Gazzetta n. 144 del 23 giugno 2018 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2018, n. 74
Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed in particolare l'articolo 14;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA ed istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'articolo 12;
Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale, e, in particolare, l'articolo 15, comma 2;
Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, n. 1306/2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1º dicembre 2017;
Vista la mancata intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta dell'11 gennaio 2018;
Acquisiti i pareri della 9ª Commissione agricoltura del Senato e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari;
Considerato che le altre Commissioni parlamentari competenti per materia e la Commissione parlamentare per la semplificazione non hanno espresso il parere nel termine prescritto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo 2018, con il quale l'on. dott. Paolo Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri, e' stato incaricato di reggere, ad interim, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Vista la delibera motivata del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2018, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e ad interim Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Riordino dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura

1. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di seguito denominata Agenzia, e' ente di diritto pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato Ministero.
2. L'Agenzia e' dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile e opera sulla base di principi di trasparenza, economicita' ed efficienza nell'erogazione dei servizi e nel sistema dei pagamenti.
3. L'Agenzia assicura la separazione tra le funzioni di organismo di coordinamento e di organismo pagatore.
4. Nell'ambito della potesta' organizzativa, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, l'Agenzia e' articolata in tre direzioni di livello dirigenziale generale.
5. L'Agenzia ha sede legale in Roma e una sede di collegamento con l'Unione europea.
6. L'Agenzia e' sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 11, comma 3.
7. L'Agenzia puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2016, n. 186:
«Art. 14 - (Decreti legislativi). 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165
(Soppressione dell'AIMA ed istituzione dell'Agenzia per le
erogazioni in Agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11
della L. 15 marzo 1997, n. 59), modificato dal presente
decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno
1999, n. 137.
- Il decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22 (Interventi
urgenti nel settore agroalimentare) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1 marzo 2005, n. 49, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2005, n. 99.
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156,
supplemento ordinario, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189, supplemento ordinario:
«Art. 12 - (Soppressione di enti e societa'). 1.
L'INRAN e' soppresso a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2. Per effetto della detta soppressione sono attribuiti
al CRA le funzioni ed i compiti gia' affidati all'INRAN ai
sensi dell'articolo 11, decreto legislativo n. 454 del 1999
e le competenze dell'INRAN acquisite nel settore delle
sementi elette. Sono soppresse le funzioni dell'INRAN gia'
svolte dall'ex INCA.
3. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
del Ministro per le politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie
trasferite al CRA.
4. Il nuovo organico del CRA quale risultante a seguito
del trasferimento del personale di ruolo dell'INRAN, che
mantiene il trattamento economico, giuridico e
previdenziale del personale del comparto ricerca, e'
ridotto del 10 per cento, con esclusione del personale di
ricerca. Per i restanti rapporti gli enti incorporanti
subentrano nella titolarita' fino alla loro naturale
scadenza.
5.
6. Al fine di garantire la continuita' dei rapporti
gia' in capo all'ente soppresso, il direttore generale
dell'INRAN, e' delegato allo svolgimento delle attivita' di
ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di
pagamento e riscossione a valere sui conti correnti gia'
intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla
data di emanazione dei decreti medesimi, per un termine
comunque non superiore a dodici mesi.
7. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
sono attribuite le attivita' a carattere tecnico-operativo
relative al coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3,
del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21
giugno 2005. A tal fine, l'Agenzia agisce come unico
rappresentante dello Stato italiano nei confronti della
Commissione europea per tutte le questioni relative al
FEAGA ed al FEASR ed e' responsabile nei confronti
dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla
gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola
comune, nonche' degli interventi sul mercato e sulle
strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal
FEASR. Resta ferma la competenza del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali nella gestione
dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno
al Comitato dei fondi agricoli, alle attivita' di
monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al
citatoregolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al
finanziamento della politica agricola comune, nonche' alle
fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti
adottata ai sensi della vigente normativa europea. In
materia l'Agenzia assicura il necessario supporto tecnico
fornendo, altresi', gli atti dei procedimenti.
8. Restano ferme in capo ad AGEA tutte le altre
funzioni previste dalla vigente normativa.
9.
10.
11.
12.
13. A decorrere dall'entrata in vigore del presente
decreto, gli organi dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura, sottoposta alla vigilanza del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, sono:
a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a
criteri di alta professionalita' e conoscenza del settore
agroalimentare;
b) il collegio dei revisori dei conti, composto da
tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali. Il presidente, scelto tra i dirigenti di livello
dirigenziale non generale, e' designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze ed e' collocato fuori ruolo.
14. Il direttore e' nominato con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, previa
trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni
parlamentari per il parere di competenza, che dovra' essere
espresso entro i termini stabiliti dai regolamenti delle
due Camere. L'incarico ha la durata massima di tre anni, e'
rinnovabile per una sola volta ed e' incompatibile con
altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra
attivita' professionale privata.
15. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, e' adottato lo
statuto dell'Agenzia, e con altro decreto, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati
il compenso del direttore e dei componenti del collegio dei
revisori.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
17. Sono abrogati dalla data di trasferimento delle
funzioni, di cui ai commi 7 e 8, le disposizioni deldecreto
legislativo n. 165 del 1999 incompatibili con i commi da 1
a 16 del presente articolo e dalla data di entrata in
vigore del presente decreto l'articolo 9 del citato decreto
legislativo.
18. Dalle disposizioni dei commi da 1 a 17 non derivano
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
18-bis. La societa' Buonitalia s.p.a. in liquidazione,
di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99, e' soppressa. Al fine di razionalizzare
l'attuazione delle politiche promozionali di competenza
nazionale nell'ambito della promozione all'estero delle
produzioni agroalimentari italiane e rendere piu' efficaci
ed efficienti gli interventi a favore della
internazionalizzazione delle imprese agricole, le funzioni,
gia' svolte da Buonitalia s.p.a. in liquidazione, sono
attribuite all'Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui
all'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' disposto il trasferimento delle
funzioni e delle risorse umane di Buonitalia s.p.a. in
liquidazione all'Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al
presente comma. Con ulteriore decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare
entro sessanta giorni dalla chiusura della fase di
liquidazione, e' disposto il trasferimento delle eventuali
risorse strumentali e finanziarie residue di Buonitalia
s.p.a. in liquidazione all'Agenzia. I dipendenti a tempo
indeterminato in servizio presso la predetta societa' al 31
dicembre 2011, previo espletamento di apposita procedura
selettiva di verifica dell'idoneita', da espletare anche in
deroga ai limiti alle facolta' assunzionali, sono
inquadrati, anche in posizione di sovrannumero rispetto
alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le
successive vacanze, nei ruoli dell'ente di destinazione
sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza
approvata con il predetto decreto. I dipendenti traferiti
mantengono il trattamento economico fondamentale, percepito
al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il
trattamento economico predetto risulti piu' elevato
rispetto a quello previsto per il personale dell'Agenzia i
dipendenti percepiscono per la differenza un assegno ad
personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'articolo 17 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e' abrogato.
19. Al fine di semplificare le procedure di riordino,
trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici
statali, nonche' di strutture pubbliche statali o
partecipate dallo Stato, i regolamenti previsti
dall'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007
sono emanati, anche sulla base delle proposte del
commissario straordinario di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
sentito il Ministro vigilante.
20. A decorrere dalla data di scadenza degli organismi
collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in
regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le
attivita' svolte dagli organismi stessi sono
definitivamente trasferite ai competenti uffici delle
amministrazioni nell'ambito delle quali operano. Restano
fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori
nazionali di cui all'articolo 11 della legge 7 dicembre
2000, n. 383, e all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991,
n. 266, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, la
Consulta nazionale per il servizio civile, istituita
dall'articolo 10, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n.
230, l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e
della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma
1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269 nonche' il
Comitato nazionale di parita' e la Rete nazionale delle
consigliere e dei consiglieri di parita' di cui,
rispettivamente, all'articolo 8ed all'articolo 19 del
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Restano
altresi' ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza
sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli
141 e 142 del regolamento per l'esecuzione del predetto
testo unico di cui alregio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e
successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni
tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o
rimborsi di spese. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, ai
componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta
alcun emolumento o indennita'.
21.
22.
23. La Commissione scientifica CITES di cui
all'articolo 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n.
150, non e' soggetta alle disposizioni di cui agli articoli
68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e 29,
comma 2, lettera e-bis), e comma 2-bis, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248. La partecipazione alla
Commissione e' a titolo gratuito e non da' diritto a
corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di
presenza e rimborsi spese, fatti salvi gli oneri di
missione. Agli oneri derivanti dall'applicazione del
precedente periodo, quantificati in euro ventimila annui,
si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere
dall'entrata in vigore della presente disposizione,
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6, comma
1, della legge 31 luglio 2002, n. 179.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente:
«L'incarico del commissario non puo' eccedere la durata di
tre anni e puo' essere prorogato, per motivate esigenze,
una sola volta per un periodo massimo di due anni. Decorso
tale periodo, le residue attivita' liquidatorie continuano
ad essere svolte dal Ministero vigilante ai sensi della
normativa vigente.».
40. In relazione alle liquidazioni coatte
amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
qualora alla medesima data il commissario sia in carica da
piu' di cinque anni, il relativo incarico cessa decorso un
anno dalla predetta data e l'amministrazione competente per
materia ai sensi della normativa vigente subentra nella
gestione delle residue attivita' liquidatorie, fatta salva
la facolta' di prorogare l'incarico del commissario per un
ulteriore periodo non superiore a sei mesi.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49. L'Associazione italiana di studi cooperativi «Luigi
Luzzatti» di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 23
luglio 2009, n. 99, e' soppressa e i relativi organi
decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51.
50. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dello sviluppo economico e' nominato un dirigente
delegato che esercita i poteri attribuiti al presidente e
al consiglio di amministrazione dell'associazione, fatti
salvi gli adempimenti di cui al comma 51, e provvede alla
gestione delle operazioni di liquidazione delle attivita'
ed estinzione delle passivita' e alla definizione delle
pendenze dell'ente soppresso. Il dirigente delegato e'
individuato tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo
economico e il relativo incarico costituisce integrazione
dell'oggetto dell'incarico di funzione dirigenziale
conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165e non comporta variazioni
del trattamento economico complessivo.
51. Il collegio dei revisori in carica alla data della
soppressione assicura il controllo delle attivita' del
dirigente delegato. Entro 30 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, il bilancio di chiusura
dell'ente soppresso e' deliberato dagli organi in carica
alla data di cessazione dell'ente, corredato
dall'attestazione redatta dall'organo interno di controllo
in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e
trasmesso per l'approvazione al Ministero dello sviluppo
economico e al Ministero dell'economia e delle finanze.
52. Le funzioni attribuite all'associazione di cui al
comma 49 dalla normativa vigente sono trasferite, senza che
sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche
giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico che,
previo accertamento della sussistenza e dell'attualita'
dell'interesse pubblico allo svolgimento delle attivita',
esercita i relativi compiti e provvede alla gestione con i
propri uffici mediante utilizzo del Fondo di cui al comma
53.
53. Le convenzioni in essere tra l'associazione e il
Ministero dello sviluppo economico, sono risolte alla data
di entrata in vigore del presente decreto e le
corrispondenti somme, impegnate in favore
dell'associazione, individuate con apposito decreto del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferite in
un apposito fondo da istituire nello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico e sono destinate
alla prosecuzione delle attivita' di cui al comma 52.
54. Il personale di ruolo in servizio a tempo
indeterminato presso l'associazione Luigi Luzzatti alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' trasferito al Ministero dello sviluppo
economico. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione e' approvata apposita tabella di
corrispondenza per l'inquadramento del personale
trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis della legge n. 400 del
1988, il Ministero dello sviluppo economico adegua la
propria dotazione organica in misura corrispondente alle
unita' di personale effettivamente trasferite e la propria
organizzazione. Il personale trasferito al Ministero dello
sviluppo economico mantiene il trattamento previdenziale in
godimento.
55. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle
voci fisse e continuative, corrisposto al momento
dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento
risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il
personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un
assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
56. I contratti di consulenza, di collaborazione
coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e
i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in
corso alla data di soppressione dell'associazione cessano
di avere effetto il quindicesimo giorno successivo
all'entrata in vigore del presente decreto; entro tale
data, il dirigente delegato puo' prorogarne l'efficacia non
oltre l'originaria scadenza per far fronte alle attivita'
previste dal comma 50.
57. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura
della gestione del dirigente delegato di cui al comma 50 e'
versato all'entrata del bilancio dello Stato. Le risorse
strumentali dell'associazione sono acquisite al patrimonio
del Ministero dello sviluppo economico.
58. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e' abrogato l'articolo 10, comma 10, della legge 23
luglio 2009, n. 99 e le eventuali disposizioni legislative
e normative in contrasto con la presente norma.
59. A decorrere dal 1° gennaio 2014 la Fondazione
Valore Italia di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30
dicembre 2005, n. 273, convertito inlegge 23 febbraio 2006,
n. 51 e' soppressa e i relativi organi, oggetto di
scioglimento ai sensi dell'articolo 25 del codice civile,
decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 62.
60. Il commissario in carica al momento della
soppressione di cui al comma 59 esercita i poteri del
presidente e del consiglio di amministrazione della
fondazione e provvede alla gestione delle operazioni della
liquidazione delle attivita' ed estinzione delle passivita'
e alla definizione delle pendenze della fondazione
soppressa entro il termine del 30 giugno 2014. A tal fine,
dalla data di cui al comma 59 e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico un
apposito Fondo al quale sono trasferite per essere
destinate alla estinzione delle passivita' risultanti dalla
gestione liquidatoria, anche le somme impegnate dal
Ministero in favore della Fondazione, individuate con un
apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il
compenso dovuto al commissario e' determinato dal Ministro
dello sviluppo economico.
61. Il commissario entro il termine di cui al comma 60,
verifica altresi' la disponibilita' degli operatori del
mercato a subentrare nell'esecuzione del progetto per la
realizzazione dell'Esposizione permanente di cui
all'articolo 4, commi 68, 69 e 70, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, senza previsione e impegno di oneri per il
bilancio dello Stato, provvedendo, se del caso, previa
autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, al
trasferimento dei relativi rapporti e attivita' in essere
alla data del presente decreto. In caso di mancato
trasferimento entro la data del 30 giugno 2014 tutti i
rapporti di cui e' parte la Fondazione si risolvono di
diritto senza che sia dovuta alcuna compensazione, comunque
denominata, per l'estinzione anticipata.
62. Il Ministero dello sviluppo economico provvede
dalla data di cui al comma 59 alla gestione diretta del
programma, oggetto di specifica convenzione con la
Fondazione, concernente la «Realizzazione del programma di
agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie imprese
italiane per la valorizzazione economica dei disegni e
modelli industriali», utilizzando a tal fine le risorse
trasferite alla Fondazione e depositate su un conto
corrente vincolato allo scopo. Tali risorse sono versate
all'entrate dello Stato per essere riassegnate ad apposito
capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico e destinate all'esecuzione del
suddetto programma secondo criteri e modalita' definite con
decreto del Ministero dello sviluppo economico.
63. Le convenzioni in essere alla data di cui al comma
59 tra il Ministero e la Fondazione soppressa e tra
quest'ultima e soggetti terzi, fatte salve le previsioni
dei commi 61 e 62, devono intendersi risolte in ogni caso a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
64. Il collegio dei revisori in carica alla data della
soppressione assicura il controllo delle attivita' del
commissario. Entro 15 giorni dalla data di cui al comma 59,
il bilancio di chiusura della Fondazione soppressa e'
presentato dal commissario per l'approvazione al Ministero
dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e
delle finanze ed e' corredato dall'attestazione redatta dal
collegio dei revisori. Il bilancio da' evidenza della
contabilita' separata attivata per la gestione della
convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la
Fondazione, concernente la realizzazione del programma di
cui al comma 62. I compensi, le indennita' o gli altri
emolumenti comunque denominati spettanti al collegio dei
revisori sono corrisposti fino agli adempimenti previsti
dal presente comma e comunque non oltre i 15 giorni dalla
data di cui al comma 59.
65. Le risorse umane, nei limiti del personale con
contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in
servizio presso la Fondazione alla data di cui al comma 59,
sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico che
provvede corrispondentemente ad incrementare la propria
dotazione organica.
66. Il personale di cui al comma 65 e' inquadrato nei
ruoli del Ministero dello sviluppo economico, con decreto
del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e il Ministro dell'economia e delle
finanze, previo espletamento di apposita procedura
selettiva di verifica dell'idoneita', sulla base di una
tabella di equiparazione tra le qualifiche possedute presso
la Fondazione e quelle del Ministero tenuto conto delle
mansioni svolte e dei titoli di servizio. Il predetto
personale puo' essere destinato, in tutto o in parte, a
supporto delle attivita' del commissario per il compimento
delle operazioni di cui ai commi 60 e 61.
67. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle
voci fisse e continuative, corrisposto al momento
dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento
risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il
personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un
assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
68. I contratti di consulenza, di collaborazione
coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e
i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in
corso alla data di soppressione della Fondazione cessano di
avere effetto il quindicesimo giorno successivo alla data
di cui al comma 59; entro tale data, il commissario puo'
prorogarne l'efficacia non oltre l'originaria scadenza per
far fronte alle attivita' previste dai commi 60 e 61.
69. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura
della gestione del commissario e le disponibilita' liquide
costituenti il Fondo di dotazione della Fondazione, o
comunque destinate alla realizzazione dell'Esposizione
permanente di cui al comma 61, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Le risorse strumentali della
Fondazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello
sviluppo economico.
70. Dalla data di cui al comma 59, sono abrogati, i
commi 68, 69 e 70 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre
2003, n. 350 e l'articolo 1, comma 230, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, nella parte in cui dispone lo
stanziamento delle risorse del predetto Fondo alle
attivita' previste al comma 68 dell'articolo 4 della legge
24 dicembre 2003, n. 350 e l'articolo 33 del decreto-legge
30 dicembre 2005, n. 273, convertito inlegge 23 febbraio
2006, n. 51 e le eventuali disposizioni legislative e
normative in contrasto con la presente disposizione.
71. La titolarita' degli affidamenti diretti disposti
dal Ministero dello sviluppo economico in favore di
Promuovi Italia S.p.A. (nel seguito Promuovi Italia) e
delle convenzioni dalla stessa sottoscritte con il medesimo
Ministero e' trasferita a titolo gratuito, a decorrere
dalla data di stipula dell'accordo di cui al comma 73,
all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. (nel seguito
Invitalia) ovvero ad una societa' dalla stessa interamente
partecipata. La societa' conferitaria subentra in tutti i
rapporti attivi e passivi derivanti dal trasferimento.
72. Per gli effetti di cui al comma 71, sono trasferiti
da Promuovi Italia alla societa' conferitaria i beni
strumentali e, previo subentro nei relativi contratti di
lavoro, il personale a tempo indeterminato impiegato nello
svolgimento delle attivita'; la societa' subentra altresi'
in tutti i contratti di lavoro temporaneo e per prestazioni
professionali in essere alla data di perfezionamento
dell'accordo di cui al successivo comma 73.
73. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
Invitalia stipula con Promuovi Italia apposito accordo per
l'individuazione della societa' conferitaria e delle
attivita', dei beni e del personale oggetto di
trasferimento, nel quale sono individuate le modalita' e i
criteri per la regolazione dei rispettivi rapporti
economici; lo schema del predetto accordo e' sottoposto
alla preventiva approvazione, da esercitarsi d'intesa con
il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo
sport, del Ministero dello sviluppo economico,
nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo
1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
74. Al comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «Il Ministero delle
attivita' produttive» e: «Il Ministro delle attivita'
produttive», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «La Presidenza del Consiglio dei Ministri» e «Il
Presidente del Consiglio dei Ministri». Per i soggetti di
cui al medesimo comma 8-bis trova applicazione quanto
disposto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto.
75. L'incarico di commissario per la gestione delle
societa' cooperative di cui all'articolo 2545-sexiesdecies
del codice civile, commissario liquidatore delle societa'
cooperative sciolte per atto dell'autorita' di cui
all'articolo 2545-septiesdecies del codice civile,
commissario liquidatore delle societa' cooperative in
liquidazione coatta amministrativa di cui agli articoli
2545-terdecies del codice civile e198 del regio-decreto 16
marzo 1942, n. 267, e' monocratico. Il commissario
liquidatore esercita personalmente le funzioni del proprio
ufficio; nel caso di delega a terzi di specifiche
operazioni, l'onere per il compenso del delegato e'
detratto dal compenso del commissario.
76. Il provvedimento che dispone la liquidazione coatta
amministrativa delle societa' cooperative nonche' la
contestuale o successiva nomina del relativo commissario
liquidatore, di cui agli articoli 2545-terdecies del codice
civile e198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
77. Nelle procedure di liquidazione coatta
amministrativa di cui al comma 76, l'ammontare del compenso
dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza,
ove previsto, ed i relativi criteri di liquidazione, sono
determinati con decreto non regolamentare del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con Ministro
dell'economia e delle finanze, che individua modalita' di
remunerazione dei commissari liquidatori sulla base di
criteri predeterminati di apprezzamento della economicita',
efficacia ed efficienza delle attivita' svolte, tenuto
conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti resi
necessari dalla specificita' della procedura, delle
disposizioni di cui aldecreto ministeriale 25 gennaio 2012,
n. 30, recante «Regolamento concernente l'adeguamento dei
compensi spettanti ai curatori fallimentari e la
determinazione dei compensi nelle procedure di concordato
preventivo». In ogni caso la remunerazione dei commissari
liquidatori non puo' essere superiore a quella prevista
all'entrata in vigore del presente decreto.
78. All'articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre 2011,
n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 5, le parole: «31 luglio 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012» ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata
adozione, entro il predetto termine, dello statuto e del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'articolo 36, comma 5, settimo periodo, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
l'Agenzia e' soppressa e le attivita' e i compiti gia'
attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° ottobre
2012, che rimane titolare delle risorse previste
dall'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le
risorse finanziarie umane e strumentali relative
all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie
autostradali di cui al medesimo comma 5»;
b) al comma 6, le parole: «31 luglio 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012».
79. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, secondo periodo, le parole: «in
servizio dalla data in vigore del presente decreto», sono
sostituite dalle seguenti: «in servizio alla data del 31
maggio 2012»;
b) al comma 7, le parole: «31 luglio 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012».
80. All'articolo 83-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «A tale fine nella fattura viene indicata,
altresi', la lunghezza della tratta effettivamente
percorsa»;
b) il comma 14, e' sostituito dal seguente:
«14. Ferme restando le sanzioni previste
dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e
successive modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla
violazione delle norme di cui ai commi 7, 8 e 9, consegue
la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della
differenza tra quanto fatturato e quanto dovuto sulla base
dei costi individuati ai sensi dei commi 1 e 2; alla
violazione delle norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue
la sanzione amministrativa pecuniaria pari al dieci per
cento dell'importo della fattura e comunque non inferiore a
1.000,00 euro»;
c) il comma 15, e' sostituito dal seguente:
«15. Le violazioni indicate al comma 14 sono
constatate dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle
entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari
effettuati presso le imprese per la successiva applicazione
delle sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689».
81. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013 il
Comitato centrale per l'Albo nazionale degli
autotrasportatori di cui al Titolo II deldecreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 284, opera quale centro di
costo nell'ambito del Centro di responsabilita'
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.
82. Sono soppresse le lettere c), g) ed l)
dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 284.
83. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) del comma 1 e' sostituita dalla
seguente: «a) un Dirigente del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con incarico di livello
dirigenziale generale nell'ambito di quelli previsti
dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 "Regolamento recante
riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti", con funzioni di Presidente»;
b) al comma 1, lettera b) le parole «dei quali il
primo e' eletto dal Comitato centrale fra i componenti in
rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «dei quali il
primo, responsabile dell'attivita' amministrativa e
contabile, con incarico di livello dirigenziale di seconda
fascia assegnato nell'ambito di quelli previsti
dall'articolo 14, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211»;
c) al comma 1, lettera g) le parole «quattro
rappresentanti» sono sostituite dalle seguenti: «un
rappresentante per ciascuna».
84. Le disposizioni di cui al comma 83 entrano in
vigore dal 1° gennaio 2013.
85. Lo stanziamento assegnato al Comitato centrale per
l'Albo degli autotrasportatori per le iniziative in materia
di sicurezza della circolazione, di controlli sui veicoli
pesanti e di protezione ambientale, stanziato sul capitolo
1330 - piano di gestione 1 - del bilancio del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, e' ridotto di 1,5
milioni di euro per l'anno 2012 e di 1,5 milioni di euro
per gli anni 2013 e 2014.
86. Il Comitato centrale per l'Albo degli
autotrasportatori, con i fondi disponibili, proseguira' in
particolare gli interventi necessari per l'attuazione dei
controlli sull'autotrasporto previsti dalle direttive
dell'Unione europea in materia e dalle intese intercorse
tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il
Ministero dell'interno.
87. Al fine di consentire una sollecita definizione
delle procedure connesse alla soppressione dell'INPDAP ed
alla sua confluenza nell'INPS e realizzare i conseguenti
risparmi previsti dall'articolo 21 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'approvazione del
bilancio di chiusura dell'INPDAP si provvede mediante la
nomina di un commissario ad acta.
88. All'articolo 24, comma 18, del citato decreto-legge
n. 201 del 2011, le parole: «30 giugno 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2012».
89. Il Comitato amministratore della forma di
previdenza complementare denominata FONDINPS previsto
dall'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 30 gennaio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007, continua ad
operare in regime di proroga fino al perfezionamento della
procedura di ricostituzione dello stesso, e comunque non
oltre il 31 ottobre 2012, con le riduzioni stabilite
dall'art. 7, comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma
1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.
90. In funzione del processo di razionalizzazione
dell'Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito con
ildecreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973,
n. 478, e di contenimento dei costi degli organismi
collegiali, il regime di commissariamento del suddetto
Istituto disposto, a partire dal 22 dicembre 2011, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
i cui effetti sono confermati, mediante la nomina di un
dirigente generale di ruolo del Ministero, e' prorogato
fino all'approvazione del nuovo Statuto, volto a riordinare
il predetto Istituto secondo regole di contenimento della
spesa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.
90-bis. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI
alla data del 7 luglio 2002, transitato alla CONI Servizi
S.p.A. in attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178, si applica, non oltre il 31
dicembre 2013, l'articolo 30 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Alle amministrazioni destinatarie del
personale in mobilita' sono trasferite le risorse
finanziarie occorrenti per la corresponsione del
trattamento economico al personale medesimo, nei cui
confronti trova applicazione anche il comma 2-quinquies
dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
».
- Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 2, della
legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e
ulteriori disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca
illegale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto
2016, n. 186:
«Art. 15 - (Delega al Governo per il riordino degli
enti, societa' e agenzie vigilati dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, per il riassetto
del settore ippico e per il riordino dell'assistenza
tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina
della riproduzione animale). Omissis.
2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui
al comma 1, relativamente al riordino degli enti, societa'
ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, il Governo e' tenuto ad osservare i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione delle competenze e riordino degli enti,
societa' ed agenzie vigilati, anche a seguito
dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi
da 381 a 383, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
dell'articolo 1, commi da 659 a 664, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e dell'articolo 1, comma 6-bis, del
decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, prevedendo
modalita' di chiamata pubblica secondo criteri di merito e
trasparenza che garantiscano l'indipendenza, la terzieta',
l'onorabilita', l'assenza di conflitti di interessi,
l'incompatibilita' con cariche politiche e sindacali e la
comprovata qualificazione scientifica e professionale dei
componenti dei loro organi nei settori in cui opera l'ente,
societa' o agenzia;
b) ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse umane,
strumentali e finanziarie a disposizione degli enti,
societa' ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, riducendo ulteriormente il
ricorso a contratti con soggetti esterni alla pubblica
amministrazione e utilizzando prioritariamente le
professionalita' esistenti;
c) utilizzo di una quota non superiore al 50 per
cento dei risparmi di spesa, non considerati ai fini del
rispetto dei saldi di finanza pubblica, derivanti dalla
riduzione del numero degli enti e societa' disposta a
legislazione vigente e dall'attuazione delle disposizioni
di cui al presente comma per politiche a favore del settore
agroalimentare, con particolare riferimento allo sviluppo e
all'internazionalizzazione del made in Italy, nonche' alla
tutela all'estero delle produzioni di qualita' certificata;
d) riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione delle
funzioni attualmente affidate all'Agenzia medesima e, in
particolare, dell'attuale sistema di gestione e di sviluppo
del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui
all'articolo15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, nonche'
del modello di coordinamento degli organismi pagatori a
livello regionale, secondo i seguenti indirizzi:
sussidiarieta' operativa tra livello centrale e regionale;
modello organizzativo omogeneo; uniformita' dei costi di
gestione del sistema tra i diversi livelli regionali;
uniformita' delle procedure e dei sistemi informativi tra i
diversi livelli. La riorganizzazione deve altresi' favorire
l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del sistema dei
pagamenti nonche' ottimizzare l'accesso alle informazioni
da parte degli utenti e delle pubbliche amministrazioni,
garantendo la realizzazione di una piattaforma informatica
che permetta la piena comunicazione tra articolazioni
regionali e struttura centrale nonche' tra utenti e
pubblica amministrazione, attraverso la piena attivazione
della Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui
all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503;
e) riordino del sistema dei controlli nel settore
agroalimentare, al fine di garantire maggiore unitarieta'
ed efficacia, anche assicurando la necessaria indipendenza
dal soggetto erogatore, con conseguente razionalizzazione o
soppressione della societa' AGECONTROL S.p.a., anche
mediante il trasferimento della proprieta' delle relative
azioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali o ad agenzie da esso vigilate, ovvero la sua
confluenza in enti, societa' o agenzie vigilati dal
medesimo Ministero, previo espletamento di apposite
procedure selettive per il personale, procedendo al
relativo inquadramento sulla base di un'apposita tabella di
corrispondenza e comunque prevedendo che i dipendenti della
predetta societa' mantengano esclusivamente il trattamento
economico fondamentale in godimento percepito alla data di
entrata in vigore della presente legge, con corrispondente
riduzione dei trasferimenti in favore dell'AGEA;
f) revisione della normativa istitutiva dell'Ente
nazionale risi al fine di razionalizzarne l'organizzazione
in funzione della competitivita' del settore;
g) previsione dell'obbligo di pubblicazione annuale
dei dati economici, finanziari e patrimoniali relativi
all'ultimo esercizio nonche' dei dati della rendicontazione
delle attivita' svolte da ciascun ente, societa' o
agenzia.».
- Il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, n. 1306/2013, sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98,
(CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20
dicembre 2013, n. L 347.
- Il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della
Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri
organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei
conti, le cauzioni e l'uso dell'euro e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 agosto 2014, n. L
255.
- Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della
Commissione del 6 agosto 2014 recante modalita' di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli
organismi pagatori e altri organismi, la gestione
finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui
controlli, le cauzioni e la trasparenza e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 agosto 2014, n. L
255.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 43, del regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del T.U.
delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, n. 12 dicembre 1933, n. 286:
«Art. 43 - L'Avvocatura dello Stato puo' assumere la
rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi
avanti le Autorita' giudiziarie, i Collegi arbitrali, le
giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni
pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a
tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che
sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o
di altro provvedimento approvato con regio decreto.
Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono
essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e
giustizia e per le finanze.
Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al
primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi
indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura
dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi
di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni.
Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni
ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della
Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata
delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese
agli enti regionali, previa deliberazione degli organi
competenti.».
 
Art. 2
Funzioni dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura

1. L'Agenzia svolge le funzioni di organismo pagatore nazionale, cosi' come individuate all'articolo 4, per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa nazionale, regionale e dell'Unione europea e finanziati dai Fondi agricoli comunitari, non attribuite ad altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
2. L'Agenzia svolge le funzioni di organismo di coordinamento, individuate all'articolo 3, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
3. L'Agenzia assicura altresi', nell'esercizio delle sue funzioni di organismo pagatore, il rispetto dei criteri di riconoscimento previsti dall'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 per quanto riguarda la ripartizione dei poteri e delle responsabilita' a tutti i livelli operativi. A tal fine l'Agenzia garantisce che nessun funzionario ha contemporaneamente piu' incarichi in materia di autorizzazione, pagamento o contabilizzazione delle somme imputate al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) o al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che nessun funzionario svolge uno dei compiti predetti senza la supervisione di un secondo funzionario. Il bilancio dell'Agenzia contiene due distinte rubriche, una per l'organismo di coordinamento ed una per l'organismo pagatore, che costituiscono distinti centri di responsabilita' amministrativa e di costo.
4. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 17, comma 1, l'Agenzia svolge altresi' le funzioni gia' attribuite alla Agecontrol S.p.A. ai sensi del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.
5. L'Agenzia prosegue la gestione di tutti i rapporti attivi e passivi gia' afferenti all'AIMA, soppressa con decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 7, paragrafi 2 e 4,
del citato regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 giugno 2013:
«Art. 7 - (Riconoscimento e revoca del riconoscimento
degli organismi pagatori e degli organismi di
coordinamento). (Omissis).
2. Gli Stati membri riconoscono come organismi pagatori
i servizi od organismi che dispongono di un'organizzazione
amministrativa e di un sistema di controllo interno che
offrono garanzie sufficienti in ordine alla legittimita',
regolarita' e corretta contabilizzazione dei pagamenti. A
tal fine, gli organismi pagatori soddisfano le condizioni
minime per il riconoscimento riguardo all'ambiente interno,
alle attivita' di controllo, all'informazione e alla
comunicazione nonche' al monitoraggio che la Commissione
stabilisce a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera
a).
In funzione del proprio ordinamento costituzionale,
ogni Stato membro limita il numero degli organismi pagatori
riconosciuti ad un massimo di uno per l'intero territorio
nazionale o, eventualmente, di uno per regione. Tuttavia,
se gli organismi pagatori sono costituiti a livello
regionale, gli Stati membri sono tenuti anche a costituire
un organismo pagatore a livello nazionale per i regimi di
aiuti che, per loro natura, devono essere gestiti a questo
livello o ad affidare la gestione di tali regimi ai loro
organismi pagatori regionali.
In deroga al secondo comma, gli Stati membri possono
mantenere il numero di organismi pagatori che sono stati
riconosciuti prima di 20 dicembre 2013.
Prima della fine del 2016, la Commissione presenta al
Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul
funzionamento del sistema degli organismi pagatori
nell'Unione corredata, se del caso, di proposte
legislative.
(Omissis).
4. Qualora siano riconosciuti piu' organismi pagatori,
gli Stati membri designano un organismo pubblico di
coordinamento ("organismo di coordinamento"), incaricato
di:
a) raccogliere le informazioni da mettere a
disposizione della Commissione e trasmettere tali
informazioni alla Commissione;
b) adottare o coordinare, a seconda dei casi, misure
intese ad ovviare alle lacune di natura comune e tenerne
informata la Commissione sull'eventuale seguito;
c) promuovere e, ove possibile, garantire
l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione.
Per quanto riguarda l'elaborazione delle informazioni
finanziarie di cui alla lettera a) del primo comma,
l'organismo di coordinamento e' soggetto a un
riconoscimento specifico da parte degli Stati membri.».
- Per i riferimenti al citato regolamento delegato (UE)
n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, si veda
nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti del decreto-legge 28 febbraio 2005,
n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile
2005, n. 71, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti del decreto legislativo 27 maggio
1999, n. 165, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3
Funzioni dell'organismo di coordinamento

1. All'Agenzia, in qualita' di organismo di coordinamento, ferma restando l'attivita' di indirizzo del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato Ministro, sono attribuiti:
a) i compiti di carattere tecnico-operativo relativi al coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 ed all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014. A tal fine, l'Agenzia agisce come interlocutore unico nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA ed al FEASR. Resta ferma la competenza del Ministero nella gestione dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno al Comitato dei fondi agricoli, alle attivita' di monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui ai citati regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 908/2014, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, nonche' alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi della vigente normativa europea. L'Agenzia assicura il necessario supporto tecnico per l'esercizio delle competenze del Ministero;
b) la rendicontazione all'Unione europea dei pagamenti effettuati da tutti gli organismi pagatori riconosciuti. Alle eventuali rettifiche negative apportate dall'Unione alle spese dichiarate dagli organismi pagatori si fa fronte mediante assegnazione dei fondi occorrenti all'apposito conto corrente di tesoreria intestato «Ministero dell'economia e delle finanze - FEAGA», da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;
c) le funzioni di coordinamento, di gestione e sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15, di seguito SIAN, fatti salvi i compiti di indirizzo e monitoraggio del Ministero;
d) i compiti di definizione del modello organizzativo e delle regole tecniche per l'interscambio ed il tempestivo aggiornamento dei dati tra il SIAN ed i sistemi informativi degli organismi pagatori, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 9.
2. L'Agenzia promuove l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione europea e a tal fine verifica la conformita' e i tempi delle procedure istruttorie e di controllo seguite dagli organismi pagatori ed effettua il monitoraggio delle attivita' svolte dagli stessi anche ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e delle relative norme di attuazione.
3. In caso di inadempimento o ritardo nell'esercizio delle attivita' svolte dagli organismi pagatori si applicano, su segnalazione dell'Agenzia al Ministro ed alle regioni interessate, le procedure di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, sentita l'Agenzia, previa espressa motivata richiesta degli organismi pagatori riconosciuti, ad effettuare a favore degli stessi anticipazioni di cassa entro sessanta giorni dalla richiesta, per far fronte alle esigenze di pagamento degli aiuti comunitari. Nell'effettuare le anticipazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze tiene conto dell'avvenuta utilizzazione da parte di ciascun organismo pagatore riconosciuto delle anticipazioni concesse. Gli organismi pagatori riconosciuti sono inseriti nella tabella A, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di tesoreria unica.
5. L'Agenzia, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento, svolge inoltre, avvalendosi del SIAN, i seguenti compiti a carattere nazionale:
a) gestione, quale autorita' competente, del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) ivi compreso il sistema informativo geografico (GIS);
b) gestione del Fascicolo aziendale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, costituito dalle informazioni contenute nei fascicoli aziendali attualmente detenuti da tutti gli organismi pagatori;
c) implementazione e gestione dell'anagrafe delle aziende agricole di cui alle vigenti disposizioni;
d) gestione del Registro nazionale dei titoli all'aiuto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
e) gestione del Registro nazionale dei debiti di cui all'articolo 8-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
f) vigilanza sulla esecuzione dei controlli ex-post previsti dal regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
g) esecuzione dei controlli ex post di cui alla lettera f), gia' svolti da Agecontrol S.p.A., assicurando la necessaria segregazione rispetto alle funzioni di vigilanza di cui alla medesima lettera;
h) coordinamento dei controlli, in qualita' di autorita' nazionale competente, al fine di assicurare l'osservanza delle normative dell'Unione europea in materia di conformita' alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli freschi e delle banane;
i) esecuzione dei controlli di conformita' alle norme di commercializzazione di cui alla lettera h), sia per il mercato interno che per l'importazione e l'esportazione, gia' svolti da Agecontrol S.p.A., assicurando la necessaria segregazione anche rispetto alle funzioni di coordinamento di cui alla medesima lettera;
l) predisposizione dei dati concernenti le comunicazioni con la Commissione europea riguardanti le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, le loro associazioni ed i gruppi di produttori, in qualita' di unica autorita' nazionale;
m) aggiornamento della Banca nazionale dati degli operatori ortofrutticoli e gestione dei relativi aspetti sanzionatori, gia' operati da Agecontrol S.p.A., assicurando la necessaria segregazione anche rispetto alle funzioni di cui alla lettera l);
n) predisposizione dei dati concernenti le comunicazioni periodiche, previste dall'articolo 9 del regolamento delegato n. 2016/1238 della Commissione del 18 maggio 2016;
o) attuazione degli adempimenti previsti dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 in materia di autorita' di audit del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);
p) promozione dell'applicazione uniforme delle attivita' di competenza delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 6 e tal fine monitora la conformita' e i tempi delle procedure istruttorie e di controllo e lo svolgimento delle relative attivita';
q) ogni altro compito attribuito all'Agenzia dalla normativa nazionale, anche in attuazione di quella dell'Unione europea e che gli organismi pagatori intendano delegare all'organismo di coordinamento.

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti all'articolo 7, paragrafo 4, del
citato regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 17 giugno 2013 si veda nelle note
all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 4, del citato
regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della
Commissione, del 6 agosto 2014:
«Art. 4 - (Organismo di coordinamento). 1. L'organismo
di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del
regolamento (UE) n. 1306/2013 funge da unico interlocutore
della Commissione per conto dello Stato membro interessato
per tutte le questioni relative ai fondi per quanto
riguarda:
a) la divulgazione delle informazioni e delle linee
guida relative alle funzioni e alle operazioni degli
organismi pagatori presso gli organismi pagatori stessi e
gli altri organismi responsabili dell'attuazione di tali
linee guida, come pure la promozione dell'applicazione
armonizzata delle stesse;
b) la comunicazione alla Commissione delle
informazioni di cui agli articoli 7 e 102 del regolamento
(UE) n. 1306/2013;
c) la messa a disposizione della Commissione di tutti
i dati contabili necessari a fini statistici e di
controllo.
2. L'organismo pagatore puo' svolgere il ruolo di
organismo di coordinamento, purche' le due funzioni siano
nettamente distinte.
3. Nell'espletamento dei suoi compiti l'organismo di
coordinamento puo' avvalersi, a norma delle disposizioni
nazionali, di altri organi o servizi amministrativi, in
particolare a carattere contabile o tecnico.
4. La riservatezza, l'integrita' e la disponibilita' di
tutti i dati informatizzati in possesso dell'organismo di
coordinamento sono garantite da misure adeguate alla
struttura amministrativa, al personale e all'ambiente
tecnologico dei singoli organismi di coordinamento.
L'impegno finanziario e tecnologico deve essere
proporzionato ai rischi effettivi.
5. Le informazioni di cui all'articolo 102, paragrafo
1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n.
1306/2013 sono comunicate immediatamente dopo il primo
riconoscimento dell'organismo di coordinamento e, in ogni
caso, prima che qualunque spesa sostenuta da tale organismo
sia addebitata ai fondi. Esse sono corredate dell'atto di
riconoscimento dell'organismo e di informazioni circa le
modalita' amministrative, contabili e di controllo interno
relative al suo funzionamento.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, della legge 5
giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre
2001, n. 3), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno
2003, n. 132:
«Art. 8 - (Attuazione dell'articolo 120 della
Costituzione sul potere sostitutivo). 1. Nei casi e per le
finalita' previsti dall'articolo 120, secondo comma, della
Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro competente per materia, anche su
iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna
all'ente interessato un congruo termine per adottare i
provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale
termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo
interessato, su proposta del Ministro competente o del
Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i
provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un
apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei
ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
della Regione interessata al provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda
necessario al fine di porre rimedio alla violazione della
normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui
al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro competente per materia.
L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto
speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi
riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
del commissario deve tenere conto dei principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario
provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali
qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in
pericolo le finalita' tutelate dall'articolo 120 della
Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o
degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che
sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita'
montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere
proporzionati alle finalita' perseguite.
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione
non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.».
- Si riporta la tabella A, allegata alla legge 29
ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria
unica per enti ed organismi pubblici), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1984, n. 298:
« - Accademia della Crusca
- Accademia nazionale dei Lincei
- Aereo club d'Italia
- Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR)
- Agenzia nazionale per la sicurezza del volo
- Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalita' organizzata
- Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
(AGE.NA.S.)
- Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
- Agenzia nazionale per le politiche attive del
lavoro (ANPAL)
- Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia
scolastica (ANSAS)
- Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)
- Agenzia nazionale turismo
- Agenzia per il terzo settore
- Agenzia per la diffusione delle tecnologie per
l'innovazione
- Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.)
- Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI)
- Agenzia spaziale italiana (ASI)
- Autorita' d'ambito
- Autorita' di regolazione dei trasporti
- Autorita' garante della concorrenza e del mercato
- Autorita' nazionale anticorruzione
- [Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture]
- Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico
- Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
- Autorita' portuali
- Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
- Aziende di promozione turistica
- Aziende e Consorzi fra province e comuni per
l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale
- Aziende sanitarie e Aziende ospedaliere (D.Lgs. n.
502/1992)
- Aziende ospedaliere universitarie (D.Lgs. n.
517/1999)
- Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura
- Club alpino italiano
- Commissione di vigilanza sui fondi di pensione
- Commissione nazionale per le societa' e la borsa
(CONSOB)
- Comuni, con esclusione di quelli con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti che non usufruiscono di
contributi statali
- Comunita' montane, con popolazione complessiva
montana non inferiore a 10.000 abitanti
- Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)
- Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura (C.R.A.)
- Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi
dell'economia agraria (CREA)
- Consorzi interuniversitari
- Consorzi istituiti per l'esercizio di funzioni ove
partecipino province e comuni con popolazione complessiva
non inferiore a 10.000 abitanti, nonche' altri enti
pubblici
- Consorzi per i nuclei di industrializzazione e
consorzi per l'area di sviluppo industriale a prevalente
apporto finanziario degli enti territoriali
- Consorzio canale Milano-Cremona-Po
- Consorzio per l'area di ricerca scientifica e
tecnologica di Trieste
- Consorzio per la zona agricola industriale di
Verona
- Croce Rossa italiana
- DigitPA
- Ente acquedotti siciliani
- Ente Acque della Sardegna
- Ente irriguo Umbro-Toscano in liquidazione
- Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)
- Ente nazionale per la cellulosa e la carta in
liquidazione
- Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la
trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania
- Ente risorse idriche Molise (E.R.I.M.)
- Ente zona industriale di Trieste
- Enti parchi nazionali
- Enti parchi regionali
- Enti provinciali per il turismo
- Enti regionali di sviluppo agricolo
- Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori
portuali
- Garante per la protezione dei dati personali
- Gestione governativa dei servizi pubblici di
navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como
- Gestioni governative ferroviarie non trasformate in
S.r.l.
- Ispettorato nazionale del lavoro
- Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
- Istituti centrali del Ministero per i beni e le
attivita' culturali (articolo 15, comma 1, D.P.R. n.
233/2007)
- Istituti del Ministero per i beni e le attivita'
culturali dotati di autonomia speciale (articolo 15, comma
3, D.P.R. n. 233/2007)
- Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
di diritto pubblico (D.Lgs. n. 288/2003)
- Istituti zooprofilattici sperimentali
- Istituto agronomico per l'oltremare
- Istituto centrale di statistica (ISTAT)
- Istituto italiano di studi germanici
- Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente
- Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la
nutrizione (INRAN)
- Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi»
- Istituto nazionale di astrofisica (INAF)
- Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)
- Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia
(INGV)
- Istituto nazionale di oceanografia e geofisica
sperimentale (OGS)
- Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM)
- Istituto nazionale economia agraria (INEA)
- Istituto nazionale per la valutazione del sistema
educativo di istruzione e formazione (INVALSI)
- Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (I.S.F.O.L.)
- Istituto storico italiano per il Medio Evo
- Istituto superiore per la Protezione e la ricerca
Ambientale (ISPRA)
- Istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. n.
267/2000
- Lega italiana per la lotta contro i tumori
- Lega navale italiana
- Museo storico della fisica e centro studi e
ricerche «Enrico Fermi»
- Organi straordinari della liquidazione degli enti
locali dissestati
- Organismi pagatori regionali per le erogazioni in
agricoltura
- Policlinici universitari, D.Lgs. n. 502/1992
- Province
- Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano
- Scuola Archeologica Italiana in Atene
- Scuola superiore della magistratura
- Scuola superiore dell'economia e delle finanze
- Societa' regionale per la sanita' So.Re.Sa.S.p.A.
- Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli
- Unioni di comuni con popolazione complessiva non
inferiore a 10.000 abitanti
- Universita' statali, istituti di istruzione
universitaria, opere universitarie statali, enti ed
organismi per il diritto allo studio a carattere
regionale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia
di soggetti e attivita', integrita' aziendale e
semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee),
della L. 7 marzo 2003, n. 38), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 aprile 2004, n. 94:
«Art. 13 - (Fascicolo aziendale e Carta
dell'agricoltore e del pescatore). 1. Il fascicolo
aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, unico
per azienda, e' integrato con i dati di cui all'articolo
18, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 21 del
regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 del
Consiglio. L'aggiornamento del fascicolo aziendale
elettronico, attraverso procedure certificate del Sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN), puo' essere
effettuato dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n.
503 del 1999, nonche' dai soggetti di cui all'articolo
3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, sulla
base di apposite convenzioni stipulate con l'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA). Per qualsiasi accesso nel
fascicolo aziendale elettronico, finalizzato
all'aggiornamento delle informazioni ivi contenute, e'
assicurata l'identificazione del soggetto che vi abbia
proceduto. La pubblica amministrazione, ivi compresi gli
enti pubblici economici, registra inoltre nel fascicolo
aziendale gli aiuti concessi al soggetto che esercita
attivita' agricola in attuazione della normativa
comunitaria, nazionale e regionale.
2. La Carta dell'agricoltore e del pescatore, di cui
all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 503 del 1999, e' realizzata in coerenza con l'articolo
36 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e con il decreto legislativo 23
febbraio 2002, n. 10, nonche' secondo quanto previsto dal
D.M. 19 luglio 2000 del Ministro dell'interno, e successive
modificazioni, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2000.
3. Il codice unico di identificazione aziende agricole,
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 503 del 1999, costituisce sistema unico
di identificazione di ciascun soggetto che esercita
attivita' agricola anche ai sensi all'articolo 18,
paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1782/2003.
4. L'AGEA, quale autorita' competente ai sensi del
Titolo II, capitolo 4 regolamento (CE) n. 1782/2003,
assicura, attraverso i servizi del SIAN, la realizzazione
dell'Anagrafe delle aziende agricole, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, nonche' di
quanto previsto dai commi 1 e 2.
5. Nel caso di banche dati decentrate detenute dai
soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999,
l'AGEA assicura le condizioni previste dall'articolo 19,
comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
6. Le modalita' operative per la gestione e
l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico e della
Carta dell'agricoltore e del pescatore, e per il loro
aggiornamento, sono stabilite con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.».
- Il regolamento (UE) n. 1307/2013, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante norme
sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei
regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune
e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio
e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20
dicembre 2013, n. L 347.
- Si riporta il testo all'articolo 8-ter del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a
sostegno dei settori industriali in crisi, nonche'
disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 2009, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile
2009, n. 85, supplemento ordinario:
«Art. 8-ter. - (Istituzione del Registro nazionale dei
debiti). 1. Il rapporto giuridico tra ciascun produttore
che eserciti attivita' agricola ai sensi dell'articolo 2,
primo paragrafo, lettera c), del regolamento (CE) n.
73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, e l'Unione
europea e' unico nell'ambito delle misure di finanziamento
della Politica agricola comune di cui al regolamento (CE)
n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005.
2. Ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n.
885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, come
integrato dal regolamento (CE) n. 1034/2008 della
Commissione, del 21 ottobre 2008, e del comma 16 dell'
articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81, e successive modificazioni, e' istituito presso
l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il
Registro nazionale dei debiti, in cui sono iscritti,
mediante i servizi del Sistema informativo agricolo
nazionale (SIAN), tutti gli importi accertati come dovuti
dai produttori agricoli risultanti dai singoli registri
debitori degli organismi pagatori riconosciuti, istituiti
ai sensi dell'allegato 1, paragrafo 2, lettera e), del
regolamento (CE) n. 885/2006, nonche' quelli comunicati
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano, connessi a provvidenze e aiuti agricoli dalle
stesse erogati. All'istituzione e alla tenuta del Registro
di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a
legislazione vigente.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ad integrazione della procedura di cui all'
articolo 1, comma 9, del decreto-legge 28 marzo 2003, n.
49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio
2003, n. 119, iscrivono gli importi dovuti a titolo di
prelievo latte nel Registro di cui al comma 2, mediante i
servizi del SIAN.
4. L'iscrizione del debito nel Registro di cui al comma
2 degli importi accertati come dovuti dai produttori
agricoli equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della
procedura di recupero.
5. In sede di erogazione di provvidenze e di aiuti
agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonche' di
provvidenze e di aiuti agricoli nazionali, gli organismi
pagatori, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano verificano presso il Registro di cui al comma 2
l'esistenza di importi a carico dei beneficiari e sono
tenuti ad effettuare il recupero, il versamento e la
contabilizzazione nel Registro del corrispondente importo,
ai fini dell'estinzione del debito.
6. Al comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, nel
secondo periodo, dopo le parole: «gli organismi pagatori
sono autorizzati a compensare tali aiuti», sono inserite le
seguenti: «, ad eccezione di quelli derivanti da diritti
posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive
modificazioni,».
7. L'AGEA definisce con propri provvedimenti le
modalita' tecniche per l'attuazione dei commi da 1 a 6, con
particolare riguardo ai meccanismi di estinzione dei debiti
relativi agli aiuti agricoli comunitari da parte degli
organismi pagatori.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' data attuazione alle disposizioni di cui agli
articoli 5-bis e 5-ter del regolamento (CE) n. 885/2006,
come integrato dal regolamento (CE) n. 1034/2008, in
relazione alla disciplina del pagamento e della riscossione
di crediti di modesto ammontare da parte delle pubbliche
amministrazioni.».
- Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio dell'17 dicembre
2013, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del regolamento
delegato n. 2016/1238 della Commissione del 18 maggio 2016
che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento
pubblico e l'aiuto all'ammasso privato, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 luglio 2016, n. L
206.
«Art. 9 - (Comunicazioni). Gli Stati membri comunicano
alla Commissione gli organismi pagatori riconosciuti e i
quantitativi alle condizioni specifiche di cui al titolo V,
capo I, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240.».
- Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e
che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
20 dicembre 2013, n. L 347.
 
Art. 4
Funzioni dell'organismo pagatore

1. All'Agenzia, in qualita' di organismo pagatore nazionale, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, anche nella sua qualita' di organismo pagatore riconosciuto per il territorio o per gli ambiti su cui non esercitano competenze altri organismi pagatori riconosciuti, sono attribuiti:
a) gli adempimenti connessi con la gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonche' degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal FEASR, dei quali e' responsabile nei confronti dell'Unione europea nonche' l'autorizzazione, l'esecuzione e la contabilizzazione dei relativi pagamenti;
b) i compiti di esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dalla Unione europea per gli aiuti alimentari e la cooperazione economica con altri Paesi, nonche' delle operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di prodotti agroalimentari per la formazione delle scorte necessarie e di quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno e alla collocazione sui mercati dell'Unione europea e terzi dei suddetti prodotti, tranne nei casi in cui risulti piu' conveniente procedere ad acquisti in loco nei Paesi in via di sviluppo, oppure sia piu' opportuno avvalersi di organizzazioni internazionali;
c) gli interventi sul mercato agricolo e agroalimentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per sostenere comparti in situazioni contingenti, per periodi temporalmente circoscritti, al fine di riassorbire la temporanea sovracapacita' produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato stesso, provvedendo alla successiva collocazione dei prodotti;
d) l'esecuzione, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dallo Stato, anche in conformita' alle linee di programmazione e di indirizzo in materia di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo;
e) l'attuazione degli adempimenti previsti dal regolamento (UE) n. 1303/2013 in materia di autorita' di certificazione del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);
f) gli adempimenti connessi con la gestione degli aiuti disposti dal Ministero, da altre amministrazioni o delegati dalle regioni.
2. L'Agenzia, in qualita' di organismo pagatore nazionale, al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia della gestione delle erogazioni degli aiuti, istituisce presso le regioni di competenza, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sportelli operativi, anche utilizzando a tale scopo i beni di cui all'articolo 16.
3. L'Agenzia puo' avvalersi, previo accordo con le regioni interessate, degli uffici regionali ai sensi dell'allegato I, punto 1, lettera C, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, nonche' di organismi di settore per lo svolgimento delle funzioni relative alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune.

Note all'art. 4:
- Per i riferimenti all'articolo 7, paragrafo 2, del
citato regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 17 giugno 2013 si veda nelle note
all'articolo 2.
- La legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale
sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2014, n. 199.
- Per i riferimenti al citato regolamento (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013 si veda nelle note all'articolo 3.
- Per i riferimenti al citato regolamento delegato (UE)
n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 si veda
nelle note all'articolo 2.
 
Art. 5
Organismi pagatori riconosciuti

1. Gli organismi pagatori riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad operare, fermo il mantenimento dei criteri per il riconoscimento. E' fatta salva la possibilita' di riconoscere organismi pagatori nelle regioni che ne sono sprovviste, nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, con le modalita' e le procedure stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Gli organismi pagatori di cui al comma 1 possono esercitare la propria competenza su piu' regioni, previ accordi tra le stesse e nel rispetto dei criteri di riconoscimento.
3. Gli organismi pagatori forniscono all'Agenzia tutte le informazioni occorrenti per le comunicazioni alla Commissione europea previste dalla regolamentazione dell'Unione europea. Assicurano altresi' il tempestivo aggiornamento delle basi dati del SIAN, applicando le regole tecniche di interscambio dei dati tra i sistemi informativi degli organismi pagatori ed il SIAN definite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d).
4. Gli organismi pagatori sono responsabili della tempestiva e completa trasmissione all'Agenzia delle dichiarazioni destinate alla Commissione. Tali dichiarazioni sono basate su informazioni provenienti da fonti debitamente autorizzate, sottoposte a procedure di controllo adeguate e archiviate in modo sicuro, in formato elettronico, secondo le disposizioni appositamente impartite dall'Agenzia, in qualita' di organismo di coordinamento, al fine di garantire la completezza e l'affidabilita' del Sistema integrato di gestione e controllo.

Note all'art. 5:
- Per i riferimenti all'articolo 7, paragrafo 2, del
citato regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 17 giugno 2013 si veda nelle note
all'articolo 2.
 
Art. 6
Centri autorizzati di assistenza agricola

1. Gli organismi pagatori, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e nel rispetto dell'allegato I, punto 1, lettera C, del regolamento (UE) n. 907/2014, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, possono, con apposita convenzione, incaricare Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), di cui al comma 3, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attivita':
a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;
b) costituire ed aggiornare il fascicolo aziendale di cui alle vigenti disposizioni, in formato elettronico, acquisendo la documentazione a tal fine necessaria, previa verifica della relativa regolarita' formale anche sulla base delle procedure operative stabilite nelle convenzioni;
c) assistere gli utenti nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione;
d) assistere gli utenti nell'elaborazione delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e provvedere al relativo inoltro avvalendosi delle procedure rese disponibili dal sistema informativo dell'organismo pagatore e previa verifica della regolarita' formale delle medesime domande;
e) interrogare nell'interesse degli utenti le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai medesimi.
2. I CAA, fatte salve le attivita' che la legge riserva ai professionisti abilitati, accertano ed attestano, previo mandato dei propri utenti e compatibilmente con l'esercizio delle competenze ad essi assegnate dalla legge, fatti o circostanze di ordine tecnico concernenti situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attivita' di impresa.
3. I CAA sono istituiti, per l'esercizio di attivita' di assistenza alle imprese agricole, nella forma di societa' di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali. Con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti di garanzia e di funzionamento che i CAA devono possedere per l'esercizio delle attivita' di cui ai commi 1 e 2 e per lo svolgimento delle attivita' delle regioni e degli organismi pagatori di cui al presente articolo, nonche' per le attivita' svolte dall'organismo di coordinamento ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera p).
4. Per le attivita' di cui al presente articolo, i CAA hanno la responsabilita' della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni della normativa dell'Unione europea applicabile, nonche' la facolta' di accedere alle banche dati del SIAN, secondo le modalita' previste a tale scopo. Il trattamento dei dati relativi ai propri utenti che abbiano rilasciato delega espressa in tal senso avviene nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali.
5. Le regioni verificano i requisiti di funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza anche avvalendosi degli organismi pagatori riconosciuti in base alla competenza territoriale di questi ultimi con riferimento alla sede del CAA. Le regioni e gli organismi pagatori, possono incaricare i CAA dell'effettuazione di ulteriori servizi e attivita'.
6. Ai fini della stipulazione della convenzione di cui al comma 1 e per garantire un adeguato e uniforme livello di servizio, gli organismi pagatori, sentito l'organismo di coordinamento, possono definire ulteriori requisiti inerenti alla consistenza numerica, alla competenza ed onorabilita' del personale dipendente nonche' alle risorse strumentali tecnologiche impiegate dai CAA per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1.
7. Gli organismi pagatori, sentito l'organismo di coordinamento, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e fatti salvi i controlli obbligatori da questa previsti, nonche' le previsioni contenute nelle convenzioni di cui al comma 1, possono prevedere procedure semplificate per l'istruttoria delle istanze presentate per il tramite dei CAA, anche avvalendosi di sistemi automatizzati di valutazione delle stesse.

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 7, paragrafo 1, del
citato regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 17 giugno 2013:
«Art. 7 - (Riconoscimento e revoca del riconoscimento
degli organismi pagatori e degli organismi di
coordinamento). 1. Gli organismi pagatori sono servizi e
organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e
controllare le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e
all'articolo 5.
Fatta eccezione per il pagamento, l'esecuzione di tali
compiti puo' essere delegata.».
- Per i riferimenti al citato regolamento delegato (UE)
n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 si veda
nelle note all'articolo 2.
 
Art. 7
Organi dell'Agenzia

1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il Direttore, scelto in base all'alta competenza, professionalita', capacita' manageriale e qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti il settore operativo dell'Agenzia, in seguito a chiamata pubblica secondo criteri di merito e trasparenza che garantiscono l'indipendenza, la terzieta', l'onorabilita', l'assenza di conflitti di interessi, l'incompatibilita' con cariche politiche e sindacali. Il Direttore e' nominato con decreto del Ministro, previa trasmissione della proposta di nomina alle competenti Commissioni parlamentari. L'incarico ha la durata massima di tre anni, e' rinnovabile per una sola volta ed e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attivita' professionale privata.
b) il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro. I componenti effettivi e supplenti devono essere in possesso del requisito di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il presidente e' designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, scelto tra i dirigenti di ruolo, di livello non generale, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed e' collocato fuori ruolo.
2. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati il compenso del Direttore e dei componenti del collegio dei revisori.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Note all'art. 7:
- Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
(Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68, supplemento
ordinario.
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 19, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2011, n. 155, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2011, n. 164:
«Art. 10 - (Riduzione delle spese dei Ministeri e
monitoraggio della spesa pubblica).
(Omissis).
19. Al fine di potenziare l'attivita' di controllo e
monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, i
rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze
nei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle autorita'
indipendenti, sono scelti tra gli iscritti in un elenco,
tenuto dal predetto Ministero, in possesso di requisiti
professionali stabiliti con decreto di natura non
regolamentare adeguati per l'espletamento dell'incarico. In
sede di prima applicazione, sono iscritti nell'elenco i
soggetti che svolgono funzioni dirigenziali, o di pari
livello, presso il predetto Ministero, ed i soggetti
equiparati, nonche' i dipendenti del Ministero che, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, ricoprono
incarichi di componente presso collegi di cui al presente
comma; i soggetti anzidetti ed i magistrati della Corte dei
conti possono, comunque, far parte dei collegi di revisione
o sindacali delle pubbliche amministrazioni, anche se non
iscritti nel registro di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.».
 
Art. 8
Poteri del Direttore

1. Il Direttore e' il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige, ne e' responsabile e coordina le funzioni, garantendone la separazione. Il Direttore svolge gli altri compiti attribuitigli dallo statuto.
 
Art. 9
Comitato tecnico

1. Al fine di promuovere una gestione condivisa delle informazioni e delle conoscenze nell'ambito del SIAN e' costituito un Comitato tecnico, di seguito Comitato.
2. Il Comitato, presieduto dal Direttore dell'Agenzia, e' composto dal direttore dell'organismo di coordinamento, dal direttore dell'organismo pagatore di cui all'articolo 4, da due direttori degli altri organismi pagatori riconosciuti e da due rappresentanti delle regioni, individuati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato restano in carica tre anni e non puo' essere attribuita agli stessi alcuna forma di indennita', compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati. Con le medesime modalita' previste per la nomina si procede anche alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico.
3. Il Comitato redige ed adotta il proprio regolamento interno in conformita' al regolamento di organizzazione dell'Agenzia di cui all'articolo 12, comma 1, ed organizza i propri lavori secondo le disposizioni del medesimo regolamento. Il Comitato esprime, entro il termine perentorio di venti giorni dalla richiesta, pareri obbligatori finalizzati ad orientare le azioni dell'Agenzia nella sua qualita' di organismo di coordinamento, dai quali l'Agenzia puo' discostarsi soltanto con espressa motivazione. Decorso il termine suddetto, si prescinde dal parere. I pareri sono resi dal Comitato con almeno cinque voti favorevoli su sette. Con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le materie oggetto di parere obbligatorio ed i presupposti per la proroga o l'abbreviazione del termine suddetto.
4. Con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell'Agenzia, sentito il Comitato, sono definite le regole e le modalita' tecnico-organizzative per l'attuazione dell'articolo 15, comma 1, al fine di armonizzare la gestione dei servizi essenziali di natura trasversale del SIAN con il complesso dei processi e degli strumenti tecnici operanti presso gli organismi pagatori, le regioni di riferimento, assicurando che la progettazione e la realizzazione del sistema informativo nazionale unico sia attuata con modalita' tecnico-funzionali rivolte all'integrazione dei sistemi informativi.
5. Al funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
6. Il Comitato esprime altresi' un parere non vincolante sul bilancio di previsione dell'Agenzia, limitatamente alle poste relative all'organismo di coordinamento.
 
Art. 10
Entrate dell'Agenzia

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite:
a) dalle assegnazioni a carico dello Stato, finalizzate anche alla gestione delle attivita' istituzionali dell'Agenzia, determinate con legge;
b) dalle somme di provenienza dall'Unione europea per il finanziamento o il cofinanziamento del funzionamento dell'Agenzia e dei rimborsi forfettari da parte del FEAGA e del FEASR;
c) dai proventi realizzati nell'espletamento delle gestioni di intervento.
2. Non costituiscono entrate, ai sensi del comma 1, le assegnazioni a carico del bilancio dello Stato o della Unione europea destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuti o per spese connesse alla gestione degli ammassi pubblici. Le somme destinate agli ammassi e agli aiuti comunitari, anche cofinanziati, sono gestite su un conto infruttifero intestato all'Agenzia con la dizione «Aiuti e ammassi comunitari» da tenersi presso la Tesoreria centrale dello Stato. Tali somme, cosi' identificate, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'Agenzia.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro, sono determinate le modalita' per l'accreditamento delle somme destinate agli aiuti comunitari sui sottoconti infruttiferi intestati agli organismi pagatori regionali.
 
Art. 11
Ordinamento contabile

1. L'esercizio finanziario dell'Agenzia inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il successivo 31 dicembre. Il bilancio preventivo e' adottato dal Direttore entro il 31 ottobre dell'anno precedente, sentito, per quanto di competenza, il parere non vincolante del Comitato di cui all'articolo 9, e trasmesso nei successivi cinque giorni al Ministero, ai fini della relativa approvazione di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Con analoga procedura e' adottato il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo e sottoposto all'approvazione del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. L'Agenzia e' inserita nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e ad essa si applica la normativa prevista dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia e' esercitato dalla Corte dei conti con le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Note all'art. 11:
- La legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del
sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici)
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1984, n.
298.
- La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilita' e finanza pubblica) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, supplemento
ordinario.
- Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 21
marzo 1958, n. 259 (Partecipazione della Corte dei conti al
controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo
Stato contribuisce in via ordinaria), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 8 aprile 1958, n. 84:
«Art. 12. Il controllo previsto dall'art. 100 della
Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici
ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda
autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in
capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di
garanzia finanziaria, e' esercitato, anziche' nei modi
previsti dagli artt. 5 e 6, da un magistrato della Corte
dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che
assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di
revisione.».
 
Art. 12
Statuto e norme di funzionamento

1. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla proposta del Direttore ai sensi dell'articolo 20, comma 2, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' adottato lo statuto dell'Agenzia. Lo statuto disciplina le competenze degli organi e istituisce apposite strutture di controllo interno, assicurando la separazione delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 3. Entro centottanta giorni dall'adozione dello statuto, il regolamento di organizzazione dell'Agenzia e' adottato dal Direttore e approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il regolamento del personale e' adottato dal Direttore e approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
 
Art. 13
Beni e dotazioni finanziarie dell'Agenzia

1. L'Agenzia e' dotata di un fondo di dotazione costituito dai beni mobili e immobili strumentali alla sua attivita', che includono quelli di cui all'articolo 16, comma 3.
2. Nella dotazione di cui al comma 1 sono comprese le assegnazioni a carico dello Stato occorrenti ad assicurare il funzionamento dell'Agenzia.
 
Art. 14
Vigilanza

1. Il Ministero esercita la vigilanza secondo le modalita' individuate dallo Statuto. L'Agenzia presenta annualmente al Ministro in qualita' di Autorita' vigilante, che ne informa il Parlamento, una relazione sull'attivita' svolta, contenente l'ammontare delle somme erogate e l'indicazione degli interventi effettuati.
2. Il Ministero esercita il controllo sul bilancio dell'Agenzia.
3. Per motivate ragioni di pubblico interesse individuate dallo statuto, l'Agenzia, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, puo' essere commissariata con decreto del Ministro. Con la stessa procedura puo' essere disposta la nomina di subcommissari, nel numero massimo di due. Il compenso complessivo del commissario e dei subcommissari non puo' superare quello previsto per il Direttore ai sensi dell'articolo 7, comma 2. Il termine per la durata massima del commissariamento e' fissato in un anno, prorogabile per un periodo non superiore ad un altro anno.

Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 1,
lettera q), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419
(Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a
norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n.
59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1999,
n. 268:
«Art. 13 - (Revisione statutaria). 1. Le
amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza
sugli enti pubblici cui si applica il presente decreto
promuovono, con le modalita' stabilite per ogni ente dalle
norme vigenti, la revisione degli statuti. La revisione
adegua gli statuti stessi alle seguenti norme generali,
regolatrici della materia:
(Omissis).
q) previsione delle ipotesi di commissariamento
dell'ente e dei poteri del commissario straordinario,
nominato dall'autorita' di vigilanza, ovvero, per gli enti
di notevole rilievo o dimensione organizzativa e
finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dell'autorita' di vigilanza;
previsione, per i soli enti di notevole rilievo o
dimensione organizzativa o finanziaria, della possibilita'
di nominare uno o piu' sub-commissari; previsione di
termini perentori di durata massima del commissariamento, a
pena di scioglimento dell'ente.».
 
Art. 15
Sistema informativo agricolo nazionale

1. Il SIAN e' il sistema informativo nazionale unico per la gestione dei servizi essenziali di natura trasversale attinenti al fascicolo aziendale, al sistema informativo geografico (GIS), al registro nazionale titoli, al registro nazionale debiti e al sistema integrato di gestione e controllo (SIGC).
2. Al fine di raggiungere una maggiore semplificazione amministrativa e una ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse finanziarie il Ministro con propri decreti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' individuare ulteriori servizi, da realizzare nel SIAN ai sensi del comma 1.
3. L'Agenzia, in qualita' di organismo di coordinamento, svolge le funzioni di organizzazione, gestione e sviluppo del SIAN fatti salvi i compiti di indirizzo e monitoraggio del Ministero ai sensi delle vigenti disposizioni.
4. Lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3 e' affidato ad almeno due uffici di livello dirigenziale non generale. L'Agenzia e' altresi' autorizzata ad avvalersi del supporto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), previa stipula di apposita convenzione o protocollo di collaborazione.
5. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al presente decreto, ivi compresi i controlli preventivi integrati effettuati mediante telerilevamento previsti dalla normativa dell'Unione europea, l'Agenzia e gli altri organismi pagatori riconosciuti si avvalgono dei servizi del SIAN.
6. Nell'ambito dei compiti di cui al comma 3, l'Agenzia assicura che i servizi del SIAN siano a disposizione degli utenti e, sulla base di apposite convenzioni, delle pubbliche amministrazioni interessate, incluse le regioni e gli altri enti territoriali.
 
Art. 16
Soppressione di Agecontrol S.p.A. e trasferimento delle funzioni

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di inquadramento di cui all'articolo 17, comma 1, l'Agecontrol S.p.A. e' soppressa.
2. L'Ufficio del registro delle imprese provvede alla cancellazione dell'Agecontrol S.p.A. su semplice richiesta dell'Agenzia. La cancellazione di cui al presente articolo e le altre operazioni ad essa connesse sono esenti da tasse, nonche' da imposte dirette o indirette.
3. L'Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Agecontrol S.p.A. Le risorse finanziarie ed i beni strumentali materiali ed immateriali di cui essa dispone alla data di entrata in vigore del presente decreto sono trasferiti al fondo di dotazione di cui all'articolo 13.
 
Art. 17

Inquadramento del personale di Agecontrol S.p.A. nei ruoli dell'AGEA

1. Il personale a tempo indeterminato di Agecontrol S.p.A., in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, per effetto della soppressione di cui all'articolo 16, previo superamento di una procedura di selezione finalizzata all'accertamento dell'idoneita' in relazione al profilo professionale di destinazione, nonche' alla valutazione delle capacita' in ordine alle funzioni da svolgere anche sulla base della esperienza maturata presso la societa' di provenienza, anche allo scopo di garantire la continuita' delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 2, comma 4, e' inquadrato presso l'Agenzia. La procedura di selezione, da svolgersi secondo le modalita' indicate con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, su proposta del Direttore dell'Agenzia, in conformita' ai principi stabiliti dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' completata entro tre mesi dalla data della pubblicazione del decreto di cui al comma 2. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il personale che ottiene una valutazione positiva nella procedura di selezione e' inquadrato nei relativi ruoli sulla base della tabella di comparazione di cui al comma 2.
2. La tabella di comparazione e' definita con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Direttore dell'Agenzia.
3. La spesa massima pro-capite sostenuta per il personale proveniente dall'Agecontrol S.p.A. non eccede quella prevista alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le dotazioni di bilancio relative alla corresponsione del trattamento economico fondamentale ed accessorio in favore del personale dell'Agecontrol S.p.A. sono trasferite al bilancio dell'Agenzia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Dalla data dell'inquadramento di cui al comma 1, al personale proveniente dall'Agecontrol S.p.A. si applica:
a) il trattamento economico fondamentale in godimento al restante personale dipendente dell'Agenzia;
b) un differenziale, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, anche determinati dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata, in caso di trattamento economico fondamentale percepito in Agecontrol S.p.A. alla data di entrata in vigore della legge delega n. 154 del 2016 maggiore rispetto al trattamento economico fondamentale in godimento al personale dipendente dell'Agenzia;
c) un trattamento retributivo accessorio fino a concorrenza della eventuale differenza tra il trattamento economico complessivo spettante, a parita' di inquadramento, al personale di Agea ed il valore complessivo dei trattamenti economici di cui alla lettera a) e b);
d) il regime previdenziale previsto per il personale degli enti pubblici non economici.

Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'articolo 35, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario:
«Art. 35 - (Reclutamento del personale (Art. 36, commi
da 1 a 6 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima
dall'art. 17 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22
del D.Lgs n. 80 del 1998, successivamente modificati
dall'art. 2, comma 2 ter del decreto legge 17 giugno 1999,
n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del
1999; Art. 36-bis del D.Lgs n. 29 del 1993, aggiunto
dall'art. 23 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del D.Lgs n.
267 del 2000)).
(Omissis).
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'
di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e
assicurino economicita' e celerita' di espletamento,
ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di
preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con
esperti di provata competenza nelle materie di concorso,
scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed
estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali;
e-bis) facolta', per ciascuna amministrazione, di
limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in
misura non superiore al venti per cento dei posti messi a
concorso, con arrotondamento all'unita' superiore, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15, del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dal decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
e-ter) possibilita' di richiedere, tra i requisiti
previsti per specifici profili o livelli di inquadramento,
il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve
comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli
rilevanti ai fini del concorso.».
- La legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e
ulteriori disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca
illegale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto
2016, n. 186.
 
Art. 18
Bilancio di chiusura di Agecontrol S.p.A.

1. Gli organi di Agecontrol restano in carica sino alla cancellazione dal registro delle imprese di cui all'articolo 16, comma 2.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il bilancio di chiusura della societa' e' deliberato dagli organi in carica alla data della soppressione della societa' e trasmesso per l'approvazione all'Agenzia, che ne informa il Ministero ed il Ministero dell'economia e delle finanze; in caso di inottemperanza, il Direttore dell'Agenzia provvede all'adozione del bilancio di chiusura della societa' entro i successivi sessanta giorni, ferme restando le responsabilita' gestorie in materia dei predetti organi.
3. Ai componenti degli organi della societa' sono corrisposti compensi, indennita' o altri emolumenti comunque denominati soltanto fino alla data della soppressione. Per gli adempimenti di cui al comma 1, ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute e documentate, entro il termine di cui al medesimo periodo, nella misura gia' in godimento.
 
Art. 19
Dotazione organica dell'Agenzia

1. Alla data dell'inquadramento di cui all'articolo 17, comma 1, la dotazione organica dell'Agenzia sara' pari al numero dei presenti in servizio incrementato del numero dei dipendenti a tempo indeterminato dell'Agecontrol S.p.A. effettivamente immessi in ruolo presso l'Agenzia. La dotazione organica e' ridotta progressivamente nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto in misura pari al 50 per cento delle unita' di personale collocate obbligatoriamente in quiescenza nel medesimo periodo e le corrispondenti facolta' assunzionali non possono essere utilizzate dall'Agenzia.
2. La dotazione organica finale e' quella risultante al termine del triennio di cui al comma 1.
3. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Agenzia e' disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'istituzione di fondi di previdenza e' disciplinata dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
4. Ai dipendenti dell'Agenzia si applica il regime previdenziale previsto per il personale degli enti pubblici non economici.

Note all'art. 19:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, si veda nelle note all'articolo 17.
- Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124
(Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a
norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della L. 23
ottobre 1992, n. 421) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 aprile 1993, n. 97, supplemento ordinario.
 
Art. 20
Disposizioni transitorie e finali

1. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa, il Direttore dell'Agenzia pro tempore alla data di entrata in vigore del presente decreto resta in carica fino alla scadenza del suo mandato.
2. Il Direttore dell'Agenzia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, propone lo statuto dell'Agenzia.
3. Con decreto del Ministro sono definite le modalita' per il completamento della realizzazione del sistema informativo nazionale unico di cui all'articolo 15 ed il conseguente sviluppo di apposite funzionalita' di identificazione digitale e di archiviazione elettronica. Sino all'adozione del suddetto decreto alla documentazione elettronica necessaria per la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale e per la presentazione delle dichiarazioni e delle domande da parte dell'agricoltore puo' essere associata la corrispondente documentazione cartacea.
4. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, rimane in vigore il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 7 maggio 2008.
5. Qualora la normativa vigente faccia riferimento a disposizioni abrogate dall'articolo 21, e fuori dai casi di abrogazione per incompatibilita', il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.
 
Art. 21
Abrogazioni

1. Sono abrogati:
a) il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6;
b) l'articolo 18, commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;
c) l'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) l'articolo 20, commi 1, 2 e 3 della legge 6 febbraio 2007, n. 13;
e) l'articolo 25 della legge 4 giugno 2010, n. 96, limitatamente alla individuazione delle Autorita' di certificazione e di audit del FEP, oggi FEAMP;
f) l'articolo 12, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 maggio 2018

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri e ad interim
Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 21:
Per i riferimenti al decreto legislativo 27 maggio
1999, n. 165, modificato dal presente decreto, si veda
nelle note alle premesse.
L'articolo 18 del citato decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99, modificato dal presente decreto, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2004, n. 94.
L'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007),
modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.
L'articolo 20 della legge 6 febbraio 2007, n. 13
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
Legge comunitaria 2006), modificato dal presente decreto
legislativo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17
febbraio 2007, n. 40, S.O.
L'articolo 25 della legge 4 giugno 2010, n. 96
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
Legge comunitaria 2009), modificato dal presente decreto
legislativo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25
giugno 2010, n. 146, S.O.
L'articolo 12 del citato decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del
settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dal presente
decreto legislativo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
6 luglio 2012, n. 156, S.O.
 
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