Gazzetta n. 142 del 21 giugno 2018 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2018, n. 72
Tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate in attuazione dell'articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, n. 161.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante: «Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate» e, in particolare, l'articolo 34, che delega il Governo ad adottare disposizioni per le imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino alla loro assegnazione, favorendo l'emersione del lavoro irregolare, nonche' il contrasto dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e consentendo, ove necessario, l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
Visto il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, e, in particolare, l'articolo 4, recante: «Semplificazioni in materia di documento unico di regolarita' contributiva»;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, recante: «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante: «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, recante: «Semplificazione in materia di documento unico di regolarita' contributiva (DURC)»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2018;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2018;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della giustizia, dell'interno e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro

1. Quando non sia possibile il ricorso ai trattamenti previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per superamento dei limiti soggettivi e oggettivi ivi previsti o per difetto delle condizioni di applicabilita', per gli anni 2018, 2019 e 2020, ai lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria per le quali e' stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell'attivita' di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e fino alla loro assegnazione o destinazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali concede, nel rispetto dello specifico limite di spesa come definito dal decreto di cui all'articolo 7, comma 2, su richiesta dell'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, uno specifico trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, per la durata massima complessiva di dodici mesi nel triennio. Per i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i quali e' ammesso il trattamento di sostegno al reddito e' riconosciuta la contribuzione figurativa ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 148 del 2015. L'Amministratore giudiziario specifica i nominativi dei lavoratori per i quali richiede il riconoscimento del trattamento.
2. Il trattamento di cui al comma 1 e' concesso anche ai lavoratori dipendenti per i quali il datore di lavoro non ha adempiuto in tutto o in parte agli obblighi in materia di lavoro e legislazione sociale, il cui rapporto di lavoro e' riconosciuto con il decreto di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attivita' di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o con altri provvedimenti anche precedenti del tribunale o del giudice delegato.
3. Il trattamento di cui al comma 1 e' concesso in via provvisoria su richiesta dell'amministratore giudiziario e previa autorizzazione scritta del giudice delegato a decorrere dal provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 41, comma 1-quinquies, del decreto legislativo n. 159 del 2011. Il trattamento cessa di essere corrisposto quando la richiesta non e' reiterata dall'amministratore giudiziario dopo l'approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attivita' di cui all'articolo 41, comma 1-sexies, del medesimo decreto legislativo.
4. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata puo' richiedere, per le imprese poste sotto la propria gestione, il trattamento di cui al comma 1, previo nulla osta del giudice delegato ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011.
5. Il trattamento di cui al comma 1 non puo' essere richiesto per:
a) i lavoratori indagati, imputati o condannati per il reato di associazione mafiosa, per i reati aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale o per reati ad essi connessi;
b) il proposto, il coniuge del proposto o la parte dell'unione civile, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda;
c) i lavoratori che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso.
6. Il trattamento di cui al comma 1 cessa di essere corrisposto nel momento in cui le condizioni di esclusione di cui al comma 5 si realizzano ed e' revocato, con effetto retroattivo, quando tali condizioni sono accertate successivamente.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' applicative del presente articolo.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note al titolo:
- Si riporta l'art. 34 della legge 17 ottobre 2017, n.
161 (Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo
per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e
confiscate), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre
2017, n. 258.
«Art. 34 (Delega al Governo per la tutela del lavoro
nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate). - 1.
Il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo recante disposizioni per le imprese
sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione
giudiziaria fino alla loro assegnazione, favorendo
l'emersione del lavoro irregolare nonche' il contrasto
dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del
lavoro e consentendo, ove necessario, l'accesso
all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato
realizzando:
a) una completa ricognizione della normativa vigente
in materia di ammortizzatori sociali, di incentivi per
l'emersione del lavoro irregolare nonche' per il contrasto
dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del
lavoro e di incentivi alle imprese;
b) l'armonizzazione e il coordinamento della normativa
di cui alla lettera a) con il decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159;
c) l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni adottate dall'Unione europea.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) tutte le misure di sostegno alle imprese
sequestrate e confiscate e ai lavoratori nonche' quelle
volte a favorire, per tali imprese, la regolarizzazione dei
rapporti di lavoro e l'adeguamento della loro
organizzazione e delle loro attivita' alle norme vigenti in
materia fiscale, contributiva e di sicurezza siano
richieste previe elaborazione e approvazione del programma
di prosecuzione dell'attivita' delle imprese, di cui
all'art. 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159;
b) dalle misure di sostegno ai lavoratori delle
imprese di cui alla lettera a) siano esclusi: i dipendenti
oggetto di indagini connesse o pertinenti al reato di
associazione mafiosa o a reati aggravati di cui all'art. 7
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e
successive modificazioni; il proposto; il coniuge o la
parte dell'unione civile, i parenti, gli affini e le
persone con essi conviventi ove risulti che il rapporto di
lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente
ingeriti nella gestione dell'azienda; i dipendenti che
abbiano concretamente partecipato alla gestione
dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di
esso;
c) anche ai lavoratori delle aziende sottoposte a
sequestro o a confisca ai sensi del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, si applichi, ove necessario, la
disciplina dell'intervento straordinario di integrazione
salariale e degli accessi agli ammortizzatori sociali;
d) il Governo fissi i tempi, le modalita' e la
copertura della richiesta di integrazione salariale;
e) la richiesta di copertura salariale riguardi,
fatta eccezione per i soggetti di cui alla lettera b),
tutti i lavoratori dipendenti gia' presenti nel giornale di
cantiere e quelli che intrattengono o hanno intrattenuto
con l'azienda un rapporto di lavoro riconosciuto con il
decreto di approvazione del programma di prosecuzione o di
ripresa dell'attivita' dell'impresa ovvero con altri
provvedimenti anche precedenti del tribunale o del giudice
delegato;
f) sia data comunicazione al prefetto per
l'attivazione del confronto sindacale, all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) e alla relativa
commissione presso l'INPS per l'attivazione delle procedure
della cassa integrazione guadagni per quanto di competenza
nonche', in caso di intermediazione illecita e sfruttamento
del lavoro, specifica segnalazione alla Rete del lavoro
agricolo di qualita', istituita presso l'INPS dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali;
g) a seguito del provvedimento adottato per la
prosecuzione dell'impresa ai sensi dell'art. 41 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive
modificazioni, l'azienda interessata abbia titolo al
rilascio del documento unico di regolarita' contributiva di
cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre
2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 266, e, a decorrere dalla medesima data,
non siano opponibili nei confronti dell'amministrazione
giudiziaria dell'azienda sequestrata i provvedimenti
sanzionatori adottati per inadempimenti e per condotte
anteriori al provvedimento di sequestro.
4. All'attuazione della delega di cui al presente
articolo si provvede nel limite di 7 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2018 e 2019 e nel limite di 6 milioni
di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede a
valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di
cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1,
corredato di relazione tecnica che dia conto dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura, e' trasmesso alle Camere ai fini
dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari. I pareri sono resi nel termine di sessanta
giorni, decorsi i quali il decreto puo' essere comunque
adottato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta
giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega
previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo
termine e' prorogato di sessanta giorni. Il Governo,
qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari,
trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei
necessari elementi integrativi di informazione e di
motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni
competenti per materia e per i profili finanziari sono
espressi entro il termine di quindici giorni dalla data
della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto
puo' essere comunque adottato.».
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Per il testo dell'art. 34 della citata legge n. 161
del 2017, si veda la nota al titolo.
- Il testo del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, (Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n 136), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O.
- Si riporta l'art. 4 del decreto-legge 20 marzo 2014,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio
2014, n. 78 (Disposizioni urgenti per favorire il rilancio
dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti
a carico delle imprese), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 marzo 2014, n. 66:
«Art. 4 (Semplificazioni in materia di documento unico
di regolarita' contributiva). - 1. A decorrere dalla data
di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2,
chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa,
verifica con modalita' esclusivamente telematiche ed in
tempo reale la regolarita' contributiva nei confronti
dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare
i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle
Casse edili. La risultanza dell'interrogazione ha validita'
di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad
ogni effetto il Documento Unico di Regolarita' Contributiva
(DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di
esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e, per i profili di
competenza, con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, sentiti l'INPS, l'INAIL e la
Commissione nazionale paritetica per le Casse edili, da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono definiti i requisiti di
regolarita', i contenuti e le modalita' della verifica
nonche' le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il
decreto di cui al presente comma e' ispirato ai seguenti
criteri:
a) la verifica della regolarita' in tempo reale
riguarda i pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del
secondo mese antecedente a quello in cui la verifica e'
effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine
di presentazione delle relative denunce retributive, e
comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto
di collaborazione coordinata e continuativa anche a
progetto che operano nell'impresa;
b) la verifica avviene tramite un'unica
interrogazione presso gli archivi dell'INPS, dell'INAIL e
delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa,
operano in integrazione e riconoscimento reciproco, ed e'
eseguita indicando esclusivamente il codice fiscale del
soggetto da verificare;
c) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e
contributivi sono individuate le tipologie di pregresse
irregolarita' di natura previdenziale ed in materia di
tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative
alla regolarita', ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. L'interrogazione eseguita ai sensi del comma 1,
assolve all'obbligo di verificare la sussistenza del
requisito di ordine generale di cui all'art. 38, comma 1,
lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici,
istituita presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture dall'art. 62-bis
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, sono
inoltre abrogate tutte le disposizioni di legge
incompatibili con i contenuti del presente articolo.
4. Il decreto di cui al comma 2 puo' essere aggiornato
sulla base delle modifiche normative o della evoluzione dei
sistemi telematici di verifica della regolarita'
contributiva.
5. All'art. 31, comma 8-bis, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: ", in quanto
compatibile," sono soppresse.
5-bis. Ai fini della verifica degli effetti delle
disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2,
presenta una relazione alle Camere.
6. All'attuazione di quanto previsto dal presente
articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.».
- Il testo del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22
(Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione
involontaria e di ricollocazione dei lavoratori
disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
183) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2015,
n. 54.
- Il testo del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto
di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
183) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre
2015, n. 221, S.O.

Note all'art. 1:
- Per il testo del citato decreto legislativo n. 148
del 2015, si veda la nota alle premesse.
- Si riportano gli articoli 41 e 44, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 159 del 2011:
«Art. 41 (Gestione delle aziende sequestrate). - 1. Nel
caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende di cui
agli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche per
effetto del sequestro avente a oggetto partecipazioni
societarie, l'amministratore giudiziario e' scelto nella
sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo
nazionale degli amministratori giudiziari. Dopo la
relazione di cui all'art. 36, comma 1, l'amministratore
giudiziario, entro tre mesi dalla sua nomina, prorogabili a
sei mesi per giustificati motivi dal giudice delegato,
presenta una relazione, che trasmette anche all'Agenzia,
contenente:
a) gli ulteriori dati acquisiti, integrativi di
quelli gia' esposti nella relazione di cui all'art. 36,
comma 1;
b) l'esposizione della situazione patrimoniale,
economica e finanziaria, con lo stato analitico ed
estimativo delle attivita';
c) una dettagliata analisi sulla sussistenza di
concrete possibilita' di prosecuzione o di ripresa
dell'attivita', tenuto conto del grado di caratterizzazione
della stessa con il proposto e i suoi familiari, della
natura dell'attivita' esercitata, delle modalita' e
dell'ambiente in cui e' svolta, della forza lavoro occupata
e di quella necessaria per il regolare esercizio
dell'impresa, della capacita' produttiva e del mercato di
riferimento nonche' degli oneri correlati al processo di
legalizzazione dell'azienda. Nel caso di proposta di
prosecuzione o di ripresa dell'attivita' e' allegato un
programma contenente la descrizione analitica delle
modalita' e dei tempi di adempimento della proposta, che
deve essere corredato, previa autorizzazione del giudice
delegato, della relazione di un professionista in possesso
dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d),
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni, che attesti la veridicita' dei dati
aziendali e la fattibilita' del programma medesimo,
considerata la possibilita' di avvalersi delle agevolazioni
e delle misure previste dall'art. 41-bis del presente
decreto;
d) la stima del valore di mercato dell'azienda,
tenuto conto degli oneri correlati al processo di
legalizzazione della stessa;
e) l'indicazione delle attivita' esercitabili solo
con autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi.
1-bis. Le disposizioni del comma 4 dell'art. 36 si
applicano anche con riferimento a quanto previsto dalla
lettera d) del comma 1 del presente articolo.
1-ter. Alla proposta di prosecuzione o di ripresa
dell'attivita' l'amministratore giudiziario allega l'elenco
nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti
reali o personali, di godimento o di garanzia, sui beni ai
sensi dell'art. 57, comma 1, specificando i crediti che
originano dai rapporti di cui all'art. 56, quelli che sono
collegati a rapporti commerciali essenziali per la
prosecuzione dell'attivita' e quelli che riguardano
rapporti esauriti, non provati o non funzionali
all'attivita' d'impresa. L'amministratore giudiziario
allega altresi' l'elenco nominativo delle persone che
risultano prestare o avere prestato attivita' lavorativa in
favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di
lavoro esistenti nonche' quelli necessari per la
prosecuzione dell'attivita'; riferisce in ordine alla
presenza di organizzazioni sindacali all'interno
dell'azienda alla data del sequestro e provvede ad
acquisire loro eventuali proposte sul programma di
prosecuzione o di ripresa dell'attivita', che trasmette,
con il proprio parere, al giudice delegato. Qualora il
sequestro abbia a oggetto partecipazioni societarie che
assicurino le maggioranze previste dall'art. 2359 del
codice civile, il tribunale impartisce le direttive
sull'eventuale revoca dell'amministratore della societa',
che puo' essere nominato, nelle forme previste dal comma 6,
nella persona dell'amministratore giudiziario; qualora non
sia prevista l'assunzione della qualita' di amministratore
della societa', il tribunale determina le modalita' di
controllo e di esercizio dei poteri da parte
dell'amministratore giudiziario.
1-quater. L'amministratore giudiziario, previa
autorizzazione del giudice delegato, nell'attivita' di
gestione degli immobili e dei beni aziendali, conferisce la
manutenzione ordinaria o straordinaria di preferenza alle
imprese fornitrici di lavoro, beni e servizi gia'
sequestrate ovvero confiscate.
1-quinquies. In ogni caso, entro trenta giorni
dall'immissione in possesso, l'amministratore giudiziario
e' autorizzato dal giudice delegato a proseguire
l'attivita' dell'impresa o a sospenderla, con riserva di
rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della
relazione semestrale. Se il giudice autorizza la
prosecuzione, conservano efficacia, fino all'approvazione
del programma ai sensi del comma 1-sexies, le
autorizzazioni, le concessioni e i titoli abilitativi
necessari allo svolgimento dell'attivita', gia' rilasciati
ai titolari delle aziende in stato di sequestro in
relazione ai compendi sequestrati.
1-sexies. Il tribunale esamina la relazione di cui al
comma 1, depositata dall'amministratore giudiziario, in
camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 del codice di
procedura penale con la partecipazione del pubblico
ministero, dei difensori delle parti, dell'Agenzia e
dell'amministratore giudiziario, che vengono sentiti se
compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione
o di ripresa dell'attivita' dell'impresa, il tribunale
approva il programma con decreto motivato e impartisce le
direttive per la gestione dell'impresa.
1-septies. Qualora il sequestro abbia ad oggetto
partecipazioni societarie che non assicurino le maggioranze
previste dall'art. 2359 del codice civile, il tribunale
impartisce le opportune direttive all'amministratore
giudiziario.
1-octies. Per le societa' sottoposte a sequestro ai
sensi del presente decreto, le cause di scioglimento per
riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli
articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del
codice civile non operano dalla data di immissione in
possesso sino all'approvazione del programma di
prosecuzione o ripresa dell' attivita' e, per lo stesso
periodo, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo
e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e
2482-ter del codice civile.
2. L'amministratore giudiziario provvede agli atti di
ordinaria amministrazione funzionali all'attivita'
economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto
dell'attivita' economica svolta dall'azienda, della forza
lavoro da essa occupata, della sua capacita' produttiva e
del suo mercato di riferimento, puo' con decreto motivato
indicare il limite di valore entro il quale gli atti si
ritengono di ordinaria amministrazione. L'amministratore
giudiziario non puo' frazionare artatamente le operazioni
economiche al fine di evitare il superamento di detta
soglia.
2-bis. L'amministratore giudiziario, previa
autorizzazione scritta del giudice delegato, puo' affittare
l'azienda o un ramo di azienda, con cessazione di diritto
nei casi previsti dal comma 2-ter, primo periodo, del
presente articolo in data non successiva alla pronuncia
della confisca definitiva.
2-ter. L'amministratore giudiziario, previa
autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su
proposta dell'Agenzia, puo', in data non successiva alla
pronuncia della confisca definitiva, in via prioritaria,
affittare l'azienda o un ramo di azienda o concederla in
comodato agli enti, associazioni e altri soggetti indicati
all'art. 48, comma 3, lettera c), alle cooperative previste
dall'art. 48, comma 8, lettera a), o agli imprenditori
attivi nel medesimo settore o settori affini di cui
all'art. 41-quater. Nel caso in cui sia prevedibile
l'applicazione dell'art. 48, comma 8-ter, l'azienda puo'
essere anche concessa in comodato con cessazione di diritto
nei casi di cui al periodo precedente e, in deroga al
disposto dell'art. 1808 del codice civile, il comodatario
non ha diritto al rimborso delle spese straordinarie,
necessarie e urgenti, sostenute per la conservazione della
cosa.
3. Si osservano per la gestione dell'azienda le
disposizioni di cui all'art. 42, in quanto applicabili.
4. I rapporti giuridici connessi all'amministrazione
dell'azienda sono regolati dalle norme del codice civile,
ove non espressamente altrimenti disposto.
5. Se mancano concrete possibilita' di prosecuzione o
di ripresa dell'attivita', il tribunale, acquisito il
parere del pubblico ministero, dei difensori delle parti e
dell'amministratore giudiziario, dispone la messa in
liquidazione dell'impresa. In caso di insolvenza, si
applica l'art. 63, comma 1.
6. Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie,
l'amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano
al socio nei limiti della quota sequestrata; provvede, ove
necessario e previa autorizzazione del giudice delegato, a
convocare l'assemblea per la sostituzione degli
amministratori, ad impugnare le delibere societarie di
trasferimento della sede sociale e di trasformazione,
fusione, incorporazione o estinzione della societa',
nonche' ad approvare ogni altra modifica dello statuto
utile al perseguimento degli scopi dell'impresa in stato di
sequestro.
6-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono
stabilite le modalita' semplificate di liquidazione o di
cessazione dell'impresa, in particolare qualora sia priva
di beni aziendali.».
«Art. 44 (Gestione dei beni confiscati). - (Omissis).
2. L'Agenzia richiede al giudice delegato il nulla osta
al compimento degli atti di cui all'art. 40, comma 3.».
- Si riporta l'art. 6 del citato decreto legislativo n.
148 del 2015:
«Art. 6 (Contribuzione figurativa). - I periodi di
sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i quali
e' ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili
ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata
o di vecchiaia. Per detti periodi il contributo figurativo
e' calcolato sulla base della retribuzione globale cui e'
riferita l'integrazione salariale.
2. Le somme occorrenti alla copertura della
contribuzione figurativa sono versate, a carico della
gestione o fondo di competenza, al fondo pensionistico di
appartenenza del lavoratore beneficiario.».
- Si riporta l'art. 416-bis.1, primo comma, del codice
penale:
«Art. 416-bis.1 (Circostanze aggravanti e attenuanti
per reati connessi ad attivita' mafiose). - Per i delitti
punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi
avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis
ovvero al fine di agevolare l'attivita'. delle associazioni
previste dallo stesso articolo, la pena e' aumentata da un
terzo alla meta'.».
 
Art. 2

Sostegno al reddito in caso cessazione
del rapporto di lavoro

1. Per gli anni 2018, 2019 e 2020, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, il cui rapporto di lavoro e' risolto dall'amministratore giudiziario o dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata secondo le previsioni del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attivita' di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e che non hanno i requisiti per accedere alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI, l'INPS concede, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, per la durata di quattro mesi, un'indennita' mensile, priva di copertura figurativa, pari alla meta' dell'importo massimo mensile della NASpI di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nel rispetto dello specifico limite di spesa come definito dal decreto di cui all'articolo 7, comma 2. L'indennita' di cui al primo periodo e' riconosciuta ai lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
2. L'indennita' di cui al comma 1 non puo' essere richiesta per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5.
3. L'indennita' di cui al comma 1 cessa di essere corrisposta nel momento in cui le condizioni di esclusione di cui all'articolo 1, comma 5, si realizzano ed e' revocata, con effetto retroattivo, quando tali condizioni sono accertate successivamente.

Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 41 del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011, si veda la nota all'art. 1.
- Si riporta l'art. 4, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 22 del 2015:
«Art. 4 (Calcolo e misura). - (Omissis).
Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o
inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, rivalutato
annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati intercorsa nell'anno precedente, la NASpI e' pari
al 75 per cento della retribuzione mensile. Nei casi in cui
la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo
l'indennita' e' pari al 75 per cento del predetto importo
incrementato di una somma pari al 25 per cento della
differenza tra la retribuzione mensile e il predetto
importo. La NASpI non puo' in ogni caso superare nel 2015
l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato
annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati intercorsa nell'anno precedente.».
- Si riporta l'art. 19 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della
normativa in materia di servizi per il lavoro e di
politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della
legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 19 (Stato di disoccupazione). - 1. Sono
considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che
dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo
unitario delle politiche del lavoro di cui all'art. 13, la
propria immediata disponibilita' allo svolgimento di
attivita' lavorativa e alla partecipazione alle misure di
politica attiva del lavoro concordate con il centro per
l'impiego.
2. I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione
ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo n. 181 del 2000, si intendono riferiti alla
definizione di cui al presente articolo.
3. Lo stato di disoccupazione e' sospeso in caso di
rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.
4. Allo scopo di accelerare la presa in carico, i
lavoratori dipendenti possono effettuare la registrazione
di cui al comma 1 dal momento della ricezione della
comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del
periodo di preavviso. Nei casi di cui al presente comma i
lavoratori sono considerati "a rischio di disoccupazione".
5. Sulla base delle informazioni fornite in sede di
registrazione, gli utenti dei servizi per l'impiego vengono
assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di
valutarne il livello di occupabilita', secondo una
procedura automatizzata di elaborazione dei dati in linea
con i migliori standard internazionali.
6. La classe di profilazione e' aggiornata
automaticamente ogni novanta giorni, tenendo conto della
durata della disoccupazione e delle altre informazioni
raccolte mediante le attivita' di servizio.
7. Allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione
come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo
svolgimento dell'attivita' lavorativa, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto le norme
nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che
condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di
disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non
occupazione. Sulla base di specifiche convenzioni l'ANPAL
consente alle amministrazioni pubbliche interessate
l'accesso ai dati essenziali per la verifica telematica
della condizione di non occupazione.».
 
Art. 3

Misure di sostegno alle imprese.
Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 195 dopo le parole: «codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «e di cui agli articoli 240-bis, primo comma, del codice penale, 301, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e 85-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309», e dopo le parole: «cooperative previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c), e comma 8, lettera a)» sono inserite le seguenti: «nonche' delle imprese affittuarie o cessionarie di cui all'articolo 48, comma 8, lettere a) e b),»;
b) al comma 196, lettera b), dopo le parole: «finanziamenti agevolati», sono inserite le seguenti: «di importo non superiore a due milioni di euro e di durata non superiore a quindici anni comprensivi di cinque anni di preammortamento».

Note all'art. 3:
- Si riporta l'art. 1, commi 195 e 196, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, come modificati dal presente decreto
legislativo:
«195. Per ciascun anno del triennio 2016-2018 e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro al fine di
assicurare alle aziende sequestrate e confiscate alla
criminalita' organizzata nei procedimenti penali per i
delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale e di cui agli articoli 240-bis, primo
comma, del codice penale, 301, comma 5-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e
85-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309 e nei procedimenti di applicazione di
misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai
soggetti destinatari di cui all'art. 4, comma 1, lettere a)
e b), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, la continuita' del credito bancario e
l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli
oneri necessari per gli interventi di ristrutturazione
aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la
promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la
tutela della salute e della sicurezza del lavoro, il
sostegno alle cooperative previste dall'art. 48, comma 3,
lettera c), e comma 8, lettera a), nonche' delle imprese
affittuarie o cessionarie di cui all'art. 48, comma 8,
lettere a) e b), del citato codice di cui al decreto
legislativo n. 159 del 2011.».
«196. Le risorse di cui al comma 195 confluiscono:
a) nella misura di 3 milioni di euro annui, in
un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinata alla
concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate
in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate
o confiscate alla criminalita' organizzata, come
individuate al comma 195 del presente articolo, ovvero di
imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle
sequestrate o confiscate alla criminalita' organizzata,
come individuate al medesimo comma 195;
b) nella misura di 7 milioni di euro annui, in
un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile,
di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati di
importo non superiore a due milioni di euro e di durata non
superiore a quindici anni comprensivi di cinque anni di
preammortamento in favore delle imprese di cui alla lettera
a).».
- Si riporta l'art. 240-bis, primo comma, del codice
penale:
«Art. 240-bis (Confisca in casi particolari). - Nei
casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta
a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per
taluno dei delitti previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del
codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316,
316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,
322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere
delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461,
517-ter e 517-quater, nonche' dagli articoli 452-quater,
452-octies, primo comma, 493-ter, 512-bis, 600-bis, primo
comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1,
relativamente alla condotta di produzione o commercio di
materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 644,
648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma,
648-bis, 648-ter e 648-ter.1, dall'art. 2635 del codice
civile, o per taluno dei delitti commessi per finalita' di
terrorismo, anche internazionale, o di eversione
dell'ordine costituzionale, e' sempre disposta la confisca
del denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui il
condannato non puo' giustificare la provenienza e di cui,
anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta
essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi
titolo in valore sproporzionato al proprio reddito,
dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla
propria attivita' economica. In ogni caso il condannato non
puo' giustificare la legittima provenienza dei beni sul
presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia
provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che
l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante
adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi
delle disposizioni che precedono e' ordinata in caso di
condanna o di applicazione della pena su richiesta per i
reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies,
635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le
condotte ivi descritte riguardano tre o piu' sistemi.».
- Si riporta l'art. 301, comma 5-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
(Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale):
«Art. 301 (Delle misure di sicurezza patrimoniali.
Confisca). - (Omissis).
5-bis. Nei casi di condanna o di applicazione della
pena su richiesta a norma dell'art. 444 del codice di
procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'art.
295, secondo comma, si applica l'art. 240-bis del codice
penale.».
- Si riporta l'art. 85-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza):
«Art. 85-bis (Ipotesi particolare di confisca). - 1.
Nei casi di condanna o di applicazione della pena su
richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura
penale, per taluno dei delitti previsti dall'art. 73,
esclusa la fattispecie di cui al comma 5, si applica l'art.
240-bis del codice penale.».
- Si riporta l'art. 48, commi 3 e 8, del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011:
«Art. 48 (Destinazione dei beni e delle somme). - 3. I
beni immobili sono:
a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalita'
di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e,
ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici
connessi allo svolgimento delle attivita' istituzionali di
amministrazioni statali, agenzie fiscali, universita'
statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante
interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli
stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati
di tipo mafioso;
b) mantenuti nel patrimonio dello Stato e, previa
autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri,
utilizzati dall'Agenzia per finalita' economiche;
c) trasferiti per finalita' istituzionali o sociali
ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi
per finalita' sociali, in via prioritaria, al patrimonio
del comune ove l'immobile e' sito, ovvero al patrimonio
della provincia o della regione. Gli enti territoriali
provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati
ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato con
cadenza mensile. L'elenco, reso pubblico nel sito internet
istituzionale dell'ente, deve contenere i dati concernenti
la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni
nonche', in caso di assegnazione a terzi, i dati
identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto
e la durata dell'atto di concessione. La mancata
pubblicazione comporta responsabilita' dirigenziale ai
sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o
attraverso associazioni, possono amministrare direttamente
il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo
in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei
principi di trasparenza, adeguata pubblicita' e parita' di
trattamento, a comunita', anche giovanili, ad enti, ad
associazioni maggiormente rappresentative degli enti
locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge
11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunita' terapeutiche e
centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, nonche' alle associazioni di protezione
ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8
luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, ad altre
tipologie di cooperative purche' a mutualita' prevalente,
fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di
lucro, e agli operatori dell'agricoltura sociale
riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti nonche'
agli Enti parco nazionali e regionali. La convenzione
disciplina la durata, l'uso del bene, le modalita' di
controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione
del rapporto e le modalita' del rinnovo. I beni non
assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica
possono essere utilizzati dagli enti territoriali per
finalita' di lucro e i relativi proventi devono essere
reimpiegati esclusivamente per finalita' sociali. Se entro
un anno l'ente territoriale non ha provveduto
all'assegnazione o all'utilizzazione del bene, l'Agenzia
dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un
commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di sei
mesi il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una
relazione sullo stato della procedura. La destinazione,
l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni, nonche' il
reimpiego per finalita' sociali dei proventi derivanti
dall'utilizzazione per finalita' economiche, sono soggetti
a pubblicita' nei siti internet dell'Agenzia e dell'ente
utilizzatore o assegnatario, ai sensi del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Agenzia revoca la
destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il
soggetto assegnatario non trasmettano i dati nel termine
richiesto;
c-bis) assegnati, a titolo gratuito, direttamente
dall'Agenzia agli enti o alle associazioni indicati alla
lettera c), in deroga a quanto previsto dall'art. 2 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, sulla base di apposita
convenzione nel rispetto dei principi di trasparenza,
adeguata pubblicita' e parita' di trattamento, ove risulti
evidente la loro destinazione sociale secondo criteri
stabiliti dal Consiglio direttivo dell'Agenzia;
d) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile
e' sito, se confiscati per il reato di cui all'art. 74 del
citato testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune puo'
amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente,
assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo
i criteri di cui all'art. 129 del medesimo testo unico, ad
associazioni, comunita' o enti per il recupero di
tossicodipendenti operanti nel territorio ove e' sito
l'immobile. Se entro un anno l'ente territoriale non ha
provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la
revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario
con poteri sostitutivi.
8. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello
Stato e destinati, con provvedimento dell'Agenzia che ne
disciplina le modalita' operative:
a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive
di continuazione o di ripresa dell'attivita' produttiva, a
titolo oneroso, a societa' e ad imprese pubbliche o
private, ovvero in comodato, senza oneri a carico dello
Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa
confiscata. Nella scelta dell'affittuario o del comodatario
sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il
mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono
essere destinati all'affitto e al comodato alle cooperative
di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno
dei relativi soci e' parente, coniuge, affine o convivente
con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui
nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei
provvedimenti indicati nell'art. 15, commi 1 e 2, della
legge 19 marzo 1990, n. 55;
b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a
quello determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia, a
soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una
maggiore utilita' per l'interesse pubblico o qualora la
vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle
vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita
disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni,
l'affittuario puo' esercitare il diritto di prelazione
entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del
bene da parte dell'Agenzia;
c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore
utilita' per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione
medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei
reati di tipo mafioso, con le medesime modalita' di cui
alla lettera b).».
 
Art. 4

Documento unico di regolarita' contributiva

1. A decorrere dalla data di approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell'attivita' di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 159 del 2011, la verifica della regolarita' contributiva di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, avviene esclusivamente con riguardo agli obblighi contributivi riferiti a periodi successivi alla data di approvazione del programma medesimo.

Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 41 del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011, si veda la nota all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 4 del citato decreto-legge n.
34 del 2014, si veda la nota alle premesse.
 
Art. 5

Non opponibilita' dei provvedimenti sanzionatori

1. A decorrere dalla data di approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell'attivita' di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 159 del 2011, i provvedimenti sanzionatori relativi a illeciti amministrativi in materia di lavoro e di legislazione sociale ai sensi del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e della legge 24 novembre 1981, n. 689, commessi prima del provvedimento di sequestro dell'azienda, non sono opponibili nei confronti dell'amministratore giudiziario e dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata.

Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 41 del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011, si veda la nota all'art. 1.
- Il testo del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia
di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8
della legge 14 febbraio 2003, n. 30) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2004, n. 110.
- Il testo della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.
 
Art. 6

Comunicazioni e richiesta di informazioni

1. All'atto della presentazione dell'istanza da parte dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, per ottenere i benefici di cui agli articoli 1, 2 e 3, l'autorita' amministrativa procedente ne da' comunicazione al Prefetto competente per territorio, per l'attivazione del confronto sindacale, e all'INPS. In caso di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, e' inviata altresi' specifica segnalazione alla Rete del lavoro agricolo di qualita' di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
2. Ai fini della concessione delle misure di cui al presente decreto, l'autorita' amministrativa procedente puo' chiedere informazioni all'amministratore giudiziario, all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata e all'autorita' giudiziaria competente che possono trasmettere documentazione e informazioni anche d'ufficio.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali gia' previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 6:
- Si riporta l'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91, (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la
tutela ambientale e l'efficientamento energetico
dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo
sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti
sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione
immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 116:
«Art. 6 (Rete del lavoro agricolo di qualita'). - 1. E'
istituita presso l'INPS la Rete del lavoro agricolo di
qualita' alla quale possono partecipare le imprese agricole
di cui all'art. 2135 del codice civile in possesso dei
seguenti requisiti:
a) non avere riportato condanne penali per violazioni
della normativa in materia di lavoro e legislazione
sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione,
delitti contro l'incolumita' pubblica, delitti contro
l'economia pubblica, l'industria e il commercio, delitti
contro il sentimento per gli animali e in materia di
imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti di cui
agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale;
b) non essere state destinatarie, negli ultimi tre
anni, di sanzioni amministrative, ancorche' non definitive,
per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e
rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte
e delle tasse. La presente disposizione non si applica
laddove il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano
provveduto, prima della emissione del provvedimento
definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze
sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni
entro i termini previsti dalla normativa vigente in
materia;
c) essere in regola con il versamento dei contributi
previdenziali e dei premi assicurativi;
c-bis) applicare i contratti collettivi di cui
all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
c-ter) non essere controllate o collegate, ai sensi
dell'art. 2359 del codice civile, a soggetti che non siano
in possesso dei requisiti di cui al presente comma.
1-bis. Alla Rete del lavoro agricolo di qualita'
possono aderire, attraverso la stipula di apposite
convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le
istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti
bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori in agricoltura, nonche' i soggetti
di cui all'art. 6 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276. Possono altresi' aderire alla Rete del lavoro
agricolo di qualita', attraverso la stipula di apposite
convenzioni, se in possesso dei requisiti di cui al comma
1, sia le agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sia gli
altri soggetti autorizzati all'attivita' di intermediazione
ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150.
2. Alla Rete del lavoro agricolo di qualita'
sovraintende una cabina di regia composta da un
rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, del Ministero dell'economia e delle finanze,
del Ministero dell'interno, dell'Ispettorato nazionale del
lavoro a far data dalla sua effettiva operativita',
dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia nazionale per le
politiche attive del lavoro a far data dalla sua effettiva
operativita', dell'INPS e della Conferenza delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano designati
entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto. Fanno parte della cabina di regia anche tre
rappresentanti dei lavoratori subordinati delle imprese
agricole e un rappresentante dei lavoratori subordinati
delle cooperative agricole e tre rappresentanti dei datori
di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura e un
rappresentante delle associazioni delle cooperative
agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del
settore agricolo nominati con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, su designazione delle organizzazioni
sindacali a carattere nazionale maggiormente
rappresentative. La cabina di regia e' presieduta dal
rappresentante dell'INPS.
3. Ai fini della partecipazione alla Rete del lavoro
agricolo di qualita', le imprese di cui al comma 1
presentano istanza in via telematica. Entro trenta giorni
dall'insediamento la cabina di regia definisce con apposita
determinazione gli elementi essenziali dell'istanza.
4. La cabina di regia ha i seguenti compiti:
a) delibera sulle istanze di partecipazione alla Rete
del lavoro agricolo di qualita' entro 30 giorni dalla
presentazione;
b) esclude dalla Rete del lavoro agricolo di qualita'
le imprese agricole che perdono i requisiti di cui al comma
1;
c) redige e aggiorna l'elenco delle imprese agricole
che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualita' e
ne cura la pubblicazione sul sito internet dell'INPS;
c-bis) procede a monitoraggi costanti dell'andamento
del mercato del lavoro agricolo, su base trimestrale, anche
accedendo ai dati relativi all'instaurazione,
trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro
disponibili presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e ai dati che si rendono disponibili, a
seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS,
presso l'INPS, valutando, in particolare, il rapporto tra
il numero dei lavoratori stranieri che risultano impiegati
e il numero dei lavoratori stranieri ai quali e' stato
rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo dagli
sportelli unici per l'immigrazione;
c-ter) promuove iniziative, d'intesa con le autorita'
competenti, sentite le parti sociali, in materia di
politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e
all'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei
flussi di manodopera stagionale, assistenza dei lavoratori
stranieri immigrati;
d) formula proposte al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali in materia di lavoro e di
legislazione sociale nel settore agricolo.
4-bis. La cabina di regia promuove la stipula delle
convenzioni di cui al comma 1-bis e svolge i compiti di cui
al comma 4, lettere c-bis) e c-ter), utilizzando le
informazioni in possesso delle commissioni provinciali
integrazione salari operai agricoli e dell'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura, al fine di formulare indici di
coerenza del comportamento aziendale strettamente correlati
alle caratteristiche della produzione agricola del
territorio, avvalendosi delle sezioni territoriali di cui
al comma 4-ter.
4-ter. La Rete del lavoro agricolo di qualita' si
articola in sezioni territoriali, a cui possono aderire i
soggetti che hanno stipulato le convenzioni di cui al comma
1-bis, con sede presso la commissione provinciale
integrazione salari operai agricoli. Le sezioni promuovono
a livello territoriale le iniziative previste dal comma 4,
lettera c-ter), svolgono compiti di promozione di modalita'
sperimentali di intermediazione fra domanda e offerta di
lavoro nel settore agricolo, in stretta collaborazione con
l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e
con la Rete nazionale dei servizi per le politiche del
lavoro di cui all'art. 1 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150, al fine di garantire una
modulazione a livello territoriale dei servizi all'impiego.
Le sezioni territoriali promuovono altresi' iniziative per
la realizzazione di funzionali ed efficienti forme di
organizzazione del trasporto dei lavoratori fino al luogo
di lavoro, anche mediante la stipula di convenzioni con gli
enti locali.
4-quater. La cabina di regia trasmette ogni anno alle
Camere una relazione sullo svolgimento dei compiti di cui
al comma 4 ed in particolare sul risultato dei monito-raggi
di cui alla lettera c-bis) del medesimo comma.
5. La partecipazione alla cabina di regia e' a titolo
gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni,
compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati. La cabina di regia si avvale per il suo
funzionamento delle risorse umane e strumentali messe a
disposizione dall'INPS, nel rispetto delle disposizioni di
cui al comma 8.
6. Al fine di realizzare un piu' efficace utilizzo
delle risorse ispettive disponibili, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, fermi restando
gli ordinari controlli in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro, orientano l'attivita'
di vigilanza nei confronti delle imprese non appartenenti
alla Rete del lavoro agricolo di qualita' salvi i casi di
richiesta di intervento proveniente dal lavoratore, dalle
organizzazioni sindacali, dall'Autorita' giudiziaria o da
autorita' amministrative e salvi i casi di imprese che
abbiano procedimenti penali in corso per violazioni della
normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, di
contratti collettivi, di sicurezza sui luoghi di lavoro e
in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
7. E' fatta salva comunque la possibilita' per le
amministrazioni di cui al comma 6 di effettuare controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni in base alla
disciplina vigente.
7-bis. I soggetti provvisti di autorizzazione al
trasporto di persone rilasciata dalle autorita' competenti
e che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1,
che intendono provvedere al trasporto di lavoratori
agricoli, possono stipulare apposita convenzione con la
Rete del lavoro agricolo di qualita'. Gli enti locali
possono stabilire che la stipula della convenzione e'
condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti
per il trasporto dei lavoratori agricoli dai medesimi enti.
Gli enti locali stabiliscono le condizioni e l'ammontare
dei contributi tenendo conto di quanto eventualmente
previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in ordine alla
quantificazione e ripartizione del costo del trasporto tra
imprese e lavoratori. La violazione da parte del
trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta
la risoluzione della medesima e l'immediata decadenza dai
contributi di cui al secondo periodo.".
8. Per le attivita' di cui al presente articolo l'INPS
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
 
Art. 7

Disposizioni finanziarie

1. Ai sensi dell'articolo 34, comma 4, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, le misure di cui al presente decreto sono concesse nel limite di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e nel limite di 6 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede a valere sul fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite tra le misure previste dal presente decreto e sono altresi' definite le procedure per il rispetto degli specifici limiti di spesa anche ai sensi del comma 3 del presente articolo. Lo schema di decreto e' trasmesso alle Camere.
3. Le misure di cui al presente decreto sono concesse, previa verifica dei requisiti di legge non riservati alla valutazione dell'autorita' giudiziaria, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna di esse dal decreto di cui al comma 2, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.
4. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano alla misura prevista dall'articolo 3, per la quale si provvede a valere sulle risorse finanziarie gia' stanziate ai sensi dell'articolo 1, commi da 195 a 198, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come incrementate dall'articolo 1, comma 612, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 maggio 2018

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Poletti, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Calenda, Ministro dello sviluppo
economico

Orlando, Ministro della giustizia

Minniti, Ministro dell'interno

Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 34 della citata legge n. 161
del 2017, si veda nella nota al titolo.
- Si riporta l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, (Misure urgenti per il sostegno a
famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2:
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.
6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per
le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia
carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture
strategiche per la mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri.».
- Per il testo dell'art. 1, commi 195 e 196 della
citata legge n. 208 del 2015 si veda nella nota all'art. 3.
- Si riporta l'art. 1, commi 197 e 198, della citata
legge n. 208 del 2015:
«197. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, sono
determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri e le
modalita' per la concessione delle garanzie e dei
finanziamenti di cui al comma 196, lettere a) e b). I
predetti criteri sono formulati avuto particolare riguardo
per le imprese che presentano gravi difficolta' di accesso
al credito.».
«198. In caso di revoca del provvedimento di sequestro,
in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente
diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda,
e' tenuto a rimborsare gli importi liquidati dalla sezione
di cui al comma 196, lettera a), a seguito dell'eventuale
escussione della garanzia. Con il decreto di cui al comma
197 sono disciplinate le modalita' per la restituzione, con
applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota
residua del finanziamento erogato, per il caso di revoca
del provvedimento di sequestro.».
- Si riporta l'art. 1, comma 612, della legge 11
dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019):
«612. Al fine di assicurare il sostegno alle aziende
sequestrate e confiscate alla criminalita' organizzata
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 195 dell'art. 1
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementata di
ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2019, incremento
che confluisce nelle apposite sezioni dei Fondi di cui al
comma 196 del citato art. 1 della legge n. 208 del 2015,
con le modalita' dallo stesso riportate e con la medesima
ripartizione delle risorse tra le sezioni.».
 
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