Gazzetta n. 139 del 18 giugno 2018 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 11 giugno 2018 |
Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nei territori della Citta' metropolitana di Torino e delle province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo e di Vercelli, i cui Comuni appartengono agli ATO 2, 3, 4 e 6. (Ordinanza n. 526). |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, con cui e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nei territori della Citta' metropolitana di Torino e delle province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo e di Vercelli, i cui Comuni appartengono agli ATO 2, 3, 4 e 6; Considerato che il periodo di siccita' che ha interessato il territorio regionale negli anni scorsi ha determinato una rilevante riduzione dei deflussi superficiali, delle portate dei gruppi sorgentizi e delle conseguenti riserve di acqua, provocando una grave emergenza idrica; Ravvisata, pertanto, la necessita', in ragione dell'intensita' e dell'estensione della suddetta emergenza idrica, di intervenire con mezzi e poteri straordinari al fine di garantire l'espletamento dei necessari interventi urgenti finalizzati a contrastare il contesto di criticita'; Acquisita l'intesa della Regione Piemonte con nota del 7 maggio 2018; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
Nomina del Commissario delegato e Piano degli interventi
1. Al fine di fronteggiare la crisi di approvvigionamento idropotabile nel territorio della Regione Piemonte di cui in premessa, il presidente della medesima Regione e' nominato Commissario delegato. 2. Per l'espletamento degli interventi di cui al presente provvedimento, il Commissario delegato di cui al comma 1, che opera a titolo gratuito, puo' avvalersi di soggetti attuatori, dal medesimo nominati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. Per le finalita' di cui al comma 2, il Commissario delegato predispone entro dieci giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, e nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, un piano degli interventi urgenti da realizzare per contrastare il contesto di criticita', da sottoporre alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 4. Il piano di cui al comma 3 deve contenere: a) gli interventi realizzati o da realizzare nella fase di prima emergenza volti a garantire l'approvvigionamento idropotabile della popolazione; b) gli interventi urgenti finalizzati a scongiurare l'interruzione del servizio idropotabile ed a garantirne la piena funzionalita', anche attraverso l'interconnessione di reti acquedottistiche esistenti, l'installazione di nuovi sistemi di trattamento delle acque e l'attivazione di nuove fonti, nonche' la realizzazione di serbatoi per lo stoccaggio delle acque. 5. Il piano di cui al comma 4 deve, altresi', contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata, nonche' l'indicazione delle relative stime di costo. 6. Il predetto piano potra' essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 2, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 7. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalita' con la situazione di emergenza in argomento. |
| Art. 2
Copertura finanziaria
1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza necessarie a fronteggiare la crisi di approvvigionamento idropotabile di cui alla presente ordinanza si provvede, cosi' come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, nel limite di euro 9.600.000,00. 2. Per l'espletamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 4, e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario delegato. 3. La Regione Piemonte e' autorizzata a trasferire sulla contabilita' speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata entro dieci giorni dalla data di adozione della presente ordinanza. 4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare. 5. Il Commissario delegato e' tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1/2018. |
| Art. 3 Disposizioni finalizzate all'accelerazione dei procedimenti connessi all'espletamento degli interventi urgenti
1. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilita' ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. 2. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui al comma 1, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento. |
| Art. 4
Deroghe
1. Per la realizzazione dell'attivita' di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative: regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119; legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni; decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72; decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231 e 266 nonche' dall'art. 239 all'art. 253; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 24, 45; regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articoli 13, 50 e 95; decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 25; decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161; leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attivita' previste dalla presente ordinanza. 2. Per l'espletamento delle attivita' previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. |
| Art. 5
Relazione del Commissario delegato
1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attivita' espletate ai sensi della presente ordinanza, nonche', allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 giugno 2018
Il Capo del Dipartimento: Borelli |
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