Gazzetta n. 147 del 27 giugno 2018 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 2018, n. 78 |
Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente e il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 28, riguardante l'accesso alla qualifica di dirigente nelle pubbliche amministrazioni e negli enti pubblici non economici tramite concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero di corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, recante «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e, in particolare, l'articolo 3, comma 2-bis; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» e, in particolare, l'articolo 7; Visti il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonche' il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; Visti i decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 2 aprile 2001 relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie, i decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche, i decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 relativi alla determinazione delle classi di laurea magistrale, il decreto ministeriale 19 febbraio 2009 relativo alla determinazione delle classi delle lauree universitarie, i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto col Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009, recante, il primo, «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai concorsi», il secondo, «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»; Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243, in materia di Universita' non statali legalmente riconosciute; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, articolo 2, comma 5, che riforma la disciplina relativa alle Accademie di belle arti, all'Accademia nazionale di danza, all'Accademia nazionale di arte drammatica, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica e agli Istituti musicali pareggiati prevedendo che le predette istituzioni rilascino specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonche' di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, (legge di stabilita' 2013), articolo 1, commi da 102 a 107, che ha disposto un sistema di equipollenze fra i diplomi accademici di primo e di secondo livello rilasciati dalle Istituzioni AFAM e, rispettivamente, i diplomi di laurea e di laurea magistrale appartenenti ad alcune classi, al fine esclusivo della partecipazione ai pubblici concorsi; Visti i decreti ministeriali numeri 241, 242 e 243 del 2013, e successive modificazioni e integrazioni, con cui sono state definite le corrispondenze dei titoli conclusivi dei corsi sperimentali triennali ai diplomi accademici di primo livello; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 12 aprile 2018; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2017, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione on.le dott.ssa Maria Anna Madia;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto ed ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, i titoli valutabili nonche' il valore massimo assegnabile ad ognuno di essi, nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'accesso alla qualifica di dirigente, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'articolo 28 del sitato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 28. (Accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia). - 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. (Omissis). 5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte relativa al corso-concorso, la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono definiti: a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e al corso-concorso; b) la percentuale di posti che possono essere riservati al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi pubblici per esami; c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici; d) le modalita' di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate nonche', nella fase di prima applicazione del concorso di cui al comma 2, una riserva di posti non superiore al 30 per cento per il personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva; e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso. 6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attivita' formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo puo' comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, puo' svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private. (Omissis). 8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 9. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' attribuito alla Scuola superiore della pubblica amministrazione un ulteriore contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002. 10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.». - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, recante Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 3. (Concorso pubblico per titoli ed esami). - (Omissis). 2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i titoli valutabili nell'ambito del concorso di cui al comma 1 ed il valore massimo assegnabile ad ognuno di essi nell'ambito della procedura concorsuale. Il valore complessivo dei titoli non puo' superare il quaranta per cento della votazione finale del candidato.». - Si riporta il testo dell'articolo 7 decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 (Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2013, n. 146: «Art. 7. (Reclutamento dei dirigenti). - 1. Al concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio e' ridotto a quattro anni. Sono, altresi', ammessi i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purche' muniti di diploma di laurea. Sono altresi' ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea. 2. Al corso-concorso selettivo di formazione di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere ammessi, con le modalita' stabilite nel regolamento di cui al comma 5 del medesimo articolo 28, i soggetti muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nonche' di dottorato di ricerca, o diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione individuale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, o master di secondo livello conseguito presso universita' italiane o straniere dopo la laurea magistrale. Al corso-concorso possono essere ammessi, altresi', i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea specialistica o magistrale, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso della laurea. 3. Il corso-concorso ha la durata di dodici mesi comprensivi di un periodo di applicazione presso amministrazioni pubbliche, uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale, secondo modalita' determinate dal decreto di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. Durante la partecipazione al corso e nel periodo di applicazione e' corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola nazionale dell'amministrazione. 4. La percentuale sui posti di dirigente disponibili riservata al corso-concorso di cui al comma 2 non puo' essere inferiore al cinquanta per cento. 5. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 2 e' abrogato; b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Concorso pubblico per titoli ed esami"; 2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni ed enti di cui all'articolo 1, comma 1, avviene per concorso pubblico per titoli ed esami, indetto dalle singole amministrazioni, nella percentuale massima del cinquanta per cento dei posti da ricoprire."; 3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i titoli valutabili nell'ambito del concorso di cui al comma 1 ed il valore massimo assegnabile ad ognuno di essi nell'ambito della procedura concorsuale. Il valore complessivo dei titoli non puo' superare il quaranta per cento della votazione finale del candidato."; c) all'articolo 5, comma 1, le parole: "Il concorso pubblico per esami" sono sostituite dalle seguenti: "Il concorso pubblico per titoli ed esami»; d) all'articolo 5, comma 5, dopo le parole: "prova orale" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' il punteggio conseguito all'esito della valutazione dei titoli"; e) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: "dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione" sono inserite le seguenti: "su delibera conforme del Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione"; f) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: "dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione" sono inserite le seguenti: "su delibera conforme del Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione"; g) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: "Art. 7. (Corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale). - 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, per una percentuale non inferiore al cinquanta per cento dei posti da ricoprire, avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione."; h) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente: "Art. 10. (Graduatoria del concorso). - 1. Al corso-concorso di formazione dirigenziale sono ammessi i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei posti disponibili di cui all'articolo 7, comma 1, maggiorato del venti per cento. 2. La graduatoria di merito del concorso di ammissione al corso-concorso e' predisposta dalla commissione esaminatrice in base al punteggio finale conseguito da ciascun candidato, costituito dalla somma dei voti di ciascuna delle prove scritte e dal voto della prova orale. A parita' di merito trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di titoli di preferenza. La graduatoria di merito e' approvata con decreto del Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione ed e' pubblicata sul sito internet della stessa Scuola. Della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana."; i) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente: "Art. 11 (Commissioni esaminatrici). - 1. Le commissioni esaminatrici del concorso per l'ammissione al corso-concorso e degli esami di cui agli articoli 13 e 14, sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri."; l) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente: "Art. 12 (Modalita' di svolgimento dei corsi). - 1. Con decreto del Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione, d'intesa con il Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione sono stabilite le modalita' di svolgimento della fase di formazione generale del corso-concorso della durata di otto mesi, della valutazione continua, dell'esame conclusivo della fase di formazione specialistica e dell'esame finale."; m) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente: "Art. 13 (Valutazione continua ed esame conclusivo della fase di formazione generale). - 1. Gli allievi che conseguono nella valutazione continua una media delle votazioni pari almeno a ottanta su cento accedono all'esame conclusivo della fase di formazione generale. Superano l'esame gli allievi che si collocano in graduatoria nel limite dei posti di dirigente in concorso."; n) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: "Art. 14. (Formazione specialistica). - 1. Gli allievi che superano l'esame di cui all'articolo 13 vengono assegnati alle amministrazioni di destinazione, scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della graduatoria di merito, per svolgere un periodo di formazione specialistica di quattro mesi. Il Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione provvede all'organizzazione del periodo di formazione specialistica tramite le Scuole di riferimento per singolo Ministero o, in mancanza, tramite la Scuola nazionale dell'amministrazione. 2. A conclusione del periodo di formazione specialistica gli allievi sostengono un esame finale. Superano l'esame finale gli allievi che conseguono una votazione di almeno ottanta su cento."; o) l'articolo 15 e' sostituito dal seguente: "Art. 15 (Graduatoria finale del corso-concorso). - 1. Le graduatorie dei vincitori sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che viene pubblicato sui siti internet delle scuole di formazione di cui all'articolo 14, comma 1, e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica provvede all'assegnazione dei vincitori alle amministrazioni di destinazione."; p) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente: "Art. 16. (Trattamento economico degli allievi). - 1. Agli allievi del corso-concorso selettivo non dipendenti pubblici la Scuola nazionale dell'amministrazione corrisponde una borsa di studio stabilita in millecinquecento euro mensili al netto degli oneri fiscali e previdenziali, rivalutata secondo l'indice ISTAT-FOI ad inizio di ciascun corso. L'importo della borsa di studio corrisposto dalla Scuola nazionale dell'amministrazione sara' rimborsato dall'amministrazione di destinazione finale. 2. Agli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici e' corrisposto, a cura dell'amministrazione di appartenenza, il trattamento economico in godimento, senza alcun trattamento di missione. L'importo corrisposto sara' rimborsato dall'amministrazione di destinazione del dipendente all'amministrazione che lo ha anticipato. Qualora il trattamento economico del dipendente sia inferiore a millecinquecento euro mensili, la Scuola nazionale dell'amministrazione corrisponde un'integrazione. 3. Gli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici sono collocati a disposizione della Scuola nazionale dell'amministrazione con il riconoscimento dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti di legge."; q) le parole: "Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Scuola Nazionale dell'Amministrazione".». - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 recante Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati: «Art. 2. (Alta formazione e specializzazione artistica e musicale). - (Omissis). 5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonche' corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonche' di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni si applica il comma 5 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'articolo 3, sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di studio universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il possesso. (Omissis).». - Si riporta il testo dei commi da 102 a 107 dell'articolo1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilita' 2013): «102. Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle universita' appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007. 103. Al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il possesso, i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 sono equipollenti ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalle universita' appartenenti alle seguenti classi dei corsi di laurea magistrale di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 9 luglio 2007: a) Classe LM-12 (Design) per i diplomi rilasciati dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonche' dalle Accademie di belle arti nell'ambito della scuola di "Progettazione artistica per l'impresa", di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212; b) Classe LM-45 (Musicologia e beni musicali) per i diplomi rilasciati dai Conservatori di musica, dall'Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali pareggiati; c) Classe LM-65 (Scienze dello spettacolo e produzione multimediale) per i diplomi rilasciati dall'Accademia nazionale di arte drammatica, nonche' dalle Accademie di belle arti nell'ambito delle scuole di "Scenografia" e di "Nuove tecnologie dell'arte", di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212; d) Classe LM-89 (Storia dell'arte) per i diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti nell'ambito di tutte le altre scuole di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ad eccezione di quelle citate alle lettere a) e c). 104. I diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 costituiscono titolo di accesso ai concorsi di ammissione ai corsi o scuole di dottorato di ricerca o di specializzazione in ambito artistico, musicale, storico-artistico o storico-musicale istituiti dalle universita'. 105. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 concludono la procedura di messa a ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello. 106. I titoli sperimentali conseguiti al termine di percorsi validati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nelle istituzioni di cui al comma 102, entro la data di cui al comma 105, sono equipollenti ai diplomi accademici di primo e di secondo livello, secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 107. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge." (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400: «Art. 17. (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis).». |
| Art. 2
Categorie di titoli valutabili
1. Sono valutabili le seguenti categorie di titoli: a) titoli di studio universitari ed altri titoli; b) abilitazioni professionali; c) titoli di carriera e di servizio; d) pubblicazioni scientifiche. 2. I titoli sono valutabili solo se non gia' utilizzati per l'ammissione al concorso, salve le previsioni riportate all'articolo 3, comma 1, lettere a), g) e h). 3. Il valore complessivo dei titoli e' determinato, salvo quanto previsto dal comma 4, in massimo 120 punti. Il punteggio conseguito all'esito della valutazione dei titoli e' sommato al punteggio complessivo del candidato determinato sommando i voti riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale. 4. Nel caso di concorsi per l'accesso alla dirigenza tecnica, qualora l'amministrazione preveda nel bando di concorso una terza prova scritta obbligatoria, volta alla verifica dell'attitudine all'esercizio degli specifici compiti connessi al posto da ricoprire, il valore dei titoli e' determinato in massimo 160 punti e, a tal fine, i punteggi massimi indicati nel presente decreto sono aumentati di un terzo. |
| Art. 3
Titoli di studio universitari ed altri titoli
1. I seguenti titoli di studio universitari, per i quali possono essere attribuiti, complessivamente, non oltre punti 41, sono valutabili con i seguenti punteggi per ciascun titolo: a) voto di laurea relativo al titolo utile per l'ammissione al concorso, punti 1 per ogni punto superiore alla votazione di 105 e ulteriori punti 2 in caso di votazione di 110 con lode; b) diploma di laurea (DL) o laurea di primo livello (L), fino a punti 2; c) laurea specialistica (LS), fino a punti 2; d) laurea magistrale (LM), fino a punti 2; e) master universitari di primo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione ai crediti formativi riconosciuti, punti 1,5 per ciascuno, fino a punti 3; f) master universitari di secondo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione ai crediti formativi riconosciuti, punti 2,5 per ciascuno, fino a punti 5; g) diploma di specializzazione (DS), fino a punti 8; ove il diploma di specializzazione venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile ai sensi dell'articolo 7, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013, fino a punti 4; h) dottorato di ricerca (DR), fino a punti 12; ove il dottorato di ricerca venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile ai sensi dell'articolo 7, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013, fino a punti 6. 2. I seguenti altri titoli, per i quali possono essere attribuiti, complessivamente, punti 9, sono valutabili, solo se attinenti alle materie delle prove d'esame, con i seguenti punteggi per ciascun titolo: a) titolarita' di insegnamenti in corsi di studio presso le istituzioni di cui al comma 3, di durata minima semestrale, fino a punti 6, in relazione alla durata in ore; b) attivita' di docenza presso le istituzioni di cui al comma 3, fino a punti 3, in relazione alla durata della docenza. 3. I titoli di cui al presente articolo sono valutabili esclusivamente se conseguiti o svolti presso le istituzioni universitarie pubbliche, le universita' non statali legalmente riconosciute, nonche' le istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate e o accreditate dal Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001. 4. I criteri di valutazione relativi ai titoli di cui alla presente disposizione sono la durata dei corsi, la votazione finale conseguita, il livello di attinenza con le materie delle prove d'esame.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 4
Abilitazioni professionali
1. Le abilitazioni professionali, per le quali puo' essere attribuito un punteggio complessivo di punti 12, sono valutabili, solo se attinenti alle materie delle prove d'esame, in ragione di non piu' di un titolo per ciascuna delle seguenti lettere, con il seguente punteggio per ciascun titolo: a) abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato, per sostenere il quale e' stato richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti dal bando per l'ammissione al concorso, punti 8; b) abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato, per sostenere il quale e' stato richiesto uno dei titoli di studio universitari di cui all'articolo 2, comma 1, diverso da quelli necessari per l'ammissione al concorso, purche' attinente alle materie delle prove d'esame, punti 1 per ciascuna abilitazione, fino a punti 2, in relazione all'attinenza alle materie delle prove d'esame; c) abilitazione, diversa da quelle di cui alle precedenti lettere a) e b), all'insegnamento nelle scuole statali secondarie superiori, per il conseguimento della quale e' stato richiesto uno dei titoli di studio richiesto dal bando per l'accesso al concorso, punti 1 per ciascuna abilitazione, fino a punti 2, in relazione all'attinenza alle materie delle prove d'esame. 2. Le abilitazioni professionali di cui al comma 1, lettere a) e b), sono valutate esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo superamento di un esame di abilitazione di Stato. 3. Le abilitazioni professionali sono valutate ai fini del punteggio per titoli solo se non richieste come requisiti per l'ammissione al concorso. |
| Art. 5
Titoli di carriera e di servizio
1. I titoli di carriera e di servizio, per i quali puo' essere attribuito, un punteggio complessivo di punti 50, sono: a) rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, con effettivo e formale inquadramento in una qualifica, area o categoria per il cui accesso dall'esterno era o e' richiesto il possesso di uno dei titoli di studio universitari di cui all'articolo 2, comma 1, per i quali e' attribuibile un punteggio massimo di 1,5 punti per anno, fino a punti 30; le anzianita' di ruolo nella qualifica dirigenziale nonche' i rapporti di lavoro con incarico dirigenziale a tempo determinato, sono valutati con un punteggio fino a 3 punti per anno; i servizi prestati in qualifica o incarico equiparati a quelli dirigenziali, sono valutati come tali solo se tale equiparazione e' stabilita, anche ai fini giuridici, da un'espressa disposizione normativa, che va richiamata dalla Commissione esaminatrice nel relativo verbale; b) incarichi, che presuppongano una particolare competenza professionale, conferiti con provvedimenti formali, sia dall'amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri soggetti pubblici, su designazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza, per i quali e' attribuibile un punteggio fino ad un massimo di punti 10, secondo i criteri stabiliti dal bando di concorso, il quale deve stabilire un punteggio massimo per ogni singola tipologia di incarico o di servizio speciale; c) lavoro originale prodotto nell'ambito del servizio prestato ai sensi della lettera a) ovvero dell'incarico di cui alla lettera b), che presupponga e dimostri una particolare competenza professionale, oltre quella ordinaria richiesta per la qualifica o profilo di inquadramento, e' attribuito un punteggio massimo ulteriore fino a punti 5, secondo i criteri stabiliti dal bando di concorso, il quale deve stabilire un punteggio massimo per ogni singola tipologia di lavoro originale; d) inclusione in graduatoria finale di concorso pubblico per esami scritti ed orali o per titoli ed esami scritti ed orali o a seguito di corso-concorso per esami scritti ed orali, purche' non seguita dall'assunzione in servizio, bandito dalle amministrazioni, enti e soggetti pubblici di cui al comma 2, per l'assunzione in qualifica dirigenziale, per l'accesso alla quale sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti per l'ammissione al concorso, per i quali e' attribuibile un punteggio massimo fino a punti 5, in relazione all'attinenza, desumibile dalle materie d'esame. 2. I titoli di cui al presente articolo sono valutabili esclusivamente se conseguiti o svolti presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, le autorita' indipendenti ovvero le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. I servizi prestati con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche indicate al comma 2 sono computati, per quelli a tempo indeterminato, secondo l'anzianita' di ruolo e, per quelli a tempo determinato, dalla data di assunzione in servizio; i periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo parziale, sono valutati in relazione alla percentuale di prestazione di lavoro prestato. 4. Per la valutazione dei titoli di carriera e di servizio, di cui al presente articolo, si applicano anche i seguenti principi: a) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni; b) in caso di servizi o rapporti di lavoro contemporanei, e' valutato quello piu' favorevole al candidato; c) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di inizio e fine di ciascun rapporto di lavoro subordinato, saranno valutati, in carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno del mese; in carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno dell'anno. 5. I servizi militari di leva sono valutati solo se prestati in gradi e ruoli per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari di cui all'articolo 2, comma 1; i servizi di leva prestati in costanza di rapporto di lavoro con i soggetti pubblici di cui all'articolo 2, comma 5, sono valutati come prestati nella qualifica di ruolo di appartenenza. 6. Ai fini del punteggio per i titoli di cui al comma 1, lettera a), e' valutabile esclusivamente il periodo di servizio ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013 come requisito di ammissione al concorso. |
| Art. 6
Pubblicazioni scientifiche
1. Le pubblicazioni scientifiche, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), sono valutate nel loro complesso con un punteggio massimo di punti 8, in relazione al grado di attinenza con i compiti demandati dalla legge e dai regolamenti di organizzazione alle amministrazioni pubbliche per le quali e' bandito il concorso e con la qualifica dirigenziale da attribuire; sono valutate altresi' in relazione alla loro inerenza con le materie oggetto delle prove d'esame. 2. Il bando potra' limitare il numero delle pubblicazioni che ciascun candidato puo' produrre. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 16 aprile 2018
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2018 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1187 |
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