Estratto determina AAM/PPA n. 586 del 14 giugno 2018
Codice pratica: C1A/2018/444 Descrizione del medicinale, attribuzione n. A.I.C. E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale RAMIPRIL E AMLODIPINA ARISTO, nelle confezioni di seguito indicate: Confezioni: «2,5 mg/5 mg capsule rigide» 50 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 045606516 (base 10) 1CHTMN (base 32); «5 mg/5 mg capsule rigide» 50 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 045606528 (base 10) 1CHTN0 (BASE 32); «5 mg/10 mg capsule rigide» 50 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 045606530 (base 10) 1CHTN2 (BASE 32) «10 mg/5 mg capsule rigide» 50 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 045606542 (base 10) 1CHTNG (BASE 32); «10 mg/10 mg capsule rigide» 50 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 045606555 (base 10) 1CHTNV (base 32). Forma farmaceutica capsula rigida. Principio attivo Ramipril e Amlodipina. Titolare A.I.C.: Aristo Pharma GMBH, con sede legale e domicilio fiscale in Berlino, Wallenroder Straße 8-10, cap D-13435, Germania (DE).
Classificazione ai fini della rimborsabilita'
Per tutte le confezioni sopraindicate e' adottata la seguente classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn)
Classificazione ai fini della fornitura
Per tutte le confezioni sopraindicate e' adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinali soggetti a prescrizione medica.
Stampati
Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, cosi' come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione. In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Tutela brevettuale
Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico e' altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtu' del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico. Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |