Gazzetta n. 147 del 27 giugno 2018 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 2018, n. 78
Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente e il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 28, riguardante l'accesso alla qualifica di dirigente nelle pubbliche amministrazioni e negli enti pubblici non economici tramite concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero di corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, recante «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e, in particolare, l'articolo 3, comma 2-bis;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» e, in particolare, l'articolo 7;
Visti il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonche' il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
Visti i decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 2 aprile 2001 relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie, i decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche, i decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 relativi alla determinazione delle classi di laurea magistrale, il decreto ministeriale 19 febbraio 2009 relativo alla determinazione delle classi delle lauree universitarie, i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto col Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009, recante, il primo, «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai concorsi», il secondo, «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»;
Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243, in materia di Universita' non statali legalmente riconosciute;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, articolo 2, comma 5, che riforma la disciplina relativa alle Accademie di belle arti, all'Accademia nazionale di danza, all'Accademia nazionale di arte drammatica, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica e agli Istituti musicali pareggiati prevedendo che le predette istituzioni rilascino specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonche' di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, (legge di stabilita' 2013), articolo 1, commi da 102 a 107, che ha disposto un sistema di equipollenze fra i diplomi accademici di primo e di secondo livello rilasciati dalle Istituzioni AFAM e, rispettivamente, i diplomi di laurea e di laurea magistrale appartenenti ad alcune classi, al fine esclusivo della partecipazione ai pubblici concorsi;
Visti i decreti ministeriali numeri 241, 242 e 243 del 2013, e successive modificazioni e integrazioni, con cui sono state definite le corrispondenze dei titoli conclusivi dei corsi sperimentali triennali ai diplomi accademici di primo livello;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 12 aprile 2018;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2017, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione on.le dott.ssa Maria Anna Madia;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, i titoli valutabili nonche' il valore massimo assegnabile ad ognuno di essi, nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'accesso alla qualifica di dirigente, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 28 del sitato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 28. (Accesso alla qualifica di dirigente della
seconda fascia). - 1. L'accesso alla qualifica di
dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici
avviene per concorso indetto dalle singole amministrazioni
ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito
dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.
(Omissis).
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte
relativa al corso-concorso, la Scuola superiore della
pubblica amministrazione, sono definiti:
a) le percentuali, sul complesso dei posti di
dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e al
corso-concorso;
b) la percentuale di posti che possono essere
riservati al personale di ciascuna amministrazione che
indice i concorsi pubblici per esami;
c) i criteri per la composizione e la nomina delle
commissioni esaminatrici;
d) le modalita' di svolgimento delle selezioni,
prevedendo anche la valutazione delle esperienze di
servizio professionali maturate nonche', nella fase di
prima applicazione del concorso di cui al comma 2, una
riserva di posti non superiore al 30 per cento per il
personale appartenente da almeno quindici anni alla
qualifica apicale, comunque denominata, della carriera
direttiva;
e) l'ammontare delle borse di studio per i
partecipanti al corso-concorso.
6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2,
anteriormente al conferimento del primo incarico
dirigenziale, frequentano un ciclo di attivita' formative
organizzato dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo puo'
comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni
italiane e straniere, enti o organismi internazionali,
istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo
formativo, di durata non superiore a dodici mesi, puo'
svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari
italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative
pubbliche o private.
(Omissis).
8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere
diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle
Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
9. Per le finalita' di cui al presente articolo, e'
attribuito alla Scuola superiore della pubblica
amministrazione un ulteriore contributo di 1.500 migliaia
di euro a decorrere dall'anno 2002.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9,
pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 2-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004,
n. 272, recante Regolamento di disciplina in materia di
accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo
28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 3. (Concorso pubblico per titoli ed esami). -
(Omissis).
2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri sono stabiliti i titoli valutabili nell'ambito del
concorso di cui al comma 1 ed il valore massimo assegnabile
ad ognuno di essi nell'ambito della procedura concorsuale.
Il valore complessivo dei titoli non puo' superare il
quaranta per cento della votazione finale del candidato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7 decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70
(Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e
formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche
di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135), pubblicato nella Gazz. Uff.
24 giugno 2013, n. 146:
«Art. 7. (Reclutamento dei dirigenti). - 1. Al concorso
per titoli ed esami di cui all'articolo 28, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere
ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche
amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto
almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del
dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione
conseguito presso le scuole di specializzazione individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in
posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto
il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di
laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali
reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di
servizio e' ridotto a quattro anni. Sono, altresi', ammessi
i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti
e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di
applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di
laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni
dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno
ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in
amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a
cinque anni, purche' muniti di diploma di laurea. Sono
altresi' ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo
titolo di studio universitario, che hanno maturato, con
servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti
od organismi internazionali, esperienze lavorative in
posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali e'
richiesto il possesso del diploma di laurea.
2. Al corso-concorso selettivo di formazione di cui
all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, possono essere ammessi, con le modalita'
stabilite nel regolamento di cui al comma 5 del medesimo
articolo 28, i soggetti muniti di laurea specialistica o
magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo
gli ordinamenti didattici previgenti al decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nonche' di dottorato
di ricerca, o diploma di specializzazione, conseguito
presso le scuole di specializzazione individuale con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, o master di secondo livello conseguito
presso universita' italiane o straniere dopo la laurea
magistrale. Al corso-concorso possono essere ammessi,
altresi', i dipendenti di ruolo delle pubbliche
amministrazioni, muniti di laurea specialistica o
magistrale, che abbiano compiuto almeno cinque anni di
servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle
quali e' richiesto il possesso della laurea.
3. Il corso-concorso ha la durata di dodici mesi
comprensivi di un periodo di applicazione presso
amministrazioni pubbliche, uffici amministrativi di uno
Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o
internazionale, secondo modalita' determinate dal decreto
di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo n.
165 del 2001, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio. Durante la partecipazione al corso e nel periodo
di applicazione e' corrisposta una borsa di studio a carico
della Scuola nazionale dell'amministrazione.
4. La percentuale sui posti di dirigente disponibili
riservata al corso-concorso di cui al comma 2 non puo'
essere inferiore al cinquanta per cento.
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 24
settembre 2004, n. 272, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 2 e' abrogato;
b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
"Concorso pubblico per titoli ed esami";
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle
amministrazioni ed enti di cui all'articolo 1, comma 1,
avviene per concorso pubblico per titoli ed esami, indetto
dalle singole amministrazioni, nella percentuale massima
del cinquanta per cento dei posti da ricoprire.";
3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri sono stabiliti i titoli valutabili nell'ambito
del concorso di cui al comma 1 ed il valore massimo
assegnabile ad ognuno di essi nell'ambito della procedura
concorsuale. Il valore complessivo dei titoli non puo'
superare il quaranta per cento della votazione finale del
candidato.";
c) all'articolo 5, comma 1, le parole: "Il concorso
pubblico per esami" sono sostituite dalle seguenti: "Il
concorso pubblico per titoli ed esami»;
d) all'articolo 5, comma 5, dopo le parole: "prova
orale" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' il punteggio
conseguito all'esito della valutazione dei titoli";
e) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: "dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione" sono
inserite le seguenti: "su delibera conforme del Comitato
per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione";
f) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: "dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione" sono
inserite le seguenti: "su delibera conforme del Comitato
per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione";
g) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. (Corso-concorso selettivo di formazione
dirigenziale). - 1. L'accesso alla qualifica di dirigente
nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, per
una percentuale non inferiore al cinquanta per cento dei
posti da ricoprire, avviene per corso-concorso selettivo di
formazione bandito dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione.";
h) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
"Art. 10. (Graduatoria del concorso). - 1. Al
corso-concorso di formazione dirigenziale sono ammessi i
candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso
di ammissione entro il limite del numero dei posti
disponibili di cui all'articolo 7, comma 1, maggiorato del
venti per cento.
2. La graduatoria di merito del concorso di ammissione
al corso-concorso e' predisposta dalla commissione
esaminatrice in base al punteggio finale conseguito da
ciascun candidato, costituito dalla somma dei voti di
ciascuna delle prove scritte e dal voto della prova orale.
A parita' di merito trovano applicazione le vigenti
disposizioni in materia di titoli di preferenza. La
graduatoria di merito e' approvata con decreto del
Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione ed
e' pubblicata sul sito internet della stessa Scuola. Della
pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.";
i) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
"Art. 11 (Commissioni esaminatrici). - 1. Le
commissioni esaminatrici del concorso per l'ammissione al
corso-concorso e degli esami di cui agli articoli 13 e 14,
sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri.";
l) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
"Art. 12 (Modalita' di svolgimento dei corsi). - 1. Con
decreto del Presidente della Scuola nazionale
dell'amministrazione, d'intesa con il Comitato per il
coordinamento delle scuole pubbliche di formazione sono
stabilite le modalita' di svolgimento della fase di
formazione generale del corso-concorso della durata di otto
mesi, della valutazione continua, dell'esame conclusivo
della fase di formazione specialistica e dell'esame
finale.";
m) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
"Art. 13 (Valutazione continua ed esame conclusivo
della fase di formazione generale). - 1. Gli allievi che
conseguono nella valutazione continua una media delle
votazioni pari almeno a ottanta su cento accedono all'esame
conclusivo della fase di formazione generale. Superano
l'esame gli allievi che si collocano in graduatoria nel
limite dei posti di dirigente in concorso.";
n) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
"Art. 14. (Formazione specialistica). - 1. Gli allievi
che superano l'esame di cui all'articolo 13 vengono
assegnati alle amministrazioni di destinazione, scelte
sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della
graduatoria di merito, per svolgere un periodo di
formazione specialistica di quattro mesi. Il Comitato per
il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione
provvede all'organizzazione del periodo di formazione
specialistica tramite le Scuole di riferimento per singolo
Ministero o, in mancanza, tramite la Scuola nazionale
dell'amministrazione.
2. A conclusione del periodo di formazione
specialistica gli allievi sostengono un esame finale.
Superano l'esame finale gli allievi che conseguono una
votazione di almeno ottanta su cento.";
o) l'articolo 15 e' sostituito dal seguente:
"Art. 15 (Graduatoria finale del corso-concorso). - 1.
Le graduatorie dei vincitori sono approvate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri che viene pubblicato
sui siti internet delle scuole di formazione di cui
all'articolo 14, comma 1, e della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Della
pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica provvede
all'assegnazione dei vincitori alle amministrazioni di
destinazione.";
p) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente:
"Art. 16. (Trattamento economico degli allievi). - 1.
Agli allievi del corso-concorso selettivo non dipendenti
pubblici la Scuola nazionale dell'amministrazione
corrisponde una borsa di studio stabilita in
millecinquecento euro mensili al netto degli oneri fiscali
e previdenziali, rivalutata secondo l'indice ISTAT-FOI ad
inizio di ciascun corso. L'importo della borsa di studio
corrisposto dalla Scuola nazionale dell'amministrazione
sara' rimborsato dall'amministrazione di destinazione
finale.
2. Agli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti
pubblici e' corrisposto, a cura dell'amministrazione di
appartenenza, il trattamento economico in godimento, senza
alcun trattamento di missione. L'importo corrisposto sara'
rimborsato dall'amministrazione di destinazione del
dipendente all'amministrazione che lo ha anticipato.
Qualora il trattamento economico del dipendente sia
inferiore a millecinquecento euro mensili, la Scuola
nazionale dell'amministrazione corrisponde un'integrazione.
3. Gli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti
pubblici sono collocati a disposizione della Scuola
nazionale dell'amministrazione con il riconoscimento
dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti di legge.";
q) le parole: "Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: "Scuola Nazionale dell'Amministrazione".».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 5 della
legge 21 dicembre 1999, n. 508 recante Riforma delle
Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di
musica e degli Istituti musicali pareggiati:
«Art. 2. (Alta formazione e specializzazione artistica
e musicale). - (Omissis).
5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e
attivano corsi di formazione ai quali si accede con il
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado,
nonche' corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le
predette istituzioni rilasciano specifici diplomi
accademici di primo e secondo livello, nonche' di
perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla
ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati
dalle predette istituzioni si applica il comma 5
dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per
la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale
per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui
all'articolo 3, sono dichiarate le equipollenze tra i
titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e
i titoli di studio universitari al fine esclusivo
dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle
qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne
e' prescritto il possesso.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dei commi da 102 a 107
dell'articolo1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge
di stabilita' 2013):
«102. Al fine di valorizzare il sistema dell'alta
formazione artistica e musicale e favorire la crescita del
Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici
concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del
pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il possesso,
i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle
istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione
e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo
2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono
equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle
universita' appartenenti alla classe L-3 dei corsi di
laurea nelle discipline delle arti figurative, della
musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto
ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007.
103. Al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici
concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del
pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il possesso,
i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle
istituzioni di cui al comma 102 sono equipollenti ai titoli
di laurea magistrale rilasciati dalle universita'
appartenenti alle seguenti classi dei corsi di laurea
magistrale di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 9 luglio
2007:
a) Classe LM-12 (Design) per i diplomi rilasciati
dagli Istituti superiori per le industrie artistiche,
nonche' dalle Accademie di belle arti nell'ambito della
scuola di "Progettazione artistica per l'impresa", di cui
alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica
8 luglio 2005, n. 212;
b) Classe LM-45 (Musicologia e beni musicali) per i
diplomi rilasciati dai Conservatori di musica,
dall'Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali
pareggiati;
c) Classe LM-65 (Scienze dello spettacolo e
produzione multimediale) per i diplomi rilasciati
dall'Accademia nazionale di arte drammatica, nonche' dalle
Accademie di belle arti nell'ambito delle scuole di
"Scenografia" e di "Nuove tecnologie dell'arte", di cui
alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica
8 luglio 2005, n. 212;
d) Classe LM-89 (Storia dell'arte) per i diplomi
rilasciati dalle Accademie di belle arti nell'ambito di
tutte le altre scuole di cui alla Tabella A del decreto del
Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ad
eccezione di quelle citate alle lettere a) e c).
104. I diplomi accademici di secondo livello rilasciati
dalle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della
legge 21 dicembre 1999, n. 508 costituiscono titolo di
accesso ai concorsi di ammissione ai corsi o scuole di
dottorato di ricerca o di specializzazione in ambito
artistico, musicale, storico-artistico o storico-musicale
istituiti dalle universita'.
105. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge le istituzioni di cui all'articolo 2,
comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 concludono la
procedura di messa a ordinamento di tutti i corsi
accademici di secondo livello.
106. I titoli sperimentali conseguiti al termine di
percorsi validati dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca nelle istituzioni di cui
al comma 102, entro la data di cui al comma 105, sono
equipollenti ai diplomi accademici di primo e di secondo
livello, secondo una tabella di corrispondenza determinata
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai
commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
107. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di
cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del
previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in
vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di
un diploma di scuola secondaria superiore, sono
equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello
secondo una tabella di corrispondenza determinata con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai
commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge."
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400:
«Art. 17. (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
 
Art. 2

Categorie di titoli valutabili

1. Sono valutabili le seguenti categorie di titoli:
a) titoli di studio universitari ed altri titoli;
b) abilitazioni professionali;
c) titoli di carriera e di servizio;
d) pubblicazioni scientifiche.
2. I titoli sono valutabili solo se non gia' utilizzati per l'ammissione al concorso, salve le previsioni riportate all'articolo 3, comma 1, lettere a), g) e h).
3. Il valore complessivo dei titoli e' determinato, salvo quanto previsto dal comma 4, in massimo 120 punti. Il punteggio conseguito all'esito della valutazione dei titoli e' sommato al punteggio complessivo del candidato determinato sommando i voti riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale.
4. Nel caso di concorsi per l'accesso alla dirigenza tecnica, qualora l'amministrazione preveda nel bando di concorso una terza prova scritta obbligatoria, volta alla verifica dell'attitudine all'esercizio degli specifici compiti connessi al posto da ricoprire, il valore dei titoli e' determinato in massimo 160 punti e, a tal fine, i punteggi massimi indicati nel presente decreto sono aumentati di un terzo.
 
Art. 3

Titoli di studio universitari ed altri titoli

1. I seguenti titoli di studio universitari, per i quali possono essere attribuiti, complessivamente, non oltre punti 41, sono valutabili con i seguenti punteggi per ciascun titolo:
a) voto di laurea relativo al titolo utile per l'ammissione al concorso, punti 1 per ogni punto superiore alla votazione di 105 e ulteriori punti 2 in caso di votazione di 110 con lode;
b) diploma di laurea (DL) o laurea di primo livello (L), fino a punti 2;
c) laurea specialistica (LS), fino a punti 2;
d) laurea magistrale (LM), fino a punti 2;
e) master universitari di primo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione ai crediti formativi riconosciuti, punti 1,5 per ciascuno, fino a punti 3;
f) master universitari di secondo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione ai crediti formativi riconosciuti, punti 2,5 per ciascuno, fino a punti 5;
g) diploma di specializzazione (DS), fino a punti 8; ove il diploma di specializzazione venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile ai sensi dell'articolo 7, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013, fino a punti 4;
h) dottorato di ricerca (DR), fino a punti 12; ove il dottorato di ricerca venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile ai sensi dell'articolo 7, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013, fino a punti 6.
2. I seguenti altri titoli, per i quali possono essere attribuiti, complessivamente, punti 9, sono valutabili, solo se attinenti alle materie delle prove d'esame, con i seguenti punteggi per ciascun titolo:
a) titolarita' di insegnamenti in corsi di studio presso le istituzioni di cui al comma 3, di durata minima semestrale, fino a punti 6, in relazione alla durata in ore;
b) attivita' di docenza presso le istituzioni di cui al comma 3, fino a punti 3, in relazione alla durata della docenza.
3. I titoli di cui al presente articolo sono valutabili esclusivamente se conseguiti o svolti presso le istituzioni universitarie pubbliche, le universita' non statali legalmente riconosciute, nonche' le istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate e o accreditate dal Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001.
4. I criteri di valutazione relativi ai titoli di cui alla presente disposizione sono la durata dei corsi, la votazione finale conseguita, il livello di attinenza con le materie delle prove d'esame.

Note all'art. 3:
- Per il testo dell'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 70 del 2013, si veda nelle
note alle premesse.
 
Art. 4

Abilitazioni professionali

1. Le abilitazioni professionali, per le quali puo' essere attribuito un punteggio complessivo di punti 12, sono valutabili, solo se attinenti alle materie delle prove d'esame, in ragione di non piu' di un titolo per ciascuna delle seguenti lettere, con il seguente punteggio per ciascun titolo:
a) abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato, per sostenere il quale e' stato richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti dal bando per l'ammissione al concorso, punti 8;
b) abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato, per sostenere il quale e' stato richiesto uno dei titoli di studio universitari di cui all'articolo 2, comma 1, diverso da quelli necessari per l'ammissione al concorso, purche' attinente alle materie delle prove d'esame, punti 1 per ciascuna abilitazione, fino a punti 2, in relazione all'attinenza alle materie delle prove d'esame;
c) abilitazione, diversa da quelle di cui alle precedenti lettere a) e b), all'insegnamento nelle scuole statali secondarie superiori, per il conseguimento della quale e' stato richiesto uno dei titoli di studio richiesto dal bando per l'accesso al concorso, punti 1 per ciascuna abilitazione, fino a punti 2, in relazione all'attinenza alle materie delle prove d'esame.
2. Le abilitazioni professionali di cui al comma 1, lettere a) e b), sono valutate esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo superamento di un esame di abilitazione di Stato.
3. Le abilitazioni professionali sono valutate ai fini del punteggio per titoli solo se non richieste come requisiti per l'ammissione al concorso.
 
Art. 5

Titoli di carriera e di servizio

1. I titoli di carriera e di servizio, per i quali puo' essere attribuito, un punteggio complessivo di punti 50, sono:
a) rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, con effettivo e formale inquadramento in una qualifica, area o categoria per il cui accesso dall'esterno era o e' richiesto il possesso di uno dei titoli di studio universitari di cui all'articolo 2, comma 1, per i quali e' attribuibile un punteggio massimo di 1,5 punti per anno, fino a punti 30; le anzianita' di ruolo nella qualifica dirigenziale nonche' i rapporti di lavoro con incarico dirigenziale a tempo determinato, sono valutati con un punteggio fino a 3 punti per anno; i servizi prestati in qualifica o incarico equiparati a quelli dirigenziali, sono valutati come tali solo se tale equiparazione e' stabilita, anche ai fini giuridici, da un'espressa disposizione normativa, che va richiamata dalla Commissione esaminatrice nel relativo verbale;
b) incarichi, che presuppongano una particolare competenza professionale, conferiti con provvedimenti formali, sia dall'amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri soggetti pubblici, su designazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza, per i quali e' attribuibile un punteggio fino ad un massimo di punti 10, secondo i criteri stabiliti dal bando di concorso, il quale deve stabilire un punteggio massimo per ogni singola tipologia di incarico o di servizio speciale;
c) lavoro originale prodotto nell'ambito del servizio prestato ai sensi della lettera a) ovvero dell'incarico di cui alla lettera b), che presupponga e dimostri una particolare competenza professionale, oltre quella ordinaria richiesta per la qualifica o profilo di inquadramento, e' attribuito un punteggio massimo ulteriore fino a punti 5, secondo i criteri stabiliti dal bando di concorso, il quale deve stabilire un punteggio massimo per ogni singola tipologia di lavoro originale;
d) inclusione in graduatoria finale di concorso pubblico per esami scritti ed orali o per titoli ed esami scritti ed orali o a seguito di corso-concorso per esami scritti ed orali, purche' non seguita dall'assunzione in servizio, bandito dalle amministrazioni, enti e soggetti pubblici di cui al comma 2, per l'assunzione in qualifica dirigenziale, per l'accesso alla quale sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti per l'ammissione al concorso, per i quali e' attribuibile un punteggio massimo fino a punti 5, in relazione all'attinenza, desumibile dalle materie d'esame.
2. I titoli di cui al presente articolo sono valutabili esclusivamente se conseguiti o svolti presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, le autorita' indipendenti ovvero le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. I servizi prestati con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche indicate al comma 2 sono computati, per quelli a tempo indeterminato, secondo l'anzianita' di ruolo e, per quelli a tempo determinato, dalla data di assunzione in servizio; i periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo parziale, sono valutati in relazione alla percentuale di prestazione di lavoro prestato.
4. Per la valutazione dei titoli di carriera e di servizio, di cui al presente articolo, si applicano anche i seguenti principi:
a) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
b) in caso di servizi o rapporti di lavoro contemporanei, e' valutato quello piu' favorevole al candidato;
c) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di inizio e fine di ciascun rapporto di lavoro subordinato, saranno valutati, in carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno del mese; in carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno dell'anno.
5. I servizi militari di leva sono valutati solo se prestati in gradi e ruoli per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari di cui all'articolo 2, comma 1; i servizi di leva prestati in costanza di rapporto di lavoro con i soggetti pubblici di cui all'articolo 2, comma 5, sono valutati come prestati nella qualifica di ruolo di appartenenza.
6. Ai fini del punteggio per i titoli di cui al comma 1, lettera a), e' valutabile esclusivamente il periodo di servizio ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013 come requisito di ammissione al concorso.
 
Art. 6

Pubblicazioni scientifiche

1. Le pubblicazioni scientifiche, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), sono valutate nel loro complesso con un punteggio massimo di punti 8, in relazione al grado di attinenza con i compiti demandati dalla legge e dai regolamenti di organizzazione alle amministrazioni pubbliche per le quali e' bandito il concorso e con la qualifica dirigenziale da attribuire; sono valutate altresi' in relazione alla loro inerenza con le materie oggetto delle prove d'esame.
2. Il bando potra' limitare il numero delle pubblicazioni che ciascun candidato puo' produrre.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 16 aprile 2018

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro
per la semplificazione
e la pubblica
amministrazione
Madia Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2018 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1187
 
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