Gazzetta n. 148 del 28 giugno 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 9 aprile 2018
Proroga del termine di cui al decreto 6 giugno 2017, concernente l'autorizzazione alle regioni alla stipula dei contratti di mutuo e agli enti locali alla stipula dei contratti di appalto e all'aggiudicazione dei lavori.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLA FINANZE
e
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca (di seguito, decreto-legge n. 104 del 2013);
Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprieta' degli enti locali, nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale 2013-2015, le Regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Visto in particolare, l'ultimo periodo del comma 1 del citato art. 10 che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per definire le modalita' di attuazione della norma per l'attivazione dei mutui e per la definizione di una programmazione triennale, in conformita' ai contenuti dell'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013 tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
Visto in particolare l'art. 1, comma 160, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107, con il quale si stabilisce che la programmazione nazionale predisposta ai sensi del citato art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017 e sostituisce i piani di cui all'art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
Visto l'art. 1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che modifica il citato art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, stabilendo, per la realizzazione dei predetti interventi, contributi pluriennali per euro 40 milioni per l'anno 2015 e per euro 50 milioni annui per la durata residua dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno 2016 e fino al 2044;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1, recante accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali e, in particolare, l'art. 19, il quale dispone che a modifica delle leggi vigenti, le rate dei mutui, concessi per l'esecuzione di opere pubbliche e di opere finanziate dallo Stato o dagli Enti pubblici, sono erogate sulla base degli stati di avanzamento vistati dal capo dell'Ufficio tecnico o, se questi manchi, dal direttore dei lavori;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonche' di anagrafe dell'edilizia scolastica;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) e, in particolare, l'art. 4, comma 177, come modificato e integrato dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, nonche' dall'art. 1, comma 85, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative (di seguito, legge n. 350 del 2003);
Visto altresi', il comma 177-bis del medesimo art. 4 della citata legge n. 350 del 2003, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina in materia di contributi pluriennali, prevedendo, in particolare, che il relativo utilizzo e' autorizzato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quello previsto a legislazione vigente;
Vista la legge del 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) e, in particolare, l'art. 1, commi 75 e 76, che detta disposizioni in materia di ammortamento di mutui attivati ad intero carico del bilancio dello Stato;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilita' e finanza pubblica e, in particolare, l'art. 48, comma 1, che prevede che nei contratti stipulati per operazioni finanziarie, che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica, e' inserita apposita clausola che prevede a carico degli istituti finanziatori l'obbligo di comunicare in via telematica, entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'Istat e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare l'art. 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata per la definizione di priorita' strategiche, modalita' e termini per la predisposizione e l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualita', di interventi di edilizia scolastica nonche' i relativi finanziamenti;
Visto il decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive e, in particolare, l'art. 9, comma 2-quater, che ha esteso l'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, ricomprendendo tra gli immobili oggetto di interventi di edilizia scolastica anche quelli adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
Vista l'intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi del citato art. 11, commi 4-bis e seguenti, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
Visto in particolare l'art. 5 della citata Intesa che prevede che le Regioni, nel procedimento programmatorio, valutino i fabbisogni edilizi in ragione di una dettagliata indicazione, da parte di Comuni e Province, dell'utilizzo degli edifici vincolati alla destinazione scolastica, anche in considerazione, tra l'altro, di eventuali proposte di razionalizzazione della rete scolastica, della celerita' di esecuzione degli interventi, la cui immediata cantierabilita' - con particolare riguardo alla sussistenza di progettazioni esecutive, alla disponibilita' delle aree e all'assenza di vincoli di carattere normativo - deve costituire elemento di priorita' nell'accesso al finanziamento;
Visto altresi', l'art. 6 della suddetta Intesa che prevede, tra l'altro, una rilevanza, ai fini della definizione della programmazione degli interventi, anche dell'eventuale compartecipazione finanziaria delle Regioni e degli enti locali nella realizzazione dei progetti;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 23 gennaio 2015 (di seguito, decreto interministeriale 23 gennaio 2015), con cui sono stati individuati i criteri e le modalita' di attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2015, n. 160 (di seguito, decreto ministeriale n. 160 del 2015), con cui sono state ripartite, su base regionale, le risorse previste come attivabili in termini di volume di investimento derivanti dall'utilizzo dei contributi trentennali per l'importo di euro 40.000.000,00 annui dal 2015 al 2044 autorizzati dall'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, riportando per ciascuna Regione la quota di contributo annuo assegnato che costituisce il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 27 aprile 2015, n. 8875 (di seguito, decreto interministeriale n. 8875 del 2015), con cui e' stato prorogato al 30 aprile 2015 il termine di scadenza per la predisposizione, da parte delle Regioni, dei rispettivi piani triennali di edilizia scolastica e al 31 maggio 2015 il termine entro il quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sulla base dei piani triennali regionali, predispone un'unica programmazione nazionale;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 29 maggio 2015, n. 322 (di seguito, decreto ministeriale n. 322 del 2015), con il quale si e' proceduto a predisporre la programmazione unica nazionale 2015-2017 in materia di edilizia scolastica redatta sulla base dei piani regionali pervenuti al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 1° settembre 2015, n. 640, con il quale e' stato autorizzato l'utilizzo - da parte delle Regioni - per il finanziamento degli interventi inclusi nella programmazione triennale nazionale, ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 23 gennaio 2015 - dei contributi pluriennali di euro 40.000.000,00 annui, decorrenti dal 2015 e fino al 2044, previsti dall'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, per le finalita', nella misura e per gli importi a ciascuna Regione assegnati per effetto del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2015, n. 160;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2016, n. 11418, registrato dalla Corte dei conti competente in data 13 luglio 2016, con il quale - fermi restando i criteri e le modalita' di attuazione dell'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 di cui al decreto interministeriale 23 gennaio 2015 - sono stati definiti i termini, in particolare, al fine di procedere all'aggiornamento dei piani annuali di ripartizione dell'ulteriore contributo annuo di 10 milioni di euro dall'anno 2016 al 2044 e alla predisposizione del successivo decreto interministeriale di autorizzazione alla stipula dei mutui da parte delle Regioni ai sensi dell'art. 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 5 agosto 2016, n. 620, con il quale si e' proceduto al riparto su base regionale delle risorse pari a euro 9.999.999,99, come attivabili in termini di volume di investimento, derivanti dall'utilizzo dei contributi pluriennali recati dall'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come modificato dall'art. 1, comma 176, della legge n. 107 del 2015, riportando per ciascuna Regione la quota di contributo annuo assegnata che costituisce il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 14 ottobre 2016, n. 790, con cui si e' proceduto all'aggiornamento della programmazione unica nazionale con riferimento ai piani regionali 2016;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 dicembre 2016, n. 968, con il quale gli enti locali sono stati autorizzati ad avviare i lavori per gli interventi del piano 2016 a valere sul mutuo gia' contratto nel corso del 2015;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 30 dicembre 2016, recante la proroga del termine di cui all'art. 1, comma 1, lett. e), del decreto interministeriale n. 11418 del 2016 imposto agli Enti locali per l'aggiudicazione provvisoria al 30 giugno 2017;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 marzo 2017 n. 134, con cui si e' proceduto alla modifica dei piani annuali 2016 di aggiornamento della programmazione in materia di edilizia scolastica delle Regioni Marche ed Emilia-Romagna;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 giugno 2017, n. 390 con il quale e' stato autorizzato l'utilizzo - da parte delle Regioni, per il finanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali triennali di edilizia scolastica di cui alla programmazione unica nazionale, ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 23 gennaio 2015 - dei contributi pluriennali di euro 9.999.999,99 annui, decorrenti dal 2016 e fino al 2044, previsti dall'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come modificato dall'art. 1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n. 107 per interventi di messa in sicurezza degli edifici;
Considerato che nel medesimo decreto si stabiliva che potevano procedere alla stipula dei contratti di appalto e all'esecuzione dei lavori i soli enti locali rientranti nel piano annuale 2016 di cui agli allegati elenchi al medesimo decreto che aggiudicassero i lavori entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Dato atto che il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 giugno 2017, n. 390 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 16 settembre 2017;
Considerato che il termine per l'aggiudicazione scadrebbe quindi il 15 marzo 2018;
Dato atto che le Regioni hanno proceduto alla stipula dei contratti di mutuo nel mese di dicembre 2017 e che molti enti locali in conseguenza di cio' non hanno potuto avviare le procedure per l'affidamento dei lavori;
Considerato, quindi, che sono pervenute richieste da parte degli stessi di proroga del predetto termine per non perdere il contributo finalizzato alla messa in sicurezza dei propri edifici scolastici;
Ritenuto quindi, necessario differire il termine stabilito nel decreto Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 giugno 2017, n. 390 al 30 settembre 2018;

Decreta:

Art. 1
Proroga

1. Il termine stabilito nel decreto Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 giugno 2017, n. 390 di aggiudicazione e o stipula dei contratti di appalto da parte degli enti locali rientranti nel piano 2016, e' prorogato al 30 settembre 2018.
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge.

Roma, 9 aprile 2018

Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Fedeli
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Delrio
Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2018, n. 1-1263
 
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