Gazzetta n. 148 del 28 giugno 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 12 giugno 2018 |
Procedure operative relative alle attivita' delle Commissioni Locali per i Raccomandatari Marittimi e tenuta dei relativi registri a seguito di accorpamenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico Vista la legge 4 aprile 1977, n. 135 concernente disciplina della professione del raccomandatario marittimo, come emendata; Visti in particolare gli articoli 6, 7 e 8 della legge 4 aprile 1977, n. 135; Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 cosi' come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219; Visto in particolare l'art. 1, comma 5 che stabilisce che i consigli camerali possono proporre l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, relativo all'attuazione della delega per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018 e gli Allegati A) e B al medesimo decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 57 del 9 marzo 2018 concernente «Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale»; Ritenuta la necessita' di fornire, con riferimento alle attivita' relative alle Commissioni locali per i raccomandatari marittimi e alla tenuta degli elenchi presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura procedure operative alle nuove Camere di commercio costituite, a seguito degli accorpamenti approvati con i decreti di cui all'art. 1, comma 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 nonche' alle Camere di commercio oggetto di accorpamento ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018; Ritenuto necessario dettare indicazioni circa l'operativita' dei raccomandatari marittimi iscritti nell'elenco tenuto dalle Camere di commercio oggetto di accorpamento; Considerate le indicazioni e le proposte scaturite dalla riunione tenutasi il giorno 29 marzo 2018 tra rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico;
Decreta:
Art. 1 Finalita' e campo d'applicazione
1. Il presente decreto disciplina le procedure operative che le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, costituite a seguito dei processi di accorpamento approvati con i decreti di cui all'art. 2, comma 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni e integrazioni e ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018, devono adottare con riferimento alle attivita' relative alle Commissioni locali per i raccomandatari marittimi e alla tenuta dei relativi elenchi. |
| Art. 2 Procedure operative
1. Presso le nuove Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, costituite a seguito dei processi di accorpamento approvati con i decreti di cui all'art. 2, comma 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni e integrazioni e ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018, e' istituita un'unica Commissione locale per raccomandatari marittimi ed un unico elenco di raccomandatari marittimi. 2. L'operativita' dei raccomandatari marittimi iscritti nelle nuove Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 1 e' estesa alla nuova Circoscrizione territoriale di competenza delle stesse. 3. Qualora a seguito del processo di accorpamento di cui al comma 1 sono presenti piu' enti camerali, nell'ambito territoriale della medesima Direzione marittima, le Commissioni locali operano con riferimento alla circoscrizione territoriale di competenza degli stessi. |
| Art. 3 Disposizioni transitorie
1. Le nuove Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, costituite a seguito dei processi di accorpamento di cui al comma 1 dell'art. 2 del presente decreto, provvedono a richiedere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'adozione del decreto di nomina ai sensi del comma 1, dell'art. 7 della legge 4 aprile 1977, n. 135 della Commissione locale che operera' con riferimento alla nuova circoscrizione territoriale del nuovo ente camerale. 2. Nelle more dell'adozione dei decreti interministeriali di cui al comma 1 restano in vigore fino alla loro naturale scadenza i precedenti provvedimenti adottati. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web del Ministero della infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico.
Roma, 12 giugno 2018
Il direttore generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne Coletta
Il direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica Fiorentino |
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