Gazzetta n. 148 del 28 giugno 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 20 giugno 2018 |
Revoca del consiglio di amministrazione della «Societa' cooperativa Garanzia fidi credito e sviluppo», in Ortona e nomina del commissario governativo. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017; Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma; Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei confronti della societa' cooperativa «Societa' cooperativa Garanzia Fidi Credito e Sviluppo», con sede in Ortona (CH), codice fiscale 01633550684 - conclusa in data 28 luglio 2017 e del successivo accertamento ispettivo, concluso in data 30 ottobre 2017 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Tenuto conto che dalle risultanze ispettive e' emerso che la cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di sessanta giorni, successivamente prorogato di trenta giorni, le irregolarita' riscontrate in sede ispettiva e che in sede di accertamento non tutte le irregolarita' contestate risultavano sanate e cioe': il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 non era stato redatto secondo le disposizioni della Banca d'Italia, emanate con provvedimento 31 luglio 1992 e nel rispetto delle disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 87 del 27 gennaio 1992; la nota integrativa era priva delle disposizioni previste dall'art. 2513 e 2545 del codice civile; non era stata fornita documentazione attestante l'effettiva presenza e partecipazione dei soci alle assemblee; non era stata fornita documentazione probante le modalita' di convocazione dei soci alle assemblee, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15, comma 4 dello statuto; non risultava versato il contributo di revisione per gli anni 2015/2016 e 2017/2018 comprensivo di interessi e sanzioni; non era stata esibita la ricevuta dei versamenti effettuati negli ultimi cinque anni, dello 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti su base annua, ai sensi dell'art. 13, comma 23, della legge n. 326/200; non risultavano esclusi i soci privi dei requisiti previsti dall'art. 9 dello statuto e dall'art. 2533 del codice civile; non risultava esibita la documentazione attestante il possesso dei citati requisiti da parte dei soci che rivestivano la carica di consiglieri di amministrazione; il libro delle delibere del C.d.A. non risultava aggiornato; Vista la nota n. 72511 del 22 febbraio 2018 con la quale e' stato comunicato alla cooperativa, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile, nota che e' risultata non consegnata nella casella di posta certificata della cooperativa con la seguente dicitura «Pec inibita a ricezione.»; Vista la nota n. 86862 del 6 marzo 2018 con la quale la menzionata comunicazione di avvio del procedimento, e' stata trasmessa nuovamente al destinatario, a mezzo di raccomandata A/R, ed e' stata restituita al mittente con la dicitura «compiuta giacenza.»; Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990; Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 5 giugno 2018 in merito all'adozione del provvedimento gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile nei confronti dell'ente di cui trattasi; Considerata la specifica peculiarita' della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico; Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga; Tenuto conto, altresi', che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestivita' nel subentro nella gestione affinche' il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi curricula e dalla disponibilita' all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificita' della procedura come sopra illustrata; Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal curriculum vitae della dott.ssa Leonzio Elena;
Decreta:
Art. 1
Il consiglio di amministrazione della societa' cooperativa «Societa' cooperativa Garanzia fidi credito e sviluppo», con sede in Ortona (CH) codice fiscale 01633550684, costituita in data 6 dicembre 2005, e' revocato. |
| Art. 2
La dott.ssa Leonzio Elena, nata a Lanciano (CH) il 26 giugno 1980, codice fiscale LNZLNE80H66E435F, residente in Francavilla a Mare (CH), via A. De Simone n. 13, e' nominata commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto. |
| Art. 3
Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovra' provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia. |
| Art. 4
Il compenso spettante al commissario governativo sara' determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.
Roma, 20 giugno 2018
Il direttore generale: Moleti |
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