivita' violino le norme del presente codice o le
relative norme di attuazione, sono puniti, in base alla
gravita' dell'infrazione e tenuto conto dell'eventuale
recidiva, con una delle seguenti sanzioni:
a) richiamo;
b) censura;
c) radiazione.
2. Il richiamo, consistente in una dichiarazione
scritta di biasimo motivato, e' disposto per fatti di lieve
manchevolezza. La censura e' disposta per fatti di
particolare gravita'. La radiazione e' disposta per fatti
di eccezionale gravita' e determina l'immediata risoluzione
dei rapporti di intermediazione e, nel caso di esercizio
dell'attivita' in forma societaria, comporta altresi' la
cancellazione della societa' nei casi di particolare
gravita' o di sistematica reiterazione dell'illecito.
3. I provvedimenti disciplinari sono notificati
all'interessato mediante lettera raccomandata e sono
comunicati alle imprese con le quali il medesimo ha
incarichi in corso di esecuzione.".
Si riporta il testo dell'articolo 336 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente
decreto legislativo
"Art. 336. Intermediari di assicurazione e di
riassicurazione
1. Ciascun iscritto al registro di cui all'articolo 109
e' tenuto al pagamento all'IVASS di un contributo annuale,
denominato contributo di vigilanza sugli intermediari di
assicurazione e riassicurazione nella misura massima di:
euro cento per le persone fisiche iscritte al registro di
cui all'articolo 109, comma 2, lettera a); euro cinquecento
per le persone giuridiche iscritte al registro di cui
all'articolo 109, comma 2, lettera a); euro cento per le
persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo
109, comma 2, lettera b); euro cinquecento per le persone
giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109,
comma 2, lettera b), euro cinquanta per le persone fisiche
iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2,
lettera c), euro diecimila per le persone giuridiche
iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2,
lettera d), euro 100 per le persone fisiche iscritte al
registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera f); euro
cinquecento per le persone giuridiche iscritte al registro
di cui all'articolo 109, comma 2, lettera f). Il contributo
non e' deducibile dal reddito dell'intermediario.
2. Il contributo di vigilanza e' determinato entro il
30 maggio con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze adottato, sentito l'IVASS, in modo da assicurare la
copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sugli
intermediari iscritti al registro. Il decreto e' pubblicato
entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel
Bollettino dell'IVASS.
3. Si applica l'articolo 335, commi 5 e 6.
L'attestazione relativa al pagamento e' comunicata
all'IVASS nelle forme e con i termini stabiliti con il
decreto di cui al comma 2.
3-bis. Il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di cui al comma 2, individua altresi' il
contributo a carico di coloro che intendono svolgere la
prova di idoneita' di cui all'articolo 110, comma 2, nella
misura necessaria a garantire lo svolgimento di tale
attivita'.".
 
Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera w-bis) e' sostituita dalla seguente: «w-bis) soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa: gli intermediari assicurativi iscritti nella sezione d) del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005, i soggetti dell'Unione europea iscritti nell'elenco annesso di cui all'articolo 116-quinquies, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del 2005, quali le banche, le societa' di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento, anche quando operano con i collaboratori di cui alla sezione E del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005;»;
b) alla lettera w-bis.3), le parole: «regolamento (UE) n. 1286/2014;» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione non include: 1) i prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato I della direttiva 2009/138/CE; 2) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacita' dovuta a lesione, malattia o disabilita'; 3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi; 4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE; 5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non puo' scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico;».
2. All'articolo 4-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), le parole: «gli intermediari assicurativi», sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti»;
b) al comma 3, lettera b), le parole: «per quanto riguarda la tutela degli investitori o l'integrita' e l'ordinato funzionamento dei mercati» sono soppresse e, dopo le parole: «nel caso di prodotti distribuiti», sono aggiunte le seguenti: «dalle imprese di assicurazione e»;
c) al comma 3, lettera c), le parole: «, nonche' per quanto riguarda i rischi inerenti alla stabilita' delle imprese di assicurazione nei confronti delle imprese di assicurazione medesime» sono soppresse;
d) al comma 4, dopo le parole «dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo», sono aggiunte le seguenti: «e dell'articolo 4-septies»;
3. All'articolo 4-septies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «, dall'articolo 10,», sono sostituite dalle seguenti: «e dall'articolo 10,»; le parole «dall'articolo 13, paragrafi 1, 3 e 4, e dagli articoli 14 e 19» sono soppresse, e le parole «o l'IVASS, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell'articolo 4-sexies, possono,», sono sostituite dalle seguenti: «puo',»;
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in caso di violazione degli articoli 13, paragrafi 1, 3 e 4, 14 e 19 del regolamento (UE) n. 1286/2014, la Consob o l'IVASS, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell'articolo 4-sexies, possono, tenuto conto, in quanto compatibili, dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis, esercitare i poteri di cui al comma 1.»;
c) il comma 5 e' abrogato.
4. All'articolo 4-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e le imprese di assicurazione» sono soppresse;
b) al comma 4 le parole «Le imprese di assicurazione osservano le disposizioni attuative adottate dall'IVASS, sentita Consob.» sono soppresse.
5. All'articolo 4-terdecies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «, ad eccezione dell'articolo 25-ter» sono soppresse.
6. All'articolo 25-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Prodotti di investimento assicurativo»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi e' disciplinata dalle disposizioni di cui al Titolo IX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalla normativa europea direttamente applicabile.»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 5, comma 3, la CONSOB esercita sui soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis), i poteri di cui all'articolo 6, comma 2, sentito l'IVASS, nonche' i poteri di cui all'articolo 6-bis, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, all'articolo 6-ter, commi 1, 2, 3 e 4, all'articolo 7, commi 1, 1-bis, 1-ter e 3-bis.»;
d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo, il potere di cui all'articolo 6, comma 2, e' esercitato dalla CONSOB, sentita l'IVASS, in modo da garantire uniformita' alla disciplina applicabile alla vendita dei prodotti d'investimento assicurativo a prescindere dal canale distributivo e la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi, nonche' il rispetto della normativa europea direttamente applicabile. 2-ter. La Consob e l'IVASS si accordano sulle modalita' di esercizio dei poteri di vigilanza, secondo le rispettive competenze, in modo da ridurre gli oneri a carico dei soggetti vigilati.»;
e) i commi 3, 4, 5 e 6, sono abrogati.
7. All'articolo 30, comma 9, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole «e, limitatamente ai soggetti abilitati, ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione», sono soppresse.
8. All'articolo 117-ter, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, 58, le parole «e le imprese di assicurazione» sono soppresse.
9. All'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «25-ter, commi 1 e 2;» sono soppresse;
b) al comma 2, lettera b), le parole: «alle imprese di assicurazione» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa» e le parole «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2».
10. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, all'articolo 5, comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole «di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,» sono aggiunte le seguenti: «ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 187-ter del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,».

Note all'art. 2:
Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente
decreto legislativo:
"Art. 1. Definizioni
1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e successive modificazioni;
b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni;
c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa' e
la borsa;
d) 'IVASS': L'Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni;
d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con
regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle
Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54
del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n.
1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico,
istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le
autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
d-ter) "UE": l'Unione europea;
d-quater) "impresa di investimento": l'impresa la cui
occupazione o attivita' abituale consiste nel prestare uno
o piu' servizi di investimento a terzi e/o nell'effettuare
una o piu' attivita' di investimento a titolo
professionale;
d-quinquies) "banca": la banca come definita
dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del Testo unico
bancario;
d-sexies) "banca dell'Unione europea" o "banca UE": la
banca avente sede legale e amministrazione centrale in un
medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;
e) "societa' di intermediazione mobiliare" (Sim):
l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica
con sede legale e direzione generale in Italia, diversa
dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti
nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario,
autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento;
f) "impresa di investimento dell'Unione europea" o
"impresa di investimento UE": l'impresa di investimento,
diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e direzione
generale in un medesimo Stato dell'Unione europea, diverso
dall'Italia;
g) "impresa di paesi terzi": l'impresa che non ha la
propria sede legale o direzione generale nell'Unione
europea, la cui attivita' e' corrispondente a quella di
un'impresa di investimento UE o di una banca UE che presta
servizi o attivita' di investimento;
h);
i) 'societa' di investimento a capitale variabile'
(Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa' per
azioni a capitale variabile con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni;
i-bis) 'societa' di investimento a capitale fisso'
(Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa' per
azioni a capitale fisso con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
partecipativi;
i-ter) "personale": i dipendenti e coloro che comunque
operano sulla base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
j) 'fondo comune di investimento': l'Oicr costituito in
forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito
e gestito da un gestore;
k) 'Organismo di investimento collettivo del risparmio'
(Oicr): l'organismo istituito per la prestazione del
servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui
patrimonio e' raccolto tra una pluralita' di investitori
mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia
dai medesimi nonche' investito in strumenti finanziari,
crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti
diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR,
partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a
una politica di investimento predeterminata;
k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui partecipanti hanno
il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a
valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita' e
con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e
dalla documentazione d'offerta dell'Oicr;
k-ter) 'Oicr chiuso': l'Oicr diverso da quello aperto;
l) 'Oicr italiani': i fondi comuni d'investimento, le
Sicav e le Sicaf;
m) 'Organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari italiani' (OICVM italiani): il fondo comune di
investimento e la Sicav rientranti nell'ambito di
applicazione della direttiva 2009/65/CE;
m-bis) 'Organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari UE' (OICVM UE): gli Oicr rientranti nell'ambito
di applicazione della direttiva 2009/65/CE, costituiti in
uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;
m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA italiano): il
fondo comune di investimento, la Sicav e la Sicaf
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE;
m-quater) 'FIA italiano riservato': il FIA italiano la
cui partecipazione e' riservata a investitori professionali
e alle categorie di investitori individuate dal regolamento
di cui all'articolo 39;
m-quinquies) Oicr alternativi UE (FIA UE)': gli Oicr
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso
dall'Italia;
m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA non UE)': gli
Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE, costituiti in uno Stato non appartenente
all'UE;
m-septies) 'fondo europeo per il venture capital'
(EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 345/2013;
m-octies) 'fondo europeo per l'imprenditoria sociale'
(EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 346/2013;
m-octies.1) 'fondo di investimento europeo a lungo
termine" (ELTIF): l'Oicr rientrante nell'ambito di
applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760;
m-novies) 'Oicr feeder': l'Oicr che investe le proprie
attivita' totalmente o in prevalenza nell'Oicr master;
m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale uno o piu'
Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le proprie
attivita';
m-undecies) 'clienti professionali' o 'investitori
professionali': i clienti professionali ai sensi
dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies;
m-duodecies) "clienti al dettaglio o investitori al
dettaglio": i clienti o gli investitori che non sono
clienti professionali o investitori professionali;
n) 'gestione collettiva del risparmio': il servizio che
si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei relativi
rischi;
o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la
societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione
collettiva del risparmio;
o-bis) 'societa' di gestione UE': la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CEin uno Stato
dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita' di
gestione di uno o piu' OICVM;
p) 'gestore di FIA UE' (GEFIA UE): la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UEin uno Stato
dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita' di
gestione di uno o piu' FIA;
q) 'gestore di FIA non UE' (GEFIA non UE): la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UEcon sede
legale in uno Stato non appartenente all'UE, che esercita
l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA;
q-bis) 'gestore': la Sgr, la Sicav e la Sicaf che
gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa' di
gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di
EuVECA, il gestore di EuSEF e il gestore di ELTIF;
q-ter) 'depositario di Oicr': il soggetto autorizzato
nel paese di origine dell'Oicr ad assumere l'incarico di
depositario;
q-quater) 'depositario dell'Oicr master o
dell'Oicrfeeder': il depositario dell'Oicr master o
dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder
e' unOicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello Stato
di origine a svolgere i compiti di depositario;
q-quinquies) 'quote e azioni di Oicr': le quote dei
fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav e le
azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf;
r) "soggetti abilitati": le Sim, le imprese di
investimento UE con succursale in Italia, le imprese di
paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, le societa' di
gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i
GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non UE
autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'albo
previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, le banche
italiane e le banche UE con succursale in Italia
autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di
investimento;
r-bis) "Stato di origine della societa' di gestione
armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
UE ha la propria sede legale e direzione generale;
r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE in
cui l'OICR e' stato costituito;
r-quater) 'rating del credito': un parere relativo al
merito creditizio di un'entita', cosi' come definito
dall'articolo3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento
(CE) n. 1060/2009;
r-quinquies) 'agenzia di rating del credito': una
persona giuridica la cui attivita' include l'emissione di
rating del credito a livello professionale;
s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le
attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B
dell'Allegato I al presente decreto, autorizzati nello
Stato dell'UE di origine;
t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni
comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con
qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni
sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari
offerti cosi' da mettere un investitore in grado di
decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti
finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti
abilitati;
u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e
ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o
postali non rappresentati da strumenti finanziari;
v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni
offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di
soggetti e di ammontare complessivo superiore a quelli
indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100, comma
1, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di
acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
dalle banche centrali degli Stati comunitari;
w) "emittenti quotati": i soggetti, italiani o esteri,
inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari quotati
in un mercato regolamentato italiano. Nel caso di ricevute
di deposito ammesse alle negoziazioni in un mercato
regolamentato, per emittente si intende l'emittente dei
valori mobiliari rappresentati, anche qualora tali valori
non sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato;
w-bis) "soggetti abilitati alla distribuzione
assicurativa": gli intermediari assicurativi iscritti nella
sezione d) del registro unico degli intermediari
assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto
legislativo n. 209 del 2005, i soggetti dell'Unione europea
iscritti nell'elenco annesso di cui all'articolo
116-quinquies, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del
2005, quali le banche, le societa' di intermediazione
mobiliare e le imprese di investimento, anche quando
operano con i collaboratori di cui alla sezione E del
registro unico degli intermediari assicurativi di cui
all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005;
w-bis.1) «prodotto di investimento al dettaglio e
assicurativo preassemblato» o «PRIIP»: un prodotto ai sensi
all'articolo 4, numero 3), del regolamento (UE) n.
1286/2014;
w-bis.2) «prodotto d'investimento al dettaglio
preassemblato» o «PRIP»: un investimento ai sensi
dell'articolo 4, numero 1), del regolamento (UE) n.
1286/2014;
w-bis.3) «prodotto di investimento assicurativo»: un
prodotto ai sensi dell'articolo 4, numero 2), del
regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione non
include: 1) i prodotti assicurativi non vita elencati
all'allegato I della direttiva 2009/138/CE; 2) i contratti
assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal
contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per
incapacita' dovuta a lesione, malattia o disabilita'; 3) i
prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale,
sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire
all'investitore un reddito durante la pensione e che
consentono all'investitore di godere di determinati
vantaggi; 4) i regimi pensionistici aziendali o
professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano
nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o
della direttiva 2009/138/CE; 5) i singoli prodotti
pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un
contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il
lavoratore o il datore di lavoro non puo' scegliere il
fornitore o il prodotto pensionistico;
w-bis.4) «ideatore di prodotti d'investimento al
dettaglio preassemblati e assicurativi» o «ideatore di
PRIIP»: un soggetto di cui all'articolo 4, numero 4), del
regolamento (UE) n. 1286/2014;
w-bis.5) «persona che vende un PRIIP»: un soggetto di
cui all'articolo 4, numero 5), del regolamento (UE) n.
1286/2014;
w-bis.6) «investitore al dettaglio in PRIIP»: un
cliente ai sensi dell'articolo 4, numero 6), del
regolamento (UE) n. 1286/2014;
w-bis.7) "gestore del mercato": il soggetto che
gestisce e/o amministra l'attivita' di un mercato
regolamentato e puo' coincidere con il mercato
regolamentato stesso;
w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale
amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che
consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base
alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di
acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a
strumenti finanziari ammessi alla negoziazione
conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che e'
autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla
parte III;
w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato
membro d'origine":
1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in
mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;
2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale
unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente
in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati
regolamentati italiani o di altro Stato membro dell'Unione
europea, aventi sede legale in Italia;
3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e
2), aventi sede legale in uno Stato non appartenente
all'Unione europea, che hanno scelto l'Italia come Stato
membro d'origine tra gli Stati membri in cui i propri
valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato. La scelta dello Stato membro
d'origine resta valida salvo che l'emittente abbia scelto
un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero 4-bis)
e abbia comunicato tale scelta;
4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di
cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o i cui
valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un
mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia
come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un
solo Stato membro d'origine. La scelta resta valida per
almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari
dell'emittente non sono piu' ammessi alla negoziazione in
alcun mercato regolamentato dell'Unione europea, o salvo
che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di
cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera;
4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i cui
valori mobiliari non sono piu' ammessi alla negoziazione in
un mercato regolamentato dello Stato membro d'origine, ma
sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato italiano o di altri Stati membri e, se del
caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno scelto
l'Italia come nuovo Stato membro d'origine;
w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre
disposizioni di legge, le piccole e medie imprese,
emittenti azioni quotate, il cui fatturato anche
anteriormente all'ammissione alla negoziazione delle
proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero
che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai
500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti
azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti
limiti per tre anni consecutivi. La Consob stabilisce con
regolamento le disposizioni attuative della presente
lettera, incluse le modalita' informative cui sono tenuti
tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla
perdita della qualifica di PMI. La Consob sulla base delle
informazioni fornite dagli emittenti pubblica l'elenco
delle PMI tramite il proprio sito internet;
w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti
indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le
controparti centrali e i repertori di dati sulle
negoziazioni;
w-sexies) "provvedimenti di risanamento": i
provvedimenti con cui sono disposte:
1) l'amministrazione straordinaria, nonche' le misure
adottate nel suo ambito;
2) le misure adottate ai sensi dell'articolo 60-bis.4;
3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai punti 1
e 2, adottate da autorita' di altri Stati dell'Unione
europea;
w-septies) "depositari centrali di titoli o depositari
centrali": i soggetti indicati nell'articolo 2, paragrafo
1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014,
relativo al miglioramento del regolamento titoli
nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli.
1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono categorie di
valori che possono essere negoziati nel mercato dei
capitali, quali ad esempio:
a) azioni di societa' e altri titoli equivalenti ad
azioni di societa', di partnership o di altri soggetti e
ricevute di deposito azionario;
b) obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le
ricevute di deposito relative a tali titoli;
c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di
acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle
lettere a) e b) o che comporti un regolamento a pronti
determinato con riferimento a valori mobiliari, valute,
tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o
misure.
1-ter. Per "strumenti del mercato monetario" si
intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel
mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i
certificati di deposito e le carte commerciali.
1-quater. Per "ricevute di deposito" si intendono
titoli negoziabili sul mercato dei capitali, rappresentanti
la proprieta' dei titoli di un emittente non domiciliato,
ammissibili alla negoziazione in un mercato regolamentato e
negoziati indipendentemente dai titoli dell'emittente non
domiciliato.
2. Per "strumento finanziario" si intende qualsiasi
strumento riportato nella Sezione C dell'Allegato I. Gli
strumenti di pagamento non sono strumenti finanziari.
2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
il regolamento di cui all'articolo 18, comma 5, puo'
individuare:
a) gli altri contratti derivati di cui al punto 7,
sezione C, dell'Allegato I aventi le caratteristiche di
altri strumenti finanziari derivati;
b) gli altri contratti derivati di cui al punto 10,
sezione C, dell'Allegato I aventi le caratteristiche di
altri strumenti finanziari derivati, negoziati in un
mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di
negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione.
2-ter. Nel presente decreto legislativo si intendono
per:
a) "strumenti derivati": gli strumenti finanziari
citati nell'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, nonche'
gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera
c );
b) "derivati su merci": gli strumenti finanziari che
fanno riferimento a merci o attivita' sottostanti di cui
all'Allegato I, sezione C, punti 5), 6), 7) e 10), nonche'
gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera
c), quando fanno riferimento a merci o attivita'
sottostanti menzionati all'Allegato I, sezione C, punto
10);
c) "contratti derivati su prodotti energetici C6": i
contratti di opzione, i contratti finanziari a termine
standardizzati (future), gli swap e tutti gli altri
contratti derivati concernenti carbone o petrolio
menzionati nella Sezione C, punto 6, dell'Allegato I che
sono negoziati in un sistema organizzato di negoziazione e
devono essere regolati con consegna fisica del sottostante.
3.
4.
5. Per "servizi e attivita' di investimento" si
intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti
finanziari:
a) negoziazione per conto proprio;
b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
c) assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un
impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
c-bis) collocamento senza impegno irrevocabile nei
confronti dell'emittente;
d) gestione di portafogli;
e) ricezione e trasmissione di ordini;
f) consulenza in materia di investimenti;
g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;
g-bis) gestione di sistemi organizzati di negoziazione.
5-bis. Per "negoziazione per conto proprio" si intende
l'attivita' di acquisto e vendita di strumenti finanziari,
in contropartita diretta.
5-bis.1. Per "sistema multilaterale" si intende un
sistema che consente l'interazione tra interessi multipli
di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari.
5-ter. Per "internalizzatore sistematico" si intende
l'impresa di investimento che in modo organizzato,
frequente, sistematico e sostanziale negozia per conto
proprio eseguendo gli ordini dei clienti al di fuori di un
mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di
negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione
senza gestire un sistema multilaterale. Il modo frequente e
sistematico si misura per numero di negoziazioni fuori
listino (OTC) su strumenti finanziari effettuate per conto
proprio eseguendo gli ordini dei clienti. Il modo
sostanziale si misura per dimensioni delle negoziazioni OTC
effettuate dal soggetto su uno specifico strumento
finanziario in relazione al totale delle negoziazioni
effettuate sullo strumento finanziario dal soggetto
medesimo o all'interno dell'Unione europea.
5-quater. Per "market maker" si intende una persona che
si propone, nelle sedi di negoziazione e/o al di fuori
delle stesse, su base continuativa, come disposta a
negoziare per conto proprio acquistando e vendendo
strumenti finanziari in contropartita diretta ai prezzi
dalla medesima definiti.
5-quinquies. Per "gestione di portafogli" si intende la
gestione, su base discrezionale e individualizzata, di
portafogli di investimento che includono uno o piu'
strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito
dai clienti.
5-sexies. Il servizio di cui al comma 5, lettera e),
comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonche'
l'attivita' consistente nel mettere in contatto due o piu'
investitori, rendendo cosi' possibile la conclusione di
un'operazione fra loro (mediazione).
5-septies. Per "consulenza in materia di investimenti"
si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate
a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del
prestatore del servizio, riguardo a una o piu' operazioni
relative a strumenti finanziari.
5-septies.1. Per "esecuzione di ordini per conto dei
clienti" si intende la conclusione di accordi di acquisto o
di vendita di uno o piu' strumenti finanziari per conto dei
clienti, compresa la conclusione di accordi per la
sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari
emessi da un'impresa di investimento o da una banca al
momento della loro emissione.
5-septies.2. Per "agente collegato" si intende la
persona fisica o giuridica che, sotto la piena e
incondizionata responsabilita' di una sola impresa di
investimento per conto della quale opera, promuove servizi
di investimento e/o servizi accessori presso clienti o
potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli
ordini dei clienti riguardanti servizi di investimento o
strumenti finanziari, colloca strumenti finanziari o presta
consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti
strumenti o servizi finanziari.
5-septies.3. Per "consulente finanziario abilitato
all'offerta fuori sede" si intende la persona fisica
iscritta nell'apposita sezione dell'albo previsto
dall'articolo 31, comma 4, del presente decreto che, in
qualita' di agente collegato, esercita professionalmente
l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario.
5-octies. Nel presente decreto legislativo si intendono
per:
a) "sistema multilaterale di negoziazione": un sistema
multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un
gestore del mercato che consente l'incontro, al suo interno
e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli
di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente
alla parte II e alla parte III;
b) "sistema organizzato di negoziazione": un sistema
multilaterale diverso da un mercato regolamentato o da un
sistema multilaterale di negoziazione che consente
l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di
vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti
finanziari strutturati, quote di emissioni e strumenti
derivati, in modo da dare luogo a contratti conformemente
alla parte II e alla parte III;
c) "sede di negoziazione": un mercato regolamentato, un
sistema multilaterale di negoziazione o un sistema
organizzato di negoziazione.
5-octies.1. Per "ordine con limite di prezzo" si
intende un ordine di acquisto o di vendita di uno strumento
finanziario al prezzo limite fissato o a un prezzo piu'
vantaggioso e per un quantitativo fissato.
5-novies. Per "portale per la raccolta di capitali per
le piccole e medie imprese e per le imprese sociali" si
intende una piattaforma on line che abbia come finalita'
esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di
rischio da parte delle piccole e medie imprese, come
definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera (f), primo
alinea, del regolamento (UE) 2017/1129, delle imprese
sociali e degli organismi di investimento collettivo del
risparmio o di altre societa' che investono prevalentemente
in piccole e medie imprese.
5-decies.
5-undecies (abrogato) 5-duodecies. Per "imprese
sociali" si intendono le imprese sociali ai sensi del
decreto legislativo di cui all'articolo1, comma 2, lettera
c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, costituite in forma
di societa' di capitali o di societa' cooperativa.
6. Per "servizio accessorio" si intende qualsiasi
servizio riportato nella sezione B dell'Allegato I.
6-bis. Per "partecipazioni" si intendono le azioni, le
quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono
diritti amministrativi o comunque quelli previsti
dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile.
6-bis.1. Per "controllante" si intende un'impresa
controllante ai sensi degli articoli 2, paragrafo 9, e 22
della direttiva 2013/34/UE.
6-bis.2. Per "controllata" si intende un'impresa
controllata ai sensi degli articoli 2, paragrafo 10, e 22
della direttiva 2013/34/UE; l'impresa controllata di
un'impresa controllata e' parimenti considerata impresa
controllata dell'impresa controllante che e' a capo di tali
imprese.
6-bis.3. Per "stretti legami" si intende la situazione
nella quale due o piu' persone fisiche o giuridiche sono
legate:
a) da una «partecipazione», ossia dal fatto di
detenere, direttamente o tramite un legame di controllo, il
20 per cento o piu' dei diritti di voto o del capitale di
un'impresa;
b) da un legame di «controllo», ossia dalla relazione
esistente tra un'impresa controllante e un'impresa
controllata, in tutti i casi di cui all'articolo22,
paragrafi 1 e 2,della direttiva 2013/34/UE, o relazione
analoga esistente tra persone fisiche e giuridiche e
un'impresa, nel qual caso ogni impresa controllata di
un'impresa controllata e' considerata impresa controllata
dell'impresa controllante che e' a capo di tali imprese;
c) da un legame duraturo tra due o tutte le suddette
persone e uno stesso soggetto che sia una relazione di
controllo.
6-ter. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed
agli amministratori si applicano anche al consiglio di
gestione e ai suoi componenti.
6-quater. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la
funzione di controllo si applicano anche al consiglio di
sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione
e ai loro componenti.
6-quinquies. Per "negoziazione algoritmica" si intende
la negoziazione di strumenti finanziari in cui un algoritmo
informatizzato determina automaticamente i parametri
individuali degli ordini, come ad esempio l'avvio
dell'ordine, la relativa tempistica, il prezzo, la
quantita' o le modalita' di gestione dell'ordine dopo
l'invio, con intervento umano minimo o assente, ad
esclusione dei sistemi utilizzati unicamente per
trasmettere ordini a una o piu' sedi di negoziazione, per
trattare ordini che non comportano la determinazione di
parametri di negoziazione, per confermare ordini o per
eseguire il regolamento delle operazioni.
6-sexies. Per "accesso elettronico diretto" si intende
un accordo in base al quale un membro o un partecipante o
un cliente di una sede di negoziazione consente a un terzo
l'utilizzo del proprio codice identificativo di
negoziazione per la trasmissione in via elettronica
direttamente alla sede di negoziazione di ordini relativi a
uno strumento finanziario, sia nel caso in cui l'accordo
comporti l'utilizzo da parte del terzo dell'infrastruttura
del membro, del partecipante o del cliente, o di qualsiasi
sistema di collegamento fornito dal membro, partecipante o
cliente per trasmettere gli ordini (accesso diretto al
mercato) sia nel caso in cui non vi sia tale utilizzo
(accesso sponsorizzato).
6-septies. Per "tecnica di negoziazione algoritmica ad
alta frequenza" si intende qualsiasi tecnica di
negoziazione algoritmica caratterizzata da:
a) infrastrutture volte a ridurre al minimo le latenze
di rete e di altro genere, compresa almeno una delle
strutture per l'inserimento algoritmico dell'ordine:
co-ubicazione, hosting di prossimita' o accesso elettronico
diretto a velocita' elevata;
b) determinazione da parte del sistema
dell'inizializzazione, generazione, trasmissione o
esecuzione dell'ordine senza intervento umano per il
singolo ordine o negoziazione, e
c) elevato traffico infra-giornaliero di messaggi
consistenti in ordini, quotazioni o cancellazioni.
6-octies. Per "negoziazione matched principal" si
intende una negoziazione in cui il soggetto che si
interpone tra l'acquirente e il venditore non e' mai
esposto al rischio di mercato durante l'intera esecuzione
dell'operazione, con l'acquisto e la vendita eseguiti
simultaneamente ad un prezzo che non permette a tale
soggetto di realizzare utili o perdite, fatta eccezione per
le commissioni, gli onorari o le spese dell'operazione
previamente comunicati.
6-novies. Per "pratica di vendita abbinata" si intende
l'offerta di un servizio di investimento insieme a un altro
servizio o prodotto come parte di un pacchetto o come
condizione per l'ottenimento dello stesso accordo o
pacchetto.
6-decies. Per "deposito strutturato" si intende un
deposito quale definito all'articolo 69-bis, comma 1,
lettera c), del T.U. bancarioche e' pienamente rimborsabile
alla scadenza in base a termini secondo i quali qualsiasi
interesse o premio sara' rimborsato (o e' a rischio)
secondo una formula comprendente fattori quali:
a) un indice o una combinazione di indici, eccetto i
depositi a tasso variabile il cui rendimento e'
direttamente legato a un tasso di interesse quale l'Euribor
o il Libor;
b) uno strumento finanziario o una combinazione degli
strumenti finanziari;
c) una merce o combinazione di merci o di altri beni
infungibili, materiali o immateriali; o
d) un tasso di cambio o una combinazione di tassi di
cambio.
6-undecies. Nel presente decreto legislativo si
intendono per:
a) "dispositivo di pubblicazione autorizzato" o "APA":
un soggetto autorizzato ai sensi della direttiva
2014/65/UEa pubblicare i report delle operazioni concluse
per conto di imprese di investimento ai sensi degli
articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014;
b) "fornitore di un sistema consolidato di
pubblicazione" o "CTP": un soggetto autorizzato ai sensi
della direttiva 2014/65/UEa fornire il servizio di raccolta
presso mercati regolamentati, sistemi multilaterali di
negoziazione, sistemi organizzati di negoziazione e APA dei
report delle operazioni concluse per gli strumenti
finanziari di cui agli articoli 6, 7, 10, 12, 13, 20 e 21
del regolamento (UE) n 600/2014 e di consolidamento delle
suddette informazioni in un flusso elettronico di dati
attualizzati in continuo, in grado di fornire informazioni
sui prezzi e sul volume per ciascuno strumento finanziario;
c) "meccanismo di segnalazione autorizzato" o "ARM": un
soggetto autorizzato ai sensi della direttiva 2014/65/UEa
segnalare le informazioni di dettaglio sulle operazioni
concluse alle autorita' competenti o all'AESFEM per conto
delle imprese di investimento;
d) "servizi di comunicazione dati": la gestione di un
dispositivo di pubblicazione autorizzato (APA) o di un
sistema consolidato di pubblicazione (CTP) o di un
meccanismo di segnalazione autorizzato (ARM);
e) "fornitore di servizi di comunicazione dati": un
APA, un CTP o un ARM.
6-duodecies. Nel presente decreto legislativo si
intendono per:
a) "Stato membro d'origine dell'impresa di
investimento":
1) se l'impresa di investimento e' una persona fisica,
lo Stato membro in cui tale persona ha la propria sede
principale;
2) se l'impresa di investimento e' una persona
giuridica, lo Stato membro in cui si trova la sua sede
legale;
3) se, in base al diritto nazionale cui e' soggetta,
l'impresa di investimento non ha una sede legale, lo Stato
membro in cui e' situata la sua direzione generale;
b) "Stato membro d'origine del mercato regolamentato":
lo Stato membro in cui e' registrato il mercato
regolamentato o se, in base al diritto nazionale di tale
Stato membro detto mercato non ha una sede legale, lo Stato
membro in cui e' situata la propria direzione generale;
c) "Stato membro d'origine di un APA, di un sistema
consolidato di pubblicazione o di meccanismo di
segnalazione autorizzato":
1) se il dispositivo di pubblicazione autorizzato, il
meccanismo di segnalazione autorizzato o il sistema
consolidato di pubblicazione e' una persona fisica, lo
Stato membro in cui tale persona ha la propria direzione
generale;
2) se il dispositivo di pubblicazione autorizzato, il
meccanismo di segnalazione autorizzato o il sistema
consolidato di pubblicazione e' una persona giuridica, lo
Stato membro in cui si trova la sua sede legale;
3) se, in base al diritto nazionale cui e' soggetto, il
dispositivo di pubblicazione autorizzato, il meccanismo di
segnalazione autorizzato o il sistema consolidato di
pubblicazione non ha una sede legale, lo Stato membro in
cui e' situata la sua direzione generale.
6-terdecies. Nel presente decreto legislativo si
intendono per:
a) "Stato membro ospitante l'impresa di investimento":
lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d'origine, in
cui un'impresa di investimento ha una succursale o presta
servizi di investimento e/o esercita attivita' di
investimento;
b) "Stato membro ospitante il mercato regolamentato":
lo Stato membro in cui un mercato regolamentato adotta
opportune misure in modo da facilitare l'accesso alla
negoziazione a distanza nel suo sistema da parte di membri
o partecipanti stabiliti in tale Stato membro.
6-quaterdecies. Per "prodotto energetico all'ingrosso"
si intende un prodotto energetico all'ingrosso quale
definito all'articolo 2, punto 4, del regolamento (UE) n.
1227/2011.
6-quinquiesdecies. Per "derivati su merci agricole" si
intendono i contratti derivati connessi a prodotti di cui
all'articolo 1 e all'allegato I, parti da I a XXIV/1 del
regolamento (UE) n. 1308/2013.
6-sexiesdecies. Per "emittente sovrano" si intende uno
dei seguenti emittenti di titoli di debito:
a) l'Unione europea;
b) uno Stato membro, ivi inclusi un ministero,
un'agenzia o una societa' veicolo di tale Stato membro;
c) in caso di Stato membro federale, un membro della
federazione;
d) una societa' veicolo per conto di diversi Stati
membri;
e) un ente finanziario internazionale costituito da due
o piu' Stati membri con l'obiettivo di mobilitare risorse e
fornire assistenza finanziaria a beneficio dei suoi membri
che stanno affrontando o sono minacciati da gravi crisi
finanziarie; o
f) la Banca europea per gli investimenti.
6-septiesdecies. Per "debito sovrano" si intende un
titolo di debito emesso da un emittente sovrano.
6-octiesdecies. Per "supporto durevole" si intende
qualsiasi strumento che:
a) permetta al cliente di memorizzare informazioni a
lui personalmente dirette, in modo che possano essere
agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai
fini cui sono destinate le informazioni stesse; e
b) che consenta la riproduzione inalterata delle
informazioni memorizzate.".
Si riporta il testo dell'articolo 4-sexies del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto legislativo:
"Art. 4-sexies. Individuazione delle autorita'
nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n.
1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni
chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e
assicurativi preassemblati (PRIIPs)
1. La Consob e l'IVASS sono le autorita' nazionali
competenti designate ai sensi dell'articolo 4, numero 8),
del regolamento (UE) n. 1286/2014 ai fini della vigilanza
sul rispetto degli obblighi che il medesimo regolamento
(UE) n. 1286/2014impone agli ideatori di PRIIP e alle
persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono i
PRIIP, anche mediante i rispettivi poteri di vigilanza,
d'indagine e sanzionatori, secondo le rispettive
attribuzioni e conformemente a quanto disposto dal presente
articolo.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Consob e' l'autorita'
competente:
a) ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti
dal regolamento (UE) n. 1286/2014 agli ideatori di un PRIIP
e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o
vendono i PRIIP, fatto salvo quanto disposto al comma 3,
lettera a), per gli intermediari assicurativi ivi indicati;
b) a esercitare, con riferimento ai prodotti di
investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o
venduti in Italia, oppure a partire dall'Italia,
l'attivita' di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli
15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE)
n. 1286/2014, per quanto riguarda la tutela degli
investitori o l'integrita' e l'ordinato funzionamento dei
mercati, fatto salvo quanto disposto al comma 3, lettera
b), per i soggetti ivi indicati;
c) a ricevere dall'ideatore di PRIIP, o dalla persona
che vende un PRIIP, la notifica preventiva del documento
contenente le informazioni chiave conformi ai requisiti
stabiliti ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014, prima
che i PRIIP siano commercializzati in Italia, nonche' la
notifica delle versioni riviste del documento stesso ai
sensi dell'articolo 10 del regolamento medesimo.
3. Ai fini di cui al comma 1, l'IVASS e' l'autorita'
competente:
a) ad assicurare l'osservanza degli obblighi posti dal
regolamento (UE) n. 1286/2014 agli ideatori di PRIIP e alle
persone che forniscono consulenza sui PRIIP, o vendono i
PRIIP, nel caso di prodotti distribuiti dagli intermediari
assicurativi di cui all'articolo109, comma 2, lettere a) e
b) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli
altri soggetti di cui questi intermediari assicurativi
eventualmente si avvalgono iscritti nella sezione del
registro di cui alla lettera e) dell'articolo 109, comma 2,
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dai
soggetti iscritti nella sezione del registro di cui alla
lettera c) dell'articolo 109, comma 2, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
b) a esercitare, con riferimento ai prodotti di
investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o
venduti in Italia, oppure a partire dall'Italia,
l'attivita' di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli
15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE)
n. 1286/2014 nel caso di prodotti distribuiti dalle imprese
di assicurazione e dagli intermediari assicurativi di cui
all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli altri soggetti
di cui questi intermediari assicurativi eventualmente si
avvalgono iscritti nella sezione del registro di cui alla
lettera e) dell'articolo 109, comma 2, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dai soggetti
iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera c)
dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209;
c) a esercitare con riferimento ai prodotti di
investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o
venduti in Italia, oppure a partire dall'Italia,
l'attivita' di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli
15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE)
n. 1286/2014 con riguardo ai profili attinenti alla
stabilita' del sistema finanziario e assicurativo o di una
sua parte.
4. La Consob e l'IVASS, nel rispetto della reciproca
indipendenza, individuano forme di coordinamento operativo,
anche ai sensi dell'articolo 20 della legge 28 dicembre
2005, n. 262, per l'esercizio delle competenze e dei poteri
loro attribuiti ai sensi del presente articolo e
dell'articolo 4-septies, anche attraverso protocolli
d'intesa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, perseguendo l'obiettivo di semplificare,
ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati. La Consob
e l'IVASS collaborano tra loro, anche ai sensi
dell'articolo 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per
agevolare l'esercizio delle competenze e dei poteri loro
attribuiti ai sensi del presente articolo e si danno
reciproca comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi
degli articoli 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE)
n. 1286/2014.
5. La Consob, sentita l'IVASS, adotta con proprio
regolamento le disposizioni attuative del comma 2,
stabilendo in ogni caso una disciplina delle modalita' di
assolvimento degli obblighi di notifica preventiva del
documento contenente le informazioni chiave di cui al comma
2, lettera c) e all'articolo 4-decies, in conformita' agli
atti delegati e alle norme tecniche di regolamentazione
adottate dalla Commissione europea ai sensi del regolamento
(UE) n. 1286/2014.
6. L'IVASS, sentita la Consob, adotta con proprio
regolamento le disposizioni attuative del comma 3.
7. La Consob e l'IVASS adottano le disposizioni di cui
ai commi 5 e 6 avuto riguardo all'esigenza di semplificare,
ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati e alla
ripartizione delle competenze secondo i principi indicati
ai commi 2 e 3. ".
Si riporta il testo dell'articolo 4-septies del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto legislativo:
"Art. 4-septies. Poteri d'intervento relativi alla
violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE)
n. 1286/2014
1. Fermi restando le attribuzioni e i poteri di cui
agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del
regolamento (UE) n. 1286/2014, in caso di violazione delle
disposizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 1, dagli
articoli 6 e 7, dall'articolo 8, paragrafi da 1 a 3,
dall'articolo 9 e dall'articolo 10, paragrafo 1, del
regolamento (UE) n. 1286/2014, o in caso di mancata
notifica alla Consob del documento concernente le
informazioni chiave o delle versioni riviste dello stesso
ai sensi dell'articolo 4-decies e delle relative
disposizioni attuative, la Consob puo', tenuto conto, in
quanto compatibili, dei criteri stabiliti dall'articolo
194-bis:
a) sospendere, per un periodo non superiore a 60 giorni
per ciascuna volta, la commercializzazione di un PRIIP;
b) vietare l'offerta;
c) vietare la fornitura di un documento contenente le
informazioni chiave che non rispetti i requisiti di cui
agli articoli 6, 7, 8 o 10 del regolamento (UE) n.
1286/2014e imporre la pubblicazione di una nuova versione
di un documento contenente le informazioni chiave.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in
caso di violazione degli articoli 13, paragrafi 1, 3 e 4,
14 e 19 del regolamento (UE) n. 1286/2014, la Consob o
l'IVASS, secondo le rispettive competenze definite ai sensi
dell'articolo 4-sexies, possono, tenuto conto, in quanto
compatibili, dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis,
esercitare i poteri di cui al comma 1;
2. La Consob e l'IVASS possono imporre, secondo le
rispettive competenze definite ai sensi dell'articolo
4-sexies, agli ideatori di PRIIP o ai soggetti che
forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti, di
trasmettere una comunicazione diretta all'investitore al
dettaglio in PRIIP interessato, fornendogli informazioni
circa le misure amministrative adottate e comunicando le
modalita' per la presentazione di eventuali reclami o
domande di risarcimento anche mediante il ricorso ai
meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.
3. I provvedimenti adottati dalla Consob ai sensi del
presente articolo sono pubblicati in conformita' alle
disposizioni sulla pubblicazione dei provvedimenti
sanzionatori di cui all'articolo 195-bis.
4. Ai provvedimenti adottati dall'IVASS ai sensi del
presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del Titolo XVIII del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209.
5. (abrogato). ".
Si riporta il testo dell'articolo 4-undecies del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come
modificato dal presente decreto legislativo:
"Art. 4-undecies. Sistemi interni di segnalazione delle
violazioni
1. I soggetti di cui alle parti II e III adottano
procedure specifiche per la segnalazione al proprio
interno, da parte del personale, di atti o fatti che
possano costituire violazioni delle norme disciplinanti
l'attivita' svolta, nonche' del regolamento (UE) n.
596/2014.
2. Le procedure previste al comma 1 sono idonee a
garantire:
a) la riservatezza dei dati personali del segnalante e
del presunto responsabile della violazione, ferme restando
le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti
avviati dall'autorita' giudiziaria in relazione ai fatti
oggetto della segnalazione; l'identita' del segnalante e'
sottratta all'applicazione dell'articolo 7, comma 2, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e non puo'
essere rivelata per tutte le fasi della procedura, salvo
suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per
la difesa del segnalato;
b) la tutela adeguata del soggetto segnalante contro
condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali
conseguenti la segnalazione;
c) un canale specifico, indipendente e autonomo per la
segnalazione.
3. Fuori dei casi di responsabilita' a titolo di
calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai
sensi dell'articolo 2043 del Codice civile, la
presentazione di una segnalazione nell'ambito della
procedura di cui al comma 1 non costituisce violazione
degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.
4. La Banca d'Italia e la Consob adottano, secondo le
rispettive competenze, le disposizioni attuative del
presente articolo, avuto riguardo all'esigenza di
coordinare le funzioni di vigilanza e ridurre al minimo gli
oneri gravanti sui soggetti destinatari.".
Si riporta il testo dell'articolo 4-terdecies del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come
modificato dal presente decreto legislativo:
"Art. 4-terdecies. Esenzioni
1. Le disposizioni contenute nella parte II non si
applicano:
a) alle imprese di assicurazione ne' alle imprese che
svolgono le attivita' di riassicurazione e di retrocessione
di cui aldecreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
b) ai soggetti che prestano servizi di investimento
esclusivamente nei confronti di soggetti controllanti,
controllati o sottoposti a comune controllo;
c) ai soggetti che prestano servizi di investimento a
titolo accessorio nell'ambito di un'attivita' professionale
disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari o
da un codice di deontologia professionale che ammettano la
prestazione di detti servizi, fermo restando quanto
previsto dal presente decreto per gli intermediari iscritti
nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario;
d) ai soggetti che negoziano per conto proprio in
strumenti finanziari diversi dagli strumenti derivati su
merci o dalle quote di emissione o relativi strumenti
derivati e che non prestano altri servizi di investimento o
non esercitano altre attivita' di investimento in strumenti
finanziari diversi dagli strumenti derivati su merci, dalle
quote di emissione o relativi derivati, salvo che tali
soggetti:
1) siano market maker,
2) siano membri o partecipanti di un mercato
regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o
abbiano accesso elettronico diretto a una sede di
negoziazione, secondo quanto previsto dal regolamento
delegato (UE) 2017/565, ad eccezione dei soggetti non
finanziari che eseguono in una sede di negoziazione
operazioni di cui e' oggettivamente possibile misurare la
capacita' di ridurre i rischi direttamente connessi
all'attivita' commerciale o all'attivita' di finanziamento
della tesoreria propria o del gruppo di appartenenza;
3) applichino una tecnica di negoziazione algoritmica
ad alta frequenza, o
4) negozino per conto proprio quando eseguono gli
ordini dei clienti.
I gestori di Oicr, le Sicav, le Sicaf e i relativi
depositari, le controparti centrali e i soggetti esentati a
norma delle lettere a), h), i) e l), non sono tenuti, ai
fini dell'esenzione, a soddisfare le condizioni enunciate
nella presente lettera.
e) agli operatori soggetti agli obblighi previsti dalla
direttiva 2003/87/CE, che, quando trattano quote di
emissione, non eseguono ordini di clienti e non prestano
servizi o attivita' di investimento diversi dalla
negoziazione per conto proprio, a condizione che non
applichino tecniche di negoziazione algoritmica ad alta
frequenza;
f) ai soggetti che prestano servizi di investimento
consistenti esclusivamente nella gestione di sistemi di
partecipazione dei lavoratori;
g) ai soggetti che prestano servizi di investimento
consistenti esclusivamente nel gestire sistemi di
partecipazione dei lavoratori e nel prestare servizi di
investimento esclusivamente per la propria controllante, le
proprie controllate o altre controllate della propria
controllante;
h) alla Banca centrale europea, alla Banca d'Italia, ad
altri membri del SEBC e ad altri organismi nazionali che
svolgono funzioni analoghe nell'Unione europea, al
Ministero dell'economia e delle finanze e ad altri
organismi pubblici che sono incaricati o che intervengono
nella gestione del debito pubblico nell'Unione europea e ad
istituzioni finanziarie internazionali create da due o piu'
Stati membri allo scopo di mobilitare risorse e fornire
assistenza finanziaria a quelli, tra i loro membri, che
stiano affrontando o siano minacciati da gravi difficolta'
finanziarie;
i) ai fondi pensione, siano essi armonizzati o meno dal
diritto dell'Unione europea, nonche' ai loro soggetti
depositari;
l) ai soggetti:
i) compresi i market maker, che negoziano per conto
proprio strumenti derivati su merci o quote di emissione o
derivati dalle stesse, esclusi quelli che negoziano per
conto proprio eseguendo ordini di clienti; o
ii) che prestano servizi di investimento diversi dalla
negoziazione per conto proprio, in strumenti derivati su
merci o quote di emissione o strumenti derivati dalle
stesse ai clienti o ai fornitori della loro attivita'
principale; purche':
1) per ciascuno di tali casi, considerati sia
singolarmente che in forma aggregata, si tratti di
un'attivita' accessoria alla loro attivita' principale
considerata nell'ambito del gruppo, purche' tale attivita'
principale non consista nella prestazione di servizi di
investimento ai sensi del presente decreto, di attivita'
bancarie ai sensi T.U. bancario o in attivita' di market
making in relazione agli strumenti derivati su merci;
2) tali soggetti non applichino una tecnica di
negoziazione algoritmica ad alta frequenza; e
3) detti soggetti comunichino formalmente, entro il 31
dicembre di ogni anno alla Consob, se si servono di tale
esenzione e, su richiesta della Consob, su quale base
ritengono che la loro attivita' ai sensi dei punti i) e ii)
sia accessoria all'attivita' principale.
La data di avvenuta perdita dei requisiti previsti per
l'esenzione di cui alla presente lettera deve essere
comunicata senza indugio alla Consob dai soggetti
interessati che possono continuare ad esercitare
l'attivita' di negoziazione per conto proprio di strumenti
derivati su merci o di quote di emissione o di derivati
dalle stesse purche', entro sei mesi dalla suddetta data,
presentino domanda di autorizzazione secondo le norme
previste dal presente decreto;
m) ai soggetti che forniscono consulenza in materia di
investimenti nell'esercizio di un'altra attivita'
professionale non contemplata dalladirettiva 2014/65/UE,
purche' tale consulenza non sia specificamente remunerata;
n) agli agenti di cambio le cui attivita' e funzioni
sono disciplinate dall'articolo 201 del presente decreto;
o) ai gestori del sistema di trasmissione quali
definiti all'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva
2009/72/CE o all'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva
2009/73/CE, quando svolgono le loro funzioni in conformita'
delle suddette direttive o del regolamento (CE) n. 714/2009
o del regolamento (CE) n. 715/2009 o dei codici di rete o
degli orientamenti adottati a norma di tali regolamenti,
alle persone che agiscono in qualita' di prestatori di
servizi per loro conto per espletare i loro compiti ai
sensi di tali atti legislativi o dei codici di rete o degli
orientamenti adottati a norma di tali regolamenti, o a
qualsiasi gestore o amministratore di un meccanismo di
bilanciamento dell'energia, di una rete o sistema di
condotte per bilanciare le forniture e i consumi di energia
quando svolgono detti compiti. Tale esenzione si applica
alle persone che esercitano le attivita' menzionate nella
presente lettera solo quando effettuano attivita' di
investimento o prestano servizi di investimento relativi ai
derivati su merci al fine di svolgere tali attivita'. Tale
esenzione non si applica in relazione alla gestione di un
mercato secondario, incluse le piattaforme per la
negoziazione secondaria di diritti di trasmissione
finanziari;
p) ai depositari centrali autorizzati ai sensi del
regolamento (UE) n. 909/2014, salvo quanto previsto
dall'articolo 79-noviesdecies.1 del presente decreto.".
Si riporta il testo dell'articolo 25-ter del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto legislativo:
"Art. 25-ter. Prodotti di investimento assicurativo
1. La distribuzione dei prodotti d'investimento
assicurativi e' disciplinata dalle disposizioni di cui al
Titolo IX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
e dalla normativa europea direttamente applicabile.
2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel
perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 5, comma
3, la CONSOB esercita sui soggetti abilitati alla
distribuzione assicurativa di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera w-bis), i poteri di cui all'articolo 6, comma 2,
sentito l'IVASS, nonche' i poteri di cui all'articolo
6-bis, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, all'articolo 6-ter,
commi 1, 2, 3 e 4, all'articolo 7, commi 1, 1-bis, 1-ter e
3-bis.
2-bis. Con riferimento ai prodotti di investimento
assicurativo, il potere di cui all'articolo 6, comma 2, e'
esercitato dalla CONSOB, sentita l'IVASS, in modo da
garantire uniformita' alla disciplina applicabile alla
vendita dei prodotti d'investimento assicurativo a
prescindere dal canale distributivo e la coerenza e
l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui
prodotti di investimento assicurativi, nonche' il rispetto
della normativa europea direttamente applicabile.
2-ter. La Consob e l'IVASS si accordano sulle modalita'
di esercizio dei poteri di vigilanza, secondo le rispettive
competenze, in modo da ridurre gli oneri a carico dei
soggetti vigilati.
3. (abrogato).
4. (abrogato).
5. (abrogato).
6. (abrogato).".
Si riporta il testo dell'articolo 30, comma 9, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come
modificato dal presente decreto legislativo,:
"Art. 30. Offerta fuori sede
1. Per offerta fuori sede si intendono la promozione e
il collocamento presso il pubblico:
a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede
legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente
l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o
del collocamento;
b) di servizi e attivita' di investimento in luogo
diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta,
promuove o colloca il servizio o l'attivita'.
2. Non costituisce offerta fuori sede:
a) l'offerta effettuata nei confronti di clienti
professionali, come individuati ai sensi dell'articolo 6,
commi 2-quinquies e 2-sexies;
b) l'offerta di propri strumenti finanziari rivolta ai
componenti del consiglio di amministrazione ovvero del
consiglio di gestione, ai dipendenti, nonche' ai
collaboratori non subordinati dell'emittente, della
controllante ovvero delle sue controllate, effettuata
presso le rispettive sedi o dipendenze.
3. L'offerta fuori sede di strumenti finanziari puo'
essere effettuata:
a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento dei
servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere c) e
c-bis);
b) dalle Sgr, dalle societa' di gestione UE, dalle
Sicav, dalle Sicaf, dai GEFIA UE e non UE, limitatamente
alle quote o azioni di Oicr.
4. Le Sim, le imprese di investimento UE, le imprese di
paesi terzi, le banche, gli intermediari finanziari
iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo
Unico bancario, le Sgr, le societa' di gestione UE, i GEFIA
UE e non UE possono effettuare l'offerta fuori sede dei
propri servizi e attivita' di investimento. Ove l'offerta
abbia per oggetto servizi e attivita' prestati da altri
intermediari, le Sim, le imprese di investimento UE, le
imprese di paesi terzi e le banche devono essere
autorizzate allo svolgimento dei servizi previsti
dall'articolo 1, comma 5, lettere c) o c-bis).
5. Le Sim, le imprese di investimento UE, le imprese di
paesi terzi diverse dalle banche possono procedere
all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti
finanziari e dai servizi e attivita' d'investimento, le cui
caratteristiche sono stabilite con regolamento dalla
CONSOB, sentita la Banca d'Italia.
6. L'efficacia dei contratti di collocamento di
strumenti finanziari o di gestione di portafogli
individuali conclusi fuori sede e' sospesa per la durata di
sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da
parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore
puo' comunicare il proprio recesso senza spese ne'
corrispettivo al consulente finanziario abilitato
all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato; tale
facolta' e' indicata nei moduli o formulari consegnati
all'investitore. Ferma restando l'applicazione della
disciplina di cui al primo e al secondo periodo ai servizi
di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettere c),
c-bis) e d), per i contratti sottoscritti a decorrere dal
1° settembre 2013 la medesima disciplina si applica anche
ai servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5,
lettera a). La medesima disciplina si applica alle proposte
contrattuali effettuate fuori sede.
7. L'omessa indicazione della facolta' di recesso nei
moduli o formulari comporta la nullita' dei relativi
contratti, che puo' essere fatta valere solo dal cliente.
8. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche di
vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o
di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o
sottoscrivere tali azioni, purche' le azioni o gli
strumenti finanziari siano negoziati in mercati
regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea.
9. Il presente articolo si applica anche ai depositi
strutturati e ai prodotti finanziari diversi dagli
strumenti finanziari emessi da banche.".
Si riporta il testo dell'articolo 117-ter del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 117-ter. Disposizioni in materia di finanza
etica
1. La CONSOB, previa consultazione con tutti i soggetti
interessati e sentite le Autorita' di vigilanza competenti,
determina con proprio regolamento gli specifici obblighi di
informazione e di rendicontazione cui sono tenuti i
soggetti abilitati che promuovono prodotti e servizi
qualificati come etici o socialmente responsabili.".
Si riporta il testo dell'articolo 190 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 190. Sanzioni amministrative pecuniarie in tema
di disciplina degli intermediari
1. Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi
dell'articolo 166, nei confronti dei soggetti abilitati,
dei depositari e dei soggetti ai quali sono state
esternalizzate funzioni operative essenziali o importanti
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci
per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai
sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, per la mancata
osservanza degli articoli 6; 6-bis; 6-ter; 7, commi 2,
2-bis, 2-ter, 3 e 3-bis; 7-bis, comma 5; 7-ter; 9; 12; 13,
comma 3; 21; 22; 23, commi 1 e 4-bis; 24, commi 1 e 1-bis;
24-bis; 25; 25-bis; 26, commi 1, 3 e 4; 27, commi 1 e 3;
28, comma 4; 29; 29-bis, comma 1; 29-ter, comma 4; 30,
comma 5; 31, commi 1, 2, 2-bis, 3-bis, 5, 6 e 7; 32, comma
2; 33, comma 4; 35-bis, comma 6; 35-novies; 35-decies; 36,
commi 2, 3 e 4; 37, commi 1, 2 e 3; 39; 40, commi 2, 4 e 5;
40-bis, comma 4; 40-ter, comma 4; 41, commi 2, 3 e 4;
41-bis; 41-ter; 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4; 43, commi 2,
3, 4, 7, 8 e 9; 44, commi 1, 2, 3 e 5; 45; 46, commi 1, 3 e
4; 47; 48; 49, commi 3 e 4; 55-ter; 55-quater;
55-quinquies; ovvero delle disposizioni generali o
particolari emanate in base ai medesimi articoli.
1-bis (abrogato).
1-bis.1 Chiunque eserciti l'attivita' di gestore di
portale in assenza dell'iscrizione nel registro previsto
dall'articolo 50-quinquies e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro
cinque milioni. Se la violazione e' commessa da una
societa' o un ente, si applica nei confronti di questi
ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci
per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai
sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.
2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica:
a) alle banche non autorizzate alla prestazione di
servizi o di attivita' di investimento, nel caso in cui non
osservino le disposizioni dell'articolo 25-bis e di quelle
emanate in base ad esse;
b) ai soggetti abilitati alla distribuzione
assicurativa, nel caso in cui non osservino le disposizioni
previste dall'articolo 25-ter, comma 2, e quelle emanate in
base ad esse;
c) ai depositari centrali che prestano servizi o
attivita' di investimento per la violazione delle
disposizioni del presente decreto richiamate dall'articolo
79-noviesdecies.1.
2-bis. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si
applica
a) ai gestori dei fondi europei per il venture capital
(EuVECA), in caso di violazione delle disposizioni previste
dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del
regolamento (UE) n. 345/2013 e delle relative disposizioni
attuative;
b) ai gestori dei fondi europei per l'imprenditoria
sociale (EuSEF), in caso di violazione delle disposizioni
previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14
del regolamento (UE) n. 346/2013 e delle relative
disposizioni attuative;
b-bis) ai gestori e ai depositari di FIA, in caso di
violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE)
n. 231/2013 della Commissione, del regolamento (UE) n.
2015/760, e delle relative disposizioni attuative;
b-ter) ai gestori e ai depositari di OICVM, in caso di
violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE)
n. 438/2016 della Commissione e delle relative disposizioni
attuative.
2-bis.1. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si
applica anche in caso di inosservanza delle norme tecniche
di regolamentazione e di attuazione relative ai regolamenti
di cui al comma 2-bis, lettere a), b), b-bis) e b-ter),
emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli
10 e 15 del regolamento (CE) n. 1095/2010.
2-ter.
3. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma
1-quater.
3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione o controllo nei soggetti
abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste
dall'articolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni
generali o particolari emanate in base al medesimo comma
dalla Banca d'Italia, sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a
cinquecentomila euro.
4.".
Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dal
presente decreto legislativo:
"Art. 5. Condizione di procedibilita' e rapporti con il
processo
1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione
relativa ad una controversia in materia di condominio,
diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di
famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende,
risarcimento del danno derivante dalla circolazione di
veicoli e natanti, da responsabilita' medica e da
diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di
pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari,
e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di
mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il
procedimento di conciliazione previsto dal decreto
legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento
istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, per le materie ivi regolate.
L'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione
di procedibilita' della domanda giudiziale.
L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a
pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non
oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la
mediazione e' gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa
la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui
all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la
mediazione non e' stata esperita, assegnando
contestualmente alle parti il termine di quindici giorni
per la presentazione della domanda di mediazione. Il
presente comma non si applica alle azioni previste dagli
articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni.
1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un'azione
relativa a una controversia in materia di condominio,
diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di
famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende,
risarcimento del danno derivante da responsabilita' medica
e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o
con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi,
bancari e finanziari, e' tenuto, assistito dall'avvocato,
preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai
sensi del presente decreto ovvero i procedimenti previsti
dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e dai
rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il procedimento
istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, ovvero il procedimento istituito
in attuazione dell'articolo 187-ter del Codice delle
assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, per le materie ivi regolate.
L'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione
di procedibilita' della domanda giudiziale. A decorrere
dall'anno 2018, il Ministro della giustizia riferisce
annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui
risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni
del presente comma. L'improcedibilita' deve essere eccepita
dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio
dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove
rilevi che la mediazione e' gia' iniziata, ma non si e'
conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del
termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede
quando la mediazione non e' stata esperita, assegnando
contestualmente alle parti il termine di quindici giorni
per la presentazione della domanda di mediazione. Il
presente comma non si applica alle azioni previste dagli
articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni.
(Omissis).".
 
Art. 3
Disposizioni transitorie riguardanti gli adempimenti connessi al Registro di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209

1. Gli intermediari che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono iscritti nel registro di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, assicurano entro il 23 febbraio 2019 l'adeguamento dei requisiti professionali di cui agli articoli 109, 109-bis, 110, 111, 112 del medesimo decreto legislativo, n. 209 del 2005, conformemente a quanto previsto dal presente decreto legislativo.
2. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, esercitano l'attivita' di intermediario assicurativo a titolo accessorio, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera cc-septies), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono iscritti, previo accertamento dei requisiti necessari:
a) nella sezione del registro di cui all'art. 109, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, se agiscono su incarico di altro intermediario iscritto alle sezioni del registro del medesimo art. 109, comma 2, lettere a), b) o d), del medesimo decreto legislativo n. 209 del 2005;
b) nella sezione del registro di cui all'art. 109, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, se operano su incarico di una o piu' imprese di assicurazione.
3. Nei casi di cui al comma 2, nell'indicazione dei dati identificativi della persona fisica o giuridica che esercita tale attivita', riportati nel registro, e' data evidenza della qualifica di intermediario assicurativo a titolo accessorio. A tal fine i soggetti di cui, al comma 2, lettera a), del presente articolo, gia' iscritti nella sezione del registro di cui al medesimo art. 109, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, comunicano all'IVASS che operano come intermediari a titolo accessorio entro il termine di sei mesi da tale data.
4. I soggetti di cui al comma 2, lettera b), sono iscritti nella sezione del registro di cui all'art. 109, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro il termine massimo di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
5. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuati, nell'ambito della dirigenza, in qualita' di responsabili dell'attivita' di distribuzione dell'intermediario iscritto nella sezione del Registro di cui all'art. 109, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono iscritti nella corrispondente sezione del registro di cui al medesimo art. 109, comma 2, lettera d), entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
 
Art. 4

Disposizioni transitorie e finali

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato l'art. 13, comma 38, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 108-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, restano attribuite all'IVASS le funzioni di registrazione degli intermediari di cui all'art. 109, assegnate all'Organismo ai sensi degli articoli 109, 112, 113, 116, 116-bis, 116-ter, 116-quater e 116-quinquies del medesimo decreto legislativo.
3. Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, sono determinate, in modo da gravare il minimo possibile sugli utenti, le modalita' di contribuzione da parte degli stessi, al costo dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'art. 187-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dall'art. 1, comma 34 del presente decreto legislativo.
5. In ragione delle nuove competenze attribuite all'IVASS ai sensi dell'art. 1 comma 34, del presente decreto, la pianta organica dell'IVASS e' incrementata in misura di 45 unita' di ruolo, in deroga all'art. 13, comma 32, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai relativi oneri si provvede mediante le risorse come individuate ai sensi del medesimo art. 1, comma 34, del presente decreto.
6. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 141, comma 7, dopo le parole «Banca d'Italia,» sono aggiunte le seguenti: «dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni,»;
b) all'art. 141-octies, comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con riferimento ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati ai sensi dell'art. 187-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dei regolamenti attuativi, e con oneri a carico delle risorse di cui agli articoli 335 e 336 dello stesso decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.
7. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri.

Note all'art. 4:
Il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario), convertito in legge, con modificazioni, dalla
citata legge 7 agosto 2012, n. 135, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156.
Si riporta il testo dell'articolo 141 del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal
presente decreto legislativo:
"Art. 141. Disposizioni generali: definizioni ed ambito
di applicazione
1. Ai fini del presente titolo, si intende per:
a) «consumatore»: la persona fisica, di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a);
b) «professionista»: il soggetto, di cui all'articolo
3, comma 1, lettera c);
c) «contratto di vendita»: il contratto di cui
all'articolo 45, comma 1, lettera e);
d) «contratto di servizi»: il contratto di cui
all'articolo 45, comma 1, lettera f);
e) «controversia nazionale»: una controversia relativa
ad obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di
vendita o di servizi, nell'ambito della quale il
consumatore, quando ordina i beni o i servizi, risiede
nello stesso Stato membro dell'Unione europea in cui e'
stabilito il professionista;
f) «controversia transfrontaliera»: una controversia
relativa ad obbligazioni contrattuali derivanti da un
contratto di vendita o di servizi, nell'ambito della quale
il consumatore, quando ordina i beni o i servizi, risiede
in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello
in cui e' stabilito il professionista;
g) «procedura ADR»: una procedura di risoluzione
extragiudiziale delle controversie conforme ai requisiti di
cui al presente titolo ed eseguita da un organismo
ADR-Alternative Dispute Resolution;
h) «organismo ADR»: qualsiasi organismo, a prescindere
dalla sua denominazione, istituito su base permanente, che
offre la risoluzione di una controversia attraverso una
procedura ADR ed e' iscritto nell'elenco di cui
all'articolo 141-decies;
i) «autorita' competente»: le autorita' indicate
dall'articolo 141-octies;
l) «domanda»: la domanda presentata all'organismo per
avviare la procedura ADR;
m) «servizi non economici di interesse generale»: i
servizi di interesse generale che non sono prestati a fini
economici, a prescindere dalla forma giuridica sotto la
quale tali servizi sono prestati, e, in particolare i
servizi prestati, senza corrispettivo economico, da
pubbliche amministrazioni o per conto delle stesse.
2. Ai fini del presente titolo il professionista si
considera stabilito:
a) se si tratta di una persona fisica, presso la sua
sede di attivita';
b) se si tratta di una societa' o di un'altra persona
giuridica o di un'associazione di persone fisiche o
giuridiche, presso la sua sede legale, la sua
amministrazione centrale o la sua sede di attivita',
comprese le filiali, le agenzie o qualsiasi altra sede.
3. Ai fini del presente titolo, l'organismo ADR si
considera stabilito:
a) se e' gestito da una persona fisica, nel luogo in
cui svolge le attivita' ADR;
b) se e' gestito da una persona giuridica o da
un'associazione di persone fisiche o di persone giuridiche,
nel luogo in cui tale persona giuridica o associazione di
persone fisiche o giuridiche svolge le attivita' ADR o ha
la sua sede legale;
c) se e' gestito da un'autorita' o da un altro ente
pubblico, nel luogo in cui tale autorita' o altro ente
pubblico ha la propria sede.
4. Le disposizioni di cui al presente titolo, si
applicano alle procedure volontarie di composizione
extragiudiziale per la risoluzione, anche in via
telematica, delle controversie nazionali e
transfrontaliere, tra consumatori e professionisti
residenti e stabiliti nell'Unione europea, nell'ambito
delle quali l'organismo ADR propone una soluzione o
riunisce le parti al fine di agevolare una soluzione
amichevole e, in particolare, agli organismi di mediazione
per la trattazione degli affari in materia di consumo
iscritti nella sezione speciale di cui all'articolo 16,
commi 2 e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e
agli altri organismi ADR istituiti o iscritti presso gli
elenchi tenuti e vigilati dalle autorita' di cui al comma
1, lettera i), previa la verifica della sussistenza dei
requisiti e della conformita' della propria organizzazione
e delle proprie procedure alle prescrizioni del presente
titolo. Le disposizioni di cui al presente titolo si
applicano, altresi', alle eventuali procedure, previste ai
sensi del comma 7, in cui l'organismo ADR adotta una
decisione.
5. Le disposizioni di cui al presente titolo si
applicano altresi' alle procedure di conciliazione
paritetica di cui all'articolo 141-ter.
6. Sono fatte salve le seguenti disposizioni che
prevedono l'obbligatorieta' delle procedure di risoluzione
extragiudiziale delle controversie:
a) articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4
marzo 2010, n. 28, che disciplina i casi di condizione di
procedibilita' con riferimento alla mediazione finalizzata
alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;
b) articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n.
249, che prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione
nel settore delle comunicazioni elettroniche;
c) articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14
novembre 1995, n. 481, che prevede il tentativo
obbligatorio di conciliazione nelle materie di competenza
dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico, e le cui modalita' di svolgimento sono
regolamentate dall'Autorita' per l'energia elettrica, il
gas e il sistema idrico con propri provvedimenti.
7. Le procedure svolte nei settori di competenza
dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il
sistema idrico, della Banca d'Italia, dell'Istituto per le
vigilanza sulle assicurazioni, della Commissione nazionale
per la societa' e la borsa e dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni, ivi comprese quelle che prevedono la
partecipazione obbligatoria del professionista, sono
considerate procedure ADR ai sensi del presente Codice, se
rispettano i principi, le procedure e i requisiti delle
disposizioni di cui al presente titolo.
8. Le disposizioni di cui al presente titolo non si
applicano:
a) alle procedure presso sistemi di trattamento dei
reclami dei consumatori gestiti dal professionista;
b) ai servizi non economici d'interesse generale;
c) alle controversie fra professionisti;
d) alla negoziazione diretta tra consumatore e
professionista;
e) ai tentativi di conciliazione giudiziale per la
composizione della controversia nel corso di un
procedimento giudiziario riguardante la controversia
stessa;
f) alle procedure avviate da un professionista nei
confronti di un consumatore;
g) ai servizi di assistenza sanitaria, prestati da
professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare,
mantenere o ristabilire il loro stato di salute, compresa
la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di
medicinali e dispositivi medici;
h) agli organismi pubblici di istruzione superiore o di
formazione continua.
9. Le disposizioni di cui al presente titolo non
precludono il funzionamento di eventuali organismi ADR
istituiti nell'ambito delle norme e provvedimenti, di cui
ai commi 7 e 8, ed in cui i funzionari pubblici sono
incaricati delle controversie e considerati rappresentanti
sia degli interessi dei consumatori e sia degli interessi
dei professionisti.
10. Il consumatore non puo' essere privato in nessun
caso del diritto di adire il giudice competente qualunque
sia l'esito della procedura di composizione
extragiudiziale.".
Si riporta il testo dell'articolo 141-octies del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come
modificato dal presente decreto legislativo:
"Art. 141-octies. Autorita' competenti e punto di
contatto unico
1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui agli
articoli 141-nonies e 141-decies, sono designate le
seguenti autorita' competenti:
a) Ministero della giustizia unitamente al Ministero
dello sviluppo economico, con riferimento al registro degli
organismi di mediazione relativo alla materia del consumo,
di cui all'articolo 16, commi 2 e 4, del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
b) Commissione nazionale per le societa' e la borsa
(CONSOB), di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1974,
n. 216, con riferimento ai sistemi di risoluzione
stragiudiziale delle controversie disciplinati ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n.
179, e dei regolamenti attuativi, e con oneri a carico
delle risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni,
nonche' dei soggetti che si avvalgono delle procedure
medesime;
b-bis) l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
(IVASS) di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, con riferimento ai sistemi di
risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati
ai sensi dell'articolo 187-ter del decreto legislativo 7
settembre 2005 n. 209, e dei regolamenti attuativi, e con
oneri a carico delle risorse di cui agli articoli 335 e 336
dello stesso decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.
c) Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico (AEEGSI), di cui all'articolo 2 della legge
14 novembre 1995, n. 481, per il settore di competenza;
d) Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
(AGCOM), di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997,
n. 249, per il settore di competenza;
e) Banca d'Italia, con riferimento ai sistemi di
risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati
ai sensi dell'articolo 128-bis del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;
f) altre autorita' amministrative indipendenti, di
regolazione di specifici settori, ove disciplinino
specifiche procedure ADR secondo le proprie competenze;
g) Ministero dello sviluppo economico, con riferimento
alle negoziazioni paritetiche di cui all'articolo 141-ter
relative ai settori non regolamentati o per i quali le
relative autorita' indipendenti di regolazione non
applicano o non adottano specifiche disposizioni, nonche'
con riferimento agli organismi di conciliazione istituiti
ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera g) e comma 4,
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, limitatamente alle
controversie tra consumatori e professionisti, non
rientranti nell'elenco di cui alla lettera a).
2. Il Ministero dello sviluppo economico e' designato
punto di contatto unico con la Commissione europea.
3. Al fine di definire uniformita' di indirizzo nel
compimento delle funzioni delle autorita' competenti di cui
al comma 1 e' istituito presso il Ministero dello sviluppo
economico un tavolo di coordinamento e di indirizzo. Lo
stesso e' composto da un rappresentante per ciascuna
autorita' competente. Al Ministero dello sviluppo economico
e' attribuito il compito di convocazione e di raccordo. Al
tavolo sono assegnati compiti di definizione degli
indirizzi relativi all'attivita' di iscrizione e di
vigilanza delle autorita' competenti, nonche' ai criteri
generali di trasparenza e imparzialita', e alla misura
dell'indennita' dovuta per il servizio prestato dagli
organismi ADR. Ai componenti del predetto tavolo di
coordinamento ed indirizzo non spetta alcun compenso,
gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato
e a qualsiasi titolo dovuto.".
La direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 marzo 2018 che modifica la direttiva (UE)
2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle
misure di recepimento degli Stati membri, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 19 marzo
ottobre 2018, n. L 76/28.
 
Art. 5

Profilatura dei clienti

1. IVASS e CONSOB, sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli intermediari assicurativi, delle imprese assicuratrici e dei consumatori, possono definire modalita' standard per garantire una profilatura del cliente piu' sicura anche nell'ottica di prevedere, nel breve periodo, un sistema che garantisca una univocita' della profilatura stessa, al fine di una sempre maggiore tutela del cliente, identificando un grado di rischiosita' tollerabile per il cliente medesimo, direttamente riferito alla scala di rischio dei prodotti cosi' come prevista dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 e relative norme di attuazione (KID).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 maggio 2018

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Calenda, Ministro dello sviluppo
economico

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Orlando, Ministro della giustizia

Alfano, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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