Gazzetta n. 149 del 29 giugno 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DECRETO 31 maggio 2018
Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del Comune di Miranda. (Decreto n. 13/2018).



IL PRESIDENTE
della commissione regionale per il patrimonio culturale del Molise

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e s.m.i;
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i. ;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 131» e s.m.i, in particolare, gli articoli 136, 137, 138, 139, 140 e 141;
Visto il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16 comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 24 giugno 2014, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2014 n. 171, in particolare l'art. 39;
Visto il decreto 31 gennaio 2018 riguardante l'attribuzione al dott. Stefano Campagnolo, dell'incarico di segretario regionale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per il Molise e di direttore del Polo museale del Molise, debitamente registrato da parte dei competenti organi di controllo;
Tenuto conto che in data 26 marzo 2015 e' stata costituita la Commissione per il patrimonio culturale del Molise;
Considerato che con nota n. 1381 del 20 giugno 2002 la soprintendenza BAAP-PSAD del Molise, all'epoca competente, ha dato comunicazione, al Comune di Miranda (IS), alla Regione Molise, alla Provincia di Isernia, nonche' all'allora Ufficio centrale beni ambientali e paesaggistici del MiBAC, dell'avvio del procedimento per la dichiarazione di notevole interesse pubblico a fini paesaggistici di una distinta area del territorio comunale di Miranda delimitata dai fogli catastali numeri 1, 2, 3, 4, 5, cosi' come descritta nell'allegata relazione illustrativa e relativa planimetria;
Considerato che, il suddetto procedimento, cosi' come riportato nell'oggetto della citata nota prot. n. 1381 del 20 giugno 2002, e' stato avviato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 144 comma 1 del decreto legislativo n. 490/1999 che conferiva al Ministero la «...facolta' di integrare gli elenchi dei beni e delle localita' di cui all'art. 139 [di interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1497/1939], su proposta del soprintendente competente»;
Considerato che con la medesima nota prot. n. 1381 del 20 giugno 2002, in attuazione del procedimento prescritto dal comma 2 del menzionato art. 144, ha provveduto a trasmettere al Comune di Miranda le comunicazioni di che trattasi affinche' fossero affisse all'albo pretorio, con le relazioni tecniche e le planimetrie, per un periodo di tre mesi, cosi' come prescritto dal comma 5 art. 140 decreto legislativo n. 490/1999 allora vigente;
Considerato che tale affissione e' puntualmente avvenuta dal 24 luglio 2002 fino al 22 ottobre 2002, cosi' come comunicato formalmente dal Comune di Miranda con nota prot. n. 2530 del 24 luglio 2002, ed in osservanza al comma 6 del sopracitato art. 140, ne e' stata data notizia su un quotidiano a diffusione nazionale (La Repubblica del 17 agosto 2002) e su due quotidiani a diffusione locale (Quotidiano del Molise del 13 agosto 2002, Nuovo oggi Molise del 20 agosto 2002);
Considerato che, ritenuta tale proposta quale integrazione «...degli elenchi dei beni e delle localita' indicati all'art. 139» del decreto legislativo n. 490/1999, il territorio comunale di cui alla nota prot. n. 1381 del 20 giugno 2002, e' stato da allora sottoposto a tutela paesaggistica, cosi' come confermato dall'art. 157 comma 1 del vigente decreto legislativo n. 42/2004 codice dei beni culturali;
Considerato che con delibera consiliare n. 37 del 30 dicembre 2004, il Consiglio comunale di Miranda, considerato che «...le proposte di vincolo dovevano essere accolte dal Ministero...entro il termine di 210 giorni per la conclusione del procedimento», e che «...il procedimento non si e' concluso con l'emissione del decreto di vincolo da parte del Ministero...entro il termine previsto per legge» ha deliberato, a maggioranza e con il voto contrario dei consiglieri comunali di minoranza, «di prendere atto della decadenza delle proposte di vincolo...formulata dalla Soprintendenza...» e, per l'effetto, «...di stabilire di non trasmettere piu', a partire dalla data della presente deliberazione, i progetti alla Soprintendenza...[e]...di disporre che il responsabile dell'ufficio tecnico comunale, rilasci tutti i titoli abilitativi a costruire senza il parere della Soprintendenza»;
Visto che, a seguito del ricorso al Tribunale amministrativo regionale Molise da parte della ditta E.R.A. Energia rinnovabile ambientale S.r.l. e del Comune di Miranda, la validita' della proposta n. 1381/2002 e' stata confermata con sentenza n. 92 del 26 febbraio 2016;
Considerato inoltre che il Tribunale amministrativo regionale Molise, con sentenza n. 92/2016, ha avuto modo di rilevare quanto segue: «...i Comuni non hanno competenza in materia di imposizione dei vincoli paesaggistici sicche' la delibera adottata deve ritenersi affetta da radicale nullita' per difetto assoluto di attribuzione, e come tale priva di alcuna attitudine ad accertare la persistente efficacia di proposte di vincolo adottate dalla competente autorita' di tutela......Ne discende che il MIBAC non aveva alcun onere di impugnare tempestivamente tale delibera in quanto inidonea a limitare in alcun modo i poteri di tutela paesaggistica conferiti dalla legge al Ministero...»;
Considerato che la ditta E.R.A. ha promosso l'appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 92/2016 del Tribunale amministrativo regionale Molise, e che il Consiglio di Stato, con Ordinanza n. 2838/2017, punto 4 delle motivazioni, con riguardo alla specifica questione della validita' della delibera consiliare n. 37 sopra citata ha stabilito quanto segue: «...Non rilevano, per giungere a conclusioni diverse...l'interpretazione negativa circa la persistenza delle proposte di vincolo (e delle conseguenti misure di tutela) fornita dal Consiglio comunale di Miranda - ancorche' nei confronti della medesima non sia insorta la Soprintendenza - stante l'assenza di competenza del Comune in materia;...»;
Rilevato inoltre che il Consiglio di Stato con la suddetta ordinanza ha demandato la questione della validita' delle «proposte non decretate» all'Adunanza plenaria;
Vista la sentenza n. 13 dell'Adunanza plenaria del 22 dicembre 2017 che pronunciatasi sulla questione ha stabilito, con riguardo alla fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 151 del richiamato decreto legislativo n. 42/2004 codice dei beni culturali e del paesaggio, che «...le proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico anteriori al Codice conservino efficacia, mentre l'effetto preliminare di vincolo che ad essa si ricollega cessi...decorsi 180 giorni dalla pubblicazione della sentenza.», e che tale termine, nello specifico scade il 22 giugno 2018;
Visto il verbale del Comitato tecnico-scientifico del 14 maggio 2018 che ha ribadito la necessita' di perfezionare la proposta in questione per le seguenti motivazioni:
«(...). La questione illustrata concerne la sentenza del Consiglio di Stato - Adunanza plenaria - n. 13 del 2017...La Direzione generale ABAP...nell'evidenziare come il pronunciamento riguardi esclusivamente le fattispecie ricadenti nel comma 2 dell'art. 157 del codice, ...ha promosso una ricognizione presso gli uffici periferici dei casi pendenti; ...sulla base delle casistiche emerse, ha precisato, sentito l'ufficio legislativo, che tutte le proposte discendenti dal disposto di cui agli articoli 2 della legge n. 1497/1939, 82 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, 140 e 144 del decreto legislativo n. 490/1999, purche' ovviamente si sia adempiuto a suo tempo agli obblighi di pubblicita' previste dalla norma, anche qualora in esse non figuri alcuna locuzione di richiamo alla compilazione e/o alla integrazione degli elenchi di cui ai predetti articoli di legge, debbano essere considerate quali compilazione/integrazione degli elenchi medesimi e ricadano pertanto nei casi fatti salvi dal comma 1 dell'art. 157 del codice (e dei quali del resto la stessa pronuncia del Consiglio di Stato ha espressamente ribadito la definitivita' degli effetti), e non dunque nella fattispecie di cui al comma 2 dello stesso articolo, oggetto della pronuncia medesima.
La stessa Direzione, sempre sentito l'UL, nel ravvisare l'opportunita' di provvedere comunque al perfezionamento nei termini stabiliti dalla sentenza delle due proposte relative al Comune di Miranda, in relazione alle quali e' scaturito il pronunciamento del Consiglio di Stato in questione - non solo per mera cautela tuzioristica, ma anche in un'ottica tesa ad assicurare in tempi rapidi un quadro di massima chiarezza possibile all'utenza e il disinnesco del contenzioso (non riscontrabile per casi analoghi nel territorio di altre regioni), le ha sottoposte al Comitato.
In tal senso, e con particolare riferimento ai provvedimenti interessanti il Comune di Miranda, vista la documentazione pervenuta e piu' specificamente oggetto di discussione del punto primo dell'ordine del giorno dell'odierna seduta, si ritiene di confermare le proposte di vincolo formulate ai sensi del Titolo II del decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999 dall'allora Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico del Molise e, pertanto, si invita il competente ufficio Mibact a perfezionare tali procedure.(...).»;
Considerata la puntuale descrizione del territorio di Miranda riportata nella relazione tecnica allegata alla proposta di vincolo di cui alla nota 1381 del 20 giugno 2002:

«Miranda
Settore settentrionale - Relazione

Con la presente si propone l'estensione del vincolo ai sensi del decreto-legge n. 490/99, al settore settentrionale del territorio, gia' tutelato in buona parte dalla legge n. 431/1985 e dalla legge 1497/1939. E' gia' stata proposta la tutela ai sensi dello stesso decreto ad una vasta area a sud, che presenta le stesse caratteristiche del settore a nord. Si completa cosi', in questa fase, lo studio relativo a tutto il territorio, finalizzato alla salvaguardia del paesaggio e di un centro storico di antiche origini e di insolita peculiarita' sorto su un casuale sperone roccioso, obelisco secolare e perno centripeto di tutto il territorio; come tale si riassumono di seguito alcune notizie storiche relative alla nascita e allo sviluppo del borgo, si analizza il sistema urbano del sito e, si descrive la morfologia dello stesso prima di passare all'analisi del territorio a nord di esso.
Cenni storici

Origine: altomedioevo (eta' longobarda): in origine Miranda dovette appartenere alla contea di Isernia per passare in eta' normanno-sveva a quella di Molise.
1295 Con privilegio di Carlo II d'Angio' datato 13 ottobre il feudo di Miranda fu assegnato per una quota a Giovanni de Giusta e per l'altra al noto giurista Andrea d'Isernia seniore.
1297 Andrea d'Isernia unifica sotto di se per permuta, l'intero feudo.
1316 Morto Andrea gli succede nel feudo il figlio Tommaso che ne risulta reggente in un atto del 1325.
1445 Alfonso I concede il feudo di Miranda a Nicola Di Somma.
1455 Giovanni figlio di Nicola Di Somma ne risulta feudatario da un documento del 1455.
1493-1525 Troiano successe al padre Giovanni nel feudo, il padre Giovanni lo detiene sino al 1525, trasmettendolo per eredita' alla nipote Silvia.
1528 Silvia Di Somma viene privata dal feudo per "fellonia" (fonte Masciotta).
1542 Ritornata al Demanio Miranda e' aggiudicata all'asta per 9000 ducati a Nicolo' Di Somma, parente della defenestrata Silvia.
1561 Vincenzo Di Somma ne risulta feudatario.
1585 E' edificata una fontana urbana con sopra scolpito lo stemma riproducente due torri accostate. L'opera e' da attribuire all'allora feudatario Giambattista Di Somma, alla cui morte Miranda passo' al nipote Crispano Pietrantonio.
1640 Marcello Pietrantonio, fratello di Crispano ne risulta titolare, e lo trasmette alla figlia andata sposa ad un Caracciolo.
1701 E' feudatario di Miranda Giulio Cesare Caracciolo, figlio della Crispano. Gli succede il figlio Francesco che ne fu privato e mandato esule dall'ultimo vicere' spagnolo per riprenderne possesso con l'avvento del vicere' Asburgico. Gli succede la figlia Marianna, moglie di Francesco Caracciolo.
1786 Alla morte di Marianna, la figlia Gaetana subentra nel feudo, lo possiede sino all'eversione 1806.
1807 Miranda e' assegnata al Distretto e Governo (poi circondario) di Isernia.
Bibliografia G.B. Masciotta: "Il Molise dalle origini ai nostri giorni" Vol. III Cava dei Tirreni - 1952 - pagg. 351-356.
Analisi delle vicende storico-urbanistiche

Il primo insediamento urbano del centro storico di Miranda nasce intorno al castello i cui ruderi dominano ancora l'attuale sistema urbano; il castello sorge dapprima isolato come nucleo iniziale dell'abitato, con un autonomo recinto murato sul perimetro sud-orientale in corrispondenza del versante meno acclive. Lungo tale versante comincia ad insediarsi il primo borgo che rimonta la collina con la tipologia medioevale detta "ad avvolgimento parziale" "aprentesi" verso settentrione nell'attuale via Portella e coincidendo con l'andamento di primo pomerio. Tale strada funge da direttrice della nuova crescita urbana ed esaurita la fabbricazione a ridosso di essa, presumibilmente in eta' aragonese la chiesa madre sorta a valle di quello che dovette essere il secondo giro di mura, diventa un secondo polo dello sviluppo urbano con l'insediamento di nuove residenze e botteghe artigianali. Via Municipio, che ancora oggi fa da direttrice all'insediamento, viene ad essere il Decumano Massimo del sistema urbano. Via Portella e vico Lungo costituiscono i decumani superiori, via Porta Nuova, quello inferiore. Via Assunta nasce come nuovo pomerio a chiusura del borgo ad oriente. Il giro di mura e' ancora oggi perfettamente conservato soprattutto nel tratto porticato che va dalla cappella di S. Domenico alla Porta Nuova ed e' ancora leggibile in alcuni tratti sovrastanti via Assunta. Al parallelismo degli assi longitudinali non corrisponde un'altrettanta coerenza metrica in quelli trasversali, che hanno determinato lo strutturarsi dell'abitato in insulae di diversa ampiezza e consistenza edilizia: il tessuto risulta essere variamente articolato e recupera i valori ambientali dello spontaneismo edilizio di matrice medioevale con quel carattere di ordine urbano della pianificazione tardo-rinascimentale. Sono sorti poi i primi aggregati extramurali alle pendici delie colline circostanti (via Coste e via S. Sebastiano) a carattere lineare, snodatisi lungo i sentieri di penetrazione fondovalliva. Con l'apertura di corso Umberto I, il tratto urbano della provinciale per Carovilli, si delinea un nuovo ordine urbanistico e il nuovo centro dei traffici relazionali e sociali.
Emergenze architettoniche

Chiesa Madre. E' dedicata all'Assunta edificata nel 1493 sui ruderi di una fabbrica religiosa preesistente, a tre navate, con torre campanaria a cinque ordini e cuspide a cipolla. Ha subito numerosi restauri e ristrutturazioni che comunque non hanno alterato la spazialita' interna (impreziosita dal gioco di stucchi di ispirazione vanvitelliana), ne' la monumentalita' della facciata impreziosita dai tre portali di ispirazione rinascimentale.
Castello. E' di particolare interesse archeologico Monumentale, attualmente allo stato di rudere.
Chiesa di S. Lucia, (sec. XIX - XX); pianta longitudinale ad aula.
Chiesa di S. Antonio (sec. XIX - XX); pianta longitudinale ad aula.
Chiesa di S. Rocco, (sec. XX); pianta ad aula.
Chiesa di S. Domenico, (sec. XVIII-XIX-XX) pianta ad aula. Passaggi di ronda rivestono eccezionale interesse storico-urbanistico e tipologico-architettonico oltre che ambientale. Aperti e porticati, viaggiano a ridosso di via dell'Assunta, conservando la condizione insediativa tardo-medioevale.
Non mancano esempi architettonici rilevanti risalenti al XIX secolo con spazi porticati sorretti da esili colonne, loggiati e raffinati motivi decorativi.
Sono anche numerosi gli edifici di interesse tipologico-ambientale sia per le interessanti modalita' aggregative dei corpi di fabbrica dettate dalle peculiarita' morfologiche del sito, sia per il corredo decorativo che contrassegna i portali, i mensoloni sagomati, le cornici ed i sistemi di scale esterne in pietra lavorata. Il capoluogo che occupa la parte centrale del territorio, si erge su uno sperone calcareo caratterizzato ad ovest da una parete verticale che strapiomba sulla vallecola sottostante. L'importanza dell'abitato di Miranda, dal punto di vista storico, artistico ed ambientale, veniva segnalata gia' nel 1979 dal geografo Eugenio Turri in "Semiologia del paesaggio italiano - ed. Longanesi: in una foto compariva il piccolo centro arroccato sulla rupe calcarea, immerso nel verde delle colline e montagne circostanti. Costituisce un raro esempio di indiscusso valore geologico storico ed ambientale: un agglomerato compatto, ad avvolgimento parziale, che si estende sui terrazzamenti naturali di un imponente sperone roccioso, degradante verso nord fino a formare una vallecola delineata dal colle La Fratta (m. 951 s.l.m.) ad ovest e dal colle La Guardia (Le Coste) ad est. L'abitato, inizialmente arroccato sul costone ha direzionato la sua espansione verso tale vallecola, a nord, in quanto il caratteristico aspetto geomorfologico suggeriva spontaneamente tale naturale direzione. Dall'alto della strada che conduce in localita' S. Lucia, e' possibile osservare tale assetto: e' ben definibile il primo nucleo storico sorto attorno al Castello, circondato a sua volta da altre aggregazioni organicamente assiepate nel tempo attorno ad esso, secondo uno sviluppo naturale e culturale, nello stesso tempo volontario e spontaneo, ordinato e caotico. La recente espansione che a questo denso e frammentato organismo si sta aggregando nella valle che si apre verso nord, mostra un insieme di manufatti distribuiti intorno alle vie di collegamento in maniera puntiforme, con esempi di emergenze «fuori scala». Tale area, prosecuzione del fulcro territoriale storicamente consolidato, va considerata come un tutto unico con esso in relazione alle sue parti piu' antiche, alla rupe, al colle La Fratta e alle Coste, al territorio circostante come un tutto organico, per il recupero dell'abitare. Va colto cio' che un centro storico e una periferia insieme possono offrire considerando quest'ultima come elemento di raccordo e di mediazione fra il centro storico stesso e il verde della campagna e dei monti circostanti, correlati fra loro. Miranda, dunque, borgo, di incontestata singolarita' ed irriproducibile organismo abbarbicato alla roccia, sui suoi strapiombi, denso di compatte piccole proliferazioni pulsanti, quasi generate dalla roccia stessa e dai venti, edificate invece dall'uomo sull'aspra superficie dello sperone calcareo, che si erge maestosa nel cuore del territorio comunale, sull'unica forte dissonanza rocciosa fra la continuita' dei manti erbosi che si elevano verso le cime piu' elevate, alternandosi ad estese macchie arboree, a paesaggi geometrici, a filari sapientemente progettati dall'uomo. Miranda quindi dal latino «MIROR», ammirare, con i suoi scorci panoramici, le sue prospettive dinamiche che si aprono in tutte le direzioni incuneandosi, piegandosi, lanciandosi in visioni immediate o da conquistare nel tempo, impone particolare attenzione negli interventi di trasformazione del territorio, trasformazioni che vanno effettuate sempre in risposta a contesti. Non esiste piu' una marcata differenza fra «organico» ed «ecologico». L'ecologia si sta affermando come «scienza del relazionale e come pratica creativa del paesaggio abitato" (Lucien Kroll - Tutto e' paesaggio - Universali di Architettura).
Gli interventi dell'uomo, elementi dell'ambiente, sono "insediamenti" su scale diverse, dalle case e fattorie ai villaggi e citta'; i percorsi sono sentieri, sono strade che congiungono questi insediamenti. Tutti insieme trasformano il preesistente in un "paesaggio culturale" dove l'insediamento ed il paesaggio intrattengono un rapporto di "figura-sfondo". In caso di alterazione del suddetto rapporto, l'insediamento viene a perdere di identita' e cosi' pure il paesaggio in quanto estensione di esso. Secondo Paolo Portoghesi lo spazio e' un "sistema di luoghi". E', fondamentale quindi cogliere lo spirito dei luoghi con cui l'uomo dovrebbe rapportarsi per acquisire la possibilita' di abitare. Nell'antico Egitto la campagna era coltivata in rapporto alle inondazioni del Nilo e la struttura del paesaggio agricolo era utilizzata come modello per la disposizione degli edifici pubblici. Inoltre il carattere di un luogo e' in parte anche funzione temporale: muta con le stagioni, secondo il giorno e la notte, secondo la situazione metereologica, tutti fattori che determinano soprattutto condizioni diverse di luci e di colori, elementi fondamentali da tenere in considerazione nella progettazione per il rispetto dell'ambiente. La strada provinciale Carovilli-lsernia, che attraversa l'abitato di Miranda, in senso nord-est, taglia il territorio in due settori di cui quello orientale racchiude in se' i due sistemi montuosi piu' alti del territorio: il monte Cimorre e il monte Pietrereie. Quest'ultimo (m. 1321 s.l.m.) occupa tutto il settore nord-orientale e si collega, secondo una dorsale orientata in direzione nord-ovest sud-est all'appennino abruzzese. Trattasi di un settore montuoso a costituzione prevalentemente calcarea, caratterizzato da forme rigide, interrotte da valli piu' o meno estese di origine tettonica con forme relativamente dolci e modellate e affioramenti di litologie terrigene piu' dense ed erodibili.
Il paesaggio e' molto vario: dal picco del monte Pietrereie si susseguono valli, pianori, pendii scoscesi in un assetto morfologico variabile fino alla strada provinciale che viaggia ad una quota media di m. 900 s.l.m. Ad ovest di questa, i versanti degradano ulteriormente verso la localita' Mottillo (m. 642 s.l.m.) e verso il Vallone dei tre confini (m. 563 s.l.m.). Poco piu' a sud in corrispondenza del torrente Rava si raggiunge la quota m. 586 s.l.m. Un dislivello quindi di m. 758, che si articola in un susseguirsi di pendii erbosi, macchie arboree, estesi boschi, pianori, rocce affioranti, detriti rocciosi, campi coltivati, vigne, uliveti, querce isolate in prossimita' degli insediamenti; paesaggio molto differenziato in rapporto alle quote ed all'esposizione. Il sistema idrografico e' costituito da due modesti sistemi torrentizi che solcano il territorio nel settore nord-ovest: il Vallone dei tre confini ed il torrente Rava. Le loro portate sono poco significative in quanto i terreni, molto permeabili, favoriscono l'infiltrazione delle acque invece che il loro ruscellamento. Provenendo dal centro storico di Miranda lungo la strada provinciale per Carovilli si attraversa la zona destinata all'espansione (foto 1) individuata ad ovest dal colle La Fratta (foto 2-3-4) e dall'omonimo bosco, ad est dal versante Le Coste (La Guardia) (foto 5). Tale pendio, prospetta sull'abitato con aree di rimboschimento insieme ad ampie superfici erbose ondulate che raggiungono a valle le prime abitazioni e si confrontano e si contrappongono alla densita' arborea del bosco La Fratta (m. 951).
La vallecola (foto 6), elemento mediatore fra i due sistemi, si apre, con origine dal massiccio sperone-insediamento, si dilata e sconfina verso nord, guidando lo sguardo verso il complesso delle Mainarde; E' evidente il ruolo che la vallecola assume come elemento di raccordo fra la rupe, l'insediamento, la campagna, l'infinito. Tale progressione ritmica, di cui si ha esperienza percorrendo la strada provinciale (foto 11), invita a spostarsi, a proseguire il viaggio, ad indagare fra i molteplici aspetti del paesaggio che, appaiono anche a ridosso della strada, evidenziando le loro formazioni anche a valle di essa. Man mano gli alberi si infittiscono fino a formare boschi veri e propri. Al limite settentrionale del comune, si risale nei pressi di Fonte della Noce (foto 7), verso la localita' S. Andrino (foto 8) ad una quota media di m. 1100 s.l.m. Il monte Pietrereie (foto 9) mostra in questa localita' la cima, nel suo versante settentrionale, in tutta la sua maestosita' e imponenza densamente coperto da un fitto bosco. Questo settore, insieme alla localita' Mottillo (foto 10) ed al bosco la Fratta, risultano nell'ambito di questo settore settentrionale gia' tutelato ai sensi delle leggi n. 431/1985 e n. 1497/1939 cosi' pure altre estese aree relative a tutta la restante area a sud: il versante meridionale del monte Pietrereie, il colle La Guardia (Le Coste), costa Franciosa e costa Grande, bosco Selvone, colle Castellano ed altre zone boscose. La presenza di tali numerose ed estese zone e della rupe con il centro storico conduce alla necessita' di pianificare in maniera globale l'intero territorio considerato come un tutto olistico poiche' "un luogo e' un fenomeno totale qualitativo, che non puo' essere ridotto a nessuna delle sue singole caratteristiche" (C. Norberg Schulz-Genius Loci - Paesaggio ambiente architettura - Electa 1979).»;
Considerate le valutazioni della soprintendenza competente riferite allo stato attuale dei luoghi, dalla geomorfologia variegata, che presentano caratteristiche di interesse scenico-percettivo e storico-culturale inalterate e meritevoli pertanto di specifica tutela prevista per le bellezze naturali e paesaggistiche, dalle quali risulta che, malgrado siano rilevabili in taluni casi forme di antropizzazione prodotte soprattutto negli ultimi cinquant'anni, principalmente nelle zone dove sono state realizzate strutture produttive artigianali, e siano dunque presenti alcuni insediamenti potenzialmente capaci di alterare i caratteri storici e naturalistici, tali elementi intrusivi non hanno modificato in maniera sostanziale e irreversibile la qualita' del paesaggio e risultano comunque integrabili nel contesto complessivo dell'intero territorio in cui ricadono. Valutato, dunque, che tutto cio' rende urgente la messa in atto di opportune disposizioni, misure e criteri di gestione volti ad orientare e rendere compatibile con le preesistenze l'attivita' di trasformazione, al fine di meglio tutelare l'insieme, anche nella prospettiva di operare recuperi e riqualificazioni di aree degradate e perseguire il ripristino dei valori paesaggistici nel rispetto dei contenuti della Convenzione Europea del paesaggio, recepita con legge n. 14 del 9 gennaio 2006, attraverso forme di tutela attiva, che tengano conto delle esigenze economico-sociali delle comunita' locali;
Tenuto conto che nella riunione del 24 maggio 2018 la Commissione regionale per il patrimonio culturale, convocata con nota del segretario regionale, ha esaminato la documentazione suddetta dalla quale si evincono descrizioni congrue e puntuali relative alle valenze storico-culturali e naturalistiche, tali da supportare il riconoscimento di notevole interesse pubblico per l'ambito paesaggistico in argomento;
Considerato che, da quanto sopra esposto, appare indispensabile in ogni caso confermare la sottoposizione a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e sue successive modificazioni e integrazioni, dell'area sopra descritta, al fine di garantirne la conservazione e di preservarla da interventi che potrebbero comprometterne irreparabilmente le pregevoli caratteristiche paesaggistiche e il valore identitario rispetto al contesto territoriale di appartenenza;
Ritenuto pertanto, in via tuzioristica e per chiarezza d'atti, entro il termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione della citata sentenza n. 13 dell'Adunanza plenaria, di adottare la dichiarazione di notevole interesse pubblico per l'area sopraindicata secondo la procedura di cui all'art. 141 del suddetto decreto legislativo, per le motivazioni e per tutto quanto sopra riportato;
Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nell'ambito paesaggistico sottoposto a tutela di presentare alla Regione o all'Ente dalla stessa delegato la richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 146 e 147 del predetto decreto legislativo n. 42/2004 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, secondo la procedura prevista rispettivamente dalle citate disposizioni, per l'area di cui trattasi;
Considerato che il MiBACT e la Regione Molise hanno da poco sottoscritto il protocollo d'intesa in data 25 gennaio 2018 per l'elaborazione del piano paesaggistico regionale ai sensi dell'art. 135 comma 1, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 135 e 143 del decreto legislativo n. 42/2004, nonche' il disciplinare di attuazione in data 27 marzo 2018, e che durante la redazione dello stesso si valuteranno tutte le prescrizioni d'uso del territorio in funzione degli specifici ambiti paesaggistici;

Decreta:

Il territorio del Comune di Miranda, nei limiti sopradescritti, coincidenti con i limiti dei fogli catastali nn. 1, 2, 3, 4, 5, indicati nelle allegate cartografie depositate presso i competenti uffici comunali, che costituiscono parte integrante del presente decreto, e' dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, ed e' quindi sottoposto ai vincoli e alle prescrizioni contenute nella parte terza del medesimo decreto legislativo.
Le osservazioni, invece, sollevate del Comune di Miranda, circa le modalita' di uso del territorio, verranno prese in considerazione e regolate dal nuovo Piano paesaggistico in corso di redazione.
La Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio del Molise provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, comma 4 del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, all'Albo pretorio del Comune di Miranda e che copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relative cartografie, venga depositata presso i competenti uffici del suddetto Comune.
Avverso il presente atto e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al Tribunale amministrativo regionale del Molise secondo le modalita' di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034 cosi come modificata dalla legge 21 luglio 2000 n. 205, ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Campobasso, 31 maggio 2018

Il presidente della
commissione regionale
Il segretario regionale
Campagnolo

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Avvertenza:

Il testo integrale del decreto, compresivo di tutti gli allegati e della plaimetria, e' pubblicato sul sito del Segretariato regionale del MiBACT per il Molise all'indirizzo www.molise.beniculturali.it nella sezione Amministrazione Trasparente.
 
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