Gazzetta n. 147 del 27 giugno 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 4 maggio 2018
Integrazione al decreto n. 194 del 30 marzo 2017, concernente la determinazione del trattamento economico dei direttori generali delle universita' statali e degli istituti statali ad ordinamento speciale per il quadriennio 2017-2020. (Decreto n. 354).


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»;
Visto l'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che colloca il direttore generale tra gli organi dell'universita';
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 marzo 2017, n. 194, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2017 - reg. n. 645, che ha determinato a decorrere dall'anno 2017, per il quadriennio 2017-2020 e comunque confermato per gli anni successivi, fino all'emanazione del decreto di modifica, i criteri e i parametri per la determinazione del trattamento economico della figura di direttore generale delle universita' e delle istituzioni ad ordinamento speciale statali;
Considerato che l'art. 1 del citato decreto interministeriale prevede che il trattamento economico dei direttori generali delle universita' statali e degli istituti statali ad ordinamento speciale e' fissato in sei fasce di cui al successivo art. 2, tenuto conto anche del criterio e del punteggio relativo alla presenza del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia;
Considerato che con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 maggio 2001, tra i criteri per la definizione del trattamento economico dei direttori amministrativi delle universita' ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, la gestione da parte dell'universita' di centri residenziali per gli studenti era considerato criterio equivalente alla presenza della facolta' di Medicina e chirurgia;
Ritenuta la necessita' di integrare il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 marzo 2017, n. 194, con l'inserimento tra i criteri e i parametri della gestione da parte dell'universita' di centri residenziali per gli studenti come criterio assimilabile alla presenza del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia;

Decreta:

Art. 1

1. All'art. 1 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 marzo 2017, n. 194, dopo le parole: «presenza del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia» sono aggiunte le seguenti parole: «o di centri residenziali per gli studenti gestiti dall'universita'».
2. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto sono posti a carico delle singole amministrazioni universitarie.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' e al competente Ufficio centrale di bilancio per il controllo preventivo di regolarita' contabile ed e' altresi' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 4 maggio 2018

Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Fedeli Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2018 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1911
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone