Gazzetta n. 140 del 19 giugno 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 6 giugno 2018 |
Scioglimento della «Societa' cooperativa edilizia La Fiamma 95», in Anzio e nomina del commissario liquidatore. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Viste le risultanze ispettive effettuate dagli ispettori incaricati dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla societa' cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti interessati, e che il legale rappresentante in data 22 dicembre 2017 ha formulato le proprie controdeduzioni, non ritenendo fondato il provvedimento proposto in sede di ispezione straordinaria e chiedendo di rivalutare la decisione, dichiarando, tra l'altro, che era gia' in programma la chiusura della cooperativa, non essendoci in prospettiva assegnazioni di terreni da parte del Comune o finanziamenti pubblici; Vista la nota dell'8 febbraio 2018 con la quale l'Amministrazione ha sospeso il procedimento per giorni venti, entro i quali la cooperativa e' stata invitata a provvedere ad inviare la preannunciata delibera di assemblea di scioglimento del sodalizio, avvertendo che in caso contrario si sarebbe proceduto all'adozione del provvedimento ex art. 2545-septiesdecies del codice civile, in quanto si confermava che la cooperativa aveva quanto meno esaurito il proprio scopo sociale; Vista la nota del 28 febbraio 2018 con la quale la societa' ha comunicato l'impossibilita' di provvedere a quanto richiesto dall'Amministrazione, a causa di adempimenti ostacolati anche dai contenziosi in essere; Considerato che, a seguito della suddetta nota, l'Amministrazione ha chiuso la propria istruttoria confermando i presupposti per lo scioglimento, provvedendo in data 27 marzo 2018 alla estrazione dalla banca dati allora operativa del nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, che confermava la propria eventuale disponibilita' in data 29 marzo 2018; Vista la nota del 4 aprile 2018, con la quale la societa' in parola ha inoltrato una richiesta di accesso agli atti con contestuale richiesta di incontro, effettuato nei termini di legge il giorno 19 aprile 2018 e a conclusione del quale si e' convenuto che il legale rappresentante avrebbe inviato in tempi brevissimi il verbale di assemblea con il quale la cooperativa avrebbe avviato lo scioglimento del sodalizio per raggiungimento dello scopo sociale; Vista la nota del 20 aprile 2018 con la quale la societa' ha comunicato di aver «avviato la procedura per la liquidazione volontaria convocando l'assemblea dei soci», facendo altresi' presente che il Tribunale di Velletri avrebbe definito la causa in corso con l'ex socio Rodolfo Di Prospero il 19 luglio 2018; Considerato che l'Amministrazione ha acquisito agli atti la nota citata, comunicando alla cooperativa che in virtu' della ricostituzione del Comitato centrale per le cooperative ne avrebbe acquisito il relativo parere ai sensi della normativa vigente; Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 10 maggio 2018, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore, con la condizione che laddove la cooperativa fosse addivenuta preventivamente allo scioglimento volontario, l'Amministrazione avrebbe potuto soprassedere all'adozione del provvedimento sanzionatorio proposto; Considerato che ad oggi la cooperativa non ha dato dimostrazione di aver effettivamente deliberato lo scioglimento volontario e che pertanto risulta comunque trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile e occorre pertanto procedere allo scioglimento per atto dell'autorita'; Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore e' stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilita' all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;
Decreta:
Art. 1
La «Societa' cooperativa edilizia La Fiamma 95» con sede in Anzio (RM) (codice fiscale 04871961001), e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell' art. 2545-septiesdecies del codice civile. |
| Art. 2
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, e' nominato commissario liquidatore la dott.ssa Paola Perrone, nata a S. Donato di Lecce (LE) il 30 giugno 1966 (codice fiscale PRRPLA66H70H826G), e domiciliata in Roma, via F. Denza n. 25. |
| Art. 3
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge. Roma, 6 giugno 2018
Il direttore generale: Moleti |
|
|
|