Gazzetta n. 147 del 27 giugno 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 8 maggio 2018
Disciplina dei prodotti vitivinicoli biologici, in applicazione dell'articolo 20, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino».


IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli, e successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009, recante alcune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni, e successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, e successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo, e successive modifiche;
Visto il regolamento (UE), n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e successive modifiche;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
Visto il regolamento (UE) n. 1150/2016 di esecuzione della Commissione del 15 aprile 2016, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
Vista la legge del 12 dicembre 2016 n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino ed in particolare l'art. 20, ai sensi del quale «Le produzioni biologiche nel settore vitivinicolo devono essere conformi al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 20007, alle relative disposizioni applicative e a quelle stabilite con decreto del Ministro, emanato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano.»;
Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 2009 n. 18354, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 2010, recante disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;
Visto il decreto ministeriale del 3 maggio 2012 n. 10071, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 140 del 18 giugno 2012, recante misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli articoli 27 e seguenti del regolamento (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione;
Visto il decreto ministeriale del 12 luglio 2012 n. 15992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 2012, recante disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 203/2012 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio in ordine alle modalita' di applicazione relative al vino biologico;
Ritenuto di emanare il decreto ministeriale contenente le disposizioni applicative delle produzioni biologiche nel settore vitivinicolo di cui al sopra citato art. 20 della legge 12 dicembre 2016 n. 238;
Ritenuto altresi' di abrogare il decreto ministeriale del 12 luglio 2012 n. 15992;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano nel corso della seduta del 22 febbraio 2018;

Decreta:

Art. 1

Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente decreto contiene le disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 889/2008 relative ai prodotti vitivinicoli, riportati all'allegato I, parte XII, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ottenuti con metodo biologico.
 
Allegato
Procedura per l'utilizzo dei prodotti e delle sostanze per uso
enologico contrassegnati da asterisco di cui all'allegato VIII bis
del regolamento (CE) n. 889/2008 non ottenuti con metodo biologico
o non ottenuti da materie prime biologiche.

L'operatore, per ciascuna campagna, trasmette una richiesta per la fornitura dei prodotti e delle sostanze elencate e contrassegnate con asterisco all'allegato VIII bis del regolamento (CE) n. 889/2008, ottenuti con metodo biologico o ottenuti da materie prime biologiche, ad almeno due fornitori.
L'operatore e' autorizzato a utilizzare, qualora le richieste suddette abbiano esito negativo, i corrispondenti prodotti e sostanze non ottenuti con metodo biologico o non ottenuti da materia prime biologiche esclusivamente per la campagna vitivinicola di riferimento.
L'operatore inoltra le richieste a mezzo fax o posta elettronica certificata e conserva, insieme alle relative risposte, l'intera documentazione rendendola disponibile alle autorita' competenti e agli Organismi di controllo.
 
Art. 2

Uso di taluni prodotti e sostanze

1. Al fine di verificare la disponibilita' dei prodotti e delle sostanze per uso enologico contrassegnati da asterisco di cui all'allegato VIII bis del regolamento (CE) n. 889/2008 ottenuti con metodo biologico o ottenuti da materie prime biologiche, l'operatore si attiene alla procedura descritta nell'allegato al presente decreto.
 
Art. 3

Circostanze calamitose

1. Ai sensi dell'art. 47 del regolamento (CE) 889/2008, comma 1, lettera e) le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, autorizzano, in determinate zone del proprio territorio, l'uso di anidride solforosa, fino ad un tenore massimo fissato conformemente al Reg. (CE) n. 606/2009, per singola campagna.
2. Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sulla scorta delle indicazioni contenute in uno specifico documento di indirizzo «Linee Guida», emanato dal Ministero in accordo con le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano entro tre mesi dell'entrata in vigore del presente decreto, determinano i criteri che giustificano il ricorso alla deroga ed accertano la sussistenza delle condizioni meteorologiche. La documentazione attestante l'accertamento delle condizioni meteorologiche eccezionali che hanno determinato il deterioramento della situazione sanitaria delle uve biologiche a causa di gravi attacchi batterici o micotici e' conservata dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e tenuta a disposizione dell'autorita' competente nazionale.
3. Gli operatori comunicano all'Organismo di controllo, cui e' assoggettata la propria attivita', il ricorso alla deroga e conservano i documenti contabili dai quali risulta che si sono avvalsi della deroga, compreso il provvedimento regionale di cui al paragrafo precedente, per cinque anni.
4. Gli Organismi di controllo, entro il 30 giugno della campagna vitvinicola interessata, comunicano alle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, competenti per territorio, l'elenco degli operatori che si sono avvalsi della deroga.
5. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, entro dieci giorni dalla data di adozione del provvedimento di cui a primo paragrafo, ne danno comunicazione al Ministero. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, entro la fine della campagna vitivinicola interessata, devono altresi' inviare al Ministero, l'elenco degli operatori che usufruiscono della deroga.
 
Art. 4

Documenti contabili

1. In relazione agli obblighi sulla tenuta dei documenti contabili di cui all'art. 66 del regolamento (CE) n. 889/2008 gli operatori utilizzano i documenti ed i registri previsti dal regolamento (CE) n. 436/09 nel rispetto delle relative disposizioni nazionali.
2. In riferimento a quanto previsto dal primo paragrafo i prodotti biologici sono contraddistinti dal termine «biologico».
 
Art. 5

Abrogazioni

1. Il decreto ministeriale n. 15992 del 12 luglio 2012 e' abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto viene trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 maggio 2018

Il Presidente del Consiglio dei ministri e, ad interim,
Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali
Gentiloni Silveri

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2018 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 457
 
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