Gazzetta n. 140 del 19 giugno 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 3 maggio 2018, n. 70
Regolamento recante attuazione degli articoli 126-vicies semel, 126-vicies bis e 126-vicies quater del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario), introdotti dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37, recante attuazione della direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilita' delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Visto l'articolo 126-vicies semel, comma 1, del citato testo unico bancario, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono definiti il numero di operazioni annue del conto di base effettuabili senza addebito di ulteriori spese, nonche' il numero di operazioni sufficienti a coprire l'uso personale da parte del consumatore al quale il conto di base e' destinato;
Visto l'articolo 126-vicies bis, comma 2, del citato testo unico bancario, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, e' stabilito quando il canone annuo del conto di base e il costo delle operazioni si considera ragionevole e coerente con finalita' di inclusione finanziaria;
Visto l'articolo 126-vicies quater del citato testo unico bancario, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono individuate le fasce di clientela socialmente svantaggiate e i titolari di trattamenti pensionistici ai quali il conto di base e' offerto senza spese, nonche' definite le condizioni e le modalita' per l'accesso ai conti di base gratuiti e le loro caratteristiche;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Ritenuto di adottare con un unico decreto i regolamenti attuativi dei citati articoli 126-vicies semel, 126-vicies bis, 126-vicies quater del testo unico bancario;
Sentita la Banca d'Italia che ha espresso il proprio parere con nota n. 0960542/17 del 31 luglio 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 2017;
Vista la comunicazione resa alla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota prot. n. 1040 del 24 gennaio 2018;

Adotta
il presente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto, si intendono per:
a) consumatore: il soggetto definito ai sensi dell'articolo 126-decies, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) prestatore di servizi di pagamento: i soggetti di cui all'articolo 126-decies, comma 3, lettera f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
c) conto di pagamento: il conto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
d) conto di base: il conto di cui all'articolo 126-decies, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
e) operazioni in numero superiore: le operazioni di cui all'articolo 126-decies, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
f) operazioni aggiuntive: le operazioni di cui all'articolo 126-decies, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
settembre 1993, n. 230, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 126-vicies
semel del citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
«Art. 126-vicies semel (Caratteristiche del conto di
base). - 1. Il conto di base include, a fronte di un canone
annuale onnicomprensivo, il numero di operazioni annue
effettuabili senza addebito di ulteriori spese definito con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia. Il decreto individua, per uno o piu'
profili di clientela ai quali il conto di base e'
destinato, un numero di operazioni sufficiente a coprire
l'uso personale da parte del consumatore. Le operazioni e i
servizi inclusi nel conto di base comprendono almeno quelli
elencati nell'allegato A, nonche' le relative eventuali
scritturazioni contabili. Sul conto di base non possono
essere concesse aperture di credito ne' sconfinamenti.
2. Il titolare del conto di base puo' eseguire le
operazioni avvalendosi, senza maggiori costi, dei canali
telematici disponibili presso il prestatore di servizi di
pagamento per i conti analoghi, fermo restando il possibile
addebito di spese per le operazioni aggiuntive o in numero
superiore.
3. Il titolare del conto puo' richiedere, ma il
prestatore di servizi di pagamento non puo' imporre,
l'effettuazione di operazioni aggiuntive o in numero
superiore a quello individuato ai sensi del comma 1. Alle
spese addebitabili per tali operazioni si applica l'art.
126-vicies bis. In ogni caso, il conto di base non puo'
prevedere limiti al numero di operazioni che il consumatore
puo' effettuare, in relazione ai servizi elencati
nell'allegato A, in eccedenza rispetto a quanto stabilito
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
cui al comma 1.
4. Il prestatore di servizi di pagamento non agisce da
intermediario, a qualsiasi titolo, per la conclusione di
contratti tra terzi fornitori di beni e servizi e titolari
di conti di base.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 126-vicies bis
del citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
«Art. 126-vicies bis (Spese applicabili). - 1. Nessuna
spesa, salvo il canone annuo onnicomprensivo e gli oneri
fiscali previsti per legge, puo' essere addebitata al
titolare del conto per il numero annuo di operazioni
individuato ai sensi dell'art. 126-vicies semel, comma 1, e
le relative eventuali scritturazioni contabili.
2. Il canone annuo onnicomprensivo e il costo delle
operazioni aggiuntive o in numero superiore sono
ragionevoli e coerenti con finalita' di inclusione
finanziaria, avendo riguardo al livello di reddito
nazionale e ai costi mediamente addebitati dai prestatori
di servizi di pagamento a livello nazionale per i servizi
collegati al conto di pagamento, secondo quanto stabilito
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Banca d'Italia, tenendo anche conto delle
condizioni dei soggetti socialmente svantaggiati.
3. Il costo delle operazioni in numero superiore non e'
in ogni caso superiore a quello pubblicizzato dallo stesso
prestatore di servizi di pagamento per i conti di pagamento
offerti a consumatori con esigenze di base.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 126-vicies
quater del citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
«Art. 126-vicies quater (Conti di base per particolari
categorie di consumatori). - Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia,
sono individuate le fasce di clientela socialmente
svantaggiate e i titolari di trattamenti pensionistici ai
quali il conto di base e' offerto senza spese. Il medesimo
decreto definisce altresi' le condizioni e le modalita' per
l'accesso ai conti di base gratuiti e le loro
caratteristiche.».
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art.
126-decies del citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
«Art. 126-decies (Oggetto, ambito di applicazione e
definizioni). - 1.-2. (Omissis).
3. Ai fini del presente capo, l'espressione:
a) "servizi collegati al conto" indica tutti i
servizi connessi all'apertura, alla gestione e alla
chiusura di un conto di pagamento, ivi compresi l'apertura
di credito, lo sconfinamento e le operazioni indicate
all'art. 2, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 11;
b) "servizio di trasferimento" indica il
trasferimento, su richiesta del consumatore, da un
prestatore di servizi di pagamento ad un altro, delle
informazioni su tutti o su alcuni ordini permanenti di
bonifico, addebiti diretti ricorrenti e bonifici in entrata
ricorrenti eseguiti sul conto di pagamento, o il
trasferimento dell'eventuale saldo positivo da un conto di
pagamento d'origine a un conto di pagamento di
destinazione, o entrambi, con o senza la chiusura del conto
di pagamento di origine;
c) "operazioni in numero superiore" indica le
operazioni, delle tipologie individuate ai sensi dell'art.
126-vicies semel, comma 1, eseguite dal consumatore sul
conto di base oltre i limiti numerici stabiliti ai sensi
del medesimo articolo;
d) "operazioni aggiuntive" indica, in relazione al
conto di base, i servizi e le operazioni, delle tipologie
diverse da quelle individuate ai sensi dell'art. 126-vicies
semel, comma 1, che il consumatore puo' richiedere sul
conto di base. Si applicano le definizioni previste
dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11,
e dall'art. 121, comma 1, lettera i);
e) "consumatore" indica una persona fisica che agisce
per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale eventualmente
svolta;
f) "prestatori di servizi di pagamento" indica le
banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di
pagamento e Poste Italiane s.p.a., per le attivita' di
bancoposta di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
g) "conto di base" indica un conto di pagamento
denominato in euro con le caratteristiche di cui alla
sezione III.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 1
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (Attuazione
della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di
pagamento nel mercato interno, recante modifica delle
direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e
che abroga la direttiva 97/5/CE):
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
a) "consumatore": la persona fisica di cui all'art.
3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, e successive modificazioni;
b) "servizi di pagamento": le attivita' come definite
dall'art. 1, comma 2, lettera h-septies.1), del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b-bis) "servizio di disposizione di ordine di
pagamento": un servizio che dispone l'ordine di pagamento
su richiesta dell'utente di servizi di pagamento
relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un
altro prestatore di servizi di pagamento;
b-ter) "servizio di informazione sui conti": un
servizio online che fornisce informazioni relativamente a
uno o piu' conti di pagamento detenuti dall'utente di
servizi di pagamento presso un altro prestatore di servizi
di pagamento o presso piu' prestatori di servizi di
pagamento;
c) "operazione di pagamento": l'attivita', posta in
essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare,
trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da
eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario;
c-bis) "operazione di pagamento a distanza":
un'operazione di pagamento iniziata tramite internet o
tramite un dispositivo che puo' essere utilizzato per
comunicare a distanza;
c-ter) "convenzionamento di operazioni di pagamento":
un servizio di pagamento fornito da un prestatore di
servizi di pagamento che stipula un contratto con il
beneficiario per accettare e trattare le operazioni di
pagamento e che da' luogo a un trasferimento di fondi al
beneficiario;
c-quater) "emissione di strumenti di pagamento": un
servizio di pagamento fornito da un prestatore di servizi
di pagamento che stipula un contratto per fornire al
pagatore uno strumento di pagamento per disporre e
trattare/le operazioni di pagamento di quest'ultimo;
d) "sistema di pagamento" o "sistema di scambio, di
compensazione e di regolamento": un sistema di
trasferimento di fondi con meccanismi di funzionamento
formali e standardizzati e regole comuni per il
trattamento, la compensazione e/o il regolamento di
operazioni di pagamento;
e) "pagatore": il soggetto titolare di un conto di
pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di
pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, il
soggetto che impartisce un ordine di pagamento;
f) "beneficiario": il soggetto previsto quale
destinatario dei fondi oggetto dell'operazione di
pagamento;
g) "prestatore di servizi di pagamento": uno dei
seguenti organismi: istituti di moneta elettronica e
istituti di pagamento nonche', quando prestano servizi di
pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a., la Banca centrale
europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in
veste di autorita' monetarie, altre autorita' pubbliche, le
pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se
non agiscono in veste di autorita' pubbliche;
g-bis) "prestatore di servizi di pagamento di
radicamento del conto": un prestatore di servizi di
pagamento che offre e amministra un conto di pagamento per
un pagatore;
h) "utente di servizi di pagamento" o "utente": il
soggetto che utilizza un servizio di pagamento in veste di
pagatore o beneficiario o di entrambi;
i) "contratto quadro": il contratto che disciplina la
futura esecuzione di operazioni di pagamento singole e
ricorrenti e che puo' dettare gli obblighi e le condizioni
che le parti devono rispettare per l'apertura e la gestione
di un conto di pagamento;
l) "conto di pagamento": un conto intrattenuto presso
un prestatore di servizi di pagamento da uno o piu' utenti
di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di
pagamento;
m) "fondi": banconote e monete, moneta scritturale e
moneta elettronica cosi' come definita dall'art. 1, comma
2, lettera h-ter), testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;
n) "rimessa di denaro": servizio di pagamento dove,
senza l'apertura di conti di pagamento a nome del pagatore
o del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento
riceve i fondi dal pagatore con l'unico scopo di trasferire
un ammontare corrispondente, espresso in moneta avente
corso legale, al beneficiario o a un altro prestatore di
servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario,
e/o dove tali fondi sono ricevuti per conto del
beneficiario e messi a sua disposizione;
o) "ordine di pagamento": qualsiasi istruzione data
da un pagatore o da un beneficiario al proprio prestatore
di servizi di pagamento con la quale viene chiesta
l'esecuzione di un'operazione di pagamento;
o-bis) "bonifico": l'accredito sul conto di pagamento
del beneficiario tramite un'operazione di pagamento o una
serie di operazioni di pagamento effettuate a valere sul
conto di pagamento del pagatore ed eseguite dal prestatore
di servizi di pagamento di radicamento del conto del
pagatore, sulla base di un'istruzione impartita da
quest'ultimo;
p) "data valuta": la data di riferimento usata da un
prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli
interessi applicati ai fondi addebitati o accreditati su un
conto di pagamento;
q) "autenticazione": la procedura che consente al
prestatore di servizi di pagamento di verificare
l'identita' di un utente di servizi di pagamento o la
validita' dell'uso di uno specifico strumento di pagamento,
incluse le relative credenziali di sicurezza personalizzate
fornite dal prestatore;
q-bis) "autenticazione forte del cliente":
un'autenticazione basata sull'uso di due o piu' elementi,
classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che
solo l'utente conosce), del possesso (qualcosa che solo
l'utente possiede) e dell'inerenza (qualcosa che
caratterizza l'utente), che sono indipendenti, in quanto la
violazione di uno non compromette l'affidabilita' degli
altri, e che e' concepita in modo tale da tutelare la
riservatezza dei dati di autenticazione;
q-ter) "credenziali di sicurezza personalizzate":
funzionalita' personalizzate fornite a un utente di servizi
di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento a fini
di autenticazione;
q-quater) "dati sensibili relativi ai pagamenti":
dati che possono essere usati per commettere frodi, incluse
le credenziali di sicurezza personalizzate. Per l'attivita'
dei prestatori di servizi di disposizione di ordine di
pagamento e dei prestatori di servizi di informazione sui
conti, il nome del titolare del conto e il numero del conto
non costituiscono dati sensibili relativi ai pagamenti;
r) "identificativo unico": la combinazione di
lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di
pagamento indica all'utente di servizi di pagamento e che
l'utente deve fornire al proprio prestatore di servizi di
pagamento per identificare con chiarezza l'altro utente del
servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento per
l'esecuzione di un'operazione di pagamento; ove non vi sia
un conto di pagamento, l'identificativo unico identifica
solo l'utente del servizio di pagamento;
s) "strumento di pagamento": qualsiasi dispositivo
personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra
l'utente e il prestatore di servizi di pagamento e di cui
l'utente di servizi di pagamento si avvale per impartire un
ordine di pagamento;
t) "micro-impresa": l'impresa che, al momento della
conclusione del contratto per la prestazione di servizi di
pagamento, e' un'impresa che possiede i requisiti previsti
dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del
6 maggio 2003, vigente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ovvero i requisiti individuati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea
ai sensi dell'art. 104, lettera a) della direttiva
2015/2366/UE;
u) "giornata operativa": il giorno in cui il
prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del
beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'operazione di
pagamento e' operativo, in base a quanto e' necessario per
l'esecuzione dell'operazione stessa;
v) "addebito diretto": un servizio di pagamento per
l'addebito del conto di pagamento di un pagatore in base al
quale un'operazione di pagamento e' disposta dal
beneficiario in conformita' al consenso dato dal pagatore
al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del
beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del
pagatore medesimo;
[z) "area unica dei pagamenti in euro": l'insieme dei
Paesi aderenti al processo di integrazione dei servizi di
pagamento in euro secondo regole e standard definiti in
appositi documenti;]
aa) "tasso di cambio di riferimento": il tasso di
cambio che e' utilizzato come base per calcolare un cambio
valuta e che e' reso disponibile dal prestatore di servizi
di pagamento o proviene da una fonte accessibile al
pubblico;
bb) "contenuto digitale": i beni o i servizi prodotti
e forniti in formato digitale il cui uso o consumo e'
limitato a un dispositivo tecnico e che non comprendono in
alcun modo l'uso o il consumo di beni o servizi fisici;
cc) "ABE": indica l'Autorita' Bancaria Europea.
(Omissis).».
 
Allegato A

(di cui agli articoli 2 e 3)


===================================================
| Tipologie di servizi |Numero di operazioni |
|inclusi nel canone annuale | annue incluse nel |
| del «Conto di base» | canone |
+===========================+=====================+
|Canone annuale del conto | |
|(con possibilita' di | |
|addebito periodico) | |
|comprensivo dell'accesso ai| |
|canali alternativi ove | |
|offerti | - |
+---------------------------+---------------------+
|Elenco movimenti | 6 |
+---------------------------+---------------------+
|Prelievo contante allo | |
|sportello | 6 |
+---------------------------+---------------------+
|Prelievo tramite ATM del | |
|prestatore di servizi di | |
|pagamento o del suo Gruppo,| |
|sul territorio nazionale | Illimitate |
+---------------------------+---------------------+
|Prelievo tramite ATM di | |
|altro prestatore di servizi| |
|di pagamento sul territorio| |
|nazionale | 12 |
+---------------------------+---------------------+
|Operazioni di addebito | |
|diretto SEPA | Illimitate |
+---------------------------+---------------------+
|Pagamenti ricevuti tramite | |
|bonifico SEPA (incluso | |
|accredito stipendio e | |
|pensione) | 36 |
+---------------------------+---------------------+
|Pagamenti ricorrenti | |
|tramite bonifico SEPA | |
|effettuati con addebito in | |
|conto | 12 |
+---------------------------+---------------------+
|Pagamenti effettuati | |
|tramite bonifico SEPA con | |
|addebito in conto | 6 |
+---------------------------+---------------------+
|Versamenti contanti e | |
|versamenti assegni | 12 |
+---------------------------+---------------------+
|Comunicazioni da | |
|trasparenza (incluso spese | |
|postali) | 1 |
+---------------------------+---------------------+
|Invio informativa periodica| |
|(estratti conto e documento| |
|di sintesi) (incluso spese | |
|postali) | 4 |
+---------------------------+---------------------+
|Operazioni di pagamento | |
|attraverso carta di debito | Illimitate |
+---------------------------+---------------------+
|Emissione, rinnovo e | |
|sostituzione carta di | |
|debito | 1 |
+---------------------------+---------------------+

 
Allegato B

(di cui all'articolo 5)


===================================================
| Tipologie di servizi | |
|offerti ai soggetti di cui |Numero di operazioni |
| all'articolo 5 | annue |
+===========================+=====================+
|Elenco movimenti | 6 |
+---------------------------+---------------------+
|Prelievo contante allo | |
|sportello | 12 |
+---------------------------+---------------------+
|Prelievo tramite ATM del | |
|prestatore di servizi di | |
|pagamento o del suo Gruppo,| |
|sul territorio nazionale | Illimitate |
+---------------------------+---------------------+
|Prelievo tramite ATM di | |
|altro prestatore di servizi| |
|di pagamento o del suo | |
|Gruppo, sul territorio | |
|nazionale | 6 |
+---------------------------+---------------------+
|Operazioni di addebito | |
|diretto SEPA | Illimitate |
+---------------------------+---------------------+
|Pagamenti ricevuti tramite | |
|bonifico SEPA (incluso | |
|accredito pensione) | Illimitate |
+---------------------------+---------------------+
|Pagamenti ricorrenti | |
|tramite bonifico SEPA con | |
|addebito in conto | 6 |
+---------------------------+---------------------+
|Versamenti contanti e | |
|versamenti assegni | 6 |
+---------------------------+---------------------+
|Comunicazioni da | |
|trasparenza (incluso spese | |
|postali) | 1 |
+---------------------------+---------------------+
|Invio informativa periodica| |
|(estratti conto e documento| |
|di sintesi) (incluso spese | |
|postali) | 4 |
+---------------------------+---------------------+
|Operazioni di pagamento | |
|attraverso carta di debito | Illimitate |
+---------------------------+---------------------+
|Emissione, rinnovo e | |
|sostituzione carta di | |
|debito | 1 |
+---------------------------+---------------------+

 
Art. 2

Caratteristiche del conto di base

1. Il conto di base include, a fronte del solo pagamento di un canone annuale onnicomprensivo e senza addebito di altre spese, oneri o commissioni di alcun tipo e natura, il numero di operazioni annue stabilito nell'allegato A, per i servizi indicati, e le relative eventuali scritturazioni contabili.
 
Art. 3

Spese applicabili

1. L'importo del canone annuo onnicomprensivo si considera ragionevole e coerente con finalita' di inclusione finanziaria quando risulta uguale o superiore ai costi sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento per l'effettuazione delle operazioni e servizi di cui all'articolo 2, comma 1, e non eccede in ogni caso l'importo mediano delle spese applicate nel semestre precedente ai consumatori dal medesimo prestatore di servizi di pagamento per l'effettuazione delle operazioni e servizi di cui all'articolo 2, comma 1, nel numero stabilito nell'allegato A.
2. Il costo delle operazioni aggiuntive o delle operazioni in numero superiore si considera ragionevole e coerente con finalita' di inclusione finanziaria quando risulta uguale o superiore ai costi sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento per l'effettuazione delle operazioni stesse e non eccede in ogni caso l'importo mediano delle spese applicate nel semestre precedente ai consumatori dal medesimo prestatore di servizi di pagamento per l'effettuazione delle stesse operazioni e servizi.
 
Art. 4

Fasce socialmente svantaggiate

1. Il conto di base e' offerto senza spese ed e' esente in modo assoluto dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 28 della tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, per i consumatori il cui ISEE in corso di validita' e' inferiore ad euro 11.600,00. E' fatta salva la possibilita' di addebitare le spese per le operazioni aggiuntive o in numero superiore nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e coerenza con finalita' di inclusione finanziaria di cui all'articolo 3.
2. I consumatori che richiedono l'apertura del conto di base esente da spese ai sensi del comma 1 dichiarano per iscritto nella relativa richiesta di non essere titolari di altro conto di base e autocertificano che il proprio ISEE e' inferiore all'importo di cui al comma 1.
3. Il conto puo' essere cointestato solo ai componenti del nucleo familiare sulla cui base e' stato calcolato l'ISEE.
4. I titolari del conto di base esente da spese ai sensi del comma 1 comunicano al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, entro il 31 maggio di ogni anno, il proprio ISEE in corso di validita'. In caso di mancata comunicazione entro il termine stabilito, il prestatore di servizi di pagamento addebita le spese nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e coerenza con finalita' di inclusione finanziaria di cui all'articolo 3 e, ove applicabile, l'imposta di bollo, a decorrere dal 1° gennaio, salva l'applicazione del comma 5.
5. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 4, o se l'ISEE comunicato ai sensi del comma 4 comporta la perdita dell'esenzione dalle spese e dall'imposta di bollo, il prestatore di servizi di pagamento ne da' comunicazione al titolare, che puo' recedere entro due mesi, senza che siano dovute spese ne' l'imposta di bollo.
6. Resta fermo l'obbligo dei prestatori di servizi di pagamento di effettuare, relativamente ai conti di cui al presente articolo, le comunicazioni all'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e relativi provvedimenti di attuazione.

Note all'art. 4:
- Il testo vigente dell'art. 28 della tabella allegato
B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n.
292, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605
(Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice
fiscale dei contribuenti):
«Art. 7 (Comunicazioni all'anagrafe tributaria). - Gli
uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i
dati e le notizie contenuti negli atti di cui alle lettere
e-bis) e g) del primo comma dell'art. 6.
A partire dal 1° luglio 1989 le camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare
mensilmente all'anagrafe tributaria i dati e le notizie
contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e
cancellazione di cui alla lettera f) dell'art. 6, anche se
relative a singole unita' locali. Le comunicazioni delle
iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi degli
artigiani saranno emesse dalle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura che provvedono alla
iscrizione d'ufficio dei suddetti dati nei registri delle
ditte.
Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici
preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, che
verranno indicati con decreto del Ministro per le finanze,
devono comunicare all'anagrafe tributaria le iscrizioni,
variazioni e cancellazioni.
Le comunicazioni di cui ai commi precedenti, con
esclusione di quelle effettuate dalle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura, devono essere
eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno relativamente
agli atti emessi ed alle iscrizioni, variazioni e
cancellazioni intervenute nell'anno precedente.
Le aziende, gli istituti, gli enti e le societa' devono
comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie
riguardanti i contratti di cui alla lettera g-ter) del
primo comma dell'art. 6. Al fine dell'emersione delle
attivita' economiche, con particolare riferimento
all'applicazione dei tributi erariali e locali nel settore
immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati
catastali identificativi dell'immobile presso cui e'
attivata l'utenza, dichiarati dagli utenti.
Le banche, la societa' Poste italiane Spa, gli
intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli
organismi di investimento collettivo del risparmio, le
societa' di gestione del risparmio, nonche' ogni altro
operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal
secondo comma dell'art. 6 per i soggetti non residenti,
sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati
identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni
soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o
effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di
terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad
esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto
corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500
euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi
operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di
fuori di un rapporto continuativo, nonche' la natura degli
stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed
archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati
anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono
con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o
effettuano operazioni al di fuori di un rapporto
continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di
terzi, compreso il codice fiscale.
Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici
preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, di cui
alla lettera f) dell'art. 6, ai quali l'anagrafe tributaria
trasmette la lista degli esercenti attivita' professionale
devono comunicare all'anagrafe tributaria medesima i dati
necessari per il completamento o l'aggiornamento della
lista, entro sei mesi dalla data di ricevimento della
stessa.
I rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle
persone fisiche, che non siano tenuti a presentare la
dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, o dall'art. 36 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono
comunicare all'anagrafe tributaria, entro trenta giorni,
l'avvenuta estinzione e le avvenute operazioni di
trasformazione, concentrazione o fusione.
Gli amministratori di condominio negli edifici devono
comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare
dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati
identificativi dei relativi fornitori. Con decreto del
Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, le
modalita' e i termini delle comunicazioni. Le informazioni
comunicate sono altresi' utilizzabili dall'autorita'
giudiziaria ai fini della ricostruzione dell'attivo e del
passivo nell'ambito di procedure concorsuali, di
procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi
alla gestione di patrimoni altrui. Nei casi di cui al
periodo precedente l'autorita' giudiziaria si avvale per
l'accesso dell'ufficiale giudiziario secondo le
disposizioni relative alla ricerca con modalita'
telematiche dei beni da pignorare.
Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono
indicare il numero di codice fiscale dei soggetti cui le
comunicazioni stesse si riferiscono e devono essere
sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dalla
persona che ne e' autorizzata secondo l'ordinamento
dell'ente stesso. Per le amministrazioni dello Stato la
comunicazione e' sottoscritta dalla persona preposta
all'ufficio che ha emesso il provvedimento.
Le comunicazioni di cui ai commi dal primo al quinto e
dal settimo all'ottavo del presente articolo sono trasmesse
esclusivamente per via telematica. Le modalita' e i termini
delle trasmissioni nonche' le specifiche tecniche del
formato dei dati sono definite con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le rilevazioni e le
evidenziazioni, nonche' le comunicazioni sono utilizzate ai
fini delle richieste e delle risposte in via telematica di
cui all'art. 32, primo comma, numero 7), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, e all'art. 51, secondo comma,
numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Le
informazioni comunicate sono altresi' utilizzabili per le
attivita' connesse alla riscossione mediante ruolo, nonche'
dai soggetti di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b), c)
ed e), del regolamento di cui al decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4
agosto 2000, n. 269, ai fini dell'espletamento degli
accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione
della prova e delle fonti di prova nel corso di un
procedimento penale, sia ai fini delle indagini preliminari
e dell'esercizio delle funzioni previste dall'art. 371-bis
del codice di procedura penale, sia nelle fasi processuali
successive, ovvero degli accertamenti di carattere
patrimoniale per le finalita' di prevenzione previste da
specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle
misure di prevenzione.
Ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei
contribuenti, il Direttore dell'Agenzia delle entrate puo'
richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici,
organismi ed imprese, anche limitatamente a particolari
categorie, di effettuare comunicazioni all'Anagrafe
tributaria di dati e notizie in loro possesso; la richiesta
deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalita'
delle comunicazioni.
Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri
operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in
ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo,
somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei
danneggiati, comunicano in via telematica all'anagrafe
tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni
legislative, l'ammontare delle somme liquidate, il codice
fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le
cui prestazioni sono state valutate ai fini della
quantificazione della somma liquidata. La presente
disposizione si applica con riferimento alle somme erogate
a decorrere dal 1° ottobre 2006. I dati acquisiti ai sensi
del presente comma sono utilizzati prioritariamente
nell'attivita' di accertamento effettuata nei confronti dei
soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini
della quantificazione della somma liquidata.
Il contenuto, le modalita' ed i termini delle
trasmissioni, nonche' le specifiche tecniche del formato,
sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate.».
 
Art. 5
Soggetti aventi diritto a trattamenti pensionistici fino all'importo
lordo annuo di € 18.000

1. Gli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino all'importo lordo annuo di € 18.000 che non rientrano nella categoria di cui all'articolo 4, comma 1, hanno diritto a chiedere l'apertura di un conto di base gratuito per la tipologia di servizi e il numero di operazioni di cui all'allegato B. E' fatta salva la possibilita' per il prestatore di servizi di pagamento di addebitare le spese per le operazioni di cui all'allegato B aggiuntive o in numero superiore, fermo il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3.
2. I soggetti che richiedono l'apertura del conto di base di cui al comma 1 dichiarano per iscritto nella relativa richiesta di non essere titolari di altro conto di base e di avere diritto a trattamenti pensionistici d'importo complessivo non superiore a quello stabilito dal comma 1.
3. I titolari del conto di base di cui al comma 1 comunicano al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, entro il 31 maggio di ogni anno, l'importo del trattamento pensionistico dell'anno cui hanno diritto.
4. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 3 o se l'importo del trattamento pensionistico comunicato eccedente l'importo stabilito nel comma 1 comporta la perdita dell'esenzione dalle spese, il prestatore di servizi di pagamento ne da' comunicazione al titolare, che puo' recedere entro due mesi, senza che siano dovute le spese.
 
Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 maggio 2018

Il Ministro: Padoan Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2018 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 856
 
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